La ricetta SSN - ECM Federfarmaroma · europea di assicurazione malattia (tessera TEAM) o documento...

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Andrea Cicconetti – Simonetta Ivella Assiprofar – Federfarma Roma La ricetta SSN norme e regole per la corretta spedizione

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Andrea Cicconetti – Simonetta Ivella Assiprofar – Federfarma Roma

La ricetta SSN norme e regole per la corretta spedizione

Normativa di riferimento

Convenzione farmaceutica (DPR 08.07.1998 n. 371 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private". G.U. n. 251 del 27.10.1998)

Disciplinare tecnico della ricetta SSN – SASN (Decreto 17.03.2008 G.U. n. 86 del 11.04.2008)

Note AIFA

Circolari Regione Lazio

Accordo DPC

Accordo integrativa diabetica

Delibera di giunta per l’erogazione tramite le farmacie degli alimenti aproteici …..

N R

COGNOME E NOME DELL’ASSISTITO (O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE LAZIO

NON ESENTE CODICE ESENZIONE REDDITO FIRMA AUTOCERTIFICAZIONE SIGLA PROVINCIA CODICE ASL

(VEDI AVVERTENZE SUL RETRO)

CODICE FISCALE

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI TIPO DI RICETTA DATA

CODICE NUMERO CODICE NUMERO CODICE NUMERO

CODICE NUMERO CODICE NUMERO CODICE NUMERO

CODICE NUMERO CODICE NUMERO CODICE NUMERO

CODICE NUMERO CODICE NUMERO CODICE NUMERO

DATA SPEDIZIONE TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

NUMERO PROGRESSIVO

IMPORTI

TICKET

GALEN DIR. CHIAM ALTRO

PRIORITA DELLA PRESTAZIONE NOTA CUF

NOTA CUF

S

B D P

H

U

Fronte della ricetta SSN

Numeri progressivi del ricettario, l’ultimo è un carattere di controllo

120 codice Regione Lazio 06 anno di produzione (2006)

Retro della ricetta SSN

Modulo aggiuntivo ricetta SSN

Concetti di carattere generale

Secondo la legge le ricette devono essere redatte con mezzo indelebile di colore nero (se il medico scrive con la penna blu “cacciamo” via il paziente?)

Tutti i campi sono a cura del medico, fatta eccezione per quelli dedicati alla farmacia (data spedizione, timbro, numero progressivo, ticket, diritto di chiamata, galenico altro, note sul retro).

Spesso, soprattutto per le ricette redatte a mano, il farmacista deve scrivere di suo pugno il CF.

Le ricette hanno validità REGIONALE.

Note AIFA

Le note AIFA nascono nel 2000 (Note CUF)

Sono “note per l’uso appropriato dei farmaci”

Le note AIFA possono essere limitative oppure indicative Limitativa ad esempio nota 66 (l’assenza della nota

AIFA preclude la dispensazione in SSN) Indicativa ad esempio nota 4 (l’assenza della nota AIFA

non preclude la dispensazione in SSN).

Ricette con la N barrata (cittadini con nessun diritto all’esenzione)

ATTENZIONE: la N barrata annulla tutti i codici di esenzione (comprese le letterine per gli inibitori di pompa protonica).

SI pagamento del ticket; (4,00 € per medicinali con prezzo al pubblico > ad € 5,00 e non inclusi nell'elenco dei prezzi di riferimento della Regione Lazio; 2,50 € per medicinali con prezzo al pubblico < o = ad € 5,00 e non inclusi nell'elenco dei prezzi di riferimento della Regione Lazio);

SI pagamento della eventuale differenza dal prezzo di riferimento o prezzo massimo di rimborso per i PPI.

2 pezzi (statine massimo 1 pezzo; antibiotici iniettabili monodose e fiale ad esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi).

Attenzione agli antibiotici: 1 pz antibiotico + 1 si; 2 pz antibiotico + 1 NO

I generici

L’avvento dei generici e del sistema del prezzo di riferimento risale alla Legge 405/2001.

Il farmacista ha l’obbligo di proporre il generico (medicinale equivalente), avente il prezzo più basso.

Il medico può esercitare la sua volontà di prescrittore apponendo la dicitura NON SOSTITUIBILE.

I generici: il meccanismo del prezzo di rimborso

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) pubblica mensilmente (ogni 15 del mese, eccetto il mese di agosto), l’elenco nazionale dei prezzi di riferimento dei medicinali detta anche LISTA DI TRASPARENZA NAZIONALE.

Questa lista individua i gruppi omogenei ed il prezzo di rimborso per p.a. e confezionamento nell’ambito del quale il farmacista è legittimato ad effettuare la sostituzione.

I generici: il meccanismo del prezzo di rimborso

La Regione Lazio recepisce mensilmente (circa il 21 del mese) i nuovi prezzi, fissando la data di entrata in vigore.

Il cittadino, qualora decida di ritirare il farmaco di marca o più costoso, paga l’eccedenza rispetto al prezzo rimborsato.

Con la Legge Spending Review (in vigore dal 15.08.2012) il medico, per le nuove patologie, ha l’obbligo di prescrivere il p.a..

I generici: le novità dal 15.08.2012…

Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Di fatto il farmacista non è in grado di distinguere una nuova terapia da una già in corso e quindi spedirà comunque le ricette SSN, senza arrecare disagio ai cittadini. Queste nuove disposizioni si applicano solo ai medicinali inseriti nelle liste di trasparenza. Se sulla ricetta rossa è prescritto il principio farmacista consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.

Resta ferma la possibilità per il paziente di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto (esempio: prescrizione di

Nimesulide ==>> richiesta del paziente Aulin®), pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità -vedere oltre-, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente. Non si ritiene necessario annotare alcunché sul retro della ricetta.

…i generici: le novità dal 15.08.2012…

La norma prevede che il medico “ha facoltà” di aggiungere, la dicitura“non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta (per esempio può scrivere che il farmaco deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perché

esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico). In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.

In conclusione l’eventuale apposizione del nome dell’azienda produttrice del generico o del nome di fantasia del farmaco Originator sarà vincolante per il farmacista solo a condizione che il medico apponga la clausola di non sostituibilità corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione. NO sigle tipo m.c. o c.m. si (purtroppo) sigle tipo LASA

…i generici: le novità dal 15.08.2012…

Esenzioni per invalidità del lavoro, civili, servizio, reddito, donatori di organo, internati

( S .., L .., C .., E .., T01, F01 )

Il medico prescrittore deve riportare nelle caselle della ricetta predisposte a questo scopo il codice di esenzione che identifica la categoria di appartenenza.

Prescrivibili massimo 2 pezzi (statine massimo 1 pezzo; antibiotici iniettabili monodose e fiale ad esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi);

NO ticket; SI differenza dal prezzo di riferimento; SI differenza dal prezzo massimo di rimborso per i PPI.

Esenzioni per reddito

Con il Decreto Commissariale U0016 del 23.03.2011 la Regione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha voluto effettuare un riordino del monitoraggio della spesa sanitaria ed in particolare sulla verifica delle esenzioni per reddito (E01, E02, E03, E04). Il decreto, in vigore dal 1 aprile 2011 stabilisce che l’esenzione per reddito non è più effettuata dall’assistito con la firma di autocertificazione sulla ricetta, ma è inserito dal medico su espressa richiesta dell’assistito stesso. La N barrata annulla il codice di esenzione E…

DONATORI DI ORGANI: T01 Prestazioni specialistiche e farmaci correlati all’attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs. 124/1998).

DETENUTI: F01 Prestazioni e farmaci a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230).

ATTENZIONE: molto spesso le ricette di detenuti non presentano il nome e cognome, ma solo il codice fiscale del detenuto. In casi particolari non è inserito nemmeno il CF del detenuto ma il numero che identifica la struttura penitenziaria

Casi particolari assimilabili alle esenzioni SLC

Esenzioni per patologia

Le esenzioni per patologia si differenziano in tre gruppi: 1. Malattie croniche invalidanti (codice iniziale zero 0..) 2. Malattie rare (codice iniziale R..) 3. N01 danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Le esenzioni per patologia prevedono: prescrizioni fino a 3 pezzi totali, di uno o due prodotti (statine massimo 1 pezzo; antibiotici monodose

iniettabili e fiale ad esclusivo uso fleboclisi fino a 6 pezzi), interferoni con patologia 016 sino a max 6 pezzi per ricetta. SI ticket: • 2,00 € per medicinali con prezzo al pubblico > ad € 5,00 e non

inclusi nell'elenco dei prezzi di riferimento della Regione Lazio • 1,00 € per medicinali con prezzo al pubblico < o = ad € 5,00 e

non inclusi nell'elenco dei prezzi di riferimento della Regione Lazio

SI differenza dal prezzo di riferimento o dal prezzo massimo di rimborso per i PPI.

….Esenzioni per patologia

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO SOTTO GRUPPI •0A02 •0B02 •0C02

….Esenzioni per patologia

Esenzioni per invalidità di Guerra e vittime del terrorismo (esenzioni G .., V .. )

•NO differenza col prezzo di riferimento; •NO differenza prezzo PPI; medicinali di fascia C (riferimento alla L. 203/2000, oppure Legge 206/2004 art. 9 x le vittime del terrorismo, che espressamente richiama la Legge 203/2000 e la controfirma. Tale possibile seconda dicitura alternativa ed i relativi benefici sono stati oggetto di una nota della Regione Lazio (prot. n. 51806 del 06.05.2008)).

SOLO FARMACI NO PARAFARMACI. Attenzione qualche SOP ed OTC sta “migrando” nella categoria parafarmaco (ad esempio Polase ).

Prescrivibili massimo due pezzi per ricetta (statine massimo 1 pezzo), antibiotici iniettabili monodose e fiale ad uso esclusivo fleboclisi massimo 6 pezzi.

Sulla ricetta al posto del codice fiscale è indicato il codice a sigla STP unito ad un codice numerico per un totale di 16 caratteri (a riempire tutti i campi del codice fiscale), oppure il codice ENI anch’esso unito ad un codice numerico per un totale di 16 caratteri. Numero di pezzi, ticket e differenza di prezzo in base all'esenzione riportata sulla ricetta.

Stranieri temporaneamente presenti sul territorio (non in regola)

Numero di pezzi, ticket e differenza di prezzo in base all'esenzione riportata sulla ricetta.

Soggetti assicurati da istituzioni estere…

Gli assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, si possono rivolgere ai medici del Servizio Sanitario Nazionale esibendo la tessera europea di assicurazione malattia (tessera TEAM) o documento equivalente rilasciato dalle strutture Sanitarie del Paese di origine

Possibili codici inseriti dei campi "Tipo Ricetta“ Il medico compilala ricetta secondo le consuete modalità e dovrà trascrivere la sigla UE (nel caso di assistiti dei Paesi della comunità europea) o EE (nel caso di assistiti dei Paesi con Accordi bilaterali) nel campo “tipo ricetta”. La ricetta sarà priva del codice fiscale dell’assistito. Nel caso di assistiti di paesi con accordi bilaterali (Extra UE) i dati da indicare sono quelli risultanti dall’apposito modulo rilasciato dalla ASL.

…Soggetti assicurati da istituzioni estere…

…Soggetti assicurati da istituzioni estere…

Nel verso della ricetta, nell’area “soggetti assicurati da istituzioni estere”, dovranno essere riportati, secondo le seguenti modalità: 1) istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell’istituzione competente; 2) stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero; 3) numero di identificazione personale dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell’assistito;

…Soggetti assicurati da istituzioni estere…

4) numero di identificazione della tessera dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell’assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco; 5) data di nascita dell’assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa; 6) data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell’assistito: : il campo va riempito nel formato gg/mm/aa; 7) l’assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto. Per quanto concerne i titolari di altri attestati di diritto comunitari e nel caso di assistiti di paesi con accordi bilaterali (Extra UE) i dati da indicare sono quelli risultanti dall’apposito modulo rilasciato dalla ASL.

…Soggetti assicurati da istituzioni estere…

M00 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998)- in epoca preconcezionale.

M da 01 a 41 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) - in gravidanza ordinaria. Il codice esenzione è così composto: M + nn (settimana di gravidanza).

M99 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza ordinaria. E' un codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell’assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice.

M50 Esente per stato di gravidanza (ex D.M. del 10/09/1998) – in gravidanza a rischio.

Esenzioni non valide per la farmaceutica…

…Esenzioni non valide per la farmaceutica…

D01 Prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D.Lgs. 124/1998);

D02 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico.

D03 Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico.

D04 Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colon-retto.

D05 Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000).

D06 Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia- Herzegovina e del Kosovo (ex d.m. 22 ottobre 2002).

…Esenzioni non valide per la farmaceutica…

B01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte).

P01 Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte).

P02 Prestazioni specialistiche finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – ultima parte).

P03 Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – prima parte); profilassi antitubercolare (ex DPR 7 novembre 2001, n. 465).

Attenzione alla esenzione 0B02 che invece è una esenzione per patologia valida!!!

…Esenzioni non valide per la farmaceutica…

I01 Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003).

X01 Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35, c. 3, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 43, comma 4, DPR 31 agosto 1999, n. 394. Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa.

ASSISTENZA INTEGRATIVA Prodotti senza glutine per i soggetti celiaci…

Decreto 8 giugno 2001 art. 3; nota Regione Lazio n. 27751 del 3.03.2004

La patologia del morbo celiaco deve essere certificata da un presidio abilitato in sede di prima diagnosi o di verifica periodica del paziente; tali presidi definiscono il regime dietetico adeguato e le quantità nel rispetto dei limiti di spesa. Sulla base di tale certificazione, la ASL rilascia a sua volta all’assistito apposita certificazione annuale consegnando contestualmente 12 moduli numerati progressivamente (o ventiquattro in base alla nuova delibera, vedi sopra) per ogni mese dell’anno. I moduli devono essere simili al modello; spesso vengono impiegate direttamente le ricette del SSN.

Il modulo deve necessariamente riportare i seguenti dati (circ. Regione Lazio n. 27751 del 03.03.2004): 1. Numero di autorizzazione, rilasciata all’assistito,

apposta all’interno delle caselle destinate all’esenzione. ???? ATTENZIONE !!!

2. Deve essere barrata la casella “I” (integrativa) e quella relativa al sesso (“M” oppure “F”).????ATTENZIONE!!!

3. Deve essere chiaramente indicato il numero di ciascun buono di credito da 01 a 12 o in alternativa da 01 a 24 o il mese di validità a cui il buono si riferisce.

…ASSISTENZA INTEGRATIVA Prodotti senza glutine per i soggetti celiaci…

4. Deve essere indicato il mese solare in cui il buono di credito può essere spedito in farmacia per il ritiro dei prodotti necessari al fabbisogno mensile. La validità del buono di credito è di un mese oltre l’ultimo giorno del mese indicato sul buono stesso (esempio: luglio 2009 + un mese => validità buono sino all’ultimo giorno del mese successivo e cioè sino ad agosto 2009).

5. Non sono spedibili buoni di credito prima del mese indicato. 6. Solo eccezionalmente possono essere contabilizzati nel mese

corrente i buoni spediti nei mesi precedenti compatibilmente con la loro data di validità.

…ASSISTENZA INTEGRATIVA Prodotti senza glutine per i soggetti celiaci…

7. L’erogazione dei prodotti deve avvenire entro il tetto di spesa con la possibilità da parte del paziente della scelta dei prodotti. Se tale scelta dovesse comportare il superamento del suddetto tetto di spesa, la differenza economica, corrisposta dall’assistito, deve essere indicata nelle caselle del buono destinate al ticket (con allineamento a destra e senza virgola per i centesimi di euro). Nelle caselle sottostanti a quelle destinate per il ticket deve altresì essere riportato (sempre con allineamento a destra e senza virgola per i centesimi di euro), l’importo totale unico dei bollini applicati sul buono e sui moduli aggiuntivi (ricordarsi di apporre su questi, nella apposite caselle, i due codici seriali della ricetta ed il codice fiscale dell’assistito).

…ASSISTENZA INTEGRATIVA Prodotti senza glutine per i soggetti celiaci…

8. Qualora il prelievo del bollino dalla confezioni comprometta il contenuto stesso, è possibile riportare a penna, negli appositi riquadri, il codice del prodotto ed il rispettivo prezzo.

La normativa prevede che la farmacia possa erogare in SSN esclusivamente i prodotti riportati nel Registro Nazionale degli alimenti istituito presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

…ASSISTENZA INTEGRATIVA Prodotti senza glutine per i soggetti celiaci…

Assistenza integrativa per i pazienti affetti da malattie metaboliche congenite

Ne hanno diritto i pazienti: affetti da malattie metaboliche congenite da cui alla Circolare Regione Lazio n. 27/93; affetti da fibrosi cistica del pancreas; nati da madre sieropositiva HIV fino al VI mese di età; affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme; affetti dalla malattia di Crohn.

Tipologia dei prodotti concessi: Prodotti di cui al Registro Nazionale Alimenti del Ministero della Salute (art. 7 del DM 8 giugno 2001). I quantitativi massimi concessi per i pazienti affetti da malattie metaboliche congenite, da fibrosi cistica del pancreas e per i nati da madre sieropositiva HIV fino al VI mese di età i limiti quantitativi sono riportati nella seguente tabella.

I limiti quali e quantitativi indicati nella tabella sono da considerarsi indicativi.

…Assistenza integrativa per i pazienti affetti da malattie metaboliche congenite…

Modalità di prescrizione Il medico di famiglia – in possesso del numero autorizzativo assegnato annualmente dalla ASL di residenza (art. 5, DM 8 giugno 2001) del paziente, previa presentazione di diagnosi e piano terapeutico rilasciato da specialista del SSN o da centri di riferimento regionali, indica sulla ricetta: nome, cognome, indirizzo, età e codice regionale dell’assistito; numero autorizzativo assegnato dalla ASL di residenza del paziente; data, timbro, codice regionale e firma del medico prescrittore che dovrà barrare l’apposito riquadro sulla ricetta SSN contrassegnato con la lettera “I” (Integrativa);

…Assistenza integrativa per i pazienti affetti da malattie metaboliche congenite…

fabbisogno non superiore a 30 giorni, così come stabilito dallo Specialista SSN o Centro di riferimento regionale che ha formulato la diagnosi e la prescrizione; per i pazienti affetti dalla malattia di Crohn la prescrizione (piano nutrizionale); deve essere redatta da una Unità Operativa di Nutrizione Artificiale Domiciliare (non del MMG).

Come ritirare i prodotti Normalmente il paziente si deve rivolgere alla propria ASL. Qualora la ASL non possa provvedere all'erogazione diretta, il paziente potrà prelevare i prodotti c/o una farmacia aperte al pubblico purché la ricetta sia completa di tutti gli elementi del paragrafo precedente. La validità della ricetta è di 30 gg escluso quello di emissione.

…Assistenza integrativa per i pazienti affetti da malattie metaboliche congenite…

Assistenza integrativa garze e medicazioni

Per la medicazione solo i codici di esenzione: G01+INT; G02+INT; C01+INT; C02+INT; S01+INT; L01+INT; V01+INT. Bende: max 3 pz (5x5; 5x7; 5x10)

Garze: max 3 pz (10x10x25; 18x40x12; 36x40x6)

Cerotto: max 1 pz (2,5x5; 5x5)

Cotone: max 1 confezione 250 g Attenzione ai prezzi di rimborso e a quelli di acquisto. Ove possibile, se non si danneggia la confezione, attaccare la fustella sulla ricetta.

Assistenza integrativa diabetica

Grazie ad un accordo siglato tra la Regione Lazio, Federfarma Lazio e Confservizi Lazio, le farmacie distribuiscono –dal 1 ottobre 2009- i presidi per diabetici.

La distribuzione avviene tramite un portale internet detto WEB CARE, nel quale sono caricati i piani terapeutici dei pazienti diabetici.

L’erogazione è a scalare dal fabbisogno annuale previsto per ogni singolo paziente.

Non si può consegnare più del fabbisogno trimestrale (dal 01.09.2012 il portale blocca di trimestre in trimestre, i quantitativi non prelevati sono persi).

I fustelli dei prodotti devono essere attaccati sull’apposito modulo stampato dal portale WEB CARE e non sulla ricetta.

Alla fine di ogni mese è necessario chiudere la contabilizzazione sul sito internet.

Ossigeno terapeutico

Dal 1 luglio 2010 anche l’ossigeno sia gassoso che liquido è soggetto ad AIC.

La nota 58 non è più obbligatoria da tempo. Al fine della rimborsabilità non si tiene conto delle bombole prescritte, in quanto l'unità di misura espressa nella G.U. n. 26 del 01.02.2006 è il metro cubo. Pertanto l'indicazione da parte del medico sulla ricetta di una, due o più bombole, quale che sia il loro contenuto, non deve ritenersi equiparabile a confezioni di medicinali, in quanto ciò che conta è esclusivamente la quantità di metri cubi totali.

Risulta oramai estremamente difficile tariffare calcolando il prezzo per litro erogato. Pertanto la tariffazione dovrà avvenire per AIC (indicato sul d.d.t. o bolla di accompagnamento del fornitore o direttamente sulla bombola) sulla base cioè delle confezioni di ossigeno effettivamente erogate. Si ricorda di riportare, come di consueto, nelle caselle “galenico diritto di chiamata altro” l’importo totale dell’ossigeno erogato. Le ricette di ossigeno vanno posizionate nel gruppo G in fase di consegna. ATTENZIONE: l’ossigeno liquido oramai è in distribuzione diretta, ma può essere dispensato dalla farmacia se la ricetta è accompagnata da copia conforme all’originale del piano terapeutico (durata max 6 mesi dalla data di prescrizione e non di autorizzazione) timbrato e numerato dalla ASL.

Ossigeno terapeutico

Distribuzione per conto (DPC)

Prevista dalle Legge 405/2001. Nel Lazio in vigore tramite un Decreto Commissariale che recepiste l’accordo tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e Confservizi Lazio. Valgono le regole di dispensazione del SSN, compresi i ticket, le esenzioni ed il numero di confezioni. Tutto è gestito tramite un portale che garantisce la massima tracciatura in tempo reale. Per l’ormone somatotropo e le eritropoietine il portale internet gestisce anche i piani terapeutici on line (prima regione d’Italia). Se i farmaci sono mancanti nel ciclo DPC possono sempre essere dispensati dalla farmacia allegando la notifica del mancante.

…distribuzione per conto (DPC)… Alcuni medicinali sono in doppia via:

Per alcune eparine a basso PM: se il medico indica DP nel campo tipo ricetta allora la ricetta va spedita in DPC, altrimenti in convenzionata.

Antipsicotici: con dicitura “urgente” possono essere dispensati in convenzionata (Max 1 conf. a ricetta) senza dicitura DP nelle caselle che è prevalente.

Fattori della coagulazione: prevista la prescrizione con dicitura “urgente” esclusivamente per due confezioni atte ad assicurare l’immediata somministrazione al paziente in caso di emartri che non richiedano il ricovero. Non possono essere generate, in un unico giorno, notifiche mancanti nel sito web dedicato alla DPC per lo stesso prodotto, dalla stessa farmacia e per lo stesso paziente relative ad un quantitativo superiore a 20.000 UI di farmaco. Infatti il quantitativo di 20.000 UI si ritiene più che sufficiente a coprire i fabbisogni di tali prodotti per un arco temporale di 24-48 ore.

se su una ricetta sono presenti due farmaci DPC uguali ed uno è mancante la farmacia consegna una sola confezione di sua proprietà allegando la notifica di mancante; per la successiva il paziente deve farsi redigere una nuova ricetta.

se su una ricetta sono presenti due farmaci DPC diversi ed uno è mancante la ricetta esce dal circuito DPC e la farmacia può dispensare, per entrambi, i farmaci le confezioni di proprietà allegando la notifica di mancante;

se su una ricetta sono presenti due farmaci, uno DPC e uno in convenzionata il paziente deve scegliere uno dei due farmaci. Per l'altro farmaco dovrà necessariamente farsi rifare la ricetta;

il numero minimo di grossisti selezionabili nel portale è pari a due; per la sostituzione di uno o entrambi i grossisti è necessario contattare direttamente l’ufficio DPC della ASL Roma A. Non necessario per cambiare la priorità

…distribuzione per conto (DPC)…

Insufficienza renale cronica

I prodotti per IRC sono erogabili tramite la piattaforma WEB CARE grazie alla Deliberazione di Giunta n. 103 del 19.02.2010. L’erogazione non grava sul SSN, ma sui fondi dell’Assessorato alle Politiche Sociali e delle Sicurezze. I prodotti aproteici o ipoproteici per IRC sono prescrivibili solo ai pazienti allo stadio 4 e 5 (filtrato glomerulare inferiore a 30ml/minuto), secondo il seguente tetto di spesa massimo mensile: € 120,00 per le persone adulte; € 120,00 per le persone di età inferiore ai 12 anni; € 160,00 per le persone di età inferiore ai 12 anni, che hanno

bisogno di assumere latte ipoproteico.

Il paziente si dovrà recare dallo specialista nefrologo che, una volta attestata l’insufficienza renale cronica di stadio 4 o 5 (filtrato glomerulare inferiore a 30ml/minuto), prescriverà una dieta utilizzando la “Scheda regionale per la prescrizione di alimenti aproteici”. Con questa il paziente si recherà presso la propria ASL di residenza al fine del caricamento della stessa Scheda all’interno del sistema WEB CARE e per l’attribuzione del codice identificativo.

…insufficienza renale cronica…

Il medico curante, deve prescrivere gli alimenti aproteici utilizzando la ricetta SSN (modulo regionale ricetta rosa di validità 30 gg escluso quello di emissione). Il medico all'atto della prescrizione si può limitare ad indicare il numero di autorizzazione (comunque l'indicazione di questo non è obbligatorio) fornito dal sistema WEB CARE e il tetto massimo di spesa mensile autorizzato. Può anche indicare la dieta come riportata nella Scheda Regionale, ma l'indicazione di questa si ritiene non obbligatoria. Infatti il tetto di spesa autorizzato potrebbe non essere sufficiente a garantire tutti i quantitativi degli alimenti indicati nella dieta stessa. E' dunque più corretto considerare la ricetta come buono di spesa.

…insufficienza renale cronica…

Secondo la legge n. 687 del 26.11.1985, la ASL avente competenza sul territorio ove sono ubicati la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale, è autorizzata ad istituire e mantenere, nelle sedi di detti organi costituzionali, strutture sanitarie riservate ai componenti e agli ex componenti degli organi stessi. Pertanto le ricette redatte dai medici interni a dette strutture, sull'apposito ricettario SSN (con riportato il timbro con il nome del medico e la dicitura, ad

esempio, "Camera dei Deputati"), sono equiparate a normali ricette spedibili in convenzione con l'applicazione della vigente normativa regionale (ticket, differenze di prezzo ecc.).

Nulla importa quindi che il timbro del medico sia privo del codice mutualistico regionale a patto che sia ben evidente la struttura di appartenenza tra le quattro citate in precedenza.

Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale

Trasmissione dati: adempimenti art. 50 L. 326/2003

La farmacia ha l’obbligo, entro il 10 del mese successivo, di trasmettere il file con tutti i dati previsti dalla normativa (cf assistito, data prescrizione e spedizione, fustelli, esenzione, seriali ricetta).

Devono essere trasmessi i dati di tutte le “ricette rosse” comprese DPC, diabetica e integrative (no IRC perché non è SSN!).

La mancata o tardiva trasmissione sono sanzionati con € 2,00 a ricetta.

La terapia del dolore in SSN

Per motivi di tempo l’argomento sarà trattato nel corso specifico.

Vi consiglio di iscrivervi.

F.A.Q. …

1. Le ricette SSN possono essere redatte anche con inchiostro blu? NO. La legge prevede solo l’inchiostro nero. Tuttavia non vi sono stati casi di annullamento di ricette con inchiostro blu e sembra quanto mai inopportuno respingere il paziente per tale motivo.

2. Le ricette SSN possono essere corrette? Nel complesso si, con controfirma (timbro del medico non obbligatorio).

3. Ricetta con esenzione per patologia (quindi max 3 pz) ma di quante specialità differenti: due o tre? Due.

… F.A.Q. …

4. È ancora valido il codice di esenzione T09 relativo al terremoto in Abruzzo del 2009? NO. ATTENZIONE AL T01

5. È ancora in vigore la Norma di Salvaguardia? NO. È decaduta dal 1 luglio 2011.

6. Sono ancora in vigore le letterine di esenzione per gli inibitori di pompa protonica (B, C, D, E, F)? Le lettere sono in vigore, ma non danno alcun diritto all’esenzione. Nel caso del Rabeprazolo, a partire dal 1 .09.2012, danno diritto ad una quota ridotta di € 4,00 anche in caso di esenzioni SLC, 0.., RN.., a patto che la N non sia barrata.

… F.A.Q. …

7. Quante confezioni di statine si possono dispensare/prescrivere su una ricetta SSN? UNA.

8. Prescrizione: Sivastin 20 mg e Ingey. È dispensabile? NO. O meglio vedi la risposta n. 7. il paziente deve scegliere quale è per lui più urgente.

9. È previsto ticket per le insuline?

No. Insuline e ormone somatotropo non devono alcun ticket indipendentemente dall’esenzione.

Le ricette naviganti (SASN)

La normativa in vigore (art. 3 del DM 22/2/84) prevede che le prestazioni farmaceutiche a favore del personale navigante (marittimo e dell’aviazione civile) vengano erogate in forma diretta su prescrizione rilasciata, su apposito ricettario, da medici delle strutture del Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN).

Le ricette “SASN” hanno validità su tutto il territorio nazionale e devono obbligatoriamente essere spedite da tutte le farmacie in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, pena l’applicazione di sanzioni. (No DPC, WEB CARE, IRC e DD).

COME DISTINGUERE LE RICETTE SASN

Il ricettario SASN (di cui al DM 18 maggio 2004 che ha sostituito il precedente

modulo di colore celeste) è a lettura ottica ed è del tutto simile, tranne alcuni elementi, al ricettario SSN. È bene prestare attenzione perché, a prima vista, i due tipi di ricette possono facilmente essere confusi. Gli elementi “distintivi” del ricettario SASN rispetto al ben noto modello SSN sono i seguenti:

1. Nella prima casella “TIPO RICETTA” è riportata la N; 2. i primi tre numeri del codice a barre del ricettario

sono 001; 3. sotto la riga indirizzo a sinistra è scritto: “SERVIZIO

ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI”

Fronte della ricetta SASN

Retro della ricetta SASN

MODALITA’ DI SPEDIZIONE: DAL 1° APRILE 2009 SI APPLICANO I TICKET REGIONALI

Le ricette SASN devono essere spedite applicando la normativa nazionale (validità 30 gg escluso quello di emissione, note AIFA, al numero di pezzi per ricetta, al prezzo di riferimento, ecc.).

Con la nota protocollo n. 569 del 26.03.2009 l'Ufficio SASN di Roma, ha chiarito che a far data 1°.04.2009 le ricette del personale navigante redatte sul modulo SASN devono essere assoggettate al pagamento del ticket secondo le modalità regionali.

In base alla nota, permangono dubbi sull’applicazione delle disposizioni regionali relative a: statine (limitazione ad un

pezzo) e agli inibitori di pompa protonica (differenza dal prezzo di

riferimento del lansoprazolo).

FINE !