LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE - cislmolinette.it · responsabilità civile dei dipendenti, ivi...

33
LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE Dott. Mario Caserta CISL FP A.M. Torino e Canavese CISL FP Città della Salute e della Scienza

Transcript of LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE - cislmolinette.it · responsabilità civile dei dipendenti, ivi...

LARESPONSABILITA’PROFESSIONALE

Dott.MarioCaserta

CISLFPA.M.TorinoeCanaveseCISLFPCittàdellaSaluteedellaScienza

Responsabilità

Responsabilità deriva dalla parola

“rispondere” e in ambito giuridico la responsabilità

concerne l’obbligo di rispondere di un’azione illecita

Perché l’Infermiere è responsabile del proprio

agire professionale?

Responsabilità professionale

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale 14 settembre 1994 n.739 art. 1 c. 1

l’Infermiere è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e

dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale

infermieristica

Riferimenti normativi

Legge 26 febbraio 1999 n. 42

Viene abrogato il mansionario

Il campo proprio di attività e responsabilità definito dal Profilo Professionale,

dal Codice Deontologico, dalla formazione di base e post-base

Riferimenti normativi

Legge 10 agosto 2000 n. 251

Gli operatori … svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla

cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle

norme istitutive dei relativi Profili Professionali e dai Codici Deontologici, ed utilizzando metodologie di

pianificazione per obiettivi dell’assistenza

Riferimenti normativi

Codice deontologico dell’infermiere

approvato dalla Federazione IPASVI il 17 gennaio 2009

specifica che l’assistenza infermieristica è “servizio alla persona e alla collettività” (art. 1.2)

precisa che la responsabilità dell’Infermiere consiste nel “curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo” (art.1.3)

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n.229/99, art. 15

Limitazione della responsabilità attraverso l’attribuzione al medico apicale delle funzioni di organizzazione e direzione e controllo di tutto il personale sanitario, dal punto di vista medico nonchè della sicurezza antinfortunistica e di

bestpractice in generale

Riferimenti normativi

Decreto Legge 158/2012 (Decreto Balduzzi) convertito in Legge 189/2012 – art 3

L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non

risponde penalmente per colpa lieve.

Riferimenti normativi

Legge n.190/14 (Legge Stabilità 2015), comma 566

Implementazione delle competenze infermieristiche:

“Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia (...), sono definiti i ruoli, le competenze, le

relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni

sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso

percorsi formativi complementari.”

Riferimenti normativi

Legge n.24/2017 (Legge Gelli)

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in

materia di responsabilità professionale degli esercenti delle professioni sanitarie.

Responsabilità professionale

Diversi ambiti di responsabilità: * Responsabilità giuridica: obbligo di rispettare delle

norme giuridiche (leggi)

* Responsabilità non giuridica: obbligo di rispettare altre norme (disciplinare, ordinistica, etica, morale,...)

Responsabilità professionale

* Giuridica: Penale Civile

* Non giuridica: Disciplinare Ordinistico-disciplinare Etica e morale

Responsabilità giuridica

Obbligo di rispettare delle norme giuridiche (codice penale, codice civile, leggi, …)

Il mancato rispetto costituisce un illecito, cui consegue

una sanzione

* Responsabilità penale

* Responsabilità civile

Responsabilità penale

Responsabilità penale: l’obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato -> sanzione penale (limitazione della libertà, ammenda, …)

Responsabilità penale

Esempi di reati: *  Omicidio colposo *  Lesione personale colposa *  Violenza privata *  Interruzione di pubblico servizio *  Omissione di soccorso *  Rifiuto di atti di ufficio *  Rivelazione del segreto professionale *  Falsità materiale in atti pubblici

Responsabilità civile

Responsabilità civile: l’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato -> risarcimento economico (art. 2043 c.c. e art 185 c.p.)

*  La quantificazione del danno (patrimoniale/non patrimoniale) compete al giudice

*  Il danno può essere risarcito dall’azienda o da una polizza assicurativa “ad hoc”

Responsabilità civile

Art. 26 del C.C.N.L. (Integrativo del Comparto Sanità) 20/09/2001 Le aziende sanitarie devono garantire la copertura assicurativa della

responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente allo loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

Legge 244/2007 - Finanziaria 2008 – art. 3 comma 59 Divieto di stipula di coperture assicurative per la responsabilità civile da colpa

grave -> Danno erariale Legge 24/2017 (Legge Gelli) – art 10 e 11 Obbligo di assicurazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie (mancano

decreti attuativi)

Responsabilità giuridica

Criteri di attribuzione della responsabilità

Negli ordinamenti attuali affinché sorga il dovere di sottostare alla sanzione è necessario che il comportamento sia volontario

L’autore può aver agito con:

* Dolo: illecito commesso con intenzione e consapevolezza di agire in modo illegittimo

* Colpa: illecito commesso senza deliberata volontà

Responsabilità giuridica

Colpa:

* Colpa lieve (o lievissima)

* Colpa grave *  Lacolpagraveèunagravenegligenza,imprudenza,imperiziaoinosservanzadileggionorme

Polizza Assicurativa per Colpa Grave

Caratteristiche

All’atto della sottoscrizione della polizza occorre valutare:

1. Retroattività: 10 anni (Legge 24/2017)

2. Massimale: Attendiamo le indicazioni dei decreti attuativi della Legge 24/2017

Responsabilità non giuridica

* Responsabilità disciplinare: l’obbligo di rispettare gli obblighi contrattuali e di comportamento professionale

* Responsabilità ordinistico-disciplinare

* Responsabilità etica e morale

Responsabilità disciplinare

Particolare forma di responsabilità che grava sul dipendente per la violazione dei doveri di servizio (c.d. Codice Disciplinare)

Si risponde indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati abbiano prodotto un danno.

Normative di riferimento per il pubblico impiego: *  D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 CCNL 1994 – 1997 *  CCNL 2002-2005 Legge 300/1970 – Statuto dei lavoratori

Responsabilità disciplinare

Principalisanzionidisciplinari:

*  Rimproveroverbale*  Rimproveroscritto(censura)*  Multaconimportononsuperiorea4orediretribuzione*  Sospensionedallavoroedalleretribuzionifinoadunmassimodi10

giorni*  Sospensionedallavoroedalle

retribuzionida11giornifino adunmassimodi6mesi COMPETENZAUPD

*  Licenziamentoconpreavviso *  Licenziamentosenzapreavviso

Responsabilità disciplinare (regalie)

Doveridicomportamentodeidipendentipubblici:

*  Leggen.190/2012(anticorruzione)*  CodicedicomportamentodeidipendentiANAC*  DPR16aprile2013,n.62Includeancheildivietoperildipendentedichiedereregali,compensioaltreutilità,nonchéildivietodiaccettareregali,compensioaltreutilità,

salvoquellid’usodimodicovalore(nonsuperiorea150euro)-anchesottoformadisconto.

Iregalielealtreutilitàcomunquericevutisonoimmediatamentemessiadisposizionedell’Amministrazioneperesseredevolutiafiniistituzionali.

Responsabilità ordinistico-disciplinare

Il Codice Deontologico fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la

relazione con la persona assistita

Responsabilità ordinistico-disciplinare

Il Collegio IPASVI esercita i controlli rivolti ad impedire comportamenti scorretti da parte dei professionisti.

Le sanzioni disciplinari sono: * Avvertimento (diffida a non ricadere nella mancanza commessa) * Censura (dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa) * Sospensione dall'esercizio professionale * Radiazione dall'Albo professionale

A chi viene attribuita la responsabilità?

Responsabilità professionale

Responsabilità individuale/collettiva

* Responsabilità individuale: il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito

* Responsabilità collettiva: tutti i membri di una collettività (equipe) sono ritenuti responsabili per l'illecito commesso da uno o alcuni di loro

Responsabilità diretta/indiretta

* Responsabilità diretta: il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito

* Responsabilità indiretta: un soggetto è responsabile per l'illecito commesso da un altro, in virtù di una certa relazione intercorrente tra i due

Responsabilità diretta/indiretta

Con l’attribuzione di una attività (anche attraverso un piano di lavoro) l’OSS è responsabile della corretta esecuzione della stessa

Responsabilità dell’Infermiere:

*  Culpa in eligendo: colpa nella scelta dell’operatore di supporto

*  Culpa in vigilando: colpa per mancata sorveglianza da parte dell’infermiere sull’operato degli operatori di supporto

Responsabilità commissiva/omissiva

*  Responsabilità commissiva: comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione *  Responsabilità omissiva: condotta omissiva del

soggetto agente, quando le norme impongono a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi dell’art. 40 c.p. “non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Dott.MarioCaserta

CISLFPA.M.TorinoeCanaveseCISLFPCittàdellaSaluteedellaScienza

[email protected]

Infoeapprofondimenti