La responsabilità disciplinare nello sport di Cristiano Novazio

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Lodi, 29 Maggio 2010 AVV. CRISTIANO NOVAZIO F & D AVVOCATI VIA LARGA, 16 20122 MILANO Tel 02.55199488 Fax 02.54010698 [email protected] FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Comitato Regionale Lombardia Corso di Diritto Sportivo LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NELLO SPORT

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RELAZIONE DELL'AVVOCATO CRISTIANO NOVAZIO SULLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NELLO SPORT

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Lodi, 29 Maggio 2010

AVV. CRISTIANO NOVAZIO

F & D AVVOCATIVIA LARGA, 1620122 MILANO

Tel 02.55199488 Fax 02.54010698 [email protected]

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTROComitato Regionale Lombardia

Corso di Diritto Sportivo

LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NELLO SPORT

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Responsabilità disciplinare: cenni introduttivi

Violazione delle regole federali che rimangono circoscritte all’ordinamento sportivo.

L’ordinamento sportivo reagisce attraverso la previsione di sanzioni disciplinari espressamente indicate nei vari regolamenti federali.

Tali regole (come la loro violazione) sono indifferenti per l’ordinamento statale.

Se i singoli associati commettono un fatto in violazione delle predette norme interne si realizza il c.d. illecito disciplinare con conseguente configurazione in capo agli agenti di una responsabilità disciplinare.

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Il sistema di giustizia sportiva e il vincolo di giustizia

L’intento perseguito dall’ordinamento sportivo con la previsione

di un sistema interno di giustizia è quello di:

evitare il ricorso alla magistratura ordinaria nonché

l’intromissione dello Stato nella regolamentazione

dell’attività sportiva;

garantire la sopravvivenza dell’ordinamento sportivo tramite

l’attribuzione della risoluzione delle controversie ad organi

dotati di specifiche competenze tecniche ed in grado di

ottenere in tempi brevi le decisioni.

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Il sistema di giustizia sportiva e il vincolo di giustizia

Il vincolo di giustizia: prescrizione in base alla quale ai tesserati e affiliati sarebbe preclusa la facoltà di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva.

Il vincolo di giustizia comporta una serie di obblighi:

accettazione e del rispetto da parte dei tesserati/affiliati degli Statuti e delle norme federali nonché dei provvedimenti adottati dagli Organi delle Federazioni;

devolvere tutte le controversie insorte tra gli tesserati/affiliati esclusivamente agli Organi della Giustizia Sportiva, salva autorizzazione, di rivolgersi alla giurisdizione statale;

l’inottemperanza a tale prescrizione è punita con sanzioni disciplinari.

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Il vincolo di giustizia nella pallacanestro

Regolamento di Giustizia FIPL’art. 1 prevede che:

Tutti i tesserati e le società affiliate hanno l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, nonché i provvedimenti e le decisioni federali.

L’art. 3 – prevede che:[1] L’accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari e

l’applicazione delle relative sanzioni sono devoluti in via esclusiva agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pallacanestro.

[2] I tesserati, gli affiliati e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi.

[3] Il vincolo di giustizia sorge con il tesseramento o la affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro.

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Il vincolo di giustizia nella pallacanestro

Regolamento di Giustizia FIPL’art. 6 prevede che:

Gli affiliati, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280 (si tratta della giustizia tecnica e disciplinare).

[2] L’inosservanza della presente disposizione comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.

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La responsabilità disciplinare nella pallacanestro: la responsabilità diretta

Nell’ambito dell’ordinamento sportivo della pallacanestro, è previsto un duplice ordine di responsabilità: DIRETTA

L’art. 1 regolamento di giustizia FIP disciplina la responsabilità diretta dei tesserati (atleti) e affiliati (società e associazione sportive): “alle violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari commesse con dolo o colpa si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento”;

Essa riguarda gli atleti per comportamenti dolosi e colposi commessi in violazione delle norme federali sia le società sportive che risponde direttamente degli atti dolosi e colposi posti in essere dai propri organi rappresentativi.

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La responsabilità diretta : ESEMPI

Responsabilità diretta degli atleti:Art. 29 Proteste di tesseratiAtt. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei

tesserati della squadra avversaria iscritti a refertoArt. 31 Comportamenti non regolamentariArt. 32 Comportamenti non regolamentari in caso di espulsioneArt. 33 Comportamento dell'allenatore, dell’aiuto allenatore e dei

tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco.

Responsabilità diretta delle società e associazioni sportive:Art. 34 Infrazioni amministrative.

Responsabilità diretta dei dirigenti:Art. 45 Obbligo di denuncia degli atti di frode.

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La responsabilità disciplinare nella pallacanestro: la responsabilità oggettiva

OGGETTIVA:

Più problematici i casi di responsabilità oggettiva;

Riguarda solo le società e associazioni sportive e non gli atleti;

Il soggetto è chiamato a rispondere di un particolare evento prescindendo dall’indagine sul dolo e sulla colpa: l’imputazione quindi non si fonda sulla colpevolezza del comportamento dannoso;

Le società e associazioni sportive rispondono oggettivamente dell’operato dei dirigenti, dei tesserati, del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori;

Prova liberatoria.

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La responsabilità oggettiva: ESEMPI

Alcuni casi di responsabilità oggettiva delle società:

Art. 25) Infrazioni commesse dal pubblico;

Art. 28) bis Incidenti sui campi di gioco;

Art. 35) Infrazioni relative alle misure di sicurezza;

Art. 36) Infrazioni relative alle attrezzature;

Art. 44) Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva.

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La responsabilità oggettiva: A QUALE SCOPO?

Attraverso il coinvolgimento disciplinare delle società per fatti alle stesse non direttamente attribuibili, l’ordinamento sportivo tende ad assicurare:

sia l’osservanza da parte dei dirigenti, tesserati, soci e sostenitori delle norme federali;

sia l’impegno delle società affinché si attivino per prevenire quegli eventi che turbano, a volte gravemente, l’ordine pubblico;

sia l’individuazione di un responsabile per fatti che altrimenti, stante la difficoltà di accertare chi ha commesso effettivamente il fatto, resterebbe impunito.

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La responsabilità oggettiva: A QUALE SCOPO?

Attraverso il coinvolgimento disciplinare delle società per fatti alle stesse non direttamente attribuibili, l’ordinamento sportivo tende ad assicurare:

sia l’osservanza da parte dei dirigenti, tesserati, soci e sostenitori delle norme federali;

sia l’impegno delle società affinché si attivino per prevenire quegli eventi che turbano, a volte gravemente, l’ordine pubblico;

sia l’individuazione di un responsabile per fatti che altrimenti, stante la difficoltà di accertare chi ha commesso effettivamente il fatto, resterebbe impunito.

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La Giustizia sportiva: La Legge 280/03 e la ripartizione di competenze tra giustizia sportiva

e ordinaria

Per comprendere la ripartizione delle competenze tra giustizia sportiva e ordinaria occorre classificare le relative controversie sportive in quattro gruppi:

controversie di natura tecnica, riservate alla giustizia sportiva;

controversie di natura disciplinare, tendenzialmente riservate alla giustizia sportiva, salvo che siano lesi interessi legittimi (si pensi a sanzioni interdittive): in tal caso sussiste la competenza dei giudici amministrativi;

controversie di natura economica, che vengono riservate ad appositi collegi arbitrali istituiti presso le federazioni; in caso contrario, è competente il giudice ordinario;

controversie di natura amministrativa (per es. ammissione o esclusione ai campionati), di competenza dei giudici amministrativi.

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Il sistema di giustizia FIP: le sanzioni

Le sanzioni applicabili variano a seconda della gravità dei fatti commessi e consistono in una serie di provvedimenti riguardanti:

lo svolgimento delle gare (squalifica del campo);

la posizione in classifica (penalizzazioni, esclusione del campionato);

provvedimenti di natura economica (ammenda);

- la posizione del soggetto (inibizione, radiazione).

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Il sistema di giustizia FIP: gli organi

Sono Organi di Giustizia di primo grado:a) il Giudice Sportivo Nazionale;b) la Commissione Giudicante Nazionale;c) la Commissione di Disciplina del C.I.A (Comitato italiano

arbitri);d) la Commissione Tesseramento;e) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari;f) la Commissione di Disciplina dei Procuratori;g) la Commissione di Disciplina del Minibasket;h) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Provinciale;i) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale.

Sono Organi di Giustizia di secondo grado:a) la Commissione Giudicante Nazionale;b) la Corte Federale;c) le Commissioni Giudicanti Regionali.

E’ organo di giustizia inquirente e requirente: la Procura Federale. AVV. CRISTIANO NOVAZIO - CENTRO STUDI “DIRITTO SPORT”

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I giudici sportivi

Sono Organi di Giustizia monocratici di primo grado con competenza relativa ai campionati e tornei svolti nell’ambito della propria giurisdizione.Si dividono in giudici sportivi nazionali, regionali, e provinciali a seconda dei campionati di riferimento.

E’ competente:

a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell’ambito della propria giurisdizione;

b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati, previsti nel presente Regolamento con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale (art. 65 Reg. Giust.).

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La Commissione Giudicante Nazionale: il primo grado

E’ Organo di Giustizia collegiale composto da un Presidente, tre Vice Presidenti, con funzioni sostitutive ed undici componenti.

Quale Organo di primo grado è competente ad adottare provvedimenti in materia disciplinare:

1) nei confronti delle società e dei tesserati: la radiazione;

2) nei confronti dei tesserati C.I.A;a) la sospensione oltre tre anni nell’ipotesi di cui all’art. 49 dello

Statuto;b) la radiazione;

3) nei confronti dei dirigenti federali, compresi i Consiglieri Federali.

E’ altresì competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo federale (competenza residuale) (art. 66 Reg. Giust.).

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La Commissione Giudicante Nazionale: il secondo grado

E’ competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro:

a) tutti i provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali;

b) i provvedimenti di squalifica per un numero di gare superiore a quelle del campionato disputato, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali;

c) i provvedimenti di squalifica o di inibizione, per un periodo superiore ad un anno, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali (art. 68 Reg. Giust.).

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Altri organi di giustizia (1)

La Commissione Giudicante Regionale: Organo di Giustizia collegiale di secondo grado composto da un Presidente e da quattro Componenti.

E’ competente a decidere tutti i ricorsi in appello proposti contro i provvedimenti, in materia contenziosa o disciplinare, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, con esclusione dei ricorsi contro le squalifiche e le inibizioni di cui all’articolo precedente (art. 69 Reg. Giust).

La Corte Federale: Organo collegiale composto da un Presidente, due Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed otto componenti.

E’ competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione

Giudicante Nazionale;b) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del C.I.A.;c) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del

Minibasket;d) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;e) le decisioni adottate dalla Commissione Disciplina Procuratori

(art. 70 Reg. Giust.).AVV. CRISTIANO NOVAZIO - CENTRO STUDI “DIRITTO SPORT”

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Altri organi di giustizia (2)

E’ inoltre competente ad assumere senza ritardo provvedimenti di sospensione cautelare dell’atleta della richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping.

Al di fuori dei casi di ricorso in Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport (ora Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) le deliberazioni della Corte Federale, nelle materie ad essa attribuite, non sono appellabili.

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Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS)

Con il doppio grado di giudizio si conclude il procedimento disciplinare a livello federale.In alcuni casi, è prevista la possibilità di adire un altro organo: il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport (TNAS) che rappresenta l’ultimo grado della giustizia sportiva che situa al di fuori della giustizia federale.

Gli art. 119 Reg. Giust. FIP e l’art. 45 Statuto FIP prevedono che:

Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute alla Camera di Conciliazione di Arbitrato per lo Sport (ora TNAS) a condizione che:

siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque;

si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale;

con l’esclusione delle controversie di natura tecnico–disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni e delle controversie in materia di doping.AVV. CRISTIANO NOVAZIO - CENTRO STUDI “DIRITTO SPORT”

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Altri organi giustizia (3)

La Procura Federale:

Ha il con il compito di svolgere tutte le indagini tendenti ad accertare violazioni di norme regolamentari e dei principi di lealtà e correttezza;

Procede d’ufficio o a seguito di esposto da parte di società o tesserati o su richiesta della Presidenza Federale;

E’ preclusa ogni indagine su fatti che hanno formato oggetto di giudizio da parte di altri Organi giudicanti della FIP o per i quali siano previsti e scaduti termini perentori di impugnazione (art. 97 Reg. Giust.).

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Altri organi giustizia (4)

La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:

a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato (art.14 R.E.);

b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art.15 R.E.);

c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (art.16 R.E.);

d) istanze per richiesta di svincolo (art.20 comma 10 R.E.);e) istanze per richiesta di deroga (art.64 R.E.);f) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento (art.65

R.E.);

La Commissione Vertenze Arbitrali (art. 6 Reg. Giust.).AVV. CRISTIANO NOVAZIO - CENTRO STUDI “DIRITTO SPORT”

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Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico

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