Il Rapporto di lavoro sportivo dilettantistico dell' Avv. Cristiano Novazio

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MILANO, 18 APRILE 2009 AVV. CRISTIANO NOVAZIO F & D AVVOCATI VIA LARGA, 16 20122 MILANO Tel 02.55199488 Fax 02.54010698 [email protected] FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Comitato Regionale Lombardia Corso di Diritto Sportivo IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

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RELAZIONE DELL'AVVOCATO CRISTIANO NOVAZIO SUL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

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MILANO, 18 APRILE 2009

AVV. CRISTIANO NOVAZIO

F & D AVVOCATIVIA LARGA, 1620122 MILANO

Tel 02.55199488 Fax 02.54010698 [email protected]

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTROComitato Regionale Lombardia

Corso di Diritto Sportivo

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

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INTRODUZIONE

da recente indagine condotta presso un campione di 11.000 associazioni sportive: mediamente operano 10-12 volontari che prestano in una settimana 5 ore di lavoro volontario. Totale di 225.000.000 di ore di volontariato per un controvalore complessivo annuo di 3,4 miliardi di euro di lavoro equivalente

Nel 2006 sono stati circa 17milioni 170 mila i cittadini italiani che affermano di aver praticato con continuità o saltuariamente uno o più sport, pari a poco più del 30% del totale della popolazione

Di questi più di 11 milioni (il 20.1%) lo fanno con continuità, mentre circa sei milioni (10.1%) praticano sport saltuariamente

Nel 2007 si è registrata la presenza complessiva di quasi 4.000.000 di praticanti tesserati

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INTRODUZIONE

TENDENZA: a partire dall’inizio del presente decennio si assistito ad un incremento costante del numero dei praticanti tesserati

la gestione del sistema sportivo, anche a livello dilettantistico, è divenuta sempre più complessa

imprescindibile acquisire un bagaglio di conoscenze di carattere giuridico

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Due modelli a confronto: il professionismo e il dilettantismo

Lo sport professionistico in Italia è regolamentato dalla Legge n. 91 del 23 marzo 1981, successivamente modificata nel 1196 dalla Legge n. 586

DEFINZIONE: L’art. 2 prevede che sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

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Gli sportivi professionisti

Requisiti per l’acquisizione dello status di sportivo professionista:

l’esercizio dell’attività sportiva nell’ambito delle discipline regolate dal CONI;

l’onerosità

la continuità

il riconoscimento da parte della rispettiva Federazione di appartenenza di un settore di attività specificatamente regolato in forma professionistica

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Gli sportivi professionisti

L'intervento qualificatorio da parte delle Federazioni Sportive Nazionali è sinora intervenuto nelle seguenti discipline sportive:

Nel calcio: nella serie A, B, C1 e C2 maschile Nella Pallacanestro: nella serie A1 e A2 maschile Nel ciclismo: nelle gare su strada e su piste, approvate dalla

Lega ciclismo. Nel motociclismo: nelle gare di velocità e di motocross. Nella boxe: sono definite professioniste le attività agonistiche

svolte dai pugili di I, II e III serie. Nel golf

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Il rapporto di lavoro nel professionismo

L’art. 3 L 91/1981 stabilisce che “la prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge”.

Per l’atleta → una presunzione di lavoro subordinato

Per le altre figure di sportivi professionisti (allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) → la subordinazione dell’attività prestata va accertata in concreto dal giudice, facendo uso degli ordinari criteri ricavabili dal codice civile.

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Il rapporto di lavoro dell’atleta professionista: peculiarità

Il rapporto di lavoro sportivo subordinato presenta caratteri di specialità rispetto agli ordinari rapporti di lavoro dipendente: si parla infatti di “rapporto speciale.

Allo sportivo professionista non si applicano una serie di norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

l’articolo 4 relativo al divieto di fare uso sul luogo di lavoro di impianti audiovisivi;

l’articolo 5 relativo agli accertamenti sanitari, cioè a divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente al di fuori di quanto sancito dalla legge;

l’articolo 7 relativo alle possibili sanzioni disciplinari; l’articolo 13 relativo alle mansioni del lavoratore, cioè ai limiti

posti per il suo trasferimento e cambio di mansioni;

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Il rapporto di lavoro dell’atleta professionista: peculiarità

l’articolo 18 relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato.

L’autonomia del lavoratore-sportivo è fortemente limitata.

Il contratto di assunzione che deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, secondo un contratto tipo predisposto in conformità all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentati delle categorie interessate.

Non è possibile discostarsi, nemmeno in senso favorevole allo sportivo, rispetto a quanto sancito dal contratto federale

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L’attività sportiva dilettantistica

A livello legislativo non esiste una nozione di attività dilettantistica: la stessa viene desunta a contrario dalla individuazione di quell’attività definita, invece, professionistica.

Per individuare una definizione (formale) di attività dilettantistica occorre riferirsi alla normativa federale.

L’art. 4bis del Regolamento Esecutivo della FIP contiene una definizione di Giocatore non professionista. “sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti (A1 a A2)”.

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Il rapporto di lavoro sportivo

dilettantistico

L’art. 4bis, 2° co. REG. FIP: per tutti i giocatori o giocatrici, così come

definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro,

sia autonomo che subordinato

Il rapporto che può instaurarsi con lo sportivo non professionista non può essere di lavoro subordinato, ma neppure di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa o di qualsiasi altra veste contrattuale possa assumere una prestazione lavorativa.

PROBLEMA: accanto alla figura del dilettante tradizionale (cd. amatore), che si dedica allo sport per mera passione, esiste un altro dilettante, cioè quello che percepisce compensi, spesso lauti ed a titolo di esclusivo sostentamento (c.d. dilettante retribuito e professionista di fatto).

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Dualismo tra professionismo e dilettantismo

il caso delle Olimpiadi

In occasione delle prime edizioni delle olimpiadi moderne alle gare erano ammessi solo gli atleti dilettanti

la Carta Olimpica prevedeva che " Per essere ammesso ai Giochi Olimpici un concorrente deve osservare e rispettare le regole del CIO... non aver ricevuto nessun vantaggio finanziario o beneficio materiale in collegamento con la sua partecipazione sportiva

Sotto la spinta dell'opinione pubblica e degli sponsor, la regola subì varie deroghe e alla fine venne eliminata per permettere agli atleti professionisti di partecipare alle competizioni olimpiche.

Oggi si prevede che: “Per essere ammessi a partecipare ai Giochi Olimpici, i concorrenti devono rispettare la Carta Olimpica, nonché i regolamenti delle rispettive Federazioni Internazionali approvati dal CIO ed essere iscritti tramite i Comitati Olimpici Nazionali di appartenenza”.

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Dualismo tra professionismo e dilettantismoL’orientamento della giurisprudenza

Per i giudici → In alcuni casi gli sportivi dilettanti, a determinate condizioni, sono equiparabili a lavoratori subordinati.

CASISTICA

Tribunale del Lavoro di Grosseto (11 settembre 2003, n.518) Il giudice ha qualificato l’accordo come contratto di lavoro

subordinato sulla base dei seguenti motivi:1) Il tenore di alcune clausole;2) Se il contratto di lavoro sportivo retribuito è vietato dalle

norme federali, non per questo nullo nell’ordinamento giuridico statale.

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Dualismo tra professionismo e dilettantismoL’orientamento della giurisprudenza

NEL SETTORE DELLA PALLACANESTRO

Tar Lazio (12 maggio 2003 n. 4103) → Catarina Pollini contro la G.S. Comense

PRINCIPIO:

1) piena assimilazione dell’attività sportiva dell’atleta ad una attività sportiva professionistica

2) appare difficile configurare come attività dilettantistica un’attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti dall’art. 2 della legge (remunerazione e continuità della prestazione) per l’attività professionistica

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Dualismo tra professionismo e dilettantismoL’orientamento della giurisprudenza

L’importanza di una accurata redazione di eventuali accordi tra i sodalizi e gli atleti

Fondamentale (1) → escludere espressamente nell’accordo la natura subordinata o autonoma del rapporto (comune volontà delle parti)

Fondamentale (2)→ strutturare l’accordo in modo tale da escludere concretamente la natura subordinata o autonoma del rapporto (concreta modalità di svolgimento del rapporto)

Gli indici spesso utilizzati dal giudice per qualificare un rapporto di lavoro subordinato sono: (1) la continuità della prestazione (2) lo stabile inserimento dell’atleta nell’organizzazione dell’associazione sportiva (3) la costante sottoposizione alle direttive della società (4) il superamento del tetto stabilito per i compensi

Bisogna comunque aggiungere che i giudice, oltre a valutare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, prestano molta attenzione all’individuazione della comune volontà delle parti. Quindi, è fondamentale che

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Il problema della legge applicabile

Se il giudice ritiene sussistente un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si pone poi il problema di quale legge applicare a questi rapporti.

Le alternative sono le seguenti: riconoscere la completa autonomia all’ordinamento sportivo

ed affidarsi pertanto ad una mera distinzione formale tra dilettanti e professionisti, senza indagare sulle reali caratteristiche del rapporto tra atleta

ritenere applicabile anche ai dilettanti la normativa prevista per i professionisti (L. 91/1981) (caso Pollini).

ignorare la normativa federale ed esaminare il rapporto facendo applicazione dei principi lavoristici dettati dalla legge dello Stato (Tribunale di Grosseto).

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Il problema della legge applicabile:critiche

Con la prima soluzione (primato del diritto sportivo) si opera una discriminazione nei confronti degli atleti dilettanti → privi delle tutele previsti per gli altri lavoratori

Con la seconda (assimilazione ad atleti professionisti) → ostacolo nella circostanza che la normativa per i professionista costituisce una norma speciale, insuscettibile di applicazione analogica a casi diversi.

Con la terza soluzione (primato del diritto statale) → spiegare la ragione per la quale agli atleti esclusi dall’ambito della legge n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa.

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Il problema della legge applicabile:soluzioni (1)

(1) di natura giuridicagiurisprudenza comunitaria ha avuto occasione di applicare norme dettate per una federazione professionistica, anche ad atleti (formalmente) dilettanti sulla base di due motivi:

- retribuzione superava quanto previsto a titolo di rimborso spese;- Attività sportiva come attività prevalente del sogetto e non

marginale e accessoria (2) di natura sociologica

condivisibile la scelta legislativa e federale di non configurare di natura lavorativa la prestazione sportiva del dilettante → necessità di frapporre un argine alla sempre maggiore esasperazione della pratica sportiva dilettantistica, che deve invece (ritornare a) caratterizzarsi «come attività ricreativa e formativa e, quindi, come impiego di tempo libero».

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Il problema della legge applicabile:soluzioni (2) e recenti orientamenti federali

La terza strada → preferibile

la predisposizione di una legge ad hoc anche per i dilettanti che definisca con chiarezza le varie tipologie di attività dilettantistica, regolando gli aspetti fiscali e previdenziali per quelle attività di dilettantistiche retribuite alla pari del settore professionistico

Nel frattempo, qualcosa a livello federale si sta muovendo:→ La Federazione ciclistica italiana (Fci) ha approvato un “contratto

di lavoro sportivo per ciclista dilettante”→ La Federazione italiana pallavolo (Fipav) ha inserito, nelle

condizioni di ammissione al campionato di serie A1 e A2 femminili, l’obbligo del deposito, da parte dei club, in Lega, di fideiussioni a garanzia dei compensi pattuiti con le atlete.

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Le società e associazioni sportive

Nel professionismo: art. 10 L. 91/1981 → Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Nel settore dilettantistico: art. 90 L. 289/2002 → identifica la natura giuridica che potranno assumere le società e associazioni sportive dilettantistiche per poter essere considerati tali:

- associazione riconosciuta ai sensi dell’art 14 e ss. c.c. dotate di personalità giuridica;

- associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 e ss. c.c.;- società di capitali. Si introduce (nel dilettantismo) la figura della società sportiva di

capitali, società che sono atipiche in quanto senza scopo di lucro: (1) società per azioni (2) società a responsabilità limitata (3) cooperativa a responsabilità limitata.

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Gli accordi economici nel settore dilettantistico

A partire dalla Stagione Sportiva 2002/2003 → la riforma introduce gli accordi economici fra sportivi non professionisti e società dilettantistiche.

Possibilità di corrispondere agli atleti erogazioni annuali fino ad un massimo di 25.822 euro.

Esclusioni di qualsivoglia ingerenza degli enti previdenziali ed assicurativi sulle somme destinate ai tesserati

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Gli accordi economici nel settore dilettantistico: nel calcio

Art. 94 ter delle norme organizzative interne dettate dalla Federazione italiana Giuoco Calcio specifica forma, contenuto e limiti degli accordi economici.

Rimborsi spesa e indennità di trasferta non possono superare il limite giornaliero di euro 61,97 (per non più di cinque giorni la settimana e limitatamente al periodo di campionato e per non più di 45 giorni per la fase di preparazione all’attività stagionale)

Ai tesserati con società partecipanti ai Campionati nazionali della L.N.D., per ciò che concerne gare di campionato e di coppa Italia, le società possono corrispondere ai calciatori premi che non superino però l’importo di euro 77,47 per ciascuna prestazione.

In alternativa con i predetti rimborsi, indennità e voci premiali, le società possono corrispondere ai calciatori in dieci rate mensili di uguale importo e nel rispetto della legislazione fiscale vigente, una somma lorda annuale, che non può essere superiore ad euro 25.822,00.

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Gli accordi economici nel settore dilettantistico: nella pallacanestro

Art.4 bis del Regolamento Esecutivo FIP → gli atleti di sesso maschile e femminile che svolgono attività nelle serie B/Eccellenza ed inferiori, possano stipulare con le società di appartenenza degli accordi finalizzati a disciplinare gli aspetti economici del rapporto

Il pagamento di tali somme può avvenire in due modi alternativi e non concorrenti:

stabilire un compenso su base annua da dividere in dieci mensilità; stabilire indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, voci premiali in

relazione alla fase di preparazione e per l’attività relativa a gare di campionato, di Coppa Italia o Tornei.

Altre voci (c.d.rimborsi spese a piè lista) ossia i rimborsi di spese documentate(con ricevute, fatture ecc.) relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto

Gli accordi devono esser stipulati in forma scritta tra l’atleta ed il legale rappresentante della società sportiva.

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Alcuni questioni problematiche: il vincolo sportivo (premessa)

Art. 1 REG. ES. FIP [1] Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro

deve tesserarsi per una società affiliata alla F.I.P. [2] Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si

vincola nei confronti della società richiedente e della F.I.P. Il Regolamento contempla diverse ipotesi:≥ Nuovo tesseramento;≥ Tesseramento per rinnovo d’autorità.≥ Tesseramento per cambio di residenza.≥ Tesseramento conseguente a mancata utilizzazione.≥ Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia,

esclusione dai campionati≥ Tesseramento conseguente a trasferimento.≥ Tesseramento conseguente a svincolo per età.

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Alcuni questioni problematiche: il vincolo sportivo

Il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si costituisce come legame associativo praticamente senza limiti di tempo e senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza

Ratio dell’istituto→ esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica delle associazioni dilettantistiche.

Fino al 2003 il vincolo aveva durata indeterminata.

Il 23 marzo 2004 il consiglio nazionale del CONI ha disposto che gli statuti e i regolamenti delle Federazioni dovrebbero prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo.

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Alcuni questioni problematiche: il vincolo sportivo (il caso della FIP)

Le federazioni sportive hanno dovuto limitare al raggiungimento di una cera età la durata del vincolo sportivo

Nella pallacanestro Art. 5 Statuto FIP

[1] L’atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nel quale compie il 12° anno di età, si vincola con la FIP attraverso il tesseramento fino al raggiungimento di quanto previsto ai commi [2] e [3] del presente articolo.

[2] Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nel quale compie il 21° anno di età.

[3] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell’anno solare nella quale compie il 26° anno di età.

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Alcuni questioni problematiche: il vincolo sportivo: critiche

Dal punto di vista giuridico, il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo, deve ritenersi nullo di diritto in quanto in contrasto con numerose norme di diritto

il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, sancito dai principi generali dell’ordinamento e dall’art. 1 L. 91/1981 secondo cui l’esercizio dell’attività sportiva , sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica è libero;

la liberà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione tutelato dall’art 18 Cost.;

- il diritto di recedere dall’associazione qualora l’associato non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato,

- il diritto alla parità di trattamento, tutelato dall’art. 3 Cost. rispetto agli atleti professionisti per in quali è stato abolito il vincolo sportivo

- nel caso del minore di età del diritto al gioco, stabilito dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo

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Il vincolo sportivo: l’orientamento della giurisprudenza

Nel settore della pallacanestro

Tar Lazio, 12 maggio 2003, n. 4103

Ha consentito ad una atleta militante per molti anni nella squadra nazionale di svincolarsi per meriti sportivi

Ha ritenuto che la concezione che considerava l’atleta come proprietà della società appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell’equità sostanziale

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Cenni in tema di assicurazione obbligatoria

Nel settore dilettantistico, la L. 27 dicembre 2002 n. 289 l’art. 51 ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per atleti dirigenti e

tecnici. L’assicurazione è limitata al caso di morte o invalidità permanente A rafforzare l'obbligo assicurativo è intervenuto il decreto ministeriale del

17 dicembre 2004 attuativo della legge 24 dicembre 2003, n. 350→ prevede l'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi (Sportass) di tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.

Critiche: l’affidamento ad un unico soggetto di tutte le polizze assicurative violava la libertà di scelta degli sportivi e delle società, nonché quella di concorrenza tra le compagnie assicuratrici prevista ed imposta dalla normativa comunitaria.

Modifiche: Legge 17 agosto 2005,n. 168 ha abolito lo Sportass Decreto ministerialev16 aprile 2008 sancisce il diritto delle federazioni e

degli enti di promozione di poter scegliere la compagnia assicuratrice con cui stipulare le convenzioni.

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