La Responsabilità Civile dell’Avvocato · questioni di fatto ed in diritto, comunque insorgenti,...

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La Responsabilità Civile dell’Avvocato Paolo Salvini Ordine degli Avvocati di Alessandria 27 Aprile 2017

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La Responsabilità Civile dell’Avvocato

Paolo Salvini

Ordine degli Avvocati di Alessandria

27 Aprile 2017

Riepilogo

u La costituzione del rapporto – la prova del contratto di prestazione intellettuale

u La colpa

u Il nesso causale

u Il consenso informato

u Casistica

u La responsabilità verso terzi

u Buone pratiche

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTOPROVA DEL CONTRATTO

u CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE 2230 C.C.

u RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE: IL CLIENTE DEVE ALLEGARE UN INADEMPIMENTO AL CONTRATTO E DIMOSTRARE IL DANNO SUBITO A CAUSA DI TALE INADEMPIMENTO

u PRESUPPOSTO E’ LA PROVA CHE IL RAPPORTO CON IL LEGALE SI SIA EFFETTIVAMENTE COSTITUITO (V. GIURISPRUDENZA SULLA RC SANITARIA)

u ES. CASS. CIV. 22882/2016

LA COLPA

AI SENSI DELL’ART. 1176 II C. COD. CIV. SUSSISTE IN CASO DI

u NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA

u VENGONO VIOLATE SPECIFICHE REGOLE DEONTOLOGICHE

LE PRESTAZIONI

ADEMPIMENTI DISCREZIONALI DIPENDENTI DALL’AUTONOMIA DECISIONALE DEL PROFESSIONISTA

ADEMPIMENTI VINCOLATI

PREVEDIBILE SOCCOMBENZA

2236 COD CIV – INAPPLICABILITA’

SCELTE INDOTTE DAL CLIENTE

RESPONSABILITA’ DEI COLLABORATORI

REVOCA DELL’INCARICO

IL NESSO CAUSALE

IN MATERIA DI AZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DI UN AVVOCATO L’ATTORE E’ TENUTO A PROVARE SIA DI AVER SOFFERTO UN DANNO, SIA CHE QUESTO SIA STATO CAUSATO DALLA INSUFFICIENTE, O INADEGUATA, O NEGLIGENTE ATTIVITA’ DEL PROFESSIONISTA

IL NESSO CAUSALE

NON PUO’ DESUMERSI DALLA NEGLIGENZA DEL PROFESSIONISTA CHE LA SUA CONDOTTA ABBIA IN OGNI CASO ARRECATO UN DANNO

IL NESSO CAUSALE

VALUTAZIONE PROGNOSTICA POSITIVA CIRCA LA PROBABILITA’ DELL’ESITO FAVOREVOLE DELL’AZIONE CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE PROPOSTA E DILIGENTEMENTE SEGUITA, SECONDO UN CRITERIO PROBABILISTICO

IL NESSO CAUSALE

E’ NECESSARIO L’ACCERTAMENTO DEL GRADO DI PROBABILITA’ DI SUCCESSO DELLA VERTENZA, QUALORA GESTITA A REGOLA D’ARTE

ESITI DELLA VALUTAZIONE PROCESSUALE

il Giudice ritiene che, anche se l'avvocato non avesse commesso quell'errore, la controversia avrebbe sortito con certezza esito ugualmente negativo in quanto in ogni caso totalmente infondata in fatto o in diritto ovvero l'impugnazione non spiegata non avrebbe comunque modificato la statuizione di grado precedente: in questo caso l'attore perde la causa e dovrebbe essere condannato alle spese;

ESITI DELLA VALUTAZIONE PROCESSUALE

il Giudice ritiene che, senza l'errore, il processo sarebbe certamente stato favorevole, cosicché l'errore dell'avvocato costituisce la causa diretta ed immediata dell'esito invece negativo e dunque del danno che verrà liquidato a carico del convenuto per intero, con riferimento, appunto, all'equivalente economico delle utilità che l'attore si aspettava da quel processo più, qualora richiesto, il danno emergente costituito da tutte le spese successive rese necessarie per effetto della soccombenza

ESITI DELLA VALUTAZIONE PROCESSUALE

Il giudizio probabilistico controfattuale non perviene ad un risultato tondo, stante la difficoltà delle questioni trattate o lacune probatorie, cosicché il Giudice arriva alla valutazione, qualora l'avvocato non avesse sbagliato, non della certezza della vittoria della lite, ma all'indicazione di una ragionevole elevata probabilità di vittoria, quantificata in percentuale. L'accertamento del nesso causale si risolve dunque nel calcolo matematico di una percentuale statistica di vittoria, applicata poi nella liquidazione del danno.

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

l'evoluzione della giurisprudenza in proposito è passata dal parametro della certezza morale della vittoria della causa (Cass., sez. III,28.4.94, n. 4044), a quello della "probabilità ed idoneità della condotta a produrla" (cfr. Cass., sez. III,18.4.07, n. 9238), sino a giungere, sulla falsariga della giurisprudenza in materia di responsabilità medica, al criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass., sez. II,27.5.09, n. 12354 e Cass., sez. III,29.9.09, n. 20828).

PERDITA DI CHANCE

IL CONSENSO INFORMATOART. 27 CDFu ATTIVITA’ DA ESPLETARE

u DURATA DEL PROCESSO E ONERI IPOTIZZABILI

u PERCORSI ALTERNATIVI AL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

u PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

u ESTREMI POLIZZA ASSICURATIVA

u AGGIORNAMENTO COSTANTE SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO

u FORNIRE ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA DI TUTTE LA PARTI

IL CONSENSO INFORMATOART. 27 CDFu AGGIORNAMENTO SUGLI ATTI NECESSARI AD EVITARE

PRESCRIZIONI, DECADENZE ED ALTRI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI

IL CONSENSO INFORMATOART. 27 CDF SINTESIil legale deve assolvere, sia l'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e di informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto ed in diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato oppure produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari oppure utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole

CASISTICA I

Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2016, (ud. 11/11/2015, dep.22/02/2016), n. 3376 – LITE TEMERARIA

dovendo ritenersi il ricorso proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore di queste ultime.

CASISTICA II

u Mancata presentazione del ricorso per Cassazione –differenza tra mandato alle liti e procura - Cass. Civ. 7410/2017

qualora il cliente abbia fornito la prova della conclusione del contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico all'avvocato di proporre azione in giudizio in primo e in secondo grado, non è necessario il conferimento di ulteriore mandato per agire in sede di legittimità.

CASISTICA III

u CA Palermo sez. I n. 1121/2016 - Mancata comunicazione ai clienti dell’inizio delle operazioni peritali - Nesso causale e danno risarcibile (perdita di chances o danno morale)

CASISTICA IV

u Tribunale Vicenza 25.11.2016 - Prescrizione

la valutazione del rischio della prescrizione rientra fra le preoccupazioni più immediate e basilari che deve porsi un professionista del settore legale che abbia ricevuto l'incarico di valutare l'opportunità di un'azione mirata alla riscossione di un diritto di credito, sicché, anche solo in via cautelativa e pur in assenza delle condizioni generali di polizza, un elementare principio di prudenza avrebbe dovuto consigliare il professionista alla redazione e invio di un atto interruttivo della prescrizione.

CASISTICA V

u Domiciliazione – mancata comparizione all’udienza

Tribunale di Rimini 15.2.2016 n. 240

l'avvocato (dominus) che si affida ad un altro collega risponde di fronte al cliente anche del suo operato

E’ fatta salva l’azione di regresso verso l’ausiliario

CASISTICA VI

La restituzione del compenso professionale

Tribunale di Verona Sez. III 18.10.2016 n. 2736

Cass. Civ. n. 4781/2013

NESSUN COMPENSO E’ DOVUTO SE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE VIENE VALUTATA INUTILE – CON OBBLIGO DI RESTITUZIONE (NON COPEERTO DALL’ASSICURATORE) IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

LA RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI DIVERSI DAI CLIENTI

deve ritenersi sussistente in tutti i casi le scelte processuali ascrivibili all’avvocato abbiano aggravato ingiustamente la posizione della controparte

LE BUONE PRATICHE EGLI STRUMENTI DI CAUTELA

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LE BUONE PRATICHE E GLI STRUMENTI DI CAUTELA

uTRACCIATURA DEI RAPPORTI CON IL CLIENTE

uREPORT SESSIONI CON I CLIENTI

uAGGIORNAMENTI DOCUMENTABILI SUGLI SVILUPPI DELLA PRATICA

uVERIFICA DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL CLIENTE SUI RISCHI

uARCHIVIAZIONE CON CONSENSO CLIENTE

LE BUONE PRATICHE E GLI STRUMENTI DI CAUTELA

SENZA DIMENTICARE

UNA BUONA ASSICURAZIONE ……..