La rappresentazione delle operazioni di leasing in bilancio · L’evoluzione nella dottrina...

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La rappresentazione delle operazioni di leasing in bilancio Manuel De Nicola

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La rappresentazionedelle operazioni dileasing in bilancio

Manuel De Nicola

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I edizione: 2008

Sommario

p.

Introduzione ......................................................................................7

1. Le possibili classificazioni del leasing ......................................13 1.1. Il profilo giuridico dell’operazione.........................................13 1.2. Le principali definizioni accolte nella dottrina e nella

prassi contabile .......................................................................20

2. La rappresentazione sostanziale del leasing in bilancio .........29 2.1. I riflessi sul leasing del dibattito sul principio della

prevalenza della sostanza sulla forma ...................................29 2.2. I metodi di rilevazione contabile............................................39

2.2.1. L’evoluzione nella dottrina italiana .............................39 2.2.2. Alcune differenze tra prassi contabile

nazionale e internazionale ...........................................43 2.3. L’orientamento dell’OIC verso l’accoglimento del

metodo finanziario..................................................................50 2.4. Le criticità della normativa fiscale ai fini

dell’adozione del metodo finanziario.....................................55

6 La rappresentazione delle operazioni di leasing in bilancio

3. L’orientamento prospettico congiunto di IASB e FASB .........63 3.1. Alcune criticità dei principi contabili internazionali

relativi al leasing ......................................................................63 3.2. Il superamento dell’approccio “risk−rewards”

nell’orientamento congiunto di IASB e FASB.......................74 3.2.1. Verso l’adozione dell’approccio “rights and

obligations”....................................................................74 3.2.2. Alcune criticità dell’approccio “rights and

obligations”....................................................................86 3.2.3. Il nuovo quadro definitorio di attività e

passività .........................................................................92

4. Alcune osservazioni finali .........................................................97

Bibliografia....................................................................................101

Introduzione

Il leasing è un contratto che, pur non essendo specifica-mente disciplinato, riveste una funzione rilevante per il sup-porto operativo delle attività aziendali. Esso, infatti, assolve la funzione di strumento di finanziamento e può essere inteso anche nella logica delle operazioni di investimento.

La flessibilità del leasing ne consente l’adozione secondo molteplici configurazioni e ne favorisce una diffusione opera-tiva in continuo aumento. Ciò però comporta anche un più e-levato livello di complessità ai fini della rilevazione contabile, della misurazione e della rappresentazione in bilancio.

L’operazione oggetto della ricerca, inoltre, rappresenta un caso emblematico in cui la rilevanza economico–sostanziale è sensibilmente differente dalla portata giuridico–formale. Inve-ro, poiché il bene oggetto dell’operazione non è formalmente di proprietà dell’azienda utilizzatrice, secondo una logica pretta-mente giuridica esso non confluiscono nel patrimonio di que-sta. Tuttavia, considerando la funzione economica del bene, si desume che questo, essendo sostanzialmente impiegato dal lo-catario, contribuisce specificamente allo svolgimento dei suoi processi aziendali.

La rappresentazione del leasing diviene quindi problematica nel momento in cui viene contabilizzata secondo gli aspetti formali, «mentre la dottrina aziendalistica e la prassi interna-zionale (regolata dai principi contabili) prevedono che la rap-presentazione in bilancio di tutti i fatti aziendali avvenga se-condo la realtà economica sottostante gli aspetti formali»1.

1 Cfr. G. Paolone, Il Bilancio di esercizio. Funzione informativa, principi,

criteri di valutazione, Giappichelli, Torino, 2004, p. 121. Più avanti l’Autore osserva che «[i]l problema, di non sempre facile soluzione, è quello di ri-conoscere e comprendere la sostanza economica di un’operazione nei suoi elementi costitutivi, con la conseguenza di dover assai spesso individuare, non solo le caratteristiche dell’operazione oggetto di analisi, ma anche quelle relative ad altre operazioni ad esse correlate o correlabili».

10 La rappresentazione delle operazioni di leasing in bilancio

Oltre ad un’analisi introduttiva degli aspetti giuridici del contratto, nel lavoro ci si sofferma in particolare sulle proble-matiche relative ai metodi di interpretazione, rilevazione e rap-presentazione in bilancio, esaminati mediante il raffronto tra i principali orientamenti emersi in dottrina e nella prassi, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, il nuovo scenario che si sta delineando in ta-le ambito è orientato a superare la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo. Esistono, infatti, mol-teplici situazioni di conflitto tra modelli interpretativi e moda-lità di recognition di asset e liability: né in ambito di prassi contabile nazionale né in ambito di prassi contabile interna-zionale sono stati risolti.

Nel presente lavoro si evidenziano le criticità connesse agli approcci tradizionali relativi al trattamento del leasing e le problematiche da affrontare per agevolare la transizione verso l’interpretazione delle operazioni aziendali in base all’identifi-cazione di “rights and obligations” ad esse associati.

* * * * *

L’autore desidera manifestare la sua viva gratitudine al prof. Giuseppe Paolone, per la guida costante, e al prof. Luciano D’Amico, per la presenza decisiva per la sua crescita.

La rappresentazione delle operazioni di leasing

in bilancio

1. LE POSSIBILI CLASSIFICAZIONI DEL LEASING

1.1. IL PROFILO GIURIDICO DELL’OPERAZIONE Le operazioni di leasing sono oggetto di numerosi contri-

buti nella dottrina economico aziendale1, tuttavia deve attri-

1 In tema di leasing alcuni tra i principali contributi della dottrina eco-

nomico-aziendale sono i seguenti: M. Bonacchi, M. Ferrari, Il leasing fi-nanziario. Profili contabili, fiscali e gestionali, II ed., Ipsoa, Milano, 2007; M. Bonacchi, A. Cioni, Alla ricerca della rappresentazione veritiera e corretta per il leasing finanziario nel bilancio del locatore, Quaderni Monografici Ri-rea, n. 16, Roma, 2003; M. Bonacchi, M. Ferrari, «La contabilizzazione del leasing tra quadro fedele e convenienza fiscale», in Rivista Italiana di Ra-gioneria e di Economia Aziendale, Luglio–Agosto 2001; A. Carretta, G. De Laurentis (a cura di), Manuale del leasing, Egea, Milano, 1998; M. Catta-neo, «Leasing, analisi finanziaria e disciplina in bilancio di canoni di leasing», in Le Società, 1990; M. Cattaneo, P. Golia, P. Manzonetto, Il bi-lancio degli enti creditizi, Edibank, Milano, 1993; M. Cattaneo, «La dina-mica delle strutture d’impresa e le operazioni di leasing», in Banche e Ban-chieri, n. 10, 1979; E. Cavalieri (a cura di), Il bilancio di esercizio degli enti creditizi, Utet, Torino, 1993; F. Donati, Le modalità di contabilizzazione del leasing in Italia: la prassi consolidata e le nuove proposte, in AA.VV., La contabilizzazione delle operazioni di leasing, Giuffrè, Milano, 1983; G. Ga-limberti, I problemi attuali del leasing in Italia, in AA.VV., La contabilizza-zione delle operazioni di leasing, Giuffrè, Milano, 1983; A. Gallesio, G. Os-sola, Il controllo di gestione nelle aziende di leasing e di credito al consumo,

14 Capitolo 1

buirsi alla dottrina giuridica la principale fonte classificato-ria del fenomeno2.

Nell’ordinamento giuridico italiano, il leasing3 è introdotto a partire dagli anni sessanta con la denominazione di “loca-zione finanziaria” presente nella L. 25 settembre 1968, n.

Giuffrè Editore, Milano, 1990; F. M. Giuliani, Il leasing nel bilancio, Qua-derni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, Milano, 1996; A. Guerrini, Operazioni di leasing, in P. Andrei (a cura di), L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e profili gestionali, Giappichelli, Torino, 2006; Id., I beni in leasing, in M. Allegrini (a cura di), L’adozione degli IAS/IFRS in Ita-lia: impatti sostanziali e formali sul bilancio. Operazioni di leasing e fondi per rischi e oneri, Giappichelli, Torino, 2007; A. Lanfranchi, Il bilancio delle società di leasing, in M. Confalonieri, P. Golia (a cura di), Il bilancio degli enti finanziari, Edibank, Milano, 1995; G. Ossola, Il bilancio delle società di leasing e le direttive CEE, Giappichelli, Torino, 1994; M. Pizzo (a cura di), Leasing: recognition e rappresentazione in bilancio. Profili evolutivi, Giap-pichelli, Torino, 2007; R. Ruozi, A. Carretta (a cura di), Manuale del leasing, Giuffrè, Milano, 1984; V. Salafia, «Imputazione in bilancio dei ca-noni di leasing», in Le Società, 1990; S. Santucci, L’iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell’utilizzatore, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Ricerche Aziendali, Serie Working Paper Anno 9, Quaderno n. 3, aprile 2001; U. Sòstero, C. Marcon, «Le operazioni di compravendita e retrolocazione: profili contabili», in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 4, 2007; C. Sottoriva, La rappresentazione nel bilancio di esercizio e nel “bilancio finanziario” del contratto di leasing di tipo finanzia-rio, Quaderni Monografici Rirea, n. 22, 2003; L. Staffico, «Rilevazione del-le operazioni di “leasing” e misura del reddito e del capitale», in Rivista dei dottori commercialisti, n.1, 1984; E. Viganò, L’iscrizione del leasing nei con-ti e nei bilanci di impresa, Giannini, Napoli, 1969.

2 Cfr. V. Buonocore, A. Fantozzi, A. Alderighi, G. Ferrarini, Il leasing. Profili privatistici e tributari, Giuffrè, Milano, 1975; R. Clarizia, I contratti di finanziamento. Leasing e factoring, Utet, Torino, 1989; Id., I contratti per il finanziamento dell’impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring, Giappi-chelli, Torino, 2002; G. De Nova, Il contratto di leasing, Giuffrè, Milano, 1985;G. Ferrarini, La Locazione finanziaria, Giuffrè, Milano, 1977; G., Ga-brielli «Sulla funzione del leasing», in Rivista di Diritto Civile, II, 1979; E. M. Leo, «L’essenza del credito e del leasing finanziario», in Rivista delle Società, I, 1978; S. Monticelli, Il leasing, in G. Alpa, M. Bessone, I contratti in generale – I contratti atipici, Utet, Torino, 1991; M. Imbrenda, Il leasing finanziario: trilateralità funzionale ed equilibrio del rapporto, Edizioni scien-tifiche italiane, Napoli, 2005; M. Imbrenda, F. Carimini, Leasing e lease back, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008.

3 Il termine “leasing” è di origine anglosassone e, pur se caratterizzato da proprie specificità, è indicativamente riconducibile all’antico istituto di Common Law della locazione (lease).

Le possibili classificazioni del leasing 15

1089, di conversione del D.L. 30 agosto 1968, n. 91864. In ba-se alla configurazione accolta la finalità principale del leasing è inquadrata con il trasferimento dell’uso di beni strumentali alle imprese che, per specifica scelta o per vinco-li finanziari, non avrebbero proceduto ad acquistarli. Tra le caratteristiche identificative di tale contratto si rileva inoltre:

- che il trasferimento dovesse essere realizzato dallo stes-so produttore dei beni o da un intermediario finanziatore;

- che il contratto presentasse la clausola che garantiva al conduttore il diritto di riscattare il bene a conclusione del contratto, acquistandone la proprietà5.

Successivamente, mediante la circolare del 30 gennaio 1969, n. 113 il Ministero delle Finanze introdusse la forma del leasing operativo, come quel contratto in cui la parte che offre il bene in locazione lo ha già a disposizione nel mo-mento in cui si stipula il contratto6.

In seguito si rilevano definizioni più precise delle opera-zioni di leasing nelle seguenti fonti legislative:

4 «Tale legge assimilava, per finalità agevolative, l’investimento su ta-

luni cespiti effettuato con il sistema della locazione finanziaria, all’investimento realizzato mediante il ricorso ad un negozio traslativo del-la proprietà 7. In funzione dell’applicazione di tale legge, con la successiva circolare del 30 gennaio 1969, n. 113, il Ministero delle Finanze fornì ulte-riori chiarimenti sul contratto». Cfr. F. Saponaro, «Problematiche fiscali del leasing finanziario immobiliare», I Quaderni di Assilea, n. 28, 2004, p. 3. Con riferimento alle disposizioni della citata legge, con la circolare del 13 febbraio 1969, n. 38, l’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) segnalò che si dovesse escludere dalla definizione di locazione finanziaria, il leasing operativo, precisando a tal fine che nella prima fosse necessaria la presenza di un’impresa intermediaria, che acquistasse i beni dal produttore per darli in locazione alle imprese che li richiedessero. In tale circolare si puntualizzò, inoltre, che il bene oggetto del contratto, do-vesse essere un fattore strumentale normalmente non disponibile sul mer-cato in locazione.

5 In modo tale da differenziare l’operazione in questione sia dalla loca-zione che dalla vendita a rate.

6 Sulla definizione del leasing operativo secondo la giurisprudenza si veda M. La Torre, Le tipologie particolari dell’operazione, in A. Carretta, G. De Laurentis (a cura di), Manuale del leasing, Egea, Milano, 1998. Si veda il medesimo contributo anche per un’ampia rassegna delle varie categorie di leasing.

16 Capitolo 1

- l’art. 17 della L. 2 maggio 1976, n. 183, stabilisce che «per operazioni di locazione finanziaria si intendono le ope-razioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del con-duttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termi-ne della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabili-to»7;

- l’art.1 del D.M. 23 luglio 1980 in base al quale le ope-razioni di locazione finanziaria consistono nella «locazione di beni mobili e immobili acquistati o fatti costruire dal loca-tore, su scelta ed indicazione del conduttore» con previsione stabilita dall’art. 4 che «alla scadenza del contratto di loca-zione finanziaria, i beni possano essere acquistati dal con-duttore»8.

In assenza di una disciplina civilistica specifica sul leasing9, la difficoltà di inquadrare tale operazione in un’unica tipologia contrattuale ha generato spesso il tentati-vo, soprattutto in ambito giuridico, di assimilarla ad altre fattispecie contrattuali (come, ad esempio, la locazione10, il

7 Tale definizione risulterà successivamente richiamata e adattata

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nella definizione del principio contabile n. 1.

8 Una definizione simile di leasing era stata proposta con l’art. 6, com-ma 11 del D.L. 8 marzo 1991, n° 72, non convertito in legge, secondo cui «per locazione finanziaria si intende l’operazione nella quale il concedente mette a disposizione per un tempo determinato e verso un corrispettivo periodico un bene strumentale all’attività dell’utilizzatore, acquistato o fat-to costruire dal concedente su scelta ed indicazione o già di proprietà dell’utilizzatore stesso, che assume tutti i rischi anche di perimento e che può acquistarne la proprietà alla scadenza del contratto con il pagamento di un prezzo prestabilito».

9 Per riflessioni analitiche circa la mancanza di una disciplina organica civilistica relativa al leasing e l’opportunità di uno specifico intervento del legislatore si veda per tutti G. De Nova, Nuovi contratti, Utet. Torino, 1994, pp. 30 e segg. Con riferimento invece all’accoglimento in ambito fiscale della distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, si veda F. Sa-ponaro, «Problematiche fiscali del leasing finanziario immobiliare», op. cit., pp. 4 e segg.

10 La società di leasing, diversamente dal locatore, acquista o fa co-struire il bene esclusivamente per concederlo in godimento all’utilizzatore, in tal senso la proprietà, che il concedente acquista sul bene, è strettamen-

Le possibili classificazioni del leasing 17

mutuo11, la vendita rateale con riserva di proprietà12), riu-scendo tuttavia ad evidenziare solamente punti di contatto ed affinità che, seppur rilevanti, non consentono di operare una equiparazione integrale13. Ciò ha condotto a riconoscere nel leasing un contratto atipico14. te strumentale all’operazione di finanziamento che intende realizzare. Tale aspetto comporta differenze aggiuntive quali, a titolo di esempio, quella relativa alla funzione del canone. Nel leasing finanziario il canone com-prende una quota relativa al costo dell’operazione finanziaria ed un’altra a titolo di remunerazione per il godimento del bene. Nella locazione diffe-rentemente il corrispettivo coincide con la seconda delle suddette compo-nenti. Cfr. R. Clarizia, I contratti di finanziamento. Leasing e Factoring, op. cit., p. 145.

11 La principale differenza tra leasing finanziario e mutuo è da ascri-versi al fatto che non vi è trasferimento della proprietà di una somma di denaro con il connesso obbligo di restituzione. Cfr. G. De Nova, Il contrat-to di leasing, op. cit., pp. 12 e segg. Per un confronto di tipo economico–aziendale circa differenze ed analogie tra leasing e mutuo si vedano, tra gli altri, i seguenti contributi: M. Cattaneo, Il capitale circolante netto, Utet, Torino, 1988; F. Devizzi, «Leasing o mutuo? L’analisi di convenienza tra finanziamenti alternativi», in Amministrazione e Fiananza, n. 18, 1999; P. Petrolillo, «Leasing e mutuo: un tentativo di analisi finanziaria finalizzata alla scelta della fonte di finanziamento», in Rivista bancaria, n. 3, 1992.

12 Tra il leasing finanziario e la vendita rateale con riserva di proprietà sussiste identità economica, malgrado ciò si rilevano alcune differenze. Infatti, sul piano giuridico–formale, nel leasing finanziario il trasferimento della proprietà del bene si origina mediante l’esercizio del diritto di riscat-to (che si configura come una delle tre possibili alternative che si presen-tano al locatario alla scadenza del contratto, oltre alla restituzione del be-ne al concedente e al rinnovo del contratto mediante canoni rinegoziati); mentre nell’altra fattispecie contrattuale ciò si verifica automaticamente con il pagamento del corrispettivo totale. Inoltre, sul piano sostanziale, il trasferimento della proprietà del bene «risulta causalmente funzionale al finanziamento dell’utilizzatore e non al collocamento definitivo del bene». Cfr. F. Saponaro, «Problematiche fiscali del leasing finanziario immobilia-re», op. cit., p. 13. Per approfondimenti sul tema si vedano anche C. M. Bianca, La vendita e la permuta, in F. Vassalli, Trattato di diritto civile ita-liano, Utet, Torino, 1972 p. 55; R. Clarizia, I contratti di finanziamento. Leasing e Factoring, op. cit., p. 119; G. De Nova, «Contratto di “leasing” e controllo delle condizioni generali di contratto, in Riv. dir. comm., 1973, II, p. 329; Id., Il contratto di leasing, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 17 e segg.; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, V ed., Utet, Torino, 1980, pp. 819 e segg.; G. Mirabelli, «Il leasing e il diritto italiano», in Banca, borsa, tit. cred., I, 1974, pp. 247 e segg.

13 In tal senso Ruozi definisce il leasing come «una forma contrattuale finanziaria sui generis» che si è sviluppata in Italia negli anni Sessanta e

18 Capitolo 1

All’interno della categoria del leasing finanziario è possibi-le annoverare le due ulteriori tipologie di leasing di godimen-to e leasing traslativo che si devono alla nota distinzione ela-borata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a de-correre dalla sentenza delle sezioni unite n. 65 del 7 gennaio 1993. Più in particolare, in funzione dello scopo perseguito dalle parti e delle conseguenti caratteristiche fondamentali del contratto, si opera la distinzione tra le seguenti fattispe-cie15:

Settanta «non essendo un doppione delle vendite rateali, non essendo una forma di credito garantito, non essendo una semplice locazione, non es-sendo uno schermo fiscale, non essendo neppure una forma di finanzia-mento che presenta notevoli vantaggi nel bilancio delle imprese utilizza-trici e non consentendo neppure interamente di evadere i rischi e le re-sponsabilità che normalmente gravano sulla proprietà dei beni». Cfr. R. Ruozi, Il leasing: origine, evoluzione e sviluppi futuri, in R. Ruozi, A. Car-retta (a cura di), Manuale del leasing, op. cit., p. 7.

14 Più correttamente l’orientamento prevalente della dottrina giuridica e della giurisprudenza sembra essere quello che configura il leasing come un contratto atipico con causa di finanziamento. Cfr. In tal senso R. Clari-zia, I contratti di finanziamento. Leasing e Factoring, op. cit., pp. 69 e segg. Per un’analisi dettagliata circa la regolamentazione del leasing si vedano, in particolare, M. Bussani, Contratti moderni. Factoring franchising leasing, Utet, Torino, 2004, pp. 259 e segg.

15 L’orientamento giurisprudenziale su cui si fonda tale distinzione è consolidato e costante e si rintraccia nelle seguenti sentenze della Supre-ma Corte: 10482/1993, 1731/1994, 2743/1994, 6034/1997, 12790/1997, 11614/1998, 4855/2000, 10265/2000, 1715/2001, 18229/2003. «In tali sen-tenze il Supremo Collegio opera la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento. Precisa come “Nell’ambito del leasing finanziario sono ... individuabili due tipi di leasing: il primo (leasing di godimento), pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a con-servare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e die-tro canoni dei beni stessi; il secondo (leasing traslativo), pattuito con rife-rimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo supe-riore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scontano an-che una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto...Per stabi-lire se si sia in presenza di leasing di godimento o di leasing traslativo, oc-corre accertare la volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali. In particolare, ricorre la figura del leasing di godimento allorquando l’insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell’operazione di acquisto e concessione in locazio-ne del bene, lasciando non coperta una parte non irrilevante di questo ca-pitale, mentre il prezzo pattuito per l’opzione è di corrispondente altezza. Per contro, ricorre la figura del leasing traslativo se l’insieme dei canoni

Le possibili classificazioni del leasing 19

– leasing di godimento, che si configura in relazione a quelle operazioni pattuite «con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valo-re residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi»; – leasing traslativo, in cui l’operazione si riferisce a «beni

atti conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione e dietro canoni che scon-tano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto».

Il presupposto alla base di tale distinzione è che nel leasing finanziario, pur essendo sempre presente la causa del finanziamento, essa non è l’unica, poiché «il lessor non si limita a prestare denaro al lessee. Infatti nell’obbligarsi ad acquistare la proprietà di un bene il concedente aderisce ad un patto di destinazione convenzionale della provvista mo-netaria e le modalità di rientro del finanziamento individua-no se lo stesso abbia anche la causa di godimento ovvero quella traslativa»16.

remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione, con ciò dimostrando che i canoni hanno incluso non solo il corrispettivo per l’uso ma anche gran parte del prezzo del bene.” (sentenza 7 febbraio 2001, n° 1715)”». Cfr. OIC – Organismo Italiano di Contabilità, OIC 1. I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio, 25 ottobre 2004, p. 11.

16 Nello specifico «[p]er stabilire se si sia in presenza di leasing di go-dimento o di leasing traslativo, occorre accertare la volontà delle parti tra-sfusa nelle clausole contrattuali. Detta ricostruzione della volontà delle parti rientra nell’ambito dei poteri del giudice di merito e non è censurabi-le in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici, ovve-ro per vizio motivazionale». Cfr. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 18229 del 28 novembre 2003.

20 Capitolo 1

1.2. LE PRINCIPALI DEFINIZIONI ACCOLTE NELLA DOTTRINA

E NELLA PRASSI CONTABILE Le tipologie di leasing più comunemente diffuse sono

quella finanziaria e quella operativa17. Il leasing finanziario è un contratto in base al quale il lo-

catore offre in locazione al locatario beni (materiali o imma-teriali) che questo ultimo ha indicato di acquistare o di far costruire dal locatore. Il locatario si assume i rischi associati all’utilizzo del bene e, in genere, ha la facoltà di poter acqui-sire la proprietà dei beni oggetto della stessa locazione dietro pagamento di un corrispettivo a titolo di riscatto stabilito all’interno dello stesso contratto. Di fatto in tale forma con-trattuale il leasing coinvolge, seppur indirettamente, un terzo soggetto cioè il fornitore del bene che, tramite la stipula di uno specifico contratto di fornitura a favore del locatore, vende a questo ultimo il bene che sarà oggetto della succes-siva locazione a favore del locatario18.

La caratteristica tipica del leasing finanziario è quella di agevolare il locatario nel reperimento di fonti di finanzia-mento19, tuttavia è possibile rintracciare nella sua causa ge-

17 Tuttavia esistono svariate altre fattispecie che possono caratterizzar-si in base a fattori quali: la natura del bene, la natura dell’utilizzatore, la presenza di un incentivo finanziario pubblico, la struttura del contratto e così via. Per una più esaustiva classificazione si veda, in particolare, M. Bonacchi, M. Ferrari, Il leasing finanziario. Profili contabili, fiscali e gestio-nali, op. cit., pp. 3 e segg.

18 Ibidem. 19 Nello specifico il leasing finanziario può essere considerato come

uno strumento di finanziamento che consente di dare copertura al fabbi-sogno finanziario di medio–lungo termine. Secondo Cassandro, ad esem-pio, «[c]olui che dà in affitto un dato bene è, nella sostanza, un finanziato-re di colui al quale il bene viene affittato. Invero, egli consente a costui di fornirsi di un fattore produttivo a lunga durata di uso, senza impiegare i corrispondenti mezzi finanziari. È come se egli, implicitamente, gli avesse fornito tali mezzi, evitandogli una specifica operazione di finanziamento. Si potrebbe anche dire che il “leasing” è un finanziamento in natura». Cfr. P. E. Cassandro, «Aspetti economico–aziendali del “leasing”», in Rivista bancaria, nn. 3–4, 1987, p. 9. Circa l’interpretazione del leasing finanziario come un’operazione di finanziamento si veda anche A. Carretta, La valuta-zione di convenienza economica delle operazioni di leasing dal punto di vista dell’azienda locatrice, in R. Ruozi, A. Carretta (a cura di), Manuale del

Le possibili classificazioni del leasing 21

netica anche la finalità di investimento20. Tale ultimo aspetto può condurre a configurarlo, pertanto, come un’alternativa per l’acquisizione di beni materiali (mobili o immobili) o immateriali21.

Il leasing operativo, viceversa può essere definito come un contratto bilaterale, generalmente ritenuto assimilabile alla locazione ordinaria o al noleggio, stipulato tra l’impresa uti-lizzatrice e il fornitore o produttore del bene oggetto dell’o-perazione22. Oltre che per la bilateralità del rapporto esso presenta le seguenti caratteristiche: leasing, op. cit., pp. 180 e segg. In linea più generale, con le operazioni di locazione finanziaria si mira alla ottimizzazione del processo di correla-zione tra impieghi e fonti. Seguendo tale prospettiva, nel leasing finanzia-rio prevale la componente traslativa rispetto a quella del godimento del bene poiché si caratterizza per i «canoni che incorporano parte del prezzo del bene e il prezzo di riscatto inferiore al prezzo di mercato Cfr. M. Bo-nacchi, M. Ferrari, Il leasing finanziario. Profili contabili, fiscali e gestiona-li, op. cit., p. 70. Analogamente, la “matrice finanziaria” dell’operazione in questione è evidenziata anche nella prassi contabile italiana poiché so-stanzialmente «il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l’uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario». Cfr. OIC – Organismo Italiano di Contabilità, OIC 12, 30 maggio 2005, pp. 53 e segg.

20 In tale ottica si segnala la posizione di Viganò, secondo il quale il leasing finanziario può essere considerato come un’operazione in cui ap-pare la compresenza di un investimento, equiparabile ad un acquisto di un bene con pagamento rateale, distinto da un finanziamento, riconduci-bile ad un prestito obbligazionario (emesso sotto la pari senza titoli) de-stinato a far fronte alla copertura finanziaria dell’acquisto di un fattore produttivo pluriennale. A riguardo si veda E. Viganò, L’iscrizione del leasing nei conti e nei bilanci di impresa, op. cit., p. 257.

21 In tal senso si veda quanto osserva K. Corsi, Immobilizzazioni mate-riali, in L. Marchi (a cura di), La contabilità aziendale, V ed., Ipsoa, Milano, 2007, p. 496: «il contratto di leasing finanziario permette al locatario di disporre in locazione dei beni strumentali per la propria attività. Tali beni sono acquistati dal locatore su indicazioni del locatario ed a quest’ultimo è concessa la possibilità, al termine del periodo contrattuale, di riscattare il bene stesso ad un costo ridotto. Tale contratto, non disciplinato dalla nor-mativa civilistica, consente di disporre di beni strumentali con ridotto fab-bisogno finanziario. In tal modo, da un punto di vista economico–finanziario, il leasing è un’operazione di investimento oltreché di finan-ziamento».

22 Tale definizione del contratto di leasing operativo può farsi risalire alla sentenza della Corte di Cassazione n° 6390 del 28 ottobre 1983. In

22 Capitolo 1

– ha un orizzonte temporale di breve termine23 general-mente inferiore alla durata economico–tecnica del bene; – ha per oggetto prevalentemente beni mobili che, grazie

alla loro natura durevole, possono essere concessi in loca-zione ripetutamente24; – comprende servizi di manutenzione e di assistenza tec-

nica a carico del concedente25; – non prevede l’opzione di riscatto alla scadenza26, in

quanto l’obiettivo del locatario è quello di evitare i rischi ti-pici della proprietà e, soprattutto nel caso di processi con un elevato tasso di innovazione, di garantirsi la possibilità di so-stituzione del bene al termine del contratto27;

proposito La Torre scrive che «[s]econdo la logica argomentativa della sentenza citata, la contrapposizione tra “leasing” operativo considerato una semplice locazione posta in essere direttamente dal produttore sui beni di propria produzione, e “leasing finanziario”, in cui vi è l’intervento di un terzo soggetto finanziatore, serviva ad enfatizzare la novità e la di-versità di quest’ultimo ed a suffragare il principio secondo cui “il leasing … è in generale un negozio di natura ‘economica’, per il quale, in pratica, una parte concede all’altra il godimento di un bene dietro corresponsione di un canone periodico determinato”». Cfr. M. La Torre, Le tipologie particolari dell’operazione, op. cit., pp. 155–156.

23 Secondo P. Riva, I conti d’ordine nelle società di leasing locatarie, in D. Travella (a cura di), I conti d’ordine nel bilancio d’esercizio, Egea, Mila-no, 2000, p. 200, il leasing operativo può essere definito come una «loca-zione di beni strumentali per un periodo di tempo breve, solitamente ac-compagnata da manutenzione e assistenza tecnica».

24 Cfr. M. La Torre, Le tipologie particolari dell’operazione, op. cit., p. 156. In genere, tuttavia, il locatario ricorre al leasing operativo per utiliz-zare quei beni che, seppure di natura durevole, sono caratterizzati da una elevata obsolescenza tecnica e che quindi l’acquisto in proprietà esporreb-be a rischi maggiori che, tra l’altro, renderebbero più gravosa l’eventuale sostituzione con un fattore produttivo tecnicamente o tecnologicamente più avanzato. In tal senso cfr. M. Bonacchi, M. Ferrari, Il leasing finanzia-rio. Profili contabili, fiscali e gestionali, op. cit., p. 65.

25 Cfr. M. La Torre, Le tipologie particolari dell’operazione, op. cit., p. 156; P. Riva, I conti d’ordine nelle società di leasing locatarie, op. cit., p. 200.

26 Cfr. M. La Torre, Le tipologie particolari dell’operazione, op. cit., p. 154.

27 M. Bonacchi, M. Ferrari, Il leasing finanziario. Profili contabili, fiscali e gestionali, op. cit., p. 65.

Le possibili classificazioni del leasing 23

– può essere risolto anticipatamente dal locatario, per-tanto i rischi ricadono in capo al locatore28.

Le differenze più marcate tra leasing operativo e leasing finanziario non sono sempre nette ed univoche poiché pos-sono essere alimentate da molteplici fattori. In linea di mas-sima, con riferimento agli aspetti prettamente tecnico–economici, esse sono riconducibili alla diversa entità del va-lore residuo del bene al termine del contratto29.

Secondo la prassi contabile italiana ciò che rileva ai fini della qualificazione delle operazioni di leasing finanziario30 è la possibilità di utilizzare un bene per un certo periodo di tempo e la previsione contrattuale di una specifica opzione di riscatto mediante la quale acquisirne la proprietà31.

28 Ivi, p. 65. 29 Per alcuni specifici approfondimenti su tale aspetto si vedano: A.

Carretta, «Il leasing operativo», in I quaderni di Assilea, 13, 2000; M. Lan-di, «Il leasing operativo degli intermediari finanziari», I quaderni di Assi-lea, 12, 2000.

30 Secondo l’OIC le operazioni di leasing finanziaio «sono rappresenta-te dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o imma-teriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facol-tà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto)». Cfr. OIC – Organismo Italiano di Contabilità, OIC 1, p. 10. Si vedano anche, come richiamati dallo stesso principio contabile, la Circolare della Banca d’Italia n. 49 dell’8 febbraio 1989 «Manuale per la compilazione della matrice dei conti», Avvertenze generali, paragrafo “Operazioni di leasing finanziario e di factoring”, nonché la circolare n. 217 del 5 agosto 1986 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari Finan-ziari iscritti nell’Elenco Speciale”, Avvertenze generali, paragrafo “Loca-zione finanziaria”.

31 Tale orientamento è in linea con quello accolto nella normativa. La sussistenza dell’opzione di riscatto è presente nelle definizioni di leasing finanziario accolte nelle seguenti fonti normative: art. 17, comma 2 della L. 2 maggio 1976, n. 183, Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (così come aggiornata in data 30 gennaio 2004). In tal senso si veda anche la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 175/E del 12 agosto 2003. Sul piano della prassi contabile, parimenti, il principio OIC 1 indica che me-diante una operazione di locazione finanziaria «il concedente (locatore, o lessor) concede ad un utilizzatore (locatario, o lessee) l’uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispet-tivo periodico (canone) con la presenza in contratto di una opzione di ac-quisto del bene locato in favore dell’utilizzatore ad un prezzo contrattual-

24 Capitolo 1

Secondo il principio IAS 17, invece, «[i]l leasing è un con-tratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all’utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabili-to»32. Da tale definizione generale il principio internazionale deriva la distinzione tra le due forme di leasing finanziario e operativo, individuando nel trasferimento dei rischi e bene-fici connessi alla proprietà di un bene locato la principale di-scriminante tra le suddette configurazioni33. Queste sono de-finite, infatti, come segue: – il leasing finanziario trasferisce, sostanzialmente, dal

locatore al locatario tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà. La proprietà del bene può essere trasferita o meno al termine del contratto34; – il leasing operativo, invece, non trasferisce, sostanzial-

mente, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà che permangono quindi in capo al locatore35. In aggiunta, se-guendo una logica residuale, si configura come operativo ogni leasing differente dal leasing finanziario36–37.

mente predeterminato (c.d. opzione di riscatto)». Cfr. OIC – Organismo Italiano di Contabilità, OIC 1, p. 10. Tale definizione, quindi, conferma che nella prassi contabile il leasing finanziario è considerato prevalente-mente come un’operazione di finanziamento. In merito si veda supra, nota n. 21.

32 IASB, IAS 17, paragrafo 4. In base a tale definizione, dunque, tale operazione non trasferisce la proprietà del bene ma solo il diritto al suo utilizzo, in tal senso, quindi, il leasing è «assimilabile, almeno in prima approssimazione e da un punto di vista formale, a un contratto di utilizza-zione di cose altrui». Cfr. F. Cerbioni, L. Cinquini, U. Sòstero, Contabilità e bilancio, II ed., McGraw–Hill, Milano, 2006, p. 169–176.

33 Nello specifico, in merito alle tipologie di rischi e benefici (derivanti dalla proprietà di un bene locato) in base alle quali si opera la distinzione in esame, lo IASB specifica che «[i] rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni eco-nomiche. I benefici possono essere rappresentati da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivaluta-zione o al realizzo del valore residuo». Cfr. IASB, IAS 17, paragrafo 7.

34 Cfr. IASB, IAS 17, paragrafi 4 e 8. 35 Cfr. IASB, IAS 17, paragrafo 8. 36 Cfr. IASB, IAS 17, paragrafo 4. 37 Il criterio così individuato non risulta, tuttavia, di immediata ed og-

Le possibili classificazioni del leasing 25

Nell’ambito dei principi contabili IAS/IFRS, quindi, l’aspetto prevalentemente qualificante l’operazione di leasing finanziario è il trasferimento sostanziale di benefici e rischi derivanti dalla proprietà del bene; se ciò non avviene il leasing si classifica come operativo38.

Pertanto la principale differenza tra la definizione di le-asing finanziario accolta nella normativa e nella prassi con-tabile italiane rispetto a quella accolta nel principio IAS 17 è che questo si basa su una visione più ampia poiché non pre-vede come discriminante identificativa la previsione contrat-tuale della opzione di riscatto. Al contrario, l’orientamento italiano, come precisato in precedenza, considera tale ele-mento determinante affinché un’operazione possa configu-rarsi come leasing finanziario.

Esaminando nello specifico il principio contabile IAS 17, si evince che, per stabilire se sussiste il trasferimento dei ri-schi e dei benefici della proprietà del bene, cioè se si è in presenza della fattispecie del leasing finanziario, ci si può basare sulla presenza di uno dei seguenti elementi39: gettiva applicabilità poiché sussistono alcune difficoltà nel riconoscere se a seguito del trasferimento di alcuni diritti è avvenuto anche il passaggio dei rischi e dei benefici collegati alla proprietà del bene. La difficoltà di interpretazione dell’avvenuto trasferimento di rischi e benefici è accentua-ta nelle fattispecie contrattuali formalmente diverse dal leasing, ma che tuttavia comportano sostanzialmente i medesimi effetti e caratteristiche. Ad esempio esse possono riferirsi ad accordi di outsourcing, accordi di fornitura di capacità di rete nel settore delle telecomunicazioni, contratti «take or pay» ed altre tipologie che in definitiva includono «un’operazione o una serie di operazioni correlate, che [ … ] trasmettono un diritto a uti-lizzare un’attività (ossia un elemento di immobili, impianti e macchinari) in cambio di un pagamento o una serie di pagamenti». Il passaggio è trat-to dall’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) denominata “Determinare se un accordo contiene un leasing”, adottata con il Reg. n. 1910/2005 della Commissione europea, che contiene una serie di criteri che fanno “emergere” nella rappresenta-zione di bilancio quei contratti che prima non confluivano oggettivamente nell’ambito applicativo dello IAS 17.

38 Cfr. IASB, IAS 17, paragrafo 4. 39 Cfr. IASB, IAS 17, paragrafo 10. Il presupposto comune che traspare

dalle previsioni delle fattispecie che indicativamente sono riconducibili all’ipotesi di leasing finanziario è che il locatore non abbia l’obiettivo della restituzione del bene locato, pertanto i rischi e benefici ad esso connessi sono proiettati interamente sulla sua sfera. In tal senso cfr. M.

26 Capitolo 1

«(a) il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

(b) il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prez-zo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l’opzione cosicché, all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;

(c) la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;

(d) all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato; e

(e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche».

Si sottolinea, ad ogni modo, che le predette circostanze rappresentano degli esempi che «di norma» permettono di inquadrare il leasing nella tipologia finanziaria, pertanto do-vrebbero essere considerati parametri esemplificativi non esaustivi40.

La precisazione precedente sembra essere in un certo sen-so avvalorata dalla previsione dello IAS 17 di alcune circo-stanze che, aggiuntive e meno rilevanti rispetto alle prece-denti, possono agevolare l’individuazione della tipologia di leasing finanziario41. Esse sono42:

Sorrentino, Dottrina estera e principi contabili anglosassoni, in M. Pizzo (a cura di), Leasing: recognition e rappresentazione in bilancio. Profili evoluti-vi, Giappichelli, Torino, 2007, p. 43.

40 Tali riferimenti, in altre parole, non dovrebbero essere considerati come gli unici criteri selettivi. In tal senso si vedano, tra gli altri: M. Bo-nacchi, M. Ferrari, Il leasing finanziario. Profili contabili, fiscali e gestiona-li, op. cit., p. 71; B. J. Epstein, A. A. Mirza, IAS 2001. Interpretation and Applications of International Accounting Standards, John Wiley & Sons, New York, 2001, pp. 563–564; M. Sorrentino, Dottrina estera e principi contabili anglosassoni, op. cit., pp. 42 e segg.

41 Oltre ai criteri previsti all’interno dello IAS 17, ulteriore supporto all’individuazione e alla rappresentazione della natura sostanziale dell’operazione è offerto dall’IFRIC 4, “Determinare se un accordo contie-ne un leasing” che, come detto supra, nota 37 p. 24, fornisce una serie di casistiche per inquadrare il leasing. A riguardo si veda anche la SIC–27 “La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”.

42 Cfr. IASB, IAS 17, paragrafo 11.

Le possibili classificazioni del leasing 27

«(a) ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locata-rio;

(b) gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair va-lue (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalen-ti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing); e

(c) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato».

A tal riguardo si consideri anche che lo stesso IAS 17, al paragrafo 12, precisa che gli esempi e gli indicatori forniti «non sono sempre conclusivi. Se risulta chiaro da altre ca-ratteristiche che il leasing non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà, il leasing è classificato come leasing operativo. Questo potrebbe verifi-carsi per esempio se la proprietà del bene venisse trasferita alla fine del leasing per un pagamento variabile pari al suo fair value (valore equo) a quel tempo, o se ci fossero canoni potenziali tali per cui il locatario non ha sostanzialmente tutti i rischi e i benefici».

Ai fini dell’analisi in parola si rileva anche la posizione del FASB che, in merito alla identificazione del leasing finanzia-rio, adotta un orientamento più rigido dello IASB. Infatti, pur non richiamando esplicitamente il verificarsi delle me-desime situazioni identificative previste dallo IAS 17, la con-figurazione accolta dal FASB in merito al leasing finanziario comporta automaticamente il passaggio dal locatore a loca-tario dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà del bene locato43. Inoltre lo SFAS 13 individua in modo puntuale spe-cifici parametri quantitativi che mirano a rendere oggettive le caratteristiche situazionali distintive del leasing finanzia-rio, che pertanto si configura automaticamente come tale al

43 Cfr. FASB, SFAS 13, paragrafo 7. Un’altra differenza tra IAS 17

Statement 13 è che il primo ha una portata operativa più ampia poiché se ne prevede l’applicazione anche a quei leasing che hanno ad oggetto intangibles.

28 Capitolo 1

verificarsi delle previste condizioni. In particolare si preve-dono, tra le altre, le seguenti condizioni: – durata maggiore o uguale al 75% della vita economica

del bene concesso; – valore attuale dei pagamenti minimi dovuti maggiore o

uguale al 90% del fair value del bene stesso.