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Il bilancio bancario : gli aspetti principali dei principi IAS/IFRS e i problemi attuali derivanti dalla loro applicazione Bergamo, 18 e 21 maggio 2009 Anna Bonicelli Renzo Parisotto 2 www.ubibanca.it INDICE Introduzione normativa : Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS Fonti normative internazionali Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario : La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS Documenti obbligatori e loro caratteristiche Come cambia il bilancio bancario Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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Il bilancio bancario : gli aspetti principali dei principi IAS/IFRS

e i problemi attuali derivanti dalla loro applicazione

– Bergamo, 18 e 21 maggio 2009 –

Anna Bonicelli – Renzo Parisotto

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INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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Cosa sono gli I.A.S./I.F.R.S.?

Acronimo di International Accounting Standards/International Financial RepotingStandards

Principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board).

Perché sono introdotti?

Necessità di una normativa di riferimento unica ed efficacemente applicabile per le aziende europee.

Necessità di una normativa in grado di assicurare trasparenza e comparabilitàdell’informativa finanziaria.

Necessità di una normativa che permette alle aziende comunitarie di competere equamente.

Perchè sono introdotti gli IAS/IFRS?

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Gli attori principali nel processo degli IAS/IFRS

IASB (International Accounting Standards Board);

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group);

Comitato di Regolamentazione Contabile;

OIC (Organismo Italiano della Contabilità);

Banca d’Italia;

CONSOB;

Associazioni di categoria;

Ministero dell’Economia.

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Gli IAS/IFRS omologatiIAS 1 Presentazione del bilancioIAS 2 RimanenzeIAS 7 Rendiconto finanziarioIAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancioIAS 11 Lavori su ordinazioneIAS 12 Imposte sul redditoIAS 14 Informativa di settoreIAS 16 Immobili, impianti e macchinariIAS 17 LeasingIAS 18 RicaviIAS 19 Benefici per i dipendentiIAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblicaIAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estereIAS 23 Oneri finanziariIAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlateIAS 26 Fondi di previdenzaIAS 27 Bilancio consolidato e separatoIAS 28 Partecipazioni in società collegate

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Gli IAS/IFRS omologatiIAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate

IAS 31 Partecipazioni in joint ventureIAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative

IAS 33 Utile per azioneIAS 34 Bilanci intermedi

IAS 36 Riduzione di valore delle attivitàIAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

IAS 38 Attività immaterialiIAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

IAS 40 Investimenti immobiliariIAS 41 Agricoltura

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting StandardIFRS 2 Pagamenti basati su azioni

IFRS 3 Aggregazioni aziendaliIFRS 4 Contratti assicurativi

IFRS 5

IFRS 6

IFRS 7

IFRS 8

Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

Diritti di esplorazione e valutazione delle attività minerarie

Strumenti finanziari: informativa di bilancio

Settori operativi

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OPI – ASSIREVI Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS

• Gli orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS non hanno l’obiettivo di definire principicontabili, né interpretazioni degli stessi, in quanto tale ruolo non compete ad Assirevi, ma prendono in esame le tematiche applicative più rilevanti e urgenti, ne riassumono gli aspetti principali e propongono, a beneficio dei revisori che si trovano ad affrontare in pratica, le soluzioni che al momento riscuotono il maggior consenso.

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INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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Fonti normative internazionali (stralcio)

• Direttiva 2001/65/Ce del 27/09/2001

OBIETTIVO: adeguamento della disciplina europea agli IAS

modifica la quarta e la settima direttiva CEE in materia di bilancio d’esercizio e consolidato delle imprese e delle banche e altre istituzioni finanziarie;

introduce l’applicazione, per gli strumenti finanziari, del criterio di valutazione del fair value in sostituzione del costo storico.

• Regolamento CE 1606/2002 del 19/07/2002

Primo passo verso l’armonizzazione contabile

Il provvedimento prevede:

l’obbligo per le società europee quotate di applicare gli IAS ai bilanci consolidati dal 2005;

la possibilità per gli Stati membri di consentire o imporre l’applicazione degli IAS ai bilanci individuali delle società quotate e ai bilanci individuali e consolidati delle società non quotate. segue

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Fonti normative internazionali (stralcio)

• Regolamento 1004/2008: riclassificazione dalla categoria FVTPL e dalla categoria AFS (IAS 39)

Possono essere riclassificate dalla categoria FVTPL ad altre categorie attività finanziarie non più possedute con finalità di trading con esclusione delle:a) attività finanziarie derivate;b) attività finanziarie designate a fair value in applicazione della Fair Value Option.Non possono essere effettuate riclassificazioni alla categoria FVTPL.

Possono essere riclassificate dalla categoria AFS ad altre categorie attività finanziarie che l’impresa ha intenzione e capacità di detenere per il futuro prevedibile o sino a scadenza.

La riclassificazione deve avvenire sulla base del fair value dello strumento alla data della riclassifica (salvo applicazione della norma transitoria). Tale valore diventa il nuovo costo o costo ammortizzato.

Se successivamente alla riclassifica l’impresa rivede le proprie stime prevedendo un incremento dei flussi finanziari attesi, tale incremento deve essere rilevato come aumento del tasso di interesse effettivo anzichè del valore contabile dello strumento.

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INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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Fonti normative nazionali

• Il Legislatore nazionale (D.Lgs. 38/2005)

• Banca d’Italia (Circ. 262/05)

• Consob: contenuto delle relazioni infrannuali

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• ….. “Ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno, occorre obbligare le società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualitàper la redazione dei loro bilanci consolidati”……………

• ….. “E’ fondamentale per la competitività dei mercati comunitari dei capitali promuovere la convergenza dei principi seguiti in Europa per redigere i bilanci,”…..”al fine di realizzare operazioni transfrontaliere o di ottenere l’ammissione alla quotazione ovunque nel mondo”……….

• ….. “Gli intermediari Accounting Standards (IAS) sono messi a punto dall’International Accounting Standards Committee (IASC), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale”……”gli IAS sono stati ridenominati International Financial Reporting Standards (IFRS)”…

• ….. “Conformemente allo stesso principio, è necessario che, per quanto riguarda i conti annuali, sia data agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico di redigere i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali”……

• ….. “E’ inoltre necessario autorizzare gli Stati membri a differire al 2007 l’applicazione di talune disposizioni per le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico nella Comunità e in un mercato regolamentato di un paese terzo”…………..

Il regolamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 – Applicazione dei principi contabili internazionali

•Considerando………….

•(2)

•(5)

•(13)

•(7)

•(17)

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• ART. 1 “Il presente regolamento ha come obiettivo l’adozione e l’utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l’informazione finanziaria presentata dalle società”………

• ….. ART. 5 “Gli stati membri possono consentire o prescrivere : a) alle società di cui all’articolo 4, di redigere i loro conti annuali;b) alle società diverse da quelle di cui all’articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali.”……..

• ….. ART. 9 “In deroga all’articolo 4, gli Stati membri possono disporre che i requisiti di cui a detto articolo siano applicabili unicamente a ogni esercizio finanziario avente inizio nel gennaio 2007, o dopo tale data” ………

Il regolamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 - Applicazione dei principi contabili internazionali

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Art. 25 Legge 31 ottobre 2003 n. 306

•Regolamento (CE) 19 luglio 2002 n. 1606

• Obbligo di applicazione degli IAS per società quotate che redigono bilancio consolidato

• Opzione a Stati membri di regolamentare l’applicazione degli IAS per le altre imprese (art. 5)

•D.Lgs. n.38/2005 (28 febbraio 2005)

• Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento comunitario n.1606/02 in materia di utilizzo degli IAS

• Estensione dell’ambito di applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci individuali degli enti vigilati

•Reg. comunitario 1606/2002 •D.Lgs 38/2005

Generazione di impatti fiscali- doppio binario -

•Società quotate che redigono il bilancio consolidato

•Estensione a bilanci individuali di certe categorie di imprese(artt.2-3-4)

• Art.25 : “dai principi e criteri di cui al c.1 non devono derivare oneri o minori entrate per il Bilancio dello Stato “.

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D.Lgs. N. 38/2005 (c.d. “Decreto IAS”)- Ambito di applicazione (art. 2-3-4) -

• Società interessate da obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali

1. Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

2. Società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico

3. Banche e Intermediari finanziari vigilati

4. Imprese assicurative

– Più in particolare, il citato decreto prevede

– relativamente al bilancio consolidato, a partire dall’esercizio 2005, l’obbligo di applicazione degli IAS/IFRS, oltre che per le società quotate, anche per le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, le banche e gli intermediari finanziari vigilati, le società finanziarie e le imprese assicurative

– relativamente al bilancio individuale, per le società quotate, le banche e gli intermediari finanziari vigilati, le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, nonché per le imprese assicurative quotate che non redigono il bilancio consolidato, l’applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS a partire dall’esercizio 2006, con facoltà di applicazione anticipata nel 2005

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D.Lgs. N. 38/2005 - Ambito di applicazione (art. 2-3-4) - (segue)

• Per tutte le altre società, l’applicazione degli IAS/IFRS è comunque ammessa, ad eccezione dei bilanci individuali delle imprese assicurative non quotate o che emettono strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, nonché delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata in base all’art. 2435 bis del codice civile (per le quali è previsto il divieto di applicare gli IAS/IFRS nella redazione dei bilanci).

– Tuttavia, ad oggi, la facoltà di applicazione degli IAS/IFRS (al bilancio sia individuale che consolidato) può essere esercitata solo dalle società appartenenti a gruppi obbligati a redigere il bilancio consolidato IAS/IFRS ovvero dalle società (non quotate) che redigono il bilancio consolidato

• Per tutte le altre società, la facoltà di applicare gli IAS/IFRS non può essere, ad oggi, esercitata, in assenza dell’apposito decreto ministeriale, previsto dal citato decreto IAS, che deve fissare l’esercizio di prima applicazione

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• Società quotate• Società con strumenti

finanziari diffusi• Banche • Enti finanziari vigilati

• Assicurazioni quotate e non quotate

• Società controllate da – Società quotate– Banche– Enti finanziari vigilati

• Altre società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)

• Altre società controllate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)

• Altre società non controllate da società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)

• Società minori (art. 2435-bis c.c.)

•Bilancio consolidato

•Bilancio individuale

•IAS obbligatori

•IAS facoltativi nel 2005 obbligatori dal 2006

•Bilancio consolidato

•Bilancio individuale

•IAS obbligatori

•Esclusione applica-zione IAS(1)

•Bilancio consolidato

•Bilancio individuale

•IAS facoltativi dal 2005(2)

•Bilancio individuale

•Esclusione applica-zione IAS(3)

•Bilancio individuale

•Esclusione applica-zione IAS(3)

•(1) IAS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato•(2) La facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale, sia per il bilancio consolidato•(3) La facoltà di applicazione degli IAS potrà essere esercitata dall’esercizio individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero della giustizia

Decreto IAS – ambito di applicazione: prospetto di sintesi

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•Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE

Stato

Adozioneconsentitadegli IFRS ante 2005

Consentitodifferimento

adozione degliIFRS dal 2007 per chi applica altri

principiinternazionali ed èquotato in Stato

non UE

Adozione degliIFRS

obbligatoriaper bilancid'esercizio

delle quotate

Adozione degli IFRS obbligatoria per bilanciconsolidati di società

non quotate

Adozione degli IFRS obbligatoria per

bilanci d'esercizio disocietà non quotate

Austria SI, dal 1998 SI NO NO, consentita NO

Belgio SI SI

SI, per le società diinvestimentoimmobiliare

SI, obbligatoria per banche edenti finanziari, consentita per

altri NO

Bulgaria

SI, dal 2003 (obbligatoria per quotate, banche,

assicurazioni, consentita per altri

soggetti) NO SI

SI, consentita per PMI, obbligatoria per altri soggettieccetto società in procedure

concorsuali

SI, consentita per PMI, obbligatoria per altri

soggetti eccetto società in procedure concorsuali

Cipro SI, dal 2003 NO SI SI, obbligatoria SI, obbligatoria

Repubblica Ceca SI NO SI NO, consentita NO

Danimarca SI, dal 2004 NO

NO, ma obbligatoridal 2009 per società non finanziarie NO, consentita NO, consentita

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Estonia SI, dal 2003 NO SI

SI, obbligatoria per banche, entifinanziari ed assicurazioni,

consentita per altri

SI, obbligatoria per banche, enti finanziari ed

assicurazioni, consentitaper altri

Finlandia

SI, consentita per quotate da terzotrim. 2003, per altre dal 2004 NO NO NO, consentita NO, consentita

Francia NO N/A NO NO, consentita NO

Germania

SI, consentita per quotate da 1998, per altre dal 2003 SI NO

SI, obbligatoria per società chechiedono quotazione, consentita

per altri NO

Grecia

SI, per societàsoggette a revisione NO SI

NO, consentita solo per societàsoggette a revisione

NO, consentita solo per società soggette a revisione

Ungheria NO NO NO NO, consentita NO

Irlanda NO NO NO NO, consentita NO

Italia NO NO

SI, eccettoassicurazioni, salvo

assicurazioniquotate se non

redigonoconsolidato

SI, obbligatoria per societàsottoposte a vigilanza

prudenziale, emittenti strumentidiffusi ex 116 TUF e

assicurazioni, consentita per altrieccetto PMI

SI, obbligatoria per societàsottoposte a vigilanzaprudenziale, emittenti

strumenti diffusi ex 116 TUF e assicurazioni,

consentita per altri eccettoPMI

•Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE - segue

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Latvia

Si, obbligatoriaante 2005 per banche, entifinanziari edassicurazioni NO SI

SI, obbligatoria per banche, assicurazioni ed altri enti

finanziari sottoposti a vigilanza, consentita per altri

SI, obbligatoria per banche, assicurazioni ed altri enti

finanziari sottoposti a vigilanza

Lituania

SI, per banche e enti finanziari dal

1997 NO SI

SI, obbligatoria per banche edenti finanziari, consentita per

altri eccetto assicurazioni

SI, obbligatoria per bancheed enti finanziari,

consentita per altri eccettoassicurazioni

Lussemburgo

SI, sulla base dideroghe

individuali SI NO NO, consentita NO, consentita

Malta SI NO SI SI, obbligatoria SI, obbligatoria

Olanda NO NO NO NO, consentita NO, consentita

Polonia NO NO NO

SI, obbligatoria per banche, consentita per quotate e societàfacenti parte di gruppi in cui una

o più società applicano IFRS

NO, consentita per quotatee società facenti parte digruppi in cui una o piùsocietà applicano IFRS

Portogallo

SI, sulla base dideroghe

individuali NO

SI, ma richiestianche principi

nazionali. Solo per banche,

assicurazioni edaltri enti finanziari

SI, obbligatoria per banche edenti finanziari dal 2006,

consentita per altri

NO, consentita per societàche redigono bilancio

consolidato di un soggettoche applica gli IFRS

•Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE - segue

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Romania SI, dal 2001 SI NOSI, obbligatoria per banche,

consentita per altri NO

Repubblica Slovacca NO NO

SI, qualora si trattidi banche e altre

società di pubblicointeresse SI, obbligatoria

SI, qualora si tratti dibanche e altre società di

pubblico interesse

Slovenia NO NO NO

SI, obbligatoria per banche edassicurazioni, consentita per

altre società se così deciso per almeno 5 anni dall'assemblea

SI, obbligatoria per bancheed assicurazioni, consentita

per altre società se cosìdeciso per almeno 5 anni

dall'assemblea

Spagna NO NO NO NO, consentita NO

Svezia NO NO NO NO, consentita NO

Regno Unito NO NO NONO, consentita, eccetto per il

settore non profitNO, consentita, eccetto per

il settore non profit

Islanda NO SI SI, dal 2007NO, consentita per società

medio-grandi

SI, dal 2007 se società in gruppi che applicano IFRS,

consentita per societàmedio-grandi

Liechtenstein SI, dal 2002 NO NO NO, consentita NO, consentita

Norvegia NO SI NO NO, consentita NO, consentita

•Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE

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Modifiche Direttive contabili

• La Direttiva n. 2001/65/CE

(modifica direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE)

• La Direttiva n. 2003/51/CE

(modifica direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE)

• La Direttiva n. 2006/46/CE

(modifica direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE, 91/674/CEE)

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La Direttiva comunitaria 2001/65/CE

•La Direttiva n. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 è stata recepita solo parzialmente nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394.

•La Direttiva europea, infatti, prevedeva le seguenti modifiche ai bilanci d'esercizio ed ai bilanci consolidati delle società di capitali:

1)valutazione al fair value degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati;

2)informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione sulle differenze tra fair value e costo storico degli strumenti finanziari di cui al punto sub. 1).

•Il recepimento nel codice civile italiano riguarda soltanto le informazioni sub 2), mentre non viene prevista la valutazione al fair value degli strumenti finanziari nell'ambito degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico). – vedi artt. 2427 bis e 2428 c.c.

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La Direttiva comunitaria 2003/51/CE• La Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (c.d. direttiva “modernizzazione”) modifica significativamente le Direttive comunitarie 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE in materia, rispettivamente, di conti individuali e consolidati delle societàcommerciali, delle banche e delle imprese di assicurazione che NON applicano gli IAS/IFRS

• Tutte le disposizioni della Direttiva sono funzionali ad attenuare le differenze tra i bilanci delle società che applicano gli IAS/IFRS e quelli delle società che non li applicano, perseguendo l’obiettivo di una maggiore uniformità nella redazione dei bilanci e la realizzazione di pari condizionioperative e informative per chi opera sul mercato europeo

• La Direttiva contiene sia disposizioni di attuazione obbligatoria, sia disposizioni di attuazione facoltativa

• Con l’emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32. (Gazz. Uff. n. 73 del 28 marzo 2007) è stata data attuazione alle sole disposizioni obbligatorie contenute nella direttiva 2003/51/CE alle quali dovranno attenersi le società italiane che NON applicano gli IAS/IFRS

–In particolare le disposizioni di attuazione obbligatoria della direttiva 2003/51/CE sono riconducibili ai seguenti quattro gruppi

• Ampliamento e precisazione del contenuto della relazione sulla gestione

• Contenuto della relazione di revisione

• Regole di consolidamento

• Estensione alle società di assicurazione della disciplina della direttiva fair value

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Direttive 65/2001 e 51/2003

• In base alla Legge Comunitaria 2007 (Legge 25 febbraio 2008 n.34), entrata in vigore il 21 marzo 2008, entro 18 mesi (vedi settembre 2009) devono essere emanati i decreti di recepimento con particolare riguardo a :

a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionalicompatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando un congruo periodo interinale per l’adeguamento;

b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;

c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico facendo salva la completezza e l’analiticità dell’informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;

(segue)

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Direttive 65/2001 e 51/2003

d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;

e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le società medio piccole come individuate dall’articolo 27 della direttiva;

f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i principi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;

g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d’impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali.

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Direttive 65/2001 e 51/2003

• Il Ministero dell’Economia nel presentare l’elaborato OIC approvato lo scorso 6 maggio evidenzia i seguenti punti di attenzione :

a) in quale misura è opportuno avvicinare la normativa nazionale delle imprese non quotate agli IAS; a tal fine occorre considerare diversi aspetti (la struttura del sistema produttivo, l’analisi costi-benefici, le eventuali implicazioni di natura fiscale ecc.);

b) se sia opportuno seguire un generale principio di proporzionalitànella definizione delle nuove regole contabili;

(segue)

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Direttive 65/2001 e 51/2003

c) decidere se replicare lo schema comunitario (che prevede la possibilità per le imprese di adottare, con riferimento a talune categorie di attività, due famiglie di criteri di valutazione alternative: quella vigente oppure quella orientata agli IAS), con i problemi di eterogeneità che ciò potrebbe comportare, oppure definire un unico modello contabile “intermedio” fra le due anzidette famiglie;

d) in che misura le disposizioni potrebbero essere di applicazioneobbligatoria o, in alternativa, facoltativa;

e) valutare l’impatto delle nuove regole di bilancio sui principi istituiti civilistici, quali distribuzione degli utili (articolo 2433), riduzione del capitale per perdite (articolo 2445), limiti alle emissioni obbligazionarie (articolo 2412, ecc.).

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Direttive 65/2001 e 51/2003

E’ previsto l’utilizzo opzionale del fair value nella valutazione di alcune attività e l’obbligo per la valutazione degli strumenti finanziari derivati. Tale obbligo farà sì che le perdite sugli strumenti derivati emergano nel bilancio immediatamente e non, come accade, alla chiusura dei contratti.

La valutazione al fair value delle altre attività invece dovrà essere ponderata attentamente dalle imprese, soppesando pregi e difetti che ne possono derivare. Tra l’altro la scelta che può essere opportuna o vantaggiosa per un’impresa può non esserlo per un’altra.L’elaborato dell’Oic (vedi slide 23) prevede poi, in base alla prassi contabile internazionale, schemi di bilancio più sintetici con maggiori informazioni nella nota integrativa. Debuttano il rendiconto finanziario, obbligatorio per le societàdi maggiori dimensioni, e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto che riporterà, tra l’altro, le movimentazioni delle riserve conseguenti all’adozione del fair value.

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Direttiva 2006/46/CE – scadenza 5 settembre 2008

• Il Ministero dell’Economia ha stralciato dall’elaborato OIC di recepimento delle direttive n. 65/2001 e n.51/2003 la parte riferita alla Direttiva 46/2006 - Decorrenza bilanci 2009.

• Le modifiche attengono a:

– nota integrativa:

•operazioni con parti correlate,

•definizione di strumenti finanziari derivati,

•accordi fuori bilancio;

– limiti (+ 20%) per la redazione del bilancio in forma abbreviata e bilancio consolidato (….):

•ricavi da 7.300.000 (29.200.000) a 8.800.000 (35.000.000) euro,

•totale attivo da 3.650.000 (14.600.000) a 4.400.000 (17.500.000),

•dipendenti 50 (250);

– imprese quotate:

•informazioni relative alle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno.

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Documento OIC – Ipotesi attuazione direttiveUE 2001/65, 2003/51, 2006/46 (approvato 06/05/08)

• Entro il mese di settembre 2009 emanazione decreti attuativi.

• Aspetti più salienti di intervento sul codice civile:Art. 2357- ter (Disciplina delle proprie azioni) - …”I principi contabili internazionali non consentono l’iscrizione tra le attività delle azioni proprie possedute dall’impresa, che vanno portate a riduzione del patrimonio netto…”Art. 2423 (Redazione del bilancio) – … “Prevedere che le informazioni sulle

variazioni delle voci di patrimonio netto siano esposte in un apposito prospetto. La previsione della presentazione del rendiconto finanziario…”Art. 2423- ter (Principi di redazione del bilancio) - …”Si tenga conto della

sostanza dell’operazione o del contratto. L’adozione di criteri di valutazione diversi da quello del costo storico, quale quello del valore equo (fair value) per alcune voci dell’attivo, comporta infatti l’iscrizione di plusvalenze le quali, sia che vengano iscritte nel conto economico sia che vengano imputate direttamente a una riserva del patrimonio netto, sono utili non realizzati; pertanto la loro iscrizione, costituendo un’eccezione alla regola generale, deve essere espressamente prevista dalle norme…”Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale) - …”Il nuovo schema di stato

patrimoniale prevede la suddivisione delle attività e delle passività tra correnti e non correnti. Beni in leasing che impone la contabilizzazione di beni col c.d. metodo finanziario, quindi l’iscrizione nel bilancio dell’utilizzatore…”

(segue)

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Documento OIC – Ipotesi attuazione direttiveUE 2001/65, 2003/51, 2206/46 (approvato 06/05/08)

• Art. 2426 (Criteri di valutazione) - …”In relazione al tema del valore equo le direttive contabili europee sono state modificate sia dalla Direttiva 2001/65 sia dalla Direttiva 2003/51. La prima ha consentito agli Stati membri di autorizzare o imporre la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari. La Direttiva 2003/51 ha integrato questa modificazione delle originarie direttive contabili consentendo agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la valutazione al valore equo anche di attività diverse dagli strumenti finanziari. Si è ritenuto non opportuno rendere obbligatorio l’adozione del criterio del valore equo (fair value), per le imprese che continueranno ad applicare le norme del codice civile basate sulle direttive contabili europee, ma di prevedere unicamente delle opzioni. Soltanto con riferimento ai contratti derivati si è ritenuto da imporre l’adozione del criterio del valore equo unitamente all’obbligo di rilevare sempre in bilancio il loro valore: in questa materia, tanto complessa e rischiosa, si è ritenuto di imporre criteri di iscrizione il più possibile allineati a quelli dei principi contabili internazionali, che costituiscono il corpo di principi più completi e avanzati e godono di notevole prestigio e di generale accettazione in campo internazionale…”

• Art. 2435 bis (Bilancio in forma abbreviata) - …” L’ultimo comma allontanandosi dalla scelta compiuta in sede di attuazione della IV Direttiva col D.Lgs. 127 /1991 – ha introdotto qualche (limitata) facoltà di semplificazione anche per le societàmedio piccole: si tratta del raggruppamento di alcune voci del passivo, e della facoltà di omettere il rendiconto finanziario, nonché di omettere le notizie richieste dall’art. 2427 n.33 sulle operazioni con parti correlate…”

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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo

Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle societàBruxelles 24/11/2003 COM(2003) 726 definitivo

….” 4.3 Creazione di una base imponibile comune a livello di UE.• … L’introduzione degli International Financial reporting Standards (IFRS) potrebbe preparare la

strada verso la base imponibile …• … Se le società UE registrano i profili sulla base di principi comuni, perché non usare tale misura

comune della redditività come punto di partenza dell’esercizio fiscale?... • … Alcuni aspetti relativi agli IFRS esigono un’attenzione particolare. Nel caso di applicazione del

metodo contabile dell’equo valore i guadagni non realizzati non dovrebbero essere soggetti a tassazione, rendendo quindi necessarie ulteriori modifiche ….

• … In linea di principio, la base imponibile consolidata dovrebbe essere accessibile a tutte le società e tutte le società dovrebbero quindi essere in grado di usare gli IFRS …

• … Indipendentemente dal fatto che la contabilità IFRS costituisca o meno il punto di partenza, una base imponibile comune richiede il riesame dettagliato del rapporto tra la contabilità legale di una società e la sua contabilità fiscale (dipendenza)….

• … Si verrà a creare una pressione verso la riduzione della duplicazione e verso un uso più ampio del sistema IFRS nelle singole contabilità legali …

• … I rendiconti basati sul sistema IFRS rappresentano un punto di partenza neutro per la realizzazione di una base imponibile comune …..”

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Fonti normative nazionali

• Il Legislatore nazionale (D.Lgs. 38/2005)

• Banca d’Italia (Circ. 262/05)

• Consob: contenuto delle relazioni infrannuali

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I nuovi schemi di bilancio proposti da Banca d’Italia

• L’art. 5 del decreto n. 87 del 27 gennaio 1992, che dava attuazione alla direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari riportava testualmente: “Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti…omissis…”

– Con tale articolo la Banca d’Italia si riservava il potere di emanare disposizioni in materia di bilancio per banche e istituti finanziari

• Allo stesso modo l’art. 9 del decreto n. 38 del 28 febbraio 2005 dispone quanto segue “. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai princìpi contabili internazionali, nel rispetto dei princìpi contabili internazionali.

– In base a tale disposizione la Banca d’Italia conserva pertanto il potere di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 87/1992

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Decreto IAS: i provvedimenti degli Organismi di Vigilanza

•Banca d’Italia

•Isvap

• Per le banche e gli intermediari finanziari vigilati, la Banca d’Italia ha emanato le istruzioni per la redazione degli schemi di bilancio IAS/IFRS sia individuale che consolidato (circolare n. 262 del 2005 per le banche e provvedimento del 14 febbraio 2006 per gli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B e per gli intermediari finanziari diversi da quelli di cui all’art. 107 del T.U.B. che intendono redigere il bilancio in conformità agli IAS/IFRS)

• Relativamente alle imprese assicurative, l’Isvap ha emanato il Provvedimento n. 2404 del 22 dicembre 2005 in materia di forme tecniche del bilancio consolidato e, nel mese di dicembre 2006, ha pubblicato per la consultazione il documento contenente le forme tecniche che dovranno essere adottate, a partire dall’esercizio 2006, dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio individuale in conformità agli IAS/IFRS

•Consob

• Riguardo alle società quotate o con titoli diffusi non appartenenti ai settori vigilati, la Consob ha emanato un’apposita delibera (Delibera n. 15519 del 27 luglio 2006) in materia di schemi di bilancio. Tale delibera non prevede, tuttavia, degli schemi di bilancio standardizzati ma fornisce specifiche disposizioni in materia di scelta e criteri di classificazione degli schemi di bilancio e di voci di bilancio

• Alle società diverse da quelle che, per facoltà o obbligo, applicano gli IAS/IFRS continuano ad applicarsi le disposizioni del Codice Civile

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• Premessa

• Normativa civilistica (D.Lgs. 38/2005)

• Banca d’Italia (Circ. 262/05) – Cenni su normativa di Vigilanza

• Consob: contenuto delle relazioni infrannuali

Fonti normative nazionali

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Consob: contenuto delle relazioni infrannuali

1. La Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 modifica il Regolamento Emittenti al fine ditenere conto dell’introduzione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)– Nessuna indicazione dei prospetti IAS compliant da adottare ma rimando a IAS 34 e IFRS 1

Il gruppo BPU ha deciso di estrapolare dalla allora bozza di schemi di bilancio proposti da Banca d’Italia i prospetti ritenuti utili ai fini della relazione semestrale che peraltro soddisfano le indicazioni minimali disposte dallo IAS 34. Ciò in quanto

1. Non sono stati elaborati dei prospetti ai fini delle relazioni infrannuali IAS compliant da parte delle autorità competenti

2. Si è voluto ottimizzare ed efficientare l’intero processo amministrativo di redazione delle informazioni infrannuali e di bilancio

2. Lo IAS 34 è il principio contabile internazionale di riferimento dei “bilanci intermedi”a) Definisce il contenuto minimo di un bilancio intermedio, incluse le informazioni

integrative; eb) Identifica i principi di rilevazione e di valutazione che devono essere applicati nel bilancio

intermedio

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Consob: contenuto delle relazioni infrannuali- Delibera Consob n. 14990 – 14 aprile 2005

• La Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 fornisce istruzioni per la redazione delle situazioni infrannuali (trimestrali e semestrali) distinguendo tra

– situazione a regime (applicabile sia nella prima situazione contabile redatta secondo gli IAS/IFRS sia nelle situazioni contabili a regime)

– situazione transitoria (applicabile solo alla prima situazione contabile redatta secondo i principi contabili internazionali)

• Gli articoli 81 e 81 bis della citata delibera forniscono indicazioni circa la redazione della situazione semestrale e devono intendersi alternativi l’uno all’altro. Parimenti dicasi per gli articoli 82 e 82 bis con riguardo alla relazione trimestrale.

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INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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La finalità del bilancio: i diversi destinatari

BILANCIO

INVESTITORI:

interessati a capire il rischio del loro

investimento

ANALISTI FINANZIARI:

al fine dell’attribuzione di rating e valutazioni

DIPENDENTI:

al fine di valutare la stabilità e redditività di

benefici retributivi

FINANZIATORI:

al fine di capire la solvibilità aziendale

CLIENTI:

al fine di apprezzare la continuità

aziendale

PUBBLICO:

per valutazioni di carattere generale, sociale, ambientale

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La finalità del bilancio: la qualità delle informazioniAl fine di assolvere tutte le richieste informative, il bilancio deve rilasciare informazioni utili. Per i principi IAS/IFRS il bilancio consolidato è lo strumento più idoneo a fornire informazioni utili e complete.

Le caratteristiche qualitative dell’informazione sono quelle che ne

determinano la relativa utilità

La rappresentazione veritiera e corretta si ottiene con la conformità agli IAS/IFRS

Comprensibilità

Rilevanza

Affidabilità

ConfrontabilitàSignificatività

Rappresentazione fedele

Prevalenza della sostanza sulla forma

Neutralità Completezza Prudenza

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I contenuti del bilancio IAS/IFRS

Al fine di predisporre un bilancio IAS compliant lo IAS 1 richiede:

stato patrimoniale;

conto economico;

prospetto riepilogativo dei movimenti di patrimonio netto;

rendiconto finanziario;

note esplicative al bilancio.

Il bilancio è inoltre corredato da una relazione degli amministratori a commento dei risultati patrimoniali, economici e finanziari dell’azienda.

Il principio IAS 1 non detta schemi rigidi di presentazione delle informazioni, lasciando questi ultimi alla discrezionalità aziendale, ma detta elementi minimi che devono essere esposti nei singoli prospetti.

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I nuovi schemi di bilancio IAS

Rendiconto finanziario

IAS/IFRS Disciplina nazionale

• Lo Iasb affida grande importanza allo statement of cash flows; tanto da dedicargli l’intero IAS 7

• Documento obbligatorio e la sua mancanza o la sua redazione non coerente con quanto previsto dallo Iasb rende il bilancio non conforme agli Ias/Ifrs.

• Non è obbligatorio

• Il principio contabile nazionale n. 12 definisce la tecnica di predisposizione del rendiconto finanziario, compatibile in molti aspetti all’equivalente disciplina degli Ias/Ifrs

Stato patrimoniale

IAS/IFRS Disciplina nazionale

• Classificazione delle poste dell’attivo e del passivo in base al metodo finanziario in correnti e non correnti

• Lo IAS 1 consente di iscrivere le voci semplicemente in base alla loro capacità di monetizzazione

• L’art. 2424 classifica le poste dell’attivo in relazione alla destinazione e le poste del passivo in riferimento alla natura del soggetto debitore

Conto economico

IAS/IFRS Disciplina nazionale

• Specifiche limitazioni nella distribuzione degli utili e delle riserve

• Ricavi: sola indicazione (nello IAS 1) dell’importo concernente i corrispettivi da vendite e prestazioni di servizi

• I costi possono essere classificati alternativamente in base alla loro natura o alla loro destinazione.

• Eliminazione delle componenti straordinarie

• L’art. 2425 c.c. richiede l’adozione di uno schema rigido, articolato fondamentalmente sulla classificazione delle voci di conto economico per natura

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INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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Il nuovo bilancio bancario IAS/IFRS compliant

Banca d’Italia ha esercitato il potere di cui all’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 lo scorso dicembre emandando la Circ. n. 262 del 22 dicembre 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 11 del 14 gennaio 2006 (scaricabile dal sito internet www.bancaditalia.it).

N.B.: Banca d’Italia non disciplina in modo esaustivo il contenuto del bilancio IAS, ma si “limita” a normare gli aspetti di maggiore prevalenza per il mercato redigere il bilancio seguendo la normativa di BI non significa redigere un bilancio IAS compliant!

La normativa di Banca d’Italia disciplina sia il bilancio individuale che quello consolidato. L’individuazione dei soggetti obbligati alla redazione di quest’ ultimo èeffettuata sulla base della normativa nazionale (vedi D.Lgs. 87/1992 artt. 24 e seguenti) e non sulla base dei contenuti dello IAS 27 (da ciò esenzione di redazione dei c.d. “sub consolidati”).

L’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 ha lasciato a Banca d’Italia il potere di intervenire (vedi art. 5 D.Lgs. 87/1992) nella definizione di una normativa comune per gli enti vigilati con la conseguenza che banche ed enti finanziari devono attenersi nella redazione del bilancio a criteri omogenei di settore.

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Il nuovo bilancio bancario IAS/IFRS compliantLo stato patrimoniale: Circ. 262/05

Voci dell'attivoT T - 1

10. Cassa e disponibilità liquide ............ ............

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione ............ ............

30. Attività finanziarie valutate al fair value ............ ............

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita ............ ............

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza ............ ............

60. Crediti verso banche ............ ............

70. Crediti verso clientela ............ ............

80. Derivati di copertura ............ ............

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

............ ............

100. Partecipazioni ............ ............

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori ............ ............

120. Attività materiali ............ ............

130. Attività immaterialidi cui:

-avviamento

............

....................................

140. Attività fiscalia)correntib)anticipate

............

............

............

............

............

............

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione ............ ............

160. Altre attività ............ ............

Totale dell'attivo ............ ............

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Il nuovo bilancio bancario IAS/IFRS compliant Lo stato patrimoniale: Circ. 262/05

Voci del passivo e del patrimonio netto T T -1

10. Debiti verso banche ............ ............

20. Debiti verso clientela ............ ............

30. Titoli in circolazione ............ ............

40. Passività finanziarie di negoziazione ............ ............

50. Passività finanziarie valutate al fair value ............ ............

60. Derivati di copertura ............ ............

70.Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

............ ............

80. Passività fiscali a) correntib) differite

............

....................................

90. Passività associate ad attività in via di dismissione ............ ............

100. Altre passività ............ ............

110. Trattamento di fine rapporto del personale ............ ............

120. Fondi per rischi e oneri:a)quiescenza e obblighi similib)altri fondi

............

............

............

............

............

............

130. Riserve tecniche ............ ............

140. Riserve da valutazione ............ ............

150. Azioni rimborsabili ............ ............

160. Strumenti di capitale ............ ............

170. Riserve ............ ............

180. Sovrapprezzi di emissione ............ ............

190. Capitale

200. Azioni proprie (-) ............ ............

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) ............ ............

220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) ............ ............

Totale del passivo e del patrimonio netto ............ ............

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Il nuovo bilancio bancario IAS/IFRS compliant

- Il Patrimonio Netto

Riserve da Valutazione:

• Attività finanziarie disponibili per la vendita

• Attività materiali

• Attività immateriali

• Copertura di investimenti esteri

• Copertura dei flussi finanziari

• Differenze di cambio

• Attività non correnti in via di dismissione

• Leggi speciali di rivalutazione

Riserve da Utili:

• Riserve legale

• Riserva straordinaria

• Riserva statutaria

• Altre

AttenzioneIn fase di FIRST TIME ADOPTION, gli impatti che si sono generati sono stati iscritti, a seconda dell’oggetto e della motivazione a cui si riferiscono, nelle Riserve da Valutazione o nelle

Riserve da Utili (Altre) – vd. Art. 7 D.Lgs. 38/05 -.

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I nuovi schemi di bilancio consolidato- Conto Economico (Circ. B.I. 262/05)

VociT T –1

10. Interessi attivi e proventi assimilati ............ ............

20. Interessi passivi e oneri assimilati ............ ............

30. Margine di interesse ............ ............

40. Commissioni attive ............ ............

50. Commissioni passive ............ ............

60. Commissioni nette ............ ............

70. Dividendi e proventi simili ............ ............

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione ............ ............

90. Risultato netto dell’attività di copertura ............ ............

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: a) creditia) attività finanziarie disponibili per la venditab) attività finanziarie detenute sino alla scadenzac) passività finanziarie

.............................................

.............................................

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

............ ............

............ ............

120. Margine di intermediazione ............ ............

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:

a) creditib) attività finanziarie disponibili per la venditac) attività finanziarie detenute sino alla scadenzad) altre operazioni finanziarie

............

............

............

............

............

............

............

............

140. Risultato netto della gestione finanziaria ............ ............

150. Premi netti ............ ............

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

............ ............

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

180. Spese amministrative:a) spese per il personaleb) altre spese amministrative

............

............

............

............

............

............

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ............ ............

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attivitàmateriali

............ ............

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attivitàimmateriali

220. Altri oneri/proventi di gestione ............ ............

230. Costi operativi ............ ............

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni

250. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

260. Rettifiche di valore dell'avviamento

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti ............ ............

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

............ ............

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operativitàcorrente

............ ............

300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

............ ............

310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

320. Utile (Perdita) d'esercizio ............ ............

330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi ............ ............

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo

............ ............

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I nuovi schemi di bilancio consolidato- Il Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto (Circ. B.I. 262/05)

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I nuovi schemi di bilancio consolidato- Il Rendiconto Finanziario (metodo indiretto) - Circ. B.I. 262/05 -

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I nuovi schemi di bilancio consolidato- Il Rendiconto Finanziario (metodo diretto) - Circ. B.I. 262/05 -

56 www.ubibanca.it

I nuovi schemi di bilancio consolidato- Struttura della nota integrativa: Circ. 262/05 della Banca d’Italia -

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57 www.ubibanca.it

INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

58 www.ubibanca.it

Come cambia il bilancio bancario - Lo stato patrimoniale attivo (Circ. 262/05)

Voci dell'attivoT T - 1

10. Cassa e disponibilità liquide ............ ............

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione ............ ............

30. Attività finanziarie valutate al fair value ............ ............

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita ............ ............

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza ............ ............

60. Crediti verso banche ............ ............

70. Crediti verso clientela ............ ............

80. Derivati di copertura ............ ............

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

............ ............

100. Partecipazioni ............ ............

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori ............ ............

120. Attività materiali ............ ............

130. Attività immaterialidi cui:

-avviamento

............

....................................

140. Attività fiscalia)correntib)anticipate

............

............

............

............

............

............

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

............ ............

160. Altre attività ............ ............

Totale dell'attivo ............ ............

Voce 20: dedicata alle attività per le quali si è intenzionati alla

negoziazione di breve periodo (18 mesi)

Voce 50: dovrebbe accogliere solo titoli di debito quotati e finanziamenti quotati

Voce 100: include le partecipazioni diverse dai possessi azionari iscritti a

voce 20 e voce 40

Voce 160: accoglie solo poste transitorie residuali che non

hanno natura di credito. Include le migliorie su beni di terzi in

locazione non dotati di autonoma identificabilità e separabilità

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Voci del passivo e del patrimonio netto T T -1

10. Debiti verso banche ............ ............

20. Debiti verso clientela ............ ............

30. Titoli in circolazione ............ ............

40. Passività finanziarie di negoziazione ............ ............

50. Passività finanziarie valutate al fair value ............ ............

60. Derivati di copertura ............ ............

70.Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)

............ ............

80. Passività fiscali a) correntib) differite

............

....................................

90. Passività associate ad attività in via di dismissione ............ ............

100. Altre passività ............ ............

110. Trattamento di fine rapporto del personale ............ ............

120. Fondi per rischi e oneri:a)quiescenza e obblighi similib)altri fondi

............

............

............

............

............

............

130. Riserve tecniche ............ ............

140. Riserve da valutazione ............ ............

150. Azioni rimborsabili ............ ............

160. Strumenti di capitale ............ ............

170. Riserve ............ ............

180. Sovrapprezzi di emissione ............ ............

190. Capitale

200. Azioni proprie (-) ............ ............

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) ............ ............

220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) ............ ............

Totale del passivo e del patrimonio netto ............ ............

Come cambia il bilancio bancario - Lo stato patrimoniale passivo (Circ. 262/05)

Voce30: include i titoli emessi quotati e non

Voce 120: non include l’accantonamento per

deterioramento di garanzie rilasciate e di derivati creditizi che sono inclusi tra le altre passività

Voce 140: include le riserve di rivalutazione per

leggi speciali nonché gli effetti valutativi di AFS e

immobili ad uso funzionale valutati al FV.

60 www.ubibanca.it

Come cambia il bilancio bancario - Conto Economico (Circ. B.I. 262/05)

VociT T –1

10. Interessi attivi e proventi assimilati ............ ............

20. Interessi passivi e oneri assimilati ............ ............

30. Margine di interesse ............ ............

40. Commissioni attive ............ ............

50. Commissioni passive ............ ............

60. Commissioni nette ............ ............

70. Dividendi e proventi simili ............ ............

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione ............ ............

90. Risultato netto dell’attività di copertura ............ ............

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: a) creditia) attività finanziarie disponibili per la venditab) attività finanziarie detenute sino alla scadenzac) passività finanziarie

.............................................

.............................................

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

............ ............

120. Margine di intermediazione ............ ............

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:

a) creditib) attività finanziarie disponibili per la venditac) attività finanziarie detenute sino alla scadenzad) altre operazioni finanziarie

............

............

............

............

............

............

............

............

140. Risultato netto della gestione finanziaria ............ ............

150. Premi netti ............ ............

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa

............ ............

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa

180. Spese amministrative:a) spese per il personaleb) altre spese amministrative

............

............

............

............

............

............

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri ............ ............

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attivitàmateriali

............ ............

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attivitàimmateriali

220. Altri oneri/proventi di gestione ............ ............

230. Costi operativi ............ ............

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni

250. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali

260. Rettifiche di valore dell'avviamento

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti ............ ............

280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

............ ............

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operativitàcorrente

............ ............

300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

............ ............

310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

320. Utile (Perdita) d'esercizio ............ ............

330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi ............ ............

340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo

............ ............

Interessi: includono anche i differenziali di derivati di

copertura di attività/passivitàche generano interessi.NO effetto time riversal

Commissioni: include solo i proventi/oneri inerenti i servizi prestati e ricevuti.

NO recuperi spese

Altri oneri di gestione: includono ammortamento spese migliorie

iscritte nelle altre attività

Voce 100: valorizzata a seguito di operazione di

vendita/cessione di attivitàfinanziarie

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INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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Riflessi civilistici, fiscali e di vigilanza• L’introduzione dei principi contabili IAS/IFRS ha determinato, per le imprese italiane

che (per obbligo o per scelta) li adottano, una serie di impatti di natura

– Civilistico-societaria

– Contabile

– Fiscale

– Normativa di vigilanza

• Banca d’Italia ha mantenuto il potere di definire la disciplina delle forme tecniche dei bilanci per banche ed enti creditizi rientranti nell’art. 5 del D.Lgs n.87/92(1)

(1) L’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 ripropone quanto già disciplinato nell’art. 5 del D.Lgs n 87/1992(2) E’ il decreto legislativo attuativo delle disposizioni della legge “comunitaria” n. 306/2003 che ha regolamentato le opzioni previste in sede comunitaria in tema di principi contabili internazionali

Nonostante gli IAS disciplinino in modo esaustivo la nuova normativa di bilancio internazionale, attraverso il il D.Lgs n. 38/2005(2) è stato mantenuto alla Banca d’Italia il potere di emanare le disposizioni in tema di “forme tecniche su base individuale e su base consolidata dei bilancidegli enti creditizi e finanziari ” redatti “in conformità ai principi contabili internazionali” in considerazione della funzione di vigilanza sulla sana e prudente gestione che le è demandata (ex. art. 5 TUB)

Nonostante gli IAS disciplinino in modo esaustivo la nuova normativa di bilancio internazionale, attraverso il il D.Lgs n. 38/2005(2) è stato mantenuto alla Banca d’Italia il potere di emanare le disposizioni in tema di “forme tecniche su base individuale e su base consolidata dei bilancidegli enti creditizi e finanziari ” redatti “in conformità ai principi contabili internazionali” in considerazione della funzione di vigilanza sulla sana e prudente gestione che le è demandata (ex. art. 5 TUB)

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Le disposizioni fiscali contenute nel Decreto IAS: aspetti positivi e criticità del c.d. doppio binario

Il D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, attuativo della Legge Comunitaria 2003, oltre a prevedere:

- l’ambito soggettivo di applicazione dei principi contabili internazionali (art. 2), sia con riferimento al bilancio consolidato (art. 3) che individuale (art. 4);

- il regime civilistico di distribuibilità degli utili e delle riserve (sia “a regime” –art. 6 - sia in sede di first time adoption (FTA) – art. 7)

contiene

una serie di interventi in materia fiscale (art. 11-12-13) per adeguare la normativa ai principi contabili IAS/IFRS:

Art. 11: disposizioni tributarie

Art. 12: determinazione dell’Irap

Art. 13: disposizioni transitorie

64 www.ubibanca.it

I principi generali del D.lgs n. 38/2005 -

• Nel predisporre le modifiche alla disciplina fiscale del reddito d’impresa per armonizzarla con l’ingresso dei principi internazionali, il legislatore del D.Lgs. n. 38 del 2005 si è ispirato ad alcuni principiprincipi espressamente indicati nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 38 del 2005 e che possono così riassumersi:

1. mantenimento dell’attuale sistema di tassazione delle imprese basato sul risultato di bilancio (principio di derivazione) apportando ad esso opportuni correttivi per tener conto dei principi contabili internazionali

2. previsione di specifiche modifiche legislative strettamente indispensabili a consentire l’applicazione della normativa IRES alle imprese che adottano gli IAS

3. salvaguardia del principio di “neutralità dell’imposizione”, da intendersi nel senso di evitare alle imprese penalizzazioni fiscali derivanti dall’adozione o meno dei principi contabili internazionali.

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D.Lgs. N. 38/2005- distribuzione di utili e riserve (art. 6 - 7) -

• Gli Ias dispongono l’applicazione del criterio del fair value– Plusvalenze da rivalutazioni imputate a conto economico (per certe attività, si

veda oltre) oppure a patrimonio netto (per altre attività, si veda oltre)

• Il D.Lgs 38/2005 introduce specifiche disposizioni volte a tutelare l’integritàdel capitale sociale attraverso:

– Limiti di distribuzione dell’utile e delle riserve “non realizzate” (art. 6 –disciplina a regime) –

• vincolo utili esercizi futuri se non sufficienti utili esercizi in corso (art. 6 c. 2)

– Limiti di “utilizzo” delle riserve che si originano in FTA (art. 7)

• Si crea pertanto un “fisiologico” disallineamento fra l’utile di bilancio e l’utile distribuibile per cui tale “qualità” dell’utile assume particolare rilievo, attese anche le legittime aspettative degli investitori

– politiche di dividendo, problema della distribuibilità dei dividendi dalle societàcontrollate – tipologia attivi –

66 www.ubibanca.it

D.Lgs. N. 38/2005- distribuzione di utili e riserve (art. 6 - 7) – segue -

• All’interno di un gruppo di imprese, le disposizioni dell’ art. 6 (a regime) e dell’art. 7 (FTA) determinano un problema legato alla distribuibilità degli utili da fair value da parte delle società controllate verso la capogruppo

– La capogruppo pertanto non percepisce i dividendi dai maggiori utili derivanti dalle plusvalenze per effetto della valutazione di talune attività al fair value (in sostituzione del costo) da parte delle sue controllate (esempio rivalutazione immobili ex art. 7 comma 6)

•Possibile strategia di accentramento verso la capogruppo delle attività che sono oggetto di rivalutazione a fair value

Capogruppo

Controllata

Plusvalenze derivanti dalla

valutazione a fair value delle

attivitàUtile da fair

value

Mancata possibilità di distribuzione utile alla capogruppo (art. 6 e

7)

dividendo

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Decreto IAS: plusvalenze derivanti dalla valutazione a fair value- Disciplina a regime -

Origine plusvalenze Rif. Norm. FattispecieTransito per CE

Obbligo di destinazione a

riserva

Libera distribuibilità

come dividendo

Possibilità di imputazione a

capitale sociale

Possibilità di utilizzo

copertura perdite

Plusvalenze derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari di negoziazione (FVTPL – ex Held for Trading) e dall’operatività in cambi e di copertura

Art. 6 comma 1, lett. a)

• Strumenti finanziari FVTPL

• Derivati di copertura FVH e CFH (parte inefficace)

• Differenze cambiSI NO SI SI SI

Plusvalenze derivanti dalla valutazione al fair value o con il metodo del patrimonio netto diverse da quelle riferibili a strumenti finanziari di negoziazione (FVTPL – ex Held for Trading) e dall’operatività in cambi e di copertura

Art. 6, comma 1, lett. a)

• Strumenti finanziari classificati FVTPL per Fair Value Option

• Investimenti Immobiliari (IAS 40)

• Partecipazioni in collegate (IAS 28) e a controllo congiunto (IAS 31) valutate a patrimonio netto

SI SI NO NOSI, in via

subordi-nata

Plusvalenze derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari e attività che non transitano per il conto economico

Art. 6, comma 1, lett. b)

• Immobilizzazioni materiali (IAS 16)

• Immobilizzazioni immateriali (IAS 38)

• Strumenti finanziari AFS (IAS 39)

• Derivati di copertura Cash Flow – parte efficace – (IAS 39)

• Diff. Cambi su immobilizzazioni materiali/immateriali in valuta oltre che derivanti dal consolidamento di una partecipazione estera

NORilevazione

diretta a riserva indisponibile

NO NO SI/NO

68 www.ubibanca.it

Decreto IAS: plusvalenze derivanti dalla valutazione a fair value- Disciplina delle variazioni di PN in sede di FTA -

Variazione del PN derivanti dalla prima adozione degli

IAS/IFRS (FTA)

Rif. Norm.

FattispecieContropartita patrimoniale

Libera distribuibilità

come dividendo

Possibilità di imputazione a capitale sociale

Possibilità di utilizzo

copertura perdite

Possibilitàdi ulteriori

utilizzi

Valutazione al fair value degli strumenti finanziari disponibili per la vendita (AFS) e delle attività materiali ed immateriali

Art. 7, comma 2

• Strumenti finanziari AFS• Immobilizzazioni materiali (IAS 16)• Immobilizzazioni immateriali (IAS 38) Imputazione a

riserva del patrimonio netto

NO NO SI/NO NO

Saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari negoziazione (FVTPL – ex HFT) e all’operatività in cambi e di copertura

Art. 7, comma 3

• Strumenti finanziari FVTPL• Derivati di copertura FVH e CFH (parte

inefficace• Differenze cambi

Imputazione a riserve disponibili

di utiliSI SI SI SI

Incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attivitàmateriali ammortizzate in esercizi precedenti e non più ammortizzabili secondo gli IAS/AFRS

Art. 7, comma 4

• Terreni (per storno contro PN del fondo ammortamento Imputazione a

riserve disponibilidi utili

SI SI SI SI

Incremento patrimoniale dovuto all’insussistenza di svalutazioni ed accantonamenti per rischi ed oneri non contemplati dagli IAS/IFRS

Art.7, comma 5

• Svalutazione crediti• Accantonamenti per rischi e oneri non IAS

compliant

Imputazione a riserve disponibili

di utili SI SI SI SI

Incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione di attività materiali al fair value quale sostituto del costo

Art. 7 comma 6

• Immobilizzazioni materiali (IAS 16)• Immobilizzazioni immateriali (IAS38)• Investimenti immobiliari (IAS 40)

Imputazione a capitale sociale o

a specifica riserva

NO SI SI NO

Saldo differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle sopra elencate

Art. 7, comma 7

• Saldo positivo per attualizzazione fondo TFR e Fondi Rischi ed Oneri

• Diff. Positive per valutazione al costo ammortizzato di strumenti L&R, HTM e Passività non di trading

• Diff. Positive per gestione con il metodo del Costo ammortizzato di parte degli strumenti finanziari AFS

Imputazione a riserva

indisponibile del patrimonio netto

NO NO NO NO

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Le disposizioni fiscali contenute nel Decreto IAS

Disposizioni fiscali

Art. 11 Art. 12 Art. 13

Modifiche al TUIR

Norme di sistema Norme specifiche

Modifiche D. lgs. IRAP

Norme di sistema Disposizionitransitorie

Disposizioni a regime

70 www.ubibanca.it

ART. 11-13: quadro di sintesi (segue)

D. lgs. 38/2005 Norma integrata Contenuto

Art.11, c. 1,lett. a) Art. 83, comma 1 TUIR

Determinazione del reddito imponibile IRES (principio di derivazione)

Art.11, c. 1,lett. b) Art. 102, comma 7 TUIR

Ammortamento in capo al concedente dei beni concessi in leasing finanziario e deducibilità in capo all’utilizzatore dei canoni di leasing

Art.11, c. 1,lett. c) Art. 108, comma 3 TUIR

Deducibilità delle altre spese pluriennali

Art.11, c. 1,lett. d), n. 1 Art. 109, comma 4 TUIR

Trattamento dei componenti imputati direttamente a Patrimonio netto per disposizione di legge

Art.11, c. 1,lett. d), n. 2 Art. 109, comma 4, lett. b secondo periodo TUIR

Deducibilità extracontabile dei canoni di leasing

Art.11, c. 1,lett. e), n. 1, lett. a)

Art. 110, comma 1, lett. b) secondo periodo TUIR

Inclusione degli interessi passivi nel costo dei beni strumentali

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71 www.ubibanca.it

D. lgs. 38/2005 Norma integrata Contenuto

Art.11, c. 1,lett. e), n. 1, lett. b)

Art. 110, comma 1, lett. c) TUIR

Valutazione delle obbligazioni

Art.11, c. 1,lett. e), n. 2 e 3

Art. 110 comma 3 (comma 4 abr.) TUIR

Irrilevanza fiscale della valutazione a fine esercizio delle poste in valuta estera

Art.11, c. 1,lett. f) Art. 112 TUIR Operazioni fuori bilancio

Art. 11, comma 2 - Definizione di immobilizzazione finanziaria per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS

Art. 12, comma 1 - Determinazione della base imponibile IRAP sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati in applicazione dei principi contabili internazionali

Art. 12, comma 2 Art. 11 bis del D. lgs. 446/97

Variazioni fiscali al valore della produzione netta

ART. 11-13: quadro di sintesi (segue)

72 www.ubibanca.it

D. lgs. 38/2005 Norma integrata Contenuto

Art. 13, comma 1 - Applicabilità delle norme di sistema anche nel primo periodo di adozione degli IAS/IFRS

Art. 13, comma 2 - Valutazione delle rimanenze di magazzino per i soggetti che cambiano il criterio di valutazione delle stesse nell’esercizio di prima adozione degli IAS/IFRS

Art. 13, comma 3 - Valutazione delle opere ultrannuali per i soggetti che cambiano il criterio di valutazione delle stesse nell’esercizio di prima adozione degli IAS/IFRS

Art. 13, comma 4 - Opzione per la valutazione fiscale delle rimanenze e delle opere ultrannuali secondo i previgenti criteri

Art. 13, comma 5 - Ripristino ed eliminazione di costi dall’attivo patrimoniale

Art. 13, comma 6 - Irrilevanza fiscale dell’utilizzo di determinati fondi rischi e oneri

Art. 13, comma 7 - Condizioni per l’applicazione delle disposizioni del D. lgs. 38/05ad esercizi anteriori a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS

ART. 11-13: quadro di sintesi (segue)

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Legge Finanziaria 2008

• Con la Finanziaria 2008 (L. 24/12/07 n.244) il Legislatore ha realizzato un notevole notevole avvicinamentoavvicinamento della normativa tributaria – segnatamente IRES ed IRAP - al bilancio d’impresa.

• Va rilevato come il sempre più crescente peso delle Direttive e/o Regolamenti Comunitari – da ultimo il recepimento delle Direttive n. 65/2001 e 51/2003 che interesseranno pressoché tutte le imprese oggi ricomprese negli art. 2423 e segg. c.c. – fa sì che il bilancio sia orientato a rilevare maggiormente la sostanza economicasostanza economicapiuttosto che la forma giuridica delle operazioni. In questo senso va apprezzato lo sforzo del legislatore che, fermo restando il problema di salvaguardare il gettito, dàora maggiore rilievo alle risultanze di bilancio beninteso ove correttamente tenuto secondo appropriati principi, correlando a ciò una maggiore responsabilità dei soggetti tenuti a vigilare sulla redazione dello stesso.

www.ubibanca.it73

Legge Finanziaria 2008 : IRES - Modifiche per i soggetti IAS

•La Legge finanziaria interviene sulle disposizioni del TUIR per dettare specifiche deroghe valevoli per i soggetti che applicano gli IAS, al fine, espressamente enunciato, di razionalizzare e semplificarne la determinazione del reddito tenuto conto che le disposizioni originariamente introdotte dal noto Dlgs 38/2005 si sono dimostrate insufficienti a disciplinare compiutamente le implicazioni fiscali dei bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali

• In estrema sintesi, la scelta compiuta dalla Legge in commento è quella di privilegiare il principio di derivazione, dando maggiore rilevanza ai bilanci IAS nella determinazione dell’imponibile IRES, abbandonando il principio di neutralità dell’imposizione.

•Nello specifico il legislatore ha scelto di intervenire nei singoli articoli del TUIR introducendo, ove ritenuto necessario, delle deroghe alle norme applicabili alla generalità dei contribuenti, cosicché si possono ora individuare norme specifiche per i soggetti IAS che rendono più gestibile e meno incerto il processo di determinazione del reddito imponibile, anche dal punto di vista pratico/operativo considerando che l’avvicinamento delle norme fiscali ai contenuti del bilancio porta alla eliminazione di gran parte dei “doppi binari” sin ora presenti.

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Legge Finanziaria 2008

•La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta 2008.

•La norma prevede - art. 1 c. 61 - una sorta di sanatoria per i periodi d’imposta precedenti (v. 2005, 2006 e 2007), che fa salvi gli effetti sulla base imponibile purchètali effetti:

- derivino da comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione degli IAS;

- risultino coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni ora introdotte.

www.ubibanca.it75

Legge Finanziaria 2008

Deroghe inserite nel TUIR per i soggetti IAS :

TUIR NORME DEROG ATORIE SOGGETTI IASArticolo TUIR Oggetto

83 valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi IAS/IFRS

85 costituiscono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (abrogazione norma D.Lgs. 38/05)

89 i dividendi relativi a partecipazioni detenute per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito

94 – 110 la valutazione dei titoli ( incluse le azioni ) di negoziazione operata in base ai principi IAS/IFRS assume rilievo ai fini fiscali

101 – 110 titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie :

- se diversi dalle partecipazioni assume rilievo fiscale la valutazione di bilancio

- se partecipazioni PEX il costo fiscale deve ridur si dei relativi dividendi percepiti non assoggettati ad imposta, laddove la cessione delle azioni avvenga prima di dodici mesi

103 marchi d'impresa e avviamento è ammessa la deduzione della quota di ammortamento in via extracontabile (1/18)

109 non si applica la normativa del c.d. “dividend washing”

110 la valutazione delle passività è rilevante ai fini fiscali

112 la valutazione dei componenti negativi delle operazioni fuori bilancio è rilevante ai fini fiscali

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•Nell’ambito dell’Art. 83 del TUIR, è introdotta la previsione generale secondo cui per i soggetti che redigono il bilancio secondo i criteri IAS, valgono ai fini fiscali ed in deroga alle altre disposizioni del TUIR i criteri previsti dai citati principi contabili relativi alla:

•Qualificazione;

• imputazione temporale;

•classificazione in bilancio;

•di conseguenza, laddove i principi IAS siano correttamente applicati, trovano piena rilevanza fiscale:

• la competenza economica dei costi e dei ricavi;

•gli effetti economici derivanti dal criterio del “costo ammortizzato” che come noto, nella quantificazione degli oneri/proventi sostituisce, all’interesse nominale, il tasso di “interesse effettivo” (che tiene conto in aumento/diminuzione anche degli oneri /proventi di diretta imputazione che in precedenza concorrevano sia sul piano civilistico che fiscale a formare il risultato dell’esercizio e che secondo i principi IAS sono viceversa ammortizzati/tassati lungo la durata dello strumento finanziario);

•gli effetti economici derivanti dalla rappresentazione in bilancio (come estinzione) del riacquisto dei titoli di propria emissione (v. obbligazioni e azioni proprie)

Legge Finanziaria 2008

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• Decreto Ministero Economia 2009

• Relazione Consiglio di Stato

REGOLAMENTO (Finanziaria 2008 art. 1 c.60)

ART. 2

• Prevalenza della sostanza sulla forma;

• Art. 83 TUIR : valenza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e qualificazione escluso quindi valutazioni e quantificazioni;

• Inapplicabilità ai soggetti IAS delle previsioni di cui all’art. 109 c.1 e 2 e quanto altro non aderente alla “sostanza” (es. leasing, acquisto vendita azioni,servizi pluriennali) ;

• Conferma anche per i soggetti IAS dei limiti fiscali per valutazione e quantificazioni ad es. a)ammortamenti, b)valutazioni, c)accantonamenti, d)imputazioni per cassa (es. dividendi, compensi amministratori, mora etc.), e)costi non inerenti, f)tassazione plusvalenze, g)limite costi manutenzione, h)limite deducibilità interessi.

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REGOLAMENTO (Finanziaria 2008 art. 1 c.60)

ART. 3

• I criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione non possono determinare doppia tassazione/deduzione o esenzione o indeducibilità;

• per operazioni intercorse con soggetti non IAS prevale il rispettivo regime contabile e quindi fiscale salvo:

trasferimento titoli partecipativioperazioni cui sono connesse ritenute o crediti d’imposta per i quali si ha riguardo alla natura giuridica

• applicabilità anche ai soggetti IAS dell’art. 89 c.6 TUIR (vedi pronti termine e prestito titoli)

ART. 2

• rilevanza fiscale anche dei componenti imputati a patrimonio posta l’espressione “bilancio” contenuta nell’art. 83 TUIR novellato;

• irrilevanza art. 106 c.1 e 3 TUIR in sede di prima iscrizione - ammessa facoltà applicazione per banche ed enti finanziari;

• verifica per massa limite fiscale accantonamenti TFR a fine esercizio (art. 105 TUIR).

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REGOLAMENTO (Finanziaria 2008 art. 1 c.60)

ART. 5 • Validità delle disposizioni di cui all’art.13 D.Lgs. 38/05(vedi FTA) ovvero

art.83 ante finanziaria 2008 per altre fattispecie ogni qualvolta vi sia prima applicazione IAS/IFRS ovvero cambiamento di principi IAS già adottati.

ART. 4

• Visti i criteri di cui all’art. 83 TUIR alle operazioni straordinarie (vedi fusione, scissione, conferimento) si applicano – previa conversione delle terminologie/appostazioni – le disposizioni del TUIR

• Applicazione per operazioni ricomprese nel principio IFRS3 – in particolare deducibilità costi accessori anche se imputati a costo aggregazione – ovvero interpretativi OPI.

ART. 6

• Per annualità anteriori al 2008 convalida comportamenti pregressi se:- conformi per singola fattispecie (?) alle modifiche al TUIR contenute

nella Finanziaria 2008- applicati in modo coerente in tutti i periodi; sussiste coerenza in caso di

difforme comportamento a seguito pronunce Amministrazione Finanziaria (vedi interpello)

Problemi aperti : - riflessi con art. 15 D.L.185/08 (vedi disallineamenti)- definizione singola fattispecie- accertamenti fiscali

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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 1 e 2)IRES - IRAP

Modifiche art. 83 e segg.Capo II, Sez. I Tuir(esclusi effetti operazioni straordinarie)

Efficaci da esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 –vedi 2008 -

Effetti reddituali / patrimoniali operazioni pregresse (= ante 2008)

Mantenimento regime fiscale pregresso anche dopo 31 dicembre 2007 (vedi DISALLINEAMENTO)

Opzione riallineamento (applicabile al singolo soggetto in caso di operazioni straordinarie)

Disallineamenti rilevati al 1° gennaio 2009 (= secondo esercizio successivo)

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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 3-8bis)

Divergenze civilistico - fiscali imprese IAS

a) Divergenze che NON si sarebbero verificate in base a nuovo criterio di derivazione ex art. 83 Tuir in vigore dal 2008

Riallineamento opzionale:a1) globale;a2) analitico.

b) Divergenze causate da FTA (art. 13 D.Lgs. n. 38/05):

• Valutazioni beni fungibili;• Eliminazione ammortamenti;• Eliminazione rettifiche di valore;• Eliminazione fondi accantonamenti (TFR

/ Fondi rischi)

Riallineamento opzionale

b) Disallineamenti permanenti :• valutazioni contro patrimonio;• avviamento;• beni immateriali.

Non applicabile avviene solo a scadenza (IAS 12)Deducibilità in via extracontabile(*)

“ “ “ “ (*)(*) cfr Regolamento

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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 3-8bis)

a1) Riallineamento globale • Saldo risultante dalla somma algebrica di tutti i disallineamenti;

• IRES/IRAP/addizionali ad aliquota ordinaria (2008);

• Tassazione separata (no recupero perdite pregresse o partecipazione al consolidato IRES);

• Saldo negativo deducibileIRES/IRAP in 5 quote costanti;

• Versamento unico unitamente saldo imposte esercizio successivo al 31 dicembre 2007

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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 3-8bis)

b) Divergenze da FTA Imposta sostitutiva IRES / IRAP / addizionali art. 1, comma 48, Legge n. 244/2007 (vedi quadro EC);•Aliquota per scaglioni:

12% fino a 5 milioni di euro;14% da 5 a 10 milioni di euro;16% da 10 milioni di euro;

•Versamento unico unitamente saldo imposte esercizio successivo al 31 dicembre 2007;•Opzione art. 1, comma 48, L. n. 244/2007 valida anche per FTA

Sistema fiscale a regime:• Variazione principi IAS/IFRS con

rilevanza fiscale• Adozione principi IAS/IFRS

Vedi quanto sopra (Regolamento da emanare)

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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 10-12)Operazioni straordinarie

Art. 176, comma 2 ter TuirBeni materiali e immateriali

Imposta sostitutiva IRES / IRAP / addizionale 12% - 14% - 16% a scaglioni;Holding period: 3 esercizi(= anteriormente al quarto esercizio)

Art.103, Ammortamento beni immateriali co. 3 e co. 3 bis-avviamento

Deduzione 1/18 anno indipendentemente dalla iscrizione a C.E. (vedi soggetti IAS/IFRS)

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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 10-12)Operazioni straordinarie

Comma 10 D.L. n.185/2008 (deroga all’art. 176 c. 2ter)

•Avviamento•Marchi•Attività immateriali a vita definita•Attività immateriali a vita indefinita

• Sostitutiva IRES/ IRAP / addizionali nella misura fissa del 16%;

• Versata con riferimento anno effettuazione operazione;

• Deduzione ammortamenti extracontabili (vedi avviamento / marchi / attività a vita indefinita) in 9 quote costanti a partire dell’esercizio di versamento + 1;

• No deduzioni impairment;• Deduzione ammortamenti contabili per attività a

vita definita;• Operazioni pregresse: riferimento esercizio

2008;• No holding period ?• Non applicabilità per immobilizzazioni materiali

(v. art. 176, co. 2 ter Tuir);

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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 10-12)Operazioni straordinarie

Comma 11 D.L. n. 185/2008 (deroga)•Altre attività diverse da art. 176, comma 2-ter Tuir (beni materiali ed immateriali) esclusi crediti

• Aliquota ordinaria IRES/ IRAP / addizionali;• Versata con riferimento anno effettuazione

operazione;• Tassazione separata rispetto redditi

esercizio;• No passività;• No holding period.

• Crediti • Aliquota 20%;• Versamento: come sopra;• Tassazione separata;• Rilevanza fiscale immediata;• No holding period.

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OIC : Applicazione n. 1 – febbraio 2009 Art. 15 c.10 D.L. 185/2008 – Soggetti IAS

• 10. Ai fini dell’individuazione del trattamento contabile relativo all’affrancamento dell’avviamento fiscalmente non rilevante, occorre dunque rifarsi in primo luogo al canone interpretativo di cui al paragrafo 10 lettera (a) dello IAS 8 e quindi in primis riferirsi a fattispecie similari già disciplinate dagli IFRS. Avvalendosi di questo canone interpretativo si possono individuare tre trattamenti contabili disciplinati dagli IFRS che possono essere applicati alla fattispecie in esame.

• 11. Si ritiene che qualunque sia il trattamento contabile adottato dall’impresa, sia necessario fornire informativa circa la descrizione del modello contabile adottato, gli effetti nel bilancio appena chiuso e gli effetti attesi nei bilanci successivi.

• 12. Il presente documento non affronta altre problematiche applicative poste dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, quali ad esempio quella relativa alla individuazione del valore dell’avviamento su cui calcolare l’imposta sostitutiva (valore risultante dall’ultimo bilancio approvato oppure valore di libro risultante al momento della adesione al regime facoltativo).

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OIC : Applicazione n. 1 – febbraio 2009 Art. 15 c.10 D.L. 185/2008 – Soggetti IAS

a) Imposta sostitutiva senza iscrizione di imposte differite attive -addebito al conto economico e rientro del beneficio a conto economico negli esercizi successivi - .

b) Imposta sostitutiva con rilevazione di imposte differite attive -addebito al conto economico e contemporaneo accredito a conto economico del beneficio - .

c) Imposta sostitutiva iscritta come anticipo di imposte correnti -rilevazione patrimoniale e beneficio economico negli esercizi successivi -.

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INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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Indice

• Analisi delle voci tipiche del bilancio bancario:

• Introduzione allo IAS 39

•Titoli

• Crediti

• Contratti derivati e relazioni di copertura

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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” - aspetti essenziali

Definizione e classificazione degli strumenti finanziari - caratteristiche

Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari

Valutazione degli strumenti finanziari

Impairment

Cancellazione degli strumenti finanziari

Rappresentazione in bilancio e in nota integrativa

Lo IAS 39 è strettamente connesso allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio” da cui trae diverse definizioni.

Lo IAS 32 disciplina la disclosure da fornire in bilancio (obbligatoriamente dal 1/1/2007 la parte di informativa sarà regolamentata dall’IFRS 7 – omologato con il Reg. CE 108/2006 - che sostituirà inoltre lo IAS 30 “Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari”).

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Da ciò si deduce:

lo IAS 39, come del resto tutti gli IAS/IFRS, prescinde dalla tipologia aziendale: si applica alle banche come alle industrie le banche e le imprese finanziarie non avranno più una normativa specifica (vd. D.Lgs. 87/92). Più in generale vedasi direttiva 2003/51 che avrà ricadute anche sulle imprese non riconducibili al Regolamento 1606/2002.

lo IAS 39 si applica ad attività e passività si sottopone a valutazione anche il passivo!

applicazione estesa dello IAS 39 (strumento finanziario da non intendersi solo come titolo, ma anche come crediti, derivati…)

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

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Lo IAS 39 si applica in generale a tutti gli strumenti finanziari con alcune eccezioni (rif. IAS 39 par. 2):

diritti e obbligazioni relativi a contratti di leasing IAS 17

partecipazioni IAS 27, 28 e 31

benefici per i dipendenti IAS 19

diritti ed obblighi derivanti da contratti d’assicurazione IFRS 4

contratti per corrispettivi eventuali in un’operazione di aggregazione d’imprese IFRS 3

strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla società che redige il bilancio

contratti che prevedono un pagamento basato su variabili climatiche, geologiche o fisiche

contratti di garanzia finanziaria che prevedono pagamenti specifici

impegni all’erogazione di finanziamenti che non possono essere estinti con disponibilitàliquide o con altro strumento finanziario.

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

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STRUMENTO FINANZIARIO: non esiste una definizione riconducibile a fattispecie tipiche, ma una definizione generale (IAS 32 par. 11).

E’ qualsiasi contratto che dà origine contemporaneamente ad un’attivitàfinanziaria per un’entità ed una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di patrimonio netto per un’altra entità.

ATTIVITA’ FINANZIARIA: disponibilità liquide, diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie, diritti contrattuali a scambiare strumenti finanziari a condizioni potenzialmente favorevoli, strumenti rappresentativi del capitale di un’altra azienda.

PASSIVITA’ FINANZIARIA: obbligazioni a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie, obbligazioni a scambiare strumenti finanziari a condizioni potenzialmente sfavorevoli

Attenzione:

• si tratta di definizioni estremamente ampie che ricomprendono titoli, crediti e prodotti derivati;

• definizione generale, non elencazione delle fattispecie contrattuali

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39

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I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una

passività finanziaria

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: rilevazione iniziale

Tutte le attività e le passività finanziarie, inclusi i derivati, devono essere rilevate nello stato patrimoniale quando l’entità diventa parte nelle clausole

contrattuale dello strumento

ATTIVITA’FINANZIARIE “fair value del

corrispettivo pagato”

PASSIVITA’FINANZIARIE “fair value del

corrispettivo ricevuto”

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Gli strumenti finanziari devono essere iscritti in una delle seguenti categorie (rif. IAS 39 par. 9):

a) Strumenti valutati a fair value attraverso il

Conto Economico (FVTPL)

• Attività/passività finanziarie acquisite principalmente con lo scopo di generare profitto dalle fluttuazioni di breve periodo del fair value

• Tutti i derivati (esclusi quelli di copertura – vd. oltre).

• Attività/passività finanziarie iscritte inizialmente in questa categoria in base alla Fair Value Option

b) Investimenti posseduti sino a

scadenza(HTM)

Attività finanziarie con scadenza fissa e con pagamenti fissi (o determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità di mantenere sino alla scadenza.

c) Finanziamenti e Crediti

(L&R)

Attività finanziarie (diverse da strumenti derivati) caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili che non siano quotate in mercati attivi.

d) Attività finanziarie disponibili per la vendita

(AFS)

Attività finanziarie che non rientrano fra:

• finanziamenti e crediti;

• investimenti posseduti sino a scadenza;

• strumenti finanziari di negoziazione.

Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione

98 www.ubibanca.it

a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL)

Uno strumento finanziario (attività e passività finanziaria) è collocato in questa categoria se é (IAS 39 par. 9):

Classificato come posseduto per negoziazione

• è detenuto per essere negoziato nel b/t;

• è un contratto derivato (non di copertura);

• fa parte di un portafoglio gestito unitariamente con finalità di negoziazione nel b/t.

Al momento della rilevazione iniziale viene designato dall’entità al fair value rilevato a conto economico (Fair Value Option)

N.B: la classificazione è IRREVOCABILE, non sono pertanto permesse riclassifiche in uscita ed in entrata da tale categoria (rif. IAS 39 par. 50).

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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) - La “Fair value Option”- condizioni

Tramite l’utilizzo della FAIR VALUE OPTION, l’azienda può decidere di includere in questa categoria tutti gli strumenti finanziari,

anche se non strettamente destinati alla negoziazione.

La FAIR VALUE OPTION può essere applicata solo se:

La designazione permette di dare informazioni più rilevanti in quanto:• elimina o riduce significativamente gli “accounting mismatch”;• un gruppo di attività e/o passività finanziarie è gestito “on a fair value basis”,

Un contratto contiene uno (o più) derivati incorporati, a meno che:• il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa del

contratto “ospite”;• non ne sia chiaramente proibita la separazione.

La Circ. B.I. 262/05 prevede due voci distinte:• “Attività finanziarie valutate al fair value” – voce 30 attivo patrimoniale;• “Passività finanziarie valutate al fair value” – voce 50 passivo patrimoniale.

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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL) - La “Fair value Option”- requisiti

Le attività/passività finanziarie sono designate solo in fase di iscrizione inziale

Accounting mismatch• componenti o parti di attività/passività sono valutate con principi contabili

differenti (es. Fair value vs. Costo ammortizzato) oppure hanno differente modalità di contabilizzazione a conto economico;

• non è necessario che le attività/passività che originano l’accounting mismatch siano iscritte allo stesso momento (è concesso un “ragionevole ritardo”)

Managed on a fair value basis• è richiesta l’informativa (anche se non per ogni elemento individuale)• l’informativa deve comprendere l’indicazione della strategia dell’entità con

riferimento alla gestione del portafoglio al quale si apllica la Fair Value Option

La Circ. B.I. 262/05 prevede due voci distinte:• “Attività finanziarie valutate al fair value” – voce 30 attivo patrimoniale;• “Passività finanziarie valutate al fair value” – voce 50 passivo patrimoniale.

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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL)

CATEGORIE DI PASSIVITA’ FINANZIARIE

Passività finanziarie al fair value con

contropartita Conto Economico

Altre passivitàfinanziarie al costo

ammortizzato

Passività finanziarie di trading

Passività finanziarie classificate al fair value con imputazione al Conto Economico (FVO)

Passività finanziarie di trading

Passività finanziarie classificate al fair value con imputazione al Conto Economico (FVO)

Tutte le passività finanziarie che non sono classificate al fair value con imputazione al Conto Economico

Tutte le passività finanziarie che non sono classificate al fair value con imputazione al Conto Economico

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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

Sono incluse in questa categoria attività finanziarie caratterizzate da:

In genere gli strumenti rappresentativi di capitale, come le azioni, non hanno una scadenza definita e pertanto non possono essere classificate in questa categoria (impossibilità di determinazione del costo ammortizzato).

pagamenti fissi o determinabili

scadenza determinata

che l’entità ha l’intento e la capacità di detenere fino a scadenza.

L’INTENTO (rif. IAS 39 Application Guidance 16) non può essere dimostrato se:

l’entità intende detenere l’attività per un periodo definito;

l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria in caso di cambiamenti di tassi di mercato, bisogni di liquidità …;

l’emittente ha diritto al rimborso ad un prezzo notevolmente inferiore al costo ammortizzato a cui l’entità ha iscritto l’attività;

lo strumento è di tipo “opzionale” (il possessore ha diritto di richiedere l’estinzione anticipata dello stesso all’emittente).

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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

La CAPACITA’ (rif. IAS 39 AG23) non è dimostrata se:

l’entità non ha le risorse finanziarie disponibili per finanziare l’investimento sino a scadenza

oppureesistono vincoli legali o di altro tipo che possono pregiudicare l’intenzione dell’entitàdi detenere l’attività finanziaria fino a scadenza.

Intento e capacità vanno valutati ad ogni data di valutazione (non solo in fase iniziale):

Permangono

l’ intento e la capacità ?

Permangono

l’ intento e la capacità ?

SI’ HTMAFS NO

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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)

CLAUSOLA DI PENALIZZAZIONE (C.D. TAINTING RULE)

Vendite prima della scadenza

Iscrizione nella categoria AFS per i successivi 2 anniIscrizione nella categoria AFS per i successivi 2 anni

TAINTING RULE (o clausola di penalizzazione): valutazione a fair value dell’intero portafoglio HTM

(salvo limitate eccezione)

TAINTING RULE (o clausola di penalizzazione): valutazione a fair value dell’intero portafoglio HTM

(salvo limitate eccezione)

Cambiamento di intento e/o capacità

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c) Finanziamenti e Crediti (L&R)

Sono attività finanziarie:

con pagamenti fissi o determinabili

non quotate in mercati attivi.

Categoria residuale: viene collocato quanto non è più propriamente riferibile alle altre tre categorie.

d) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

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Classificazione strumenti finanziari: attività finanziarie

Costo am

mortizzato

Costo am

mortizzato

Fai

r va

lue

Fai

r va

lue

SI’

Mantenuti con finalità di trading

nel breve periodo o inizialmente

classificati come FVTPL

Mantenuti con finalità di trading

nel breve periodo o inizialmente

classificati come FVTPL

Si tratta di crediti e finanziamenti

Si tratta di crediti e finanziamenti

Si ha l’intento e la capacità di

mantenerli sino a scadenza

Si ha l’intento e la capacità di

mantenerli sino a scadenza

SI’

SI’

NO

NO

FVTPL(Fair value a

conto economico)

AFS(Titoli

disponibili per la vendita)

L&R(Crediti e

finanziamenti)

HTM (Attività da detenere sino a

scadenza)

NO

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La classificazione in una delle categorie sopraddette è fondamentale in quanto da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!

La domanda da porsi è:

QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE

CON L’OPERAZIONE?

e non

QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?

Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la sostanza economica deve prevalere sulla forma giuridica nella rappresentazione delle

operazioni in bilancio.

Classificazione strumenti finanziari: attività finanziarie

108 www.ubibanca.it

La valutazione: 1) Fair Value

Il fair value è quindi potenzialmente diverso dal valore di realizzo diretto che è pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da una prossima e specifica transazione sul mercato. Il fair value fa riferimento genericamente a compratori/venditori astratti, consapevoli e disponibili sul mercato.

Il fair value è potenzialmente diverso anche dal valore d’uso perchéquest’ultimo rappresenta la stima effettuata dall’azienda tenendo conto delle sue specificità e delle condizioni in cui concretamente si svolgeràla gestione.

Fair Value: “E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una passivitàpuò essere estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e consenzienti ”.

Il paragrafo 9 dello IAS 39 riconosce prioritariamente due metodi di valutazione per gli strumenti finanzari:

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Fair Value vs. Costo storico

Costo storico Fair Value

Valori storici

Sono valori realizzati

Semplice da calcolare

Costante

Prudente

Oggettivo

Verificabile

Discende direttamente dallo scambio

Valori correnti

Sono anche valori non realizzati

Complesso da calcolare

Volatile

Neutrale

Soggettivo

Poco verificabile

Molteplicità criteri di determinazione

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Modalità di determinazione del fair value

La valutazione degli strumenti finanziari

Domanda: esiste un “mercato attivo” ossia un mercato che fornisca PRONTAMENTE e CONTINUAMENTE prezzi SIGNIFICATIVI

SI’ NO

Riferimento alle quotazioni più recenti quali best evidence

Riferimento alle quotazioni più recenti quali best evidence

Riferimento a recenti transazioni di mercatooppure ricorso a tecniche valutative (delle quali va data ampia informativa) che quantifichino

quale sarebbe stata la quotazione considerando tutti i fattori che avrebbero influenzato la

transazione

Riferimento a recenti transazioni di mercatooppure ricorso a tecniche valutative (delle quali va data ampia informativa) che quantifichino

quale sarebbe stata la quotazione considerando tutti i fattori che avrebbero influenzato la

transazione

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Modalità di determinazione del costo ammortizzato

Ammontare dato dalla somma algebrica di:• valore di iscrizione iniziale• +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento calcolato in base al tasso di interesse effettivo• svalutazioni durature• pagamenti

Il TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO è il tasso che all’origine sconta esattamente i flussi di cassa futuri contrattuali che lo strumento genera sino a scadenza.

“E’ l’ammontare a cui una attività o passività finanziaria sono misurate all’atto dell’iscrizione iniziale, meno i principali rimborsi, più o meno l’ammortamento

cumulativo - calcolato secondo il metodo dell’interesse effettivo (vd. sotto) – di ciascuna differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, meno qualsiasi diminuzione di valore

per impairment”.

La valutazione: il costo ammortizzato

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Elemento che differenzia il tasso di interesse nominale dal tasso di interesse effettivo è la presenza di costi/ricavi di transazione riconducibili all’operazione.

Rif. IAS 39 par. 9: i costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di una attività o passività finanziaria.

ESEMPIO:

2) COSTO AMMORTIZZATO e costi di transazione

Finanziamento erogato: € 1.000 Durata: 5 anni

Tasso interesse contrattuale: 5% Rimborso capitale: scadenza

Commissione up front incassata: 3%

Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa al costo iniziale di € 970 (1.000 – 30 di commissioni up front) è del 5,7%.

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2) COSTO AMMORTIZZATO e costi di transazione

1.000 5% 0,057

Interessi Commissioni Valore attuale

Anno 1 50 30 47

Anno 2 50 0 45

Anno 3 50 0 42

Anno 4 50 0 40

Anno 5 1.050 0 796

TOTALE 1.250 30 970

L’incasso anticipato della commissione porta ad una diminuzione del costo iniziale, che sarà “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse effettivo.

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2) COSTO AMMORTIZZATO e costi di transazione

Inizio anno Interessi effettivi

Incassi Costo ammortizzato

Anno 1 970,0 55,3 50,0 975,3

Anno 2 975,3 55,7 50,0 981,0

Anno 3 981,0 56,0 50,0 987,0

Anno 4 987,0 56,3 50,0 993,3

Anno 5 993,3 56,7 1.050,0

TOTALE 280,0 1.250,0

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2) COSTO AMMORTIZZATO e costi di transazione

PRIMO ANNO – IAS 39

crediti

1.000,0

55,3

975,3

30,0

50,0

cassa

30,0

50,0

1.000,0

920,0

interessi

55,3

55,3

PRIMO ANNO – D.LGS. 87/92

crediti

1.000,0

1.000,0

cassa

30,0

50,0

1.000,0

920,0

commissioni

30,0

30,0

interessi

50,0

50,0

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Iscrizione e valutazione strumenti finanziari

Strumento finanziario Iscrizione iniziale

Patrimonio netto(eccetto

impairment)

Conto economico

AFS

FVTPL

HTM Costo Ammortizzato

L&RCosto

Ammortizzato

Fair value

Imputazione

L&R

Fair Value

Att

ivo

Att

ivo

FVTPLPassività trading

Passività non trading Costo Ammortizzato P

assi

voP

assi

voValutazione

Fair value + costitransazione

Fair value +costi di transazione

Fair value

Fair value Fair value Conto economico

Conto economico

Conto economico

Conto economico

Fair value +costi di transazione

Fair value +costi di transazione

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Possibili trasferimenti tra categorie

DA

AFVTPL HTM LR AFS

FVTPL NO NO NO

HTM NO NA SI’

LR NO NA NA

AFS NO SI’ NO

RICLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

• La recente crisi dei mercati finanziari ha prodotto significativi ripensamenti anche sull’efficacia delle pertinenti norme contabili generalmente riconosciute a livello mondiale. Lo IASB è intervenuto emanando una serie di documenti volti a correggere taluni comportamenti rigidi che avrebbero potuto aggravare i danni (contabili) alle imprese che partecipano ai mercati finanziari.

Emendamenti apportati allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”

Emendamenti apportati all’IFRS 7 “Strumenti finanziari : informazioni integrative in tema di riclassificazione degli strumenti finanziari”.

2 OTTOBRE Il Fasb emana il documento fasb staff position (Fsp) FAS 157-3, <Determining the fair value of a financial asset when the market for that asset is not active>, finalizzato a chiarire come determinare il fair value quanto i mercati non sono attivi. Lo Iasb comunica che il proprio staff ritiene il documento coerente con gli IFRS.

3 OTTOBRE Lo IASB diffonde un comunicato stampa in cui individua le linee guida per definire le azioni per rispondere alla crisi creditizia; oltre a ribadire il supporto al documento Fasb/Sec, il Board annuncia di studiare modelli di riclassificazione degli strumenti finanziari coerenti con i principi contabili statunitensi.

7/8 OTTOBRE Il consiglio di Economia e Finanza (Ecofin) , organismo interno al Consiglio dell’Unione europea, promulga alcuni comunicati in cui indica le misure che l’Unione europea dovrebbe adottare per far fronte alla crisi dei mercati finanziari. Tra tali soluzioni richiede alla IASB di modificare le disposizioni valutative delle attività finanziarie, in modo da ristabilire la fiducia tra gli investitori e prevederne norme che possano non svantaggiare le imprese europee rispetto a quelle statunitensi.

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RICLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

13 OTTOBRE Lo IASB emana gli emendamenti allo IAS 39 e all’IFRS 7, che consentono la riclassificazione, in alcuni casi, delle attività finanziarie.

14 OTTOBRE Lo IASB pubblica un comunicato stampa in cui fornisce aggiornamenti in merito alle considerazioni emerse in un incontro tra esperti con riferimento all’applicazione del fair value nei mercati non attivi .

15 OTTOBRE L’Europaen financial reporting advisory group (Efrag) e l’Accounting regulatory committee (Arc) esprimono parere favorevole per l’omologazione da parte dell’Unione europea degli emendamenti allo IAS 39 e all’IFRS 7. Il parlamento europeo approva la pubblicazione del Regolamento che, modificando i Regolamenti che disciplinano la contabilizzazione degli strumenti finanziari europei, emenda i piùvolte menzionati IAS 39 e IFRS 7.

16 OTTOBRE E’ pubblicato nella Guue il regolamento 1004/2008.

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LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Investimenti detenuti fino alla scadenza

•Definizione•Categoria•Criterio di•valutazione

Strumenti finanziari con pagamenti fissi o determinabili e vita residua determinata che l’impresa ha l’effettiva intenzione ed è in grado di detenere fino alla scadenza

Costo/Costo ammortizzato

Crediti e finanziamenti

Strumenti finanziari con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo non detenuti con l’intento di essere venduti immediatamente o nel breve termine

Costo/Costo ammortizzato

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Strumenti finanziari che non siano:. crediti o finanziamenti;. investimenti detenuti fino a scadenza;. attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Fair value (con imputazione a patrimonio netto)

Strumenti detenuti per negoziazione o oggetto di valutazione al fair value con imputazione a C.E.

. Strumenti finanziari acquisiti principalmente con lo scopo di generare reddito dalle fluttuazioni di breve termine nei prezzi o negli spread

. Strumenti finanziari designati in sede di rilevazione inizialecome strumenti valutati al fair value con imputazione a C.E. (c.d. fair value option)

. Strumenti derivati esclusi quelli di copertura

Fair value (con imputazione a conto economico)

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LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI Regolamento 1004/2008 Segue

Classificazione in funzione della finalità di detenzione anzichèdella natura

INVARIATO

Criteri di valutazione connessi con la classificazione INVARIATO

Classificazione dei contratti derivati INVARIATO

Classificazione degli strumenti finanziari complessi INVARIATO

Riclassificazione/vendita degli investimenti detenuti sino a scadenza INVARIATO

Impossibilità di riclassificazione in entrata o in uscita alla/dalla categoria FVTPL VARIATO

Impossibilità di riclassificazione in entrata o in uscita alla/dalla categoria L & R VARIATO

Possibilità di riclassificazione in entrata o in uscita alla/dalla categoria HTM e alla/dalla categoria AFS INVARIATO

Irreversibilità della Fair Value Option INVARIATO

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REGOLAMENTO 1004/2008: RICLASSIFICAZIONE DALLA CATEGORIA FVTPL E DALLA CATEGORIA AFS

Possono essere riclassificate dalla categoria FVTPL ad altre categorie attivitàfinanziarie non più possedute con finalità di trading con esclusione delle:a) attività finanziarie derivate;b) attività finanziarie designate a fair value in applicazione della Fair Value

Option.Non possono essere effettuate riclassificazioni alla categoria FVTPL.

Possono essere riclassificate dalla categoria AFS ad altre categorie attività finanziarie che l’impresa ha intenzione e capacità di detenere per il futuro prevedibile o sino a scadenza.

La riclassificazione deve avvenire sulla base del fair value dello strumento alla data della riclassifica (salvo applicazione della norma transitoria). Tale valore diventa il nuovo costo o costo ammortizzato.

Se successivamente alla riclassifica l’impresa rivede le proprie stime prevedendo un incremento dei flussi finanziari attesi, tale incremento deve essere rilevato come aumento del tasso di interesse effettivo anzichè del valore contabile dello strumento.

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REGOLAMENTO 1004/2008: CONTRATTI DERIVATI E STRUMENTI FINANZIARI COMPLESSI

I contratti derivati (stand alone o incorporati in strumenti finanziari complessi) mantengono le attuali regole in materia di classificazione nel comparto trading o tra gli strumenti di copertura.

Qualora uno strumento finanziario di trading gestionalmente coperto venga riclassificato, per non incrementare la volatilità del conto economico, si ritiene possibile riclassificare il contratto derivato preesistente da trading a copertura instaurando prospetticamente una nuova relazione di hedge accounting a partire dalla data di riclassifica.

Per gli strumenti finanziari complessi il Regolamento non prevede disposizioni specifiche. E’ da ritenere, quindi, che qualora venga riclassificato uno strumento finanziario complesso si debbano applicare le regole già presenti nello IAS 39 ed in particolare procedere allo scorporo del derivato (riclassificando così il solo contratto ospite) qualora si ricada in una delle situazioni previste dal paragrafo 11 dello IAS 39.Peraltro, l’IFRIC 9 imporrebbe il divieto di scorporo di un derivato incorporato in un momento successivo alla prima iscrizione dello strumento finanziario. Tuttavia, poichèl’IFRIC 9 è antecedente alla modifica dello IAS 39, si ritiene che lo stesso non sia applicabile nel caso in cui uno strumento finanziario che ospita il derivato venga riclassificato fuori dalla categoria FVTPL in aderenza con le nuove disposizioni.

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REGOLAMENTO 1004/2008: possibili riclassificazioni

Compartodi provenienza

Compartodi

destinazioneRequisiti

─ Strumento non più detenuto per trading─ Presenza di rare circostanze ─ Attività con scadenza fissa quotata o non quotata su mercati attivi

─ Strumento non più detenuto per trading─ Presenza di rare circostanze ─ Attività quotata o non quotata su mercati attivi

─ Necessità intento di detenzione per il futuro prevedibile o sino a scadenza

Riferimento Reg. 1004/2008

Par. 50 b

Par. 50 d

Par. 50 b

Par. 50 e

H T M

L R

A F S

L R

FVTPL

A F S

─ Strumento non più detenuto per trading─ Necessità intento di detenzione per il futuro prevedibile o sino a

scadenza

─ Assenza di rare circostanze ─ Attività con scadenza fissa non quotata o quotata su mercati

dislocati alla data di riclassifica

─ Assenza di rare circostanze ─ Attività con scadenza fissa non quotata o quotata su mercati

dislocati alla data di riclassifica

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REGOLAMENTO 1004/2008: POSSIBILI RICLASSIFICAZIONI DOPO LA MODIFICA DELLO IAS 39

•LR•AFS•HTM•FVTPL

•NO

•LR

•NO

•AFS

•NO

•Si, in presenza di rare circostanze•HTM

•NO•NO•NO•FVTPL

•LR•AFS•HTM•FVTPL

•NO

•LR

•NO

•AFS

•NO

•HTM

•NO•NO•NO•FVTPL

•Si, solo nel caso di•modifica intento/capacità•o siano passati i due anni•della “taiting rule”

•Si, in presenza di rare circostanze

•Si, nel caso di•modifica dell’intento o della capacità di detenere fino a scadenza. In caso di vendita o riclassifica si applica la “tainting rule”

•Si, in presenza di •intento di detenzione •e secondo •interpretazione •A o B

•Si, in presenza di intento di •detenzione e secondo• interpretazione A o B

•a•da

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REGOLAMENTO 1004/2008: NUOVE TERMINOLOGIE

RARE

CIRCOSTANZE

Non vi è una vera e propria definizione. Nelle basis for conclusion si evidenzia che sono quelle situazioni che derivano da un evento inusuale e che difficilmente si può ripresentare nel breve periodo.

In un comunicato stampa del 13 ottobre 2008 lo IASB ha sostenuto che l’attuale crisi dei mercati finanziari è qualificabile come rara circostanza. L’affermazione è stata inserita anche nei “considerando” del Regolamento 1004/2008.

Sempre i “considerando” del Regolamento evidenziano che dato “il contesto delle attuali turbolenze finanziarie e tenuto conto del fatto che taluni strumenti finanziari non sono piùnegoziati ovvero i relativi mercati non sono più attivi o sono in difficoltà occorre dare effetto immediato alle modifiche...”.

Dai documenti del FASB e dello IASB (expert panel) pubblicati un incremento significativo dello spread bid-ask e l’inaridirsi delle contrattazioni sono sintomi di mercati divenuti inattivi e quindi sono qualificabili come “rare circostanze”. E’ da valutare se condizioni di turbolenza (non necessariamente rappresentativa di inattività del mercato) possono essere qualificate come “rare circostanze”.

La presenza di particolari condizioni di mercato (e quindi di “rare circostanze”) deve essere verificata con riferimento ai singoli strumenti in portafoglio.

Le “rare circostanze” devono essere considerate in relazione al loro impatto sulle finalità di detenzione dello strumento finanziario.

Arco temporale entro il quale la società è in grado di pianificare attendibilmente il proprio fabbisogno finanziario.

Per le riclassificazioni nella categoria LR non esistono penalizzazioni in caso di vendita ma la dismissione con largo anticipo rispetto alla scadenza di uno strumento riclassificato deve essere giustificata.

DETENZIONE PER UN PREVEDIBILE FUTURO

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REGOLAMENTO 1004/2008: DATA DI ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

DATA DI DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

1° luglio 2008

Riclassifica sulla base del fair value alla data di riclassifica

Per le riclassifiche effettuate prima del 1° novembre 2008 è possibile effettuare la riclassifica sulla base del fair value non antecedente al 1° luglio 2008

Nel documento in inglese si usa il termine “periods”; nella traduzione in italiano sulla Gazzetta Ufficiale si è utilizzato il termine “esercizi”

Normalmente nelle disposizioni sull’entrata in vigore di nuovi principi o di variazioni di principi viene utilizzato il termine “annual period” per riferirsi ad un esercizio sociale

La ratio dell’applicazione retroattiva delle disposizioni è quella di far sì che, con riferimento a taluni strumenti finanziari per i quali non è più possibile una gestione “attiva”, i valori dell’esercizio 2008 non siano influenzati dai fattori di turbolenza intervenuti a partire dallo scorso mese di settembre.

In virtù della traduzione della disposizione e della ratio della norma potrebbe essere plausibile applicare retroattivamente le nuove disposizioni nel bilancio 2008. Per chi ha pubblicato il resoconto trimestrale al 30 settembre 2008 si presenta il problema del restatement di tali dati.

APPLICAZIONE ORDINARIADELLE NUOVE DISPOSIZIONI

NORMA TRANSITORIADI APPLICAZIONE

DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

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REGOLAMENTO 1004/2008: DISCLOSURE

Con riferimento alle attività finanziarie in oggetto di riclassifica, il Regolamento ha emendato l’IFRS 7 richiedendo alle imprese di fornire in nota integrativa le seguenti informazioni:

a) l’ammontare e i motivi della riclassifica;

b) il fair value e valore contabile nel trimestre/esercizio (reporting period) corrente e nei trimestri/esercizi (reporting period) precedenti, fino alla scadenza o vendita degli asset;

c) la descrizione delle circostanze eccezionali (“rare”) che hanno determinato la riclassifica;

d) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica: gli utili e le perdite rilevati sulle attività riclassificate in quel trimestre/esercizio (reporting period) e nel trimestre/esercizio (reporting period) precedente;

e) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica e nei trimestri/esercizi (reporting period) seguenti: gli utili e le perdite che sarebbero stati contabilizzati se non fosse stata effettuata la riclassifica;

f) il tasso effettivo di rendimento degli asset e i flussi di cassa attesi alla data di riclassifica.

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Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

•Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’ utilizzo di stime.

•“Le difficili condizioni economiche e di mercato, prodotte dalla grave crisi finanziaria ed•economica, acquisiscono particolare rilievo nel processo di elaborazione delle prossime•relazioni finanziarie ed impongono a tutti coloro che vi sono coinvolti a vario titolo (componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti) una attenta riflessione sull'informativa che dovrà essere resa nel suo complesso all’interno di tali documenti.•In particolare, sono assai forti le aspettative degli utilizzatori dell’informazione finanziaria (ad•esempio analisti, investitori, stampa economica) relativamente alla capacità dei prossimi bilanci di rappresentare in maniera chiara, completa e trasparente i diversi rischi che oggi le società si trovano a fronteggiare e le incertezze cui esse possono andare incontro nello svolgimento della gestione.•Appare, pertanto, indispensabile, in questa fase di mercato, richiamare l’attenzione dei•componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti sulla necessità di•garantire un’adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione•economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli eventuali correttivi attuati per adattare la strategia dell'impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in quanto una appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue conseguenzenegative”…… omissis

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Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’ utilizzo di stime

A. Redazione del bilancio in continuità aziendale“Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della

continuità aziendale”….. omissis

B. Informazioni sui rischi finanziari ……..omissis

C. Informazioni da fornire in merito alla verifica delle riduzioni per perdite di valore“Le informazioni da fornire in merito a tale verifica risultano essere particolarmente rilevanti per tutti i soggetti

interessati alle informazioni finanziarie al fine di cogliere in modo appropriato l’intero processo di valutazione delle attività (le assunzioni alla base nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni ed in particolare le

motivazioni delle svalutazioni operate.L’attuale contesto di crisi, caratterizzato da una significativa volatilità delle principali grandezze di mercato e da una

profonda incertezza sulle aspettative economiche, rende difficile l’elaborazione di previsioni che possano definirsi, senza alcuna incertezza, attendibili.

Le predette informazioni dovrebbero considerare la peculiarità del contesto attuale ed evidenziare le differenze emerse rispetto alle valutazioni dell’esercizio precedente”……. omissis

D. Le incertezze sull’utilizzo di stime ……..omissis

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Lo IAS 39 (par. 58) richiede una valutazione, ad ogni data di riferimento del bilancio, del fatto che vi sia evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una perdita di valore.

Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair valuecon imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette al processo di impairment per la valutazione di perdite di valore.

Un’attività ha subìto una riduzione di valore e le perdite connesse a tale riduzione sono sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di tale avvenimento in seguito a uno o più eventi che si sono verificati successivamente alla rilevazione iniziale dell’attività e tale evento ha un impatto sui futuri flussi finanziari dell’attività.

Impairment

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Impairment

In particolare è possibile individuare obiettiva evidenza di perdita di valore in presenza di (rif IAS 39 par. 59):

significative difficoltà finanziarie dell’emittente o obbligato;

violazione degli accordi contrattuali (es. inadempimento o mancato pagamento);

concessione di proroghe contrattuali a seguito di difficoltà finanziarie del debitore;

probabilità di fallimento o procedure concorsuali in capo al debitore;

scomparsa del mercato attivo a seguito di difficoltà finanziarie dell’emittente;

diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.

Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere stornata (IAS 39 par. 65).

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Ai fini della cancellazione dal proprio bilancio di un’attività finanziaria si deve procedere come segue:

consolidare tutte le controllate (incluse tutte le SPE):

• le norme per la derecognition sono applicate a livello consolidato

identificare gli strumenti finanziari oggetto delle norme sulla derecognition:

•attività finanziarie, gruppi di attività simili o parti di strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari simili

applicare le regole sulla derecognition:

• cancellare l’attività quando i diritti contrattuali ai cash flow cessano; oppure

• c’è un trasferimento di attività finanziarie e quel trasferimento si qualifica per la derecognition

La Derecognition (cancellazione) di attività finanziarie

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Il “Trasferimento di attività finanziarie” richiede:

il trasferimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari; o

il mantenimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari con l’assunzione di un’obbligazione a pagare tali flussi a uno o più beneficiari

Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria, deve determinare se il trasferimento si qualifica per la cancellazione

La Derecognition (cancellazione) di un attività finanziarie

Se nella sostanza trasferisce tutti i rischi e

benefici

Se nella sostanza trasferisce tutti i rischi e

benefici

Se nella sostanza mantiene tutti i rischi e benefici

Se nella sostanza mantiene tutti i rischi e benefici

Se alcuni ma non tutti i rischi e benefici sono stati

trasferiti

Se alcuni ma non tutti i rischi e benefici sono stati

trasferiti

Occorre eliminare l’attivitàfinanziaria e rilevare

separatamente diritti e obbligazioni originati o

mantenuti con il trasferimento

Occorre continuare a rilevare l’attività finanziaria

Occorre determinare se l’entità ha mantenuto il controllo dell’attività

finanziaria

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La Derecognition (cancellazione) di attività finanziarie

E’ cessato il diritto a ricevere

i flussi finanziari?

Sono stati trasferiti tali diritti?

Esiste un obbligoa pagare

i flussi ricevuti?

Sono stati trasferitisostanzialmente

tutti i rischi ebenefici?

Esiste ancora un controllo sull’attività?

L’acquirente può vendere l’asset?

SI’

SI’

NO

SI’

Iscrizione nella misura delcontinuing involvement

CANCELLAZIONE

CANCELLAZIONE

L’ATTIVITA’RIMANE ISCRITTA

CANCELLAZIONE

SI’

SI’

NO

NO

NO

Sono stati mantenutisostanzialmente

tutti i rischi ebenefici?

L’ATTIVITA’RIMANE ISCRITTA

SI’

NO

NO

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La Derecognition (cancellazione) di una passività finanziaria

Una passività finanziaria (o parte di essa)

viene eliminata dallo stato patrimoniale

quando viene estinta

Una passività finanziaria (o parte di essa)

viene eliminata dallo stato patrimoniale

quando viene estinta

L’obbligazione specificata nel contratto è

ADEMPIUTA CANCELLATA SCADUTA

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La derecognition può avere grande impatto su:

cartolarizzazioni

prestito titoli

pronti contro termine

parziale trasferimento di attività/passività

trasferimento a special purpose entities

derecognition abbinata a nuove attività o passività

La Derecognition (cancellazione)

N.B.: le regole della derecognition sono molto rigide!

138 www.ubibanca.it

La cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attivitàfinanziaria in titoli

L’intento è spesso quello di realizzare la derecognitiondell’attività finanziaria cartolarizzata

La attività cartolarizzate sono spesso trasferite a “special purpose entity”

La Securitisation (cartolarizzazione)

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Indice

• Analisi delle voci tipiche del bilancio bancario:

• Introduzione allo IAS 39

•Titoli

• Crediti

• Contratti derivati e relazioni di copertura

140 www.ubibanca.it

La classificazione degli strumenti finanziari: i titoli

Voci dell'attivo

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

30. Attività finanziarie valutate al fair value

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60. Crediti verso banche

70. Crediti verso clientela

80. Derivati di copertura

100. Partecipazioni

Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Debiti verso banche20. Debiti verso clientela30. Titoli in circolazione 40. Passività finanziarie di negoziazione50. Passività finanziarie valutate al fair value60. Derivati di copertura

BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05

• Classificazione dei titoli espressa nello schema di stato patrimoniale

• Diverso contenuto della voce “partecipazioni”

• Classificazione dei titoli del passivo

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La classificazione degli strumenti finanziari: i titoli

Voci di conto economico10. Interessi attivi e proventi assimilati 20. Interessi passivi e oneri assimilati 30. Margine di interesse40. Commissioni attive50. Commissioni passive60. Commissioni nette70. Dividendi e proventi simili 80.90.

Risultato netto dell’attività di negoziazione Risultato netto dell’attività di copertura

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: a) creditia)attività finanziarie disponibili per la venditab)attività finanziarie detenute sino alla scadenzac)passività finanziarie

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

120. Margine di intermediazione 130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento

di: a)creditib)attività finanziarie disponibili per la venditac)attività finanziarie detenute sino alla scadenzad)altre operazioni finanziarie 140. Risultato netto della gestione finanziaria

BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05

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La classificazione degli strumenti finanziari: i titoliPer le caratteristiche oggettive delle quattro categorie (vedi slide precedenti) :

CATEGORIE

TIP

OL

OG

IA T

ITO

LO

TIP

OL

OG

IA T

ITO

LO

FVTPL HTM(**) L&R AFS

TITOLI DI DEBITO

TITOLI AZIONARI

EQUITY(*)INVESTMENT

(*) Per Equity Investments si intendono investimenti in titoli azionari che presentano stabilità nel tempo ma che non sono qualificabili come investimenti di controllo, collegamento o controllo congiunto.

(**) Secondo le istruzioni di Banca d’Italia (Circ. 262/05) la categoria accoglie solo titoli quotati

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Impairment

Attenzione: l’iscrizione della ripresa di valore (iscritta a conto economico) non deve portare all’iscrizione dell’attività finanziaria per un importo superiore a quello che sarebbe stato, alla data, il suo valore in assenza di impairment.

Un caso particolare: AFS (rif. IAS 39 par. 67)

PERDITE DI VALORE

Storno da Patrimonio Netto e imputazione a Conto

Economico per la perdita cumulata

RIPRESE DI VALORE

Titoli di debito CE

Titoli di capitale PN

144 www.ubibanca.it

Indice

• Analisi delle voci tipiche del bilancio bancario:

• Introduzione allo IAS 39

•Titoli

• Crediti

• Contratti derivati e relazioni di copertura

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La classificazione degli strumenti finanziari: crediti

Voci dell'attivo

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

30. Attività finanziarie valutate al fair value

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60. Crediti verso banche

70. Crediti verso clientela

80. Derivati di copertura

100. Partecipazioni

BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05

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La classificazione degli strumenti finanziari: i crediti

Voci di conto economico

10. Interessi attivi e proventi assimilati

20. Interessi passivi e oneri assimilati

30. Margine di interesse

40. Commissioni attive

50. Commissioni passive

60. Commissioni nette

70. Dividendi e proventi simili

80.90.

Risultato netto dell’attività di negoziazione Risultato netto dell’attività di copertura

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: a) creditia)attività finanziarie disponibili per la venditab)attività finanziarie detenute sino alla scadenzac)passività finanziarie

110. Risultato netto delle attività finanziarie valutate al fair value

120. Margine di intermediazione

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: a)creditib)attività finanziarie disponibili per la venditac)attività finanziarie detenute sino alla scadenzad)altre operazioni finanziarie 140. Risultato netto della gestione finanziaria

BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05

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Lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” ricomprende i crediti nella vasta categoria degli strumenti finanziari e quindi, a seconda delle loro caratteristiche, possono rientrare in una delle tre seguenti categorie:

FVTPL (Fair Value through Profit or Loss): attività e passività finanziarie detenute per essere negoziate nel breve periodo;

L&R (Loans and Receivables): attività con pagamenti fissi o determinabili non quotati in un mercato attivo;

AFS (Available for Sale): categoria residuale di attività disponibili per la vendita.

La classificazione degli strumenti finanziari: crediti

La categoria L&R rimane peraltro quella più naturale in cui la banca iscrive i crediti erogati.

148 www.ubibanca.it

(L&R)Crediti vs. banche/clientela

- voci 60/70 SP

(FVTPL)Attivita’ di negoziazione

-voce 20 SPAttività al fair value

- voce 30 SP

(AFS)Attività disponibili per la

vendita- voce 40 SP

CLASSIFICAZIONE RILEVAZIONE INIZIALE

RILEVAZIONE SUCCESSIVA

COSTO (= FV del momento)

COSTO (= FV del momento) +

costidi transazione

FAIR VALUE a PN

COSTO AMMORTIZZATO

(*)

FAIR VALUEa CE

IMPAIRMENT

CE

CE

n.a.

COSTO (= FV del momento) +

costidi transazione

(*) Ai crediti di breve termine (così come a tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato) èpossibile non applicare il costo ammortizzato poichè la loro valorizzazione sulla base di tale criterio risulterebbe simile al costo storico e l’effetto attualizzazione sarebbe trascurabile.Ai fini informativi, in nota integrativa, per ogni categoria di attività e passività finanziaria va data indicazione del fair value in modo che possa essere confrontato con il valore contabile esposto in bilancio (rif. IAS 32 par. 86).

Iscrizione iniziale e valutazione successiva dei creditiIscrizione iniziale e valutazione successiva dei crediti

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Impairment - processo decisionale

Attività finanziaria

Sia attività singolarmente significative che non

singolarmente significative

Valutazione analiticaValutazione analitica

Attività non singolarmente significativa

Mancanza di una obiettiva evidenza di impairment (no

loss event)

Attività singolarmente significativa

Obiettiva evidenza di impairment (loss

event)

Valutazione collettiva per classi omogenee di rischiooppure

Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS

150 www.ubibanca.it

Contabilizzazione dell’impairment

Incurred Loss vs. Expected Loss

Le perdite attese quale risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità di manifestazione, non vanno rilevate (IAS 39 par. 59).

Le perdite di valore devono essere pertanto “incurred” e non “expected”; la determinazione dell’impairment deve basarsi su fattori o eventi osservabili e quantificabili al momento della valutazione (incurred) e non su eventi prospettici o futuri (expected).

Coerentemente con un modello basato sulle incurred loss eventuali trend economici attesi che possano condurre ad una perdita attesa non devono concorrere a fornire una evidenza oggettiva di impairment.

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Valutazione dei crediti

Esposizioni deteriorate: “……Nel caso delle società bancarie e finanziarie appartenenti a un gruppo bancario le attività deteriorate corrispondono alla somma di sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute” (c.d. “Past due”)Esposizioni scadute: “...esposizioni scadute e/o sconfinanti in via continuativa da oltre da oltre 180 giorni, secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza”.

Circ. B.I. 262/05

• SOFFERENZE• INCAGLI• RISTRUTTURATI• SCADUTI/SCONFINATI > 180gg.

VALUTAZIONE ANALITICA

• CREDITI IN BONISVALUTAZIONE COLLETTIVA

• SOPOS

152 www.ubibanca.it

Impairment - Valutazione analitica

La valutazione dell’impairment deve essere effettuata analiticamente per ogni singola attività finanziaria qualora questa sia singolarmente significativa.

è sempre possibile assoggettare a valutazione individuale un’attività per la quale non siano state evidenziati elementi indicativi di perdita durevole.

sono assoggettate a valutazione individuale anche le attività valutate collettivamente per le quali siano state identificate in modo specifico delle perdite di valore.

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I crediti di importo singolarmente non significativo, e per i quali non vi sono

oggettivi rischi di riduzione di valore (o per i quali la valutazione analitica non ha

portato ad accantonamenti), devono essere inclusi in gruppi di attività con rischio

di credito simile e devono essere valutati collettivamente.

I crediti vengono aggregati in classi omogenee con caratteristiche simili in

termini di rischio di credito, settore di appartenenza del debitore, tipologia di

garanzie prestate etc…

La valutazione deve avvenire sulla base della stima a valori attuali dei flussi di

cassa futuri attesi determinati con riferimento sia ai termini contrattuali, sia

all’esperienza storica in termini di perdite subite per quel gruppo di crediti.

Il tasso di sconto utilizzato per calcolare i flussi di cassa futuri attesi è pari al

tasso d’interesse effettivo originario (per crediti a tasso fisso) oppure al tasso di

interesse effettivo corrente (per crediti a tasso variabile).

Impairment - Valutazione collettiva

154 www.ubibanca.it

PERDITA EFFETTIVA

• La Perdita effettiva definisce la perdita di valore• Il Tasso di perdita storico è determinato usando dati storici modificati in relazione alle condizioni economiche esistenti alla data di bilancio• Il Periodo di conferma della perdita è il periodo medio intercorrente tra l’insorgere della perdita e la data di conferma della stessa• La data in cui insorge la perdita è la data nella quale si verifica una obiettiva evidenza di perdita su una singola attività (pur se non ancora nota alla società)• La data di conferma della perdita è la data nella quale la società identifica una obiettiva evidenza di perdita su base individuale

Contabilizzazione dell’impairment su crediti- valutazione delle perdite effettive su base “portfolio”

TASSO di PERDITA STORICO

PERIODO di CONFERMA della

PERDITA

VALORE di CARICO del PORTAFOGLIO di

CREDITI

Voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”“Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento delle attivitàdiverse da quelle valutate al fair value con iscrizione delle variazioni di valore nel conto economico…” voce “130 Rettifiche/riprese nette per deterioramento”.

Circ. B.I. 262/05

= x x

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RIPRESE DI VALORE

Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita già iscritta in precedenza per riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere stornata.

La ripresa di valore, da rilevarsi a conto economico, non deve mai determinare un valore del credito, alla data di rivalutazione, superiore all’importo che avrebbe assunto, alla medesima data, se l’impairment non fosse mai stato rilevato.

Voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”

“Le riprese di valore consistono nel ripristino del valore - dovuto sia al miglioramento del merito creditizio del debitore (ndr. tale da far insorgere la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale e degli interessi, secondo i termini contrattuali originari del credito) sia al trascorrere del tempo” (ndr. riversamento dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore.

Circ. B.I. 262/05

Contabilizzazione dell’impairment su crediti

156 www.ubibanca.it

Indice

• Analisi delle voci tipiche del bilancio bancario:

• Introduzione allo IAS 39

•Titoli

• Crediti

• Contratti derivati e relazioni di copertura

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STRUMENTO DERIVATO (IAS 39 par. 9) – strumento finanziario o altro contratto con le tre seguenti caratteristiche:

il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso d’interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o tassi, merito di credito ecc. (c.d. sottostante) a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;

non richiede un investimento netto iniziale oppure richiede un investimento netto iniziale minimo in confronto ad altre tipologie di contratti per medesimi profili di rendimento;

è regolato a data futura.

I derivati: definizioni

158 www.ubibanca.it

I derivati: definizioni

DERIVATO DI COPERTURA

Il derivato può essere stipulato con finalità di:

- negoziazione (speculative)

- copertura

DERIVATO DI NEGOZIAZIONE

Al pari di un qualsiasi altro strumento finanziario (es. Titolo) è

contratto con l’intento di trarre profitto dall’andamento del proprio

fair value e quindi dal posizionamento dei parametri

(indici, tassi, valute ecc.) da cui trae il proprio valore.

Strumento stipulato e designato al fine di fronteggiare determinati

rischi derivanti da avverse variazioni di fair value o dei flussi di cassa

propri dell’attività o passivitàoggetto di copertura.

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La classificazione degli strumenti finanziari: i derivati

Voci dell'attivo

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

30. Attività finanziarie valutate al fair value

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

60. Crediti verso banche

70. Crediti verso clientela

80. Derivati di copertura

90.

100.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica

Partecipazioni

Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Debiti verso banche

20. Debiti verso clientela

30. Titoli in circolazione

40. Passività finanziarie di negoziazione

50. Passività finanziarie valutate al fair value

60.70.

Derivati di coperturaAdeguamento di valore delle passività finanziarie

oggetto di copertura generica

BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05

160 www.ubibanca.it

La classificazione degli strumenti finanziari: i derivati

Voci di conto economico

10. Interessi attivi e proventi assimilati 20. Interessi passivi e oneri assimilati 30. Margine di interesse40. Commissioni attive50. Commissioni passive60. Commissioni nette70. Dividendi e proventi simili 80.90.

Risultato netto dell’attività di negoziazione Risultato netto dell’attività di copertura

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: a) creditia)attività finanziarie disponibili per la venditab)attività finanziarie detenute sino alla scadenzac)passività finanziarie

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

120. Margine di intermediazione 130. Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

a)creditib)attività finanziarie disponibili per la venditac)attività finanziarie detenute sino alla scadenzad)altre operazioni finanziarie

140. Risultato netto della gestione finanziaria

BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05

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161 www.ubibanca.it

Strumenti derivati

Tutti

i de

rivat

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o

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ello

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to P

atrim

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le

‘Sop

ra la

line

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I derivati sono

misurati al fair value

Il fair value dello strumento di copertura è la base dell’

hedge accounting

162 www.ubibanca.it

Rischio di:• Tasso di interesse• Tasso di cambio• Credito• Prezzo di mercato

RISCHI DELLE ATTIVITA’/PASSIVITA’

FINANZIARIE CHE POSSONO ESSERE COPERTI

RISCHI DELLE ATTIVITA’/PASSIVITA’ NONFINANZIARIE CHE POSSONO

ESSERE COPERTI

La necessità di copertura

• Rischio di tasso di cambio• L’insieme dei rischi (se non èpossibile isolare specificamente il rischio di cambio)

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163 www.ubibanca.it

Coperture che non reggono …

Coperturepossibili

(contabilmente)

Copertura non documentata

Copertura di posizioni nette

Copertura titoli immobilizzati

Copertura senza derivati

Derivato coperto

Coperture aventivalidità economica

• La questione non è: ‘esiste o non esiste la copertura?’

• Il problema è: ‘quando si può applicare l’hedge accounting?’

164 www.ubibanca.it

1. I seguenti possono essere classificati come strumenti di copertura:

• tutti i derivati con terze parti (no internal deals);

• contratti non derivati (solo per copertura di rischio di cambio);

• combinazione di due o più derivati o non derivati (ad eccezione delle “opzioni vendute nette”).

2. Possono essere usate anche porzioni di strumenti di copertura

3. Lo strumento di copertura non può essere designato solo parte della sua durata

Strumenti di copertura

Strumenti di copertura e elementi coperti

• Per qualificarsi come oggetto di copertura, un elemento coperto deve creare un’esposizione al rischio che incide, in ultima analisi, sul conto ecnomico

• Possono essere classificati come elementi coperti:

• attività/passività singole o in gruppo;• impegni irrevocabili o operazioni future

altamente probabili;• attività/passività non finanziarie per la

copertura del rischio di cambio o del rischio nel suo complesso;

• parte del portafoglio di attività o passivitàfinanziarie che condividono il rischio coperto;

• investimento netto in gestioni estere.• Posizioni nette non possono essere considerate

come elementi coperti

Elementi coperti

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165 www.ubibanca.it

Oggetto coperto: specifico o portafoglio?

E’ possibile distinguere tra:

Micro coperture vere e proprie per le quali è possibile individuare una relazione uno a uno tra strumento di copertura ed oggetto coperto

Coperture specifiche “di gruppo” per le quali l’oggetto coperto ècostituito da insiemi di elementi omogenei che sono in ogni casosingolarmente identificabili e tracciabili

Macro coperture del rischio tasso l’oggetto coperto è rappresentato da un portafoglio di attività e passività non meglio identificate.

Quest’ultima è un genere di copertura che permette di rappresentare contabilmente una prassi spesso presente a livello gestionale ossia il fatto di coprire esposizioni “nette” tra attività e passività, associate ad una certa scadenza temporale.

166 www.ubibanca.it

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

N.B.: essendo le norme molto severe devono essere presi in considerazione i costi/benefici derivanti dalla qualificazione delle operazioni come “di copertura”

• L’esposizione deve derivare da uno specifico rischio che, in ultima istanza, influenza il conto economico

• Inizialmente, la copertura deve essere altamente efficace e l’efficacia deve poter essere valutata in modo attendibile

• La copertura deve rimanere altamente efficace lungo l’intero periodo di copertura• La relazione di copertura deve essere designata formalmente

• La documentazione formale è richiesta all’inizio del periodo di copertura e • deve includere:• l’identificazione degli strumenti di copertura e degli elementi o delle transazioni

coperte• la natura del rischio coperto• l’obiettivo del risk management e la strategia per intraprendere la copertura• come l’efficacia sarà valutata

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Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura: efficacia

COPERTURE INEFFICACI

STRUMENTO DI COPERTURA

STRUMENTO COPERTO

COPERTURE EFFICACI

STRUMENTO COPERTO

STRUMENTO DI COPERTURA

Solo le coperture efficaci possono essere rappresentate validamente anche sotto il profilo contabile, secondo le regole dell’hedge accounting che rappresentano eccezioni ai criteri ordinari di valutazione degli strumenti finanziari.

168 www.ubibanca.it

Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura: efficacia

Problema: come poter definire se la relazione di copertura è o meno efficace?

Una copertura è efficace se lo strumento di copertura (tipicamente derivato) è in grado di generare un flusso finanziario o una variazione di fair value coerente con quello dello strumento coperto.Per verificare che ciò avvenga, lo IAS 39 NON detta un metodo univoco con cui procedere, ma stabilisce i seguenti momenti di verifica (e gli esiti accettabili di tali verifiche):

Test prospettico: è il test che al momento in cui viene formalizzata la relazione di copertura giustifica l’applicazione dell’hedge accounting in quanto dimostra l’attesa efficacia della copertura nei periodi futuri.

Test retrospettico: è il test eseguito periodicamente (almeno in occasione del bilancio) che evidenzia il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo cui si riferisce. Misura di quanto i risultati effettivi si sono discostati dalla copertura perfetta.

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Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura

125%

100%

80%

Copertura parzialmente efficace con inefficacia a CE

Hedge accounting: leggermente inefficace

Hedge accounting: leggermente inefficaceCopertura parzialmente efficace con inefficacia a CE S

I’H

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170 www.ubibanca.it

Coperture che reggono …

DERIVATO DI COPERTURA

D. Lgs. 87/92“VALUTAZIONE COERENTE”

ATTIVITÀ O PASSIVITÀCOPERTA

ATTIVITÀ/PASSIVITÀCOPERTA A FV (SOLO PER IL

RISCHIO COPERTO)

IAS“HEDGE ACCOUNTING”

DERIVATO A FAIR VALUE

INVERSIONE DEL METODO DI CONTABILIZZAZIONE E VALUTAZIONE

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171 www.ubibanca.it

Coperture inefficaci: rappresentazione contabile delle relazioni - asimmetria valutativa (rischio tasso) -

FVTPL AFS L&R

STRUMENTO COPERTO

STR

UM

EN

TO

DI

CO

PE

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UR

A

(DE

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O

FV

)

STR

UM

EN

TO

DI

CO

PE

RT

UR

A

(DE

RIV

AT

O

FV

)

FV a CE

FV a CE

FV a PN

FV a CE

C. AMM.*

FV a CE

* A seguito di inefficacia, la copertura si interrompe ed il valore a cui, in quel momento, è iscritta l’attività L&R diviene la nuova base per il calcolo del costo ammortizzato.

Se le coperture sono inefficaci, è possibile che si crei asimmetria valutativa

tra gli strumenti finanziari.

172 www.ubibanca.it

Tipologie di coperture

Copertura di fair value

(FAIR VALUE HEDGE)

Rischio connesso a variazioni nel fair value di attività e passivitàfinanziarie (iscritte in bilancio)

Copertura di flussi finanziari

(CASH FLOW HEDGE)

Rischio connesso a variazioni di flussi di cassa associabili ad attività o passività

finanziarie o a transazioni future

Copertura di un investimento in una

entità estera

Definizione nello IAS 21

Tipicamente attività/passività a tasso fisso

Tipicamente attività/passivitàa tasso variabile

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173 www.ubibanca.it

Copertura efficace: Fair Value Hedge

Variazioni di fair value

Acc

ount

ing

mod

el

Valutazione dello strumento di copertura

Valutazione dello strumento coperto

Gli utili o le perdite dello strum. coperto

attribuibili al rischio da coprire compensano

le variazioni dello strum. di copertura

Conto economico

174 www.ubibanca.it

Copertura efficace: Cash Flow Hedge

Acc

ount

ing

mod

el Valutazione dello strumento di coperturaPatrimonio

NettoEfficace

ContoEconomico

Inefficace

Variazioni difair value

Page 88: Il bilancio bancario : gli aspetti principali dei principi ... bilancio IAS.pdf · IFRS 4 Contratti assicurativi IFRS 5 IFRS 6 IFRS 7 IFRS 8 Attività non correnti possedute per la

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INDICE• Introduzione normativa:

• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS

• Fonti normative internazionali

• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob

• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:

• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS

• Documenti obbligatori e loro caratteristiche

• Come cambia il bilancio bancario

• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza

• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario

• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti

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