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La Protezione Civile Luigi Fasani Luigi Fasani Luigi Fasani Luigi Fasani Monza 13 novembre 2006

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La Protezione Civile

Luigi FasaniLuigi FasaniLuigi FasaniLuigi Fasani

Monza 13 novembre 2006

cav. Luigi Fasani

Eventi Calamitosi del 1900

�Nel secolo scorso le calamità naturali hanno ucciso nel

mondo oltre 5 milioni di persone , colpendone altre 250

milioni (fonte Croce Rossa Italiana).

� I danni maggiori sono stati provocati dai terremoti, dalle

frane, dalle alluvioni e dalle eruzioni vulcaniche

� L’ Italia, sia per la frequenza di episodi calamitosi sia

per l’estensione di tali eventi in termini di danni e di

perdita di vite umane, recita una parte importante.

cav. Luigi Fasani

Eventi Calamitosi del 1900

� 1904 Terremoto in Calabria 557 vittime

� 1905 Terremoto in Calabria 500 vittime

� 1906 Eruzione del Vesuvio 227 vittime

� 1908 Terremoto di Messina 87000 vittime

� 1915 Terremoto di Avezzano 33000 vittime

� 1917 Terremoto in Val Tiberina 20000 vittime

cav. Luigi Fasani

Eventi Calamitosi del 1900

� 1920 Terremoto in Garfagnana 171 vittime

� 1930 Terremoto in Irpinia 1425 vittime

� 1944 Eruzione del Vesuvio 45 vittime

� 1951 Alluvione nel Polesine 84 vittime

� 1962 Terremoto in Irpinia 17 vittime

� 1963 Frana del Vajont 2000 vittime

� 1966 Alluvione di Firenze 113 vittime

cav. Luigi Fasani

Eventi Calamitosi del 1900

� 1968 Terremoto nel Belice 236 vittime

� 1976 Terremoto in Friuli 976 vittime

� 1976 Incidente reattore ICMESA Seveso

� 1979 Terremoto in Val Nerina 5 vittime

� 1980 Terremoto in Irpinia 3000 vittime

� 1983 Incendio cinema Statuto Torino 64 vittime

� 1985 Frana in Val di Stava 268 vittime

cav. Luigi Fasani

Eventi Calamitosi del 1900

� 1987 Frana in Valtellina

� 1989 Disastri aerei Azzorre e Cuba

� 1990 Terremoto a Carlentini 17 vittime

� 1994 Alluvioni in Piemonte e Liguria 75 vittime

� 1996 Frana in Versilia

� 1997 Terremoto in Umbria 11 vittime

� 1998 Frana a Sarno 160 vittime

cav. Luigi Fasani

Eventi Calamitosi del 1900

� 2000 Alluvione in tutto il Nord Italia 25 vittime

� 2001 Incidente aereo a Linate 118 vittime

� 2002 Incidente aereo al Pirelli 3 vittime

� 2002 Nubifragi in Nord Italia per due mesi

� 2002 Terremoto in Molise 30 vittime

� 2004 Frana a Varenna 2 vittime

� 2005 Alluvioni nel sud 6 vittime

cav. Luigi Fasani

1970 Legge 996

“Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”

1992 Legge 225

“Istituzione del servizio Nazionale della Protezione Civile”

Le leggi di protezione civile

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 1 E’ istituito il Servizio Nazionale della

protezione civile al fine di tutelare la

integrità della vita, i beni, gli insediamenti

e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni

derivanti da calamità naturali, da catastrofi

e da altri eventi calamitosi.

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 2 Ai fini dell’attività di protezione civile

gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con la attività

dell’uomo che possono essere fronteggiati

mediante interventi attuabili dai singoli enti

o amministrazioni competenti in via

ordinaria.

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 2 Ai fini dell’attività di protezione civile

gli eventi si distinguono in:

b) eventi naturali o connessi con la attività

dell’uomo che per loro natura ed estensione

comportano l’intervento coordinato di più

enti o amministrazioni competenti in via

ordinaria.

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 2 Ai fini dell’attività di protezione civile

gli eventi si distinguono in:

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi

che, per intensità ed estensione, debbono

essere fronteggiati con mezzi e poteri

straordinari

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 3 Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varieipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni e l’ambiente dai danni o dal pericolo di dannisinistrate ed ogni altra attività necessaria edindifferibile diretta al superamento dellaemergenza.

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 6 Sono componenti del servizio nazionale della Protezione Civile:

1) Le Amministrazioni dello Stato2) Le Regioni3) Le Province4) I Comuni (e le comunità montane)

Le stesse devono provvedere all’attuazione delle attività di Protezione Civile secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze.

cav. Luigi Fasani

Art. 14 Competenze del Prefetto

� 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l’attuazione.

� 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 art. 2 il Prefetto :

cav. Luigi Fasani

Art. 14 Competenze del Prefetto

� a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell’Interno;

� b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

� c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

� d) vigila sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica

cav. Luigi Fasani

Art. 14 Competenze del Prefetto

� 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 art. 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5

� 4. Per l’organizzazione in via permanente e l’attuazione dei servizi d’emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso

cav. Luigi Fasani

Circolare 30 settembre 2002

DPC/CG/0035114

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

2. Livelli di responsabilità e gestione delle emergenze

cav. Luigi Fasani

Circolare 30 settembre 2002

Una volta verificatosi l’evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l’attuazione degli interventi di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di “cerniera” con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici.

cav. Luigi Fasani

Circolare 30 settembre 2002

Il Prefetto, anteriormente all’adozione delle ordinanze di protezione civile, è l’unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato in via esclusiva a derogare all’ordinamento giuridico vigente.

cav. Luigi Fasani

Centro Coordinamento Soccorsi

Il C.C.S. viene attivato dall’U.T.G. quando si verificano emergenze di tipo b) e c).

Il C.C.S. è composto dai funzionari degli enti e delle istituzioni interessate alla gestione dell’emergenza

Le funzioni di supporto previste al C.C.S. sono 14 e fra queste il volontariato di protezione civile occupa la funzione 4

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 15 comma 1

Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in

materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di

protezione civile.

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 15 comma 3

Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nello ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

cav. Luigi Fasani

Legge n. 225 del 1992

Art. 15 comma 4

Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i

mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze

e strutture al prefetto.

cav. Luigi Fasani

Il Concetto di rischio

Possibilità di conseguenze dannose causate dacircostanze non sempre prevedibili

NATURALI ANTROPICITerremoti Incidenti chimici

Maremoti Incidenti nucleari Eruzioni vulcaniche Incendi

Alluvioni Incidenti rilevanti dovutiEventi atmosferici all’attività dell’uomo

cav. Luigi Fasani

Strutture operative Nazionali del servizio

Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile:

a) Il Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile

b) Le Forze Armatec) Le forze di Polizia (P.S.-C.C.-G.d.F.)d) Il Corpo Forestale dello Statoe) I servizi tecnici nazionali f) I gruppi nazionali di ricerca scientifica, l’Istituto Nazionale di

geofisicag) La Croce Rossa Italianah) Le strutture del servizio sanitario nazionalei) Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpinoj) Le organizzazioni di volontariato

cav. Luigi Fasani

Le leggi di protezione civile

1998 D.Lgs. 112

“Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – Capo VIII – Protezione Civile

cav. Luigi Fasani

D.L. 31 marzo 1998 n. 112Funzioni conferite alle Regioni

1 La Predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi

2 L’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei VV.F.

3 Gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi

4 L’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

5 Lo spegnimento degli incendi boschivi6 La dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o

avversità atmosferica, ivi compresa l’individuazione dei territori danneggiati

7 Gli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato

cav. Luigi Fasani

D.L. 31 marzo 1998 n. 112

Funzioni conferite alle Province

1 L’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi

2 La predisposizione dei piani provinciali di emergenza

3 La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi

cav. Luigi Fasani

Funzioni conferite ai Comuni

1 Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi

2 L’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale

3 La predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza

4 L’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza

5 La vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti

6 L’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale.

D.L. 31 marzo 1998 n. 112

cav. Luigi Fasani

“Testo Unico delle disposizioni

Regionali in materia di Protezione Civile”

L.R. n. 16 maggio 2004

cav. Luigi Fasani

Art. 2 Funzioni dei Comuni� 1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione

e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione.

� 2. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, i comuni:

� a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco.

� Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civilepresenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l’aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;

� b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 4, comma 1;

� c) curano l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza, nonché la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

� d) dispongono l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui all’articolo 4, comma 11;

� e) curano la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;

� f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

L.R. n. 16 maggio 2004

cav. Luigi Fasani

Art. 3 Funzioni delle Province

� 1. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:

� a) all’attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza di cui alla lettera d);

� b) al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall’evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;

� c) alla predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali contenute nel programma di cui all’articolo 4, comma 9;

� d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 4, comma 11, con riferimento agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992;

� e) all’integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio, in conformità all’articolo 4, comma 2.

L.R. n. 16 maggio 2004

cav. Luigi Fasani

Art. 3 Funzioni delle Province

� 2. I piani e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono approvati dalla provincia. Il programma ha validità quadriennale ed è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.

� 3. La provincia, per la predisposizione del piano di emergenza di cui al comma 1, lettera d), tiene conto dei piani di emergenza locali. La provincia ha altresì il compito di coordinare i comuni anche attraverso le loro forme associative nelle loro attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di emergenza e di verificare la congruenza dei piani locali con il piano di emergenza provinciale.

� 4. La provincia, nell’esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera c), si attiene alle linee guida indicate nelle direttive Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 16 – 1º Suppl. Ordinario al n. 22 - 24 maggio 2004 regionali annesse al programma di cui all’art. 4, comma 9. Qualora nella attività di vigilanza la provincia rilevi difformità od inadempienze ne dà comunicazione alla Regione per gli eventuali provvedimenti sostitutivi di competenza.

L.R. n. 16 maggio 2004

cav. Luigi Fasani

“La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all’attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l’autonoma formazione e lo sviluppo”

L.R. n. 16 maggio 2004

cav. Luigi Fasani

Evento

Ministro

dell’Interno

Dipartimento della

Prot. Civile

Prefetto

Sindaco

Forze

dell’Ordine

Esercito

Vigili del

Fuoco

Volontari

Regione

Provincia

Croce Rossa

Italiana

Presidenza del

Consiglio

Comunità

MontaneFonte Regione Lombardia

Il sistema Nazionale di Protezione Civile

cav. Luigi Fasani

EMERCOM

CE.SI.

C.C.S. – C.O.M. Provincia Regione

F.O. VV.F.F.A. C.O.C -UCLVolontariato specialistico

EVENTO

Volontariatocomunale

Struttura di P.C.

Il sistema Nazionale di Protezione Civile

Fonte Regione Lombardia

cav. Luigi Fasani

COM

COM

COM

COM

COM

COMCANCELLO

CANCELLO

CANCELLO

CANCELLO

CANCELLO

CCS

Sala Stampa

Area di

ammassamento

Area di

ammassamento

Area di

ammassamento

CANCELLO

Area di

ammassamento

RETE DI COMANDO

CONTROLLO TRAFFICO

Schema area coinvolta

Fonte Regione Lombardia

1 - Individuare le aree interessate2 - Suddividere la zona di crash con il metodo dei tre cerchi

concentrici3 - Predisporre le zone dove allestire:

a – P.M.A. (posto medico avanzato)b – P.C.A. (posto comando avanzato)c – Elisuperficed – Area di ammassamento dei mezzi di soccorso

4 - Il corridoio per i mezzi di soccorso e il corridoio sanitario5 - Il corridoio per le vie di fuga6 - Il corridoio per l’evacuazione7 - Le vie di comunicazione alternative8 - I mezzi di comunicazione9 - Le risorse

10 - L’informazione alla popolazione

Area evento

Area accessibilesolo ai soccorritori

Corridoio mezzi di soccorso

Vie di fugaArea di afflusso limitato ai mezzi di soccorso

Area di ammassamentomezzi di soccorso

Posto diComandoAvanzato

Posto Medico

AvanzatoElisuperfice

Militare

ElisuperficeSanitaria

Percorsodi

evacuazione

Corridoio Sanitario

Area operativa

cav. Luigi Fasani

La Protezione Civile

Per gestire una crisi occorre saper

imparare rapidamente

Per imparare rapidamente nel corso della crisi

è necessario aver già imparato

molto tempo prima

PATRICK LAGADEC