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1 La procedura per l’accorpamento delle Camere di Commercio Giornata di approfondimento sulla riforma delle Camere di commercio Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia

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La procedura per laccorpamento delle Camere di Commercio

Giornata di approfondimento sulla riforma delle Camere di commercio

Camera di commercio del Gran Sasso dItalia

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Normativa di riferimento

L. 29 dicembre 1993, n.580 Riordinamento delle Camere di Commercio,industria, artigianato e agricoltura.

D.lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 Attuazione della delega di cuiallarticolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pe ril riordino dellefunzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria ,artigianato e agricoltura.

Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 155Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di Commercio inattuazione dellarticolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre , n.580, coscome modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23.

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 agosto 2011 n. 156Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti delconsiglio ed allelezione die membri della Giunta delle Camere diCommercio in attuazione dellarticolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

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Normativa di riferimento Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 gennaio 2017 con

il quale stata istituita ununica camera di commercio medianteaccorpamento delle camere di commercio di LAquila e di Teramo,denominata Camera di commercio, industria, artigianato e agricolturadel Gran Sasso dItalia.

Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10febbraio 2017 con il quale sono stati pubblicati i dati economici relativiai parametri numero delle imprese, indice di occupazione, valoreaggiunto e diritto annuale.

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1 agosto 2017 dinomina del commissario ad acta con il compito di proseguire con leprocedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio.

Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre2017 con il quale sono stati pubblicati i dati economici aggiornati relativiai parametri numero delle imprese, indice di occupazione, valoreaggiunto e diritto annuale

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Commissari ad acta

Il commissario ad acta ha il compito di :

1. Adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio dellaCamera;

2. Avviare le procedure di costituzione del Consiglio e svolgere tutte le azionipropedeutiche necessarie alla costituzione della Camera stessa;

3. Richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio deirevisori al momento della costituzione della nuova Camera, le designazionidei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

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La norma statutaria

Per adottare la norma statutaria ai sensi dellarticolo 10 della leggen.580, il commissario ad acta ha dovuto tenere conto dei dati che ilMinistero dello Sviluppo economico ha pubblicato con decreto in data 9ottobre 2017, riferiti per il numero delle imprese e il diritto annuale al 31dicembre 2016, mentre per lindice di occupazione ed il valore aggiuntosono riferiti al 2014.

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Le Organizzazioni Imprenditoriali

Possono presentare la domanda le associazioniimprenditoriali presenti nelle province di LAquilao Teramo, rappresentate al CNEL o operanti nellaprovincia da almeno 3 anni prima dellapubblicazione.

Tali requisiti sono soggetti ad appositadichiarazione da rendere nella domanda di cuiallAllegato A

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MODALITA DI PRESENTAZIONE

La documentazione richiesta ai sensi degli artt. 2, 3, 4 delDM 156/2011 pu essere presentata tramite postaelettronica certificata?No. La trasmissione a mezzo PEC non prevista dalla

normativa vigente, anzi espressamente disposto linvio ola consegna di un apposito supporto digitale. Pertanto ladocumentazione di cui agli articoli 2, 3, 4 unitamente agliallegati B) e D), dovr, pervenire alla camera di commercioentro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando,tramite raccomandata con ricevuta di ritorno opresentazione a mano.

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La domanda di partecipazione

La domanda deve essere compilata seguendo icontenuti fissati dallallegato A al decretoministeriale 4 agosto 2011 n.156.

Si tratta di una domanda che ha natura didichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet aisensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

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CHI PRESENTA

I dati e le notizie relativi alla rappresentativit sonopresentati dal legale rappresentante di ciascunaorganizzazione con apposita dichiarazione resa aisensi dellarticolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Il Commissario ad acta pu chiedere laregolarizzazione dei dati e dei documenti ove nonfossero regolari e che dovranno essere messi in regolaentro 10 giorni dalla richiesta

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La domanda di partecipazione

La domanda deve contenere:1) Descrizione documentata della propria

natura e delle proprie finalit di tutela epromozione degli interessi degli associati;dellampiezza e della diffusione dellestrutture operative; dei servizi resi edellattivit svolta nella provincia

2) per le organizzazioni del settore cooperativoanche il numero dei soci aderenti alle stesse

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3) dichiarazione del numero delle impreseiscritte, a norma del loro statuto al 31dicembre dellanno precedente a quello dipubblicazione dellavviso, a condizione chenellultimo biennio abbiano pagato almeno unaquota annuale di adesione

4) dichiarazione del numero degli occupati nelleimprese, con riferimento alla situazionedellanno precedente a quello di pubblicazionedellavviso e con lindicazione della fonte dallaquale i dati sono tratti

La domanda di partecipazione

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IL NUMERO DELLE IMPRESE

Indica il numero complessivo delle imprese, delle sedisecondarie e delle unit locali operanti nelle singolecircoscrizioni territoriali delle camere di commercioiscritte o annotate nel registro delle imprese e nelREA.

Possono essere dichiarate anche le imprese la cuiprocedura di liquidazione, fallimento o cancellazionenon sia conclusa e registrata come tale nel registrodelle imprese.

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Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO,possono essere inserite nellelenco di cui allallegato B delD.M. 156/2011 ?

No. Il codice Ateco dellimpresa uno degli elementi che devono essere forniti dallassociazione di categoria allinterno del modello B, allegato al decreto ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quellimpresa allinterno del settore economico per il quale si intende concorrere allassegnazione dei seggi

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Con riferimento al campo Codice ATECO di cui allallegato B del DM 156/2011 deve essere indicato se il codice ATECO inserito riferito allattivit primaria, allattivit secondaria o allattivit prevalente (es. P=primaria, S= secondaria, I=prevalente ...)?

No. non deve essere indicato.

Le Associazioni possono dichiarare imprese a loro associate con un codice di attivit congruente con il settore economico per il quale intendono concorrere, indipendentemente dal fatto che sia quello principale o quello secondario (salvo il divieto di duplicazioni).

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Quali sono le imprese che possono essere dichiarate per ciascun settore economico del Consiglio, in coerenza con il procedimento di ripartizione dei seggi?Le imprese devono essere individuate secondo le indicazioni del seguente schema:

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PARTECIPAZIONI A PIU SETTORI

Nel caso di partecipazione allassegnazione dei seggi inpi settori economici lorganizzazione imprenditorialedeve fornire le notizie circa la propria natura ed i datirelativi alle imprese e agli occupati in modo distintoper ciascun settore per il quale intende concorrereallassegnazione dei seggi.

Ovviamente, limpresa associata deve essereconteggiata in un solo Settore, anche quando esercitaunattivit promiscua

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E rimessa alla scelta dellorganizzazionelindividuazione del settore per la quale utilizzarelimpresa, purch questultima operi in quel settore enon vengano effettuate duplicazioni?

S. E rimessa alla scelta dellorganizzazionelindividuazione del settore per la quale utilizzarelimpresa con attivit promiscua purch questultimaoperi in quel settore e non vengano effettuateduplicazioni

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Le unit locali ubicate nella circoscrizione territoriale di riferimento ed appartenenti alla medesima impresa possono concorrere a determinare la rappresentativit dellorganizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta?

S. Lorganizzazione potr dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentativit, il numero delle imprese iscritte nella circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere allassegnazione dei seggi del consiglio, comprensivo delle unit locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella circoscrizione.

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IL NUMERO DEGLI OCCUPATI

Indica il numero complessivo degli addetti - ancheper frazione danno - delle imprese iscritteallorganizzazione imprenditoriale,cos ripartite:

titolari e soci e amministratori dimpresaprestatori dopera

familiari coadiuvanti dipendenti

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GLI OCCUPATI STAGIONALI

Il calcolo delloccupazione deve essere riferito a unitlavorative per anno, pertanto necessario conoscerela durata media dei contratti stagionali onde operarela necessaria riconversione.

Un singolo dipendente stagionale o con contratto parttime non pu essere indicato come unit intera.( Circolare MiSE del 13 agosto 2012 prot. n. 0176648)

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LA FIGURA DEI DIPENDENTI

Tra i dipendenti sono da ricomprendere anche i soggettiresponsabili della gestione dellimpresa ed in particolare: idirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno,gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori concontratto a termine, i lavoratori in Cassa IntegrazioneGuadagni, i soci di cooperativa iscritti nel libro paga, gliassociati in partecipazione e gli studenti che partecipano alprocesso produttivo.

Sono invece, esclusi:a) I soggetti con contratto di collaborazione coordinata e

continuativab) I lavoratori interinalic) I soci e membri del consiglio di amministrazione

remunerati con fatturad) I volontari.

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MODALITA DI PRESENTAZIONE DEI DATI

Le organizzazioni imprenditoriali devono presentare apena di esclusione dal procedimento -

1) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet recantei dati circa la natura e le proprie finalit, lampiezza e ladiffusione delle strutture operative e i servizi resi(allegato A D.M. n. 156/2011)

2) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet recantelelenco delle imprese associate.(allegato B D.M. 156/2011)

Lelenco delle imprese associate deve essere presentato susupporto digitale non riscrivibile (CD o DVD) in duplicecopia su foglio elettronico (.csv) ed in formato PDF/A,sottoscritto con firma digitale e conservato in busta chiusasigillata.

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E stabilito un valore minimo affinch possa essere considerata valida laquota di adesione annuale?

In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessarioevidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazionila possibilit di quantificare e definire le modalit di riscossione dellaquota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effettimoltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solofine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali,appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsicomunque di una quota effettiva di adesione e non di una quotameramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi,esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un verorapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio comeprevisto dai rispettivi statuti.

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A tal fine nell'evidenziare che, certamente possonoconsiderarsi quote meramente simboliche quelleinferiori allunit di conto monetaria, pari a un euro, siritiene che possono essere considerate tali le quotesuperiori a tale importo ove palesemente edrasticamente sproporzionate rispetto a quelle medieriscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.(Circolare ministeriale del 7 marzo 2014 prot. n.0039517)

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Settore Artigiano e Settore Cooperazione

Le imprese artigiane che svolgono attivit nei settoridelle Assicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese,Trasporti e Spedizioni e Turismo non possonoconcorrere allassegnazione dei seggi fissati per ilsettore dellArtigianato.Le Cooperative che svolgono attivit nei settori delleAssicurazioni, Credito, Servizi alle Imprese, Trasporti eSpedizioni e Turismo non possono concorrereallassegnazione dei seggi fissati per il settore dellacooperazione.

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PICCOLA IMPRESA

Per i settori dellindustria, del commercio edellagricoltura le organizzazioni imprenditorialiinteressate allassegnazione della rappresentanzadelle piccole imprese devono fornire,analogamente, i dati sul numero delle impreseiscritte e sul numero degli occupati in modoseparato tra piccole imprese e le altre impreseassociate

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PICCOLA IMPRESA

Il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del25 maggio 2012 prot. n. 0122689 ha chiarito che nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnatoallorganizzazione che rappresenta pi imprese nelsenso dellindice economico a prescindere dallepiccole imprese

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ORGANIZZAZIONI SINDACALI EASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Sempre entro 40 giorni dalla pubblicazione dellavviso e semprecon dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensidellart.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le organizzazionisindacali e le associazioni dei consumatori comunicano alpresidente della Camera di commercio le informazionidocumentate su:

1) la loro natura e le loro finalit;2) tutti gli elementi necessari per desumere il loro grado di

rappresentativit nella provincia, con riguardo:a) alla loro consistenza numericab) allampiezza e alla diffusione delle loro strutture

organizzativec) ai servizi resi e allattivit svolta nella circoscrizione di

competenza

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I LIBERI PROFESSIONISTI

Il decreto legislativo n. 219/2016 ha eliminato il riferimento allaConsulta dei Professionisti, ma ha conservato la previsione chedel consiglio camerale faccia parte un rappresentante dei liberiprofessionisti designato dai presidenti degli ordini professionali

Il presidente della giunta regionale chieder al commissario adacta di procedere a convocare tutti i presidenti degli ordiniprofessionali perch designino il loro rappresentante nelconsiglio, il cui nominativo sar poi comunicato alla Regione.

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APPARENTAMENTI

Due o pi organizzazioni imprenditoriali operanti nelmedesimo settore, ovvero due o pi organizzazioni sindacalio associazioni dei consumatori possono concorrerecongiuntamente allassegnazione dei seggi di uno o pisettori a condizione che presentino alla Camera dicommercio una dichiarazione di apparentamento (allegato E)

La dichiarazione deve essere congiunta e deve contenerelimpegno a partecipare unitariamente al procedimento dinomina dei consiglieri

In caso di apparentamento le organizzazioni o associazionipartecipanti al raggruppamento presentano i datidisgiuntamente

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SCIOGLIMENTO DELLAPPARENTAMENTO Scioglimento volontario: qualora le parti aderenti, o anche solo una o

pi di esse, dichiarano di non voler pi partecipare al procedimento diapparentamento (DM 156/2011 art.6,c.1,lett. a).

Scioglimento ex lege: qualora nei termini previsti non vengonoformulate le designazioni dei consiglieri espressionedellapparentamento oppure formulate in modo differente dallarichiesta o non sottoscritte da tutte le parti aderenti (DM 156/2011art. 6 c. 1, lett. b,c).

Non ammessa le presentazione di nuovi apparentamenti nello stessosettore nel quale un apparentamento precedente sciolto (DM 156/2011art. 6, c.2).

Dopo lo scioglimento dellapparentamento, il Presidente della Giuntaregionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato eindividua lorganizzazione pi rappresentativa sulla base dei datipresentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione (DM 156/2011 art.6,c.3).

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Casi di esclusione dal procedimento:a) Nel caso in cui non siano rispettati i termini (ad

esempio: i 40 giorni dalla pubblicazione dellavviso perpresentare la documentazione);

b) Nel caso che non siano presentati, unitamente alladocumentazione prescritta, gli elenchi;

b) Nel caso di apparentamento, non sia presentata neitermini la dichiarazione redatta secondo lo schemaallegato sotto la lettera E al DM n. 156/2011.

Il responsabile del procedimento dichiara lesclusione delprocedimento, notificando il provvedimento al legalerappresentante.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

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Casi di irricevibilit:a) Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet

non viene redatta secondo lo schema di cui agli allegatiA o C del D M n. 156 del 2011;

b) Quando le associazioni che intendono concorrerecongiuntamente non presentino i dati disgiuntamente;

c) Quando i dati ed i documenti siano affetti dairregolarit sanabili, ma lorganizzazione non provvedealla regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.

CASI DI IRRICEVIBILIT

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Possono essere sanate le domande di partecipazione allaprocedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio: Quando i documenti trasmessi non siano regolari (ad

esempio: non sia stato allegato lo statuto) il responsabiledel procedimento chiede al legale rappresentante diregolarizzare la domanda inviata, entro il termine di 10giorni dalla richiesta.

Resta ferma la competenza del Presidente della Giuntaregionale ad adottare i provvedimenti di esclusione al difuori dei casi sopra riportati.

CASI DI IRREGOLARITA SANABILI

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INVIO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Trenta giorni dopo il termine fissato per la consegnadella domanda di partecipazione alla procedura diassegnazione dei seggi in consiglio il Commissario ad actadella Camera di commercio invia al presidente dellagiunta regionale i dati e i documenti acquisiti,completati con i dati del diritto annuale versato dalleimprese, aggregati con riferimento a ciascun elencoricevuto nonch i dati sul valore aggiunto per addettodi ciascun settore con esclusione dei dati relativi alleimprese associate (allegato B) e ai lavoratori /consumatori associati (allegato D).

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RISPETTO DELLA QUOTA DELLE PARI OPPORTUNITA

L Art. 10 del D.M. n. 156 del 2011 dispone che leorganizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai qualispetta di designare complessivamente pi di duerappresentanti, individuano almeno un terzo di generediverso da quello degli altri.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la lettera del 5marzo 2012 n. 0056939 ha chiarito che per garantire lapresenza di almeno un terzo di genere diverso occorrefare riferimento al criterio dellarrotondamento allunitsuperiore.

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PROCEDURE

Il Presidente della Regione rileva la rappresentativit diciascuna associazione nel relativo settore, sulla basedella media aritmetica dei quattro parametri, applicandoil metodo dHondt. Comunica a ciascuna associazione iseggi ad essa spettanti.

Le associazioni di categoria comunicano i nomi deidesignati.

Il Presidente della Giunta Regionale verificato il possessodei requisiti richiesti dalla legge nomina con propriodecreto i Consiglieri e stabilisce la datadellinsediamento del Consiglio camerale.

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SIMULAZIONE APPLICAZIONE METODO DHONDT Ipotesi

3 Consiglieri da designare Parametri relativi a 3 Associazioni concorrenti

A B C TOTALE

Imprese associate 56% 29% 15% 100%

Addetti 44% 33% 23% 100%

Valore aggiunto 44% 33% 23% 100%

Diritto annuale 48% 30% 22% 100%

MEDIA 48% 31,25% 20,75% 100%

A

B

C

TOTALE

Imprese associate

56%

29%

15%

100%

Addetti

44%

33%

23%

100%

Valore aggiunto

44%

33%

23%

100%

Diritto annuale

48%

30%

22%

100%

MEDIA

48%

31,25%

20,75%

100%

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ASSOCIAZIONI CONCORRENTI

A B C

Quoziente 1 48% 31,25% 20,75%

Quoziente 2 24% 15,60% 10,4%

Quoziente 3 16% 10,4% 6,9%

A

B

C

Quoziente 1

48%

31,25%

20,75%

Quoziente 2

24%

15,60%

10,4%

Quoziente 3

16%

10,4%

6,9%

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RICORSI

La sentenza della Corte Costituzionale n.374 del 5novembre 2007 ha dichiarato che non spetta allo Stato eper esso al Ministero dello Sviluppo Economicodecidere i ricorsi avverso le determinazioni delPresidente della Giunta regionale.

Pertanto, il potere di decidere sui ricorsi ora attribuitoal Tribunale Amministrativo Regionale.

Il termine per presentare il ricorso di 60 giorni dallanotifica del provvedimento che vuole impugnare

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ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

Il Consiglio camerale elegge il Presidente e nellasuccessiva seduta utile la Giunta,

lelezione della Giunta avviene con votazione ascrutinio segreto,

il numero massimo dei componenti della Giunta determinato dallo statuto in relazione aicomponenti del Consiglio.(e conforme alleprevisioni del D.lgs. 219/2016)

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