La procedura di emersione delle attività estere e ...L’art. 5-quater, comma 1, d.l. n. 167/1990...
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La procedura di emersione delle attività estere e domestiche: oneri, sanzioni, effetti fiscali, cause ostative e calcoli di convenienza
Giulio Andreani
Firenze
12 febbraio 2015
Chi riguarda: i soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività detenute
all’estero, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990, ovverosia:
I. - le persone fisiche;
II. - le società semplici e ad esse equiparate;
III.- gli enti non commerciali compresi i trust.
Purché gli investimenti non siano detenuti per il tramite di intermediari
residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano
riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi (esonero ex art. 4,
comma 3, L. 97/2013)
Soggetti interessati dalla procedura
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Anche i trust, di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir, essendo
tenuti agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio fiscale,
qualora abbiano violato le disposizioni contenute all’art. 4, comma 1,
del D.L. n. 167/1990, possono avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria.
I trust
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Potrà avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche il contribuente che detiene attività all’estero per il tramite di interposta persona o di fiduciarie estere.
Soggetto fittiziamente interposto: “società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non avente l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio” (Circ. Ade, 4 dicembre 2001, n. 99/E)
Potrà impiegare la procedura in parola il contribuente italiano che, ad esempio, al fine di evitare la cd. “euroritenuta” sugli interessi maturati sul proprio conto corrente radicato presso banche elvetiche, ha proceduto a schermare detto rapporto mediante la sua intestazione ad una società off-shore, riservandosi comunque la possibilità di movimentare lo stesso.
Detenzione di attività all’estero per il tramite di interposta persona o di fiduciarie estere
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L’art. 5-quater, comma 1, d.l. n. 167/1990 definisce l’oggetto della procedura di voluntary disclosure internazionale che è individuato in:
a. tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale;
b. tutti i redditi correlati agli investimenti e le attività finanziarie di cui al precedente punto ovvero i redditi che servirono per costituirli o acquistarli o derivanti dalla loro utilizzazione o dismissione, che sono stati sottratti a tassazione;
c. tutti gli imponibili non connessi con gli investimenti e le attività illecitamente detenuti all’estero, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute,
per tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
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Ambito oggettivo
Gli investimenti oggetto della procedura sono quei beni patrimoniali
collocati o detenuti all’estero, che sono suscettibili di produrre reddito
imponibile in Italia.
A titolo esemplificativo:
a.gli immobili situati all’estero o diritti reali immobiliari;
b.oggetti preziosi e opere d’arte che si trovano al di fuori dello Stato;
c. imbarcazioni e navi da diporto iscritti nei pubblici registri esteri;
Si considerano “detenuti all’estero” gli immobili ubicati in Italia
posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetto interposto
residente all’estero.
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Gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
A titolo esemplificativo:
a.partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
b.obbligazioni estere e titoli similari;
c. titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);
d.contratti stipulati con non residenti, tra cui i finanziamenti, riporti, pronti contro termine;
e.polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
f. i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
g.forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.
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Le attività estere di natura finanziaria
Per quanto concerne i redditi evasi che servirono per acquistare o costituire gli investimenti o le attività finanziarie illecitamente detenuti all’estero, questi possono essere sia di fonte nazionale che estera ed appartenere a qualsiasi categoria di reddito.
Si ricorda che l’art. 12 del d.l. n. 78/2009 ha introdotto una presunzione legale relativa in base alla quale si considerano costituite con redditi sottratti alla tassazione gli investimenti e le attività finanziarie detenute, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, in Stati a regime fiscale privilegiato.
Tale presunzione può trovare applicazione nella procedura di disclosure solo nei casi in cui non venga fornito il corredo informativo e documentale previsto dall’art. 5-quater del d.l. n. 167/1990, comma 1, lettera a).
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I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
segue
Per ciò che riguarda i redditi evasi derivanti dalla utilizzazione o dismissione degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero che devono essere oggetto della procedura di disclosure, questi sono principalmente costituiti da canoni di locazione e da redditi diversi per ciò che concerne gli investimenti mentre per ciò che concerne le attività finanziarie si tratta di redditi di capitale e redditi diversi.
Secondo il disposto dell’art. 5-quater del d.l. n. 167 del 1990, gli imponibili con riferimento a ciascun investimento devono essere determinati analiticamente secondo le regole in vigore nel periodo d’imposta al quale si fa riferimento.
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I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
segue
Tuttavia, l’art. 5- quinquies, comma 8, del d.l. n. 167/1990 prevede, ai soli fini della procedura di disclosure internazionale, la possibilità di procedere ad una determinazione forfettaria del rendimento delle attività finanziarie, alle seguenti condizioni
a.La determinazione forfettaria deve essere richiesta esplicitamente dal contribuente;
b.La media del valore complessivo delle attività finanziarie al termine dei periodi d’imposta non indicate nel quadro RW delle dichiarazioni non deve superare i 2 milioni di euro.
L’imponibile è determinato nella misura del 5% del valore complessivo delle attività finanziarie oggetto della procedura, mentre l’imposta viene determinata applicando un’aliquota del 27%.
N.B.: la determinazione forfettaria predetta riguarda solo i rendimenti delle attività finanziarie e non comprende, quindi, i redditi che servirono per acquistare e/o costituire in tutto o in parte le attività finanziarie.
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I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
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L’utilizzo della voluntary disclosure con riguardo alle società esterovestite
La voluntary disclosure di persone fisiche copre i redditi evasi dalla
società esterovestita riconducibile a tali persone fisiche?
Società esterovestita holding:
A.capital gain
B.ritenute non applicate
C.dividendi da black list
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Società esterovestita esercente altre attività:
A.imposte IRES/IRPEF relative al reddito d’impresa:
con scritture contabili
in assenza di scritture contabili
B.IRAP:
con scritture contabili
in assenza di scritture contabili
C. IVA (con eventuale applicabilità art. 60 D.P.R. n. 633/1972)
D. scomputo credito d'imposta ex art. 165 del TUIR
L’utilizzo della voluntary disclosure con riguardo alle società esterovestite
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Caso della stabile organizzazione occulta di società non residente:
stesse problematiche delle società esterovestite
maggiori incertezze circa la determinazione del reddito imponibile
in Italia
L’utilizzo della voluntary disclosure con riguardo alla stabile organizzazione occulta
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Trust interposti
L’Agenzia delle Entrate ha affermato in maniera costante che ogni
qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità
dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri
soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere
considerato come un soggetto meramente interposto ed il
patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere
ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.
In tal caso, il trust è considerato interposto ed i soggetti che hanno
l'effettiva disponibilità dei beni hanno interesse ad attivare la
voluntary disclosure.
L’utilizzo della voluntary disclosure con riguardo ai trust
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Trust esterovestiti
Nel caso di trust esterovestito (ma genuino) il trustee può
regolarizzare la posizione fiscale del trust attivando la voluntary
disclosure, che potrà essere, a seconda delle situazioni,
internazionale o domestica, anche in questa ipotesi.
L’utilizzo della voluntary disclosure con riguardo ai trust
Per accedere alla voluntary disclosure il contribuente dovrà raccogliere ed esibire, al consulente prima e all’Agenzia delle entrate poi, tutta la documentazione comprovante il valore degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. Nello specifico, dovranno essere allegati:
a.i documenti per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro utilizzazione o dismissione a qualunque titolo;
b.i documenti necessari per la determinazione di maggiori imponibili ai fini IRPEF/IRES, IRAP, IVA, non connessi con le attività detenute all’estero per i periodi d’imposta, per i quali non sono scaduti i termini di accertamento.
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La documentazione da presentare
Secondo quanto previsto dal Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, approvato il 30 gennaio 2015 (Prot. 2015/13193), oltre alla presentazione telematica di quest’ultimo, è prevista anche una relazione di accompagnamento idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d’imposta, la consistenza degli investimenti e delle attività illecitamente detenuti all’estero. Contestualmente è trasmessa tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione predetta.
Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura.
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Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
Il costo in termini di sanzioni e interessi della procedura di collaborazione volontaria varia soprattutto in funzione dello Stato in cui le attività sono state detenute nei periodi accertabili, potendosi trattare di Stati black list, compresi nelle liste di cui al D.M. 4 maggio 1999 o 21 novembre 2001, o di Stati non compresi nelle liste.
Nell’ambito degli Stati black list si deve ulteriormente distinguere quelli che hanno firmato o firmeranno entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (i.e., 2 marzo 2015) un accordo con l’Italia che garantisca un adeguato scambio di informazioni a partire dalla firma dell’accordo stesso.
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I costi del rientro
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Sanzioni: le disposizioni del provvedimento sulla v. d.
«Le sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di dichiarazione del
quadro RW sono determinate, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.
Lgs. n. 472/1997, nella misura pari alla metà del minimo edittale», a
talune condizioni. (art. 5-quinquies, comma 4, primo periodo, del
D.L. n. 167/1990).
«Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di
collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le
violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di
imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale,
ridotto di un quarto» (art. 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo, del
D.L. n. 167/1990).
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Sanzioni Rw
Situazione Paese e
comportamento contribuente
Minimo edittale
(%)
Raddoppio
Riduzione per disclosure (%)
Sanzioni irrogate (%)
Definizione a 1/3 (%)
Paese white list 3 NO 50 1,5 0,5
Paese black list con accordo e contribuente trasparente
3 NO 50 1,5 0,5
Paese black list con accordo e contribuente non trasparente
3 NO 25 2,25 0,75
Paese black list senza accordo e contribuente trasparente
3 Sì 50 3,0 1,0
Paese black list senza accordo e contribuente non trasparente
3 Sì 25 4,5 1,5
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Sanzioni imposte sui redditi e iva infedele dichiarazione
Luogo di produzione del maggior reddito
Paese di detenzione
delle attività
Minimo edittale (%)
Sanzioni irrogate (%)
Definizione a 1/6 (%)
ITALIA
white list 100 75 12,5
black list con accordo 100 75 12,5
Paese black list senza accordo
200 150 25
ESTERO
white list 133 100 16,67
black list con accordo 133 100 16,67
Paese black list senza accordo
267 200 33,33
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Sanzioni imposte sui redditi e iva omessa dichiarazione
Luogo di produzione del maggior reddito
Paese di detenzione
delle attività
Minimo edittale (%)
Sanzioni irrogate (%)
Definizione a 1/6 (%)
ITALIA
white list 120 90 15
black list con accordo
120 90 15
Paese black list senza accordo
240 180 30
ESTERO
white list 160 120 20
black list con accordo
160 120 20
Paese black list senza accordo
320 240 40
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Sanzioni: le definizioni agevolate
«A seguito della definizione (mediante accertamento con adesione), le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’arti. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 60, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio.» (art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218/1997)
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«Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell’invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell’adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’art. 2, comma 5, è ridotta alla metà.» (art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997)
Sanzioni: le definizioni agevolate
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Sanzioni: il cumulo giuridico e la continuazione
«È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.» (art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997)
«Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.» (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997)
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«Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di
più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l’aumento,
quella più grave aumentata di un quinto.» (art. 12, comma 3, del
D.Lgs. n. 472/1997)
«Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in
periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata
dalla metà al triplo» (art. 12, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n.
472/1997).
Sanzioni: il cumulo giuridico e la continuazione
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«Il confronto previsto all’art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 è
operato tra il terzo della sanzione indicata nell’atto e il terzo della
somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più
favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate
ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente
articolo.» (art. 5-quinquies, comma 6, secondo periodo, del D.L. n.
167/1990)
Sanzioni: le disposizioni del provvedimento sulla v. d.
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Sanzioni: caso A
Anno di riferimento
dichiarazioneAttività Minimo edittale attività
in paese Black listSanzione minima
2003 1.000.000 5% 50.000
2004 1.000.000 5% 50.000
2005 1.000.000 5% 50.000
2006 1.000.000 5% 50.000
2007 1.000.000 5% 50.000
2008 1.000.000 6% 60.000
2009 1.000.000 6% 60.000
2010 1.000.000 6% 60.000
2011 1.000.000 6% 60.000
2012 1.000.000 6% 60.000
Totale 550.000
Il cumulo materiale
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Aumento minimo art. 12 c.5 (della
metà)
Aumento max art. 12 c.5 (del triplo)
Sanzione più grave 60.000 90.000 240.000
Sanzione ridotta ex art. 7 c.4 30.000 45.000 120.000
Sanzioni: caso A
Il cumulo giuridico
30
cumulo materiale cumulo giuridico minore tra i duecumuli
sanzione irrogabile
275.000* 45.000 45.000 45.000
* 50% di 550.000
La sanzione irrogabile mediante il confronto tra i cumuli
Sanzioni: caso A
31
sanzione irrogata
(minore tra cum. materiale
e cum. giuridico)
sanzione irrogata ridotta
a 1/3
min. edittali previsti per
violazioni più gravi
1/3 minimi edittali previsti
per leviolazioni più
gravi
maggiore importo tra sanzione
irrogata ridotta a 1/3 e 1/3 dei
minimi edittali previsti per le violazioni più
gravi
Il confronto tra sanzioni di cui all’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Sanzioni
32
Sanzione pari alminimo edittale
1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni
più gravi (art. 16, comma 3)
1/3 della somma delle sanzioni più gravi calcolate ex art. 7,
comma 4 (50%)
2003 50.000 16.667 8.333
2004 50.000 16.667 8.333
2005 50.000 16.667 8.333
2006 50.000 16.667 8.333
2007 50.000 16.667 8.333
2008 60.000 20.000 10.000
2009 60.000 20.000 10.000
2010 60.000 20.000 10.000
2011 60.000 20.000 10.000
2012 60.000 20.000 10.000
Totali 550.000 183.333 91.667
Sanzioni: caso A
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sanzione irrogata
(minore tra cum.
materiale e cum.
giuridico)
sanzione irrogata ridotta a
1/3
min. edittali previsti per violazioni più gravi
1/3 minimi edittali
previsti per violazioni più gravi
maggiore tra 1/3 della
sanzione irrogata e 1/3 min. edittali
1/3 della somma delle sanzioni più
gravi calcolato ex
art. 7, comma 4 (50%)
maggiore tra 1/3 della sanzione
irrogata e 1/3 delle sanzioni calcolate ex
art. 7, comma 4
Esempio di cui alle slide 15, 16, 17 e 19
45.000 15.000 550.000 183.333 183.333 91.667 91.667
Il confronto tra sanzioni di cui all’art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997 integrato dalle disposizioni del comma 6 dell’art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990
Sanzioni: caso A
34
Anno di riferimento
dichiarazioneAttività Minimo edittale attività
in paese Black listSanzione minima
2003 / 5% /
2004 500.000 5% 25.000
2005 800.000 5% 40.000
2006 1.000.000 5% 50.000
2007 1.000.000 5% 50.000
2008 1.200.000 6% 72.000
2009 1.200.000 6% 72.000
2010 1.500.000 6% 90.000
2011 1.500.000 6% 90.000
2012 1.500.000 6% 90.000
Totale 579.000
Esempio di attività detenute all’estero, costituite con redditi evasi non dichiarate nel quadro RW
Sanzioni: caso B
35
Aumento minimo art. 12 c.5 (della
metà)
Aumento max art. 12 c.5 (del triplo)
Sanzione più grave 90.000 135.000 360.000
Sanzione ridotta ex art. 7 c.4 45.000 67.500 180.000
Il cumulo giuridico
Sanzioni: caso B
36
cumulo materiale cumulo giuridico minore tra i duecumuli
sanzione irrogabile
289.500* 67.500** 67.500 67.500
* 50% di 579.000
** Si assume l’aumento minimo di cui all’art. 12, comma 5
La sanzione irrogabile mediante il confronto tra i cumuli
Sanzioni: caso B
37
sanzione irrogata
(minore tra cum. materiale
e cum. giuridico)
sanzione irrogata ridotta
a 1/3
min. edittali previsti per
violazioni più gravi
1/3 minimi edittali previsti
per leviolazioni più
gravi
maggiore importo tra sanzione
irrogata ridotta a 1/3 e 1/3 dei
minimi edittali previsti per le violazioni più
gravi
Il confronto tra sanzioni di cui all’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Sanzioni
38
Sanzione pari alminimo edittale
1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni
più gravi (art. 16, comma 3)
1/3 della somma delle sanzioni più gravi calcolate ex art. 7,
comma 4 (50%)
2003 / / /
2004 25.000 8.333 4.166
2005 40.000 13.333 6.666
2006 50.000 16.667 8.333
2007 50.000 16.667 8.333
2008 72.000 24.000 12.000
2009 72.000 24.000 12.000
2010 90.000 30.000 15.000
2011 90.000 30.000 15.000
2012 90.000 30.000 15.000
Totali 579.000 193.000 96.500
Sanzioni: caso B
39
sanzione irrogata
(minore tra cum.
materiale e cum.
giuridico)
sanzione irrogata ridotta a
1/3
min. edittali previsti per violazioni più gravi
1/3 minimi edittali
previsti per violazioni più gravi
maggiore tra 1/3 della
sanzione irrogata e 1/3 min. edittali
1/3 della somma delle sanzioni più
gravi calcolate ex
art. 7, comma 4 (50%)
maggiore tra 1/3 della sanzione
irrogata e 1/3 delle sanzioni calcolate ex
art. 7, comma 4
67.500 22.500 579.000 193.000 193.000 96.500 96.500
Il confronto tra sanzioni di cui all’art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997 integrato dalle disposizioni del comma 6 dell’art. 5-quinquies del D.L. n.
167/1990
Sanzioni: caso B
40
Anno di riferimento
dichiarazione
Redditoprodotto
Imposte dovute*
Sanzioni relative (min)
160%
Sanzioni relative(max)
320%
2003 / / / /
2004 500.000 216.712 346.739,20 693.478,40
2005 300.000 126.712 202.739,20 405.478,40
2006 200.000 81.712 130.739,20 261.478,40
2007 / / / /
2008 200.000 79.170 126.672,00 253.344,00
2009 / / / /
2010 300.000 122.170 195.472,00 390.944,00
2011 / / / /
2012 / / / /
Totali 1.500.000 624.476 1.002.361,60 2.004.723,20
* Si assume che i redditi siano tutti soggetti a imposizione ordinaria e che l’attività che li ha originati non rilevi agli effetti dell’IVA
Sanzioni: caso B
41
Aumento minimo art. 12 c.5 (della
metà)
Aumento max art. 12 c.5 (del triplo)
Sanzione più grave 346.739 520.108 1.386.956
Sanzione ridotta ex art. 5-quinquies, comma 4, ult. periodo
260.054 390.081 1.040.217
Sanzioni: caso B
42
cumulo materiale
cumulo Giuridico**
minore tra i dueCumuli***
sanzione irrogabile***
senza riduzione 1.002.361 520.108 520.108 520.108
con riduzione 751.771* 390.081 390.081 390.081
* Riduzione del 25%
** Si assume l’aumento minimo di cui all’art. 12, comma 5
*** In caso di applicazione dell’aumento massimo (1.386.956) la sanzione irrogabile sarebbe invece pari al cumulo materiale e quindi a 1.002.361, riducibile a 751.771).
Sanzioni: caso B
43
Sanzioni dovute per acquiescenza relativamente alle imposte accertate (usufruendo della riduzione a 1/6 di cui agli artt. 5 e 15 D. Lgs. n. 218/1997 e applicando la maggiorazione minima di cui all’art. 12, comma 5): 65.013
Riepilogo:
• imposte : 624.476•sanzioni relative alle imposte : 65.013 •sanzioni relative al quadro RW : 96.500
785.989
Sanzioni: caso B
44
Qualora l’attività cui si riferisce l’imposta evasa rilevi agli effetti dell’IVA, agli oneri indicati nella slide precedente deve essere aggiunto quello relativo a tale tributo nonché quello costituito dalle sanzioni relative all’IVA, ancorchè determinate usufruendo della riduzione prevista dagli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 218/1997 e degli effetti di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997.
Sanzioni: caso C
45
violazioni sanzione applicabile
1/IVA 2.000
2/IVA 1.500
3/IVA 300
4/IVA 8.100
5/IRPEF 33.000
6/IRAP 17.000
Cumulo materiale sanzioni relative al 2011
61.900
Anno 2011
Sanzioni: caso C
46
violazioni sanzione applicabile
1/IVA 1.000
2/IVA 500
3/IVA 300
4/IVA 4.680
5/IRPEF 20.000
6/IRAP 10.300
Cumulo materiale sanzioni relative al 2012
36.780
Anno 2012
Sanzioni: caso C
47
Anno 2011
a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni
Tenuto conto che le violazioni constatate interessano più tributi, la sanzione
unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata:
•sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF): € 33.000
•aumento del 20% ex art. 12, c. 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi): € 6.600
•sanzione base: € 39.600
•aumento del 25% ex art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 472/97 (progressione): € 9.900
•cumulo giuridico: € 49.500
Sanzioni: caso C
48
b) Determinazione delle sanzioni da irrogare
Dal confronto da eseguire ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs. n.
472/1997, l’importo risultante dal cumulo giuridico (€ 49.500) è inferiore a
quello risultante dal cumulo materiale (€ 61.900). Pertanto, la sanzione da
indicare nell’avviso di accertamento ammonta ad € 49.500.
Sanzioni: caso C
49
c) Somme dovute in caso di acquiescenza
Agli effetti della definizione mediante acquiescenza di cui agli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 218/1997, l’importo della sanzione indicata nell’invito a comparire o nell’avviso di accertamento può essere ridotto a 1/6, ma non può essere comunque inferiore a un terzo di quello risultante dalla sommatoria dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Sanzione irrogata ridotta a un sesto: 49.500/6 = 8.250
Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo:
100% 1/3
• n. 4/IVA € 8.100 2.700• n. 5/IRPEF € 33.000 11.000• n. 6/IRAP € 17.000 5.667
Totale € 58.100 €19.367
Poiché l’importo di € 19.367 è superiore a quello di 1/6 delle sanzioni irrogate (determinando ai sensi degli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 218/1997, la somma dovuta ammonta a € 19.366 (pari a 1/3 di € 58.100).
Sanzioni: caso C
50
Anno 2012
a) Determinazione cumulo giuridico delle sanzioni
Tenuto conto delle violazioni constatate interessano più tributi e più periodi, la
sanzione unica risultante dal cumulo giuridico è così determinata:
•sanzione per la violazione più grave (n. 5/IRPEF): € 33.000
•aumento del 20% ex art. 12, c. 3, D.Lgs. 472/97 (più tributi): € 6.600
•totale € 39.600
•aumento del 50% ex art. 12, c. 5, D.Lgs. n. 472/97 (più periodi): € 19.800
• sanzione base € 59.400
•aumento del 25% ex art. 12, c. 2, D. Lgs. n. 472/97 (progressione) € 14.850
•cumulo giuridico: € 74.250
Sanzioni: caso C
51
b) Determinazione delle sanzioni da irrogare
Dal momento che l’importo risultante dal cumulo giuridico è inferiore a
quello risultante dal cumulo materiale relativo agli anni 2011 e 2012 (€
61.900 + € 36.780 = 98.680), la sanzione da indicare nell’atto di
accertamento ammonta ad € 74.250 e, quindi, al netto di quanto già
indicato nell’atto relativo al 2011 (€ 49.500), la sanzione relativa al 2012 è
pari ad € 24.750.
Sanzioni: caso C
52
c) Somme dovute in caso di acquiescenza
Agli effetti della definizione agevolata mediante acquiescenza di cui agli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 218/1997, l’importo della sanzione indicata nell’invito a comparire o nell’avviso di accertamento può essere ridotto a 1/6, ma non può essere comunque inferiore a un terzo di quello risultante dalla sommatoria dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Sanzione irrogata ridotta a un sesto: 24.750/6 = 4.125
Minimi edittali per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo:
100% 1/3
• n. 4/IVA € 4.680 € 1.560• n. 5/IRPEF € 20.000 € 6.667• n. 6/IRAP € 10.300 € 3.433
Totale € 34.980 € 11.660
Sanzioni: caso C
53
Poiché il suddetto importo dei minimi edittali relativi al biennio 2011-2012 ridotto a un terzo (= € 19.367 + 11.660 = € 31.027) è superiore a quello irrogato per lo stesso biennio ridotto a un sesto (= 8.250 + 4.125 = 12.375), ai fini della definizione di cui agli artt. 5 e 15 del D.Lgs. n. 218/1997 la somma da prendere in considerazione ammonta a € 31.027 (pari a 1/3 di € 93.080).
Dalla stessa deve ovviamente essere dedotta quella dovuta ai fini della definizione per il 2011. La somma dovuta per il 2012 è, quindi, di € 11.660 (€ 31.027 - € 19.367).
Sanzioni: caso C