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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE a cura di Massimo Mingardi (Segretario Provinciale S.u.l.p.m. Piacenza) SULPM Piacenza 1

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LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PER GLI APPARTENENTI

ALLA POLIZIA LOCALE

a cura di Massimo Mingardi (Segretario Provinciale S.u.l.p.m. Piacenza)

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PREMESSA: La riforma del sistema pensionistico italiano è un tema di sempre maggiore attualità nella vita politico-economica del nostro Paese e che, più o meno significativamente, è stato affrontato dai vari Governi che si sono succeduti negli anni. E’ innegabile che la costante diminuzione dei lavoratori attivi ed il contestuale allungamento della vita media delle persone, vengono a determinare un incremento della spesa pubblica, per quanto riguarda l’erogazione delle pensioni, creando però, nel contempo, una situazione non più sostenibile dallo Stato italiano. E’ ragionevole quindi ritenere che se le prestazioni pensionistiche erogate dallo Stato un tempo garantivano, al lavoratore posto in quiescenza, di mantenere circa l’80% del proprio reddito, per gli anni futuri tale percentuale sarà sistematicamente destinata a scendere sino ad arrivare a circa il 50%. Da ciò ne discende quindi la necessità di prevedere la possibilità, per i lavoratori, di accedere a forme pensionistiche complementari, che potranno garantire ai futuri pensionati un reddito quanto più simile a quello posseduto nel corso della vita lavorativa attiva. Una particolare attenzione deve essere quindi posta in merito alla possibilità di costituzione di una previdenza complementare per il personale della Polizia Locale, in considerazione del particolare status posseduto, il quale consente loro di beneficiare di tale eventualità mediante il versamento di contributi interamente a carico del datore di lavoro. Si tratta dunque di un’opportunità da sfruttare appieno, anche perché la nostra attività sindacale non può e non deve tralasciare le esigenze delle future generazioni. Questo manuale si prefigge pertanto l’obbiettivo di divenire un valido strumento di aiuto e di lavoro per i rappresentanti sindacali, i quali troveranno suggerimenti che potranno tornare loro utili per una positiva conclusione della loro trattativa. Vi si troveranno inoltre tutti gli adempimenti burocratici ed i riferimenti normativi relativi alla gestione delle risorse destinate alle finalità di cui sopra, oltre che un facsimile degli atti da redigere nella fase di sottoscrizione del contratto adesione alla forma previdenziale integrativa prescelta. Infine, le principali nozioni tecniche per iniziare a comprendere al meglio il funzionamento dei Fondi pensione, poiché, in futuro, sempre più avremo a che fare con questo prodotto. Il Segretario Provinciale S.u.l.p.m. Piacenza Massimo Mingardi

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 208 comma 2°lett.a) e comma 4° D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada) “I proventi di cui al comma 1 sono destinati…..all’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza” Apparentemente, dunque, il personale della polizia Locale pareva escluso dalla possibilità, invece espressamente contemplata per le Forze di Polizia ad ordinamento statale, di accedere ai suddetti fondi per finalità assistenziali e previdenziali.

• Sentenza Corte Costituzionale n° 426 del 17 ottobre 2000

A fare definitivamente chiarezza sull’argomento è intervenuta la Corte Costituzionale che, con propria sentenza, ha sancito la legittimità della destinazione, da parte degli Enti Locali, di quota parte degli introiti contravvenzionali per finalità previdenziali e assistenziali a favore del personale della Polizia Locale

Sentenza 426/2000

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente MIRABELLI Relatore ZAGREBELSKY

Camera di Consiglio del 10/05/2000 Decisione del 09/10/2000

Deposito del 17/10/2000 Pubblicazione in G. U. 25/10/2000

Ordinanze di rimessione 315/1999 316/1999 317/1999 318/1999

Massime: 25739 25740

N.426 SENTENZA 9-17 OTTOBRE 2000 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Questione di legittimità costituzionale - Eccepita irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato - Reiezione dell'eccezione. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative pecuniarie - Proventi - Destinazione di una parte di essi a previdenza integrativa del personale di Polizia municipale - Lamentata violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione e disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti dell'ente pubblico - Non fondatezza della questione.- D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, modificato dall'art. 109 del d.lgs. 10 settembre 1993, n.360. - Costituzione, artt. 3 e 97. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE; ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promossi con quattro ordinanze emesse il 12 novembre, il 29 gennaio (n. 2 ordd.) e il 12 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, rispettivamente iscritte ai nn. 315, 316, 317 e 318 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

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Ritenuto in fatto 1. - Con due ordinanze (R.O. nn. 315 e 318 del 1999), di identico contenuto, emesse nel corso di giudizi promossi per l'annullamento dell'atto negativo di controllo su delibere comunali aventi ad oggetto l'individuazione della compagnia assicuratrice con la quale stipulare un contratto assicurativo riguardante la previdenza integrativa per i dipendenti appartenenti al Corpo della polizia municipale, il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Il giudice rimettente, nel formulare l'incidente di costituzionalità, interpreta le norme impugnate nel senso che esse consentano tale destinazione, in quanto il comma 2 dell'art. 208 citato prevede che i proventi spettanti allo Stato (in relazione all'organo accertatore) sono destinati a una serie di esigenze (lettera a), tra le quali quella attinente alla assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e il comma 4 dello stesso articolo dispone che i proventi spettanti agli enti locali al medesimo titolo sono devoluti per le finalità di cui al comma 2 e per altre finalità successivamente indicate; ne deriva la facoltà dei comuni di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, accertate da funzionari, ufficiali e agenti da essi dipendenti, anche alla previdenza integrativa dei medesimi; secondo il giudice a quo una interpretazione diversa della norma di cui al comma 4, le farebbe assumere un significato contrario al principio di uguaglianza, non sussistendo ragionevoli motivi per escludere il Corpo della polizia municipale da un beneficio previsto per altri corpi di polizia (statali) svolgenti le medesime funzioni di accertamento delle infrazioni al codice della strada. Ciò premesso, nelle ordinanze si sostiene che la funzione sanzionatoria dovrebbe essere svolta al solo fine di assicurare il rispetto della legge, evitando che dal suo esercizio possano derivare, anche indirettamente, conseguenze nei confronti della categoria alla quale appartiene l'agente accertatore delle infrazioni. La prevista destinazione delle somme all'incremento dei fondi di previdenza per quel personale potrebbe configurare un potenziale incentivo di una funzione che dovrebbe invece essere svolta senza nessun condizionamento; di qui la violazione dei principi desumibili dall'art. 97 della Costituzione. 2. - Con altre due ordinanze (R.O. nn. 316 e 317 del 1999), di identico tenore, lo stesso Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, nel corso di analoghi giudizi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime norme (commi 2, lettera a), e 4 dell'art. 208 citato), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Partendo sempre dal presupposto interpretativo che le norme abbiano inteso assicurare anche al personale della polizia municipale lo stesso beneficio espressamente indicato per le altre forze di polizia (statali), il giudice rimettente osserva che verrebbe così a determinarsi, rispetto a tutti gli altri dipendenti dell'ente locale, e di quelli di pari qualifica in particolare, una arbitraria disparità di trattamento, diretta a incidere sui fondamenti stessi del rapporto di impiego, in presenza di una mera diversità di mansioni all'interno di un quadro organizzativo-funzionale che e', invece, complessivamente unitario in vista della realizzazione delle finalità dell'ente stesso. Inoltre si darebbe ingresso a una forma sostanziale, e tendenzialmente crescente, di compartecipazione, da parte del personale della polizia municipale, alle utilità derivanti dall'attività' repressiva e sanzionatoria cui esso e' preposto, mediante un'integrazione di fatto del trattamento economico, così pregiudicandosi il carattere di imparzialità che l'azione amministrativa deve avere non solo nel suo concreto atteggiarsi, ma anche nell'immagine da offrire ai cittadini: creando un interesse diretto di natura retributiva tendenzialmente proporzionale all'incremento dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie che il dipendente pubblico abbia concorso ad irrogare, si darebbe origine ad una situazione di conflitto di interessi, che inciderebbe negativamente sul buon andamento della pubblica amministrazione e alimenterebbe la conflittualità sociale 3. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al R.O. n. 317 del 1999 e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che nell'ordinanza di rimessione si parte da un errato presupposto interpretativo, perché non sarebbe consentita la destinazione di quei proventi alla previdenza integrativa della polizia municipale; difatti, la modifica all'art. 208, comma 2, apportata con l'art. 109 del decreto legislativo n. 360 del 1993, non ha prodotto effetti sul preesistente comma 4 dello stesso art. 208 del codice della strada del 1992 e l'estensione del beneficio al personale della polizia municipale avrebbe richiesto analogo intervento di modifica del comma 4 del medesimo art. 208; una siffatta previsione normativa risulta, allo stato, all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 1118 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale).

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Nel merito, la difesa dello Stato nega, quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, che si sia in presenza di situazioni omologhe, dovendosi considerare a tal fine i complessivi trattamenti riservati ai diversi quadri di dipendenti del medesimo ente; contesta, poi, la violazione del principio di imparzialità, poiché il collegamento tra funzione e beneficio non e' in ogni caso di tipo diretto e non e' quindi idoneo a travolgere i doveri del pubblico ufficiale.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con quattro ordinanze di identico contenuto, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Ad avviso del giudice rimettente, la norma in questione sarebbe sospetta d'incostituzionalità per violazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione: dell'art. 97, perché la destinabilità dei proventi da sanzioni amministrative a un fine previdenziale in favore dei soggetti chiamati ad accertare le violazioni cui tali sanzioni conseguono renderebbe tale accertamento interessato e pregiudicherebbe l'imparzialita' dei funzionari a esso preposti (tutte le ordinanze di rimessione); dell'art. 3, perché la norma denunciata creerebbe una disparità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti dell'ente pubblico, a favore dei quali una analoga eventualità non e' prevista (R.O. nn. 316 e 317 del 1999). 2. - Le quattro ordinanze pongono l'identica questione di costituzionalità; perciò i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con la stessa sentenza. 3. - E' da respingere l'eccezione di inammissibilità della questione, proposta dalla Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri (R.O. n. 317 del 1999), secondo la quale l'art. 208 del nuovo codice della strada, nel prevedere la possibilità di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice stesso per l'assistenza e la previdenza dei funzionari addetti al loro accertamento, vale esclusivamente a favore del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (art. 208, comma 2). Poiché, nel giudizio in cui la questione e' sorta, essa riguarda gli agenti della polizia municipale, l'Avvocatura dello Stato ne ritiene l'irrilevanza. Il Tribunale rimettente, tuttavia, ha motivato il diverso e più ampio ambito di applicazione della possibilità di destinazione dei proventi in questione col richiamo al comma 4 dello stesso art. 208, il quale prevede che i proventi spettanti agli enti diversi dallo Stato indicati nel comma 1, tra i quali per l'appunto i comuni, siano "devoluti alle finalità di cui al comma 2", cioè, tra il resto, anche per l'assistenza e la previdenza dei funzionari che - come quelli di polizia, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, rispetto allo Stato - svolgono la funzione di accertamento delle violazioni amministrative per i comuni. In presenza di questa motivazione, l'eccezione d'inammissibilità deve essere respinta. 4. - La questione sollevata non e' fondata. 5. - L'art. 208, comma 4, del nuovo codice della strada stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice medesimo, spettanti ai comuni (e alle regioni e alle province), sono destinati, oltre che al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani previsti dall'art. 36 (e cioè i piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana), alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza, anche alle finalità previste dal comma 2 del medesimo art. 208: studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, la redazione dei piani urbani di traffico, l'educazione stradale, studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo, nonché l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; ciò che ha da intendersi, giusta l'interpretazione del Tribunale rimettente, quando si tratti di proventi spettanti alle amministrazioni comunali, del personale del Corpo di polizia municipale. I comuni (le regioni e le province) determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate. I proventi di cui si tratta, infine, sono oggetto di amministrazione separata, a norma dell'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che impone agli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice della strada. 6. - La normativa richiamata mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che e' loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promuovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha invece affatto costituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, ciò che collocherebbe in una luce diversa i

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dubbi sollevati dal Tribunale rimettente in riferimento all'art. 97 della Costituzione. In altri termini, la norma impugnata concerne i poteri degli enti locali e la relativa provvista di risorse. Le determinazioni degli enti locali stessi sono condizionate dall'esistenza di tali risorse, e quindi dall'attività' dei funzionari preposti ad accertare la violazione delle norme del codice della strada ma, entro la disponibilità delle risorse medesime, non c'e' alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge. L'esistenza di tale diaframma - le valutazioni dell'ente locale - tra l'accertamento e il beneficio dei soggetti accertatori esclude che possa parlarsi di attività di accertamento nell'interesse personale degli accertatori; l'attività' e' sempre infatti nell'interesse obbiettivo dell'ente locale, cui spetta il potere di disporre in materia secondo le indicazioni di legge. In ogni caso, poi, i soggetti chiamati a verificare il rispetto delle norme del codice della strada sono essi stessi chiamati al rispetto della legge, sotto il controllo del giudice, e i loro comportamenti sono comportamenti vincolati, o, al più, qualificati da discrezionalità meramente tecnica, ad esempio nella determinazione della misura delle sanzioni, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. 7. - La specialità del fondo e della sua possibile destinazione particolare a un tipo di agenti del comune che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri, rende altresì evidente anche l'infondatezza della questione sollevata sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione. Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi;

Dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 ottobre 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

• Art.17 C.C.N.L. 22.01.2004 Comparto Regioni e Autonomie Locali “Le risorse destinate a finalità assistenziali dall’art.208 comma 2° e comma 4° del Codice della Strada sono gestite dagli organismi di cui all’art.55 C.C.N.L. 14.09.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art.11 della Legge n° 300/1970

• Art. 55 C.C.N.L. 14.09.2000 Comparto Regioni e Autonomie Locali

“Le attività sociali, culturali e ricreative promosse negli enti, sono gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art.11 della Legge n°300/1970

• Art.11 Legge n° 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

“Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell’azienda, sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti”

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Nota: Si può facilmente notare che l’art.55 del C.C.N.L. 14.09.2000 e l’art.11 della Legge n°300/1970 sono direttamente correlati tra di loro. Entrambi gli articoli, infatti, individuano in linea generale gli organismi cui fare riferimento per la corretta applicazione dell’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004, il quale, si ricorda, disciplina invece la gestione degli introiti contravvenzionali di cui all’art.208 del Codice della Strada. Sostanzialmente, però, né l’art.11 della Legge n°300/1970, né l’art.55 del C.C.N.L. 22.01.2004, indicano in modo chiaro quali siano gli organismi preposti alla gestione delle risorse, né le modalità ed i criteri per la loro costituzione ed il loro funzionamento. Per questi motivi si ritiene, e tale tesi è ormai avvalorata dalla maggior parte degli Enti, che il percorso più semplice ed efficace da seguire, anche nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento amministrativo, sia quello della costituzione di una specifica “Commissione gestione fondi” Le motivazioni di una scelta di tale tipo, rispetto alla costituzione di un Circolo, ovvero di un C.R.A.L., vanno anche ricercate nel fatto che una Commissione non necessità di particolari adempimenti burocratici, mentre un C.R.A.L. deve necessariamente adempiere a precise formalità previste dalla Legge, quali ad esempio la tenuta dei registri e relativa contabilità. Chi scrive ha da sempre ritenuto che questo tipo di scelta fosse l’unica strada percorribile per garantire ai lavoratori la possibilità di investire totalmente il fondo loro destinato, essendo la Commissione un organismo funzionante a “costo zero”. La Commissione gestione fondi sarà quindi formata dai rappresentanti nominati da ciascuna delle sigle sindacali presenti all’interno del Corpo.

(In merito all’attività “operativa” della Commissione gestione fondi si rimanda allo specifico paragrafo)

Analizzando i riferimenti normativi sin qui elencati, si evidenzia, in via preliminare, che la Sentenza della Corte Costituzionale n°426 del 17 ottobre 2000 non ha posto alcun obbligo in capo alle Amministrazioni in merito alla destinazione dei fondi ex art.208 del Codice della Strada a favore del personale della Polizia Locale, ma ne ha solamente sancito la legittimità. Tale obbligo è stato invece posto dall’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004, la cui attenta lettura ci fa comprendere che lo stesso, così come formulato, presuppone già in sé la costituzione del fondo, non lasciando quindi spazio ad altro tipo di interpretazioni. Non ultimo vi è da ricordare che:

• Il C.C.N.L. viene sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dall’ARAN, sentito il parere preventivo di ANCI e UPI

• I Contratti decentrati integrativi non possono contenere condizioni peggiorative o

disapplicative dei contratti nazionali, pena nullità

• L’Ente può determinare l’importo da destinare a finalità previdenziali e assistenziali (peraltro contrattabile)

• La gestione delle risorse è una prerogativa esclusiva degli organismi dei lavoratori

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Alla base di tutto ciò vi dovrà allora essere una buona trattativa sindacale, la quale potrebbe concludersi positivamente o negativamente. Qualora la nostra trattativa si fosse conclusa positivamente e dopo aver contrattato l’importo del fondo, ne avverrà materialmente l’erogazione, la quale potrà avvenire mediante:

1. Destinazione di una percentuale sugli introiti contravvenzionali

2. Destinazione di una somma globale fissa da suddividere tra tutti gli operatori

3. Destinazione di una cifra pro capite da assegnare a ciascun operatore (sicuramente questa può considerarsi la scelta migliore)

Qualora invece la nostra trattativa si fosse conclusa negativamente, le possibili soluzioni potranno essere:

1. Invio di un atto di diffida all’Amministrazione inadempiente

2. Procedere direttamente al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro

La trattativa sindacale, come facilmente intuibile, riveste una fondamentale importanza, non solamente per i lavoratori, ma anche per l’Amministrazione stessa, poiché è innegabile che ciò costituisca un elemento di miglioramento nei rapporti con il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale.

Per proseguire con la trattazione del nostro argomento può dunque solo essere preso in considerazione il caso di una trattativa sindacale conclusasi positivamente, in quanto la fase successiva all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non potrebbe che essere quella di instaurare un contenzioso legale presso il Giudice del Lavoro. Al momento, tuttavia, non si hanno notizie di eventi in tal senso, per cui non possono essere fornite precise indicazioni al riguardo.

La fase successiva alla positiva conclusione della trattativa sindacale, in cui è stato quindi determinato l’importo del fondo, è quella della costituzione formale della Commissione gestione fondi, per cui:

1. Con atto formale ciascuna Organizzazione Sindacale nomina un proprio rappresentante

2. Il Dirigente/Comandante del Corpo, con proprio atto, attesta l’avvenuta costituzione prendendo atto della data della prima convocazione

3. L’Amministrazione, con deliberazione della Giunta, formalizza a tutti gli effetti

l’avvenuta costituzione

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Nell’eventualità in cui si trattasse di Servizi associati o convenzionati, la comunicazione deve essere inviata a ciascun Comune aderente all’associazione/convenzione e, poiché associazioni e convenzioni non possiedono personalità giuridica, ciascuna Giunta dovrà adottare una propria delibera. Al riguardo si ricorda che la personalità giuridica è posseduta unicamente dalle Unioni di Comuni, dai Consorzi e dalle Comunità montane Sarebbe comunque sempre opportuno prevedere che un soggetto, in rappresentanza dell’Amministrazione, partecipi alle riunioni della Commissione, tuttavia lo stesso non avrà diritto di voto. La sua presenza, infatti, rivestirà particolare importanza, essendo egli la persona che farà da tramite tra l’Amministrazione e la Commissione, con lo scopo di snellire l’iter burocratico, senza però entrare nel merito delle scelte da quest’ultima adottate.

LA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA RIUNIONE

Nel corso della prima riunione verranno assunte decisioni di rilevante importanza, che andranno ad influire su tutta la futura attività, infatti:

1. Vengono approvati i criteri per il funzionamento della Commissione (ad esempio, quanti membri devono essere presenti affinché la riunione possa considerarsi valida)

2. Viene stabilito se le decisioni assunte si considerano valide, qualora votate a

maggioranza o all’unanimità

3. Viene pertanto fissato ogni criterio ritenuto utile per un corretto ed efficace funzionamento

4. Viene deciso infine che, di ogni riunione, sia redatto verbale da trasmettere

all’Amministrazione

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I LAVORI DELLA COMMISSIONE

Ultimata la fase di decisione dei criteri che ne consentiranno un efficace funzionamento, la Commissione gestione fondi può entrare nel pieno della propria attività operativa che può essere riassunta nelle seguenti fasi:

1. Richiesta di preventivi a Compagnie assicurative e Istituti di credito

2. Potrebbe essere deciso di affidare questo incarico ad un broker finanziario, tuttavia si tratta di una scelta sicuramente da sconsigliare, in quanto i relativi costi ricadrebbero sul fondo messo a disposizione dall’Amministrazione e, conseguentemente, sarebbe una scelta a scapito dei lavoratori che vedrebbero infine ridotte le proprie quote individuali

3. Dopo un approfondito esame dei vari preventivi, individua il prodotto che, per le

condizioni applicate è ritenuto il più vantaggioso

4. La fase successiva è quella di riunire il personale in assemblea, alla presenza dei rappresentanti della Compagnia assicurativa o Istituto di credito prescelto, i quali potranno, in quella sede, fornire ai lavoratori ogni ragguaglio tecnico

5. In quella sede, per velocizzare i tempi, sarà opportuno prevedere la raccolta delle

singole adesioni individuali

E’ importante ricordare che , ai fini dell’individuazione del prodotto, non deve essere bandita alcuna gara. In via prioritaria perche tale eventualità non rientra nelle facoltà della Commissione gestione risorse, ed in secondo luogo perché la materiale gestione dei fondi spetta unicamente alla Commissione stessa

Non vi è comunque da dimenticare che l’adesione è individuale, nel senso che il lavoratore, nel nostro caso è sia contraente che beneficiario del contratto stipulato. Ciò premesso, la Commissione, pur avendo piena facoltà di decisione in merito all’impiego delle somme, dovrà opportunamente prevedere l’accoglimento di eventuali istanze pervenute dai lavoratori di adesione a Fondi pensione diversi da quello da essa prescelto, anche se la richiesta pervenisse da una sola persona. L’opzione della libera scelta non può non essere prevista, in quanto nel corso della gestione del patrimonio investito, da parte della società prescelta, potrebbero anche verificarsi dei risultati negativi, come vedremo nei successivi paragrafi, con conseguente aggravio di responsabilità per i membri della Commissione Al termine dell’incontro tra i lavoratori ed i rappresentanti della società prescelta, verrà redatto apposito verbale da trasmettere all’Amministrazione, unitamente a tutte le adesioni individuali sottoscritte. L’Amministrazione prende atto delle comunicazioni pervenute, confermando l’importo stanziato, in precedenza contrattato.

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La scelta operata dalla Commissione, in merito al prodotto finanziario, non potrà che ricadere su di un Fondo pensione, non essendo ammesse altre forme di investimento (es. Polizze vita, Polizze infortuni ecc.) Inoltre, non esistendo al momento uno specifico Fondo pensione riservato alla Polizia Locale, l’orientamento dovrà essere indirizzato verso un Fondo pensione aperto Da questo momento prende il via una fase particolarmente delicata ed importante, in quanto la Commissione dovrà riunirsi per fissare i criteri ritenuti in assoluto i più importanti, ossia : I criteri di ripartizione delle quote individuali L’elencazione che segue è da considerarsi puramente indicativa, in quanto, lo si ribadisce, la Commissione decide in piena autonomia, tuttavia, ritenendo che l’equità debba essere il fattore principale che anima questo organismo, si ritiene, per esperienza personale, che quanto segue possa considerarsi rispettoso del suddetto principio.

1. Stabilisce che gli aventi diritto sono gli operatori di Polizia Locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione quindi dei dipendenti con Contratto di Formazione e Lavoro e a tempo determinato

2. Stabilisce se il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), ha

diritto all’intera quota, oppure ad una quota calcolata sulle effettive ore di presenza in servizio

3. Stabilisce che il personale neo assunto in orso d’anno, per tutta la durata del periodo

di prova (sei mesi) non ha diritto alla relativa quota individuale

4. Stabilisce che la quota sarà determinata in ragione di dodicesimi dell’importo annuo, sulla base dei mesi di servizio computabili

5. Stabilisce che si avrà diritto al dodicesimo, qualora maturato nei primi 15 gg del mese

6. Stabilisce che, nel caso di assunzione tramite l’istituto della mobilità tra Enti, il

lavoratore avrà diritto alla quota individuale in ragione di dodicesimi dell’importo annuo, sulla base degli effettivi mesi di servizio prestati (ossia senza conteggiare gli eventuali dodicesimi maturati nell’Ente di provenienza)

7. Stabilisce che in caso di cessazione dal servizio, o del venir meno del diritto (es.

passaggio ad altro profilo professionale) in corso d’anno, la quota sarà rapportata in dodicesimi dell’importo annuo, sulla base dei mesi di servizio svolti (avendo diritto al dodicesimo qualora la cessazione avvenga dopo il 15° giorno del mese)

8. Stabilisce che in caso di somme non spese nell’anno di riferimento, queste saranno

portate ad integrazione della somma relativa all’anno successivo

9. Stabilisce di destinare una parte delle somme al Fondo di riserva, al fine di poter fronteggiare eventuali nuove assunzioni che dovessero avvenire nel corso dell’anno

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ADEMPIMENTI FINALI:

• L’Amministrazione prende accordi con la compagnia prescelta relativamente alle modalità di versamento del premio

• I lavoratori conferiscono mandato all’Amministrazione per il versamento della propria

quota individuale

• Versamento delle quote

L’accordo tra l’Amministrazione e la compagnia (Assicurazione o Istituto di credito), è un’altra fase di particolare rilevanza, in quanto, come già evidenziato, i lavoratori sono al tempo stesso contraenti e beneficiari del Fondo pensione, ma non sono coloro che materialmente sborsano i fondi. Ricordiamo infatti che la Polizia Locale è l’unica categoria di lavoratori che può aderire ad un Fondo pensione alimentato per intero dal datore di lavoro. L’accordo tra Amministrazione e compagnia avverrà mediante stipula di un contratto commerciale tra questi due soggetti.

Ogni anno la Commissione gestione fondi si riunisce all’atto della ripartizione delle quote individuali, che avverrà sulla base dei criteri precedentemente elencati.

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IMPARIAMO A CONOSCERE I FONDI PENSIONE

Il Fondo pensione svolge il ruolo di gestore dei risparmi dei lavoratori, dando loro la garanzia dell’erogazione di una pensione futura Dal 1° gennaio 2007, con l’entrata il vigore del D.Lgs n° 252/2005 (Riforma del sistema pensionistico, attuativo della Legge delega n° 243/2004), i Fondi pensione rappresentano l’attuazione delle forme pensionistiche complementari, le quali possono essere di due tipi:

1. Collettive: alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente

2. Individuali: alle quali è possibile destinare anche quote del TFR

Le forme pensionistiche complementari sono soggette alla vigilanza di un’Autorità pubblica, la COVIP (Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari) Per quanto riguarda la destinazione del TFR, si tratta di un’eventualità che al momento riguarda solo i lavoratori del settore privato, mentre per i dipendenti pubblici, ad oggi, è applicabile unicamente ai dipendenti del settore scuola. Volutamente non ci si soffermerà sull’argomento relativo al conferimento del TFR, proprio perché trattasi di una normativa al momento non applicabile ai dipendenti pubblici. Sono forme pensionistiche complementari:

1. Fondi pensione negoziali

2. Fondi pensione aperti

3. Contratti di assicurazione che abbiano finalità previdenziali

Le differenze tra questi prodotti: I FONDI NEGOZIALI

• Sono riservati unicamente a determinate categorie di lavoratori, ed infatti sono detti anche Fondi chiusi

• Sono istituiti sulla base di accordi anche a livello aziendale

I FONDI APERTI

• Chiunque può aderire ad un Fondo aperto

• Sono istituiti dai soggetti abilitati alla gestione delle risorse dei fondi pensione

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Sia i Fondi chiusi che i Fondi aperti, a loro volta possono essere:

1. A contribuzione definita: per lavoratori dipendenti pubblici e privati, per lavoratori soci di cooperative, per lavoratori autonomi e liberi professionisti, per i quali la prestazione finale dipende da quanto è stato accantonato

2. A prestazione definita: solo per lavoratori autonomi e liberi professionisti, per i quali i

versamenti variano in funzione della prestazione determinata con riferimento al livello di reddito

CONTRATTI DÌ ASSICURAZIONE

• Per i contratti di assicurazione valgono le stesse regole viste per i Fondi negoziali e per i Fondi aperti

QUALE NORMATIVA SI APPLICA AI DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici, al momento, rimangono esclusi dalla riforma del sistema pensionistico (D.Lgs n° 252/2005). Anche a loro è comunque data la possibilità di aderire a forme pensionistiche complementari, anche con destinazione del TFR. Ricordiamo che sono in regime di TFR i lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato, anche se non per la prima volta, successivamente al 31.12.2000, purchè vi sia stata soluzione di continuità (interruzione di almeno un giorno) rispetto a precedenti rapporti a tempo indeterminato, in cui il lavoratore era in regime di TFS In ogni caso, per espressa previsione di Legge, ai dipendenti pubblici non si applica la disciplina del silenzio-assenso, ma essi devono esprimere una volontarietà attiva Relativamente alle ipotesi prospettate, si evidenzia comunque che, per i dipendenti pubblici, è stata unicamente sottoscritta un’ipotesi di accordo COSA SIGNIFICA:

• Pur non applicandosi la normativa prevista dal D.Lgs n° 252/2005, ciò non preclude ai dipendenti pubblici di crearsi comunque una pensione integrativa

• La scelta sui Fondi negoziali è limitata (a livello nazionale opera infatti solamente il

Fondo Espero, riservato ai dipendenti del settore scuola, mentre su base regionale il Laborfounds per il Trentino Alto Adige ed il Fopadiva per la Valle d’Aosta)

• Il D.Lgs n° 252/2005 contiene specifiche disposizioni riguardanti il settore pubblico,

rinviate però per specifica delega prevista dalla Legge n° 243/2004

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L’applicazione del D.Lgs n° 252/2005, è rinviata in attesa dell’attuazione dell’armonizzazione del rapporto di pubblico impiego con quello privato. Fino a che questa armonizzazione non troverà attuazione, al settore pubblico continuerà ad essere applicata la previgente normativa, ossia il D.Lgs n° 124/1993 Tale previsione è espressamente indicata dal D.Lgs n° 252/2005 stesso

PER RIASSUMERE:

1. Ai pubblici dipendenti non si applica la disciplina del silenzio-assenso

2. Non si applica dunque il principio dell’adesione automatica alle forme pensionistiche complementari, a seguito del conferimento del TFR

3. I pubblici dipendenti devono sempre esprimere, in tal senso, una volontarietà attiva

4. Trova sempre applicazione la previgente normativa (D.Lgs n° 124/1993)

I COSTI PER LA GESTIONE DEL FONDO PENSIONE

Al pari di ogni prodotto finanziario, anche la gestione del Fondo pensione presenta dei costi. La valutazione dei costi sarà quindi uno dei compiti cui la Commissione gestione fondi dovrà porre particolare attenzione nella fase di esame dei preventivi pervenuti, al fine di poter giudicare la maggiore convenienza di un prodotto rispetto ad un altro. Vi è infatti da tener presente che anche una piccola differenza percentuale di costo, calcolata nell’arco dell’intera lavorativa, porterà a considerevoli differenze sul risultato finale della gestione. Per qualsiasi forma di Fondo pensione venga prescelta, i relativi costi sono sempre espressi in due tipologie:

1. Costi nella fase di accumulo

2. Costi nella fase di erogazione

LA FASE DÌ ACCUMULO E’ quel periodo di tempo che va dall’iscrizione al Fondo pensione sino al pensionamento del lavoratore. E’ altrimenti denominata “periodo di partecipazione alla forma pensionistica complementare”. In questo periodo l’aderente sostiene dei costi per la gestione del proprio patrimonio. Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente, mediante trattenute dai versamenti periodici, altri vengono prelevati dal patrimonio investito.

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RISULTATO:

• Diminuzione del risultato degli investimenti, con conseguente riduzione dei rendimenti

• Qualora i rendimenti fossero negativi, i costi aumentano la perdita, in quanto vanno sempre sostenuti a prescindere dal risultato

• Dovrà quindi essere posta la massima attenzione alla linea di investimento prescelta

(per l’argomento si rimanda allo specifico paragrafo)

LA FASE DÌ EROGAZIONE Dal momento del pensionamento non saranno più sostenuti i costi di gestione, previsti invece nella fase di accumulo, ma quelli previsti per la fase di erogazione della pensione integrativa. In questo caso il confronto tra i vari prodotti risulta più difficile, in quanto dipende dalle regole che la forma pensionistica si è data circa il gestore delle risorse finanziarie. In questo caso sarà sempre importante il lavoro della Commissione gestione fondi, la quale potrà desumere queste notizie dal Regolamento del Fondo pensione, il quale contiene i costi relativi all’erogazione della rendita.

QUALI ULTERIORI PREROGATIVE PRESENTA UN FONDO PENSIONE

1. DIRITTO DÌ PORTABILITA’: Facoltà riconosciuta ai lavoratori iscritti ad una forma pensionistica complementare di trasferire la propria posizione individuale maturata, ad un altro Fondo pensione. Si può esercitare decorso il termine minimo di permanenza previsto per Legge (2 anni), senza alcun costo aggiuntivo per il lavoratore. Il trasferimento, inoltre è esente da qualsiasi onere fiscale. Il D.Lgs n° 252/2005 (Riforma del sistema pensionistico) prevede che sia espressamente indicato il diritto alla portabilità, pertanto:

• Statuti e Regolamenti delle varie forme pensionistiche complementari non possono contenere clausole limitative all’esercizio di tale diritto

• Sono comunque inefficaci le clausole che costituiscono un ostacolo alla portabilità

• Il diritto di portabilità è esente da qualsiasi imposizione fiscale, purchè avvenga a

favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs n° 252/2005

• Si può pertanto affermare che la portabilità è una facoltà esercitabile a costo zero e a tasso zero

2. IL CAMBIO ATTIVITA’: Consente al lavoratore il trasferimento della propria posizione

individuale ad altra forma pensionistica complementare (perché, ad esempio, sono venuti meno i presupposti di adesione ad una determinata forma). In questo caso il trasferimento è consentito anche prima dei due anni previsti quale periodo minimo di permanenza. E’ comunque possibile mantenere la posizione individuale originaria, senza alcun obbligo di versamento.

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3. LE ANTICIPAZIONI: Decorso il periodo di tempo minimo previsto dalla Legge, pari ad otto anni, possono essere richieste anticipazioni del proprio capitale da parte del lavoratore, per le seguenti motivazioni:

• Spese sanitarie

• Acquisto o ristrutturazione della prima casa

Si tratta di un’opportunità particolarmente interessante in quanto, come noto, i dipendenti pubblici non hanno la facoltà di richiedere anticipazioni della propria “liquidazione”, a differenza dei lavoratori del settore privato.

LA TASSAZIONE DELLE SOMME

La quota individuale lorda destinata alle finalità di cui all’art.208 del Codice della Strada è soggetta ad un Contributo di solidarietà del 10%, a favore dell’INPDAP NORMATIVA DÌ RIFERIMENTO:

• Art. 9 bis Decreto Legge 29 marzo 1991 n°103 convertito con modificazioni dalla Legge 01 giugno 1991 n° 166

• D.Lgs n° 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in forza di quanto

previsto dall’art.12 della Legge 30 aprile 1969 n°153

Da ciò ne consegue che:

• Le somme non devono essere considerate un reddito, bensì un contributo erogato dall’Ente

• Le somme potranno anche transitare sulla busta paga dei dipendenti, ma non saranno

assoggettate alla tassazione prevista nel caso in cui fossero considerate reddito

• Il versamento del contributo di solidarietà del 10% avverrà a favore dell’INPDAP

ALTRI BENEFICI FISCALI

Eventuali altri versamenti effettuati al Fondo pensione da parte del lavoratore, sono deducibili dal reddito, sino ad un importo massimo di Euro 5.164,57 La deducibilità consiste in una riduzione del reddito e non va confusa con la detraibilità che consiste invece in una riduzione dell’imposta Rimane inoltre la deducibilità fiscale dei contributi versati per i soggetti fiscalmente a carico

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LE PRESTAZIONI RESE DAL FONDO PENSIONE

• Erogazione di una rendita vitalizia

• Possibilità del ritiro del capitale nella misura massima del 50%

• Possibilità di ritiro dell’intero capitale, qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale (capitale + interessi), risultasse inferiore al 50% dell’assegno sociale

L’erogazione delle prestazioni potrà avvenire:

• Al raggiungimento dell’età pensionabile, e comunque dopo un periodo di permanenza nel fondo di almeno cinque anni (pensione di vecchiaia)

• Dopo quindici anni di permanenza nel fondo e ad un’età non inferiore di dieci anni

rispetto a quella prevista per la pensione, nel caso di cessazione dell’attività lavorativa (pensione di anzianità)

Il riscatto anticipato della posizione individuale è possibile solo in caso di:

• Cessazione dell’attività a causa di invalidità

• Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione

In caso di premorienza dell’aderente:

• Il capitale maturato sino a quel momento sarà riscattato dal coniuge, o dai figli, o dai genitori dell’iscritto

• Nel caso in cui mancassero tali soggetti, o nell’eventualità di diverse disposizioni

impartite dal lavoratore, la posizione individuale rimarrà acquisita al Fondo

• Le somme erogate in caso di premorienza dell’iscritto non entrano nel calcolo dell’attivo ereditario e pertanto risultano esenti da imposte di successione

IL REGIME FISCALE DEI FONDI PENSIONE

• I Fondi pensione, sia in regime di contribuzione definita che di prestazione definita,

sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’11% sulle plusvalenze, ossia sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta

• L’eventuale risultato negativo maturato nel periodo d’imposta è scomputabile dai

risultati positivi dei periodi di imposta successivi, fino a che vi sarà copertura

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COME MUOVERSI ALL’INTERNO DEI FONDI PENSIONE

All’atto della sottoscrizione l’aderente dovrà effettuare una scelta relativamente alla linea di investimento del proprio capitale. Fare la giusta scelta risulterà quindi di estrema importanza per ottenere dal proprio Fondo pensione i migliori risultati. All’interno del Fondo pensione, infatti, esistono diverse linee di investimento che presentano ciascuna rischi diversi. Il numero di linee varia da Fondo a Fondo, ma sostanzialmente possono così essere suddivise:

1. Con rendimento annuo minimo garantito: dove l’investimento sarà effettuato totalmente in titoli a reddito fisso (es. Titoli di Stato)

2. A contenuto principalmente obbligazionario: con una minima percentuale, quindi,

di titoli azionari

3. Bilanciata: formata in pari misura da titoli obbligazionari ed azionari

4. Azionaria: formata esclusivamente da titoli azionari

Preme ricordare che questo piccolo manuale non ha, e non può avere, la pretesa di consigliare una linea di investimento rispetto ad un’altra, scelta che rimane in assoluto personale ed individuale Ai fini di una corretta valutazione delle varie opzioni, tuttavia, dovranno essere necessariamente presi in considerazione i seguenti fattori:

• Età anagrafica del lavoratore

• Anzianità di servizio e dunque il numero di anni restanti al raggiungimento dell’età pensionabile

• Predisposizione al rischio del soggetto

Tenuto conto dei fattori sopra elencati, in linea teorica il percorso da intraprendere da parte di un giovane lavoratore potrebbe essere quello di orientarsi su un prodotto più rischioso che, nel lungo periodo, dovrebbe dare risultati positivi. Con l’avanzare degli anni dovranno essere necessariamente previsti passaggi a linee meno rischiose, sino ad arrivare, per l’ultimo, all’opzione dell’investimento a rendimento garantito. Si tratta, come già espresso, di un’indicazione puramente teorica per far comprendere come è possibile muoverci all’interno dei Fondi pensione

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Come si è avuto modo di vedere, il Fondo pensione consente il passaggio da una linea di investimento all’altra. Tale operazione, denominata switch, presenta tuttavia dei costi e pertanto la contrattazione di questo costo, al pari di tutti gli altri, rientra tra i compiti della Commissione gestione fondi Le condizioni applicate dalle varie compagnie, in sede di richiesta di preventivo, sono frutto di una trattativa che la Commissione dovrà condurre. All’atto della scelta del soggetto da nominare in seno alla Commissione stessa, si dovrebbe quindi poter optare per una persona che possa condurre una trattativa di questo tipo, e che, ancora meglio, abbia una certa conoscenza dei vari prodotti finanziari

ALCUNI RIFERIMENTI UTILI

L’INPDAP fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito all’adesione ai Fondi pensione da parte degli appartenenti alla Polizia Locale:

• Nell’ambito della previdenza complementare per i dipendenti pubblici, gli appartenenti alla Polizia Locale sono i soli che possono aderire a Fondi pensione alimentati da contributi a carico del datore di lavoro

• Ai sensi dell’art.9 D.Lgs n°124/1993, i soggetti per i quali non esistono Fondi negoziali

(ad esempio la Polizia Locale), possono aderire a Fondi pensione aperti

• L’adesione ad un Fondo pensione è una scelta volontaria ed individuale del lavoratore

Inoltre:

• L’Amministrazione non può procedere all’istituzione di forme previdenziali complementari, né iscrivere il personale a forme pensionistiche complementari individuali, mentre può, eventualmente, prestare il servizio di versamento, dietro mandato espresso da parte del lavoratore

• Non è possibile, a livello comunale, disciplinare l’adesione a forme collettive di

previdenza complementare

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I QUESITI CHE PIU’ SPESSO VENGONO POSTI

1. Le somme destinate dall’Amministrazione possono essere versate unicamente su un Fondo pensione?

La risposta è ovviamente SI. Non importa se in essere presso una Compagnia assicurativa o un Istituto di credito, tenendo tuttavia conto che non sono ammessi contratti diversi da quelli finalizzati all’erogazione di prestazioni previdenziali integrative

2. E’ prevista la costituzione di una Commissione di parte datoriale?

La risposta è assolutamente NO. L’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede espressamente che i fondi vengano gestiti dai rappresentanti dei lavoratori. Come già evidenziato si ribadisce l’utilità della presenza di un soggetto in rappresentanza dell’Amministrazione, con l’unico scopo di fare da tramite al fine di snellire tutto l’iter burocratico, senza però dimenticare che lo stesso non ha diritto di voto.

3. In luogo della Commissione gestione fondi possono essere costituiti Circoli o

C.R.A.L.?

La risposta è SI, tuttavia la scelta sarebbe decisamente poco conveniente. C.R.A.L. e Circoli, infatti, per la loro costituzione devono sopportare dei costi, mentre per il loro funzionamento necessitano di precisi adempimenti contabili. Il loro “mantenimento” sarebbe quindi ad esclusivo carico dei lavoratori stessi, che vedrebbero, in tal modo, una riduzione delle proprie quote individuali. Per le stesse motivazioni è sconsigliabile quindi anche l’ipotesi di affidare l’incarico ad un broker finanziario. Destituite di ogni fondamento sono anche alcune “imposizioni” attuate in tal senso da alcune Amministrazioni, in quanto le disposizioni legislative e contrattuali sui soggetti titolati a gestire i fondi non si prestano a dubbie interpretazioni.

4. Per il futuro quali saranno i vantaggi per aver aderito ad un Fondo pensione?

In un’ottica futura i maggiori benefici riguarderanno certamente i lavoratori più giovani, poiché la previdenza complementare risponde alle concrete esigenze legate all’inevitabile futura riduzione dei trattamenti pensionistici pubblici. Per le motivazioni citate in premessa, infatti, la riforma del sistema pensionistico sarà certamente destinata a variare ulteriormente, e purtroppo in peggio. Per i lavoratori meno giovani, oggi non interessati da future riforme, vi sarà invece l’opportunità di disporre di un capitale aggiuntivo che, nella realtà, è stato interamente finanziato dall’Amministrazione.

E’ allora evidente che sarà di rilevante importanza anche la trattativa sindacale relativa alla contrattazione dell’importo da destinare a finalità previdenziali integrative. E’ quindi consigliabile prevedere, per ogni anno, un adeguato incremento delle somme stanziate.

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5. E’ possibile riscuotere quanto si è versato prima di andare in pensione? La normativa prevede la possibilità di ottenere delle anticipazioni del proprio capitale, nel caso di acquisto o ristrutturazione della prima casa o nel caso di spese sanitarie, decorso il termine minimo, previsto per Legge, di otto anni di permanenza nel Fondo. Successivamente vi è la possibilità di restituzione dei fondi ottenuti anticipatamente, oppure di acquisirli definitivamente.

6. Cosa succede realmente al momento del pensionamento?

Il patrimonio investito nel Fondo pensione (montante) può essere ritirato sotto forma di capitale, ovvero di rendita (pensione integrativa). Trattandosi di una forma previdenziale la normativa, ovviamente, privilegia la rendita. E’ consentito infatti il ritiro del capitale sino al massimo del 50% del montante, mentre il restante 50% verrà erogato sotto forma di rendita. Proprio per il fatto che vi è un’incentivazione in merito alla scelta dell’opzione della rendita, la Legge prevede una maggiore tassazione per chi invece sceglierà di ritirare il massimo del capitale possibile (50% del montante). La maggiore tassazione non esiste, invece, nel caso di ritiro sotto forma di capitale di massimo il 33% del montante, e la rimanenza tramutata in rendita. In ogni caso, qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 50% del montante finale risultasse inferiore al 50% dell’assegno sociale, è possibile il ritiro dell’intero montante senza alcuna penalizzazione fiscale.

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RIEPILOGO FINALE DEGLI ADEMPIMENTI

• Trattativa sindacale e contrattazione dell’importo da destinare a finalità previdenziali integrative per il personale della Polizia Locale

• Nomina da parte di ciascuna Organizzazione Sindacale di un proprio membro in seno alla

Commissione gestione fondi

• Presa d’atto del Comandante dell’avvenuta costituzione

• Delibera della Giunta Comunale/Provinciale che formalizza l’avvenuta costituzione della Commissione

• Insediamento della Commissione

• Lavori della Commissione

• Individuazione del prodotto

• Incontro con il personale e sottoscrizione delle adesioni individuali

• Stipula della convenzione tra l’Amministrazione e la Compagnia/Istituto di credito prescelta

relativamente alle modalità di versamento delle quote individuali

• Rilascio all’Amministrazione del mandato di versamento da parte dei lavoratori

• Versamento delle quote secondo le modalità indicate nella convenzione di cui sopra

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LA MODULISTICA

In questa sezione vi si troverà un modello degli atti che si renderanno necessari per la gestione delle risorse destinate per finalità assistenziali e previdenziali al personale della Polizia Locale, in applicazione dell’art.208 comma 2° lett.a) e comma 4° del D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada):

1. Nomina membro della Commissione

2. Presa d’atto del Comandante

3. Modello lettera di diffida in caso di esito negativo della trattativa

4. Modello di tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro

5. Modello di determina dirigenziale di definitiva assegnazione dei fondi

6. Mandato di versamento delle quote conferito dal lavoratore all’Amministrazione

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Modello nomina membro Commissione

CARTA INTESTATA SINDACATO

Luogo e data ALL’AMMINISTRAZIONE ___________ DÌ_____________________________

AL COMANDANTE DEL CORPO DÌ POLIZIA ___________ DÌ ____________________________ OGGETTO: Nomina rappresentante Commissione gestione risorse ex art. 208 D.Lgs n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) Con la presente il sottoscritto_______________, Segretario Provinciale dell’Organizzazione Sindacale in intestazione, nomina il/la Sig./Sig.ra____________________ Quale proprio rappresentante in seno alla Commissione gestione risorse ex art. 208 D.Lgs n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), ai sensi dell’art. 17 C.C.N.L. 22.01.2004. Distinti saluti Il Segretario Provinciale ___________________ NB: Qualora quale membro fosse prescelto il Segretario Provinciale stesso, la nomina viene effettuata dal Segretario Regionale

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Modello presa d’atto del Comandante

Luogo e data AL DIRIGENTE DEL SETTORE ______________ AI SIGG.RI

1. ______________ 2. ______________ 3. ______________

(Membri Commissione)

AL DIRETTORE GENERALE OGGETTO: Prestazioni assistenziali e previdenziali – Art.17 C.C.N.L. 22.01.2004 Al fine di dare applicazione a quanto previsto dall’art. 17 C.C.N.L. 22.01.2004, in ordine all’utilizzo delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali di cui all’art. 208 comma 2° lett.a) e comma 4° D.Lgs n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), si prende atto della costituzione della Commissione gestione risorse, sulla base dei nominativi indicati dalle OO.SS. rappresentanti i lavoratori. Essa avrà il compito di formulare una o più proposte in merito all’utilizzo delle risorse in argomento. La Commissione risulta essere così composta:

1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________

Con la presente si comunica altresì che la convocazione della prima riunione è

fissata per il giorno ______ alle ore ______ presso ______ , integrata dal/dalla Sig./Sig.ra _______________ in rappresentanza dell’Amministrazione. Il Comandante ______________________

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Modello lettera di diffida

CARTA INTESTATA SINDACATO

Luogo e data ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DÌ PARTE PUBBLICA DEL COMUNE DÌ ____________ AL SINDACO DEL COMUNE DÌ ____________ AL DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DÌ _____________ OGGETTO: Destinazione fondi ex art.208 comma 2° lett. a) e comma 4° D.Lgs n° 285/1992(Nuovo Codice della Strada) a favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale – Atto di diffida Nonostante più volte richiesto nel corso degli incontri tra le delegazioni trattanti, si evidenzia che, a tutt’oggi, codesta Amministrazione ancora non ha dato applicazione a quanto stabilito dall’art. 17 C.C.N.L. 22.01.2004, in ordine alla destinazione dei fondi per le finalità indicate in oggetto. Al riguardo si specifica quanto segue:

• Con sentenza n° 426 del 17 ottobre 2000, la Corte Costituzionale ha sancito la legittimità della destinazione di quota parte degli introiti contravvenzionali per finalità previdenziali e assistenziali a favore degli appartenenti alla Polizia Locale

• L’obbligatorietà di costituzione del fondo non è stata posta dalla sopra citata sentenza, bensì dall’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004 del Comparto Regioni Autonomie Locali, il quale testualmente recita: “Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art.208 comma 2° lett.a) e comma 4° del D.Lgs n°285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art.55 del C.C.N.L. 14.09.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art.11 della Legge n° 300/1970”

• Così come formulato, il testo del menzionato articolo non si presta a dubbie interpretazioni, ma presuppone in sé la costituzione del fondo

• Il C.C.N.L. viene sottoscritto dalle OO.SS e dall’ARAN, sentito il parere di ANCI e UPI • Ogni clausola peggiorativa o disapplicativa di norme contrattuali nazionali contenuta nei

contratti decentrati integrativi è da considerarsi nulla • L’autonomia dell’Ente si limita alla determinazione (peraltro contrattabile) dell’importo

da destinare a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale appartenente alla Polizia Locale, mentre la gestione delle suddette risorse spetta, in ogni caso, ai rappresentanti dei lavoratori

Per tutto quanto esposto si informa che nell’eventualità in cui codesta

Amministrazione dovesse persistere nel non dare attuazione alle citate norme contrattuali, questa O.S. porrà in essere ogni azione ritenuta più idonea alla tutela dei diritti dei propri associati. Distinti saluti Il Segretario Provinciale ______________________________

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Modello tentativo obbligatorio di conciliazione

Luogo e data AL COLLEGIO DÌ CONCILIAZIONE C/O DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DÌ _________________________________ AL SINDACO DEL COMUNE DÌ ______________________ AL SIG. _____________________________ SEGRETARIO PROVINCIALE S.U.L.P.M. Via ________________________________ ___________________________________

ISTANZA EX ART.410 C.P.C. – ARTT. 29-31-32 D.LGS 31.03.1998 n° 80

Il sottoscritto ________ nato a ________ il ________ residente a ________ Via ________ , dipendente in ruolo dell’Amministrazione Comunale in indirizzo, con il profilo professionale di ___________ di Polizia Municipale

PROMUOVE

Formalmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi della normativa citata in premessa, con l’Amministrazione Comunale di _________ nella persona del Sindaco pro tempore, esponendo al riguardo quanto segue:

FATTI

Nonostante più volte richiesto nel corso degli incontri sindacali delle delegazioni trattanti e a seguito dell’atto di diffida inoltrato dall’O.S. S.u.l.p.m. in data _________ , rimasto anch’esso privo di riscontro, l’Amministrazione Comunale di ________ ancora non ha dato applicazione alle disposizioni contenute nell’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004, in ordine alla destinazione di quota parte degli introiti contravvenzionali di cui all’art. 208 del Codice della Strada, per finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della Polizia Locale. Con sentenza n° 426 del 17 ottobre 2000, la Corte Costituzionale ha sancito la legittimità di quanto indicato dall’art.208 del Codice della Strada, consentendo alle Amministrazioni la destinazione di appositi fondi per la previdenza ed assistenza degli appartenenti alla Polizia Locale. L’obbligatorietà di costituzione del fondo non è stata posta dalla sopra citata sentenza, bensì dall’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004 del Comparto Regioni Autonomie Locali, il quale testualmente recita: “Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art.208 comma 2° lett.a) e comma 4° del D.Lgs n°285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art.55 del C.C.N.L. 14.09.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art.11 della Legge n° 300/1970” Così come formulato, il testo del menzionato articolo non si presta a dubbie interpretazioni, ma presuppone in sé la costituzione del fondo. Il C.C.N.L. viene sottoscritto dalle OO.SS e dall’ARAN, sentito il parere di ANCI e UPI Ogni clausola peggiorativa o disapplicativa di norme contrattuali nazionali contenuta nei contratti decentrati integrativi è da considerarsi nulla

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L’autonomia dell’Ente si limita alla determinazione (peraltro contrattabile) dell’importo da destinare a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale appartenente alla Polizia Locale, mentre la gestione delle suddette risorse spetta, in ogni caso, ai rappresentanti dei lavoratori. L’ARAN fornisce inoltre un proprio parere in merito alla corretta applicazione dell’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004, specificando al riguardo che: L’art.17 disciplina l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell’art.208 del C.d.S. stesso. In proposito è importante sottolineare che non si tratta di una disciplina nuova, in quanto la clausola negoziale si limita, sotto il profilo sostanziale (individuazione delle destinazioni e quantificazione delle risorse), a richiamare e ribadire le previsioni contenute nel comma 2° lett.a) e nel comma 4° del D.Lgs n°285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Infatti, in conformità alle citate fonti legislative, viene previsto che quota parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione delle norme del Codice della Strada, è destinata a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della Polizia Locale. In proposito, sulla base della disciplina contrattuale, si può affermare che:

• Le quote dei proventi da destinare alle finalità assistenziali e previdenziali viene determinata autonomamente dall’Ente, non essendo previsto alcun criterio (legislativo o contrattuale) di determinazione della stessa a livello nazionale, né alcun vincolo di contrattazione collettiva in sede decentrata integrativa

• I destinatari delle attività assistenziali e previdenziali sono esclusivamente gli addetti

della Polizia Locale.

PRETESA

Per quanto esposto lo scrivente richiede l’applicazione della norma contrattuale indicata prevedendo la destinazione di adeguate somme per la costituzione della propria previdenza complementare, a decorrere dall’anno 2004. Per le finalità di cui all’art.66 del D.Lgs n°165/2001, nomino quale mio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione il Sig. ________ e il Sig. ________ quale rappresentante a difesa della mia istanza.

CHIEDE

Che le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione vengano effettuate al Sig. ______ Segretario Provinciale S.u.l.p.m., presso la Segreteria Provinciale di ________ Via ____________ Tel./Fax __________ Indirizzo e-mail: _____________ In fede Sottoscrizione del lavoratore __________________________________

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Modello di determina dirigenziale per la gestione delle risorse e relativo impegno di spesa

COMUNE DÌ _________________ SETTORE ___________________

OGGETTO: Gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale del Corpo di Polizia Municipale, in applicazione dell’art.208 del D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada) affidata alla preposta Commissione, costituita con deliberazione della Giunta Comunale n°______ del ______ . Determinazione riguardante l’esecuzione dei versamenti individuali secondo le indicazioni fornite dalla suddetta Commissione e dietro mandato dei dipendenti interessati – Impegno della spesa di Euro ________ per l’anno ______ e di Euro ______ per l’anno _______ .

IL DIRIGENTE

Premesso che l’art.208 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni prevede, tra l’altro, la possibilità di destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme del Codice della Strada a finalità previdenziali e assistenziali a favore della Polizia Locale -che l’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004 stabilisce che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art.208 sopra richiamato, sono gestite da specifici organismi formati secondo le indicazioni dell’art.55 del C.C.N.L. 14.09.2000 e costituiti in conformità all’art.11 della Legge n°300/1970 -che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° ____ del ______ , ha provveduto alla costituzione formale della Commissione di cui all’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004, deputata alla gestione delle risorse destinate dall’art.208 D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada) a finalità assistenziali e previdenziali, e composta da n° _____ rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale segnalati dalle OO.SS territoriali ed integrata da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale -che il Contratto Collettivo decentrato integrativo del _______ recepito con deliberazione della Giunta Comunale n° ______ del ______ , ha convenuto di destinare la somma di Euro ______ per la costituzione della previdenza integrativa a favore degli operatori del Corpo di Polizia Municipale -che la competente Commissione ha informato, con propria nota Prot. n° ____ del _____ di avere stabilito all’unanimità, nella seduta del ______ , un utilizzo delle risorse in argomento finalizzato all’adesione, a favore del personale della Polizia Municipale, a forme pensionistiche complementari gestite mediante Fondi pensione aperti, in assenza di Fondi negoziali di categoria, e di aver ottenuto su tale decisione l’approvazione all’unanimità, da parte dei lavoratori presenti, in occasione dell’assemblea informativa svoltasi in data ________ -che l’INPDAP, con proprio parere Prot. n°114 del 03.07.2003, relativo alla possibilità di adesione a Fondi pensione aperti a favore del personale appartenente alla Polizia Locale, al fine dell’utilizzo previdenziale ed assistenziale delle risorse di cui all’art.208 del Codice della Strada, ha precisato quanto segue:

• Ai sensi dell’art.9 del D.Lgs n°124/1993, i soggetti per i quali non sussistono Fondi negoziali (caso in cui ricade il personale della Polizia Locale), possono aderire a Fondi pensione aperti

• L’adesione ad un Fondo pensione (negoziale o aperto) è una scelta individuale e volontaria del lavoratore

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• Non è possibile a livello comunale disciplinare l’adesione a forme collettive di previdenza complementare

Preso atto che attualmente, da parte del personale interessato, si rende esclusivamente possibile l’adesione in forma individuale e volontaria ad un Fondo pensione aperto e che il Comune può solamente procedere ai versamenti ai suddetti Fondi -che l’attività condotta dalla Commissione è stata sin qui compiuta in conformità con le indicazioni contenute nel citato parere INPDAP Considerato che la Commissione preposta alla gestione delle risorse, con propria nota Prot. n°_______ del ______ , ha provveduto:

• All’indicazione della scelta di adesione individuale ad un Fondo pensione aperto, effettuata da tutti coloro i quali ne abbiano titolo, attestando altresì l’esistenza dei sottoscritti singoli contratti individuali di adesione

• All’indicazione dell’ammontare delle quote annuali lorde relative all’anno _____ , entro i

limiti della complessiva disponibilità di finanziamento annuo, riferite ad ogni singolo dipendente interessato, sulla base dei criteri di riparto (cessazioni in corso d’anno – neo assunti – dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale ecc.)

• All’indicazione delle Compagnie assicurative e Istituti di credito prescelti e da

contattare, allo scopo di concordare le modalità operative di versamento

• All’indicazione di aver chiaramente stabilito, con i medesimi, oggetto e termini dell’adesione (Fondi pensione aperti ad adesione individuale e non collettiva – ruolo del Comune in qualità di prestatore del servizio di versamento delle quote e non quale sottoscrittore aderente al Fondo)

• Alla trasmissione dei mandati, attraverso i quali i singoli dipendenti interessati

autorizzano l’Ente ad eseguire i versamenti

Visto con riferimento alla determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, l’art.12 Legge 30 aprile 1969 n°153, il quale sostituisce gli artt. 1 e 2 del D.Lgs 01 agosto 1945 n°692, recepiti negli artt. 27 e 28 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955 n°797 e l’art.29 Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124 Considerato che secondo le suddette norme risultano “escluse dalla base imponibile le somme erogate da gestioni….. previste da Contratti Collettivi …..al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e loro familiari nel corso del rapporto e dopo la sua cessazione” -che sempre con riferimento all’eventuale assoggettamento a contribuzione delle somme da versare per le finalità di cui in premessa, il combinato disposto di cui ai commi 2° e 4° dell’art.208 del D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada), prevede che parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ai Comuni “sono devoluti alle finalità dell’assistenza e previdenza del personale” -che l’art.17 del C.C.N.L. 22.01.2004 stabilisce che “le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art.208……. sono gestite dagli organismi di cui all’art.55 del C.C.N.L. 14.09.2000 formati dai rappresentanti dei dipendenti……..” e pertanto dalla costituita Commissione di gestione

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-che conseguentemente la prevista devoluzione delle suddette risorse destinate, espressamente per norma vincolante, a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale e la loro stabilita modalità di gestione, secondo previsione di Contratto Collettivo, danno luogo ad erogazione di somme che, alla luce delle richiamate norme, risultano escluse dalla base imponibile -che oltre la predetta prevista esclusione, le stesse norme di cui all’art.12 Legge 30 aprile 1969 n°153, contengono altresì le seguenti previsioni:

• “…….le somme predette…… sono assoggettate al contributo di solidarietà del 10% di cui all’art. 9 bis del Decreto Legge 29 marzo 1991 n°103 convertito con modificazioni dalla Legge 01 giugno 1991 n°166, e al citato D.Lgs n°124/1993 e successive modificazioni e integrazioni……”

• “…..resta fermo l’assoggettamento a contribuzione ordinaria….. delle quote ed elementi

retributivi a carico del lavoratore, destinati al finanziamento…..delle gestioni predette”

-che il disposto contenuto nell’art.12 comma 1° D.Lgs 21 aprile 1993 n°124, che conferma l’assoggettamento al contributo di solidarietà di cui al richiamato art.9 bis del Decreto Legge 29 marzo 1991 n°103 delle somme destinate a finalità previdenziali “….fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria…. Di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art.9 bis del Decreto Legge 29 marzo 1991 n° 103 (Termini già impiegati nei richiamati artt.27, Testo Unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955 n°797, e 29, Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124) non può essere inteso quale divieto ad escludere dalla base imponibile le somme erogate dalle gestioni previste da Contratti Collettivi per l’erogazione di prestazioni integrative previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, essendo entrambe le disposizioni, quella relativa all’assoggettamento al contributo di solidarietà e quella riguardante l’esclusione dalla base imponibile, contestuali e riconducibili al richiamato art.12 Legge 30 aprile 1969 n°153 e dunque contemporaneamente da osservare -che nel caso di specie non sussistono quote o comunque elementi retributivi posti a carico del lavoratore e destinati al finanziamento delle finalità assistenziali e previdenziali attribuite alle competenze della Commissione di gestione Considerato che ai sensi dell’art.10 comma 1° lett. e-bis) D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917, sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche individuali previste dal D.Lgs n° 124/1993 Visti in ordine alle attribuzioni e responsabilità dei Dirigenti, gli artt.

• 107 D.Lgs n°267/2000 • ______ dello Statuto Comunale • ______ del Regolamento di organizzazione

Visti gli artt.183 e 151 comma 4° D.Lgs n° 267/2000 e gli artt. _____ del vigente Regolamento Comunale di contabilità Vista la delibera del Consiglio Comunale n° ____ del _____ con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno ______ e suoi allegati, il bilancio pluriennale _____ e la relazione previsionale e programmatica ______ e successive modifiche ed integrazioni Ritenuto di trasmettere, esclusivamente per quanto concerne l’impegno della spesa di Euro _______ per l’anno ______ , la presente determinazione al Settore Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 comma 4° D.Lgs n°267/2000

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DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

• Di stabilire che, dietro espresso mandato dei lavoratori interessati, i versamenti concernenti l’adesione a Fondi pensione aperti mediante l’impiego di risorse destinate a finalità previdenziali e assistenziali a favore del Corpo di Polizia Municipale, in applicazione dell’art.208 D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada), verranno eseguiti dal Comune di _______ sulla base delle indicazioni che la preposta Commissione di gestione, costituita con deliberazione della Giunta Comunale n° ______ del _____ , ha fornito con propria nota Prot. n° ______ del ______

• Di stabilire che i suddetti versamenti verranno effettuati esclusivamente per le somme

devolute a finalità assistenziali e previdenziali, in applicazione dell’art.208 D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada)

• Di stabilire che i versamenti di cui trattasi verranno effettuati sulla base delle indicazioni

fornite dalla Commissione di gestione con propria nota Prot. n° _______ del _______ , in ordine a:

Indicazione della scelta di adesione individuale ad un Fondo pensione aperto,

effettuata da tutti gli aventi diritto – attestazione relativa all’esistenza dei sottoscritti singoli contratti individuali di adesione

Ammontare delle quote individuali lorde, relative agli anni ______ ed entro i

limiti della complessiva disponibilità di finanziamento annuo, riferita ad ogni singolo dipendente interessato, sulla base dei criteri di riparto (riguardanti altresì i dipendenti cessati in corso d’anno, neo assunti, dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale ecc.)

Indicazione delle Compagnie interessate e da contattare allo scopo di concordare

le modalità operative di versamento e l’assicurazione di avere chiaramente stabilito con le medesime, individuate in numero contenuto e non superiore a tre in ragione delle esigenze di funzionamento operativo, sia oggetto e termini dell’adesione (Fondi pensione aperti ad adesione individuale e non collettiva – ruolo del Comune in qualità di prestatore del servizio di versamento e non quale sottoscrittore aderente al Fondo)

Di prendere atto che la somma prevista in bilancio per l’anno _____ pari ad Euro

_________ è destinata a consentire l’adesione individuale ad un Fondo pensione aperto, a scelta del dipendente, a favore di ciascun componente del Corpo di Polizia Municipale, secondo le indicazioni fornite dalla suddetta Commissione

Di impegnare, per i fini di cui trattasi, per l’anno ______ la somma complessiva

di Euro ______ , necessaria alla gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale del Corpo di Polizia Municipale, in applicazione dell’art.208 D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada), e di dare atto che la stessa somma trova imputazione al capitolo n° _______ del bilancio di previsione anno ______

Di impegnare altresì per le medesime finalità, per l’anno ______ , la somma

complessiva di Euro ______ e di dare atto che la medesima somma trova imputazione al corrispondente capitolo _______ del bilancio pluriennale _______

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Di definire,mediante nota commerciale d’uso, rivolta alle suddette Compagnie assicurative o Istituti di credito interessati, le modalità di versamento da seguire nel caso.

Luogo e data IL DIRIGENTE ________________________________

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Modello mandato di versamento

MANDATO DÌ VERSAMENTO

Il sottoscritto ___________ nato a _________ il ________ residente a __________ Via ______________ , in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di ___________ ed assegnato al Corpo di Polizia Municipale con la qualifica di _____________________________

Dichiara quanto segue:

1. Di aver aderito, per le finalità di cui all’art.208 comma 2° lett.a) e comma 4° D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada), al Fondo pensione aperto denominato ___________________ presso la Compagnia assicurativa/Istituto di credito __________________

2. Di essere a conoscenza di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di

assoggettamento a contribuzione del reddito da lavoro dipendente

3. Di conoscere, conseguentemente, che la quota individuale lorda destinata alle suddette finalità previdenziali, è soggetta al contributo di solidarietà del dieci per cento (10%) di cui all’art. 9 bis Decreto Legge 29 marzo 1991 n°103 convertito con modificazioni dalla Legge 01 giugno 1991 n°166 e al D.Lgs n°124/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in forza di quanto previsto dall’art.12 Legge 30 aprile 1969 n°153

Tutto ciò premesso, lo scrivente esprime

MANDATO

Al Comune di ___________ Servizio _________ per l’effettuazione del versamento di Euro __________ a favore della sopra citata Compagnia assicurativa/Istituto di credito, a valere per l’anno/gli anni _________ e per le finalità di cui all’art.208 comma 2° lett.a) e comma 4° D.Lgs n°285/1992 (Nuovo Codice della Strada). Luogo e data IL DICHIARANTE ________________________

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