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MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI III REPARTO POLITICA DEGLI ARMAMENTI SGD – G – 021 DIRETTIVA APPLICATIVA SULLE PROCEDURE INERENTI I PROGRAMMI DI ARMAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 185/90 Roma Edizione 2009

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MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

III REPARTO POLITICA DEGLI ARMAMENTI

SGD – G – 021

DIRETTIVA APPLICATIVA SULLE PROCEDURE INERENTI I

PROGRAMMI DI ARMAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 185/90

Roma Edizione 2009

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SGD – G – 021 Versione 00

I N D I C E ATTO DI APPROVAZIONE…………………………………………………………….pag. III ELENCO DI DISTRIBUZIONE…………………………………………………………pag. IV REGISTRZAZIONI AGGIUNTE E VARIANTI………………………………………..pag. V 1. PREMESSA .................................................................................................. 2. SCOPO.......................................................................................................... 3. RIFERIMENTI................................................................................................

3.1 Provvedimenti legislativi ......................................................................... 3.2 Atti e Circolari .........................................................................................

4. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA

4.1 GENERALITÀ......................................................................................... 4.2 OPERAZIONI PER CONTO DELLO STATO..........................................

4.2.1 Obblighi delle Imprese. ................................................................. 4.2.1.1 Istanza complessiva per importazione (temporanea e/o definitiva )

nel quadro di programmi di armamento (art.1 comma 8 lettera a) legge 185/90) ..................................................................

4.2.1.2 Istanza complessiva per esportazione temporanea nel quadro di programmi di armamento (art.1 comma 9 lettera a) legge 185/90)........................................................................................

4.2.1.3 Istanza complessiva per importazione (temporanea e/o definitiva ) e di esportazione temporanea nel quadro dei programmi intergovernativi (art.11 comma 1 lettera a) DPCM 93/05)

4.2.1.4 Dichiarazioni in dogana ................................................... 4.2.1.4.1 - Operazioni con Paesi UE ............................... 4.2.1.4.2 - Operazioni con Paesi extracomunitari............

4.2.2 Obblighi dell’Amministrazione della Difesa ................................... 4.2.2.1 SGD/DNA........................................................................ 4.2.2.2 Direzione Generale competente...................................... 4.2.2.3 Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari (BILANDIFE) 4.2.2.4 Organi periferici competenti del Ministero della Difesa (Uffici

Tecnici Territoriali)...........................................................

5. ABROGAZIONE................................................................................................. 6. ELENCO ALLEGATI

“A” : Quadro Sinottico della successione delle operazioni “B”: Modello di Dichiarazione di Trasporto e Transito Intracomunitario (DTTI) “C”: Modello di Documento Amministrativo Unico per le dichiarazioni di importazione e di

esportazione (DAU)

II

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SGD – G – 021

Versione 00 ELENCO DI DISTRIBUZIONE

PER COMPETENZA

E N T E N° DI COPIE MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale degli Armamenti Terresti Ufficio GCT

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale degli Armamenti Navali Ufficio GCT

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici Ufficio GCT

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale delle Telecomunicazioni,dell’Informatica e delle Tecnologie Avanzate - Ufficio GCT

PER CONOSCENZA

E N T E N° DI COPIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI U.C.P.M.A. Via del Corso, 184

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Autorità Nazionale Sicurezza – U.C.Se Via della Pineta Sacchetti, 216

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DGAE – UAMA Piazzale della Farnesina, 1

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA II Reparto Informazioni e Sicurezza Uff. M.A.T. Viale delle Milizie 5/A

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Agenzia delle Dogane – Servizio Strategico Militare – A.V.C.T. Via Mario Crucci, 71

MINISTERO DEGLI INTERNI Dipartimento P.S. – Uff. Amm.ne Gen.le – Uff.Aff. Pol. Amm.va e Sociale – Via A. De Petris

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Ufficio I Via XX Settembre, 97

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale del Bilancio e degli Affari Finanziari Uff. Aff. Fiscali e Doganali

DISTRIBUZIONE INTERNA

E N T E N° DI COPIE II REPARTO IV REPARTO

IV

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REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

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1. PREMESSA La legge 17 giugno 2003 n.148 ha modificato tra l’altro l’art.5 della legge 9 luglio 1990 n.185, in particolare richiedendo indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari – anche delle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto da includere nella relazione annuale da presentare al Parlamento.

Da ciò è derivata l’esigenza di aggiornare le procedure che l'Amministrazione Difesa, gli Uffici doganali e le imprese del settore debbono porre in essere per il controllo della movimentazione dei materiali di armamento, sia nelle transazioni con i Paesi Terzi, sia in quelle comunitarie

Ai fini della presente direttiva, si precisa che il termine “programmi” citato nell’art.1 comma 8 lettera a) e comma 9 lettera a) della legge 185/90, è attribuito sia alle attività di approvvigionamento, mantenimento in efficienza e ammodernamento dei materiali appartenenti o destinati alle Forze Armate o di Polizia, che nella presente Direttiva verranno sempre indicati come “programmi di armamento”, sia alle attività riguardanti sistemi d’arma destinati alle Forze Armate, che derivano da intese intergovernative stipulate dal Governo italiano con altri Governi, individuati ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera a) del DPCM 14 gennaio 2005, n.93, che nella presente Direttiva verranno sempre indicati come “programmi intergovernativi”1.

Dalla presente Direttiva sono, pertanto, esclusi: • i “programmi congiunti intergovernativi o industriali” di cui all’art.11 comma 1 lettera

b) del DPCM 14 gennaio 2005, n.93; • le operazioni di esportazione relative a disegni, schemi ed ogni tipo ulteriore di

documentazione e di informazione necessario allo sviluppo e produzione di materiali di armamento. È, invece, consentita la movimentazione, contestualmente al materiale, della documentazione relativa al suo utilizzo e manutenzione.

2. SCOPO

Definire una procedura che consenta: • di identificare le operazioni di importazione definitiva/temporanea e di

esportazione temporanea che possono essere effettuate da parte di un’Impresa autorizzata, come “operazioni per conto dello Stato” in uno specifico programma di “armamento ed equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia” ai fini di quanto previsto dalla Legge 185/90;

• di assicurare uniformità procedurale da parte degli Organi del Ministero della Difesa competenti nel processo di conferma di appartenenza dei materiali al “programma di armamento” e/o “programma intergovernativo” interessato.

1 L’elenco dei programmi intergovernativi viene costantemente aggiornato al Segretariato Generale della Difesa

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3. RIFERIMENTI Sono rilevanti, ai fini della Direttiva, i seguenti riferimenti normativi:

3.1 Provvedimenti legislativi Legge 9 luglio 1990 n.185 “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento”; Legge 17 giugno 2003 n.148 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n.185”; DPR 23 gennaio 1973 n.43 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”; DPCM 14 gennaio 2005 n.93 “Nuovo Regolamento di Esecuzione della Legge 9 luglio 1990 n.185, recante nuove norme per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento ” ; Reg. CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario; Reg. CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

3.2 Atti e Circolari Lettera del 5 giugno 1996 n.UMA/9/398/D.2 della Presidenza Consiglio dei Ministri/UCPMA; Lettera del 28 aprile 1999 n.UCM/UMA/I/194/0/D.2.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/UCPMA ; Circolare 3 ottobre 2005 40/D dell’Agenzia delle Dogane; Lettera del 7 giugno 2006 n.635/UCM/H10.5.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/UCPMA 2 ; Circolare 29 marzo 2007 13/D dell’Agenzia delle Dogane; Circolare 31 gennaio 2007 n.2721 del Ministero Affari Esteri - UAMA

4. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA (sinottico della successione delle operazioni in

Allegato “ A “ )

4.1 GENERALITÀ Le operazioni per le quali la Legge 185/90 non prevede il rilascio di apposita autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri sono: • importazioni (temporanee e/o definitive) effettuate direttamente

dall’Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia (art.1 comma 8 lett.a) legge 185/90);

• esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell’Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia (art.1 comma 9 lett.a) legge 185/90).

2 Per uso interno all’ Amministrazione

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Tali operazioni possono svolgersi nel quadro di “programmi di armamento” o di “programmi intergovernativi".

4.2 OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLO STATO

4.2.1 Obblighi delle Imprese

4.2.1.1 Istanza complessiva per importazione (temporanea e/o definitiva) nel quadro di programmi di armamento (art.1 comma 8 lettera a) legge 185/90)

L’Impresa, fornitrice diretta o sub-fornitrice, a fronte dell’esigenza contrattuale relativa al programma per conto dell’Amministrazione dello Stato presenterà istanza alla Direzione Generale competente fornendo le seguenti informazioni: • estremi dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese

(SRNI); • programma; • estremi del contratto/ordine dell’Amministrazione o dell’Agenzia

di programma; • lista di materiali da importare corredata da:

a) “Dichiarazione sostitutiva dall’atto di notorietà” ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/00 (DSAN) attestante: il tipo di materiale, identificato in accordo all'articolo 2

della legge 185/90, che il materiale non è classificato o, in caso contrario,

sua classifica di segretezza, che il materiale è riconducibile al programma/contratto di

riferimento, che il materiale è movimentato in adempimento alle

obbligazioni contrattuali assunte verso l’Amministrazione dello Stato o dall’Amministrazione dello Stato;

b) quantità globale presunta; c) valore monetario globale presunto; d) Ufficio Tecnico Territoriale competente; e) Ufficio Doganale competente. f) ogni altra informazione ritenuta necessaria anche ai fini

della riesportazione

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4.2.1.2 Istanza complessiva per esportazione temporanea nel quadro di programmi di armamento (art.1 comma 9 lettera a) legge 185/90)

L’Impresa, fornitrice diretta o sub-fornitrice, a fronte dell’esigenza contrattuale relativa al programma per conto dell’Amministrazione dello Stato presenterà istanza alla Direzione Generale competente fornendo le seguenti informazioni: • estremi dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese

(SRNI); • programma; • estremi del contratto/ordine dell’Amministrazione o dell’Agenzia

di programma; • lista di materiali da esportare corredata da:

a) DSAN attestante: il tipo di materiale, identificato in accordo all'articolo 2

della legge 185/90, che il materiale non è classificato o, in caso contrario,

sua classifica di segretezza, che il materiale è riconducibile al programma/contratto di

riferimento, che il materiale è movimentato in adempimento delle

obbligazioni contrattuali assunte verso l’Amministrazione dello Stato o dall’Amministrazione dello Stato;

b) quantità globale presunta; c) valore monetario globale presunto; d) destinatario ((paese/impresa) e, per i materiali classificati,

eventuale tramite; e) natura del processo di lavorazione o scopo della

temporanea esportazione; f) Ufficio Tecnico Territoriale competente; g) Ufficio Doganale competente. h) ogni altra informazione ritenuta necessaria anche ai fini

della reimportazione;

4.2.1.3 Istanza complessiva per importazione (temporanea e/o definitiva) e di esportazione temporanea nel quadro dei programmi intergovernativi (art.11 comma 1 lettera a) DPCM 93/05)

L’Impresa, fornitrice diretta o sub-fornitrice, a fronte dell’esigenza contrattuale relativa al programma per conto dell’Amministrazione dello Stato presenterà istanza alla Direzione Generale competente fornendo le seguenti informazioni: • estremi dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese

(SRNI); • programma; • attestazione di Impresa appartenente al Programma;

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• lista di materiali da esportare corredata da: a) DSAN attestante:

il tipo di materiale, identificato in accordo all'articolo 2 della legge 185/90,

che il materiale non è classificato o, in caso contrario, sua classifica di segretezza,

che il materiale è riconducibile al programma/contratto di riferimento,

che il materiale è movimentato in adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso l’Amministrazione dello Stato o dall’Amministrazione dello Stato;

b) destinatario ((paese/impresa) e, per i materiali classificati,

eventuale tramite, per le sole operazioni di esportazione temporanee

c) Ufficio Tecnico Territoriale competente; d) Ufficio Doganale competente. e) ogni altra informazione ritenuta necessaria anche ai fini

della riesportazione o della reimportazione;

Per l'eventuale trasformazione in movimentazione definitiva dei materiali già temporaneamente movimentati deve essere applicato quanto previsto dalla Circolare MAE n.2721 del 31 gennaio 2007.

4.2.1.4 Dichiarazioni in dogana

4.2.1.4.1 - Operazioni con Paesi UE L'Impresa indicherà sulla Dichiarazione di Trasporto e Transito Intracomunitario (DTTI - Allegato “B”) il riferimento del provvedimento dell’Amministrazione competente, la tipologia di operazione che intende effettuare, l’indicazione dei riferimenti di legge, nonché il valore, ai soli fini doganali, dell’operazione.

4.2.1.4.2 - Operazioni con Paesi extracomunitari L'Impresa dichiarerà i materiali d'armamento in dogana secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (DPR 43/73; Regolamento CEE n.2913/92 e Regolamento CEE n.2454/93), indicando nella dichiarazione doganale (Documento Amministrativo Unico – DAU – Allegato “C” ) a il riferimento del provvedimento dell’Amministrazione competente.

4.2.2 Obblighi dell’Amministrazione della Difesa

4.2.2.1 SGD/DNA Per ogni “programma intergovernativo" il SGD/DNA comunica alle imprese, alla Direzione Generale competente, al Ministero degli Affari Esteri (UAMA) ed all’Agenzia delle Dogane (Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise) le seguenti informazioni, assicurandone l’eventuale aggiornamento:

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• l'elenco delle imprese iscritte al SRNI partecipanti ad ogni programma intergovernativo le quali possono effettuare operazioni “per conto dell’Amministrazione dello Stato”;

• l’applicabilità dell’articolo 19 comma 4 e dell’articolo 20 comma 1 della legge 185/90 a tutte le operazioni di movimentazione di materiale d’armamento nel singolo programma intergovernativo;

• l’applicabilità a livello periferico, presso gli Uffici Tecnici Territoriali del Ministero della Difesa, delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento UE n.150/03;

4.2.2.2 Direzione Generale competente La Direzione Generale competente entro 30 gg calendariali dalla presentazione dell’istanza complessiva:

• verifica, consultando, per gli aspetti di competenza, il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – III Reparto “Politica degli Armamenti”, che le operazioni di cui alle istanze ai para 4.2.1, 2. e 3. possano essere considerate come svolte “per conto dell’Amministrazione dello Stato” per la realizzazione di "programmi di armamento" e “programmi intergovernativi”3 e, quindi, rientranti fra i casi previsti dalla Legge 185/90 e successive modificazioni. Qualora si tratti di esportazione temporanea di materiale classificato la Direzione Generale competente predispone il provvedimento autorizzativo, informando il Segretariato Generale della Difesa - III Reparto e previo nulla osta dello Stato Maggiore della Difesa – II Reparto “Informazioni e Sicurezza”;

• accertata la completezza della stessa autorizza con proprio provvedimento l’Impresa a poter effettuare tali operazioni per conto dello Stato;

• trasmette tale provvedimento autorizzativo all’impresa richiedente e, unito alla copia dell’istanza dell’Impresa, all’Ufficio Centrale del Bilancio (BILANDIFE) - Ufficio Affari Fiscali e Doganali ed all'Ufficio Tecnico Territoriale competente evidenziando che il provvedimento sarà reso esecutivo dall’Ufficio doganale territorialmente competente allo svolgimento dell’operazione a seguito della comunicazione di BILANDIFE.

3 La certificazione dei programmi intergovernativi è costituita da un provvedimento amministrativo emesso da SGD/DNA III° Reparto che individua gli operatori nell’ambito di detti programmi.

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4.2.2.3 Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari (BILANDIFE) - Ufficio Affari Fiscali e Doganali in ambito Nazionale ed Intracomunitario

• verifica la completezza della pratica ricevuta dalla Direzione Generale competente (istanza complessiva dell’Impresa e provvedimento di autorizzazione della Direzione Generale);

• trasmette, a meno di ulteriori approfondimenti, entro 15 giorni calendariali dalla ricezione degli atti da parte della Direzione Generale competente, il provvedimento autorizzativo della Direzione Generale competente e l’istanza complessiva dell’impresa all’Ufficio doganale territorialmente competente, informando, contestualmente: • la Direzione Generale interessata; • il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del

Tesoro per quanto attiene le eventuali correlate transazioni bancarie;

• l'Agenzia delle Dogane - Area Centrale Verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici;

• l’impresa interessata.

4.2.2.4 Organi periferici competenti del Ministero della Difesa (Uffici Tecnici Territoriali)4 L’Organo periferico ricevuto il provvedimento autorizzativo dalla D.G. e la Dichiarazione di Trasporto e Transito Intracomunitario (DTTI- Allegato “B”) o il Documento Amministrativo Unico (DAU - Allegato “C”) debitamente compilati dall’impresa:

verifica a livello documentale che sui medesimi: • sia riportato il riferimento del provvedimento autorizzativo della

Direzione Generale competente; • il materiale soggetto alla movimentazione sia: o quello indicato nella richiesta alla Direzione Generale

competente, per la quale ha ottenuto il provvedimento autorizzativo, ovvero ne autodichiara la corrispondenza;

o pertinente al programma nel caso di programmi complessi comprensivi anche delle fasi di progettazione sviluppo e/o assistenza;

appone, nella casella B del DTTI/DAU emesso dall’impresa

all’atto della spedizione/esportazione o di arrivo/importazione, il visto5 che costituisce conferma di appartenenza, dei materiali al programma di armamento o al programma intergovernativo;

4 Il Ministero Difesa, per il tramite delle Direzioni Generali ha costituito quali organi periferici gli Uffici Tecnici Territoriali e loro Distaccamenti/Nuclei, operanti per il tramite del personale dipendente accreditato presso l’Agenzia delle Dogane per mezzo dei quali le Direzioni Generali assicurano l’apposizione del Visto sui documenti doganali prodotti dall’impresa.

5 I documenti doganali vengono approntati dall’Impresa richiedente.

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restituisce all’Impresa il DTTI/DAU per la successiva

presentazione presso l’Ufficio doganale territorialmente competente;

riceve successivamente a cura dell’Impresa copia del DTTI/DAU

riportante gli estremi della registrazione apposti dall’Ufficio doganale territorialmente competente;

tiene presente che, per gli arrivi da Paesi membri dell’UE di

materiali di armamento ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 185/90, l’impresa nazionale che riceve la spedizione, se non in possesso della DTTI emessa da altro Stato membro, dovrà compilare e presentare all’Ufficio doganale territorialmente competente sulla sede dell’impresa, previo visto per “conferma di appartenenza” del materiale sul documento doganale dell’Organo del Ministero della Difesa, una dichiarazione (DTTI) di arrivo della merce con l’indicazione del programma di armamento o programma intergovernativo cui fa capo l’operazione. L’impresa, dopo aver presentato la DTTI all'Ufficio doganale, consegnerà all’Organo del Ministero della Difesa copia del DTTI riportante gli estremi della registrazione apposti dall’Ufficio doganale territorialmente competente.

5. ABROGAZIONE

La presente Direttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce la versione precedente emanata il 2 maggio 2007 con prot.GSGDNA 345 3812 e ogni altra disposizione emanata dal SGD/DNA e dagli Enti dipendenti in contrasto con la presente, fatto salve le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto disposto dalla Direttiva 2 maggio 2007.

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Allegato “ A “

U.T.T.

IMPRESA

DIREZIONE GENERALEistruttoriaistruttoria

S.M.D.–R.I.S.classificato

BILANDIFEVerificaVerifica autorizzazioniautorizzazioni

SEGREDIFESAIII Reparto

MINISTEROECONOMIA e FINANZE

UFFICIOdelle DOGANE

AGENZIA DOGANE

1

2 233

4

4 (info)

4 (info)

5

6

7 Istanzacomplessiva

Autorizzazione

Parere

Nulla Osta

4 (info)

4 (info)

8 (info)

8

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Allegato “ B ”

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Allegato “ C ”

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