LA PREVIDENZA FORENSECarlo Martuccelli Per il Consiglio di Amministrazione: Giovanni Ceriello...

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2 aprile-giugno 2007 LA PREVIDENZA FORENSE TRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE POSTE ITALIANE S.p.A. – SPEDIZIONE IN A. P. – D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004,ART. 1, C. 1; DCB ROMA – CONTIENE I.P. BILANCIO TECNICO RALLENTA LA CRESCITA DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI REDDITI 2005

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  • 2 aprile-giugno2007LA PREVIDENZA FORENSETRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

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    BILANCIO TECNICO

    RALLENTA LA CRESCITA DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI

    REDDITI 2005

  • SLA PREVIDENZA FORENSE

    PresidenteRiccardo Scocozza

    Direttore ResponsabileDario Donella

    Comitato di RedazioneGiuliano Berti Arnoaldi Veli

    Leonardo CarboneFranco Cipriani

    Domenico Condello Remo Danovi

    Massimo Di Lauro Alarico Mariani Marini

    Carlo MartuccelliPer il Consiglio di Amministrazione:

    Giovanni CerielloSalvatore Di Cristofalo

    Segreteria del Comitato di RedazioneDonatella Asquino

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    Registrazione del Tribunale di Roma18.4.1978 n. 17230

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    Numero chiuso in redazione il 6 luglio 2007Finito di stampare il mese di luglio 2007

    Sped. in Abb. Post.D.L. 353/2003 conv.

    L. 46/2004, art. 1 c. 1, DCB Roma

    In copertina: Arco di Rimini

    SommarioE

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    2aprile-giugno

    2007

    LA PREVIDENZA FORENSETRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

    EDITORIALEUn ringraziamento, un impegnodi Riccardo Scocozza 98Il rinnovo delle cariche della Cassa 100

    AVVOCATURAordinamento professionale

    Relazione al disegno di legge sulla riforma dell’Ordinamento forense (II parte) 102La specificità dell’avvocatodi Dario Donella 109Novità deontologichedi Remo Danovi 116

    la formazione professionaleIl regolamento del CNF per la formazione continuadella professione di avvocato 120

    spazio apertoLa professione stretta fra lo Stato e il Capitaledi Maurizio de Tilla 129Un esame da riesaminaredi Carlo Martuccelli 130Quando l’avvocato paga le spese di causadi Franco Cipriani 132

    PREVIDENZAinformazione

    Bilancio tecnico. Un segnale di allarmedi Giuseppe Orrù 135Rallenta la crescita degli iscritti agli albicommento di Giovanna Biancofiore 152Redditi 2005di Antonella Menichetti 163La totalizzazione può partiredi Michele Proietti 171La pensione di invalidità nella previdenza forensedi Leonardo Carbone 176I Ministeri vigilanti hanno approvato la piccola riforma,ma non vogliono l’aumento del contributo integrativo 181

    l’opinioneIl pensionamento flessibiledi Paolo Rosa 189

    LETTERE E QUESITIDum pendet rendet? 191

  • Sono grato ai Colleghi che mi hanno manifestato laloro fiducia, consentendomi per la seconda volta diguidare la nostra Fondazione.Non deluderò la loro aspettativa.Il mio impegno sarà continuo e costante sarà la miapresenza.A Maurizio de Tilla e ai Consiglieri giunti al termi-ne del mandato un ringraziamento per il lavorosvolto, nella certezza che continueranno a dare illoro contributo, forti delle esperienze maturate.La mia candidatura è stata caratterizzata dal “pro-getto”, che ha aggregato il consenso.Tutti i Delegati sono chiamati a realizzarlo e natu-ralmente ad integrarlo e migliorarlo.Si può fare sempre meglio e di più.Non bisogna mai accontentarsi, soprattutto quandosi lavora per gli altri e si ha la responsabilità discelte che ricadranno sulle future generazioni di Av-vocati.Il ruolo centrale del Comitato dei Delegati è il con-cetto fondamentale del progetto per il prossimobiennio.Il Comitato dei Delegati deve essere luogo di di-scussioni informate e pertinenti, deve avere cono-scenza del contenuto, quantomeno, delle più impor-tanti decisioni adottate dal Consiglio, come modusoperandi al fine di assicurare il massimo della tra-sparenza delle scelte effettuate.La volontà collegialmente espressa dai singoli De-legati deve essere interpretata dal Consiglio comeespressione di una linea d’indirizzo che dia voce atutti gli Iscritti alla Cassa Forense.L’ampia e qualificata propositività delle Commis-sioni deve essere tenuta in adeguata considerazionein ogni iter decisionale.Ogni Delegato rappresenta un vero patrimonio del-l’Ente, che va valorizzato.Il Presidente non dovrà, come in passato, esserel’apice di una piramide, ma piuttosto il fulcro ed ilnucleo del Comitato da cui, con forza centripeta,

    accoglierà suggerimenti e stimoli ed a cui, con for-za centrifuga, distribuirà compiti, incarichi e re-sponsabilità.Solo così sarà possibile individuare e far crescereun gruppo intercambiabile di Colleghi che dovran-no, con capacità ed esperienza, fronteggiare le sfidedel prossimo futuro.Sono certo che, con l’apporto corale di tutti si po-trà mettere mano alla nutrita agenda delle cose dafare, che riassumo per sommi capi come linee gui-da di un programma più vasto e complesso:– riaffermare l’autonomia della Cassa Forense;– dialogare con tutte le Istituzioni e con Enti previ-

    denziali pubblici e privati in posizione di autono-mia;

    – consolidare i rapporti con l’Avvocatura istituzio-nale ed associata;

    – definire la riforma della previdenza, tenendo con-to dello sconvolgimento “Bersani” e dei progettidi riforma della legge professionale;

    – sviluppare le basi solidamente poste dal Comita-to per la gestione del patrimonio mobiliare ed im-mobiliare;

    – rafforzare le sinergie in ambito AdEPP su temicomuni anche di carattere gestionale ed operati-vo;

    – concretare la partecipazione dei Coordinatoridelle Commissioni alle riunioni del Consiglio diAmministrazione limitatamente alla trattazione diargomenti già esaminati in Commissione;

    – utilizzare tutte le professionalità, capacità edesperienze specifiche dei Delegati, anche da ante-porre a consulenze esterne;

    – ridurre i costi ed evitare sprechi di risorse, ancheumane;

    – riorganizzare e razionalizzare gli Uffici con fina-lità di maggiore efficienza nella gestione delle ri-sorse umane, secondo criteri certi di meritrocazia(carriere) ed impegno personale (incentivazione);

    – riorganizzare e razionalizzare il call center.

    EEDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

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    Un ringraziamento, un impegnodi Riccardo Scocozza

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    ELA PREVIDENZA FORENSE

    Di notevole rilievo esterno appare, poi, un ulterioreprogetto che mi sta particolarmente a cuore: la re-dazione della “Carta dei diritti degli Iscritti allaCassa Forense”, che sia la sintesi e la garanzia de-gli impegni assunti dalla Cassa nei confronti deisuoi iscritti.Si deve cambiare conservando il meglio. L’Avvoca-tura è valore e baluardo di civiltà giuridica, di giu-stizia.E questa nostra Cassa – per l’alto ruolo istituziona-le che riveste – è, e sempre più deve essere, col con-corso di tutti – amministratori, delegati, iscritti – vo-lano di sicurezza, di progresso, di miglioramento.La nostra “azienda” – ecco un ulteriore traguardo– va resa più aderente alle esigenze dell’Avvocatu-ra, più moderna, più produttiva. La macchina am-ministrativa, con la collaborazione di tutti, devecorrere con più speditezza e agilità.Anche il funzionamento stesso del Consiglio di Am-ministrazione dovrà essere snellito e reso più agilein modo da consentire all’organo centrale della vitaamministrativa dell’Ente di occuparsi pienamentedei grandi problemi di gestione ed indirizzo politico.

    Considero, poi, valore e forza di Cassa Forense idipendenti, tutti, indistintamente. Sono preparati,qualificati, impegnati e motivati, un’autentica ric-chezza, un capitale che non trova voce adeguatain alcun bilancio. Porrò al servizio di Cassa Fo-rense la mia esperienza di amministratore pubbli-co e privato e la cognizione di questioni azienda-li; la risalente conoscenza dell’istituzione previ-denziale e dei temi della previdenza forense; lacontezza dello stato dell’Avvocatura, degli scena-ri futuri e del ruolo che la Cassa è chiamata asvolgere; i rapporti istituzionali, politici e socialiconsolidati; e, perché no, il bagaglio di tutta lamia vita.Bisogna pensare ora alla Cassa come ad una forzain movimento che punta verso il futuro. I piedi bensaldi nell’oggi e lo sguardo rivolto al domani. Il do-mani delle generazioni di avvocati che verranno,che dovranno pretendere il passaggio di un testimo-ne solido e un orizzonte previdenziale privo di in-certezze. Questo sarà il premio delle fatiche che ciaspettano nel prossimo biennio: la consapevolezzadi aver fatto il nostro lavoro.

  • Consiglio di AmministrazionePresidenteAvv. Riccardo ScocozzaVice Presidente VicarioAvv. Paolo RosaVice PresidenteAvv. Marcello Colloca

    Restano in carica per altri due anni:Avv. Giovanni CerielloAvv. Vittorio MormandoAvv. Giovanni RomanoAvv. Raffaele RuggieroAvv. Paolo Rosa

    Neo eletti, che durano in carica quattro anni:Avv. Alberto BagnoliAvv. Marcello CollocaAvv. Giuseppe Della CasaAvv. Salvatore Di CristofaloAvv. Vincenzo La Russa

    Giunta EsecutivaComponenti effettiviAvv. Giovanni CerielloAvv. Raffaele RuggieroComponenti supplentiAvv. Alberto BagnoliAvv. Giovanni Romano

    Resta immutato il Collegio sindacale,in carica fino al 2008: PresidenteAvv. Luigi Giacomo Scassellati SforzoliniComponente anzianoDott. Michele GrassoComponenti Dott. Edoardo GrisoliaAvv. Giuseppe BassuDott. Ugo Collini

    EEDITORIALE ELA PREVIDENZA FORENSE

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    Il rinnovo delle cariche della CassaNelle riunioni del Comitato dei Delegati del 15 e 16 marzo, sono state rinnovate le cariche di Presidente e di metà dei consiglieri di amministrazione,in conformità alle prescrizioni statutarie.

  • AAVVOCATURAordinamento professionale

    Riforma dell’ordinamentodella professione di avvocato (II parte)

    Albi, elenchi e registriLa disciplina normativa per albi,elenchi e registri contiene precisa-zioni opportune ed in gran partecorrispondenti alle norme già vi-genti.Innovativa può essere la previsio-ne dell’elenco delle associazioni edelle società comprendenti avvo-cati tra i soci.Innovativo è pure l’elenco degliavvocati non esercenti, di cui siparlerà più avanti.L’indicazione che l’albo, gli elen-chi ed i registri sono a disposizionedel pubblico appare opportuna difronte a dubbi (infondati, ma mani-festati) della riservatezza di essi.Per quanto riguarda l’iscrizione,si segnalano alcune novità:– si prevede che l’iscrizione deb-

    ba avvenire non oltre cinque an-ni dal superamento dell’esamedi abilitazione; ciò per evitareche un lungo tempo trascorsoabbia fatto in parte dimenticarele nozioni e la preparazione chehanno consentito il superamen-to dell’esame;

    – l’iscrizione deve essere preclusadopo il compimento del quaran-tesimo anno di età; ciò allo sco-po che non accedano alla profes-sione persone che provengonoda altre esperienze di lavoro, chepossono essere per nulla o benpoco compatibili con la prepara-zione alla professione di avvo-cato, oppure persone che ad essanon si dedicano come impegnoprioritario di lavoro; la norma ri-sponde anche ad esigenze di ca-rattere previdenziale, essendosenz’altro preferibile che vengamaturato il diritto alla pensionein un solo ente previdenziale,anziché ricorrendo ad istituti,quali la ricongiunzione o la tota-lizzazione, che consentono trat-tamenti inferiori.

    Per la incompatibilità, è previstauna razionalizzazione delle nor-me in sostituzione di quelle ap-prossimative e confuse contenutenell’articolo 3 del vigente ordina-mento professionale.Le specificazioni più interessantisono relative allo svolgimento diattività commerciale in proprio onella amministrazione di società.Per le attività agricole, individualio societarie, sono indicate prescri-

    zioni che superano la mancata pre-visione della incompatibilità peresse nell’ordinamento vigente.Per quanto riguarda l’incompati-bilità con il lavoro subordinato, èopportuno indicarla in modo as-solutamente generico ed omni-comprensivo, perché ogni specifi-cazione potrebbe essere limitativaper i casi non indicati.Una segnalazione particolare vafatta per la rilevanza della incom-patibilità ai fini dell’iscrizione al-la Cassa nazionale di previdenzaforense.La norma attuale (articolo 2 dellalegge n. 319/76) è troppo rigorosae punitiva perché, senza limititemporali, impone di escludereefficacia alla iscrizione alla Cas-sa, quando vi siano state incom-patibilità, anche se non rilevatedai Consigli dell’ordine.È opportuno specificare che la in-compatibilità, rilevante per esclu-dere l’efficacia di iscrizione allaCassa, vi sia soltanto quando l’at-tività incompatibile abbia caratte-re di prevalenza rispetto all’attivi-tà professionale e questo caratteredi prevalenza deve essere definitodal Comitato dei Delegati dellaCassa.

    ALA PREVIDENZA FORENSE

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    Relazione al disegno di legge sulla riforma dell’Ordinamento forense (II parte)Completiamo la pubblicazione della relazione con cui è stato presentato il disegno di legge sulla riforma dell’Ordinamento forense dal senatore Guido Calvi e altri. La prima parte del disegno di legge è stata pubblicata nel n. 4/2006 della rivista, alle pagine 299-310; la seconda parte nel n. 1/2007, alle pagine6-16. La prima parte della relazione è stata pubblicata nel n. 1/2007 alle pagine 18-22.

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    ALA PREVIDENZA FORENSE

    Per quanto riguarda le eccezionisulle norme di incompatibilità, siritiene che esse possano essere li-mitate al caso di insegnanti di ma-terie giuridiche nelle università oin scuole pubbliche o private se-condarie.A questo proposito, si osserva: èprescritta la incompatibilità perogni tipo di insegnamento diversoda quello di materie giuridiche,con una regola omogenea (attual-mente è compatibile, ad esempio,l’insegnamento dell’educazionefisica, mentre è incompatibilel’insegnamento in scuole elemen-tari); inoltre, deve essere esclusaogni distinzione tra scuole pubbli-che e private parificate (attual-mente, l’esonero dalla incompati-bilità vi è solo per le scuole stata-li con disparità di trattamento as-solutamente ingiustificate).È prevista la sospensione dall’e-sercizio professionale (non lacancellazione dall’albo) per chicopra cariche pubbliche di parti-colare rilievo.È prevista, inoltre, una sospensio-ne volontaria di durata limitataper chi voglia, per qualche tempo,svolgere un’attività incompatibileo che intenda non esercitare tem-poraneamente la professione concarattere di continuità, ipotesi perle quali altrimenti sarebbe previ-sta la cancellazione dall’albo.

    La continuità dell’esercizio professionaleLe norme sulla «permanenza del-la iscrizione all’albo» si riferisco-no alla necessità che la professio-ne venga esercitata con caratteredi continuità.È questa una delle innovazionipiù importanti e caratterizzantidel nuovo ordinamento professio-nale.Le prescrizioni debbono esserecomplete, tenuto conto del loro

    rilievo e degli effetti che posso-no derivare dalla inosservanza diesse.Uno dei punti più delicati è relati-vo alla prova dell’esercizio conti-nuativo.Per le esperienze già fatte dallaCassa nazionale di previdenza fo-rense, non vi è metodo diversoche quello dell’indicazione di unreddito fiscale minimo dichiaratodall’iscritto.Questo criterio consente controllisemplici e veloci per tutti gliiscritti, mentre qualsiasi altro cri-terio renderebbe in pratica impos-sibile il controllo dell’eserciziocontinuativo.Si è da taluno prevista la possibi-lità di deroghe rispetto a questocriterio.Si tratta di deroghe inopportune,perché paralizzerebbero ogni ef-fettiva possibilità di controllo.Bisogna inoltre tener presenteche, facendo riferimento ai limitidi reddito previsti dalla Cassa diprevidenza, essi sono così bassi,per cui chi non arriva a percepirequesto reddito non può certamen-te essere qualificato come profes-sionista; inoltre, un reddito mini-mo significa che la professioneverrebbe svolta ad un così bassolivello da non offrire alcuna ga-ranzia circa la qualità delle sueprestazioni.Garantiscono l’equità della pre-scrizione: che si debba tener con-to di una media pluriennale, chevi sia esonero dalla prova nei pri-mi anni di professione e dopo ilcompimento del settantesimo an-no di età, oltre agli esoneri per ca-si di malattia e per le donne inmaternità.Sono quindi dettate importantinorme procedurali per eseguire ilcontrollo ed è imposta una revi-sione triennale.

    Se il Consiglio dell’ordine nonprovvede alla revisione periodicao compie gravi e numerose omis-sioni, il Consiglio nazionale fo-rense deve nominare un commis-sario, affinché provveda in sosti-tuzione.Per chi non sia in grado di prova-re l’esercizio continuativo con idati reddituali, è prescritta la can-cellazione dall’albo.La reiscrizione è ammessa una so-la volta. Altrimenti, se fosse con-cessa dopo ogni cancellazione,questa sarebbe un provvedimentoinutile.Per la reiscrizione sono inoltre pre-visti un controllo di idoneità, se-condo regole che dovrà approvareil Consiglio nazionale forense, as-sieme alla prova che l’avvocato èdotato dei mezzi indispensabili perl’esercizio della professione.Infine, è previsto che, entro seianni dall’entrata in vigore di que-sta legge, il reddito minimo siadeterminato in misura non infe-riore al costo dei dipendenti deglistudi professionali con la retribu-zione più bassa. È infatti impossi-bile ammettere che un avvocatopossa decorosamente svolgere laprofessione se ha un reddito infe-riore a quello del meno qualifica-to dipendente degli studi profes-sionali.

    Patrocinio avanti le giurisdizionisuperioriArgomento discusso e controver-so è quello relativo alla abilitazio-ne al patrocinio avanti le giurisdi-zioni superiori.Secondo taluni (e con seri moti-vi), dovrebbe essere necessario ilsuperamento di un apposito esa-me di abilitazione, da cui dovreb-bero essere esonerati solo i docen-ti universitari che esercitano effet-tivamente la professione dopo uncerto numero di anni.

  • AAVVOCATURAordinamento professionale

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    Tra i compiti e le prerogative delConsiglio, assume particolare ri-lievo il controllo della formazionepermanente degli avvocati, che siaggiunge al controllo del tiroci-nio, per il quale è previsto un ruo-lo più importante dei Consigli, so-prattutto con la istituzione dellescuole forensi e per il controllodel loro funzionamento.Si ritiene invece opportuno esclu-dere dai compiti dei Consigli de-gli Ordini la funzione disciplinareda attribuire a Consigli di discipli-na distrettuali, come meglio saràillustrato in seguito.È infine prevista la possibilità peri Consigli maggiori di funzionaremediante commissione di lavoro.Il compimento da parte dell’inte-ro Consiglio di tutta l’attività disua competenza risulta troppooneroso, soprattutto per i Consiglidegli Ordini con numerosissimiiscritti.Non molto rilevanti sono le inno-vazioni per il Consiglio nazionaleforense, per il quale si è ritenutoopportuno specificare tutte le atti-vità di sua competenza, che sonoveramente numerose e rilevanti.L’attività più importante è quellagiurisdizionale, che è necessariovenga conservata al Consiglio na-zionale forense, considerando chegià la Corte costituzionale ha piùvolte affermato la legittimità diquesta giurisdizione speciale, pernorma contenuta nelle disposizio-ni transitorie della Costituzione eper la quale però non è previstascadenza di efficacia. È tuttavianecessario conservare la strutturadel Consiglio nazionale forensenell’esercizio della funzione giu-risdizionale.La giurisdizione del Consiglio na-zionale forense è d’altronde unaessenziale garanzia di autonomiae di libertà della professione.

    Una garanzia del rispetto dellenorme di legge è assicurata dallapossibilità, confermata, del ricor-so per Cassazione contro le sen-tenze del Consiglio nazionale fo-rense.Anche per l’attività amministrati-va del Consiglio nazionale foren-se è prevista la possibilità di atti-vità svolte con commissioni, allequali possono essere chiamati an-che non consiglieri nazionali.

    Accesso alla professioneLa indicazione dei rapporti conl’università è una innovazione vo-luta da tutti gli avvocati ed è im-portante per garantire la qualifica-zione dell’avvocato sia nella fasedel tirocinio, sia nella fase di eser-cizio dell’attività professionale.Per il tirocinio, si prevedono: lapratica professionale presso unavvocato italiano, una frequenzafacoltativa dei corsi integrativi diformazione professionale; la fre-quenza facoltativa di uffici giudi-ziari.L’argomento più delicato è quellodella frequenza dei corsi integrati-vi di formazione professionale.Secondo molti, questa frequenzadovrebbe essere obbligatoria,mentre deve ritenersi senz’altropreferibile che essa sia, almenoper il momento, solo facoltativa.I corsi integrativi di formazioneprofessionale sono in fase speri-mentale e non sono diffusi su tut-to il territorio della Repubblica.Se si può prevedere, in tempi rela-tivamente brevi, l’istituzione dicorsi integrativi di sicura efficien-za nei centri maggiori, si deve ri-tenere che ciò non sia facile neitantissimi Ordini minori.Gli iscritti negli Ordini minori,pertanto, avrebbero una grossadifficoltà nel frequentare corsi in-tegrativi resi obbligatori. Per co-storo, inoltre, la frequenza potreb-

    La regola attuale è che possonoessere iscritti tutti gli avvocati do-po un certo numero di anni diiscrizione agli albi.Ciò ha comportato una inflazionedell’albo speciale, con effetti no-civi sulla entità del contenzioso.In Francia, gli avvocati abilitati alpatrocinio avanti la Cassazionesono in numero limitatissimo (adifferenza delle molte migliaiadegli avvocati italiani).Mentre è preferibile il requisito del-l’esame, è tuttavia accettabile ancheuna iscrizione dopo un certo nume-ro di anni (non meno di venti) diesercizio lodevole e proficuo dellaprofessione. Il Consiglio nazionaleforense deve stabilire quando sussi-sta questo requisito; inoltre deve es-sere previsto che l’iscrizione per etàsia condizionata ad un controllodella capacità professionale con ladimostrazione della qualità, sottol’aspetto giuridico, degli scritti di-fensivi stesi dall’avvocato.È inoltre importante prescrivereche l’iscrizione possa essere con-servata solo se viene effettiva-mente svolta attività di patrocinoavanti le magistrature superiori.Ciò per evitare che si perpetuil’inflazione degli iscritti all’albospeciale, con iscrizioni inutili.

    Organi e funzioni degli ordini forensiNon sono molte le regole innova-tive proposte per quanto riguardaorgani e funzioni degli ordini fo-rensi.Alcune innovazioni sono però dirilevante importanza.È previsto un aumento del nume-ro dei consiglieri dell’ordine, af-finché siano in grado di svolgerele rilevanti nuove funzioni ad essoattribuite.Per l’elezione, va introdotto il me-todo maggioritario, con presenta-zione di liste.

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    be essere assai costosa e richiede-re tempi di trasferta molto rilevan-ti, che sottrarrebbero tempo allapratica professionale.Prima di stabilire la obbligatorie-tà dei corsi integrativi bisognasperimentarne la costituzione edil funzionamento e solo dopo sipotrà giudicare se è possibile pre-scrivere la obbligatorietà dellafrequenza.Bisogna inoltre cercare di atte-nuare possibili discriminazioni trapraticanti di grandi centri e prati-canti di zone periferiche ed inoltretra praticanti di famiglie bene-stanti e praticanti senza adeguatoaiuto economico familiare.Non appare neppure opportunoaffidare ai corsi di formazione ilcontrollo della preparazione deipraticanti sostituendo, in granparte, la funzione dell’esame.Si avrebbero delle disparità digiudizi tra le varie scuole moltopiù gravi di quelle ripetutamentelamentate, mentre servono stru-menti idonei ad attenuare questadisparità il più possibile, come sidirà più avanti.Alcune regole sono previste perstimolare la frequenza dei corsiintegrativi: la riduzione del tiroci-nio da trentasei a ventiquattro me-si; l’esonero dalla preselezioneper gli esami di abilitazione; l’at-tribuzione di un punteggio dasommare al voto complessivo del-l’esame scritto e di quello orale,per facilitarne il superamento.Si prevede che la pratica profes-sionale possa essere fatta anchepresso l’Avvocatura dello Stato oun avvocato iscritto all’elencospeciale dei dipendenti degli entipubblici o presso un avvocatostraniero per un tempo limitato.Il periodo complessivo del tiroci-nio va fissato in trentasei mesi, ri-ducibili a ventiquattro, per chi ab-

    bia superato gli esami dei corsi in-tegrativi delle scuole forensi odelle scuole di specializzazionecon esito positivo.Sono previsti casi in cui si deveprovvedere alla cancellazione dalregistro e questa prescrizione è re-sa necessaria dalla confusione at-tuale, per la quale alcuni Ordinicancellano al rilascio del certifi-cato di compiuta pratica, altri noncancellano mai; inoltre è opportu-no specificare quando inizia equando cessa l’abilitazione al pa-trocinio sostitutivo perché, ancheper questo caso, vi è disparità dicomportamento tra Consigli checancellano automaticamente allascadenza dei sei anni e Consigliche non cancellano mai.La disciplina dei corsi integrativiè necessariamente sommaria e leregole particolari devono esseredettate da organi competenti: diconcerto tra vari ministri su pare-re del Consiglio nazionale foren-se per i corsi integrativi, dal Con-siglio nazionale forense che ap-prova i regolamenti redatti daiConsigli dell’Ordine per le scuo-le forensi.È stata prevista, in alternativa allapratica presso avvocato, anche lafrequenza di uffici giudiziari pernon più di dodici mesi.Questa frequenza può essere utileper apprendere «dall’interno» ilfunzionamento degli uffici giudi-ziari e i praticanti possono essereutili per i magistrati per ricerchesu argomenti che interessino la re-dazione delle sentenze.Un argomento difficile è quellodell’esame di abilitazione.Non si deve affidare al solo esa-me, che è sempre molto aleatorio,la verifica della preparazione pro-fessionale del laureato.Però esso deve essere uno stru-mento di selezione importante, il

    quale, d’altronde, è necessario co-me esame di Stato per l’accessoalla professione.Le modifiche di qualche anno fanon hanno dato un risultato soddi-sfacente.Esse hanno tratto spunto da unaproposta di legge mai discussa delSenatore Ricci, risalente al 1983,che era stata strutturata in mododa rendere gli esami particolar-mente severi e selettivi, ma il te-sto è stato cambiato con un risul-tato opposto a quanto era nell’in-tendimento di quella proposta dilegge, perché le disposizioni rigo-ristiche sono state sostituite dadisposizioni troppo permissive.Occorre ripristinare i criteri rigo-rosi.Si è poi manifestato, in modomolto grave, il grosso inconve-niente degli esami rappresentatodall’eccessiva disparità dei giudi-zi tra le commissioni dei vari di-stretti.Si è cercato di porvi rimedio conl’espediente di far correggere icompiti scritti da commissioni didistretti diversi da quello in cui ilcandidato deve sostenere l’esame.In questo modo, le disparità tradistretti si sono attenuate, ma il ri-sultato, nell’insieme, non risultasoddisfacente e ha dato luogo acontestazioni.Si propongono ora delle innova-zioni, che mirano a superare alcu-ni degli inconvenienti che si sonomanifestati.In primo luogo, si è prevista unapreselezione per test, come neiconcorsi di magistrato e notaio.Appare poi più che opportunoevitare il cosiddetto «turismo d’e-same» e cioè il trasferimento(quasi sempre fittizio) della sededella pratica per poter sostenerel’esame in una sede più benevolarispetto a quella «naturale».

  • AAVVOCATURAordinamento professionale

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    complessivo più elevato rispettoalla somma dei punteggi minimiprevisti per ciascuna prova.Questo punteggio complessivopuò essere integrato con il pun-teggio ottenuto nei corsi di forma-zione o nelle scuole forensi e daquello per la conoscenza di unalingua straniera, per la quale vi èun apposito articolo che la disci-plina.Per la prova orale, si è chiaritoche non costituisce prova autono-ma la conoscenza dell’ordina-mento forense, che però consentedi attribuire un punteggio da com-prendere in quello complessivo,assieme al punteggio per i corsi diformazione o delle scuole forensie quello per la conoscenza dellalingua straniera.Nella indicazione delle materie,che possono essere oggetto di esa-me orale, si sono escluse quelletroppo spesso scelte perché consi-derate più facili, limitandole aquelle che sicuramente possonoavere rilevante interesse nell’eser-cizio professionale.Tra le domande da porre al candi-dato, è stata anche inclusa la illu-strazione della discussione di unamassima giurisprudenziale, chedovrebbe dimostrare la capacitàdi applicare le nozioni ad un casoconcreto.Come accennato, si ritiene di po-ter considerare anche un punteg-gio per la conoscenza della linguastraniera da sommare per ottenereil punteggio complessivo nellevotazioni dell’esame.È noto che gli italiani in genere,ma anche gli avvocati, hannoscarsa conoscenza di lingue stra-niere e pochi sono coloro che pos-sono utilizzare la lingua stranieranell’esercizio della professione.Questo è un difetto che bisognacercare di superare, perché pone

    gli avvocati italiani in condizionedi inferiorità rispetto agli avvoca-ti stranieri, che invece in numeroelevato hanno padronanza di piùlingue (fanno eccezione gli ingle-si, i quali utilizzano una linguache sta diventando dominante neirapporti internazionali anche dicarattere giuridico).Il controllo della conoscenza dellelingue straniere va affidato alleUniversità con regole che garanti-scano un controllo effettivo dellaconoscenza, che deve riferirsi allacapacità di usare la lingua nell’at-tività professionale e perciò conbuona conoscenza dei termini giu-ridici, senza tener conto della co-noscenza di norme giuridiche, cheviene verificata solo nell’esame.Si ritiene importante prevedere ilcontrollo degli esami da parte diispettori nominati dal Consiglionazionale forense, che dovrebbe-ro garantire la regolarità delleprove.Si ritiene infine opportuno attri-buire al Consiglio nazionale fo-rense la facoltà di annullare leprove, che non si siano svolte cor-rettamente.È noto l’episodio scandaloso deitemi di una sede d’esame tuttiuguali, perché tutti copiati, per ilquale non sono note sanzioni pre-se nei confronti degli esaminatorie dei candidati così come non ènoto se le prove, scandalosamenteirregolari, siano state annullate.

    Procedimento disciplinarePer il procedimento disciplinare,l’innovazione principale, che vie-ne proposta, consiste nella istitu-zione di Consigli distrettuali di di-sciplina, competenti in via esclu-siva al controllo disciplinare degliiscritti.Molteplici ragioni suggerisconola istituzione di questi Consiglidistrettuali, sottraendo la compe-

    Si propone, a questo fine, che chitrasferisce la sede della praticadebba sostenere l’esame pressouna commissione nazionale consede in Roma.Si propone poi che questa stessacommissione nazionale sia com-petente per gli esami orali deicandidati dei distretti nei quali ilnumero dei candidati ammessi al-l’orale sia stato il più elevato.Questo fatto dovrebbe suggerireun giusto rigore in tutti i distretti.Non sono previste innovazioni dirilievo per la composizione dellecommissioni.Per le prove scritte, si conservanoil numero e le caratteristiche dellenorme attuali, ma si propone chel’esame delle prove scritte vengafatto separatamente per ciascunadi esse e solo alla fine vengano in-dividuati i candidati, così da evi-tare aggiustamenti del voto per fa-vorire la promozione (sono attual-mente troppo numerosi i candida-ti che ottengono il punteggiocomplessivo minimo di novantapunti).Si propone, inoltre, che i punteggiper il superamento della provadebbano essere più elevati, so-prattutto se vi è la insufficienza inuna di esse.Si prescrive, infine, la motivazio-ne del voto, che può anche consi-stere nella annotazione a marginedello svolgimento del tema di os-servazioni (positive o negative)sullo svolgimento del tema.In questo modo, si ottiene anchela certezza che il testo sia statoletto con la dovuta attenzione,mentre sono attualmente tropponumerosi i ricorsi nei quali si con-testa che lo svolgimento scrittosia stato esaminato in modo trop-po affrettato e superficiale.Costituisce una innovazione an-che la previsione di un punteggio

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    tenza disciplinare ai Consigli del-l’ordine.Già adesso i Consigli dell’Ordinenon garantiscono un efficientecontrollo della disciplina degliiscritti.L’attribuzione al Consiglio del-l’Ordine di nuovi compiti, tra iquali, molto oneroso, il controllodella formazione permanente edell’esercizio continuativo dellaprofessione, fa prevedere che iConsigli dell’Ordine non possanoesercitare il controllo della disci-plina con l’impegno e con la di-sponibilità di tempo necessari.È poi esigenza molto sentita chel’organo giudicante in materia di-sciplinare sia il più possibile neu-trale.Da varie parti si avanzano istanzeaffinché la competenza discipli-nare non sia attribuita agli appar-tenenti alla stessa professione delgiudicando.Per gli avvocati, pensare a perso-ne estranee all’avvocatura apparepressoché impossibile per l’espe-rienza necessaria che il giudicedisciplinare deve avere delle ca-ratteristiche della professione edelle norme deontologiche.Inoltre, molto spesso, i procedi-menti disciplinari coinvolgonoquestioni di fatto, in merito allequali è necessaria la massima ri-servatezza.Un’equa soluzione può esserequella di attribuire il potere disci-plinare ad un organo compren-dente avvocati iscritti ad un ordi-ne diverso da quello dell’avvoca-to che deve essere giudicato.Scelto questo principio, molte ediverse tra loro possono essere leregole per l’organizzazione diquesto nuovo organo.Per la sua costituzione e per il suofunzionamento, si ritiene moltoimportante introdurre regole che

    garantiscano l’indipendenza digiudizio, ispirandosi al nuovoprocesso penale.Per quanto riguarda le sanzioni, siè preferito mantenere quelle at-tuali compreso l’avvertimento.Si è invece ritenuto opportuno pre-vedere anche un «richiamo verba-le», senza carattere di sanzione,per le infrazioni di minimo rilievo.È certamente opportuno ripristi-nare l’autonomia del procedimen-to disciplinare rispetto al processopenale, come era già avvenutocon l’approvazione del nuovo co-dice penale.Solo successivamente, con normanon chiara in tema di disciplinadei pubblici dipendenti, la pregiu-diziale penale è stata reintrodottacon effetti molto gravi.La pregiudiziale penale impone lasospensione del giudizio discipli-nare, col risultato che il giudiziopenale deve concludersi primadella celebrazione del procedi-mento disciplinare, con l’effettodi impedire per troppo tempol’applicazione delle sanzioni, chediverrebbero esecutive solo amolta distanza di tempo, con effi-cacia notevolmente ridotta.Inoltre, notevolmente diversa, inmolti casi, può essere la valuta-zione del fatto sotto il profilo del-la legge penale e sotto il profilodelle norme deontologiche, cosic-ché non sempre la condanna pe-nale giustifica la sanzione disci-plinare, così come non semprel’assoluzione penale (che non siaperché il fatto non sussiste o l’im-putato non lo ha commesso) giu-stifica l’inapplicabilità di una san-zione disciplinare.Anche per fatti molto gravi, non èammissibile una sospensione cau-telare a tempo indeterminato; inpassato si sono avute sospensionicautelari per molti anni, seguiti da

    piena assoluzione con danni gra-vissimi per il professionista.Appare, tuttavia, opportuno pre-vedere la possibilità di effetti sulgiudizio disciplinare da parte del-la sentenza penale.E ciò nel caso di assoluzione per-ché il fatto non sussiste o l’impu-tato non lo ha commesso, che de-ve portare anche alla assoluzionedisciplinare, pur se diversa è statala decisione nel giudizio discipli-nare.Inoltre, qualora sia stata pronun-ciata condanna per fatti che nonpotevano essere conosciuti nelcorso del procedimento discipli-nare, è giusto riaprirlo per sotto-porre l’esame di essi all’organodisciplinare, sia pure con libertà eautonomia di valutazione.Per la prescrizione dell’azione di-sciplinare, si sono coordinati i ter-mini a quelli della prescrizione pe-nale; inoltre, si è previsto un termi-ne massimo per la decisione delprocedimento oltre il quale si veri-fica la prescrizione. Ciò a differen-za dalla disciplina attuale che, unavolta interrotto il giudizio, ne am-mette la continuazione all’infinito;ma questo principio è contestato.Per quanto riguarda le norme pro-cedurali, appare opportuna unadisciplina abbastanza ampia perpoter introdurre, con efficacia im-mediata, norme garantistiche,ispirate al «giusto processo», acontenuto innovativo rispetto alladisciplina attuale.Anche le norme per la sospensio-ne cautelare, soprattutto per quan-to riguarda la durata di essa, de-vono essere adeguate: non più diun anno, con perdita di efficaciase il Consiglio di disciplina nondecide entro sei mesi dal provve-dimento di sospensione.Per quanto riguarda il ricorso del-le decisioni della Commissione

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    più volte affermata dalle Sezioniunite della Corte di cassazione.Anche nei progetti di legge per ladisciplina di tutte le libere profes-sioni, è inclusa la regola che fasalve le giurisdizioni speciali inmateria disciplinare per tutte lecategorie professionali, per lequali la funzione di giudici spe-ciali degli organi nazionali sia sta-ta approvata con legge anteriorealla Costituzione.Con questo disegno di legge, ven-gono sostituite in gran parte lenorme vigenti che disciplinanol’avvocatura; ma ve ne sono altreche dovranno essere sostituite da

    norme nuove. Nel frattempo, lenorme non sostituite con il nuovoordinamento devono poter con-servare efficacia fino a quando sa-ranno state approvate tutte le nor-me innovative.La legislazione per la disciplinadell’ordine forense si è frammen-tata in un numero rilevante dinorme, in parte autonome e inparte contenute nelle leggi piùdisparate.È certamente necessario redigereora un testo unico per dare (final-mente!) una disciplina completae chiara alla professione dell’av-vocato.

    distrettuale al Consiglio nazionaleforense e il ricorso contro la sen-tenza del Consiglio nazionale fo-rense alle Sezioni unite della Cor-te di cassazione, si è preferito rin-viare alle norme vigenti.Per quanto riguarda il ricorso alleSezioni unite della Corte di cassa-zione, la conservazione delle re-gole attuali è anche necessaria persalvaguardare la giurisdizione delConsiglio nazionale forense, ilquale, come giurisdizione specia-le, può sopravvivere solo in forzadella nota disposizione transitoriadella Costituzione, la cui effica-cia, senza limiti di tempo, è stata

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    1. Le regole costituzionali ed europee

    La professione di avvocato è es-senziale per l’attuazione di alme-no due norme costituzionali: l’art.24 e l’art. 111.Questi due articoli devono essereesaminati congiuntamente.L’art. 24 stabilisce l’inviolabilitàdel diritto alla difesa e il dirittodei non abbienti ad avere assicu-rati i mezzi per agire e difendersidavanti ad ogni giurisdizione.L’art. 111, nella nuova formulazio-ne, disciplina il “giusto processo”.È stabilito che “ogni processo sisvolge nel contraddittorio tra leparti in condizioni di parità… Ilprocesso penale è regolato dalprincipio del contraddittorio nel-la formulazione della prova”.Il terzo comma dell’art. 111 stabi-lisce regole a favore della personaaccusata, la cui osservanza presup-pone l’assistenza di un avvocato.Sono inoltre previsti nella CartaCostituzionale casi in cui l’essereavvocato è titolo per ricevere in-carichi di particolare rilievo e pre-stigio:– l’art. 104, comma 4, può essere

    eletto componente del CSMl’avvocato con quindici anni diesercizio professionale;

    – l’art. 106, comma 3, può esserenominato Magistrato di Cassa-zione l’avvocato con meriti in-

    signi dopo quindici anni diiscrizione;

    – l’art. 135, comma 2, può essereeletto Giudice della Corte costi-tuzionale dopo venti anni diesercizio professionale.

    Si aggiunga quanto stabilito nel-l’art. 6 della convenzione di Roma4 novembre 1950 per la salvaguar-dia dei diritti dell’uomo e delle li-bertà fondamentali nel quale è sta-bilito che ogni accusato ha dirittodi: “…c) difendersi personalmenteo avere l’assistenza di un difenso-re di sua scelta e, se non ha i mez-zi per retribuire un difensore, poteressere assistito gratuitamente daun avvocato d’ufficio, quando loesigono gli interessi della giusti-zia; d) esaminare o far esaminare itestimoni a carico ed ottenere laconvocazione e l’esame dei testi-moni a discarico nelle stesse con-dizioni dei testimoni a carico”.Va ricordata la recentissima sen-tenza della Corte costituzionale 21novembre 2006, n. 390, la quale hadichiarato legittima la norma cheesclude l’iscrizione all’albo di av-vocato ai pubblici dipendenti cheabbiano scelto il lavoro a tempoparziale. Questa incompatibilità,particolare per il solo albo forense,è motivata con la caratteristica“peculiare della professione fo-rense… dell’incompatibilità conqualsiasi impiego retribuito…”.Una recente sentenza delle Sezio-

    ni unite della Corte di cassazione(depositata il 5 gennaio 2007 n.37) ha ribadito l’incompatibilitàdell’esercizio della professioneforense con quella di imprendito-re. Va sottolineato che la sentenzaha rigettato il ricorso avverso ana-loga pronuncia del CNF ed ha os-servato che la giurisprudenza del-la Corte – nonché quella del CNF– sono “fermissime nel ritenereche la situazione di incompatibili-tà con l’esercizio del commercio,anche in nome altrui”, ex art. 3del r.d.l. del 1933 n. 1578, ricorrenei confronti del professionistache assuma la carica di ammini-stratore delegato di una societàcommerciale, ove tale carica im-plichi gestione e rappresentanza.È questo un principio che assumeun ruolo caratterizzante dellecategorie giuridiche, perché sot-tolinea la peculiarità di questeprofessioni intellettuali rispetto aqualsiasi altra attività economicarivolta al profitto.Interessanti sono anche le affer-mazioni contenute in documentieuropei.La Risoluzione del 23 marzo2006 assunta dal Parlamento eu-ropeo riconosce “l’indipendenza,l’assenza di conflitti di interesse eil segreto/confidenzialità profes-sionale quali valori fondamenta-li della professione legale cherappresentano considerazioni di

    La specificità dell’avvocatoSi pone il quesito se la riforma dell’Ordinamento forense possa essere

    compresa nella riforma con legge delega di tutte le libere professioni oppure se,data la sua specificità, sia necessario un autonomo provvedimento legislativo.

    Va dunque esaminato che cosa caratterizza la professione di avvocato per valutarne la specificità.

    di Dario Donella

    AAVVOCATURA

    ordinamento professionale

  • AAVVOCATURAordinamento professionale

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    ne propone il principio “minoreregolamentazione, regolamen-tazione migliore”.

    Le uniche due direttive in materiadi libertà di esercizio della profes-sione e di stabilimento riguardanola professione forense. La senten-za resa nel caso Cipolla si affian-ca alle tre precedenti (relative an-che all’esercizio multidisciplinaree alla composizione delle com-missioni esaminatrici), tutte con-cernenti l’attività forense. Che sitratti di una attività professiona-le speciale, dotata di propri re-quisiti, non è più dubitabile, eche quindi a questa professione sidebbano riservare regole specialiè una conseguenza dettata non so-lo dal diritto e dalla logica ma an-che dall’opportunità.Interessante infine la direttiva re-lativa ai servizi nel mercato inter-no 2006/123/CE del 12.12.2006.In essa, tra i considerando, occor-re porre in rilievo: il n. 88, il qua-le, in generale, precisa che il prin-cipio di libera prestazione di ser-vizi non si applica alle attività ri-servate agli avvocati, ivi compre-sa, negli ordinamenti nei quali lariserva è prevista, anche per laconsulenza giuridica.

    2. La funzione essenziale dell’avvocato nei sistemi processuali

    L’avvocato tutela diritti primaridel cittadino costituzionalmentericonosciuti, quali la libertà, l’in-tegrità morale e fisica, la proprie-tà, la salute.L’assistenza dell’avvocato nelprocesso è un diritto costituzio-nalmente garantito ed irrinuncia-bile, che costituisce cardine es-senziale per l’attuazione delleregole di diritto.L’avvocato collabora con il giudi-ce e, nel processo penale, anche

    con il Pubblico Ministero per ilfunzionamento della giustizia.Questo ruolo fondamentale per ilfunzionamento della giustiziapresuppone un avvocato partico-larmente qualificato, competente,dotato di grande dignità, che, nelgiudizio penale, gli consenta dicontraddire alla pari con il Pubbli-co Ministero di fronte al giudiceterzo.Analoghi requisiti deve averel’avvocato per tutelare adeguata-mente una delle parti del giudiziocivile o amministrativo, i qualipure possono funzionare solocon la necessaria ed insostitui-bile presenza degli avvocati.Una grande quantità di normeprocessuali in ogni tipo di proce-dura prescrive e presuppone lapresenza dell’avvocato nel giudi-zio con un ruolo insostituibile.Nello svolgimento delle attivitàdifensive, gli avvocati compionoatti di pubblico interesse, quali ledifese d’ufficio, la facoltà di ese-guire notifiche nel giudizio civile,l’autenticazione delle sottoscri-zioni delle procure processuali, lafacoltà di proporre impugnazioninel giudizio penale anche in sosti-tuzione della parte difesa.Si deve affermare che la giustizianon può funzionare senza gliavvocati e l’efficienza della am-ministrazione della giustizia ècondizionata dalla collaborazio-ne dei difensori.Tutto ciò comporta che l’avvoca-to debba avere requisiti quali nonsono imposti in nessun altra pro-fessione. L’art. 88 c.p.c. prescriveche i difensori hanno il dovere dicomportarsi in giudizio con lealtàe probità. Questi requisiti presup-pongono regole particolarmenterigorose per l’accesso, per losvolgimento della attività profes-sionale, per la continuità della

    pubblico interesse”; ed ancora “lanecessità di regolamenti a prote-zione di questi valori fondamen-tali per l’esercizio corretto dellaprofessione legale, nonostante glieffetti restrittivi sulla concorrenzache ne potrebbero risultare”.Il Parlamento europeo:– riconosce pienamente la fun-

    zione cruciale esercitata dalleprofessioni legali in una socie-tà democratica, al fine di garan-tire il rispetto dei diritti fonda-mentali, lo stato di diritto e lasicurezza nell’applicazione del-la legge, sia quando gli avvoca-ti rappresentano e difendono iclienti in tribunale sia quandodanno parere legale ai loroclienti;

    – evidenzia le alte qualificazionirichieste per accedere allaprofessione legale, il bisognodi proteggere tali qualificazioniche caratterizza le professionilegali, nell’interesse dei cittadi-ni europei, e il bisogno di crea-re una relazione specifica basa-ta sulla fiducia tra i membri del-le professioni legali e i loroclienti;

    – ribadisce l’importanza dellenorme necessarie ad assicura-re l’indipendenza, la compe-tenza, l’integrità e la respon-sabilità dei membri delle pro-fessioni legali, con lo scopo digarantire la qualità dei loro ser-vizi, a beneficio dei loro clientie della società in generale, e persalvaguardare l’interesse pub-blico;

    – invita la Commissione a tenereconto del ruolo specifico delleprofessioni legali in una socie-tà governata dallo Stato di dirit-to e ad effettuare un’analisiesaustiva del modo in cui opera-no i mercati di servizi legali nelmomento in cui la Commissio-

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    ALA PREVIDENZA FORENSE

    preparazione, per l’insieme dellegaranzie, che devono essere offer-te ai clienti, per la tutela della li-bertà e della autonomia, rispetto aqualsiasi potere dello Stato e aqualsiasi potere economico.La necessaria indipendenza pre-suppone che l’avvocato sia liberoda ogni condizionamento.

    3. La necessità di una legge speciale

    Le regole, che disciplinano la pro-fessione di avvocato, devono es-sere caratterizzate in modo dasoddisfare le esigenze ora enun-ciate.Ne consegue che una legge dele-ga, prevista per la disciplina ditutte le professioni, appare inevi-tabilmente carente per quanto ri-guarda la professione di avvocato,la quale non potrebbe essere di-sciplinata con un decreto legi-slativo che traesse poteri nor-mativi soltanto dalla legge dele-ga, ma avrebbe bisogno di leggiintegrative e speciali. Ma, fatto ildecreto delegato, è ben difficileche venga presa in considerazionel’ipotesi di una legge speciale.È pertanto necessario che tutte lenorme, che caratterizzano la spe-cificità dell’avvocato, siano com-prese in una legge organica, chedisciplini in modo autonomo edimmediato l’ordinamento forense.La legge delega, per tutte le pro-fessioni, avrebbe inevitabilmenteuna genericità, rispetto alla qualedisposizioni del tutto particolariper la professione di avvocato,eventualmente incluse nel decre-to delegato, potrebbero far sorge-re questioni di estensione delladelega.Il disegno di legge Calvi, presen-tato in Senato il 18 settembre2006 (n. 963), soddisfa abbastan-za bene le esigenze enunciate e

    meglio potrebbe soddisfarle conintegrazioni e con modifiche sug-gerite dal contenuto del disegnodi legge ministeriale sulle libereprofessioni.Si possono fare alcuni esempi dinorme, che, necessariamente odopportunamente, devono averecontenuti particolari rispetto allenorme che disciplinano le altreprofessioni.1) L’attuazione della legge spe-

    ciale, con tutte le disposizioniparticolari per disciplinare laprofessione, richiede l’attribu-zione di un potere regolamen-tare affidato al Consiglio Na-zionale Forense, con il control-lo del Ministro della Giustizia(artt. 1, comma 3 e 33, comma1). L’attribuzione di questo po-tere si giustifica tenendo contodel numero e della complessitàdei regolamenti attuativi previ-sti nel disegno di legge Calvi.Inoltre è importante rilevareche, con la riforma, il CNF di-venta organo con prevalente fi-nalità di tutela degli interessidella categoria (e non più degliavvocati) perché garantisce ladifesa dei diritti e degli interes-si legittimi e la idoneità profes-sionale degli iscritti.

    2) È essenziale riconoscere al-l’avvocato l’indipendenza digiudizio, l’autonomia e la li-bertà (art. 2).

    3) Le associazioni e società pro-fessionali, anche interdiscipli-nari, vanno bene anche perl’avvocato, per il quale però ènecessario salvaguardare auto-nomia e libertà di giudizio, conesclusione di confusioni conimprese commerciali (art. 4).

    4) Il rigore per il segreto profes-sionale e la prescrizione del ri-serbo in ogni caso sono pre-scrizioni essenziali nell’inte-

    resse del cliente e devono esse-re disciplinate con rigore asso-luto (art. 5).

    5) La pubblicità deve essere con-sentita, ma nel rispetto del pre-stigio della professione e degliobblighi di segretezza e di ri-servatezza (art. 9).

    6) Le tariffe professionali devonoessere autonomamente discipli-nate per l’attuale mancanza diregole specifiche e certe, dopol’approvazione della legge“Bersani”. Le tariffe per l’avvo-cato hanno aspetto del tutto par-ticolare: servono al giudice perla liquidazione degli onorari acarico del soccombente; servo-no per la determinazione delcompenso per il patrocinio deinon abbienti; devono avere ca-ratteristiche particolari per la di-fesa in giudizio, i cui costi de-vono essere esattamente deter-minabili e contemperare l’esi-genza di non incidere negativa-mente sul diritto costituzionalealla difesa con l’esigenza di re-tribuire congruamente un lavoroqualificato, che richiede decoroe prestigio. La eterogeneità del-le prestazioni, che può eseguirel’avvocato, esige una disciplinatariffaria differenziata (art. 12).

    7) La disciplina del mandato pro-fessionale e della procura è es-senziale nell’interesse delcliente, tenuto conto del rigoredella Magistratura nell’inter-pretare le regole formali sia perla procura, sia per la difesa ingiudizio, rigore che ostacolauna sostanziale tutela dei dirit-ti (art. 13).

    8) Anche le regole delle sostitu-zioni e delle collaborazioni ri-chiedono la eliminazione diinutili formalismi, sempre perfavorire la tutela sostanzialedei diritti (art. 14).

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    nale; devono essere posti requi-siti obiettivi e di facile controllo,in collegamento con le normedella Cassa di Previdenza, e de-ve essere limitata la possibilitàdi reiscrizione all’albo in caso dicancellazione per mancanza diprova dell’esercizio continuati-vo (art. 22). Il potere di cancel-lazione, attribuito ai consiglidell’ordine, è strumento essen-ziale per garantire la competen-za professionale degli avvocati,ma richiede una espressa previ-sione legislativa in difformità daquanto previsto per le altre libe-re professioni.

    13) L’imposizione dell’eserciziocontinuativo deve essere colle-gato con la norma della forma-zione permanente (art. 10).

    14) La difesa avanti le Magistra-ture superiori (Cassazione,Consiglio di Stato, ecc.) richie-de l’iscrizione ad un albo spe-ciale, per la quale è necessariauna rigorosa selezione (attual-mente l’iscrizione si ottiene persemplice anzianità) (art. 23).Anche l’iscrizione nell’albospeciale esige l’attribuzione alCNF di provvedere alla cancel-lazione per mancato eserciziodella specifica attività.

    15) La regola della incompatibili-tà con il lavoro dipendente trovauna eccezione per i dipendentidegli enti pubblici limitatamen-te alla rappresentanza dell’entedi appartenenza (art. 24).

    16) Per attribuire autonomia e li-bertà all’avvocato, è necessarioconfermare la funzione giuri-sdizionale del CNF per il giudi-zio disciplinare e per i giudizirelativi alle iscrizioni agli albi(art. 35.1b, art. 36, art. 74).

    17) Deve essere prescritto ungrande rigore per la preparazio-ne dell’avvocato e per l’acces-

    so alla professione. Si segnala-no: le norme sul tirocinio (art.44 e segg.) sulla pratica e sullasua durata (che, per la com-plessità della preparazione,non può essere limitata ad unanno) (art. 44.2); il carattere ri-goroso e selettivo dell’esame(artt. 58-59); la preparazioneattraverso la frequentazione discuole forensi (artt. 50 e 51); lapossibilità di pratica con fre-quenza di uffici giudiziari (art.52); la facoltà di patrocinio so-stitutivo (art. 49).

    18) Per la composizione dellecommissioni di esame, è ne-cessario tener conto della pre-parazione particolarmente spe-cifica che devono avere gliesaminatori, che possono ap-partenere soltanto alle cate-gorie degli avvocati, dei do-centi universitari e dei Magi-strati; nelle commissioni èprevista la maggioranza di nonavvocati (art. 55).

    19) Particolarmente importanti, edel tutto caratteristiche per laprofessione di avvocato, sonole regole del procedimento di-sciplinare, per il quale la speci-fica competenza degli avvocaticonsente norme, che rispettanopienamente il giusto processo.a) La competenza appartiene aconsigli distrettuali (art. 63).b) Il controllo pubblico è eser-citato dal Pubblico Ministero(non dal Ministro per garan-tire autonomia dal potereesecutivo) (art. 72, c. 1, a-d-h-m e art. 74, c. 1, 4, 8).c) È prescritta l’autonomia ri-spetto al giudizio penale, con ilquale è disciplinato il rapporto(artt. 67-68).d) Sono previste norme parti-colari per la prescrizione.e) La disciplina analitica del

    9) Per garantire il possesso deinecessari requisiti culturali, de-ve essere prescritto un limitetemporale tra il superamentodell’esame di abilitazione e l’i-scrizione all’albo (art. 16),mentre, come conseguenzadelle regole imposte per la for-mazione, devono essere postilimiti di età per l’iscrizione perla prima volta all’albo (art. 16).

    10) È essenziale una nuova disci-plina delle incompatibilità,prevalentemente per il lavorodipendente e le attività com-merciali, per garantire libertà eautonomia del professionista.La già richiamata sentenza del-la Corte costituzionale 21 no-vembre 2006, n. 390, ha affer-mato legittima la norma chestabilisce una incompatibilitàeccezionale per l’iscrizione al-l’albo degli avvocati per i di-pendenti pubblici a tempo par-ziale. È necessario considerareaspetti del tutto particolari an-che per il collegamento con lenorme previdenziali (legge319/75) (art. 18).

    11) È di grande importanza la di-sciplina della sospensione dallaprofessione, sia quando obbli-gatoria (per incompatibilità conpubblici uffici), sia quando vo-lontaria (in particolare, perconsentire l’esercizio di attivitàincompatibili) (art. 21).

    12) Affinché sia garantita a chi sirivolge all’avvocato la sua com-petenza professionale, è normaessenziale (il cardine della rifor-ma) che venga imposto l’eserci-zio continuativo della professio-ne. È necessario che l’attività diavvocato sia esercitata con pro-fessionalità e vi sia garanzia delpermanere della competenza,esigenze che richiedono la con-tinuità dell’esercizio professio-

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    ALA PREVIDENZA FORENSE

    procedimento ne consente l’im-mediato funzionamento con tut-te le garanzie del giusto proces-so (art. 72).f) Per le impugnazioni, è prefe-ribile conservare la disciplinaattuale, per garantire la giuri-sdizionalità delle sentenze delCNF.

    20) Pur nella completezza del di-segno di legge sull’ordinamen-to, è necessaria la previsionedel Testo Unico (art. 76).

    4. La idoneità del disegnoCalvi a riformare l’Ordinamento forense

    Il disegno di legge Calvi ben puòcostituire una base per un imme-diato esame del nuovo ordina-mento professionale e per la suasollecita approvazione, senza at-tendere i tempi lunghi per l’ap-provazione della legge sulle libereprofessioni, e poi per l’approva-zione del decreto legislativo e del-le necessarie norme di legge.Il disegno di legge Calvi soddisfale esigenze degli avvocati e le esi-genze del funzionamento dellagiustizia, risponde bene alle esi-genze di tutela del cliente.Il disegno di legge Calvi è statoattentamente esaminato, dopo lasua presentazione e, da più parti,sono state fatte proposte di emen-damenti.L’esame del testo del disegno, in-tegrato, consente di affermare:1) lo stralcio dell’ordinamento fo-

    rense non determinerebbe unrinvio all’infinito dell’approva-zione della necessaria riforma,perché c’è già un testo che puòcostituire base per un imme-diato esame da parte del Par-lamento, con la previsione chesi potrebbe arrivare alla leggespeciale prima che possano es-

    sere approvati i decreti legislati-vi previsti nel disegno di leggedelle libere professioni (forseanche prima della legge delega);

    2) il testo, con le integrazioni e gliemendamenti, tratti soprattut-to dal disegno di legge delega,può essere considerato sostitu-tivo del prevedibile contenutodel decreto legislativo, che do-vrebbe essere emanato, con ladifferenza che la legge specialepotrebbe contenere norme chedifficilmente potrebbero co-stituire contenuto di un de-creto legislativo (per il perico-lo di eccesso di delega);

    3) si può constatare quanto siacomplessa e difficile la disci-plina dell’ordinamento foren-se, così da giustificare una leg-ge speciale;

    4) la legge speciale sarebbe diret-ta espressione della volontàdel Parlamento, senza interfe-renze degli apparati ministeria-li nella definizione di una di-sciplina che coinvolge impor-tanti e delicati principi costi-tuzionali.

    5. L’estrema urgenza della riforma

    La riforma dell’ordinamento fo-rense è urgente per mettere l’av-vocato in condizione di svolgere isuoi importantissimi compiti concompetenza e dotato del necessa-rio prestigio. La condizione attua-le dell’avvocato esige una imme-diata riforma.Si deve constatare che la profes-sione di avvocato si trova attual-mente in una situazione critica peril numero degli iscritti agli albi,che cresce incessantemente, mache è notevolmente gonfiato daimoltissimi che non esercitano af-fatto la professione.È certamente urgente che gli Or-

    dini possano cancellare dagli albii tanti iscritti che non esercitano laprofessione. Il permanere dellaloro iscrizione costituisce un gra-ve pericolo per la collettività, per-chè essi sono abilitati al compi-mento di tutte le prestazioni pro-prie dell’avvocato, ma, per il fattoche non esercitano la professione,non hanno una sufficiente prepa-razione. Ciò mentre gli Ordini de-vono trasformarsi, per diventarestrumento di garanzia per i clientidella capacità professionale degliiscritti agli albi.L’esame del numero degli iscrittiagli albi è quanto mai significativo.Gli iscritti, al 31 dicembre 2006,erano 178.134. In questo momen-to essi hanno superato certamentei 180.000 e si avviano ai 190.000.L’incremento medio annuo è dicirca l’8%. Con questo ritmo di ac-crescimento, che non tende a dimi-nuire, tra qualche anno gli avvoca-ti iscritti agli albi saranno 300.000e continueranno a crescere.Ciò mentre il numero degli avvo-cati che esercitano e che esercite-ranno effettivamente la professio-ne è e sarà notevolmente minoredi quello degli iscritti agli albi edè ingannevole.Nell’esaminare il numero degliiscritti agli albi, occorre conside-rare che attualmente possono ri-manere iscritti anche avvocati,che non esercitano affatto la pro-fessione. In considerazione di ciò,è quanto mai opportuna la compa-razione con gli iscritti alla CassaNazionale di Previdenza, la qualeinvece richiede, per l’efficaciadella iscrizione, l’esercizio conti-nuativo della professione.Ebbene, gli iscritti alla Cassa, alladata del 31 dicembre 2006, erano129.359.Vi è perciò una differenza di circa50.000 avvocati, iscritti agli albi e

  • AAVVOCATURAordinamento professionale

    ALA PREVIDENZA FORENSE

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    dichiarato reddito zero, quelli chehanno dichiarato reddito negativoe quelli che non hanno dichiaratoalcun reddito.Gli altri 26.253, che concorrono aformare il 46,01% sopra indicato,hanno un reddito da zero a7.320,00, che deve considerarsiun livello di reddito assolutamen-te insufficiente per un vero eserci-zio della professione.In questi numeri, sono compresianche avvocati giovanissimi, sen-za reddito o con reddito minimo;ma dovrebbe trattarsi di un nume-ro esiguo, considerato il bassissi-mo livello di 7.320,00 Euro al-l’anno, a cui fanno riferimento idati rilevati.Se si tolgono dal numero degliiscritti del 2005 i 70.589 avvocatiprivi di reddito o con reddito insi-gnificante, risulta che gli avvocatieffettivamente esercenti la profes-sione erano nel 2005 circa100.000 (si dovrebbero aggiunge-re i praticanti abilitati, che peròpossono esercitare la professionein un tempo limitato e sono desti-nati a incrementare il numero de-gli avvocati col superamento del-l’esame di abilitazione): un nume-ro meno preoccupante, ma certonotevolmente elevato, molto supe-riore ai 40.000 avvocati iscritti ne-gli albi francesi, in uno Stato cioècon popolazione pressocché equi-valente alla nostra e con economiamolto simile. Questo fatto puògiustificare che le dichiarazioni fi-scali degli avvocati francesi sianosensibilmente più elevate di quelledegli avvocati italiani.Una revisione degli albi apparepertanto urgente e necessaria perriqualificare la professione, connuove norme, che la modifichinoradicalmente.

    Con altrettanta urgenza, occorrerivedere l’accesso alla professio-ne, il quale attualmente è regolatoda norme che non consentono dirispettare la parità di trattamentotra le varie sedi distrettuali.Gli esami inoltre devono essereorganizzati in modo da consentireuna corretta verifica del livello dipreparazione dei candidati.

    6. Osservazioni conclusive

    Le constatazioni ora fatte induconoa ritenere che la professione di av-vocato non solo abbia carattere dispecificità, che giustifica una disci-plina del loro ordinamento in modoautonomo rispetto alle altre libereprofessioni, ma anche che vi siano,per il nuovo ordinamento forense,ragioni di urgenza, che concorronoa giustificare un provvedimentoautonomo ed accelerato.Gli interventi più urgenti riguar-dano:a) la esclusione dagli albi degli

    avvocati che non esercitano af-fatto la professione;

    b) la revisione delle norme sul-l’accesso alla professione, conesami che consentano una cor-retta verifica del livello di pre-parazione dei candidati ed unauguaglianza di giudizi nelle va-rie sedi distrettuali;

    c) il procedimento disciplinare,per introdurre le regole del giu-sto processo e costituire organiche garantiscano imparzialitàdi giudizio;

    d) tutto ciò va inquadrato in unadisciplina dell’ordinamento fo-rense, la cui funzione sia quel-la di garantire la competenza ela correttezza degli iscritti conlo scopo esclusivo della tuteladegli interessi collettivi.

    non iscritti alla Cassa, i quali, nel-la gran parte, devono considerarsiavvocati che non esercitano laprofessione.Nelle valutazioni sul numero de-gli avvocati che non esercitano laprofessione, bisogna prescinderedalla ipotesi che siano evasori delfisco, in tutto o in gran parte. Benvengano, in ogni caso, norme cheinducano tutti gli avvocati a ri-spettare le regole fiscali!L’esame delle dichiarazioni deiredditi alla Cassa porta a conclu-sioni molto significative per valu-tare il sovraffollamento degli albi.Per i redditi prodotti nel 2005 e di-chiarati nel 2006, le posizioni con-siderate dagli uffici della Cassa diPrevidenza sono state 170.143,perchè questo era il numero degliiscritti al 31 dicembre 2005.Di questi:– 24.244 (pari al 14,25%) non

    hanno inviato alcuna comunica-zione alla Cassa: i loro redditisono pertanto sconosciuti, madeve correttamente presumersiche siano nulli;

    – 1.921 (pari allo 0,71%) hannoindicato un reddito negativo;

    – 19.001 (pari al 13,02%) hannodichiarato un reddito nullo;

    – 26.253 (pari al 17,99%) hannodichiarato un reddito inferiore adEuro 7.320,00 all’anno (questo èil livello minimo affinché l’iscri-zione alla Cassa sia efficace).

    Risulta dunque che 70.589 iscrittinegli albi hanno o reddito zero oreddito inferiore ad Euro 7.320,00.Questi avvocati rappresentano il46,01% di tutti gli iscritti agli albi.Volendo ulteriormente distingue-re, si rileva che 44.336 iscritti aglialbi presumibilmente non eserci-tano affatto la professione: in essisono compresi quelli che hanno

  • AAVVOCATURAordinamento professionale

    Le modifiche al codice deontologicoconseguenti alla leggesulle liberalizzazioni1. Dopo le proteste contro il de-creto-legge del luglio 2006 e lalegge di conversione (decreto-legge 223 del 4 luglio 2006 e leg-ge 248 del 4 agosto 2006), si è re-so indispensabile aggiornare ilcodice deontologico. Lo impone-vano le nuove disposizioni intro-dotte appunto dall’articolo 2 del-la legge, che hanno abrogato tut-te le disposizioni legislative e re-golamentari limitative della pub-blicità e della libertà di determi-nazione del compenso, prescri-vendo ai codici di autodisciplinadi adeguarsi entro il 1° gennaio2007 alle nuove regole, pena lanullità delle vecchie disposizioni(art. 2.3: “le disposizioni deonto-logiche e pattizie e i codici di au-todisciplina che contengono leprescrizioni di cui al comma 1sono adeguate, anche con l’ado-zione di misure a garanzia dellaqualità delle prestazioni profes-sionali, entro il 1° gennaio 2007.In caso di mancato adempimento,a decorrere dalla medesima datale norme in contrasto con quantoprevisto dal comma 1 sono inogni caso nulle”).Anche su questo intreccio tra nor-me di legge e norme deontologi-

    che vi sono state polemiche, poi-ché taluno ha visto in esso un at-tentato alla autonomia degli ordi-ni professionali (non si dimenti-chi che la legge riguarda tutte leprofessioni), poiché non potreb-bero essere individuati con attinormativi i principi etici delleprofessioni, ciò che renderebbegli stessi Consigli dell’ordine or-gani di carattere burocratico prividi effettivo potere.Per la verità – come ho già rileva-to nel primo commento al decre-to-legge (Guida al diritto, 2006,n. 29, pagg. 86-89) – a me nonsembra lesivo per l’autonomia de-gli ordini il fatto che il legislatoreaffidi agli stessi il compito di ade-guare le norme deontologiche aun nuovo sistema normativo sucui il legislatore è intervenuto; eciò perchè le norme deontologi-che non possono negare diritti chela legge espressamente intende ri-conoscere. Un adeguamento èquindi necessario di fronte a nuo-ve disposizioni (lo abbiamo giàfatto, anche in forma preventiva,con l’art. 36 del codice deontolo-gico forense, con riferimento allanormativa antiriciclaggio).D’altra parte, lo stesso legislatoreè intervenuto talvolta con l’indivi-duazione di specifici casi di viola-zioni disciplinari (ad esempio,nella legge sulle investigazioni di-fensive il legislatore ha fissato una

    serie di regole e ha poi espressa-mente dichiarato che la violazionedi queste regole “costituisce illeci-to disciplinare”), e anche in que-sto caso a me non sembra che sia-no stati mortificati i poteri regola-mentari dei Consigli, ma al con-trario la legge abbia finito per sot-tolineare la positività e giuridicitàdell’ordinamento deontologico. Con la conclusione che è del tuttoragionevole (e lo abbiamo sempreespresso) che vi sia una corri-spondenza o complementarietàtra il sistema legislativo e il siste-ma deontologico (per fare unesempio, la libera producibilitàdei documenti in giudizio può es-sere temperata dal divieto deonto-logico di produrre documenti ri-servati), così come è importanteche tale corrispondenza venga as-sicurata dagli organi professiona-li: ciò sarebbe dovuto avvenireanche se il legislatore nazionalenon lo avesse prescritto (e di fattoè avvenuto, poiché il legislatore siè riferito solo alle prescrizionicontenute nel comma 1, e non al-la disposizione prevista nel com-ma 2.2-bis, che ha abrogato il di-vieto del patto di quota lite e haimposto la forma scritta nella pat-tuizione del compenso).

    2. Il Consiglio nazionale forenseha dunque introdotto alcune mo-difiche al codice deontologico fo-

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    Novità deontologicheLe modifiche al codice deontologico, approvate dal CNF nel gennaio di quest’anno, hanno riguardato essenzialmente la pubblicità, il compenso e il patto di quota lite, per la necessità di adeguare le norme al nuovo sistemadel decreto legge e della sua conversione del 4 agosto 2006, n. 248.

    di Remo Danovi

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    rense, in via definitiva, il 18 gen-naio 2007 (ogni altra data deve ri-tenersi erronea). Le modifichehanno riguardato essenzialmentela pubblicità, il compenso e il pat-to di quota lite e hanno coinvoltosette articoli. Le modifiche sonoanche accompagnate da una rela-zione che sottolinea “la rigorosaaderenza” delle nuove disposizio-ni ai criteri stabiliti dalla legge.Una rigorosa aderenza che per ve-ro l’Autorità garante sta vaglian-do, dapprima nelle parole del suopresidente, in sede di audizione al-le Commissioni congiunte di Giu-stizia e Attività produttive dellaCamera, e di poi con una propriadelibera formale del 18 gennaio2007 che dispone una “indagineconoscitiva” nel settore dei serviziprofessionali, “con particolare ri-ferimento all’adeguamento dei co-dici deontologici delle professioniindicate ai principi della concor-renza”. Tra le professioni indicateè anche l’avvocatura.

    3. In breve, le modifiche doveva-no tener conto della volontà dellalegge 248/2006 che ha abrogatoespressamente tutte le disposizio-ni legislative e regolamentari ri-guardanti le attività libero-profes-sionali e intellettuali che poneva-no limiti alla possibilità di svolge-re pubblicità informativa o di de-terminare autonomamente il com-penso delle prestazioni (nonchélimiti al diritto di svolgere l’attivi-tà anche a mezzo di società inter-disciplinari: ma su tale ultimopunto non vi è stata occasione diintervenire).Sono state così abrogate tutte lenorme di legge che prevedono(art. 2.1):a) “l’obbligatorietà di tariffe fis-

    se o minime ovvero il divieto dipattuire compensi parametratial raggiungimento degli obiet-

    tivi perseguiti” (con l’ulterioreprecisazione, contenuta nelcomma 2.2-bis, che è abrogatoanche l’art. 2233 c.c., comma3, ed è sostituito dalla disposi-zione per cui “sono nulli, senon redatti in forma scritta, ipatti conclusi tra gli avvocatied i praticanti abilitati con i lo-ro clienti che stabiliscono icompensi professionali”);

    b) “il divieto, anche parziale, disvolgere pubblicità informativacirca i titoli e le specializzazio-ni professionali, le caratteristi-che del servizio offerto, nonchéil prezzo e i costi complessividelle prestazioni secondo crite-ri di trasparenza e veridicitàdel messaggio il cui rispetto èverificato dall’ordine”.

    Le modifiche al codice deontolo-gico hanno dunque dovuto tenerconto dei principi sopra espressi ein tal senso le vecchie regoleavrebbero dovuto essere “adegua-te entro il 1° gennaio 2007”, e ciòanche con l’adozione di “misure agaranzia della qualità delle pre-stazioni”.È molto importante questa preci-sazione (che è intervenuta nellalegge di conversione), poiché essaconsente un adeguamento per cosìdire qualificato, e non meramenteriproduttivo delle disposizioni dilegge, a conferma della comple-mentarietà tra i due sistemi.Gli interventi effettuati sul codicedeontologico riguardano dunque:– il compenso (è stato modificato

    l’art. 43);– il patto di quota lite (sono stati

    modificati gli artt. 10, 35 e 45);– la pubblicità (sono stati modifi-

    cati gli artt. 17, 17-bis e 19).Più in dettaglio:

    A) Il compenso (art. 43 del codi-ce deontologico).Il problema delle tariffe e della in-

    derogabilità dei minimi tariffarifissati dall’art. 24 della legge 13giugno 1942, n. 794 (e ora del lo-ro superamento) non ha mai avu-to una specifica trasposizione nelcodice deontologico, e quindil’intervento modificativo si è li-mitato alla soppressione del quin-to canone complementare dell’art.43 (che consentiva di concordareonorari forfetari per prestazionicontinuative soltanto nel caso diconsulenza e assistenza stragiudi-ziale, e purché fossero proporzio-nali al prevedibile impegno).Considerata la libertà incondi-zionata che ora è voluta dallalegge, la disposizione contenutanell’art. 43.V è stata giustamenteabrogata.

    B) Il patto di quota lite (artt. 10,35 e 45 del codice deontologico).Più vistoso e perentorio è invece ilmutamento determinato dallaabrogazione del divieto di patto diquota lite (non altrimenti può dir-si, considerato che è caduto il ter-zo comma dell’art. 2233 c.c. chelo prevedeva) e dalla nuova dispo-sizione di legge che consente distabilire il compenso parametratoal raggiungimento degli obiettiviperseguiti.È stato quindi integralmente eli-minato l’art. 45 del codice deon-tologico e sostituito da un’altradisposizione radicalmente diversanella rubrica (“accordi sulla defi-nizione del compenso”) e nel testo(“è consentito all’avvocato pat-tuire con il cliente compensi para-metrati al raggiungimento degliobiettivi perseguiti, fermo il divie-to dell’art. 1261 c.c., e sempreche i compensi siano proporzio-nati all’attività svolta”).È stato poi annullato l’art. 10.II(che vietava di stipulare patti perl’attività di recupero crediti) e si èinserito nell’art. 35.II il richiamo

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    “palmario” (inteso quale compen-so meramente aggiuntivo), ma an-che nella formula più liberale (norecovery, no fee), secondo un si-stema tipico di altri paesi, e con laspecificazione che il compensodeve essere comunque “propor-zionato all’attività svolta”!In effetti, il principio di propor-zionalità è già contenuto nell’art.43 c.d.f., nella regola generaleespressa (il compenso deve essere“commisurato” alla qualità ecomplessità delle prestazioni), eancora nell’art. 43.II per cui“l’avvocato non deve richiederecompensi manifestamente spro-porzionati”. L’averlo ribaditoesprime chiaramente la preoccu-pazione che la libertà venga eser-citata in forme eccessive, e quindivenga a nuocere alla generalitàdei consumatori e non a giovareagli stessi (che è la ratio che haimposto le modifiche). D’altraparte, ancora, anche nelle legisla-zioni straniere più permissive ilcompenso deve essere fissato subasi “ragionevoli”, ed è sempreconsentito alle Corti di ridurre lerichieste ingiustificate (“unethicalfees”).Il tutto per dire che sarebbe stato(e sarebbe) molto più convenienteper gli organi professionali disci-plinare le modifiche imposte dallegislatore, e non avversarle, te-nendo conto proprio della espe-rienza degli altri paesi. Il “contin-gent fee”, ad esempio, è proibitonei giudizi penali, mentre è “rara-mente giustificato” nelle contro-versie famigliari (“domestic rela-tions matters”); e, d’altra parte, la“free initial consultation” è sem-pre consentita.Insomma, se è caduta la protezio-ne dei minimi di tariffa obbligato-ri (minimi peraltro inesistenti intutte le legislazioni straniere), e se

    tutto è rimesso alla volontà delmercato, spetta agli organi profes-sionali di disciplinare questi nuo-vi principi (rispondendo anche aiquesiti che D. DONELLA ha postoal legislatore, in Prev. forense,2006, n. 4, 322). E dovrebbe esse-re questo l’obiettivo concreto daperseguire nel prossimo futuro.

    C) La pubblicità (artt. 17, 17-bise 19 del codice deontologico).La pubblicità informativa volutadalla legge riguarda i titoli e lespecializzazioni professionali, lecaratteristiche del servizio offertoe il prezzo e i costi complessividelle prestazioni: il tutto secondocriteri di trasparenza e veridicitàdel messaggio il cui rispetto è ve-rificato dall’ordine.Sono così cambiati radicalmentegli artt. 17 e 17-bis, e in partel’art. 19 (che riguarda più esatta-mente l’accaparramento).In via ricostruttiva, l’art. 17 è sta-to modificato nel senso che i ca-noni II e III sono stati eliminati einseriti nell’art. 19 (poiché piùconsoni a ipotesi di accaparra-mento); il canone I è stato modifi-cato nel senso che le iniziative ivipreviste non debbono più esseresottoposte alla preventiva appro-vazione del Consiglio dell’ordine;e infine la regola generale è statavariamente modificata.Anche l’art. 17-bis è stato radical-mente modificato (dopo che giàaveva subito una trasformazionecon le modifiche del gennaio2006), e si preoccupa di individua-re le informazioni pubblicitarie,distinguendole tra quelle obbliga-torie e quelle possibili. L’avvocatoche intenda dare informazioni sul-la propria attività professionale,infatti, deve indicare la denomina-zione dello studio con tutti i varicomponenti, il Consiglio dell’or-dine di iscrizione, la sede princi-

    all’art. 45, ovviamente nella nuo-va formulazione.A parte questi ultimi due inter-venti di poco rilievo (il primo nonè di ostacolo alla possibilità di va-lutare pur sempre i rapporti sottoil profilo della dignità e del deco-ro, ferma la libertà di iniziativa; ilsecondo è anche superfluo, a mioavviso), l’essenzialità della modi-fica sta nel fatto che è stata supe-rata una lunga tradizione, che af-fermava perentoriamente l’estra-neità dell’avvocato alle sorti dellalite, e si è consentito (e si consen-te) di pattuire con il cliente (periscritto) che il compenso sia“parametrato al risultato”, e cioèfissato anche in una percentualesul valore della lite e sul suo ri-sultato economico.La nuova disposizione deontolo-gica richiama anche l’art. 1261c.c., ciò che a mio avviso è deltutto superfluo per due fondamen-tali ragioni:a) da un lato, l’art. 1261 c.c. è una

    norma vigente, e quindi nondeve neppure essere richiamatoin una regolamentazione deon-tologica;

    b) d’altro lato, l’art. 1261 è estra-neo al problema, poiché nonpresuppone un patrocinio, mane prescinde, limitandosi aproibire agli avvocati di ren-dersi “cessionari di diritti suiquali è sorta contestazione da-vanti l’autorità giudiziaria dicui fanno parte o nella cui giu-risdizione esercitano le lorofunzioni”.

    Esclusa quindi la rilevanza del ri-ferimento all’art. 1261 c.c., oc-corre soltanto registrare che, oggi,il patto di quota lite non è più vie-tato dalla legge, e quindi un com-penso parametrato al risultato de-ve ritenersi consentito non solonella forma sempre ammessa del

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    ALA PREVIDENZA FORENSE

    pale di esercizio e i recapiti (indi-rizzo, numero di telefono, fax, e-mail e sito web) e il titolo profes-sionale. L’avvocato inoltre può in-dicare una molteplicità di elemen-ti (titoli accademici, diplomi dispecializzazione, lingue, logo,ecc.), con ulteriori specificazionicon riferimento ai siti web. La mo-difica ha anche comportato l’eli-minazione dei limiti posti con rife-rimento ai mezzi consentiti.Ora, tutto l’art. 17-bis a me sem-bra superfluo perché il legislatoreha proibito i divieti anche parzialidi svolgere pubblicità informativae le limitazioni non sono in alcunmodo giustificate dalla volontà diassicurare “la qualità delle presta-zioni”. Ciò è certo quando l’art.17-bis elenca le indicazioni possi-bili (ovviamente le specializza-zioni possono essere indicate seeffettivamente conseguite e rico-nosciute), ma anche quando ven-gono elencate le indicazioni ob-bligatorie, sia perché queste sonodel tutto implicite, sia perché nes-suno potrebbe configurare una

    violazione disciplinare in un bi-glietto da visita o in una brochureinformativa che indichi soltantoalcuni degli elementi imposti.In effetti, sono del tutto sufficien-ti a mio avviso i principi generalicontenuti nell’art. 17, poiché essisi richiamano ai criteri di traspa-renza e veridicità, di verità e cor-rettezza, di dignità e decoro, di tu-tela del segreto e dell’affidamentodella clientela; e allo stesso modosi proibisce la pubblicità inganne-vole, elogiativa e comparativa. Sono più che sufficienti questiprincipi per valutare la grande va-riabilità e dinamicità delle infor-mazioni pubblicitarie e per sanzio-narle ove i limiti siano superati.Sarà interessante dunque, sottoquesti profili (e per quanto riguar-da le disposizioni sull’accaparra-mento), leggere le conclusioni fu-ture dell’indagine conoscitiva del-l’Autorità garante della concor-renza e del mercato.Piuttosto, come segno concreto diuna libertà di espressione, a mesembra utile richiamare l’attuale

    art. 17.II del codice deontologico,che consente (giustamente) l’indi-cazione del nome dell’avvocatodefunto. Come ho sempre ritenu-to, è importante che gli studi degliavvocati italiani possano imporsisul mercato, senza l’obbligatorie-tà di azzerare la loro denomina-zione a ogni generazione (è que-sto che vorrebbe ancora oggi lanostra giurisprudenza: vedi da ul-timo Cass., 23 gennaio 2007, n.1476, con alcune criticabili affer-mazioni anche sul rapporto tralegge e deontologia).

    4. Ecco dunque rappresentate lemodifiche al codice deontologicoconseguenti alla legge sulle libe-ralizzazioni.È solo l’inizio di un lungo percor-so che deve portare anche l’avvo-catura italiana a traguardi di effi-cienza e qualità. Come più volteabbiamo detto, è nella comple-mentarietà tra legge e deontologia(e tra ordinamento forense e ordi-namento disciplinare) che questocammino può essere compiuta-mente realizzato.

  • AAVVOCATURAla formazione professionale

    Relazione sul regolamentoper la formazione continuadella professione di avvocatoIl dibattito sull’esigenza di adot-tare, anche per la professione diavvocato, un regolamento chesancisse il dovere di aggiorna-mento, mediante l’adozione di re-gole idonee a garantire un ade-guamento continuo della culturaprofessionale, era aperto da anninell’avvocatura.Alcuni anni fa la questione erastata ampiamente discussa nelcorso di un Congresso tenutosi adAncona. Tuttavia, l’esito delladiscussione finì con il mortificareogni iniziativa volta a sperimenta-re un sistema di formazione conti-nua. Le polemiche suscitate daldibattito, l’affermazione che unregolamento ad hoc avrebbe datoluogo ad una struttura meramenteburocratica, incapace di dar con-tenuto ad una iniziativa che pare-va velleitaria, la tesi, da più partiprospettata, che lo studio indivi-duale rappresenta l’unico verostrumento formativo del profes-

    sionista legale, costrinsero il Con-siglio nazionale forense a ripensa-re l’iniziativa, che, come soventeaccade, finì con l’essere accanto-nata.Accantonare l’idea non valse, tut-tavia, a risolvere la questione, chenon soltanto rimaneva aperta, mache anzi esigeva con evidenzasempre maggiore, di essere af-frontata.Affrontare non significa, o nonsignifica sempre, risolvere. Mail timore di affrontare una que-stione così delicata e, al tempostesso, così rilevante per le sortidella professione e per la sua di-gnità, se non si evolve nella pru-dente ricerca di una soluzione,diventa il segno di una irragio-nevole rinuncia, se non di unaabdicazione al ruolo che il Con-siglio nazionale, e con esso il si-stema ordinistico, riveste nellastruttura della professione fo-rense.L’Ordinamento riconosce allanostra professione, in ragionedella sua funzione attiva nell’e-sercizio della giurisdizione, del

    suo ruolo inteso alla tutela dei di-ritti individuali e collettivi, delsuo contributo essenziale per larealizzazione del sistema di ga-ranzie previsto dalla Costituzio-ne, autonomia e libertà e, quindi,la capacità di autodeterminarsi,in funzione del raggiungimentodi quei fini che lo stesso Ordina-mento ha inteso raggiungere,mediante la costruzione di un si-stema fondato sugli Ordini e sulConsiglio nazionale: di un siste-ma, cioè, fondato su enti pubbli-ci, ai quali lo Stato affida il con-trollo della categoria professio-nale, attribuendo loro il compitodi accertare che gli iscritti all’al-bo rispettino i doveri imposti dal-la professione ed assegnando lo-ro la funzione della tutela pubbli-ca dell’affidamento che i cittadi-ni debbono riporre nei soggettiche ottengono l’iscrizione all’al-bo professionale.Fra i tanti doveri dell’Ordinamen-to pone a carico del professionistaforense vi è, forse prima di ognialtro, quello della competenza.Che senso mai avrebbe affidare ad

    ALA PREVIDENZA FORENSE

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    Il regolamento del CNF per la formazione continua della professione di avvocatoIl CNF ha recentemente approvato un regolamento per la disciplina della formazione professionale continua.Trattasi di una innovazione di grande importanza, che impone agli avvocatil’osservanza di tutte le attività formative indicate.L’innovazione anticipa le regole che dovranno caratterizzare il nuovo ordinamento professionale, accentuando la funzione dei consigli degli ordini di garantire ai clienti le capacità professionali degli iscritti.

    La Relazione e il Testo

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    ALA PREVIDENZA FORENSE

    una categoria professionale chenon cura la propria competenza,che non ha approfondita cono-scenza delle norme, che non si facarico di seguire l’evoluzione giu-risprudenziale nella loro applica-zione, che trascura di valutare ilsignificato della loro collocazionesistematica, il compito di difende-re i diritti dei cittadini davanti algiudice e davanti ad ogni altra Au-torità?Per queste ragioni, dopo una lun-ga pausa di riflessione, il Consi-glio nazionale dedicò nuova at-tenzione al problema della forma-zione professionale ed all’idea difavorirne e di controllarne il con-tinuo adeguamento.Frattanto, si andavano moltipli-cando i segni che un’ulteriore at-tesa non era tollerabile.Tutti gli Ordini professionali e fraquesti i dottori commercialisti, iragionieri, i medici, i farmacisti, igeometri, i notai, i revisori conta-bili avevano adottato propri rego-lamenti di disciplina della forma-zione professionale continua, in-tesa, come si