La pol cul 2013

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La politica culturale dell’Unione europea Master in EDITORIA GIORNALISMO E MANAGEMENT CULTURALE 15 marzo 2013

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La politica culturale dell’Unione europea

Master in

EDITORIA GIORNALISMO E MANAGEMENT CULTURALE

15 marzo 2013

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UE: UN QUADRO DI INSIEME

Le istituzioni: Consiglio europeoCommissioneConsiglio dell’UEParlamento europeoCorte di GiustiziaCorte dei Conti

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Competenze UE dopo Lisbona:

ESCLUSIVA. At. 3 TFUE

L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:a) unione doganale;b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;e) politica commerciale comune.

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Concorrente (art. 4 TFUE):1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:a) mercato interno;b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;c) coesione economica, sociale e territoriale;d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;e) ambiente;f) protezione dei consumatori;g) trasporti;h) reti transeuropee;i) energia;j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

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Che tipo di competenza culturale ha l’UE?

Articolo 6 TFUE L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:a) tutela e miglioramento della salute umana;b) industria;c) cultura;d) turismo;e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;f) protezione civile;g) cooperazione amministrativa.

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La base legale:Articolo 167 TFUE (ex art. 151 del TCE)

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario (sussidiarietà), ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,   conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,    scambi culturali non commerciali,    creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture (integration clause). 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;  il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

(Prima era richiesta l’unanimità.)

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Quella dell’UE è una competenza limitata:Natura sussidiaria;Ambiti definiti e limitati dal trattato:

miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, scambi culturali non commerciali, creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

Mezzi limitati:L’UE può adottare soltanto decisioni e raccomandazioni.

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EVOLUZIONE DELLA POLITICA CULTURALE UE

Capitali europee della cultura (1086)Programma Kaleidoscope (1996)Programma Ariane (1997)Programma Raphael (1997)Trattato di Maastricht (1993): la cultura diventa competenza europea sussidiariaProgramma Cultura 2000 (2000-2006)Programma Cultura (2007-2013)Agenda Europea per la Cultura (2007)Anno Europeo del dialogo interculturale (2008)Trattato di Lisbona (2009)Libro Verde sulle industrie culturali e creative (2010)Consultazione pubblica sul futuro del Programma Cultura (Settembre 2010)Proposta di un Programma Quadro per la Cultura: Creative europe (Giugno 2011)Prossimo step: EUROPA CREATIVA

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Tipologie di interventi:

Diretti: normativi e finanziari a favore della cultura e delle attività culturali;Indiretti: il motivo culturale consente di derogare ad alcune norme comunitarie (concorrenza, libera circolazione, ecc…)Le Istituzioni UE devono tener conto degli aspetti culturali nell’ambito delle altre azioni comunitarie.

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Programmi con specifico scopo culturale:

L’azione europea di sostegno alla cultura si struttura storicamente in Programmi.Prima: diversi programmi settoriali (Kaleidoscopio, per la creazione artistica; Raffaello, per il patrimonio culturale; Arianna, per le traduzioni).Dal 2000 riunione delle azioni specifiche in “programmi Cultura”.

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Programma cultura 2007-2013(dec. 1855/2006/CE del 12 dicembre 2006)

Obiettivo generale: “valorizzazione di uno spazio culturale

comune, sviluppando la cooperazione culturale tra i realizzatori, gli operatori culturali e le Istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di far emergere una cittadinanza europea”.

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Obiettivi specifici:

promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali;Incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;Favorire il dialogo interculturale.

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Gli obiettivi vengono perseguiti mediante linee di azione:

Sostegno ad azioni culturali:Progetti di cooperazione pluriennale (32% del bilancio del programma);Azioni di cooperazione (29% bilancio);Azioni speciali (16% bilancio).

Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale (10% del bilancio).Sostegno a lavori di analisi ed attività di raccolta e diffusione dell’informazione, ad attività che ottimizzino l’impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale (5% bilancio)

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Sostegno ad azioni culturali:ovvero i progetti di cooperazione culturale tra organizzazioni pubbliche o private di diversi Stati membri. Questa tipologia di azioni prevede due tipi di progetti finanziabili: progetti di cooperazione pluriennali e azioni di cooperazione. Questi si differenziano per la durata del progetto e per la sua portata in termini economici e organizzativi. Oltre ai progetti di cooperazione questa tipologia di azione prevede anche il finanziamento di azioni speciali, che si distinguono dai progetti cooperazione per il loro carattere emblematico e federativo. Le azioni speciali, infatti, devono avere una grande risonanza europea e contribuire a una migliore presa di coscienza dell’appartenenza a una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale e al dialogo interculturale e internazionale. Azioni speciali finanziate dal Programma sono ad esempio il premio europeo di musica popolare contemporanea: The European Border Breakers Awards, il Premio biennale dell’UE per l’architettura contemporanea o il Premio europeo della letteratura;

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1. Sostegno di progetti di cooperazione culturale (settori 1.1, 1.2.1 e 1.3.5)

Si prevede di accordare un sostegno agli organismi culturali per progetti di cooperazione transnazionale e di ideazione e sviluppo di attività culturali e artistiche.L'idea principale di questo settore è di incoraggiare enti, quali teatri, musei, associazioni professionali, centri di ricerca, università, istituti culturali e autorità pubbliche, provenienti da paesi diversi fra quelli ammessi al Programma, al fine di accrescere la cooperazione fra diversi settori e ampliare il loro campo d'azione culturale e artistico oltre i confini nazionali. Il settore è ripartito in tre categorie: - progetti di cooperazione pluriennali; - progetti di cooperazione;- progetti di cooperazione con i paesi terzi.

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Settore 1.1: progetti di cooperazione pluriennali (di una durata compresa tra tre e cinque anni)

La prima categoria cerca di favorire legami culturali pluriennali e transnazionali all'interno di un gruppo minimo di sei operatori culturali, provenienti almeno da sei paesi partecipanti al Programma per la realizzazione di progetti di cooperazione, e per lo sviluppo di attività culturali congiunte in un arco di tempo compreso tra 3 e 5 anni. Le sovvenzioni disponibili vanno da un minimo di 200.000 EUR a un massimo di 500.000 EUR per anno; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi ammissibili totali. La sovvenzione è finalizzata a sostenere o a estendere la portata geografica di un progetto, garantendone la sostenibilità al di la della durata del finanziamento. 

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Settore 1.2.1: progetti di cooperazione (durata non superiore a 24 mesi)

La seconda categoria riguarda azioni settoriali e intersettoriali, condivise da almeno tre operatori culturali, provenienti almeno da tre paesi partecipanti al Programma, per un periodo massimo di due anni. I progetti che promuovono rapporti di cooperazione sul lungo periodo sono tra i favoriti. Gli importi disponibili vanno da un minimo di 50.000 EUR a un massimo di 200.000 EUR; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi ammissibili totali. 

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Settore 1.3.5: progetti di cooperazione con i paesi terzi (durata non superiore a 24 mesi)

La terza categoria cerca di sostenere progetti di cooperazione culturale che promuovano scambi culturali tra paesi partecipanti al Programma e paesi terzi che abbiano stipulato accordi di associazione o cooperazione culturali con l'Unione europea. Ogni anno vengono selezionati uno o più paesi terzi. Tali paesi sono elencati annualmente sul sito del Programma, entro una determinata scadenza prima del termine di presentazione delle candidature. L'azione deve creare una concreta dimensione di cooperazione internazionale. I progetti di cooperazione devono coinvolgere non meno di tre operatori culturali, provenienti da minimo tre paesi partecipanti al Programma, garantire una cooperazione culturale con almeno un'organizzazione del paese terzo selezionato e prevedere attività culturali nello stesso. Gli importi disponibili vanno da 50.000 EUR a 200.000 EUR; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi ammissibili totali. (2013: Canada e Australia)http://www.ccpitaly.beniculturali.it/eventi.aspx?sez=6&doc=118 (infoday, 25 marzo)

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2. Progetti di traduzione letteraria (durata non superiore a 24 mesi) (settore 1.2.2) 

Questo settore concerne il sostegno a progetti di traduzione. Il supporto dell'Unione europea alla traduzione letteraria è finalizzato alla valorizzazione della letteratura e del patrimonio letterario dei cittadini europei, favorendo la circolazione di opere letterarie tra diversi paesi. Le case editrici possono ricevere sovvenzioni per la pubblicazione e la traduzione di opere di narrativa da una lingua europea in un'altra lingua europea. Gli importi disponibili vanno da 2.000 EUR a 60.000 EUR; il sostegno comunitario può coprire solo fino al 50% dei costi ammissibili totali.

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3. Sostegno a festival culturali europei (progetti della durata non superiore a 12 mesi) (settore 1.3.6)

Il fine di questo settore s'identifica nel sostegno ai festival che abbiano una dimensione europea e che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma (ossia la mobilità dei professionisti, la circolazione di opere e il dialogo interculturale). L'importo massimo della sovvenzione è di 100.000 EUR, che rappresenta un massimo del 60% dei costi ammissibili. Il sostegno può essere garantito per una edizione del festival o per tre edizioni. 

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sostegno a organismi attivi a livello europeonel settore culturale

Questa azione prevede un contributo finanziario finalizzato a sostenere il funzionamento di organismi europei. La selezione degli organismi beneficiari di queste sovvenzioni di funzionamento è effettuata sulla base di un invito a presentare proposte. Ai fini di tale selezione è rilevante la rispondenza tra il programma di lavoro degli organismi e gli obiettivi specifici del Programma;

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sostegno ad attività d’analisi nonché alla raccolta e alla diffusione dell’informazione e ad attività che ottimizzano l’impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale

Attraverso questa tipologia di azione la Commissione europea finanzia uffici informativi (i cosiddetti national contact point), studi e ricerche nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea, nonché azioni di raccolta e diffusione delle informazioni relative ai progetti di cooperazione culturale.

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Siti utili:

http://www.antennaculturale.beniculturali.it/ http://ec.europa.eu/culture/eac/index:en.htmlhttp://eacea.ec.europa.eu/index.html (Agenzia esecutiva Education, Audiovisual &culture)http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php

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Ma la cultura viene finanziata anche (e soprattutto) nell’ambito di Programmi aventi obiettivi diversi…

Fondi strutturali: fondo europeo per lo sviluppo regionale; fondo sociale europeo: fondo di coesione

(http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm);(http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=79&LAN=EN&gv_per=2)Programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico: VII programma (2007-2013), (tra i settori di interesse, informazione e comunicazione, cfr. Reg. CE 1082/2006 del 18 dic. 2006)

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Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo: MEDIA 2007(Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006)

Obiettivi generali:Conservare e valorizzare la diversità culturale e linguistica europea e il patrimonio audiovisivo cinematografico; garantire l’accesso al pubblico di tale patrimonio; favorire il dialogo tra le culture.Accrescere la circolazione e la visibilità delle opere audiovisive europee;Rafforzare la concorrenza del settore audiovisivo europeo nel quadro di un mercato europeo aperto e concorrenziale propizio all’occupazione.

Obiettivi generali:Conservare e valorizzare la diversità culturale e linguistica europea e il patrimonio audiovisivo cinematografico; garantire l’accesso al pubblico di tale patrimonio; favorire il dialogo tra le culture.Accrescere la circolazione e la visibilità delle opere audiovisive europee;Rafforzare la concorrenza del settore audiovisivo europeo nel quadro di un mercato europeo aperto e concorrenziale propizio all’occupazione.

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Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo: MEDIA 2007

Obiettivi specifici:Acquisizione e perfezionamento delle competenze dei professionisti europei del settore audiovisivo: sostegno al collegamento in rete e alla mobilità dei professionisti europei della formazione (scuole di cinema);Distribuzione e promozione delle opere audiovisive europee (coproduzione, acquisizione e promozione di film europei non nazionali…);Progetti pilota, finanziati se tesi a garantire l’adeguamento del programma agli sviluppi di mercato, in particolare quelli che riguardano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

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Siti utili:

http://www.media-italia.eu/ http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php

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Deroghe alla libera circolazione delle merci:Articolo 34 (ex articolo 28 del TCE)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 35 (ex articolo 29 del TCE)Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 36 (ex articolo 30 del TCE)Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

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Deroghe alla libera circolazione dei servizi:Articolo 56 (ex articolo 49 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

(…)

La Corte di giustizia ha ritenuto che per motivi imperativi che possono giustificare deroghe al principio vi siano anche esigenze connesse alla cultura

(cfr. per esempio, sent. Veronica Omoroep organizatie del 3 marzo 1993, C-148/91)

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Conclusioni.Cultura in ambito UE:

I fase: fantasma che si aggira per l’Europa;II fase: strumento per l’integrazione e la formazione di una coscienza europea;III fase…: strumento per il rilancio economico ed occupazionale dell’Europa.

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Grazie!