La patente, anche quella plastificata, è valida quale ... · PDF fileCOMUNE DI LA...

3
COMUNE DI LA LOGGIA La patente, anche quella plastificata, è valida quale documento di riconoscimento come la carta di identità (non serve però come documento per l’espatrio) Si vedano le disposizioni sotto riportate D.P.R. 28.12.2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Articolo 35 - Documenti di identità e di riconoscimento 1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino o l’abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 3. Nei documenti di identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Segreteria tecnica. in data 3 aprile 2000, n. A12/2000/MOT. Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. n. M/2413/8 del 14 marzo u.s. con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione generale per l'amministrazione generale o per gli affari del personale - Ufficio studi ha reso il proprio parere favorevole in ordine alla validità della patente di guida, anche nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7 ottobre 1999) ai fini della identificazione dei relativi titolari. Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito internet di pertinenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si segnala, in ogni caso, la necessità che gli uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente presso l'utenza e le Amministrazioni locali interessate.

Transcript of La patente, anche quella plastificata, è valida quale ... · PDF fileCOMUNE DI LA...

Page 1: La patente, anche quella plastificata, è valida quale ... · PDF fileCOMUNE DI LA LOGGIA La patente, anche quella plastificata, è valida quale documento di riconoscimento come la

COMUNE DI LA LOGGIA

La patente, anche quella plastificata,

è valida quale documento di riconoscimento come la carta di

identità (non serve però come documento per l’espatrio)

Si vedano le disposizioni sotto riportate

D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Articolo 35 - Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino o l’abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti di identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Segreteria tecnica. in data 3 aprile 2000, n.

A12/2000/MOT. Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. n. M/2413/8

del 14 marzo u.s. con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione generale per l'amministrazione generale o per gli affari del personale - Ufficio studi ha reso il proprio parere favorevole in ordine alla validità della patente di guida, anche nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7 ottobre 1999) ai fini della identificazione dei relativi titolari.

Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito internet di

pertinenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si segnala, in ogni caso, la necessità che gli uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione della presente presso l'utenza e le Amministrazioni locali interessate.

Page 2: La patente, anche quella plastificata, è valida quale ... · PDF fileCOMUNE DI LA LOGGIA La patente, anche quella plastificata, è valida quale documento di riconoscimento come la

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO F.to Dr.ssa Annamaria Fabretti Longo Allegato alla circo n. A12/2000/MOT del 3 aprile 2000.

Nota del Ministero dell'Interno Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi in data 14 marzo 2000, prot. n. M/2413/8 avente per oggetto: Validità della patente di guida ai fini della identificazione personale.

Con la nota sopradistinta, questo Comune ha chiesto il parere di questo ufficio in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l'identifi-cazione personale anche dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di guida plastificato, previsto dal D.M. 7 ottobre 1999.

In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti

termini. Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno pro-dotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in argomento, ne è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in materia.

Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto,

contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento plastificato, infatti, contraddistingue i requisiti prescritti dall’art. 292 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo

chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso parere negativo sull'abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pub-blica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di semplificazione che il provvedimento perseguiva.

Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione

abrogativa. La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Inoltre, il D.M. 7 ottobre 1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il

supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati.

D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Leg.vo 12 febbraio 1993,

n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la

Page 3: La patente, anche quella plastificata, è valida quale ... · PDF fileCOMUNE DI LA LOGGIA La patente, anche quella plastificata, è valida quale documento di riconoscimento come la

stessa giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7 maggio 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997). IL DIRETTORE GENERALE F.to Catalani

Nota del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/35762/109/16 in data 13.12.2004 sull’equipollenza della patente di guida alla carta di identità quale documento di riconoscimento Si fa riferimento alla nota del 5 novembre 2004 dell’ufficio Servizi Demografici, concernente la validità della patente di guida come documento equipollente alla carta d’identità. Nel merito, le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno definito “documento d’identità” la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. L’art. 35 del citato D.P.R., al comma 2, definisce documenti equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO F.to Mazzilli.