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La nuova legge regionale sul trasporto pubblico locale Una prima analisi Mauro Muscarà – Stefano De Pietro

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La nuova legge regionalesul trasporto pubblico locale

Una prima analisiMauro Muscarà – Stefano De Pietro

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Recepisce la normativa comunitaria e statale con lo scopo di migliorare la gestione territoriale del tplArt.25 D.L.1/2012 convertito con Legge 27/2012

Legge regionale sul Tpl

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Ha lo scopo dichiarato di tutelare la libera concorrenza affidando il tpl su gara regionale di minimo sei anni di durata.

Gara a fine 2014.

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Viene definito il BURT (bacino unico regionale del trasporto), come ambito territoriale ottimale per l’organizzazione del tpl.

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In tale ambito la regione, attraverso l’agenzia regionale per il trasporto pubblico locale espleta le procedure per l’assegnazione in un unico lotto al vincitore della gara (unico soggetto o ad associazione temporanea di imprese).Sostituzione soggetto gestore art.17Seguono subaffidamenti art.18

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Il BURT comprende tutte le tipologie di trasporto pubblico tranne i Taxi e i servizi privati tipo Pullman.Quindi si tratta di una gara treno+gomma, alla quale solo poche aziende possono partecipare.

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Agenzia regionale – definizione Art.12

E’ una società di capitali o consorzio, partecipata dagli enti locali (Regione, Province, Comuni capoluogo e città metropolitane).

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Agenzia regionale - azioni

Programmazione, monitoraggio e controllo attuazione degli accordi di programma.

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Agenzia regionale - azioni

Affidamento dei servizio per l’intero Burt e stazione appaltante.

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Gestione dell’Osservatorio regionale dei trasporti.

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Funzioni O.R.T. Art.21A) Sostegno della programmazione della regioneB) Strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti,criteri di integrazione tra i diversi modi di trasportoC) Supporto per il monitoraggio dei serviziD) Strumento di diffusione dei dati e delle informazioni ad enti locali,sindacati,associazioni utenti e consumatori

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Partecipazione a progetti europei

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Tariffe-Art.19

I criteri per la definizione delle tariffe sono competenza della regione.

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Obiettivo da traffico

Conseguire il rapporto del 35% tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura

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Standard tpl

I criteri per la definizione degli standard sono di competenza della regione.

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Standard bigliettazione

La regione promuove il biglietto elettronico si tutto il territorio regionale.

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