La nuova Formazione per la sicurezza rev.2...I DUE ACCORDI RELATIVI ALLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA...

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Via Parigi 38 46047 Porto Mantovano MN | tel. 0376387408 | fax 0376387385 | email: [email protected] | www.pqa.it LA NUOVA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO - Gli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 - La revisione degli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, preposti dirigenti e degli stessi datori di lavoro che assolvono il compito di RSPP introdotta dai due recenti Accordi StatoRegioni del 21/12/2011 ed entrati in vigore il 26/01/2012, modifica completamente lassetto organizzativo delle aziende riguardo la formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e di tutti il lavoratori. Di cosa di tratta? I DUE ACCORDI RELATIVI ALLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA pubblicati sulla G.U. - Serie Generale n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrati in vigore il 26 gennaio 2012, sono atti aventi forza normativa, in quanto parti integranti degli articoli 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti, preposti e datori di lavoro RSPP. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio (basso, medio, alto) al quale ogni attività è stata classificata in base ai codici ATECO dell’attività aziendale, in particolare: I CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI, sono stati regolamentati dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni: esso stabilisce modalità, durata e periodicità dei percorsi formativi e di aggiornamento per lavoratori, dirigenti e preposti per ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08. I CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME L’INCARICO DI RSPP/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE sono stati regolamentati dall’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”: esso stabilisce modalità, durata e periodicità dei corsi di formazione e aggiornamento del datore di lavoro che assume l’incarico di RSPP/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08). Tra le molteplici novità introdotte, le più significative sono: - Introduzione di 3 classi di rischio aziendale; - Introduzione di categorie di formazione (di base e specifica per lavorativa, aggiuntiva per preposti, particolare per dirigenti, per datore di lavoro/RSPP e relativi aggiornamenti quinquennali); - Riconoscimento della formazione pregressa; - Introduzione del concetto di “credito formativo permanente” - Graduale applicazione nel tempo, in funzione degli adempimenti ottemperati. - Facoltà derogatoria per casi speciali (stagionali etc).

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LA NUOVA FORMAZIONE PER LASICUREZZA SUL LAVORO

- Gli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 -

La revisione degli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, preposti dirigenti edegli stessi datori di lavoro che assolvono il compito di RSPP introdotta dai due recenti Accordi Stato–Regioni del 21/12/2011 ed entrati in vigore il 26/01/2012, modifica completamente l’assetto organizzativodelle aziende riguardo la formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e di tutti il lavoratori.

Di cosa di tratta?

I DUE ACCORDI RELATIVI ALLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA pubblicati sulla G.U. - SerieGenerale n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrati in vigore il 26 gennaio 2012, sono atti aventi forzanormativa, in quanto parti integranti degli articoli 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2(lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.Gli accordi definiscono la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamentodei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti, preposti e datori di lavoro RSPP. La novità principale riguardal’individuazione della durata della formazione in base al rischio (basso, medio, alto) al quale ogni attività èstata classificata in base ai codici ATECO dell’attività aziendale, in particolare:

► I CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI, sonostati regolamentati dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e leProvince Autonome per la Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni: esso stabilisce modalità, durata e periodicità deipercorsi formativi e di aggiornamento per lavoratori, dirigenti e preposti per ottemperare all’obbligostabilito dall’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08.

► I CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DATORE DI LAVORO CHE ASSUMEL’INCARICO DI RSPP/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE sonostati regolamentati dall’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, leRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto,da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34,commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”: esso stabilisce modalità, durata e periodicitàdei corsi di formazione e aggiornamento del datore di lavoro che assume l’incarico diRSPP/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ottemperare all’obbligo stabilitodall’art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08).

Tra le molteplici novità introdotte, le più significative sono:

- Introduzione di 3 classi di rischio aziendale;

- Introduzione di categorie di formazione (di base e specifica per lavorativa, aggiuntiva per preposti,particolare per dirigenti, per datore di lavoro/RSPP e relativi aggiornamenti quinquennali);

- Riconoscimento della formazione pregressa;

- Introduzione del concetto di “credito formativo permanente”

- Graduale applicazione nel tempo, in funzione degli adempimenti ottemperati.

- Facoltà derogatoria per casi speciali (stagionali etc).

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CLASSIFICAZIONE PROFILI DI RISCHIO AZIENDALI E DURATA DIFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

La durata minima delle ore di formazione e di aggiornamento è in funzione del profilo di rischio dell’azienda:

PROFILO DI RISCHIOAZIENDALE

MACROSETTORI

BASSO Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, TurismoMEDIO Agricoltura, Pesca, P.A., istruzione, Trasporti, MagazzinaggioALTO Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia

LE ORE MINIME DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SONO:

PROFILODI RISCHIOAZIENDA

FORMAZIONEAGGIORNAMENTOQUINQUENNALE

Lavoratori Preposti DirigentiDatori di

lavoro chesono RSPP

Lavoratori,preposti,dirigenti

Datori dilavoro

Formazionegenerale

Formazionespecifica

Formazionegenerale

Formazionespecifica

FormazioneAggiuntiva

prepostiFormazione Formazione

BASSO 4 4 4 4 8 16 16 6 6

MEDIO 4 8 4 8 8 16 32 6 10

ALTO 4 12 4 12 8 16 48 6 14

Nota: Per dirigenti e preposti questo programma di formazione è facoltativo, mentre per tutti gli altri soggettiè obbligatorio.

FORMAZIONE

Per tutti i lavoratori è prevista una formazione generale di 4 ore, a cui si deve aggiungere unaformazione specifica, di durata variabile in funzione del settore dell’azienda di appartenenza; sonopreviste eccezioni per i lavoratori che non svolgono attività produttive (che possono fare le solo 4ore minime).

Sono esonerati i lavoratori stagionali con meno di 50 giornate lavorative (fino all’emanazione eattuazione di nuove disposizioni, e comunque entro l’11/07/2013)

Per tutti i preposti è prevista, oltre alla formazione prevista come lavoratore (generale e specifica) unaformazione particolare aggiuntiva di 8 ore.

Tutti i dirigenti devono invece fare formazione di 16 ore (che sostituisce integralmente quella previstaper tutti i lavoratori).

Tutti i datori di lavoro che assumono l’incarico di RSPP/Responsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione devono frequentare specifici corsi di formazione di durata variabile da 16 ore a 48 ore.

Per i nuovi rapporti di lavoro la formazione deve essere svolta prima o contestualmente all'iniziodell'attività lavorativa, e completata entro 60 giorni dall'assunzione.

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AGGIORNAMENTO

È prevista un aggiornamento quinquennale di:

- per lavoratori, dirigenti e preposti: 6 ore (indipendente dal settore di rischio aziendale);

- per datori di lavoro: 6, 10 o 14 ore (in funzione del livello di rischio aziendale basso, medio o alto).

E-LEARNING

Per le modalità di svolgimento della formazione in modalità e-learning (formazione a distanza) sono stateindicate delle restrizioni:

FORMAZIONE IN E-LEARNING

NON PUÒ ESSERE SVOLTA PUÒ ESSERE SVOLTA- tutta la formazione specifica per i lavoratori;- la metà delle ore di formazione aggiuntiva per

preposti;- il modulo 3 e il modulo 4 delle formazione per datore

di lavoro/RSPP

- tutta la formazione generale per i lavoratori;- la metà delle ore di formazione aggiuntiva per preposti;- tutta la formazione per dirigenti;- il modulo 1 e il modulo 2 delle formazione per datore di

lavoro/RSPP.- tutti gli aggiornamenti per lavoratori, preposti, dirigenti

e datori di lavoro/RSPP.- progetti formativi sperimentali, eventualmente

individuati da Regioni e Province autonome nei loroatti di recepimento del presente accordo, cheprevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimentoe-learning anche per la formazione specifica deilavoratori e dei preposti.

FACOLTA’ DEROGATORIA

E TERMINI DI COMPLETAMENTO FORMAZIONE

Chi prima del 26 gennaio 2012 ha, con documento scritto avente data certa, programmato la conclusione di

corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013 può predisporre la formazione

in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011,

purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013.

Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria, e dovrà formare dirigenti e preposti, avrà tempo fino

al 26 luglio 2013 per completare il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.

Chi infine dovrà formare neoassunti a partire dal 26 gennaio 2012, dovrà avviarli ai corsi di formazione

anteriormente o contestualmente all’assunzione e avrà tempo 60 gg dalla data di assunzione per completare

il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.

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RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA:

LAVORATORII lavoratori che hanno già frequentato corsi di formazione alla data di pubblicazione del presente Accordodevono solo partecipare ai corsi di aggiornamento:

Per formazione pregressa erogata da più di 5 anni: l'obbligo di aggiornamento deve essere ottemperatoentro 11/01/2013.

Per formazione pregressa erogata da meno di 5 anni: l'obbligo di aggiornamento deve essereottemperato entro 11/01/2017.

PREPOSTI

Oltre alla formazione prevista come lavoratori, i Preposti che hanno già frequentato corsi di formazionespecifici alla data di pubblicazione del presente Accordo devono solo partecipare ai corsi diaggiornamento:

se hanno ricevuto formazione da più di 5 anni, viene riconosciuta la formazione specifica aggiuntiva giàeffettuata, ma deve essere effettuato l’aggiornamento entro l’11/01/2013.

se hanno ricevuto formazione da meno di 5 anni, viene riconosciuta la formazione specifica aggiuntivagià effettuata, ma deve essere effettuato l’aggiornamento entro l’11/01/2017.

DIRIGENTI

E’ riconosciuta ai dirigenti come formazione pregressa quella svolta, tra il 4 agosto 2003 ed entro il 26gennaio 2012, con contenuti, conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/97, o a quelli del Modulo A per RSPP eASPP, previsto dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. Rimane fermo l’obbligo diaggiornamento quinquennale di 6 ore entro 11/07/2017.

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SCHEMA ORE FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO

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