Corso aziendale Corso di formazione sulla sicurezza ai ... · FORMAZIONE LAVORATORI PARTE GENERALE...

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Corso aziendale Corso aziendale Corso di formazione sulla sicurezza ai sensi Corso di formazione sulla sicurezza ai sensi dell’Accordo dell’Accordo Stato Stato-Regioni del 21/12/2011. Regioni del 21/12/2011. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti compiti – obblighi obblighi – responsabilità responsabilità Relazioni tra i vari soggetti della prevenzione Relazioni tra i vari soggetti della prevenzione interni ed esterni interni ed esterni S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezione Direttore Dott. P.L. Pavanelli 1

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Corso aziendale Corso aziendale

Corso di formazione sulla sicurezza ai sensi Corso di formazione sulla sicurezza ai sensi

dell’Accordo dell’Accordo

StatoStato--Regioni del 21/12/2011.Regioni del 21/12/2011.

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti compiti –– obblighi obblighi –– responsabilitàresponsabilità

Relazioni tra i vari soggetti della prevenzioneRelazioni tra i vari soggetti della prevenzioneinterni ed esterniinterni ed esterni

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In questo incontro affronteremo gli

aspetti salienti della normativa alla base

della formazione dei lavoratori in materia

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

come previsto dall’accordo tra Stato e come previsto dall’accordo tra Stato e

Regioni del 21 dicembre 2011 e ai sensi

dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. del

9 Aprile 2008, n.81

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Testo Unico D.Lgs. 81/2008

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FORMAZIONE LAVORATORIPARTE GENERALE

Riferimenti normativi:

•DLgs 81/2008 – artt. 36 e 37•Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Contenuti

•La SICUREZZA…•Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione•Organizzazione della prevenzione aziendale•Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali•Organi di vigilanza, controllo e assistenza

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Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Art. 36 del D. Lgs n. 81/2008 - Informazione ai Lavoratori

Il Datore di Lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro – in generaleb) Sulle procedure che riguardano primo soccorso, lotta antincendio,

l’evacuazione dei luoghi di lavoro…..

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…..

a) Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svoltab) Sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e preparati pericolosic) Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione aziendale

Testo Unico D.Lgs. 81/2008Art. 37 del D. Lgs n. 81/2008 - Formazione dei Lavoratori

Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a :

a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione …..b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni nonché alle misure di

comma 1

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b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni nonché alle misure di prevenzione e protezione specifiche del settore

comma 2

<< La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (di ciascun lavoratore)… sono definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato-Regioni …, previa consultazione delle parti sociali, …>>

Il Decreto ha definito nel dettaglio le varie figure che intervengononell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha fornito dettaglianche sulla figura del lavoratore .

All. Art. 2 comma 1 risulta:

"Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

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"Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decretolegislativo si intende per:

a) «lavoratore »: persona che, indipendentemente dalla tipologiacontrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambitodell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con osenza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,un'arte o una professione, ….

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Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Al lavoratore così definito è equiparato :

…il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e diorientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

…l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, f isici e biologici, ivi

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attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, f isici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermina li limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applica to alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

L'uso dei laboratori diviene quindi la discriminante per considerare gli studenti dei lavoratori e provvedere, in questo caso, a tutti gli obblighi imposti dal Decreto 81/2008 quali formazione, informazione e sorveglianza sanitaria...

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PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO

• Formazione Generale

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Accordo Stato -Regioni del 21 dicembre 2011

(art. 37 co. 1 lett. a)

• Formazione Specifica(art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)

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Formazione Generale

Durata 4 ore per tutti i settori produttivi

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Accordo Stato -Regioni del 21 dicembre 2011

Tre differenti livelli di rischio:

Formazione Specifica

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Tre differenti livelli di rischio:

BASSO Formazione specifica 4 oreCommercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario

MEDIO Formazione specifica 8 oreAgricoltura – Pesca – Trasporti – Assistenza sociale non residenziale –Pubblica Amministrazione e istruzione

ALTO Formazione specifica 12 oreCave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità – Energia – Acqua, fognature, rifiuti

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DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONEper i tre differenti livelli di rischio

BASSO Form. gen. 4 + spec. 4 = Tot. 8 ore

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Accordo Stato -Regioni del 21 dicembre 2011

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BASSO Form. gen. 4 + spec. 4 = Tot. 8 ore

MEDIO Form. gen. 4 + spec. 8 = Tot. 12 ore

ALTO Form. gen. 4 + spec. 12 = Tot. 16 ore

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Parleremo di:

RISCHIO DANNOPREVENZIONEPROTEZIONEORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

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ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALEDIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALIORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZAGESTIONE DELLE EMERGENZESEGNALETICA DI SICUREZZA

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PERICOLO:

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

DEFINIZIONI

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RISCHIO:

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.

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DANNO:

DEFINIZIONI

è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa lariduzione quantitativa o funzionale di un bene, un attrezzo, unamacchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico,affettivo, morale.

Dal punto di vista giuridico il danno può essere definito come

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Dal punto di vista giuridico il danno può essere definito comela lesione (annientamento o menomazione) di un interesse altrui.

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PERICOLO

RISCHIO

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DANNO

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Nell’ambiente di lavoro esiste un “rischio ” solo se si è in presenza d’un “pericolo ”.

Vi è sempre una correlazione diretta tra i due elementi, nel senso che può esistere un pericolo in assenza di rischio, ma non vi può essere mai un rischio in assenza di pericolo.

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PERICOLO

RISCHIO

CONCETTI GENERALI - DEFINIZIONI

LAVORO

EVENTOSFAVOREVOLE

DANNO

NESSUNEVENTO

NESSUNDANNO

1717

INFORTUNIO SUL LAVORO:

Lesione avvenuta per causa violenta in occasione di lavoro, dacui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro,assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assolutache comporti l’astensione al lavoro per più di tre giorni.

DEFINIZIONI

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che comporti l’astensione al lavoro per più di tre giorni.(Definizione assicurativa)

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INFORTUNIO SUL LAVORODA GENNAIO AD AGOSTO 2016 IN ITALIA SI REGISTRANO 6 51 INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO .

LA MEDIA È DI 20 MORTI ALLA SETTIMANA , 81 AL MESE.

LA GRADUATORIA DELLE VITTIME RILEVATE IN OCCASIONE DI LAVORO VEDE ANCORA L’EMILIA ROMAGNA IN CIMA CON 58 MORTI BIANCHE, SEGUE IL VENETO CON 53. NEL SUD ITALIA SI REGISTRA L’INDICIDENZA DI MORTALITA’ PIU’ ELEVATA.

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IL DECREMENTO DELLA MORTALITA’ RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2015 È PARI AL 12,8%.

Nello specifico, sono 476 gli infortuni mortali rilevati in occasione di lavoro e 175 quelli accaduti in itinere.

1919

MALATTIA PROFESSIONALE:

Danno alla salute per causa lesiva “ diluita nel tempo”(> 8 ore) in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o unainabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero unainabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal

DEFINIZIONI

2020

inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dallavoro per più di tre giorni.

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RISCHI PER LA SICUREZZA

RISCHI PER LA SALUTE

RISCHI ORGANIZZATIVI

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

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RISCHI ORGANIZZATIVI

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RISCHI PER LA SICUREZZA

STRUTTURE

IMPIANTI ELETTRICI

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

ATTREZZATURE DI LAVORO

MECCANICI

INCENDIO

2222S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

RISCHI PER LA SALUTE

RIFIUTI OSPEDALIERI

AGENTI FISICI

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

AGENTI FISICI

AGENTI BIOLOGICI

AGENTI CHIMICI

AGENTI ALLERGIZZANTI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

2323S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

RISCHI ORGANIZZATIVI

STRESS LAVORO CORRELATO

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

STRESS LAVORO CORRELATO

AGGRESSIONE

VIDEOTERMINALE

2424S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

VALUTAZIONE DEI RISCHI:

Procedimento di valutazione dei rischi per lasicurezza e la salute dei lavoratori, nell’espletamentodelle loro mansioni, derivante dalle circostanze delverificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

DEFINIZIONI

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verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

2525S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

Se Mario ci dà una mano in cucina e ci aiuta a tagliare i pomodoricon un coltello molto affilato, molto probabilmente gli diremo:"Attento a non tagliarti!".

Analizziamo la situazione.

Il pericolo è rappresentato dal coltello, che può produrre un danno(il taglio).

Il danno è la conseguenza del taglio, che generalmente sarà lieve

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischio = Probabilità x Danno

Il danno è la conseguenza del taglio, che generalmente sarà lieve perché basterà un cerotto per risolvere la situazione.

Il rischio è dato dal prodotto della probabilità che Mario si tagli (statisticamente elevata) per l’entità del danno (lieve perché in genere ce la caviamo col cerotto).

Anche se la probabilità dell’evento è alta, il rischio è basso .

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R = P x D

P = PROBABILITA’ di ACCADIMENTO

La definizione della probabilità di accadimento (P) fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità che si verifichi l’evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni

che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La definizione della probabilità di accadimento (P) fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità che si verifichi l’evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni

che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

P Livello Definizione / Criteri

3 Molto probabile

- Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e verificarsi del danno ipotizzato- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in

aziende simili- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe stupore

2Probabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico ediretto

- E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa

1 Poco probabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità

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D = DANNO (GRANDEZZA DEL DANNO CHE L’EVENTO PUÒ CAUSARE)

La definizione della scala di gravità del Danno (D) fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno

La definizione della scala di gravità del Danno (D) fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno

D Livello Definizione / Criteri

3 Grave - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o letale.- Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.

2 Medio - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.2 Medio - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.- Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

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2

VALUTAZIONE DEI RISCHI: R = PxD

Definiti Probabilità (P) e gravità (D) del Danno, il rischio R viene calcolato con la formula R = PxD e si può rappresentare in una matrice, avente in ascisse la gravità ed in ordinate la probabilità attesa del suo verificarsi

Definiti Probabilità (P) e gravità (D) del Danno, il rischio R viene calcolato con la formula R = PxD e si può rappresentare in una matrice, avente in ascisse la gravità ed in ordinate la probabilità attesa del suo verificarsi

La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di

identificare la priorità degli interventi da effettuare2

3P

3 6 9

642

1 2

1 2 3D

R ≥ 6 = Azioni correttive immediate

3 ≥ R ≤ 4 = Azioni correttive da programmare con urgenza

1 ≥ R ≤ 2 = Azioni correttive / migliorative da programmarenel breve-medio termine

1

31 2

642

ALTO

MEDIO

BASSO

2929

ATTREZZATUREMACCHINEIMPIANTI

FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO

UOMO

AMBIENTE

RISCHIORISCHIO

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3030

PERICOLO:

DANNO:

PROBABILITA’:

Coltello, TAGLIO

media ���� 2(dipendente dalla frequenza)

TAGLIO ���� 1

Caso 1

3131S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

P

3 6 9

2 4 6

1 2 3

D

DANNO:

RISCHIO = PXD = 2 RISCHIO BASSO

TAGLIO ���� 1SUPERFICIALE

Caso 2

PERICOLO:

PROBABILITA’:

caduta, postura errata, carico (peso, presa, ingombro)

media ���� 2(dipendente dalla frequenza e durata

DANNO:

RISCHIO = PXD =

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dolore, trauma, malattia professionale � 2

4 RISCHIO MEDIO

PERICOLO:

PROBABILITA’:

Caso 1

caduta

alta � 3(rifacimento di un intero tetto,

esposizione prolungata, mancato uso DPI

DANNO:

RISCHIO = PXD =

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trauma � morte � 3

9 RISCHIO ALTO

Il complesso delle disposizioni e/o misurenecessarie secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire irischi professionali nel rispetto della salute di

PREVENZIONE & PROTEZIONE

3434

rischi professionali nel rispetto della salute ditutti.

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3434

PREVENZIONE

3535

LE MISURE DI PREVENZIONE VENGONOADOTTATE AL FINE DI EVITARE O RIDURRE LAPROBABILITA’ CHE SI VERIFICHI UN EVENTOCHE POSSA CAUSARE DANNI AL LAVORATORE

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LE MISURE DI PREVENZIONE

Il Datore di Lavoro “deve applicare: “(…) misure tecniche,organizzative o procedurali volte a ridurre al minimo ilnumero di lavoratori esposti e a ridurre a valori più bassipossibile la durata e l’intensità dell’esposizione di tali lavoratori(…)”

3636S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

LE MISURE DI PROTEZIONELe misure di protezione diminuiscono l’entità dei danniconseguenti all’esposizione ad un pericolo.

Le misure di protezione possono essere :

• collettive: proteggono contemporaneamente tutti i lavoratoripresenti in un medesimo ambiente, indipendentemente dal loro

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presenti in un medesimo ambiente, indipendentemente dal lorocomportamento;

• individuali: proteggono ogni singolo lavoratore e tipicamenteconsistono in Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

L’art.15 comma 1 i) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce chele misure di protezione collettive hanno la priorità su quelleindividuali.

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LE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE

Esempi di misure di protezione collettive sono:

la ventilazione generale e l’aspirazione localizzata .

La ventilazione generale (naturale e/o forzata) consente il ricambio dell’aria in tutto l’ambiente di lavoro.

Un sistema di ventilazione forzata prevede l’immissione di aria pulita e l’espulsione di aria inquinata.

3838

pulita e l’espulsione di aria inquinata.

Tuttavia, la ventilazione generale non diminuisce la quantità totale di inquinanti aerodispersi, bensì la loro concentrazione per effetto della diluizione.

LE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE

L’aspirazione localizzata cattura gli inquinanti (particelle,gas o vapori) presso il punto di emissione, prima cheraggiungano la zona di respirazione dei lavoratori.

Una volta captati, gli inquinanti vengono estratti dall’ambiente,previa eventuale filtrazione; nel frattempo, viene immessa ariapulita dall’esterno.

3939

pulita dall’esterno.

Intervenendo alla fonte, l’aspirazionelocalizzata garantisce generalmenteuna protezione migliore rispetto allaventilazione generale.

Di solito, la ventilazione generale e l’aspirazione localizzata sono complementari l’una all’altra.

Il Datore di Lavoro è tenuto a verificare periodicamente il corretto funzionamento dei sistemi di protezione collettiva e a garantirne la manutenzione (Es. cappa: controllo di verifica di buon funzionamento e filtri ogni 6 mesi o ogni 1000 ore di lavoro � tecnico qualificato).

LE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE

4040

Se, nonostante le misure di prevenzione e/o di protezionecollettive, permane un rischio residuo di esposizione, ilDatore di Lavoro deve fornire ai lavoratori esposti o

LE MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

4141

Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori esposti opotenzialmente esposti idonei DPI.

I lavoratori, da parte loro, sono obbligati a indossare i DPIricevuti e ad averne cura.

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e ten utadal lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più ris chisuscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il

Dispositivi di Protezione IndividualeD.Lgs. 81/2008 - Titolo III Capo II Articolo 74

LE MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

4242

suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante illavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato atale scopo.”

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Affinché i DPI siano efficaci, devono rispondere alle seguenticaratteristiche:

1. adeguatezza ai rischi da cui proteggere e alle condizioniesistenti sul luogo di lavoro;

2. rispetto delle esigenze ergonomiche o di salute deilavoratori (es. comodità, tollerabilità, adattabilità alla persona);

LE MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

4343

3. accertamento che i DPI stessi non costituiscano fonte dirischio per la salute o la sicurezza;

4. in caso di rischi multipli, compatibilità tra più DPI usatisimultaneamente.

ESERCITAZIONE

4444

ESERCITAZIONE

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CACCIA AI RISCHICACCIA AI RISCHI

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4545

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

4646

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

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CENNI STORICI ….

4747S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

306 articoli, XIII Titoli, 51 Allegati:

� Titolo I: 1-61, Principi Comuni� Titolo II: 62-68, Luoghi Lavoro� Titolo III: 69-87, Attrezzature/DPI� Titolo IV: 88-160, Cantieri temporanei o mobili� Titolo V: 161-166, Segnaletica

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

� Titolo V: 161-166, Segnaletica� Titolo VI: 167-171, Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII: 172-179,Attrezzature munite di videoterminaliTitolo VIII: 180-220, Agenti FISICITitolo IX: 221-265, Sostanze PERICOLOSETitolo X: 266-286, Esposizione ad agenti BIOLOGICITitolo XI: 287-297, Protezione da Atmosfere EsplosiveTitolo XII-XIII: 298-306, Disposizioni Finali

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4848

Testo Unico D.Lgs. 81/2008

LEGGI ABROGATE

DPR 547/55DPR 164/56DPR 303/56 (tranne art. 64)D.Lgs. 277/91

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D.Lgs. 277/91D.Lgs. 626/94D.Lgs. 493/96 e D.Lgs. 494/96D.Lgs. 187/2005Art. 36 –bis L.248/06 e Artt. 2,3,5,6 e 7 Legge 123/ 07Ogni altra disposizione incompatibile

4949

FIGURE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTE MEDICO COMPETENTE

SERVIZIO PREVENZIONE

ATTIVITA’ COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

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PREPOSTO

LAVORATORE

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA

SICUREZZA

ATTIVITA’ OPERATIVE ATTIVITA’ CONSULTIVE

5050

LegislatoreLegislatore

Gli attori primi …..

Datore di lavoroDatore di lavoro

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5151

Il legislatore fissa i criteri normativi;

Il datore di lavoro individua le misure di prevenzione necessarie

I loro compiti

misure di prevenzione necessarie valutando la situazione di fatto e adatta questa ai criteri normativi;

Il datore di lavoro è in parte consumatore di regole cautelari, in parte creatore delle stesse.

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5252

I SOGGETTI OBBLIGATI

Il D. LGS 81/2008 identifica delle figure che hanno obblighi e doveri nei riguardi dell’intero modello organizzativo del lavoro

DIRIGENTE PREPOSTO

Il modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro è basato sulla gestione partecipata del rischio con adempimento di doveri da

parte delle persone obbligate

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5353

DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro è il principale destinatario delle norme prevenzionistiche

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

Nel Pubblico Impiego il DATORE DI LAVORO è il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri

decisionali e di spesa

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5454

DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro ha 2 obblighi che non può delegare ai suoi Dirigenti e precisamente:

- quelli relativi alla valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi

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- e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzi one e Protezione - RSPP

Tutti gli altri obblighi gravano su entrambe le figure, in altri termini possono essere oggetto di DELEGA precisa da parte del Datore di Lavoro ai dirigenti.

5555

Individuare e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza

(DVR)

Organizzare la prevenzioneaziendale (nomina delle figure obbligatorie e affidamento dei

DATORE DI LAVORO Che cosa deve fare ( obblighi art. 18 )

Informare, formare e addestrarei lavoratori

Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS,

l’applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia

obbligatorie e affidamento dei compiti ai lavoratori)

Fornire i DPI

Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme

e delle disposizioni aziendali e al MC l’osservanza degli

obblighi previsti a suo carico

prevenzione e consegnare copia del DVR al RLS e fornirgli i dati

sugli infortuni aziendali

Informare i lavoratori sulle misureda adottare in caso di grave

pericolo e dare disposizioni per l’abbandono del posto di lavoro

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5656

DATORE DI LAVORO Che cosa deve fare ( obblighi art. 18 )

Prevedere le misure di emergenza(antincendio, pronto soccorso,

evacuazione)

Organizzare la riunione periodicaalmeno una volta l’anno

Aggiornare le misure di

In caso di lavori in appalto: elaborare il DUVRI e munire i

lavoratori della tessera di riconoscimento

Prendere idonei provvedimenti per evitare rischi alla popolazione e all’ambiente esterno (es. nube Aggiornare le misure di

prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi

e produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica

Vigilare affinché i lavoratori giudicati non idonei siano adibiti

alla mansione adeguata al giudizio di idoneità

all’ambiente esterno (es. nube tossica)

Comunicare all’INAIL gli infortunicon prognosi inferiore ai tre giorni e denunciare quelli con prognosi

superiore

Consultare l’RLS

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5757

DIRIGENTE

La persona che,

in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,

attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Delibera n ° 438 del 20/12/2012 – ATTO AZIENDALE

Al Direttore di Struttura Complessa è attribuita la responsabilità del Dirigente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

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5858

• Predisporre le misure di sicurezza specifiche

Che cosa deve fare

DIRIGENTE

• Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro

• Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell’incolumità delle persone

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5959

• Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, incaricare sorveglianti o preposti, affinché vigilino e impartiscano le dovute istruzioni

Che cosa deve fare

DIRIGENTE

• Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle attrezzature e impianti affidati ai dipendenti

• Rendersi conto di persona, impartendo all’occorrenza ordini e istruzioni, di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità

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6060

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,

sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione

da parte dei lavoratori ed

PREPOSTO

esercitando un funzionale potere di iniziativa

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6161

PREPOSTO

DELIBERAZIONE N° 804/2013 DEL 25/07/2013

IL DIRIGENTE DISPONE L’INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTOQUALE IDONEA FIGURA ATTA A COADIUVARE LATRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLEPROCEDURE OPERATIVE ESERCITANDO FUNZIONI DIPROCEDURE OPERATIVE ESERCITANDO FUNZIONI DICONTROLLO E VIGILANZA SUL COMPORTAMENTO DEILAVORATORI NELLO SPECIFICO AMBITO LAVORATIVOSOVRAINTENDENDO ALL’ ATTIVITA’ LAVORATIVA EGARANTENDO L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE,CONTROLLANDO LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTEDEI LAVORATORI ESERCITANDO UN FUNZIONALE POTEREDI INIZIATIVA

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6262

• Sovrintendere e Vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell’uso di DPI e, in caso di inosservanza, informare i diretti superiori

Che cosa deve fare (obblighi art 19)

PREPOSTO

• Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici

• Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso

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6363

• Astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave

• Segnalare tempestivamente al DdL o al

Che cosa deve fare (obblighi art 19)

PREPOSTO

• Segnalare tempestivamente al DdL o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo

• Frequentare appositi corsi di formazione

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6464

LAVORATORE

Persona che,Persona che,indipendentemente dalla tipologia di contratto,

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un DdL pubblico o privato, con o senza retribuzione,

anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari)

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6565

• Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni

• Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

LAVORATORE

Che cosa deve fare ( obblighi art. 20 )

• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DdL, dirigente e preposto

• Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e DPI

• Segnalare immediatamente a DdL, dirigente o preposto le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui viene a conoscenza

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6666

• Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.

• Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza

• Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento

LAVORATORE

Che cosa deve fare ( obblighi art. 20 )

• Partecipare ai programmi di formazione e di addestramentoorganizzati dal DdL

• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC

• Se dipendente di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto, esporre la tessera di riconoscimento

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6767

Che cos’è

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di

Art. 31

Servizio di Prevenzione e Protezione S.P.P.

-3

3

Se

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interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali

per i lavoratori Art.

31

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S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

6868

Art. 31 Servizio di Prevenzione e protezionert.

31

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Se

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RSPP è acronimo di:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne

le sue funzioni sono relativi all’individuazione dei fattori di rischio all’interno dell’azienda. In collaborazione con

D.d.L. e le altre figure del Servizio di Prevenzione e

Art.

31

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D.d.L. e le altre figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (RLS e M.C.), redige il DVR.

Ha una sua autonomia operativa in termini di sicurezza sul lavoro ed è responsabile a livello giuridico in

relazione ai suoi poteri del tutto simili a quelli del datore di lavoro.

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6969

Art. 31 Servizio di Prevenzione e protezioneA

rt.

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ASPP è acronimo di:

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Collabora con RSPP, le capacità ed i requisiti professionali degli addetti ai servizi di prevenzione e

Art.

31

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professionali degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

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7070

Azione di supporto e assistenza al DdL

• Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza, individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti

• Individuazione delle misure per prevenzione e protezio ne

• Elaborazione del DVR

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali

Se

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Servizio di Prevenzione e Protezione

Che cosa deve fare?

attività aziendali

• Proposta dei programmi di informazione e formazionedei lavoratori

• Erogazione ai lavoratori delle informazioni di cui all’art 36 ( informazione ai lavoratori )

• Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica (art 35 riunione periodica)

Art.

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S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

7171

Affinché possa svolgere tali compiti, il D.dL deve fornire

• Informazioni sull’organizzazione della azienda

• Indicazioni su eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza

Art.

31

-3

3

Se

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Servizio di Prevenzione e Protezione

• Notizie tecniche su impianti e processi di lavoro e su sostanze e prodotti impiegati

• Dati su infortuni e malattie professionali

Art.

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S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

7272

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persona nominata o eletta dai lavoratori o a livello aziendale o territoriale o di sito che rappresenta i lavorator i stessi nella gestione della sicurezza.

È incompatibile con il ruolo di RSPP e ASPP

Chi è

- 1 in aziende con meno di 200 dipendenti- 3 in aziende con più di 200 ma meno di 1.000 dipende nti Quanti sono

numero minimo - 3 in aziende con più di 200 ma meno di 1.000 dipende nti - 6 in aziende con più di 1.000 dipendenti

numero minimo

Responsabilità

Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l’ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro

Hanno responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti

Hanno l’obbligo del rispetto del segreto industriale e della privacy in relazione ai dati di cui vengono in possesso Art. 47

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7373

INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

Chi sonoPersonale dipendente nominato dal DdL, scelto in base alle capacità e propensioni di ciascuno opportunamente formatoai sensi del DM n°388 del 15.07.04 (corso BLS)

Quanti sonoSulla base alla valutazione dei rischi

Art. 45

ResponsabilitàNon hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro .

Hanno responsabilità penali per “omissione di soccorso”(C.P. art. 593)

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7474

Com

piti

INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO

Soccorrere chiunque si trovi nell’ azienda

Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso (coordinamento, cooperazione con Servizio Urgenza Emergenza Medica , assistenza)

Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e autonomamente (senza interferenze)

Com

piti

Relazionare sugli interventi effettuati

Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale

Collaborare alle prove di evacuazione

Non possono, se non per giustificato motivo, rifiut are la designazione(come gli addetti antincendio)

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7575

INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO

Chi sono

Quanti sono

Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno opportunamente formato ai sensi del DM 10.03.98

Art. 46

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro Hanno responsabilità penali per “omissione di soccorso”(C.P. art. 593)

Responsabilità

In numero sufficiente a coprire le esigenze dell’azienda, in base alla valutazione dei rischi

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7676

INCARICATI DELLE MISURE ANTINCENDIO

Compiti

Sorveglianza : controllo visivo (anche quotidiano)

- Porte e vie (libere)- Segnaletica (visibile e integra)- Luci di emergenza (funzionanti)- Mezzi di estinzione (accessibili)

Controlli periodici (almeno semestrali)

- Funzionalità degli impianti tecnologico- Efficienza dei presidi antincendio

Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti

Collaborazione con i Vigili del FuocoS.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne

Direttore Dott. P.L. Pavanelli7777

MEDICO COMPETENTE (MC)

Titoli Specializzazione in - Medicina del Lavoro- Medicina preventiva e psicotecnica- Medicina legale

Docenza in - Medicina del lavoro- Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - Tossicologia industriale- Igiene industriale - Fisiologia e igiene del lavoro - Clinica del lavoro- Clinica del lavoro

Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91

1. Iscrizione nell’elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute2. Aggiornamento professionale ECM (a partire dal programma triennale

successivo al 2008)

Requisiti

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7878

MEDICO COMPETENTE (MC)

ModalitàPuò avvalersi, per accertamenti diagnostici, di specialisti scelti in accordo con il DdL che ne supporta gli oneri

È un medico che, in possesso dei requisiti richiesti, collabora con il DdL ai fini della valutazione dei rischi

Viene nominato dal DdL per effettuare la Sorveglianza Sanitaria

Il DdL assicura al MC le condizioni necessarie a garantire l’autonomiaIl DdL può nominare più MC individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento

Rapporto

Dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditoreLibero professionista - Dipendente del DdL

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SORVEGLIANZA SANITARIA

Deve essere fatta nei casi previsti dall’attuale normativa o qualorail lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C.correlata ai rischi lavorativi.

8080S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

Le visite del Medico Competente non possono essere effettuate néper accertare stati di gravidanza né tantomeno per accertare lostato di tossicodipendenza (tranne nelle ipotesi ammesse dalD.P.R. 309/1990 – Testo Unico in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope).

SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria comprende:

• una visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza dicontroindicazioni al lavoro al fine di valutare la mansione specifica;

• una visita medica periodica per controllare lo stato di saluteesprimendo il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

8181S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

• la visita medica su richiesta del lavoratore qualora le suecondizioni di salute siano suscettibili di peggioramento;

SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria comprende:

• una visita medica in occasione del cambio di mansione ondeverificare l’idoneità alla mansione specifica;

• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casiprevisti dalla normativa vigente;

• una visita medica preventiva preassuntiva;

8282S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

• una visita medica preventiva preassuntiva;

• la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito diassenza per motivi di salute superiore ai 60 gg continuativi, ai finidi verificare l’idoneità alla mansione.

… RICORDARSI CHE :

Articolo 299 ‐‐‐‐ Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale,

pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

DI CONSEGUENZA CHI LO FA LO E’ !!!

art. 2 comma 1 Definizioni di:b= datore di lavoro; d= dirigente; e= preposto

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8383

ORGANI DI VIGILANZACONTROLLO E ASSISTENZA

In materia d sicurezza sul lavoro s’intende per:

VIGILANZA – la verifica effettuata da Enti di controllo ufficiali, della rispondenza delle prescrizioni di legge di ambienti, macchine e impianti.

CONTROLLO – la verifica periodica , effettuata nei tempi e nei modi di legge, da Enti di controllo ufficiali o da Organismi notificati, dell’efficienza e della sicurezza di quelle macchine, impianti e attrezzature ritenute

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e della sicurezza di quelle macchine, impianti e attrezzature ritenute particolarmente pericolose e soggette a norme di sicurezza specifiche

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ORGANI DI VIGILANZACONTROLLO E ASSISTENZA

Il D. Lgs. 81/2008, nell’art. 13, stabilisce che la vigilanza sull’applicazionedella legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svoltadalle A.S.L. – Aziende Sanitarie Locali – territorialmente competenti e perquanto di competenza dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

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Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Saluteesercitano l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia disalute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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I Soggetti deputati alla VIGILANZA, al CONTROLLO e all’ASSISTENZA

Le A.s.l. gestiscono sul territorio i servizi sanitari di prevenzione (SPRESAL),cura e riabilitazione di cui tutta la popolazione fruisce.Hanno compiti di vigilanza e controllo in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

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Le A.s.l. svolgono funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro.

�Rilascio pareri e autorizzazioni�Informazione e formazione�Assistenza a lavoratori e imprese�Attività sanitaria

8686

L'INAIL , offre una garanzia ai lavoratori che subiscono danni fisici oeconomici a causa di un infortunio derivante dall'esercizio diun'attività svolta sul luogo di lavoro.

I Soggetti deputati alla VIGILANZA, al CONTROLLO e all’ASSISTENZA

Struttura Complessa

Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezione

Direttore Dott. P.L. Pavanelli

In questo modo l'istituto in questione si sostituisce al datore di lavoroil quale non subisce nessuna conseguenza per quanto successo aipropri lavoratori, a meno che non si tratti di responsabilità penale perviolazione di norme riguardanti la prevenzione sui luoghi di lavoro.

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INAIL – INPS – SPRESAL – CC - GdF

L'INAIL, spesso, svolge la sua attività ispettiva, oltre cheautonomamente, anche congiuntamente all’Istituto Nazionale dellaPrevidenza Sociale (INPS), al Servizio per la Prevenzione e laSicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), alle DirezioniRegionali del Lavoro, ai Carabinieri del nucleo per la tutela dellavoro e alla Guardia di Finanza per sviluppare azioni sinergiche erazionalizzare l'attività ispettiva nei confronti delle aziende, comeprevede la legislazione in vigore.

Struttura Complessa

Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezione

Direttore Dott. P.L. Pavanelli

NB:l'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ISPESL dal 30/06/2010 è stato inglobato nell’INAIL

prevede la legislazione in vigore.

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VIGILI DEL FUOCOFunzioni in materia di sicurezza del lavoro

Compito istituzionale dei VVF è quello di vigilanza e controllo in materia diprevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Gli appartenenti al Corpo sono Agenti di Pubblica Sicurezza, gli ufficiali e isottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria

Competenza dei VVF di sottoporre il visto ad ogni progetto di nuova installazione

Struttura Complessa

Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezione

Direttore Dott. P.L. Pavanelli

� VIGILANZA SULLA PREVENZIONE INCENDI

� INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA

� ATTIVITA’ AUTORIZZATIVE

Principali compiti:

Competenza dei VVF di sottoporre il visto ad ogni progetto di nuova installazioneo di modifica all’esistente al fine di ottenere il rilascio del Certificato diPrevenzione Incendi – C.P.I. - , documento senza il quale l’attività non puòessere esercitata.

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IL SISTEMA SANZIONATORIO

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I reati si distinguono in:

CONTRAVVENZIONI - punite con ammenda e/o arresto. Sono meno gravi dei delitti, sono punite sia per colpa che per dolo(sanzionano pericoli in atto)

DELITTI - puniti con ergastolo, reclusione o multa.Sono più gravi delle contravvenzioni e possono essere puniti solo se commessi con dolo, salvo i casi dei delitti preterintenzionali e dei delitti colposi espressamente previsti dalla legge (ad esempio

IL SISTEMA SANZIONATORIO

9191S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

dei delitti colposi espressamente previsti dalla legge (ad esempio in caso di infortuni e malattie professionali)

DETENTIVE PECUNIARIE

DELITTIERGASTOLO

RECLUSIONEMULTA

CONTRAVVENZIONI ARRESTO AMMENDA

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni del D.Lgs 81/08 sono principalmente di caratt erecontravvenzionale e, salvo qualche eccezione (art. 437 c.p. “rimozione oomissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”)presuppongono l’atteggiamento tecnico-giuridico della colpa

COLPA : quando l’evento, anche se prevedibile, non è voluto dal soggetto masi verifica per imprudenza, imperizia, negligenza o inosservanza di leggi,regolamenti ordini o discipline

9292S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

regolamenti ordini o discipline

DOLO: quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione odell’omissione è preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della propriaazione di omissione

Il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto può essere considerato responsabile della violazione qualora il loro comportamento sia stato negligente, imprudente o non abbiano rispettato o fatto rispettare leggi, regolamenti, ordini o discipline

IL SISTEMA SANZIONATORIO

“ chiunque omette di collocare impianti,apparecchi o segnali destinati aprevenire disastri o infortuni sul lavoro,ovvero li rimuove o li danneggia, è

CODICE PENALE, ART. N. 437- omissione per dolo -

9393S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

ovvero li rimuove o li danneggia, èpunito con la reclusione da 6 mesi a 5anni.Se dal fatto deriva un disastro o uninfortunio, la pena è della reclusione da3 a 10 anni “

IL SISTEMA SANZIONATORIO

“ chiunque, per colpa, omette dicollocare, ovvero rimuove o rendeinservibili apparecchi o altri mezzidestinati all’estinzione di un incendio, o

CODICE PENALE, ART. N. 451- omissione per colpa -

9494S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

destinati all’estinzione di un incendio, oal salvataggio o al soccorso controdisastri o infortuni sul lavoro è punito conla reclusione fino a un anno o con lamulta da 20.000 euro a 100.000 euro “

IL SISTEMA SANZIONATORIO

In caso di infortuni che generano attività delittuose gli articoli del Codice Penale principalmente ascritti sono:

Art. 437 C.p. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Art. 451 C.p. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri

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Art. 451 C.p. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Art. 589 C.p. – Omicidio colposo

Art. 590 C.p. – Lesioni personali colpose

Il Sistema SanzionatorioIl Sistema SanzionatorioIl Sistema SanzionatorioIl Sistema Sanzionatorio

Elenco non esaustivo

N.B. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200€ a 5.200€ sonoprevisti per il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi diinformazione, formazione e addestramento dei lavoratori di cui agliartt. 36 e 37 del D.Lgs. 81

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Il Sistema SanzionatorioIl Sistema SanzionatorioIl Sistema SanzionatorioIl Sistema Sanzionatorio

Elenco non esaustivo

S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

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Il Sistema SanzionatorioIl Sistema SanzionatorioIl Sistema SanzionatorioIl Sistema Sanzionatorio

Elenco non esaustivo

Sono previste sanzioni anche in caso di violazione dell’art. 43 comma 3 che impedisce ai lavoratori di rifiutare la designazione per uno dei ruoli per la tutela della sicurezza sul lavoro, se non per giustificato motivo (Addetto antincendio e primo soccorso).

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Il Sistema Sanzionatorio

S.C. Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezio ne Direttore Dott. P.L. Pavanelli

Elenco non esaustivo

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Il Sistema SanzionatorioIl Sistema SanzionatorioIl Sistema SanzionatorioIl Sistema Sanzionatorio

Con la recente Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 sono stateinnalzate tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del9,6%, aumentando quindi il costo economico della mancataprevenzione e protezione per chi dovesse violare le norme disicurezza e igiene del lavoro.

Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

(...)(...)2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (...)

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Struttura Complessa

Sicurezza e Ambiente - Servizio Prevenzione Protezione

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Si ringrazia per l’attenzione prestata

GRUPPO: _________ data ___/___/2016

IDENTIFICA I RISCHI

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CACCIA AI RISCHICACCIA AI RISCHI

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1 – impilamento di materiale non stabile2 – pallet appoggiato alla parete, rischio di caduta e schiacciamento arti inferiori3 – il conducente dell’automezzo non può vederlo mentre fa retromarcia4 – manichetta antincendio non correttamente arrotolata5 – materiale in disordine con ostruzione via di circolazione mezzi meccanici6 – entra senza utilizzare accesso pedonale7 – rubinetto lasciato aperto, sversamento di liquidi con pericolo di scivolamento8 – movimenta merci con forche alzate. Non può vedere avanti e rischio caduta carico9 – cunicolo con chiusino aperto. Rischio di caduta10 – tombino aperto, rischio di caduta11 – chiusino di ghisa appoggiato alla parete, rischio di schiacciamento arti inferiori12 – impilamento troppo alto, impilamento su catasta non stabile13 – utilizzo improprio del transpallet elettrico, deve essere utilizzato con operatore a piedi14 – stoccaggio materiali in mezzo a via di transito15 - materiale in disordine (disordine e sporcizia), pericolo di scivolamento16 – fumo (probabile incendio) o emissione di sostanza volatili17 – bombole non legate a struttura stabile o su carrello18 – materiale in disordine, rischio di caduta e inciampo19 – materiale impilato non correttamente (alto-basso rovesciati)20 – è in vicinanza di operazione di sollevamento con rischio di caduta oggetti

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20 – è in vicinanza di operazione di sollevamento con rischio di caduta oggetti21 – trascina attrezzatura che deve essere solo spinta (transpallet)22 – finestra rotta, indice di scarsa manutenzione23 – porta aperta (non chiusa a chiave) di magazzino materiali infiammabili)24 – calzature non idonee25 – pneumatico usurata e sgonfio, mancanza di stabilità, indice di scarsa manutenzione26 – grondaia rotta, indice di scarsa manutenzione27 – attrezzo da lavoro dimenticato su corpo illuminante, rischio di caduta oggetti28 – sversamento liquidi oleosi29 – area rifiuti non confinata, disordinata e in mezzo a via di circolazione30 – manca carteratura su parti in movimento31 – perdite di lubrificanti rischio di scivolamento, mancanza di manutenzione32 – quadro elettrico aperto33 – materiale in disordine, estintore rovesciato a terra34 - pallet appoggiato alla parete, rischio di caduta e schiacciamento arti inferiori35 – parapetto non chiuso, rischio di caduta dall’alto36 – motociclista senza casco

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