La nuova disciplina gestione rifiuti e bonifiche in aree militari 2014

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 LA NUOVA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE NELLE AREE MILITARI La Spezia 29 AGOSTO 2014

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LA NUOVA DISCIPLINA

DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E

DELLE BONIFICHE

NELLE AREE MILITARI

La Spezia 29 AGOSTO 2014

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Sommario PARTE I .................................................................................................................................................. 4

LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE MILITARI ........................................................... 4

INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE MILITARE ..................................................................................... 4

Le norme del Testo Unico Ambiente attuate dal D.M. 6/3/2008 ............................................................. 4

Elenco rifiuti di origine militare individuati dal DM 6/3/2008 .................................................................. 5

GESTIONE RIFIUTI DA AREE E INFRASTRUTTURE MILITARI ........................................................................... 6

Norme del Testo Unico ambiente attuate dal D.M. 22/10/2009 .............................................................. 6

Oggetto del D.M. 22/10/2009 ................................................................................................................... 6

Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009 ................................................... 7

Ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti di cui al DLgs 151/2006 (Testo Unico

Ambiente) .................................................................................................................................................. 7

Smaltimento come fare residuale ............................................................................................................. 7

Procedure di smaltimento ......................................................................................................................... 8

Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale ............................................. 9

Deposito temporaneo: definizione e condizioni di ammissibilità ........................................................... 9

Durata Deposito Temporaneo ................................................................................................................... 9

Ispezioni ................................................................................................................................................... 10

GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI MILITARI ........................................................................................ 10

Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali ............................................................... 10

Conferimento rifiuti da navi militari agli impianti portuali ..................................................................... 10

Istruzioni tecniche dei Comandi militari per la gestione dei rifiuti delle navi nelle basi militari navali .. 11

Gestione rifiuti e residui di carico per i porti non militari ....................................................................... 11

Ispezioni ................................................................................................................................................... 12

PARTE II ............................................................................................................................................... 13

LA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE NELLE AREE MILITARI ......................................................................... 13

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................ 13

LIMITI CONCENTRAZIONI INQUINANTI PER BONIFICA IN AREE MILITARI (articolo 241bis)........................ 13

Concentrazioni limite di riferimento per l’avvio dell’obbligo di bonifica (comma 1 articolo 241bis) ..... 13

Analisi di rischio (comma 2 articolo 241bis) ............................................................................................ 14

Concentrazioni soglia per l’avvio bonifica relative a specifiche attività militari (comma 4 articolo

241bis) ..................................................................................................................................................... 14

Convenzioni con organismi tecnici amministrazione civile (comma 5 articolo 241bis) .......................... 15

PROCEDURE DI BONIFICA IN AREE MILITARI ............................................................................................... 15

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Contaminazioni e bonifica di siti contaminati : soggetti responsabili per attivare le procedure ......... 15

Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: procedure ...................................................................... 15

Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: misure di prevenzione .................................................. 16

Indagine preliminare sull'inquinamento e ripristino zona contaminata ................................................. 16

Comunicazione avvenuto ripristino ......................................................................................................... 17

Comunicazione superamento soglie di contaminazione previste dalla legge ......................................... 17

Presentazione piano di caratterizzazione dopo l'accertamento del superamento delle soglie di

contaminazione ....................................................................................................................................... 17

Procedura di Analisi del Rischio sulla base del Piano di Caratterizzazione ............................................ 18

Conclusione del procedimento in caso di non superamento delle Concentrazioni di Soglia del Rischio 19

Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio da monitoraggio

ex post ..................................................................................................................................................... 19

Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio emerso dalla

Analisi di Rischio ...................................................................................................................................... 20

Procedura di prevenzione e bonifica in caso di informazioni classificate per la tutela della sicurezza

nazionale .................................................................................................................................................. 20

Limiti all'accesso ai documenti relativi a procedura di prevenzione e bonifica ...................................... 21

Bonifiche di aree militari in Siti di Interesse Nazionale ........................................................................... 21

Aree contaminate a ridotte dimensioni .................................................................................................. 21

Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta ..................................................................... 21

Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa su rifiuti e accertamento degli illeciti 22

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PARTE I

LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE AREE MILITARI

INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE MILITARE

La materia è disciplinata dal Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 20081 Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. (GURI n. 67 del 19 Marzo 2008)

Le norme del Testo Unico Ambiente attuate dal D.M. 6/3/2008

Il comma 5 bis (come sostituito dalla lettera a) comma 5 articolo 13 legge 116/2014) dell’articolo 184 del DLgs 152/2006(TU ambiente) afferma che: “Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.” La modifica apportata al comma 5bis dalla legge 116/2014 riguarda soprattutto la eliminazione di quella parte del vecchio comma abrogato che rinviava ad apposito decreto ministeriale la determinazione dei criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi. Si veda su questo la Parte II del presente Paper. Per una attuazione completa del comma 5bis articolo 184 DLgs 152/2006 vedi Decreto

Ministero Difesa 22 ottobre 2009 successivamente in questo Paper

1 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-03-19&atto.codiceRedazionale=08A01858&elenco30giorni=false

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Elenco rifiuti di origine militare individuati dal DM 6/3/2008

In attuazione di quanto previsto dalla parte finale del sopra citato comma 5bis dell’articolo

184 del DLgs 152/2006 , il presente decreto individua i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali

e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale nei

seguenti:

a) tutti i materiali d'armamento, quali: armi nucleari, biologiche e chimiche; armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato da apposito Decreto del Ministero della Difesa; bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi per uso sportivo e da caccia, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare

b) le infrastrutture per la difesa militare quali: le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.

c) opere destinate alla difesa nazionale rientranti nelle seguenti ricadenti nelle seguenti categorie: aeroporti ed eliporti; basi navali; caserme; stabilimenti ed arsenali; reti, depositi carburanti e lubrificanti; depositi munizioni e di sistemi d'arma; comandi di unità operative e di supporto logistico; basi missilistiche; strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo; segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea; m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; poligoni e strutture di addestramento; centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia; opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale

d) opere di difesa nazionale da realizzare di urgenza e non rientranti nelle categorie elencate alla lettera precedente.

e) infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale necessarie per il sostegno delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate.

f) le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità, nonché quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.

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GESTIONE RIFIUTI DA AREE E INFRASTRUTTURE MILITARI

La materia è disciplinata dal Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 20092 “Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.” (10A04403) (GU n. 87 del 15-4-2010 )

Norme del Testo Unico ambiente attuate dal D.M. 22/10/2009

Il comma 5 bis dell’articolo 184 del dlgs 152/2006(TU ambiente) afferma che i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa (vedi commento in precedenza del Decreto Ministero della Difesa 6 marzo 2008), nonché la gestione dei materiali e dei Rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte del dlgs 152/2006 relativa ai Rifiuti, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e Rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

Oggetto del D.M. 22/10/2009

Il presente Decreto attua la prima parte del predetto comma 5bis articolo 184 del DLgs 152/2006 ed in particolare disciplina relativamente ai rifiuti individuati ex DM 6/3/2008 (vedi sopra per il commento):

a) le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei Rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni, materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto, sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate, dispositivi crittografici, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento, quali - apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili - ovvero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali;

b) le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, ove vengono immagazzinati i Rifiuti dei materiali di cui al decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008. Per questa parte si rinvia successivamente alla Parte II del presente Paper

2http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2010-04-15&atto.codiceRedazionale=10A04403&elenco30giorni=false

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Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009

Ai fini del presente decreto si definiscono rifiuti derivanti dai materiali (elencati al

precedente paragrafo del presente commento) , le sostanze o gli oggetti di cui

l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa

adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto, adottato, ai sensi del dlgs

165/2001 sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e ai sensi del

rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate, al termine del

procedimento di dichiarazione di fuori servizio e fuori di uso dei materiali di cui agli

articolo 55 e 56 del capo IX del DPR 167/20063 (Regolamento per l'amministrazione e la

contabilità degli organismi della Difesa), con particolare riferimento al disposto di cui agli

articoli 55 e 56 di tale decreto legislativo e nel caso in cui risultino infruttuosamente

esperite le procedure di alienazione o permuta dei beni e dei materiali non più idonei a

soddisfare le esigenze istituzionali del Ministero della difesa.

Ambito di applicazione della normativa generale sui rifiuti di cui al DLgs 151/2006

(Testo Unico Ambiente)

Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le norme di cui alla parte

quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 (TU ambiente), nonché del decreto

legislativo n.165 del 2001 (sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni) e

dei rispettivi ordinamenti relativi al personale delle Forze armate, con particolare

riferimento alle attività sanitarie e tecniche da esercitare secondo le vigenti

disposizioni normative nell'ambito delle infrastrutture e delle aree demaniali del

Ministero della difesa.

In particolare le procedure di cui al DLgs 152/2006 (parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) si applicano ai materiali dichiarati rifiuti (elencati specificamente dal presente decreto, vedi sopra paragrafo su OGGETTO DEL DM 22/10/2009), tenuto conto della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e rischio per la sicurezza nazionale.

Smaltimento come fare residuale

Lo smaltimento dei rifiuti come individuati dal presente decreto, è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della loro gestione, demandata alla competenza dei dirigenti militari e civili del Ministero della difesa, previa verifica della

3http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04_al

l_2006167dpr.pdf

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impossibilità tecnica ed economica, secondo i principi di buona amministrazione, di esperire le operazioni di recupero.

Procedure di smaltimento

Valutato, ove possibile, il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili, si applicano, per lo smaltimento, le seguenti procedure:

a) i rifiuti derivanti da materiali sui quali siano rappresentati o memorizzati dati utilizzati come input/output di un sistema per la elaborazione automatica o elettronica dei dati classificati, le apparecchiature e i dispositivi relativi alla sicurezza e dalla protezione delle informazioni classificate trasmesse ovvero elaborate con mezzi elettrici o elettronici, nonché i sistemi di elaborazione e di trasmissione ed i dispositivi crittografici, sono smaltiti previa esecuzione delle speciali operazioni di trattamento di cui alle direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza, ex comma 1 articolo 50 Dpcm 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate. Il Dpcm 3/2/2006 si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessità di trattare informazioni, documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione dell'Europa occidentale, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato. In base al Dpcm 3/2/2006 per Autorità nazionale per la sicurezza si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati

b) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) di armamento, quali apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche campali, sistemi di elaborazione dati, anche portatili, utilizzati per la elaborazione, la memorizzazione o per la trasmissione di dati sensibili ai fini della difesa militare, ancorché non classificati, sono smaltiti, previa opportuna smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici e secondo le eventuali ulteriori direttive a tal fine emanate dalle autorità di vertice interforze delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, ovvero di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

c) i rifiuti derivanti da equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, munizioni e materiali di armamento, unità navali, aeromobili, mezzi armati di trasporto ovvero sistemi di guerra elettronica, sono smaltiti dal detentore mediante versamento presso strutture apposite secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze armate definite sulla base della documentazione tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, che le Direzioni generali del Ministero della difesa acquisiscono dal produttore dei beni, a norma di legge o contrattuale, e che le stesse forniscono agli utilizzatori all'atto del primo approvvigionamento, tenuto, altresì, conto delle procedure recate dai trattati internazionali che regolano la riduzione di armamenti. Tali procedure, anche in caso di parziale riciclo o riutilizzo di parti dei predetti materiali, sono preordinate ad impedire l'ulteriore impiego degli stessi, o parti di essi, per scopi militari o comunque offensivi, da parte di estranei all'Amministrazione della difesa, nonché ad evitare la

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divulgazione di notizie riguardo alle potenzialità ed alle tecnologie militari ad essi attinenti, tenuto anche conto delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato.

Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale

Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni,

anche multinazionali, comunque denominate, condotte dalle Forze armate, le procedure

speciali di gestione e smaltimento rifiuti, del presente decreto, sono applicate tenendo

conto, altresì, delle disposizioni a tale scopo eventualmente previste dal mandato

formulato da un'organizzazione internazionale e di quelle previste dagli ordinamenti

locali.

Nel corso di operazioni militari della NATO le procedure speciali di gestione e

smaltimento rifiuti del presente decreto sono applicate tenendo conto delle speciali

procedure tecnico-militari previste dai vigenti accordi di standardizzazione (Stanag) per la

gestione dei rifiuti nel corso delle attività militari della NATO e nel rispetto, altresì, degli

usi e convenzioni internazionali e dei principi di necessità militare, avuto riguardo alla

natura e priorità degli obiettivi da raggiungere.

Deposito temporaneo: definizione e condizioni di ammissibilità

Ai fini del presente decreto, per deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dai beni e materiali ( come elencati nel paragrafo OGGETTO DEL DM 22/10/2009), tenuto conto della loro specificità e della necessità di salvaguardare le esigenze espresse dal presente decreto, si intende il raggruppamento dei rifiuti, depositati in appositi siti, realizzati a norma, effettuato prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto (vedi sopra paragrafo dal titolo: Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009); c) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi eventualmente contenute.

Durata Deposito Temporaneo

La durata del deposito temporaneo dei rifiuti, e di quelli provenienti dalle lavorazioni eseguite sulle navi militari e nelle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, come individuate con decreto del Ministro della difesa adottato in data 6 marzo 2008( vedi sopra in questo paper),

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indipendentemente dalle quantità stoccate, non può essere superiore a un anno. Tale termine decorre dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto secondo la procedura descritta dal paragrafo del presente Paper: Definizione rifiuto nell’ambito dell’applicazione del D.M. 22/10/2009.

Ispezioni

Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di appartenenza, in sosta in porti non militari.

GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI MILITARI

Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali

Secondo il D.M. 22/10/2009 alle navi militari da guerra, alle navi militari ausiliarie e al

naviglio dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio

militare dello Stato, le norme su procedure di recupero, e smaltimento sopra indicate si

applicano tenendo, altresì, conto delle disposizioni del DM 19/3/2008 (vedi i due

paragrafi successivi del presente Paper) e delle disposizioni seguenti:

a) La gestione dei rifiuti delle navi militari, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, ricade sotto la responsabilità dei comandanti, che ne garantiscono la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco, secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi mercantili e tenuto conto delle limitazioni derivanti dalle specifiche prescrizioni tecniche previste per le navi militari, delle caratteristiche di ogni classe di unità e della tipologia di attività operativa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, fatta salva la necessità di non compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave.

b) La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi, sino al loro definitivo smaltimento, ricade nella responsabilità del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo sbarco dei rifiuti.

c) Ai fini degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), i comandi militari territoriali della Marina militare, e il comando generale dell'Arma dei carabinieri, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto delle norme della parte IV del dlgs 152/2006 (TU ambiente) e di quelle recate dal presente decreto.

Conferimento rifiuti da navi militari agli impianti portuali

La materia è disciplinata dal Decreto Ministero Difesa 19/3/20084 Misure necessarie per il

conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del

4http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=

2008-04-03&atto.codiceRedazionale=08A02160&elenco30giorni=false

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carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del DLgs 24

giugno 2003, n. 182. (GU n. 79 del 3-4-2008).

Il DLgs 182/2003 ha dato attuazione alla direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ( per un commento vedi in questa voce in data di pubblicazione sulla GURI: 22/7/2003). In particolare l'art. 3 del DLgs 182/2003 nell'escludere dall'ambito di applicazione le navi militari da guerra e ausiliarie, prevede che il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra e ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico, in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per tali navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Quindi il presente decreto attua quanto previsto dall’articolo 3 sopra menzionato.

Istruzioni tecniche dei Comandi militari per la gestione dei rifiuti delle navi nelle basi

militari navali

I comandi militari territoriali della Marina militare, per assicurare, in autonomia funzionale, il servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico delle navi militari in sosta presso le basi militari navali, adottano specifiche istruzioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambiente), e del regolamento CE n. 1774/2002 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ). Istruzione tecniche, sono altresì adottate, per il naviglio di appartenenza, dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto. La gestione dei rifiuti alimentari delle navi militari e relativi controlli, limitatamente alla fase di raccolta e deposito a bordo delle stesse, sono delegati all'Autorità militare, che garantisce la messa in biosicurezza degli stessi e il conferimento dei rifiuti al momento dello sbarco secondo disposizioni interne coerenti con la normativa vigente per le navi che effettuano trasporti internazionali.

Gestione rifiuti e residui di carico per i porti non militari

I comandanti delle navi militari, di cui alle tipologie e classi di unità indicate nella tabella A (navi militari soggette agli adempimenti della notifica , di cui alla tabella C allegata al presente decreto, e del successivo conferimento di rifiuti nel porto di scalo della nave):

a) predispongono le informazioni riportate nel modulo di cui alla tabella C ( nome nave, tipo e quantità dei rifiuti da conferire), che costituisce parte integrante del presente decreto ;

b) notificano, con congruo anticipo, le informazioni, di cui alla lettera a), all'Autorità marittima, nell'imminenza dell'arrivo nel porto di scalo, ove sussista la necessità di conferire i rifiuti prodotti dalla nave;

c) conferiscono i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta, prima di lasciare il porto.

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I comandanti delle navi militari appartenenti alle classi di unità indicate nella tabella B sono esonerati dalle procedure di notifica di cui alle lettera a) e b) sopra riportate. Sia per le navi della tabella A che per quelle della tabella B c’è l’obbligo di rispettare quanto previsto dalla lettera c) sopra riportata però i comandanti delle navi militari non ottemperano a questo disposto, nel caso in cui si configurino le situazioni di necessità operativa cioè di quelle situazioni in cui l’adempimento di tali obblighi potrebbe compromettere lo svolgimento di operazioni che sono o possono essere affidate alla nave. Questa ultima deroga appare talmente generica da rischiare di rendere inapplicabile l’intero decreto !

Ispezioni

Le ispezioni per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, sono disposte dai Comandi gerarchicamente sopraordinati sulle navi militari di appartenenza, in sosta in porti non militari.

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PARTE II

LA DISCIPLINA DELLE BONIFICHE NELLE AREE MILITARI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La norma di riferimento è (in attuazione del comma 5bis dell'articolo 184 del DLgs 152/2006): 1. Il Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 20095 Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. 2. L’articolo 241bis del DLgs 152/2006 (introdotto dall’articolo 13 della legge 116/2014) sulla disciplina dei limiti di concentrazione soglia per l’avvio delle procedure di bonifica e per le analisi del rischio nelle procedure di bonifica delle aree militari

LIMITI CONCENTRAZIONI INQUINANTI PER BONIFICA IN AREE MILITARI (articolo 241bis)

Concentrazioni limite di riferimento per l’avvio dell’obbligo di bonifica (comma 1 articolo

241bis)

Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione6 previste nella tabella 1, colonne A (aree a destinazione residenziale) e B (aree a destinazione industriale), dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari. Quindi di conseguenza ex comma 3 articolo 241bis. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Dlgs 152/2006. Nella versione del decreto legge prima della conversione a tutte le aree militari da bonificare a prescindere dal loro uso in atto si applicavano i limiti ben più alti delle aree industriali.

5 http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010-04-15&numeroGazzetta=87 6 i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è

necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati

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Questo limite è stato superato mentre il dato significativo e positivo è che ora per le aree militari risulta con chiarezza che i limiti degli inquinanti per avviare le bonifiche e per certificarle previsti per le aree civili si applicano anche a quelle militari. Si supera così quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5bis articolo 184 DLgs 152/2006 che prevedeva un apposito decreto interministeriale per determinare: “ i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi”. Peraltro l’intero comma 5bis è stato sostituito dalla lettera a) comma 5 articolo 13 legge 116/2014. Peraltro sia pure non in riferimento ad aree militari il TAR Lombardia recentemente (vedi QUI) aveva affermato un principio generale in materia di rapporto tra aree inquinate da bonificare e destinazioni urbanistiche delle stesse. In particolare secondo questa sentenza, ai fini della corretta procedura di bonifica, non rileva la formale destinazione urbanistica all’epoca dell’avvio della procedura di bonifica ma prima di tutto l’obiettivo della tutela della salute dei cittadini che vivono in prossimità della zona inquinata e questo addirittura a prescindere dalla eventualità (come nel caso oggetto della sentenza) che gli immobili ad uso residenziali o scolastico siano o meno abusivi! Su questo ultimo punto occorre inoltre aggiungere che anche al momento della versione non convertita del decreto legge per le acque sotterranee l'allegato V alla parte IV del DLgs 152/2006 non distingueva ( e tutt’ora non distingue) tra residenziale e industriale quindi a questo fattore ambientale si applicano gli stessi livelli di concentrazione soglia di contaminazione.

Analisi di rischio7 (comma 2 articolo 241bis)

Per verificare che il sito è bonificato secondo la legge e che quindi il livello degli inquinanti è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, dovranno essere rispettate le concentrazioni di soglia di rischio e queste non sono fissate ex lege (come invece le concentrazioni di soglia di contaminazione) ma sulla base della analisi di rischio, quindi di volta in volta; recita il comma 2 del nuovo articolo 241bis del DLgs 152/2006: " 2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze".

Concentrazioni soglia per l’avvio bonifica relative a specifiche attività militari (comma

4 articolo 241bis)

Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

7 “analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle

sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto”

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Convenzioni con organismi tecnici amministrazione civile (comma 5 articolo 241bis)

Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale (quindi civile) che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.

PROCEDURE DI BONIFICA IN AREE MILITARI

Contaminazioni e bonifica di siti contaminati : soggetti responsabili per attivare le

procedure

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, il Comandante o il direttore responsabile dell'area militare svolge le attività indicate di seguito, avvalendosi del reparto genio infrastrutture competente per Forza armata e territorio.

Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: procedure

Le procedure riguardano: 1. Le misure di prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione dell’area e le misure immeditate di prevenzione adottate. 2. Indagine preliminare sul livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area contaminata. 3. Comunicazione avvenuto ripristino area contaminata. 4. Comunicazione avvenuto superamento soglie di contaminazione come emerso dalla indagine preliminare di cui alla lettera b). 5. Presentazione piano di caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle soglie di contaminazione. 6. Procedura di analisi del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica. 7. Non superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del procedimento 8. Superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica.

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Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: misure di prevenzione

Il Comandante o il direttore responsabile dell'area: 1. adotta, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito8, le necessarie misure di prevenzione; 2. informa immediatamente i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA. La comunicazione ricomprende tutti gli aspetti attinenti alla situazione e, in particolare, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e una sintetica descrizione delle misure adottate. La comunicazione abilita il Comandante o direttore responsabile dell'ente alla realizzazione degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale. La medesima procedura si applica nel caso in cui siano individuate contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Indagine preliminare sull'inquinamento e ripristino zona contaminata

Il Comandante o direttore responsabile dell'area, attuate le necessarie misure di prevenzione e avvalendosi di personale tecnico dotato delle professionalità occorrenti: 1. svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento nelle zone interessate dalla contaminazione; 2. qualora accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione9 (CSC) non sia stato superato:

8 “un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici

ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di

espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che

ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di

rischio (Csr);”

9 “ i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è

necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5

alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in

un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più

concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per

tutti i parametri superati;”

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2.1. provvede al ripristino della zona contaminata; 2.2. informa entro sette giorni dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo del presente commento, i propri superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA.

Comunicazione avvenuto ripristino

Al termine del procedimento, lo Stato maggiore della difesa, o il Segretariato generale della difesa/DNA, comunica all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa, l'avvenuto ripristino, per la successiva informazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

Comunicazione superamento soglie di contaminazione previste dalla legge

Qualora dall'indagine preliminare di cui al comma 2, si accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Comandante o direttore responsabile dell'area informa immediatamente: 1. il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio, con modalità idonee alla tutela delle informazioni d'interesse della sicurezza nazionale di cui è vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme per la tutela del segreto di Stato. La comunicazione contiene la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate; 2. i competenti superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa/DNA, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Presentazione piano di caratterizzazione dopo l'accertamento del superamento delle

soglie di contaminazione

Entro i successivi trenta giorni dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC, il Comandante o direttore responsabile dell'area, anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando sovraordinato e dalle competenti unità organizzative dello Stato maggiore di Forza armata o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché del Segretariato generale della difesa/DNA e dello Stato maggiore della difesa, presenta al competente organo di vertice, al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione competenti per territorio il piano di caratterizzazione del sito, con i requisiti previsti dall’allegato II alla Parte IV del DLgs 152/2006 (TU ambiente) . Secondo l’allegato II per caratterizzazione dei siti contaminati si intende l’intero processo costituito dalle seguenti fasi: 1. ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito

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2. elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti 4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee 5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo 6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili – sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell’analisi di rischio calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri dell’Allegato I alla parte IV del DLgs 152/2006 Entro trenta giorni successivi alla presentazione del piano di caratterizzazione, il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, convoca la conferenza di servizi e ne acquisisce le eventuali prescrizioni integrative al piano di caratterizzazione ed autorizza tutte le opere connesse alla caratterizzazione. Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Procedura di Analisi del Rischio sulla base del Piano di Caratterizzazione

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito-specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio10 (CSR), secondo i criteri applicativi ex allegato 1 alla parte IV al DLgs 152/2006 (TU ambiente). Entro sei mesi dalla conclusione della conferenza dei servizi relativa al piano di caratterizzazione, il Comandante o Direttore responsabile dell'area presenta i risultati dell'analisi di rischio al prefetto, alla regione e al rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo di vertice). Entro i successivi sessanta giorni, la conferenza di servizi convocata dall'Amministrazione della difesa, approva il documento di analisi di rischio. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la

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i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con

l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati

nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di

caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di

concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;”

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delibera reca analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

Conclusione del procedimento in caso di non superamento delle Concentrazioni di

Soglia del Rischio11

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazione di soglia del rischio, la conferenza di servizi, con l'approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il Comandante o Direttore responsabile dell'area, entro i successivi sessanta giorni, invia al rappresentante dell'Amministrazione difesa , nominato dal competente organo di vertice, nonché al prefetto, al comune, alla provincia ed alla regione, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, sentiti il prefetto, il comune, la provincia e la regione, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa il rappresentante dell'Amministrazione della difesa (nominato dal competente organo di vertice, il prefetto, il comune, la provincia e la regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio

da monitoraggio ex post

Nel caso in cui le attività di monitoraggio (stabilito a conclusione del procedimento di cui al paragrafo precedente) rilevino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il Comandante o Direttore responsabile dell'area avvia le procedure di bonifica.

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i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito

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Procedura di bonifica in caso di superamento delle Concentrazioni di Soglia di Rischio

emerso dalla Analisi di Rischio

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi del rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il Comandante o Direttore responsabile dell'area ne informa immediatamente il competente organo di vertice, nonché il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice , il prefetto, il comune, la provincia e la regione competenti per territorio. Il Comandante o Direttore responsabile dell'area attiva il reparto genio infrastrutture competente per Forza Armata e territorio per la redazione e presentazione al rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, acquisito il parere del prefetto, del comune, della provincia e della regione interessati, mediante apposita conferenza di servizi e, sentito il Comandante o Direttore responsabile dell'area, approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario alla sua attuazione, l'approvazione progetto di bonifica o messa in sicurezza, sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

Procedura di prevenzione e bonifica in caso di informazioni classificate per la

tutela della sicurezza nazionale

Qualora, nel corso delle procedure di prevenzione e bonifica sopra descritte, occorra assumere informazioni classificate per la tutela della sicurezza nazionale il rappresentante dell'Amministrazione della difesa, nominato dal competente organo di vertice, può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. La richiesta sospende i termini di cui ai commi precedenti sino alle determinazioni in ordine alla stessa. Lo Stato maggiore della difesa, sentito il competente Stato maggiore di Forza armata ovvero Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, autorizza, ove nulla osti, la comunicazione delle informazioni occorrenti. Nel caso in cui le notizie siano suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, lo Stato maggiore della difesa interessa, per le conseguenti determinazioni la competente autorità individuata dal DPCM 8 aprile 200812, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

12 http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1010&categoria=Informazione

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Limiti all'accesso ai documenti relativi a procedura di prevenzione e bonifica

L'accesso ai documenti inerenti alla procedura di prevenzione o bonifica in caso di contaminazione sopra descritta è escluso, ai sensi della lettera b) comma 2 articolo 5 , del Dlgs 195/200513 quando cioè può recare pregiudizio alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, ovvero, ove si tratti di notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi che sono o possono essere oggetto di segreto di Stato.

Bonifiche di aree militari in Siti di Interesse Nazionale

Per le aree individuate quali siti di interesse nazionale (SIN) si applicano le procedure previste dall'art. 25214 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TU ambiente) nonché quelle nel caso di informazioni tutelate dalla sicurezza nazionale e sulla limitazione dell’accesso (vedi paragrafi precedenti nel presente commento); a tutte le fasi della procedura partecipa un rappresentante del Ministero della difesa, individuato dal competente organo di vertice.

Aree contaminate a ridotte dimensioni

Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (es. reti distribuzione carburanti o comunque aree non superiori ai 1000 metri quadri), in attuazione delle procedure semplificate previste dall'allegato 4 alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 (TU ambiente), il comandante o il direttore responsabile dell'area provvede: a) alle comunicazioni sull’avvenuto superamento delle soglie di contaminazione; b) alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del reparto del genio militare competente per Forza armata e territorio.

Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta

L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti individuati dal presente Decreto; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi.

13 http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=16&categoria=Informazione

14 “ 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla

competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività

produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi anche dell'Agenzia per la

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), delle Agenzie regionali per la protezione

dell'ambiente delle Regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati

pubblici o privati.”

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L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di prevenzione bonifica del presente decreto e, sentita la provincia competente, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento.

Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa su rifiuti e

accertamento degli illeciti

Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del dlgs n.152 del 2006 (TU ambiente). Ovviamente per gli impatti che comunque l’inquinamento presente in area militari può produrre nella aree civili limitrofe restano fermi i poteri di vigilanza, controllo ed ordinanza delle autorità civili: Comune, Vigilia Urbani, Arpal, Asl polizia provinciale.