Giornata di studio “BONIFICHE AMBIENTALI”

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Giornata di studio “BONIFICHE AMBIENTALI” Villa Demidoff, Parco Mediceo di Pratolino – Vaglia 3 Ottobre 2008 Terre da bonifica la loro catalogazione Dott. Geol. Silvano Monzali

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Giornata di studio “BONIFICHE AMBIENTALI”. Villa Demidoff, Parco Mediceo di Pratolino – Vaglia 3 Ottobre 2008. Terre da bonifica la loro catalogazione. Dott. Geol. Silvano Monzali. Giornata di studio: BONIFICHE AMBIENTALI – 3 Ottobre 2008. 1. Introduzione. Un po’ di storia: - PowerPoint PPT Presentation

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Giornata di studio

“BONIFICHE AMBIENTALI”

Villa Demidoff, Parco Mediceo di Pratolino – Vaglia

3 Ottobre 2008

Terre da bonifica

la loro catalogazioneDott. Geol. Silvano Monzali

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Introduzione

Un po’ di storia:

In ambito nazionale solo a partire dal 1997 gli interventi di bonifica dei siti inquinati hanno avuto una normativa organica rappresentata dall’art. 17 del D.Lgs. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi)

Precedentemente, in toscana, risultava vigente la L.R. 29/93 “Criteri di utilizzo di aree soggette a bonifica”, forse una delle prime leggi (regionali) in Italia a trattare in modo specifico la materia

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Oggi il quadro normativo nazionale vigente è rappresentato dal D.Lgs. 152/06 recentemente modificato dal D.Lgs 4/08 al

TITOLO VBONIFICA DI SITI CONTAMINATIART. 239 e seguenti ed allegati

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Il passaggio dal sistema normativo rappresentato dal D.Lgs. 22/97 e relativo regolamento attuativo (DM. 471/99) al vigente D.Lgs. 152/06 è stato determinante per modificare la “filosofia” che sta dietro le “bonifiche” sia riguardo alla verifica dello stato di inquinamento di un sito sia alla conseguente progettazione degli interventi di bonifica.

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Oltre ad evidenti differenze procedurali l’impatto più evidente è stato nel passaggio da un approccio quasi esclusivamente “tabellare” ad una approccio di tipo “aperto” attraverso l’utilizzo dello strumento dell’Analisi di Rischio (A.R.)

Le Tabelle di riferimento esistono sempre (e sono sempre estesamente utilizzate), ma rappresentano solo il presupposto per verificare la necessità di bonifica del sito che oggi viene valutata sulla base del rischio sanitario ed ambientale connesso al permanere di una certa situazione complessiva.

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.Le Tabelle, riportate in allegato al D.Lgs.152/06,

indicano i limiti di concentrazione delle sostanze “inquinanti”, nelle acque di falda e nei terreni, differenziati sulla base della destinazione d’uso del sito: TAB A per uso residenziale, TAB B. per uso industriale. Oltre tali limiti scattano le procedure di accertamento (art. 242 e seguenti),

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.La L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti

inquinati” e s.m.i. (in particolare l’art. 20) rappresenta oggi il riferimento normativo regionale riguardo alla materia.

• Il regolamento attuativo della L.R. è rappresentato dal Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R. Le numerose modifiche normative intervenute a partire dal 2006 renderebbero oggi necessario aggiornare il Regolamento. Purtroppo alcune difficoltà in ordine all’interpretazioni delle nuove competenze regionali in campo ambientale (modifica al titolo V della Costituzione) rallentano il processo.

• Mentre il D.Lgs. 22/97 prevedeva le competenze all’approvazione dei progetti in capo ai Comuni, il D.Lgs. 152/06 le ha spostate in capo alla Regione. Al fine di mantenere l’operatività del precedente sistema di competenze la L.R. 30/06 ha riattribuito la titolarità del procedimento (art. 242) ai Comuni

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I Piani di bonifica delle aree inquinate• La Regione Toscana ha realizzato il suo primo Piano nel

1993 (DCRT 167/93) aggiornato nel 1995 (DCRT 169/95) ai sensi della L.R. 29/93

• Il vigente Piano regionale è stato approvato, come previsto del D.Lgs. 22/97 e dalla L.R. 25/98, con DCRT 384/1999

• La L.R. 25/98 prevede l’articolazione in successivi Piani Provinciali. Solo quattro Province (Firenze, Prato, Grosseto e Siena) hanno oggi il Piano approvato e pubblicato sul BURT, altre lo hanno solo adottato o in fase di adozione.

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Procedimento per una bonifica

Art. 242 del D.Lgs. 152/06• Piano di Caratterizzazione • Modello Concettuale• L’Analisi di Rischio• La progettazione dell’intervento di Bonifica• L’esecuzione dell’intervento di bonifica• La certificazione

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Metodologie di bonifica

• Interventi di Messa in sicurezza permanente• Interventi di bonifica “in situ”• Interventi di bonifica “on site”• Interventi di bonifica “off site”

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Produzione di terre da bonifica : come nasce la problematica

• Rimozione e Smaltimento all’esterno di terreno inquinato

• Interventi di trattamento (in site – off site) e smaltimento dopo trattamento

• Riutilizzo de terreno (o sue frazioni) in situ

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Terre e rocce da scavo: alcune considerazioni

Evoluzione normativa: • D.Lgs.22/1997 sono esclusi dalla nozione di rifiuto “i materiali non pericolosi

derivanti da attività di scavo - articolo 8 comma 2, lettera c• Definizione viene soppressa, a causa di una prima procedura di infrazione da parte

della Commissione UE, (D.Lgs. 389/1997) • Legge 93/2001 (articolo 10, comma 1) le terre e rocce da scavo sono escluse dal

regime giuridico dei rifiuti se “...destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti

• Legge 443/2001 (Legge Lunardi) (interpretazione autentica degli articoli 7 e 8 del decreto Ronchi) poi modificata con Legge 306/2003 e la Legge 47/2004 (modifiche a causa di procedura d’infrazione europea) si riafferma l’esclusione escludono dai rifiuti le terre e rocce da scavo purché siano rispettati i limiti del D.M. 471/1999, allegato 1, colonna B, salvo limiti più restrittivi per destinazioni urbanistiche diverse dall’uso previsto dalla tabella 1, colonna B del decreto stesso e ne sia previsto l’effettivo utilizzo.

• Quadro vigente l’art. 186 del D.Lgs 152/06 è stato completamente riscritto dal D.Lgs. 4/2008.

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Art. 186 I criteri per l’esclusione dal regime dei rifiuti

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile

senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

Continua…..

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Art. 186e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o

sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

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Terre da bonifica

Problema della loro catalogazione ai fini dello smaltimento:

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11/08/2008 a seguito richiesta dell’ARPAT del 10/04/2008

Parere della segreteria tecnica – bonifiche del Ministero

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. • L’art. 186 del D.Lgs 152/06 fissa i criteri in base ai quali le terre e

rocce da scavo possono non essere classificate come rifiuti. Al comma e) si specifica però che ove queste provengano da siti contaminati (o comunque ove siano in corso le procedure di bonifica ex art. 242) non sia possibile escluderle dal ciclo dei rifiuti e ciò indipendentemente dall’eventuale stato di contaminazione riscontrato (TAB A o TAB B)

• Deve quindi essere identificato il corretto codice CER: Il codice 17 è attribuito ai rifiuti da costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati, rocce e fanghi di dragaggio); Il codice 19 riguarda invece i rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti… in particolare il codice 19 13 comprende i rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda

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. • Il DM 5 Febbraio 1998, inerente il recupero di rifiuti con

procedura semplificata, prevede all’allegato 1 la voce 7.31 bis “terre e rocce da scavo” (CER 17 05 04) al fine di ripristini ambientali, copertura discariche e rilevati a condizione che siano rispettati i valori di concentrazione per le sostanze inquinanti stabiliti per i terreni (TAB A o B) e rispetto dei limiti di cessione.

• Il DM 3 Agosto 2005 prevede che i rifiuti con codice 17 05 04 possano essere smaltiti nelle discariche per inerti senza preventiva caratterizzazione a condizione che non provengano da siti contaminati, nel caso devono essere eseguiti i test di cessione.

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• In relazione all’esigenza di assicurare la tutela della salute il codice 17 05 04 può essere attribuito, nel caso di un terreno proveniente da un sito contaminato, a condizione che vi siano state solo operazioni di scavo e nessuna operazione di selezione o trattamento, fatto che presuppone l’attribuzione del codice 19 13 01* o 19 13 02 a seconda della classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso.

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• Tale classificazione è rilevante ai fini della gestione esterna al sito.

• Qualora invece il terreno (o sue frazioni derivanti da una selezione/trattamento interna) fosse riutilizzato in situ le condizioni di riutilizzo sono necessariamente definite nel progetto di bonifica ai sensi dell’art. 242

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. In sintesi: • le terre da bonifica (contaminate anche in

concentrazioni comprese tra A e B) sono rifiuti e non possono essere gestite con l’art. 186 Dlgs 152/06 e smi

• le terre da bonifica, trattate in situ e riutilizzate in situ non richiedono di essere catalogate, necessitano invece di essere caratterizzate ai fini della loro idoneità qualitativa (test di cessione e composizione) con riferimento alla destinazione d’uso del sito medesimo e prestazionale, da autorizzarsi nell’ambito dell’approvazione del progetto di bonifica

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• le terre da bonifica, non trattate (tal quali) e destinate ex situ ad impianti di smaltimento, di trattamento o ad operazioni di recupero autorizzati sono codificate con CER 170503* o 170504. Necessitano quindi:

– di classificazione di pericolosità– di verifica del rispetto delle caratteristiche richieste per

l’impianto o l’operazione cui sono destinate (impianto ed operazione autorizzato ai sensi della vigente normativa sui rifiuti)

– per quanto indicato nel parere, il formulario – in particolare se trattasi di terre non pericolose (CER 170504) poiché confondibili da rocce e terre di scavo normali - dovrà riportare anche la dizione “proveniente da siti contaminati”;

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• le terre da bonifica trattate (in situ o ex situ) ai fini della loro successiva gestione ex situ (smaltimento in discarica, trattamento o recupero) sono da codificare con CER 191301* o 191302. Necessitano quindi:

– di classificazione di pericolosità– di verifica del rispetto delle caratteristiche richieste

per l’impianto o l’operazione cui sono destinate (impianto ed operazione autorizzato ai sensi della vigente normativa sui rifiuti)

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• Infine si ritiene che l’impianto di trattamento ai fini della successiva gestione di smaltimento o recupero delle terre da bonifica debba essere un impianto autorizzato in procedura ordinaria (Art. 208 Dlgs 152/06 e smi) poiché il punto 7.31 bis DM 05/02/98 e smi per gli impianti autorizzati in procedura semplificata non prevedono alcun tipo di trattamento, ma solo messa in riserva (R13).).