LA NORMATIVA DELLA RICETTA PER LA DISPENSAZIONE …
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LA NORMATIVA DELLA RICETTA PER
LA DISPENSAZIONE DEI FARMACI
Prof. Paola Minghetti
Facoltà di Farmacia
Università degli Studi di Milano
XIII sec. 1220
Federico II di Svevia
“Novae Constitutiones”
Medico
diagnosi e scelta terapeutica
Farmacista
preparazione e dispensazione
del medicinale
“…facient confectionem expensis suis cum testimonio
medicorum iuxta formam constitutionis”
LA RICETTA MEDICA
E’
L’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL MEDICO
A DISPORRE
LA CONSEGNA AL PAZIENTE DEL MEDICINALE
DA PARTE DEL FARMACISTA,
IL QUALE IN DEROGA ALLA
DISCIPLINA ORDINARIA SUL LIBERO
COMMERCIO,
E’ IL SOLO AUTORIZZATO AD EFFETTUARLA.
CASSAZIONE CIVILESez. II, sent. n.3214 del 27.11.1962
espressione tecnica dell’intervento del medico, limita
l’accesso dell’utilizzatore ai medicamenti.
Una ricetta per essere valida deve riportare la firma del
medico, che deve essere identificabile, e la data di
prescrizione.
LA RICETTA
Prescrizione medica
Ogni ricetta medica
rilasciata da un professionista
autorizzato a prescrivere
medicinali.
Art.1, punto u), DLvo 219/06
Solo professionisti autorizzati italiani??
Le ricette redatte da medici cittadini di Stati membri dell’Unione
Europea, ancorché non iscritti all’Albo professionale in Italia
SONO NORMALMENTE SPEDIBILI
(purchè abbiano i requisiti di regolarità previsti per
le ricette redatte da medici italiani)
nota del Ministero della Sanità datata 15.12.1997
Solo professionisti autorizzati italiani??
Le ricette redatte da medici cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea, non iscritti all’Albo professionale in Italia
NON
SONO NORMALMENTE SPEDIBILI
(salvo il caso in cui ricorrano situazioni eccezionali, es. le
ricette dei medici della ex Jugoslavia – problematica
sollevata dall’Ordine Provinciale di Trieste)
Nel caso di medicinali dispensati in
SSN,
la ricetta viene considerata come…
AUTORIZZAZIONE
SCRITTA
DEL MEDICO
A RICEVERE IL
MEDICINALE
DOCUMENTAZIONE
DELL’AVVENUTA
PRESTAZIONE
Nel caso di medicinali allestiti
in farmacia,
la ricetta viene considerata come…
AUTORIZZAZIONE
SCRITTA
DEL MEDICO
A RICEVERE IL
MEDICINALE
CERTIFICAZIONE
DI
EFFICACIA
E SICUREZZA
I CRITERI UTILIZZATI
PER STABILIRE
IL REGIME LEGALE DI DISPENSAZIONE
SONO:
Caratteristiche del principio attivo
Indicazione terapeutica
Dosaggio
Via di somministrazione
Per i medicinali allestiti in farmacia
rimane in vigore il TULS
La fornitura dei medicinali
è disciplinata
dal DLvo 24 aprile 2006, n. 219
REGIME DI DISPENSAZIONE
AL PUBBLICO
MEDICINALI AIFA ETICHETTA
AIFA ETICHETTA
PREPARATI DALL’INDUSTRIA
MEDICINALI OFFICINALI
ALLESTITI IN FARMACIA
COMMISSIONE FU
PREPARATI MAGISTRALI COMMISSIONE FU Tab. 4 e 5 FU
La ricetta costituisce uno strumento di tutela
della salute pubblica.
A questo scopo essa e’ soggetta a discipline
che sono diverse
in funzione della pericolosita’
dei medicinali prescritti.
CLASSIFICAZIONE DI MEDICINALI
I medicinali sono classificati in:
a) medicinali non soggetti a prescrizione medica
b) medicinali soggetti a prescrizione medica
c) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
d) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
e) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti
Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (non vendibili al pubblico)
Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista (non vendibili al pubblico)
Art. 87, D.Lvo 219/06
Obblighi del farmacista
per ogni tipo di ricetta
applicare sulla prescrizione:
• la data di spedizione
• il prezzo praticato
(art. 37, c.1, lett. a, Reg. RD.30.9.1938, n.1706)
• il timbro della farmacia dispensatrice
solo RR o ricette contenenti sost. stupefacenti
(art. 148, c. 7, Dl.vo 219/06 e DPR 309/90)
RICETTA RIPETIBILE
I medicinali sono soggetti a prescrizione medica
quando:
possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in condizioni anormali di utilizzazione, con conseguenti rischi per la salute;
contengono sostanze o preparazioni di sostanze, di cui non sono stati ancora sufficientemente approfonditi l’attività o gli effetti secondari;
sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, salvo le eccezioni stabilite dal Min. San.
Art. 88, D.Lvo 219/06
FONTE PRIMARIA
TABELLA 4
Il Ministero dell’Interno ogni cinque anni rivede e
pubblica la FU. A questa è allegato l’elenco dei
prodotti che il farmacista non può vendere se non in
seguito a presentazione di ricetta medica, anche
quando detti prodotti fanno parte di medicamenti
composti o di specialità medicinali.
(art. 124, TULS, 27 luglio 1934, n. 1265)
TABELLA 4“Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di
ricetta medica”
Razionalizzazione delle categorie
terapeutiche;
Inserimento dei medicinali veterinari
prescritti ad animali da compagnia (ad
eccezione di quelli che richiedono RNR);
Inserimento del siero antiofidico
(prima dispensabile senza ricetta).
TABELLA 4
TABELLA 4
NOTE ALLA TABELLA 4
I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti
in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta
limitativa possono essere allestiti solo dietro
presentazione di ricetta redatta dalla specialista o da un
centro ospedaliero (art. 93, D.Lvo 219/06)
NON RICHIEDONO RICETTA MEDICA …
Tutti i prodotti per uso parenterale sono
soggetti a ricetta medica tranne:
naloxone
acqua sterile per preparazioni inettabili
soluzione fisiologica
(Tabella 4 FU XI ed.)
TABELLA 4
E’ confermata la possibilità di dispensare su semplice
richiesta verbale preparazioni di barbiturici o di ipnotici non
barbiturici, se in associazione con altri principi attivi
analgesico-antipiretici, ad azione antalgica e contenenti una
quantità di barbiturico per dose unitaria tale da aver
giustificato la loro esenzione dall’obbligo di ricetta in sede
di AIC (prima si faceva riferimento alle dosi abituali
minime e massime) (ABOLITO CON LEGGE 49/06)
Per preparazioni galeniche magistrali la realizzazione
avverrà sempre su prescrizione del medico e mai su
richiesta verbale del cliente.
RICETTA RIPETIBILE
Nome del medicinale ff e dosaggio se ce ne è più di uno
deve riportare data e firma del medico
il medico deve essere identificabile (con timbro)
il medico può modificare per iscritto la validità nel tempo e il numero delle spedizioni, in senso estensivo o limitativo, da apporsi in calce alla ricetta
se il medico modifica la validità nel tempo, il paziente ha sempre diritto a DIECI confezioni o TRE nel caso di medicinali stupefacenti
La ricetta resta in ogni caso di proprietà del paziente
e deve essere a questi restituita, anche se non più spedibile.
RICETTA RIPETIBILE
Validità: 6 mesi salvo diversa indicazione del medico per i
medicinali di origine industriale e per i per i medicinali
allestiti in farmacia, 30 giorni per i medicinali contenenti
stupefacenti (Tabella II, sez. E)
Limite di prescrizione: non più di 10 spedizioni, salvo
diversa indicazione del medico per i medicinali di origine
industriale, . Nel caso di medicinali contenenti stupefacenti
la ripetibilità è limitata a 3 confezioni. Se viene indicato un
numero di confezioni superiore all’unità si esclude la
ripetibilità.
Il farmacista appone data, prezzo e timbro all’atto della
spedizione.
Modifiche introdotte dal DM 7 agosto 2006
RICETTA RIPETIBILE
La specialità medicinale “VIAGRA”
ha modificato il regime di dispensazione
da ricetta non ripetibile a RICETTA RIPETIBILE.
La prescrizione deve essere limitata a due confezioni e
non può comunque superare le 16 unità posologiche
(DM 8.10.1998).
(Decreto Ministero Salute 27.02.2003
in vigore dal 7 marzo 2003)
RICETTA RIPETIBILE
I medicinali usati nella disfunzione dell’erezione sono
passati dalla tabella 5, regime di dispensazione
ricetta non ripetibile alla TABELLA 4, regime di
dispensazione RICETTA RIPETIBILE.
È stato abolito il limite di dispensazione dei medicinali
contenenti sildenafil che imponeva un max di due
confezioni e comunque non più di 16 unità posologiche.
I Supplemento alla FU XI ed., in vigore dal 19.10.2005
RICETTA RIPETIBILE
SANZIONI APPLICABILI AL FARMACISTA
vendita senza ricetta:
amministrativa € 300,00-1.800,00
vendita oltre la data di validità, o non osservando le disposizioni sulla validità, o senza applicazione di timbro attestante la vendita del prodotto: amministrativa €200,00-1.200, assenza del prezzo praticato o della data di spedizione sulla ricetta: amministrativa 3- 18 milioni lire vendita con ricetta priva della firma del medico
vendita di sostanze appartenenti alla Tabella II sez. E (senza ricetta o con ricetta non regolare): ammenda €100,00 – 600,00
(Art. 148, c.7 D.Lvo 219/06
Art.37, RD 30.09.1938 n.1706, Legge 21.2.2006, n. 49)
RICETTA RIPETIBILE
Il medico prescrittore NON è sanzionato
né amministrativamente
né penalmente
SANZIONI APPLICABILI AL MEDICO
La ricetta medica di una preparazione magistrale deve
riportare Nome e cognome del paziente, il quale diventa
obbligatorio quando il preparato include sostanze soggette a
scarico (DPR 309/90).
Posologia è necessaria e diventa obbligatoria quando il
preparato include sostanze potenzialmente tossiche e si
richiede l’assunzione di responsabilità se sono presenti
dosaggi pro dose o pro die superiori a quelli riportati in
Tabella 8 di F.U. E’ necessaria, anche poiché il farmacista è
tenuto a riportarla in etichetta (art.37, TULS) .
Composizione quali-quantitativa completa almeno di tutti
i principi attivi.
Forma farmaceutica richiesta.
IL FARMACISTA
Non può modificare la forma farmaceutica,
se non con il consenso
del paziente e del medico,
in quanto la biodisponibilità del principio attivo
potrebbe risultarne modificata.
RICETTA NON
RIPETIBILE
RICETTA NON RIPETIBILE
La ricetta non ripetibile è obbligatoria per tutti quei
medicamenti con rischi potenziali di tossicità acuta e
cronica, o di assuefazione e tolleranza, con
conseguente possibilità di abuso da parte del paziente,
o che comunque possono comportare rischi
particolarmente elevati per la salute.
Validità: 30 giorni dalla data di compilazione per i preparati di origine industriale (art. 89, c. 3, D.Lvo 219/06 modif. L.8.2.2001 n.12) e per i preparati magistrali (Nota Tab. 5 FU). Viene utilizzata per le sostanze di Tabella 3 e 5 ricomprendente gli stupefacenti ricompresi in Tabella dei medicinali, sez. B, C, D.
Limite di prescrizione: nessun limite (salvo casi specifici); quantità dispensabile in una sola volta salvo casi di consegna frazionata.
Per i medicinali contenenti sostanze velenose, le dosi e la posologia devono essere scritte in lettere e, all’atto della consegna deve essere trascritto nome, cognome dell’acquirente, in calce alla ricetta.
RICETTA NON RIPETIBILE
Deve riportare:
codice fiscale del paziente (le sole iniziali nei casi che
esigono riservatezza), la data e la firma del medico
La ricetta priva di personalizzazione ovvero priva della data
e della firma del medico non ha validità e non può essere
spedita.
RICETTA NON RIPETIBILE
Deve riportare:
codice fiscale del paziente (le sole iniziali nei casi che
esigono riservatezza), la data e la firma del medico
La ricetta priva di personalizzazione ovvero priva della data
e della firma del medico non ha validità e non può essere
spedita.
RICETTA NON RIPETIBILE
con nota del 11.7.2006, il Ministero
ha precisato che il codice fiscale
è obbligatorio solo quando
l’interessato non far comparire il proprio
nome e cognome
All’atto della spedizione il farmacista appone data e
prezzo (nel caso di stupefacenti Tabella dei medicinali
sez. B e C anche il timbro)
Conservazione: il farmacista deve conservare
per 6 mesi le ricette in originale quando non sono
consegnate all’autorità competente per il rimborso e per 2
anni se è richiesta come documento per le operazioni
di scarico.
Il medico non è tenuto a redigere le RNR in doppio
esemplare se il medicinale è rimborsabile dal SSN, il
farmacista utilizzerà come documento giustificativo una
copia della prescrizione.
RICETTA NON RIPETIBILE
SANZIONI APPLICABILI AL FARMACISTA
per vendita senza ricetta o con ricetta priva di validità sanzioni amministrative : da € 500,00 a 3.000,00 e chiusura
facoltativa da parte dell’ASL della farmacia da 15 a 30 giorni (art. 148, D.Lvo 219/06)
per non aver apposto sulla ricetta il prezzo praticato o la data di spedizione (art.37, RD 1706/38), o per vendita con
ricetta priva della firma del medico o per mancata conservazione della stessa da 3 a 18 milioni (art.358 Tuls,
modif.art.16 D.Lvo 196/99).
vendita senza ricetta o con ricetta non regolare di sostanze comprese in tabella dei medicinali, sez. B, C, D: ammenda da
€ 100,00- 600,00
RICETTA NON RIPETIBILE
TABELLA 5
TABELLA 5
TABELLA 5
Vengono recepite le disposizioni relative agli
anoressizzanti
Viene disciplinata anche la dispensazione dei
medicinali veterinari
Inserite le preparazioni contenenti
(Tabella V)
tramadolo
Non è più incluso tra le sostanze
stupefacenti anche se viene ancora
riportato dalla Farmacopea nella
ex tabella V
decreto
19/06/2006
SPECIALITA’ CONTENENTI
ALPROSTADIL
Sulla ricetta il medico deve dichiarare di
aver fornito al paziente tutte le informazioni
su dosi, effetti collaterali e modalità
tecniche per l’utilizzazione.
RICETTA NON RIPETIBILE
In tabella 5 è stato aggiunto il punto 7)
ALPROSTADIL soluzione iniettabile
RICETTA NON RIPETIBILE
I Supplemento alla FU XI ed., in vigore dal 19.10.2005
• medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente,per animali destinati alla produzione di alimenti perl'uomo che richiedono ricetta medica veterinaria intriplice copia non ripetibile;• medicinali veterinari indicati per animali destinati allaproduzione di alimenti per l'uomo, per i quali è richiestaRNR;• medicinali veterinari omeopatici autorizzati conprocedura semplificata ;• medicinali veterinari autorizzati solo per animali dacompagnia soggetti a RNR;• medicinali per uso umano prescritti dal veterinario perla somministrazione ad animali da compagnia.
(punti 15, 16, 17)
TABELLA 5 - MEDICINALI VETERINARI
Sentenza 20.10.2005, n. 823T.A.R. del Friuli Venezia Giulia
Un farmacista si è reso passibile di diverse ordinanze-
ingiunzioni emesse dall’Azienda per i servizi Sanitari, per
violazione dell’art. 37, comma 1, lett. A, del R.D.
30.09.1938 – per aver omesso di riportare sulle RNR:
la data di spedizione
il prezzo praticato per la vendita
Sentenza 20.10.2005, n. 823T.A.R. del Friuli Venezia Giulia
R.D. 30.09.1938, n. 1706, art. 37
I farmacisti hanno l’obbligo di annotare:
a) Sulle ricette che spediscono, la data di spedizione e il
prezzo praticato;
b) …
Il Tar ha così sentenziato:
l’ art. 37, R.D. 30.09.1938, n. 1706 si riferisce
ESCLUSIVAMENTE ai medicinali allestiti in farmacia e
NON ai medicinali di origine industriale
il Regio Decreto prende in considerazione SOLO i
medicinali allestiti in farmacia (vedesi artt. 34, 35 e 36
dello stesso) e non quelli di origine industriale
Sentenza 20.10.2005, n. 823T.A.R. del Friuli Venezia Giulia
La normativa di riferimento per i medicinali di origine
industriale è il D.lgs 30.12.1992, 539 (Attuazione della
direttiva 92/26 CEE riguardante la classificazione nella
fornitura dei medicinali per uso umano)
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
HA ANNULLATO
le ordinanze ingiunzioni emesse nei confronti del farmacista
l’annotazione della data di spedizione e del prezzo praticato, secondo
il Collegio giudicante, VALE ESCLUSIVAMENTE per le ricette
riguardanti medicinali allestiti in farmacia e NON per i medicinali di
origine industriale.
Sentenza 20.10.2005, n. 823T.A.R. del Friuli Venezia Giulia
SANZIONI APPLICABILI AL MEDICO
se non si attiene alle modalità di compilazione
previste per i suddetti medicinali
è soggetto a sanzione amministrativa da € 300,00
a € 1.800,00
RICETTA NON RIPETIBILE
Art. 148, c.9, DLvo 219/06
RICETTA NON RIPETIBILELa norma che prevede la dispensazione di medicinali
(nella fattispecie veterinari) dietro presentazione di ricetta non
ripetibile non ammette la possibilità di sostituire la ricetta
originale con una copia fotoriprodotta trasmessa a distanza
(fax).
E’ infatti evidente la possibilità di duplicazione.
La legge non può quindi dirsi rispettata quando il farmacista
non abbia acquisito e trattenuto la RNR originale.
La medesima responsabilità si estende anche al farmacista
responsabile del magazzino di distribuzione intermedia di
medicinali veterinari.
Pretura di Voghera, sent. n.35 del 23.2.1995
Corte di Cass., sez.I civ.,sent. N.12804 del 18.12.1997
Il piano generale di trattamento deve recare le seguenti
informazioni:
nome, cognome del paziente e data di compilazione;
indicazione del nome e della confezione della specialità
medicinale;
dichiarazione del medico, sotto propria responsabilità, che
all'inizio del trattamento l'indice di massa corporea del paziente
era maggiore o uguale a 30 kg/m 2 (I.M.C. - B.M.I.);
dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può
in nessun caso superare i tre mesi;
nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione
della specializzazione posseduta (esclusivamente: scienza
dell'alimentazione, endocrinologia e malattie del ricambio,
diabetologia, medicina interna).
TABELLA 5 - ANORESSIZZANTI
Il farmacista dispensa la specialità prescritta in quantità comunque non superiore al fabbisogno di trenta giorni di terapia per la prima spedizione su ricetta redatta dallo specialista o dal medico curante e presentata insieme al piano generale di trattamento.
Nelle successive spedizioni il farmacista può dispensare una sola confezione per ricetta (o un quantitativo non superiore al fabbisogno di 30 giorni se si tratta di preparazione magistrale(DM 30.10.98); non può dispensare altre confezioni qualora non sia intercorso il periodo previsto per l'assunzione delle unità posologiche contenute nell'ultima confezione dispensata.
Non sono spedibili ricette non accompagnate dal piano generale di trattamento; all'atto di ogni spedizione il farmacista vi appone timbro, data e prezzo di cessione riconsegnandolo al paziente.
Non sono spedibili ricette redatte dopo la scadenza del piano generale di trattamento o comunque dopo tre mesi dalla data di compilazione.
TABELLA 5 - ANORESSIZZANTI
DEFINIZIONE DI DOPING(Legge 376/00)
La somministrazione o l’assunzione
di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e
l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche, non
giustificate da condizioni patologiche, idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti.
LOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)
MEDICO
SOMMINISTRAZIONE E ADOZIONE
ATLETA
ASSUNZIONE E SOTTOPOSIZIONE
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
LE PREPARAZIONI ALLESTITE IN FARMACIA
CONTENENTI SOSTANZE IL CUI IMPIEGO
E’ CONSIDERATO DOPING RICHIEDONO
Ricetta non ripetibile (RNR)
ad eccezione delle preparazioni per uso topico contenenti p.a.
delle classi “Diuretici e agenti mascheranti” e “Stimolanti” e
delle preparazioni contenenti alcool quale unica sostanza
vietata per doping, che richiedono ricetta ripetibile (RR).
come modificato da art.3, c.6, DM 19.5.2005
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)
SANZIONI PENALI
Chi procura ad altri
Chi somministra
Chi assume
Chi favorisce l’uso di sostanze dopanti
Reclusione da 3 mesi a 3 anni e
multa da € 2582.28 a € 51645.69
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)AGGRAVANTI DI PENA
Se dal fatto deriva un danno per la salute,
se il fatto è commesso nei confronti di un
minorenne,
se il fatto è commesso da un componente o da un
dipendente del CONI.
Se il fatto è commesso da chi esercita una
professione sanitaria, alla condanna segue
l’interdizione della professione.
LOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)
La lista delle sostanze e le pratiche mediche vietate per doping si divide in 5 sezioni:
1. classi vietate
2. principi attivi appartenenti alle classi vietate
3. specialità medicinali contenenti principi attivi vietati
4. elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialità medicinali
5. pratiche e metodi vietate.
DM 13 aprile 2005
LOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)
CRITERI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
DELLE LISTE:
garantire la certezza della conoscenza delle sostanze e la tutela di coloro che praticano sport
le sostanze vietate sono state individuate sulla base delle caratteristiche chimico farmacologiche e sul criterio delle categorie terapeutiche omogenee (prontuario farmaceutico)
ogni principio attivo indicato come sostanza vietata comprende i relativi sali, esteri, complessi e sinonimi
CLASSI VIETATE AGENTI ANABOLIZZANTI (DHEA, testosterone, nandrolone)
ORMONI E SOSTANZE CORRELATE (ACTH, eritropoietina, igf1)
BETA-2 AGONOSTI (formoterolo, salbutamolo, terbutalina)
AGENTI CON ATTIVITÀ ANTIESTROGENICA (tamoxifene)
DIIURETICI E AGENTI MASCHERANTI (acetazolamide, destrano, furosemide)
STIMOLANTI (adrenalina, fendimetrazina)
NARCOTICI (buprenorfina, metadone)
DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA
CORTICOSTEROIDI (betametasone, desossicortone)
ALCOOL
BETA-BLOCCANTI (propranololo)DM 13.4.2005
CLASSI VIETATE AGENTI ANABOLIZZANTI (proibiti in e fuori gara)
ORMONI E SOSTANZE CORRELATE (proibiti in e fuori gara)
BETA-2 AGONOSTI (proibiti in e fuori gara)
AGENTI CON ATTIVITÀ ANTIESTROGENICA (proibiti in e fuori
gara)
DIIURETICI E AGENTI MASCHERANTI (proibiti in e fuori gara )
STIMOLANTI (proibiti solo in gara)
NARCOTICI (proibiti solo in gara)
DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA (proibiti solo
in gara)
CORTICOSTEROIDI (proibiti solo in gara)
ALCOOL (proibito solo in particolari sport)
BETA-BLOCCANTI (proibito solo in particolari sport)DM 13.4.2005
Programma di Monitoraggio 2005
Nel Programma di Monitoraggio 2004 erano state inserite:
caffeina
pseudoefedrina
fenilefrina
fenilpropanolamina
pipradrolo
buproprione
Nel programma di monitoraggio 2005 è stato aggiunta anche:
sinefrina (oxedrina)
Le sostanze inserite nel Programma di Monitoraggio non sono considerate dopanti.
DM 13.4.2005
LOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)
L’utilizzo dei beta-2 agonisti necessita di
un’esenzione a fini terapeutici.
Fanno eccezione il formoterolo, il salbutamolo, il
salmeterolo e la terbutalina, quando assunti per
via inalatoria per prevenire e/o curare l’asma e
l’asma/bronco-costrizione indotte da esercizio,
che richiedono un’esenzione a fini terapeutici
abbreviata.
DM 13.4.2005
LOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)
Per i diuretici un’esenzione a fini terapeutici non è valida se l’urina dell’atleta contiene un diuretico abbinato a sostanza/e proibita/e a livelli di soglia o sottosoglia.
L’adrenalina associata ad agenti anestetici locali o somministrata localmente (p.e. per via nasale, oftalmologica) non è proibita.
Tutti i glucocorticoidi sono proibiti quando somministrati per via orale, rettale, endovenosa o intramuscolare. La loro somministrazione richiede un’esenzione a fini terapeutici. Tutte le altre vie di somministrazionerichiedono un’esenzione a fini terapeutici abbreviata. I preparati dermatologici non sono proibiti.
DM 13.4.2005
LOTTA CONTRO IL DOPING
(L. 376/00)Medicinali contenenti sostanze dopanti
I produttori, gli
importatori e i
distributori di questi
farmaci devono
trasmettere annualmente
al Ministero i dati relativi
alle quantità prodotte,
importate, distribuite e
vendute a farmacie e
ospedali.
Le confezioni devono
essere munite di un
apposito contrassegno
sull’involucro e sul
foglietto illustrativo e
contenere precise
indicazioni circa le
precauzioni per coloro che
praticano attività sportiva.
Medicinali contenenti
sostanze dopanti
I titolari di AIC sono tenuti a trasmettere entro e
non oltre il 31 gennaio di ogni anno all’AIFA,
i dati riferiti all’anno precedente relativi, per
ogni singola confezione, alle quantità
prodotte, importate, distribuite e vendute.
art.1, c.2, DM 19.5.2005
Medicinali contenenti
sostanze dopanti
L’etichettatura dell’imballaggio esterno deve
includere un pittogramma conforme a
quello riportato nell’allegato al DM
24.9.2003.
art.1, c.3, DM 19.5.2005
N.d.r. Pittogramma di forma circolare
riportante un simbolo di divieto di colore
rosso con all’interno la dicitura DOPING.
Medicinali contenenti
sostanze dopanti
Il foglietto illustrativo deve riportare al paragrafo
“Avvertenze speciali” la frase:
“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco
senza necessità terapeutica costituisce doping e
può determinare comunque
positività ai test anti-doping”.
art.1, c.3, DM 19.5.2005
I medicinali per uso oculistico,
rinologico ed odontostomatologico
Il foglio illustrativo invece deveriportare al paragrafo Avvertenzespeciali la frase: «Attenzione perchi svolge attività sportive: ilprodotto contiene sostanzevietate per doping. È vietataun'assunzione diversa, perschema posologico e per via disomministrazione, da quelleriportate».
Appartenenti alle classi S5 - Diuretici e agenti mascheranti
e S6 – Stimolanti
non devono riportare sull'etichettaturadell'imballaggio esterno il pittogramma
(Modificato dal DM 10.3.2006)
I medicinali contenenti alcool
etilico
Le specialità medicinali contenenti l'eccipiente alcool etilico, non devono riportare
sull'etichettatura dell'imballaggio esterno il pittogramma.
Il foglio illustrativo delle specialità medicinali, ad eccezione di quelle per uso topico, deve
riportare la seguente Avvertenza speciale: «Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali
contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune
federazioni sportive»(Modificato dal DM 10.3.2006)
Medicinali contenenti
sostanze dopanti
I titolari di AIC di specialità medicinali autorizzate secondo procedura centralizzata sono tenuti ad
applicare le sole disposizioni riguardanti il pittogramma.
I titolari di AIC sono tenuti ad applicare le disposizioni riguardanti l’etichettatura a partire dai
lotti prodotti dal settembre 2005.
art.1, c. 4 e 6, DM 19.5.2005
RICETTA
LIMITATIVA
RICETTA LIMITATIVAE’ una ricetta ripetibile o non ripetibile e comprende
quei medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o taluni medici:
1. medicinali vendibili al pubblico, utilizzati nel trattamento, anche domiciliare, di malattie che devono essere diagnosticate in ambiente ospedaliero o in particolari strutture che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o la cui diagnosi, ed eventualmente il controllo in corso di trattamento, siano riservati allo specialista;
2. medicinali, non vendibili al pubblico, il cui impiego è consentito solo in ambiente ospedaliero o per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, o per modalità di somministrazione o per motivi di tutela della salute pubblica;
3. medicinali, non vendibili al pubblico, che per le loro
caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego sono
destinati a essere utilizzati direttamente dallo specialista
durante la visita ambulatoriale. Solo se la somministrazione
del prodotto non necessita di particolari attrezzature
ambulatoriali, il medicinale può essere utilizzato presso il
domicilio del paziente.
Art.7,8,9 e 10 D.Lvo 539/92
NOTE ALLA TABELLA 4
I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti
in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta
limitativa possono essere allestiti solo dietro
presentazione di ricetta redatta dalla specialista o da un
centro ospedaliero (art. 8, D.Lvo 30.12.1992, n. 539)
Il farmacista non può vendere al pubblico, ma può
detenere, i medicinali di cui ai p.ti 2 e 3, i quali
possono essere forniti anche direttamente dai
produttori e dai grossisti all’ospedale e allo
specialista.
Le ricette limitative, salvo diverse disposizioni
ministeriali sono ricette ripetibili.
RICETTA LIMITATIVA
CLOZAPINA (LEPONEX) antipsicotico
Richiede una ricetta limitativa non ripetibile
da parte di psichiatri e neuropsichiatri operanti in centri
ospedalieri e dipartimenti di salute mentale,
sulla ricetta deve essere riportata la dicitura
“CONTA LEUCOCITARIA COMPATIBILE
CON LA NORMA”
Prima di iniziare il trattamento con Leponex deve essere
effettuato un monitoraggio dei globuli bianchi ed un esame
della formula leucocitaria per assicurarsi che ricevano il
farmaco solo pazienti con normale quadro leucocitario.
Il monitoraggio deve essere effettuato settimanalmente e in
seguito mensilmente fino al termine del trattamento.
(DM 7.3.1995 modif. con DM 15.1.1996)
SANZIONI APPLICABILI AL FARMACISTA
le sanzioni applicate ai non aventi diritto sono le stesse
previste per la vendita irregolare di medicinali soggetti a
ricetta medica non ripetibile (art. 148 D.Lvo 219/06).
il farmacista che vende un medicinale soggetto a RL senza
presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla
prescrizione è soggetto alla sanzione amministrativa di €
500,00 a € 3.000,00.
L’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura
della farmacia per un periodo di tempo da 15 a 30 giorni.
RICETTA LIMITATIVA
MEDICINALI A BASE DI
ISOTRETINOINA
RICETTA NON RIPETIBILE
è utilizzata per il trattamento di forme gravi di acne
refrattaria a cicli di terapia con antibatterici ad uso
sistemico ed a trattamenti topici;
è un agente altamente teratogeno e quindi
controindicata in gravidanza.
Le aziende titolari di AIC devono fornire ai medici
prescrittori copia del “Programma di prevenzione del
rischio teratogeno” e non possono consegnare campioni
gratuiti.
Determinazione AIFA 28 ottobre 2005
MEDICINALI A BASE DI
ISOTRETINOINA
Formalismi per il medico:
informare la paziente ed accertarsi che la donna non
sia incinta al momento dell’inizio del trattamento e che
utilizzi almeno due metodi contraccettivi.
informare e far firmare alla paziente il Modulo
d’informazione e il Consenso informato.
prescrivere il medicinale limitatamente a 30 giorni di
terapia per non più di due confezioni.
riportare posologia e dosaggio giornaliero
Determinazione AIFA
28.10.2005
MEDICINALI A BASE DI ISOTRETINOINA
Non è più richiesto l’indicazione del dosaggio
espresso in mg/KgDeterminazione AIFA 14.3.2006
Formalismi per il farmacista
Verificare che la ricetta riporti le informazioni richieste, ovvero data di
certificazione della paziente e dosaggio giornaliero prescritto. Nel caso in cui
non riporti tali informazioni è tenuto a chiedere chiarimenti al medico
prescrittore;
Dispensare isotretinoina entro un limite massimo di sette giorni dalla data di
certificazione riportata sulla ricetta, ovvero dalla data in cui il medico
prescrittore si sarà sincerato dello stato di non gravidanza e della copertura
contraccettiva della paziente
dispensare il medicinale solo per un ciclo di terapia di massimo 30 giorni
Dispensare un ulteriore quantitativo di isotretinoina solo in seguito ad una
nuova ricetta
richiedere alla paziente di riconsegnarle le dosi di farmaco non utilizzate al
termine della terapia.
Determinazione AIFA 28
ottobre 2005
Non è più richiesto il controllo del dosaggio
espresso in mg/KgDeterminazione AIFA 14.3.2006
MEDICINALI A BASE DI
ISOTRETINOINA
RICETTA LIMITATIVA
MEDICINALI A BASE DI
ISOTRETINOINA
I medicinali contenenti isotretinoina ad uso sistemico,
SONO SOGGETTI
a prescrizione medico limitativa
La prescrizione è limitata agli specialisti
dermatologi
Determinazione AIFA
16.11.2007
RICETTA
MINISTERIALE
A RICALCO
ALLEGATO III bis della TABELLA 7 F.U.
(legge 12/01)
I farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate, limitatamente alla terapia del dolore
BUPRENORFINA
CODEINA
DIIDROCODEINA
FENTANYL
IDROCODONE
IDROMORFONE
METADONE
MORFINA
OSSICODONE
OSSIMORFONE
TAPENTADOLO
RMR
(a ricalco in triplice copia ora in duplice con
DM 4.4.2003)
utilizzata per la prescrizione di farmaci
di cui all’allegato III-bis per la terapia del dolore, e per terapie non superiori a
30 giorni.
RMS
(ricetta ministeriale speciale)
utilizzata per la prescrizione di
medicinali stupefacenti per tutti
gli altri usi, e per terapie non
superiori ad 8 giorni, ridotti a 3
per prescrizioni ad uso
veterinario.
RICETTA MINISTERIALE
…PRIMA…
RICETTA MINISTERIALE
…OGGI…
LEGGE 21.2.2006, N. 49
RMS RMR (utilizzata SOLO per la
prescrizione di farmaci
di cui all’allegato III-bis)
UTILIZZATA SIA PER FARMACI ALLEGATO III-BIS SIA PER
SOSTANZE STUPEFACENTI INSERITE NELLA
TABELLA DEI MEDICINALI, SEZ. A
( in attesa del nuovo ricettario si può utilizzare sempre la RMR)
RMR
(Legge 21.2.2006, n. 49 e DM 10.3.2006)
utilizzata per trattare forme terapia del dolore severo
di dolore acuto in corso di patologianeoplastica o
degenerativa
in qualsiasi forma farmaceutica
Tabella dei medicinali, sez. A: RMR
per una cura non superiore a 30 giorni
…ORA…
E LA VECCHIA RMS?
Il ricettario a madre-figlia di tipo unico (RMS)
NON
è più utilizzabile
I POSSESSORI dei ricettari devono consegnarli ai rispettivi
ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione al
Ministero della salute per la relativa distruzione
DM 10.3.2006
RICETTA MINISTERIALE A RICALCO
(legge 49/06 e DM 10.3.2006)
AMBITO D’APPLICAZIONE sostanze e preparazioni dell’allegato III bis
tutte quelle comprese nella Tabella dei medicinali, sez. A
COMPILAZIONE in duplice copia a ricalco per i
medicinali non dispensati in SSN
in triplice copia per i medicinali dispensati in SSN:
1) AL FARMACISTA ORIGINALE
2) ALL’ASSISTITO COPIA CON DICITURA
“Copia assistito/prescrittore”
3) SSN
Copia
“assistito/prescrittore”
RMR (legge 49/06) e DM 10.3.2006
> LIMITE QUANTITATIVO:
Fino a 2 medicinali diversi tra loro o 1 stesso medicinale con 2 dosaggi
differenti
> LIMITE QUALITATIVO
Cura non superiore ai 30 giorni
> VALIDITA’
30 giorni dalla data TEMPORALE di rilascio
>LIMITE QUANTITATIVO:
1 medicinale
> LIMITE QUALITATIVO
Cura non superiore ai 30 giorni
> VALIDITA’
30 giorni dalla data TEMPORALE di rilascio
SOSTANZE E PREPARAZIONIDELL’ALLEGATO III BIS
SOSTANZE CONTENUTE
NELLA TABELLA DEI
MEDICIANLI, SEZ. A
FORMALISMI DI COMPILAZIONE DELLE RM
DM 24 maggio 2001
data e firma
mezzo indelebile
nome, cognome e residenza del paziente
dose, modi e tempi di somministrazione in tutte lettere
domicilio professionale, numero telefonico del medico chirurgo
timbro personale del medico
DM 4 aprile 2003
e legge 49/06
data e firma
mezzo indelebile
nome e cognome del paziente
dose, modi e tempi di
somministrazione in numero
domicilio professionale, numero
telefonico professionale del
medico chirurgo
timbro personale del medico
RICETTA MINISTERIALE
DM 10.3.2006
in triplice copia autocopiante
confezionate in blocchetti da trenta
numerate progressivamente
stampa a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato
e Zecca dello Stato
distribuzione a carico della ASL,
che le conservano in locali appositi
NORME D’USO DELLE RM
Legge 49/2006
la ricetta è firmata dal medico chirurgo o dal medico veterinario in
originale sulla prima pagina e in copia sulle altre
la copia della ricetta va rilasciata all’assistito (o al proprietario
dell’animale ammalato) che la deve conservare
il veterinario riporta nello spazio riservato ai bollini la dizione “uso
veterinario” e, nello spazio riservato al paziente, la specie, la razza
e il sesso dell’animale curato.
Il medico
NON
può prescrivere,
una terapia superiore ai trenta giorni.
La posologia indicata deve determinare un’assunzione
dei medicinali da completarsi entro trenta giorni
DM 10.3.2006
ADEGUAMENTO ALLA TERAPIA
Il medico
può rilasciare una nuova prescrizione,
anche se la precedente non è stata completata
in base alla posologia prevista,
solo
quando ritiene di dover provvedere
ad un adeguamento della terapia.
DM 10.3.2006
Ricetta ministeriale a ricalco
In regime di SSN è consentito consegnare un numero
di pezzi sufficienti a coprire il fabbisogno di 30 giorni,
senza limitazione di tre pezzi (senza barratura della A)
(art. 9, c 4 L. 405/2001)
Il farmacista che allestisce una preparazione
magistrale scrive il relativo costo nello spazio
destinato ai fustelli.
Il medico veterinario scrive nello spazio destinato ai
fustelli le parole “uso veterinario” e nello spazio
“codice paziente” indica la specie, la razza, il sesso
dell’animale curato.
OBBLIGHI DEL FARMACISTA (RMR)
dispensare i farmaci e le preparazioni dell’allegato III bis e della Tabella dei medicinali sez. A solo su presentazione diprescrizione medica (RMR) e nella quantità e nella forma prescritta (LEGGE 12/01 modificata DM 4.4.2003)
verificare che la ricetta sia formalmente corretta
applicare sulla ricetta la data di spedizione (DPR 309/90)
identificare l’acquirente, che non può avere un’età inferiore ai diciotto anni e infermità mentale (DPR 309/90)
trascrivere nello spazio apposito gli estremi di un documento d’identità valido dell’acquirente munito di fotografia e rilasciato da un’autorità statale, regionale o locale (DPR 309/90)
OBBLIGHI DEL FARMACISTA (RMR)
apporre i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN o nello
spazio ad essi destinato, o sul retro della ricetta, o in mancanza di
spazio, su un foglio da allegare alla ricetta,
per le preparazioni magistrali, indicare il relativo costo nello spazio
destinato ai bollini autoadesivi.
La ricetta deve essere conservata in originale per 2 anni in un posto
riservato e separato dalle altre ricette.
(D.Lvo 282/99 riservatezza dei dati personali)
IL RICETTARIO È PERSONALE
Un medico chirurgo o un medico veterinario che sostituisce un titolare di ambulatorio,
NON PUÒ UTILIZZARE il ricettario del titolare.
Il medico chirurgo o un medico veterinario sostituto deve:
• dotarsi del ricettario personale e utilizzarlo qualora se ne presenti la necessità
• segnare l’indirizzo dell’ambulatorio del titolare nell’apposito spazio della ricetta destinato all’indicazione dell’indirizzo professionale.
Ai fini del rimborso da parte del SSN, la ricetta emessa dal medico sostituto non necessita dell’apposizione del codice regionale personale del medico.
I medicinali che contengono farmaci dell’allegato III bis, e comunque compresi in Tabella dei medicinali,
sez. D, devono essere prescritti:
con RMR nel caso di terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa,
con RNR nel caso di impiego per il trattamento del dolore acuto (mal di denti, fratture, contusioni,
ecc…)
RMR
prescrizione di medicinali in Tabella II, sez. D,
ex tabella V
RICETTA MINISTERIALE
Il medicinale incluso nella Tabella dei medicinali, sez. D, non è mai soggetto all’obbligo di carico e scarico nel
registro di entrata e uscita in uso alle farmacie pertanto il farmacista non è tenuto a conservarla per
2 anni (D.Lvo 539/92 art.5, c.3).
La RMR può arrivare in farmacia in copia originale unita con la copia per il SSN, non dovendo il farmacista
mantenere il documento giustificativo dello scarico, può eliminare la copia originale della ricetta
autocopiante.
I medicinali compresi nella Tabella dei medicinali, sez. E
ex tab.V (-) (DPR 309/90)
Vengono prescritti:
• con RR se utilizzati per il trattamento sintomatico delle affezioni dolorose acute e croniche (dolore
odontostomatologico, osteo-articolare, postoperatorio, ginecologico, ecc…).
L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all’unità esclude la ripetibilità
della vendita (D.Lvo 219/06).
• con RMR se utilizzati nella terapia del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa.
L’abrogazione del DM 15 maggio 1990 concernente la
prescrizione di morfina in regime di SSN, non
ha creato disagi in quanto l’art.9 del DLvo 347/01 convertito
con legge 405/01 ha stabilito che per le prescrizioni di tali
farmaci in regime di SSN non vi sia un limite di numero di
pezzi,
ma che la prescrizione debba osservare
il solo limite di trenta giorni di terapia.
PREPARAZIONI A BASE DI MORFINA
CLORIDRATO PER USO
PARENTERALE
LIMITI DI PRESCRIZIONE
Nel caso di prescrizione di cerotti transdermici, che
devono essere sostituiti ogni 3 giorni, il limite di
30 giorni è rappresentato dal giorno
dell’applicazione dell’ultimo cerotto.
RMR
SANZIONI PER IL FARMACISTA
(RM E RMS)
Arresto fino a due anni o
con l’ammenda da £ 100.000 a £ 4.000.000
(Art.45, c.5, DPR 309/90)
DEPENALIZZAZIONE
Sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma
da € 100,00 a € 600,00
(Legge 49/06)
RICETTA MINISTERIALE
Un paziente con RMR
prescritta da un medico specialista non convenzionato con il SSN che svolge la
propria attività nello studio privato
non può prendere direttamente i medicinali in farmacia in regime di SSN,
ma deve presentare la RMR del medico di base.
RICETTA MINISTERIALE
Il medicinale incluso nella tabella V non è mai soggetto all’obbligo di carico e scarico nel registro di entrata e uscita in uso alle farmacie pertanto il farmacista non è tenuto a conservarla per 5 anni (D.Lvo 539/92 art.5, c.3).
La RMR può arrivare in farmacia in copia originale unita con la copia per il SSN, non dovendo il farmacista mantenere il documento giustificativo dello scarico, può eliminare la copia originale della ricetta autocopiante.
RICETTA MINISTERIALE
Ha validità su tutto il territorio nazionale,
anche ai fini del rimborso da parte del SSN indipendentemente dalla residenza del paziente,
dalla regione di appartenenza del medico prescrittore e dall’ubicazione della farmacia.
Anche le ricette stampate in duplice lingua e destinate alla regione autonoma Valle d’Aosta e alla Provincia Autonoma di Bolzano, hanno lo
stesso ambito di validità.
(DM Sal 4 aprile 2003)
CODEINICI IN ASSOCIAZIONE
NORMATIVA DISPENSAZIONE
TABELLA DEI MEDICINALI, sez. D (RNR)
• CODEINICI: per preparazioni non iniettabili
• in associazione con altri principi attivi
• multidose ( 1% e 2,5%) o
• monodose orale (> 10 e 100 mg) o
• monodose suppositori (>20 e 100 mg)
• purchè la confezione non superi i 500 mg (oltre RMR).
• Tale normativa vale anche se il medicinale è monocomponente purchè la quantità totale per confezione non sia superiore alla dose massima nelle 24 ore
(Tabella 8).
Per le esigenze delle regioni autonome a statuto speciale Valle d’Aosta nonché delle altre regioni a statuto speciale,
dove vige istituzionalmente il sistema del bilinguismoè approvato e consentito l’uso del modello di ricetta del
presente decreto con le relative norme d’uso per la prescrizione di farmaci di cui all’allegato III-bis (DPR
309/90 e succ. modif. introdotto dalla legge 8.2.2001, n.12).Per le province autonome di Trento e Bolzano nonché delle
altre regioni a statuto speciale, dove vige il sistema del bilinguismo è approvato e consentito l’uso del modello di ricetta del presente decreto con le relative norme d’uso per la prescrizione di farmaci di cui all’allegato III-bis (DPR
309/90 e succ. modif. introdotto dalla legge 8.2.2001, n.12).La stampa e la distribuzione dei suddetti ricettari deve
avvenire secondo quanto stabilito dal DM 24.5.2001.(Art.5, c.1e2 Decreto 4 aprile 2003
che modifica e integra DM 24.5.2001)
RMR (RICETTA MINISTERIALE)
utilizzata per trattare forme terapia del dolore severo
di dolore acuto in corso di patologianeoplastica o
degenerativa
- fiale richiede RMS (ricetta gialla)
per una cura non superiore ad 8 giorni, durata non superiore
- in altre forme farmaceutiche a 30 giorni,
(cpr, cerotti, ecc..) con RNR per devono essere prescritti
una cura non superiore a 30 giorni. utilizzando la RM
…PRIMA…
Come si prescrive(va) la
buprenorfina ?ex Tabella I
fiale e cerotti transdermici:
RSM se dolore acuto; RM a
ricalco se è terapia del dolore
sino a 30 giorni di terapia
(abrogazione del decreto che
limitava la prescrizione delle
fiale ad 1 pezzo).
Subutex® compresse: è ad alto
dosaggio e ha come unica
indicazione terapeutica il
trattamento delle
tossicodipendenze.
ex Tabella IV
Temgesic® compresse: RNR se dolore acuto; RM a ricalco se terapia del dolore. In entrambi i casi si può prescrivere sino a 30 giorni di terapia.
Il Ministero ha abrogato il vecchio decreto che limitava la prescrizione a soli 2 pezzi.
(Legge 21.2.2006, n. 49 e DM 10.3.2006)
utilizzata per trattare forme terapia del dolore severo
di dolore acuto in corso di patologianeoplastica o
degenerativa
in qualsiasi forma farmaceutica
Tabella II, sez. A: RMR
per una cura non superiore a 30 giorni
…ORA…
TABELLA DEI MEDICINALI, sez. A
la dispensazione di medicinali a base di flunitrazepam
(Tabella IV) (Roipnol 1 mg 10 cpr, ecc.) deve essere
limitata ad una sola confezione, con una quantità
massima di principio attivo pari a 60 mg (non rilevante
per le specialità da rispettare nel caso di preparazioni
magistrali).
MA….
Legge 21.2.2006, n. 49 e DM 10.3.2006
RMR, Tabella dei
medicinali, sez. A
CON DM 10.3.2006 è STATO ELIMINATO
IL VINCOLO QUANTITATIVO
DI DISPENSAZIONE DEL FLUNITRAZEPAM
SE NON RICOMPRESI IN
TABELLA DEI MEDICINALI, SEZ. A,
RICHIEDONO RNR
RMR (se usato nella terapia del
dolore, in caso di patologia
neoplastica o degenerativa)
RNRIn tutti gli altri
casi
(DM 4.4.2003)
DUPLICE COPIA
…PRIMA…
Il medico prescrittore NON è
obbligato a conservare copia per 6
mesi!
FARMACISTA (NON era tenuto alla conservazione)
SSN
RMR (se usato nella terapia del
dolore, in caso di patologia
neoplastica o degenerativa)
RNRIn tutti gli altri
casi
LEGGE 21.2.2006, n. 49
…ORA…
NON
si applicano le nuove disposizioni
di cui all’art. 43, comma 1
NON
è necessario rilasciare copia all’assistito o al proprietario dell’animale
ammalato,
NON
è necessario apporre n. di carta d’identità.
Asl (ai fini del rimborso)
l’originale NON va necessariamente conservato
LA RICETTA
DISPENSAZIONE FRAZIONATAFORNITURA DEI MEDICINALI
IN TEMPI SUCCESSIVI
Quando la farmacia è sprovvista di una parte dei medicinali
da dispensare al paziente dovrà rispettando l’arco di validità della ricetta:
scaricare il quantitativo dei medicinali forniti e nelle Note scrivere “fornitura parziale” o dicitura analoga,
caricare il medicinale ordinato,
scaricare la quantità necessaria a completare la ricetta.
Quale documento giustificativo dello scarico
si avrà una sola ricetta.
Min. San.nota n.800.UCS/AG1/3622 del 26.6.2001
DISPENSAZIONE FRAZIONATA
E’ possibile la consegna frazionata della quantità prescritta di medicinale, appartenente alla I-IV tabella
del DPR 309/90, in caso di insufficiente stoccaggio purché:
ad ogni consegna si apponga sulla ricetta la data di spedizione e il prezzo praticato
si effettuino di volta in volta le relative trascrizioni sul registro di entrata e uscita, per la quantità effettivamente consegnata, facendo sempre riferimento alla stessa ricetta
La successiva dispensazione deve avvenire entro il
periodo di validità della ricetta.
In caso di mancato ritiro oltre il termine della validità della ricetta da parte dell’acquirente, il farmacista non procede alla consegna della
rimanente quantità, apportando la relativa annotazione in calce alla prescrizione,
motivando la mancata consegna per trascorsi termini di validità
DISPENSAZIONE FRAZIONATA
SCONFEZIONAMENTO
Il Ministero ne ribadisce il divieto,
data la presenza nel ciclo distributivo di
confezioni unitarie, in fiale da 10 mg e da 20 mg.
E’ data facoltà alle farmacie di esitare
le confezioni già parzialmente utilizzate
fino allo smaltimento delle scorte.
Solo in caso di urgenza e di irreperibilità
della confezione monodose, il farmacista potrà
sconfezionare, documentando la non disponibilità delle
confezioni monodose, con dichiarazione del grossista
ovvero buono acquisto non evaso
ASSENZA FUSTELLI AUTOADESIVI
In tal caso il farmacista dovrà scrivere sulla ricetta il prezzo della morfina in vigore
precedentemente
(provvedimento CUF 28/2/1994)