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CAPITOLO 1 IL FARMACO OTC IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE In senso generale, fin dal 1965 il settore farmaceutico è stato ed è oggetto di regolamentazione europea. Ciò ha portato ad un progres- sivo avvicinamento delle varie normative nazionali, secondo un pro- cesso che ha come evidente obiettivo la crescente armonizzazione delle regole sul farmaco nei Paesi dell’Unione Europea. Si tratta di un processo che, di fatto, non si è mai interrotto, e che ha coinvolto tutti gli aspetti relativi alla “vita” di un medicinale. In questo scenario, dopo la grande tornata normativa del 1992, il 2006 rappresenta indubbiamente una tappa importante e significati- va. Si è infatti concluso il processo di recepimento nei vari ordina- menti nazionali della Direttiva 2001/83/CE (e successive modifiche) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e della Direttiva 2003/94/CE. Sulla base di queste norme è possibile ricavare quello che si potreb- be definire il “profilo teorico” del farmaco di automedicazione, così come immaginato dal legislatore europeo, ed alla luce del quale pro- cedere ad un raffronto con la specifica regolamentazione nazionale, per verificare, nel caso, quali siano le differenze e a che punto stia il ricordato processo di armonizzazione europea. Il Profilo Teorico dei farmaci senza obbligo di ricetta, di auto- medicazione. In realtà, le norme europee non prevedono esplicitamente una defi- nizione dei farmaci senza obbligo di ricetta, di automedicazione, ma si 5 Rapporto 2007

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CAPITOLO 1

IL FARMACO OTCIL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI FARMACI DI AUTOMEDICAZIONE

In senso generale, fin dal 1965 il settore farmaceutico è stato ed èoggetto di regolamentazione europea. Ciò ha portato ad un progres-sivo avvicinamento delle varie normative nazionali, secondo un pro-cesso che ha come evidente obiettivo la crescente armonizzazionedelle regole sul farmaco nei Paesi dell’Unione Europea.

Si tratta di un processo che, di fatto, non si è mai interrotto, e cheha coinvolto tutti gli aspetti relativi alla “vita” di un medicinale.

In questo scenario, dopo la grande tornata normativa del 1992, il2006 rappresenta indubbiamente una tappa importante e significati-va. Si è infatti concluso il processo di recepimento nei vari ordina-menti nazionali della Direttiva 2001/83/CE (e successive modifiche)relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per usoumano, e della Direttiva 2003/94/CE.

Sulla base di queste norme è possibile ricavare quello che si potreb-be definire il “profilo teorico” del farmaco di automedicazione, cosìcome immaginato dal legislatore europeo, ed alla luce del quale pro-cedere ad un raffronto con la specifica regolamentazione nazionale,per verificare, nel caso, quali siano le differenze e a che punto stia ilricordato processo di armonizzazione europea.

Il Profilo Teorico dei farmaci senza obbligo di ricetta, di auto-medicazione.

In realtà, le norme europee non prevedono esplicitamente una defi-nizione dei farmaci senza obbligo di ricetta, di automedicazione, ma si

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limitano a identificarli come quelli che “non rispondono ai criteri cheimpongono l’obbligo della ricetta medica”1. In ogni caso, pur partendoda questa definizione in-negativo è possibile ricavare una precisa indi-cazione delle caratteristiche di base di questi medicinali:

1. Composizione: debbono contenere principi attivi (e relativi dosag-gi) ben conosciuti – di largo e consolidato utilizzo in terapia – dicomprovata efficacia e di cui siano ben noti i profili di sicurezza2.

2. Obiettivo Terapeutico: debbono essere destinati al trattamentodi sintomi/patologie semplici – riconoscibili per comune esperien-za – non gravi e tendenzialmente risolvibili in breve tempo.

3. Comunicazione e Informazione: si tratta di medicinali per i qualiè consentita la comunicazione diretta al pubblico, purché venganorispettati i limiti e le condizioni previsti dalle relative norme (con-tenuti obbligatori e contenuti vietati).

Le norme farmaceutiche europee, però, non disciplinano alcuniaspetti, che vengono quindi lasciati all’autonoma determinazione diogni singolo Stato. Non rientrano nell’ambito normativo europeo:

• Il canale distributivo dei farmaci. E’ riconosciuta ad ogni Paesela piena libertà nel definire in quali luoghi possano essere vendutii farmaci senza obbligo di ricetta, di automedicazione.

• Il regime dei prezzi. La questione prezzi, proprio perchè stretta-mente legata alle possibilità di spesa di ciascun Paese (Rimborsopubblico) non è disciplinata a livello europeo. In linea generale,comunque, è da ritenersi consolidato il principio che, laddove nonsussistano particolari ragioni, il prezzo dei medicinali non soggettia rimborso pubblico deve intendersi liberamente determinabile (ed

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Osservatorio sull’Automedicazione

1 - Per quanto riguarda i medicinali che richiedono la ricetta medica, la norma europea li definisce attraverso speci-fiche caratteristiche. Si tratta di medicinali che (i) possono presentare rischi se utilizzati senza il controllo del medico;(ii) sono destinati all’uso in condizioni anormali; (iii) contengono sostanze di cui devono essere approfonditi l’effica-cia e/o gli effetti secondari; (iv) tutte le sostanze che sono somministrate per via parenterale (iniettabili).

2 - Ovviamente, in quanto medicinali, anche quelli di automedicazione debbono sottostare a tutte le regole nazionalied europee che regolamentano il settore farmaceutico: l’efficacia; la sicurezza di impiego per l’uso cui è destinato; laqualità e gli standard produttivi.

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in gran parte dei casi questa è la situazione dei medicinali non sog-getti a ricetta, di automedicazione).

• Uso dei marchi. L’utilizzo dei marchi nel settore farmaceutico nonè regolamentato da alcuna norma europea che funga da riferimen-to, e quindi la sua disciplina è lasciata alle autonome determinazionidi ciascuno Stato. Per il settore farmaceutico è particolarmente rile-vante la questione del cosiddetto uso estensivo dei marchi.In senso generale, si definisce “Uso estensivo dei Marchi” l’utilizzodi uno stesso marchio nelle denominazioni dei medicinali apparte-nenti allo stesso titolare, e che differiscono tra loro per una o piùdelle seguenti caratteristiche: regime di dispensazione; composizio-ne, indicazioni terapeutiche.Ai fini del presente documento non verranno prese in considerazio-ne le questioni relative all’Uso estensivo dei Marchi per specialitàmedicinali aventi diverso regime di dispensazione, per concentrarsinell’ambito dei medicinali di automedicazione.

Qui di seguito si propongono una serie di “Schede Paese” nelle qualiviene presentato il quadro regolamentare di riferimento per i farmacisenza obbligo di ricetta, di automedicazione.

ITALIA

Nel nostro Paese, il recepimento delle più recenti normative europee èavvenuto con il Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 “Attuazionedella direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativaad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,nonché della direttiva 2003/94/CE”. Il Decreto Legislativo 219/2006sostituisce a tutti gli effetti (salvo in ove da esso esplicitamente previsto)tutte le precedenti normative quadro in materia farmaceutica. E’ quindiad esso che si deve fare riferimento d’ora in poi3.

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3 - Al momento della stesura del presente volume era in corso di elaborazione un Decreto Legislativo di modifica delDecreto Legislativo 219/2006. Le modifiche in esso prospettate non modificano l’impianto di base della normativafarmaceutica.

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La classificazione ai fini della dispensazione. In piena sintonia con la normativa europea di riferimento, il

Decreto Legislativo 219/2006 non contiene un’esplicita definizionedei farmaci senza obbligo di ricetta, ma li definisce come quelli che“non rispondono ai criteri” a fronte dei quali un farmaco può esse-re dispensato solo con obbligo di ricetta medica.

Il 219/2006 - recependo e confermando la previgente normativa– dispone che tutti i medicinali non soggetti a ricetta medica rechinosulla confezione esterna uno specifico “bollino di riconoscimento”.Su questo aspetto, la normativa italiana appare certamente più inno-vativa e avanzata rispetto agli altri Paesi europei, per quanto riguar-da gli strumenti attraverso cui favorire l’agevole identificazione diquesti medicinali.

Un’ulteriore importante novità è stata introdotta con la Legge311/2004 – Finanziaria per il 2005 – nella quale all’articolo 1comma 166 è stato prevista una specifica classe ad-hoc per i farmacidi automedicazione. Con la Classe C-bis, è stato finalmente ricono-sciuta e formalizzata la specificità dei farmaci di automedicazione, equesto è indubbiamente un importante passo avanti nella direzionedi maggiore chiarezza.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricetta.Come detto, il sistema distributivo dei farmaci non rientra in quanto

è disciplinato dall’Unione Europea, ma è lasciato alla libera determina-zione di ogni singolo Paese.

In questo ambito, nel 2006 si è determinato in Italia un grande cam-biamento. Infatti con la Legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddettaLegge Bersani) in Italia la vendita di tutti i farmaci senza obbligo diricetta è consentita anche in esercizi commerciali diversi dalla farma-cia. Comunque, la stessa Legge dispone le seguenti condizioni darispettare:

1. la vendita deve avvenire necessariamente in appositi e ben defini-ti reparti;

2. in tali reparti deve essere assicurata la presenza continuativa di unfarmacista.

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La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricetta.Anche questa materia trova la disciplina di riferimento nel Decreto

Legislativo n. 219/2006.In piena sintonia con il dettato europeo il Decreto Legislativo

n.219/2006 stabilisce che possono essere oggetto di pubblicità pressoi medicinali che, per le loro composizione e il loro obiettivo terapeuti-co, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di unmedico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso deltrattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista. A ciò fariscontro, nello stesso Decreto Legislativo, la previsione che i medicinalinon soggetti a prescrizione possono essere oggetti di pubblicità pressoil pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia epurché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stessenorme4.

L’iter di autorizzazione della pubblicità prevede che nessuna pubblici-tà di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza preventi-va autorizzazione del Ministero della Salute, che si avvale per la valuta-zione dei messaggi di un’apposita Commissione di esperti.

Il parere della Commissione non è necessario se: (i) il messaggio èdestinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o adessere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un istitutodi autodisciplina riconosciuto dal Ministero della sanità5 e (ii) il messag-gio costituisce parte di altro già autorizzato.

Per quanto riguarda i tempi di rilascio delle autorizzazioni, il DecretoLegislativo 219/2006 conferma quanto stabilito con la Legge388/2000 (art. 85), che ha introdotto il regime di autorizzazione per“silenzio-assenso”, per il quale le campagne pubblicitarie sono auto-maticamente approvate qualora il Ministero della Salute non si sia pro-nunciato decorsi 45 giorni dalla data di presentazione delle domande diautorizzazione.

In Italia è vietata la pubblicità comparativa tra farmaci.

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4 - Questa definizione si trova nell’articolo che stabilisce i criteri (ancorché in-negativo) dei farmaci senza obbligo diricetta, mentre quella del capoverso precedente si trova nell’articolo che individua “quali” medicinali possano farepubblicità al pubblico.

5 - Il 18 giugno 1993 il Ministero della Salute ha riconosciuto con proprio decreto l’Istituto dell’AutodisciplinaPubblicitaria di Milano (IAP) competente ad esprimere parere preventivo sulle campagne pubblicitarie destinate alpubblico.

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Dal 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore nuove frasi d’avvertenzada riportare obbligatoriamente nei messaggi pubblicitari, al fine dirichiamare l’attenzione dei cittadini sulle caratteristiche e finalità dei far-maci senza obbligo di ricetta, di automedicazione, e sulla necessità diutilizzarli responsabilmente.

Uso dei marchi. In Italia non esistono norme di legge specifiche, che regolamentano l’uso

dei marchi nel settore farmaceutico. Tale materia rimane, quindi, sottopostaalla normativa generale sulla Proprietà Industriale e al diritto/dovere delMinistero della Sanità di sorveglianza e tutela della salute pubblica.

Ciò, se da un lato riconosce all’Autorità Sanitaria un margine di discrezio-nalità nelle proprie decisioni, dall’altro impone che queste siano rese notecon sufficienti motivazioni.

Nel corso del 2006, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha sviluppato una seriedi principi destinati a chiarire l’ambito di utilizzo dei marchi nel settore far-maceutico, in particolare con riferimento alle modalità attraverso cui è pos-sibile usare lo stesso marchio per contraddistinguere medicinali diversi (percomposizione, obiettivo terapeutico, criteri di dispensazione).

Il sistema di determinazione dei prezzi. Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la for-

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-ziaria 2007)" (art. 1 commi 801-804) è stato completamente ridefini-to il sistema di determinazione e applicazione dei prezzi dei medicinalisenza obbligo di ricetta.

Dal 1° gennaio 2007 il prezzo di tutti questi medicinali è lasciato allalibera determinazione di ciascun responsabile della loro dispensazioneal pubblico6. In via transitoria, per tutto il 2007 questi prezzi non pos-sono essere superiori a quelli massimi in vigore al 31 dicembre 2006 e,a fronte di ciò, le imprese debbono riconoscere al dettagliante (semprefino al 31 dicembre 2007) un margine minimo del 25% calcolato suquesto prezzo.

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Osservatorio sull’Automedicazione

6 - Si tratta di una reale rivoluzione di sistema, dal momento che in precedenza il prezzo al pubblico veniva fissatodalle imprese e su questi (peraltro solo a partire dal 2005) il farmacista poteva praticare uno sconto.

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AUSTRIA

La classificazione ai fini della dispensazioneLa nuova legislazione farmaceutica europea è stata recepita nell’ordi-

namento austriaco il 28 dicembre 2005 ed è entrata in vigore il 2 gen-naio 2006.

Esistono due fasce di medicinali: farmaci soggetti a prescrizione medi-ca, e farmaci non soggetti a prescrizione.

In generale, i farmaci esenti dalla ricetta medica sono ammessi allapubblicità e, se prescritti dal medico, possono essere rimborsabili.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaTutti i medicinali – compresi quindi anche quelli senza obbligo di ricet-

ta – possono essere venduti esclusivamente in farmacia. Non è consen-tito il self-service, ma non ci sono limitazioni all’esposizione dei farmaci.

In Austria non è ammessa la vendita a distanza di medicinali.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaE’ ammessa la pubblicità di tutti i medicinali non soggetti a ricetta

salvo che:• siano rimborsati dallo Stato (se prescritti),• abbiano il marchio in comune con medicinali soggetti a ricetta.

Non esiste un sistema di autorizzazioni ex-ante della pubblicità dei far-maci. Esiste un sistema di autoregolamentazione della pubblicità, gover-nato dall’Associazione Austriaca dei farmaci di automedicazione.

Tutti i messaggi debbono riportare la frase: “Per l’azione del prodot-to e possibili effetti indesiderati, leggere il foglio illustrativo o chiedereal medico o al farmacista”.

Uso dei marchiLo stesso marchio può essere utilizzato per medicinali appartenenti al

medesimo gruppo terapeutico, con almeno un principio attivo incomune. Lo stesso marchio può essere usato anche per medicinaliappartenenti a diversi gruppi, purché i medicinali recanti lo stesso mar-

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chio abbiano tutti un principio attivo in comune (o siano chiaramentedistinguibili).

Nel caso uno stesso marchio sia usato per medicinali soggetti a ricetta enon soggetti a ricetta, questi ultimi non possono fare pubblicità al pubblico.

E’ possibile usare lo stesso marchio per medicinali ed altre tipologie di pro-dotto.

Il sistema di determinazione dei prezziIl prezzo ex-factory dei medicinali deve essere notificato dalle impre-

se all’Autorità sei settimane prima della sua entrata in vigore. Trascorsotale periodo – in assenza di reazioni da parte dell’Autorità – il prezzo èda considerarsi approvato.

I margini alla distribuzione (intermedia e finale) sono predeterminatidalla Legge, modulati a seconda delle diverse fasce di prezzo.

BELGIO

La classificazione ai fini della dispensazioneLe norme europee sulla classificazione dei medicinali sono state rece-

pite col Regio Decreto del 14 dicembre 2006, ed entrate in vigore il 1°gennaio 2007. Ci sono tre classi di medicinali in Belgio:

• medicinali soggetti a ricetta medica,• medicinali non soggetti a ricetta medica,• medicinali su richiesta scritta del paziente.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaTutti i medicinali – inclusi, quindi, anche quelli senza obbligo di ricet-

ta – possono essere venduti esclusivamente in farmacia.Non è ammessa alcuna forma di self-service – anche se ciò è stabili-

to dal Codice Etico dei Farmacisti, e non dalla Legge – mentre non cisono ostacoli all’esposizione dei farmaci (anche se di fatto alcune restri-zioni sono praticate).

E’ consentita la vendita a distanza dei soli farmaci senza obbligo diricetta.

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La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaAnche le nuove norme europee sulla pubblicità dei medicinali sono

state recepite col del 14 dicembre 2006. Per la pubblicità TV e Radio, le norme prevedono un sistema di auto-

rizzazione preventiva della pubblicità da parte dell’Autorità (con appro-vazione per silenzio-assenso decorsi 45 dalla data di presentazione delladomanda). Per gli altri mezzi è necessario notificare la pubblicità 30giorni prima della diffusione.

Nei messaggi pubblicitari debbono essere riportate obbligatoriamentedelle informazioni necessarie per il corretto uso del medicinale.

L’Associazione belga ha proposto l’adozione di uno specifico logodestinato a sostituire le frasi obbligatorie.

I farmaci senza obbligo di ricetta rimborsabili (se prescritti) possonoperdere la rimborsabilità se fanno pubblicità.

Uso dei marchiNon esistono norme sull’uso dei marchi per i medicinali, ma è comu-

nemente ritenuto necessario che due marchi differiscano per almenotre lettere. Il marchio non deve causare confusione nel consumatore.

E’ possibile usare lo stesso marchio per medicinali appartenenti allostesso gruppo, mentre generalmente non è ritenuto accettabile permedicinali appartenenti a diversi gruppi.

Generalmente le Autorità non sono in favore dell’uso dello stessomarchio per medicinali soggetti a ricetta e non soggetti a ricetta;comunque la decisione è presa caso per caso. Inoltre, in teoria èammesso l’uso dello stesso marchio per medicinali e non-medicinali(parafarmaci). In senso generale questo non compromette la possibilitàper i farmaci senza obbligo di ricetta di fare pubblicità al pubblico.

Il sistema di determinazione dei prezziI prezzi dei medicinali non soggetti a ricetta sono controllati

dall’Amministrazione.Il prezzo al pubblico è unico su tutto il territorio nazionale ma, a causa

dei sistemi di ristorno in pratica il prezzo realmente pagato può cam-biare da farmacia a farmacia.

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DANIMARCA

La classificazione ai fini della dispensazioneLa classificazione danese delle medicine prevede le seguenti classi:• medicinali soggetti a ricetta medica,• medicinali non soggetti a ricetta medica

- medicinali vendibili esclusivamente in farmacia- medicinali vendibili anche al di fuori della farmacia.

Alcuni farmaci non soggetti a ricetta sono rimborsabili se prescritti.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaA partire dal 2001, nei è possibile vendere alcune selezionate tipo-

logie di medicinali senza obbligo di ricetta i esercizi diversi dalla far-macia (es. supermercati e distributori di carburante). Questi esercizicomunque debbono rispettare le seguenti prescrizioni:

• ottenere una licenza dall’Autorità Sanitaria,• non è ammesso il self-service,• deve essere garantita una dotazione minima di medicinali.In questi esercizi il prezzo dei farmaci è libero.

In senso generale non ci sono limitazioni all’esposizione dei medici-nali, purché ciò venga fatto nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

Tutti i farmaci - soggetti e non soggetti a ricetta – possono esserevenduti via-internet, cioè non ci sono restrizioni alla vendita adistanza.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaI medicinali non soggetti a ricetta medica possono fare pubblicità su

tutti i mezzi di comunicazione (anche quelli rimborsati dallo Stato, seprescritti).

Per i messaggi pubblicitari sono previste specifiche informazioni dariportare obbligatoriamente a seconda del mezzo impiegato.

La pubblicità è controllata dall’Autorità sanitaria danese.La pubblicità comparativa è ammessa.

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Uso dei marchiL’uso dei marchi (in generale) è regolato dalla legge danese che spe-

cifica che un marchio non può essere confondibile, offensivo o similead un altro. Non esistono specifiche norme per il settore farmaceuticoe la valutazione viene compiuta caso per caso da parte dell’autorità. Inogni caso il marchio di un medicinale deve essere approvatodall’Autorità, ma questa approvazione di per sé non garantisce che ilmarchio non sia confondibile con altro già in essere.

Non è ammesso l’uso dello stesso marchio per medicinali aventi diver-si principi attivi, mentre lo è in caso di indicazioni diverse.

Il sistema di determinazione dei prezziCome detto, Il prezzo dei medicinali senza obbligo di ricetta vendibili

al di fuori della farmacia è libero. Per gli altri medicinali vendibili solo in farmacia (compresi quelli non

soggetti a ricetta) il prezzo è fisso a livello nazionale. A partire dal 2000la Legge ha stabilito che industrie e grossisti possono praticare sconti aifarmacisti possono fare lo sconto sui farmaci; almeno metà di questisconti debbono, però, “passare” al consumatore.

Alcuni medicinali senza obbligo di ricetta sono rimborsati dallo Statose prescritti.

FRANCIA

La classificazione ai fini della dispensazioneLe norme Comunitarie sulla classificazione dei medicinali (Direttiva

2001/83/CE e successive modificazioni) è stata recepita con Decreton° 2004-802 del 29 luglio 2004.

In Francia esistono due principali classi di medicinali:

1. farmaci soggetti a prescrizione • non possono fare pubblicità al pubblico (salvo i vaccini);• la gran parte è rimborsata dallo Stato.

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2. farmaci non soggetti a prescrizione medica• prodotti rimborsabili (soltanto se prescritti da un medico) cui non è

consentita la pubblicità al pubblico;• prodotti di automedicazione, che possono essere pubblicizzati.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaTutti i farmaci – compresi quindi anche quelli senza obbligo di

ricetta – possono essere venduti esclusivamente in farmacia.Il Codice etico dei farmacisti non consente il self-service, ma una

disposizione del Ministero della Salute francese del gennaio 2007raccomanda una migliore visibilità e accessibilità dei farmaci senzaobbligo di ricetta in farmacia.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaLe norme Comunitarie sulla pubblicità dei medicinali (Direttiva

2001/83/CE e successive modificazioni) è stata recepita con Decreton° 96-531 del 14 giugno 1996.

La pubblicità per i medicinali di automedicazione (senza obbligo diricetta e non rimborsati) è consentita su tutti i mezzi di comunicazio-ne. Mentre non è ammessa alcuna forma di comunicazione al pubbli-co per i medicinali esenti da ricetta ma rimborsati se prescritti dalmedico7.

Il controllo preventivo della pubblicità dei farmaci è effettuato dallaCommissione di controllo della pubblicità, i cui membri sono nominatidal Ministero della Sanità, e presso la quale è rappresentata anche laAFSGP, l’associazione francese dei produttori di farmaci di autome-dicazione.

Nelle pubblicità è obbligatorio inserire il testo di avvertenza:“Leggere attentamente il foglietto illustrativo” e/o “Se i sintomi per-sistono, o peggiorano, consultare il medico o il farmacista”.

La pubblicità comparativa di medicinali non è consentita in Francia.

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7 - Per questi medicinali le Autorità Francesi hanno consentito la pubblicità al pubblico nei sei mesi precedenti l’e-sclusione dal rimborso pubblico.

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Uso dei marchiGli elementi costitutivi del marchio, l’acquisizione dei diritti sul mar-

chio e i diritti conferiti dal marchio sono definiti nella Legge n° 92-597del 1 luglio 1992 sulla proprietà intellettuale, che naturalmente si appli-ca anche a un nome specifico o a un nome di fantasia di un prodottomedicinale.

E’ possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti forma farma-ceutiche e presentazioni di medicinali, che abbiano comunque indica-zioni rientranti nel medesimo ambito terapeutico.

E’ possibile, inoltre, utilizzare lo stesso marchio per un prodotto rim-borsabile e per un prodotto non rimborsabile, ma in tal caso la pubbli-cità di quest’ultimo non è più consentita.

Il sistema di determinazione dei prezziI prezzi dei medicinali di automedicazione sono liberamente determi-

nabili dalle aziende produttrici. Non è concesso stabilire e/o consigliare prezzi al dettaglio - non esi-

ste quindi un prezzo unico al dettaglio - e i produttori non possonostampare il prezzo sulle confezioni, è solo ammesso il “suggerimento”di un prezzo massimo consigliato.

Per i medicinali oggetto di rimborso, il prezzo viene definito attraver-so una contrattazione con l’Autorità pubblica.

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GERMANIA

La classificazione ai fini della dispensazioneLa legge sui farmaci (Arzneimittelgesetz o AMG) adotta, sin dal 1961,

criteri per la classificazione dei prodotti medicinali perfettamente inlinea con le Direttive dell’Unione Europea. Non si è pertanto mai resonecessario un recepimento formale di tali Direttive nella normativatedesca.

Esistono due fasce di medicinali: farmaci soggetti a prescrizione medi-ca, e farmaci non soggetti a prescrizione.

In generale, i farmaci esenti dalla ricetta medica sono ammessi allapubblicità e, se prescritti dal medico, sono rimborsabili.

Alcuni medicinali senza obbligo di ricetta sono ammessi alla venditafuori dalla farmacia.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaIn linea di principio, tutti i medicinali dovrebbero essere venduti in far-

macia. Comunque, la Legge tedesca autorizza la vendita di alcuni medi-cinali anche in esercizi diversi dalla farmacia purché sia garantita la con-tinua presenza di una persona qualificata. Per questi medicinali èammesso il self-servie (sia in farmacia, sia negli altri canali), per gli altrimedicinali, invece, è proibito.

Non c’è alcuna norma che vieti l’esposizione dei farmaci che, però, èconsiderata come pubblicità

E’ ammessa la vendita a distanza dei medicinali.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaLe norme europee sulla pubblicità – Direttiva 2001/83/CEE - sono

state recepita in Germania con il Quinto emendamento alla Legge suifarmaci del 16 agosto 1994. Poiché la normativa tedesca sulla pubbli-cità in vigore all’epoca era già ampiamente in linea con la Direttiva UE,il Quinto emendamento ha in realtà introdotto pochissime disposizioni.

• L’obbligo per le imprese di dotarsi di un Responsabiledell’Informazione al pubblico;

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• L’obbligo di includere in tutte le pubblicità il nome comune del prin-cipi attivo, quando il medicinale contiene un solo ingrediente attivo.

La pubblicità al pubblico è consentita per tutti i farmaci di automedi-cazione, compresi quelli rimborsabili, e su tutti i mezzi d’informazione.

Nella pubblicità deve essere inserita la frase di avvertenza: “Per i rischie gli effetti indesiderati, leggere il foglietto illustrativo e rivolgersi almedico o al farmacista”.

La pubblicità comparativa non è ammessa, salvo che sul confronto deiprezzi.

Il controllo della pubblicità avviene ex-post ed è soggetto ad autore-golamentazione.

Uso dei marchiNel 1991 l’Autorità federale ha adottato e pubblicato linee guida e

raccomandazioni per evitare l’uso elementi ingannevoli nei prodottimedicinali. Queste linee guida contengono anche la regolamentazioneper l’utilizzo dei marchi.

L’utilizzo dello stesso marchio per prodotti medicinali con un princi-pio attivo differente è generalmente concesso, purché si eviti il rischiodi confusione per medici e pazienti attraverso l’aggiunta al nome com-merciale di un suffisso o di un prefisso adeguati.

E’ pertanto consentito l’utilizzo dello stesso marchio per farmaciappartenenti anche a diverse classi terapeutiche, nonché per farmacisoggetti a prescrizione e senza obbligo di ricetta. In quest’ultimo caso,l’utilizzo dello stesso marchio non limita la possibilità di pubblicizzare alpubblico i farmaci senza obbligo di ricetta.

In senso generale è inoltre possibile utilizzare lo stesso marchio permedicinali ed altri prodotti (ad es. cosmetici, integratori alimentari …)

Il sistema di determinazione dei prezziI prezzi di tutti i medicinali sono liberamente determinabili dalle azien-

de produttrici. Il rimborso pubblico è praticamente limitato ai soli far-

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maci soggetti a ricetta, per i quali in questo caso è stabilito un sistemadi prezzo di riferimento.

GRAN BRETAGNA

La classificazione ai fini della dispensazioneLa Direttiva sulla classificazione dei medicinali è stata recepita con il

Medicine Act (Amendment) (No. 2) Regulations SI N° 3271, entrato invigore nel gennaio 1993. I farmaci sono classificati, dall’Agenzia per ilcontrollo dei farmaci (MHRA – Medicine and Healthcare productsRegulatory Agency), in tre classi distinte:

• farmaci di prescrizione (POM);• farmaci senza obbligo di ricetta, che possono essere venduti solo

in farmacia (P);• farmaci senza obbligo di ricetta che possono essere venduti anche

al di fuori della farmacia (GSL);Tutti i medicinali esenti dall’obbligo della prescrizione possono fare

pubblicità, ed alcuni di questi sono anche rimborsabili, se prescritti dalmedico.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaCome detto, in Gran Bretagna esiste una specifica classe di medici-

nali senza obbligo di ricetta “General Sales List” (GSL) per i quali èammessa la vendita anche in esercizi diversi dalla farmacia.

Non esistono norme di legge sull’accessibilità dei farmaci senza obbli-go di ricetta (P e GSL). Il Codice Etico del Farmacisti UK richiede chei farmaci P non siano accessibili al pubblico. Comunque il self-service èconsentito per i farmaci GSL.

Non esistono limiti all’esposizione dei farmaci senza obbligo di ricetta.La vendita a distanza (compreso il teleshopping) è ammessa in Gran

Bretagna per i farmaci GSL.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaLa Direttiva 2001/83/CEE e successive modifiche sulla pubblicità è

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stata recepita con le Medicines Advertising Regulations 1994 SI n°1932 e le Medicines Monitoring of Advertising Regulations 1994 (spe-cifiche sul controllo della pubblicità) SI n° 1933, entrate in vigore il 9agosto 1994, e successivi emendamenti. Le successive modifche sonostate recepite nel Medicine Avertising Amendments Regulations del2005.

Tutti i medicinali esenti dall’obbligo della ricetta medica, sia quelli ven-duti solo in farmacia (P) che quelli di libera vendita (GSL), possono esse-re pubblicizzati su tutti i mezzi di comunicazione, anche se sono rim-borsati dallo Stato.

Tutte le pubblicità devono contenere un invito esplicito a “Leggeresempre il foglio illustrativo”.

Nella normativa è contenuto un riferimento specifico all’autoregola-mentazione.

Il sistema di autoregolamentazione si basa sulle disposizioni del“Codice in favore dei consumatori” messo a punto dalla PAGB, l’asso-ciazione dei produttori di farmaci, in collaborazione con l’Agenzia peril controllo dei farmaci (MHRA) e pubblicato nel 1998. Tutte le pubbli-cità sono sottoposte al vaglio della PAGB, prima della pubblicazione,per accertare il rispetto delle sue disposizioni.

In aggiunta, tutte le pubblicità di farmaci sono sottoposte a un ulte-riore controllo, da parte degli enti preposti.

La pubblicità comparativa è ammessa, purché il nome del prodottoconcorrente non sia menzionato né identificabile.

Uso dei marchiIn Gran Bretagna è possibile utilizzare lo stesso marchio per medici-

nali soggetti a ricetta e medicinali non soggetti a ricetta, e in tal caso la“versione” senza ricetta può comunque fare pubblicità al pubblico. Ciòvale a condizione che il diverso stato legale dipenda dalla dimensionedelle confezioni dei medicinali.

E’ possibile utilizzare lo stesso marchio per farmaci, cosmetici, inte-gratori, purchè il nome “non implichi” un uso medicinale.

La MHRA ha pubblicato delle linee guida sull’uso esteso dei marchiper regolamentare la situazione di uso dei marchi per medicinali aven-

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ti diversi principi attivi. I richiedenti devono dimostrare che l’uso dellostesso marchio non presenta rischi di uso improprio dei medicinali, ecorrentemente ciò è ritenuto assolto quando siano adottati opportuniprefissi/suffissi e il principio attivo è riportato in chiaro sulla confezio-ne. L’MHRA ha inoltre elaborato e pubblicato una lista di criteri di valu-tazione dei marchi a ombrello.

Il sistema di determinazione dei prezziIl prezzo dei farmaci destinati alla vendita al pubblico è liberamente

determinabile dalle aziende produttrici, e non sottoposti ad alcun con-trollo di legge.

A partire dal 2001 è stato abolito il Retail Price Maintenance, ossia ilsistema di prezzo unico su tutto il territorio nazionale, e pertanto prez-zi al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, sia peri prodotti P (in vendita esclusiva in farmacia) sia per quelli GSL (in ven-dita libera) possono variare indipendentemente da quanto stabilito dalleimprese. Alcuni farmaci di automedicazione sono rimborsabili, se pre-scritti dal servizio sanitario nazionale. Tutti i medicinali esenti dalla ricet-ta medica possono essere pubblicizzati.

OLANDA

La classificazione ai fini della dispensazioneLe norme europee sulla classificazione dei medicinali (contenute nella

Direttiva europea 2001/83/CE) sono state recepite in Olanda nel2007 con un Emendamento alla “Legge sui Medicinali”.

A seguito di ciò, in Olanda i medicinali sono classificati in8:1. Farmaci soggetti a ricetta medica,2. Farmaci non soggetti a ricetta medica• farmaci vendibili in Farmacia e nei Drugstore (UAD)• farmaci vendibili solo in Farmacia (UA)• farmaci di libera vendita “General Sale” (AV)

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8 - Questa nuova classificazione dovrebbe entrare in vigore a Luglio 2007, appare ancora dubbia la costituzione diuna classe “solo farmacia” (UA) e, comunque appare certo che gli attuali farmaci senza ricetta verrebbero ripartiti trale classi UAD e AV.

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Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaIn Olanda i farmaci soggetti a ricetta possono essere venduti esclusiva-

mente in farmacia mentre, come si è visto nel paragrafo precedente, perquelli senza obbligo di ricetta sono previste diverse tipologie distributive.

E’ ammesso il self-service dei farmaci non soggetti a ricetta.E’ ammessa la vendita a distanza di farmaci senza obbligo di ricetta, pur-

chè ciò sia fatto con il “coinvolgimento” di un farmacista o di una perso-na a ciò qualificata.

Dal 2003 le società che operino la vendita di farmaci senza obbligo diricetta via-internet non sono più obbligate ad operare a partire da undrugstore o da una farmacia aperti al pubblico.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaAnche le disposizioni europee sulla pubblicità (contenute nella

Direttiva 2001/83/CE) sono state recepite nell’ordinamento olandesecon una modifica del 2007alla Decisione del 31.10.1994.

Tutti i farmaci senza obbligo di ricetta sono ammessi alla pubblicità sututti i media. Sono previste specifiche informazioni da riportare neimessaggi che, comunque debbono recare obbligatoriamente la seguen-te frase “Leggere la confezione prima di acquistare il prodotto”.

La pubblicità è controllata sulla base di un sistema di autoregolamen-tazione.

La pubblicità comparativa è ammessa.

Uso dei marchiLe norme di legge olandesi stabiliscono che il marchio di un medici-

nale non deve dare adito a confusione con altri medicinali per quantoriguarda le indicazioni e la composizione in principi attivi. E’ consenti-to l’uso esteso di marchi per medicinali indipendentemente dal gruppoterapeutico cui appartengono e/o dallo stato legale.

Lo stesso marchio può essere utilizzato per identificare medicinali edaltre categorie merceologiche di prodotto.

Il sistema di determinazione dei prezziI prezzi dei medicinali senza obbligo di ricetta sono liberamente fissa-

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ti dal titolare. Ufficialmente i prezzi in farmacia sono liberi ma, in pra-tica, vengono applicati quelli menzionati nella lista predispostadall’Associazione dei Farmacisti olandese.

SPAGNA

La classificazione ai fini della dispensazioneLe norme europee sulla classificazione dei medicinali (contenute nella

Direttiva europea 2001/83/CE) sono state recepite in Spagna con laLegge n. 29 del 26 luglio 2006.

• farmaci con obbligo di prescrizione;• farmaci senza obbligo di prescrizione che non possono essere pub-

blicizzati al pubblico, e in alcuni casi possono essere rimborsati dalsistema di previdenza sociale, se prescritti dal medico;

• prodotti EFP (Especialidades Farmacéuticas Publicitarias), che sonofarmaci senza obbligo di prescrizione, che possono essere pubbli-cizzati e non sono rimborsabili.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaLa vendita dei medicinali – anche di quelli senza obbligo di ricetta – è

consentita esclusivamente in farmacia9.Anche se non è espressamente vietato dalla Legge, il self-service dei

farmaci senza obbligo di ricetta non è consentito da quanto previstodall’Associazione dei Farmacisti Spagnoli.

E’ ammessa la vendita di medicinali senza obbligo di ricetta via-inter-net, purché ciò venga fatto attraverso una farmacia e con il consiglioprofessionale del farmacista.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaIl nuovo Regio Decreto sulla pubblicità dei medicinali (che recepisce la

nuova normativa europea, contenuta nella Direttiva 2001/83/CE) èatteso per la metà del 2007. Al momento resta quindi in vigore il RegioDecreto 1416/1994 del 25 giugno 1994, che recepisce la Direttiva

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9 - La vendita dei medicinali tradizionali naturali è consentita anche in esercizi diversi dalla farmacia, purché questiprodotti non vantino proprietà terapeutiche o di prevenzione.

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92/28/CEE sulla pubblicità farmaceutica.Soltanto i medicinali senza obbligo di ricetta denominati “EFP”

(Especialidades Farmacéuticas Publicitarias) possono essere pubblicizza-ti, e su tutti i mezzi di comunicazione.

Il Regio Decreto 1416/1994 ha mantenuto l’obbligo di sottoporre lecampagne preventivamente all’Autorità, che ha tempo due mesi perpronunciarsi dopodiché scatta l’autorizzazione per silenzio-assenzo.

In Spagna, gli spot televisivi (tranne i “reminder”) devono concluder-si, in forma standardizzata, con una voce fuori campo che recita laseguente frase: “Leggere le istruzioni per questo medicinale e consulta-re il farmacista”.

Uso dei marchiNon esistono regole che disciplinano l’uso estensivo dei marchi. Sono

attualmente in corso studi e analisi finalizzati a dimostrare che:• non sussistono rischi per la salute pubblica,• non esistono pericoli di confusione per medici, farmacisti, grossisti

e consumatori.

Il sistema di determinazione dei prezziIl prezzo di tutti i medicinali non rimborsati – e quindi anche quello dei

medicinali di automedicazione (EFP) - è liberamente determinato dalleaziende produttrici. La nuova Legge sui medicinali - n. 29 del 26 luglio2006 - ha comunque precisato che:

• non è più necessario riportare il prezzo sulla confezione, ma il far-macista al momento della vendita deve consegnare un ticketrecante il nome del medicinale, il prezzo pagato ed il prezzo reale(cioè l’indicazione dell’eventuale sconto),

• se il prezzo è riportato sulla confezione, è da ritenersi come il mas-simo applicabile10.

In ogni caso, per i medicinali EFP il prezzo fissato dalle aziende è daconsiderarsi come prezzo massimo al pubblico, in quanto a partire dal2002 è stata concessa alle farmacie la possibilità di applicare sconti finoa un massimo del 10% sul prezzo base aziendale.

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10 - Nuove norme dovrebbero fissare gli sconti massimi applicabili dalla farmacia

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PORTOGALLO

La classificazione ai fini della dispensazioneIn Portogallo, Nel nostro Paese, il recepimento delle più recenti nor-

mative europee è avvenuto con il Decreto Legge n. 176/2006 del 30agosto 2006, che include una specifica definizione dei farmaci senzaobbligo di ricetta:

• non nono rimborsati dallo Stato, salvo che per specifiche ragionidi salute pubblica,

• il loro prezzo è fissato a livello Amministrativo.Le Autorità portoghesi hanno poi emanato una serie di disposizioni

ufficiali e una “lista positiva” che indica quali farmaci necessitino dellaricetta medica e quali possano essere venduti senza ricetta.

Ufficialmente i medicinali senza obbligo di ricetta non sono rimborsa-ti (salvo, come detto, casi speciali) ma in pratica una larga parte di que-sti rimane soggetta al rimborso pubblico.

Il sistema distributivo dei farmaci senza obbligo di ricettaCon il Decreto legislativo 16 agosto 2005 n. 134/2005 è stata con-

sentita, a partire dal 15 settembre 2005, la vendita di alcuni medicina-li senza obbligo di ricetta anche al di fuori della farmacia (ossia neisupermercati). In questi nuovi esercizi la vendita può essere effettuatasolo da un farmacista o da un tecnico farmaceutico o sotto la supervi-sione di un farmacista. In ogni caso un soggetto non può essereresponsabile di più di un punto vendita o cumulare questa attività conla qualifica di direttore tecnico di farmacia, di grossista o di impresa.

La vendita a distanza non è consentita.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricettaLo stesso Decreto Legge n. 176/2006 del 30 agosto 2006 recepisce

anche le norme sulla pubblicità dei farmaci. I medicinali OTC sono ammessi alla pubblicità su tutti i media, e i

messaggi pubblicitari debbono riportare informazioni sul corretto usodei farmaci e l’invito a leggere il foglio illustrativo.

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Uso dei marchiLe regole che disciplinano l’uso dei marchi sono molto restrittive e, in

pratica, è molto difficile utilizzare estensivamente i marchi sui medici-nali. In ogni caso, sembra esclusa la possibilità di utilizzare i marchi:

• su medicinali soggetti a ricetta e non soggetti a ricetta,• tra medicinali ed altre tipologie di prodotti.

Il sistema di determinazione dei prezziIl prezzo dei medicinali è fissato dall’Autorità, tranne che per quelli

non soggetti a ricetta vendibili fuori dalla farmacia, per i quali vige unsistema di libera determinazione del prezzo.

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