LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI - Talento e parità...elenco di persone che si candidano ad una...
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Ente pubblico non economico
Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011
a cura di
Federica Balbo Patrizia GhiniStefania Telesca
per il Comitato Pari Opportunità
dell’ODCEC di Torino
LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Hanno contribuito
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DDDDDDDDDSFDF
Le Fonti NormativeLe Fonti Normative
NORMATIVA UE PRINCIPI OCSE CORPORATE GOVERNANCE (2004),
CADBURY CODE 1992
NORMATIVA NAZIONALE CODICE CIVILE - TUF - TUB
NORMATIVA AUTOREGOLAMENTARE
CODICE DI AUTODISCIPLINA (2011)
REGOLAMENTI ASSEMBLEARI, USI AZIENDALI
Primo Livello
Secondo Livello
Terzo Livello
Quarto Livello
Ente pubblico non economico Articolo 2364 2° comma C.C.Articolo 2364 2° comma C.C.
Assemblea ordinaria nelle società prive di
consiglio di sorveglianza
NOMINA E REVOCA GLI NOMINA E REVOCA GLI
AMMINISTRATORIAMMINISTRATORI
Ente pubblico non economico
Articolo 2383 1° comma C.C.Articolo 2383 1° comma C.C.
“LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTA
ALL’ASSEMBLEA, FATTA ECCEZIONE PER I PRIMI
AMMINISTRATORI, CHE SONO NOMINATI NELL’ATTO
COSTITUTIVO, SALVO QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 2351, 2449 e 2450 C.C..”
Ente pubblico non economico
Articolo 2383 2° comma C.C.Articolo 2383 2° comma C.C.
GLI AMMINISTRATORI
“NON POSSONO ESSERE NOMINATI PER UN PERIODO
SUPERIORE A TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA
DELL’ASSEMBLEA CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO RELATIVO ALL’ULTIMO ESERCIZIO DELLA
LORO CARICA.”
Ente pubblico non economico
Articolo 2383 3° comma C.C.Articolo 2383 3° comma C.C.
“SONO RIELEGGIBILI, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE
DELLO STATUTO, E SONO REVOCABILI DALL’ASSEMBLEA
IN QUALUNQUE TEMPO ANCHE SE NOMINATI NELL’ATTO
COSTITUTIVO, SALVO IL DIRITTO DELL’AMMINISTRATORE
AL RISARCIMENTO DEI DANNI, SE LA REVOCA AVVIENE
SENZA GIUSTA CAUSA.”
GLI AMMINISTRATORI
Ente pubblico non economicoArticolo 2383 4° comma C.C.Articolo 2383 4° comma C.C.
“ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIZIA DELLA LORO NOMINA
GLI AMMINISTRATORI DEVONO CHIEDERNE L’ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE INDICANDO PER
CIASCUNO DI ESSI IL COGNOME E IL NOME, IL LUOGO E
LA DATA DI NASCITA, IL DOMICILIO E LA CITTADINANZA,
NONCHE’ A QUALI TRA DI ESSI E’ ATTRIBUITA LA
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’, PRECISANDO SE
DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE.”
DEVONO COMUNICARE ENTRO 5 GIORNI DEVONO COMUNICARE ENTRO 5 GIORNI OGNI VARIAZIONE NEL CONSIGLIO DI OGNI VARIAZIONE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.AMMINISTRAZIONE.VEDI REGOLAMENTO DISCIPLINA EMITTENTI VEDI REGOLAMENTO DISCIPLINA EMITTENTI
ART. 85-QUATER ( ART. 85-QUATER (COME MODIFICATO CON COME MODIFICATO CON DELIBERA N.18214 DEL 9/05/2012)DELIBERA N.18214 DEL 9/05/2012)
Ente pubblico non economico Articolo 2383 5° comma C.C.Articolo 2383 5° comma C.C.
“LE CAUSE DI NULLITA’ O DI ANNULLABILITA’ DELLA
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ NON SONO
OPPONIBILI AI TERZI DOPO L’ADEMPIMENTO DELLA
PUBBLICITA’ DI CUI AL QUARTO COMMA, SALVO CHE LA
SOCIETA’ PROVI CHE I TERZI NE ERANO A CONOSCENZA.”
Ente pubblico non economicoREQUISITI PER LA CANDIDATURAREQUISITI PER LA CANDIDATURA
Ente pubblico non economicoL’AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
DEFINIZIONE
NON INTRATTENGONO, NE’ HANNO INTRATTENUTO, CON
L’EMITTENTE O CON SOGGETTI AD ESSA LEGATI, RELAZIONI
TALI DA CONDIZIONARE L’AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Ente pubblico non economico L’AMMINISTRATORE DI GENEREL’AMMINISTRATORE DI GENERE
LA LEGGE 12 LUGLIO 2011, n. 120 HA ULTERIORMENTE MODIFICATO I TRE ARTICOLI 147-ter, 147- quater e 148
DISPONENDO CHE IN VIRTU’ DELL’OBIETTIVO DELL’EQUILIBRIO TRA I GENERI, QUELLO MENO RAPPRESENTATO (QUELLO
FEMMINILE) DEBBA OTTENERE ALMENO 1/3 DELLE CARICHE (NEL CDA, NEL CONSIGLIO DI GESTIONE E NEL COLLEGIO
SINDACALE), A PARTIRE DAL PRIMO RINNOVO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
SUCCESSIVO AD UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. NEL PERIODO TRANSITORIO AL GENERE
FEMMINILE DEV’ESSERE RISERVATA UNA QUOTA PARI AD 1/5.
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VOTO DI LISTAVOTO DI LISTA
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IL PROCEDIMENTO DI ELEZIONE
• Convocazione dell’assemblea• Pubblicità• Ammissione all’assemblea• I quorum costitutivi e deliberativi• Le liste• Votazione e proclamazione
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CONVOCAZIONE
• Art. 2366 c.c.: L’assemblea viene convocata dagli amministratori o dal Consiglio di gestione
• Art. 2367 c.c.: convocazione su richiesta dei soci che rappresentino almeno 1/20 (o 1/10) del capitale sociale (anche con richiesta al Tribunale)
• Art. 2406 c.c.: in caso di mancanza da parte del Cda convocazione da parte del Collegio Sindacale
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L’AVVISO DI CONVOCAZIONE
•Luogo
•Data e ora
•Ordine del giorno
•Varie ed eventuali
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Pubblicità•L’avviso di convocazione deve essere pubblicato in gazzetta ufficiale o su almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea
•Assemblea totalitaria
•Lo statuto può prevedere sistemi alternativi di invio dell’avviso di convocazione
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Ente pubblico non economico Legittimazione all’intervento in assemblea
• Art. 2370 c.c.• Codice di autodisciplina• Statuto• Regolamenti assembleari• Non c’è obbligo di ticket
Ente pubblico non economico Quorum costitutivi e deliberativi
• Art. 2368 c.c.: l’assemblea è validamente costituita se è rappresentata almeno la metà del capitale sociale
• Art. 2369 c.c.: seconda convocazione – non c’è quorum costitutivo
• I quorum deliberativi dipendono dal tipo di assemblea – ordinaria per nomina cda – maggioranza assoluta
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Definizione
Il voto di lista è un meccanismo tecnico diretto a consentire l’elezione di rappresentanti “di minoranza” negli organi sociali.
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Lista
elenco di persone che si candidano ad una carica
elenco delle persone legittimate a concorrere per aspirare ad una carica pubblica, ad esprimere la propria preferenza in una votazione per l'elezione ad una carica (c.d. elettorato attivo ed elettorato passivo)
.
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Scopo
Liste “di minoranza”
•per l’elezione degli Amministratori
•per l’elezione degli amministratori/sindaci (% rispetto al totale di casi con soci in possesso del quorum)
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Impulso
• Soci in possesso del quorum
Diritti di voto (in %) detenuti alla data di presentazione e ottenuti in assemblea
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Impulso
Le liste sono state presentate, rispettivamente:
1 dall’azionista ……. , titolare di complessive n. ….. azioni ordinarie della Società, pari al …. % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;
2 dall’azionista ….. , titolare di complessive n. …. azioni ordinarie della Società, pari al … % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.
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Impulso
Gli azionisti hanno diritto a presentare liste di candidati quando, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. Ogni azionista può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
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Metodo
Metodo “maggioritario”: prevede
l’attribuzione della maggioranza dei posti alla lista risultata prima per numero di voti
e
una riserva di posti, indicata nello statuto, per candidati tratti da una o più liste di minoranza.
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Genesi
Il voto di lista nasce in Italia con la legge 474/1994 sulle privatizzazioni. Nel 1998, l’art.148 comma 2 del TUF impone a tutti gli emittenti l’obbligo di prevedere – nell’atto costitutivo – le clausole necessarie ad assicurare che almeno un sindaco effettivo “sia eletto dalla minoranza”..
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Genesi
La l. 262/2005 sulla “tutela del risparmio” ha imposto il voto di lista anche per l’elezione del CdA e ha delegato la Consob a stabilire con regolamento “modalità per l’elezione di un sindaco effettivo da parte dei soci di minoranza”; le deleghe sono state attuate attraverso l’introduzione del Titolo V-bis del Regolamento Emittenti.
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Riferimenti
3.4. Voto di lista
a) Presentazione di più liste
b) Quorum per la presentazione delle liste
c) Chi ha presentato le liste
d) Liste “di maggioranza” e liste “di minoranza”
e) L’esito del voto
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Spazi/opportunità
La presentazione di liste per l’elezione di amministratori di minoranza registra una chiara divaricazione a seconda della dimensione aziendale
nettamente più frequente, e in aumento, tra le società maggiori e nel settore finanziario.
Fonte: Assonime.
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Dati 2012
• La presentazione di liste “di minoranza” oscilla, secondo gli anni, tra il 38 e il 49% dei casi, sia per gli amministratori che per i sindaci.
• Il voto di lista è una realtà importante ma minoritaria sul mercato italiano: in oltre metà dei casi nessun socio di minoranza presenta proprie liste.
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VOTAZIONE
• La votazione può essere:
• con presenza• per delega
• palese• segreta
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RILEVAMENTO DEL VOTO E PROCLAMAZIONE
“La proclamazione del risultato segna il momento conclusivo del procedimento assembleare, il verbale ne costituisce la veste formale necessaria” (Cit. Notaio Claudio Bolognesi)
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Comitato per le nomine• Art. 4 e 5 del Codice di
Autodisciplina• Spesso insieme al comitato per
le remunerazioni Propone al Cda i candidati in caso di cooptazione
• Indica candidati alla carica di amministratori indipendenti
• Formula pareri in merito alla composizione del cda
• Contribuisce alla predisposizione del piano per la successione degli amministratori esecutivi
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La centralità dello statuto
• Lo statuto disciplina• Il numero di cui deve comporsi il Consiglio
• Il rispetto della disciplina relativa all’amministratore indipendente ed allle quote di genere
• Le regole relative alla presentazione delle liste
• I criteri per la votazione delle singole liste e la formazione del consiglio
• La cooptazione o l’elezione da parte dell’Assemblea
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Grazie per l’attenzione