La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero

6
giugno 2015 25 Dottore mi permetta di presentarLa a quei po- chi lettori che non la conoscono. Lei è Pubblico Ministero a Milano. Ha una lunga esperienza come Procuratore Aggiunto. Ha svolto anche incarichi presso il Ministero di Giustizia. È stato tra i primi a dare un’interpretazione uf- ficiale della normativa sulla negoziazione as- sistita. Si rimanda al Focus di questa Rivista per una presentazione delle linee guida da Lei proposte (v. Focus n. 5/2015). Recentemente è stato anche relatore in un convegno a Milano. Ci spiega cos’è la negoziazione assistita? La negoziazione assistita in generale, e quella in materia di famiglia in particolare, è una procedu- ra diretta da un lato, a deflazionare il carico di la- voro della giustizia civile, afflitto da altre cinque milioni di cause pendenti; dall’altro, a produrre un taglio dei tempi dei procedimenti in materia di famiglia (nel 2013, 627 giorni la durata media di separazioni e divorzi giudiziali; 119 giorni del- le separazioni consensuali). La misura trae ispirazione da un analogo model- lo francese introdotto nel 2010 e si inserisce nel solco di un frenetico riformismo dell’attuale Go- verno, teso, per un verso, a porre il nostro Paese al riparo dalle pesanti sanzioni minacciate dalla Commissione UE per i ritardi del nostro sistema giudiziario; per l’altro, ad adeguare il nostro dirit- to di famiglia sia ai più moderni modelli e sistemi giudiziari in vigore in Europa, sia alle dinamiche sociali e culturali più avanzate. Per effetto della Legge in esame, dovremmo re- gistrare nel 2015 — secondo le ottimistiche pre- visioni del Ministero della Giustizia — un calo di circa 60.000 ricorsi. Perchè ritiene la stima ottimistica? Ritengo tale stima ottimistica ed enfatizzata, alla luce di qualche criticità già registrata in questo primo semestre di applicazione. La doppia difesa rischia di tradursi in un disincentivo. Si consideri che a Milano presso la Procura sono stati deposi- tati 177 ricorsi da dicembre ad aprile a fine mag- gio saremo a non più di 255. Ci può spiegare meglio? Rispetto alla negoziazione assistita prevista ex La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero Intervista al dott. Nicola cerrato, P.M. a Milano, autore delle utili linee guida emesse dalla Procura della Repubblica di Milano sulla materia a cura di Michele Ius Avvocato in Pordenone e Treviso stato civile | materie generali

Transcript of La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero

Page 1: La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero

giugno 2015 25

Dottore mi permetta di presentarLa a quei po-chi lettori che non la conoscono. Lei è Pubblico Ministero a Milano. Ha una lunga esperienza come Procuratore Aggiunto. Ha svolto anche incarichi presso il Ministero di Giustizia. È stato tra i primi a dare un’interpretazione uf-ficiale della normativa sulla negoziazione as-sistita. Si rimanda al Focus di questa Rivista per una presentazione delle linee guida da Lei proposte (v. Focus n. 5/2015). Recentemente è stato anche relatore in un convegno a Milano. Ci spiega cos’è la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita in generale, e quella in materia di famiglia in particolare, è una procedu-ra diretta da un lato, a deflazionare il carico di la-voro della giustizia civile, afflitto da altre cinque milioni di cause pendenti; dall’altro, a produrre un taglio dei tempi dei procedimenti in materia di famiglia (nel 2013, 627 giorni la durata media di separazioni e divorzi giudiziali; 119 giorni del-le separazioni consensuali).La misura trae ispirazione da un analogo model-lo francese introdotto nel 2010 e si inserisce nel solco di un frenetico riformismo dell’attuale Go-

verno, teso, per un verso, a porre il nostro Paese al riparo dalle pesanti sanzioni minacciate dalla Commissione UE per i ritardi del nostro sistema giudiziario; per l’altro, ad adeguare il nostro dirit-to di famiglia sia ai più moderni modelli e sistemi giudiziari in vigore in Europa, sia alle dinamiche sociali e culturali più avanzate.Per effetto della Legge in esame, dovremmo re-gistrare nel 2015 — secondo le ottimistiche pre-visioni del Ministero della Giustizia — un calo di circa 60.000 ricorsi.

Perchè ritiene la stima ottimistica?

Ritengo tale stima ottimistica ed enfatizzata, alla luce di qualche criticità già registrata in questo primo semestre di applicazione. La doppia difesa rischia di tradursi in un disincentivo. Si consideri che a Milano presso la Procura sono stati deposi-tati 177 ricorsi da dicembre ad aprile a fine mag-gio saremo a non più di 255.

Ci può spiegare meglio?

Rispetto alla negoziazione assistita prevista ex

La negoziazioneassistita in materia di

famiglia: il punto delPubblico Ministero

Intervista al dott. Nicola cerrato, P.M. a Milano, autore delle utili linee guida emesse dalla Procura della Repubblica di Milano sulla materia

a cura di Michele IusAvvocato in Pordenone e Treviso

stato civile | materie generali

Page 2: La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero

giugno 201526

art. 2 del D.L. 132/2014, convertito con riformu-lazione nella legge n. 162/2014 (che richiede la

presenza anche di un solo avvocato), in quella ex art. 6 («coniugale e genito-

riale») è richiesta necessariamente la presenza di due avvocati. Il

dato letterale è inequivocabi-le. Sostanzialmente ex art.

6 si arriva già alla proce-dura con un accordo tra parti e legali. Mentre ex art. 2 si parte con la pro-cedura per trovare un accordo. Si è trattato di

un compromesso avente anche la finalità sottostan-

te di assicurare all’elefantiaca categoria degli avvocati italiana

una duplicazione di parcella.E ciò in distonia sia con la disciplina di cui all’art. 2, sia di quella prevista per il procedimento giuri-sdizionale: un solo avvocato per entrambe le par-ti, in caso di consensuale. Addirittura nessuno in alcuni Tribunali, come Milano.La necessità della doppia difesa è una delle cri-ticità di questa legge, un disincentivo all’affer-mazione dell’istituto ed un ostacolo al raggiun-gimento della ventilata ed enfatizzata deflazione del carico giudiziario.

Ci sono altre criticità? La normativa ha diverse lacune. Lei, infatti, ha emesso delle linee guida. Ci spiega?

La negoziazione assistita è regolata ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014. Il dettato normativo prevede diverse fattispecie. La disciplina contiene delle previsioni generali ex art. 2 ss. e una procedura speciale per il caso «coniugale e genitoriale» ex art. 6. Gli artt. 2 e 3 prevedono poi nell’ambito delle previsioni gene-rali che vi sia una negoziazione assistita obbliga-toria a condizione di procedibilità per alcune ma-terie (es. risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad esclusione delle controversie per cui è prevista la procedura di mediazione civile obbligatori; per le controversie in materia di contratto di trasporto

o di sub-trasporto, ecc.). Per le altre materie la procedura è facoltativa. Quella prevista ex art. 6 riguarda le soluzioni con-sensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimo-nio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per quanto non diversamente dispo-sto in esso, l’art. 6 richiama la disciplina generale. Il richiamo però non è chiaro. Per es. va applicato l’art. 5, co. 2 per cui gli avvocati devono certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accor-do alle norme imperative e all’ordine pubblico. Manca un riferimento alla competenza del Tribu-nale e del P.M.: per cui deve sopperirsi con quella civilistica in tema di separazione e divorzio con-sensuale.Un altro esempio delle incertezze della legge è l’art. 6 co. 2 che prevede espressamente un termi-ne di 10 giorni per le sole convenzioni genitoriali. Termine da intendersi perentorio («deve»). Nulla è previsto per la negoziazione coniugale. In effetti la norma ex art. 6 sembra prevedere delle diffe-renze tra il caso «coniugale» e quello «coniugale e genitoriale». Trattasi di un’infelice formulazione legislativa, frutto della riscrittura dell’articolo in sede di conversione, ove venne introdotto il con-trollo del P.M. Secondo il giudizio ormai preva-lente, il termine di 10 gg. va osservato sempre e comunque per evitare condotte in frode alla leg-ge (in danno di creditori, esecuzioni, fallimenti). Si pensi all’art. 12 co. 4 legge n. 162/14 che pre-vede, modificando la legge n. 898/1970 («Legge sul divorzio»), per il divorzio «la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'uf-ficiale dello stato civile».

A tal proposito l’art. 12 prevede una procedura avanti all’ufficiale di stato civile. Lì sono con-tenute le norme di modifica che interessano an-che la negoziazione assistita ex art. 6.

La procedura ex art. 6 non va confusa con la di-sciplina ex art. 12 della legge, rubricata come «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di se-

stato civile l materie generali

Page 3: La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero

giugno 2015 27

parazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile», che è infatti regolata in un capo di-verso della legge e riguarda casi limitati solo alle «coniugali»: assenza di figli minori o con proble-mi e assenza di trasferimenti patrimoniali. Anche qui probabilmente un’infelice formulazione. So che lei ha sollevato il problema durante il periodo di conversione del D.L. sul fatto che le norme di modifica della legge n. 898/1970 erano contenute nell’art. 12 che però a differenza dell’art. 6 non erano entrate in vigore.

Concentriamoci sulla negoziazione assistita ex art. 6. Ci spiega la procedura e le differenze con quella generale ex art. 2?

La procedura, ex art. 2, prevede tre fasi.La prima fase consiste nell’invito alla stipu-la di una convenzione di negoziazione assistita, formulato con raccomandata a/r o con pec, alla controparte per la risoluzione in via amichevo-le di una controversia. Tale invito deve indicare espressamente che la mancata risposta entro 30 gg. dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere va-lutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 c.p.c. per re-sponsabilità aggravata e art. 642, comma 1, c.p.c. per esecuzione provvisoria. L'invito formale può essere integrato nella classica lettera di messa in mora. La parte invitata ha 30 gg. dal ricevimento della lettera per accettare o rifiutare l'invito. In caso di rifiuto espresso o tacito (decorsi i 30 gg.), la parte istante ha facoltà di avviare il giudizio avendo così soddisfatta la condizione di procedi-bilità se presente nel caso di specie.La seconda fase prevede la stipula della con-venzione di negoziazione assistita qualora la parte chiamata alla stipula accetti l'invito. Nel-l’accordo le parti, assistite anche da un solo av-vocato, stipuleranno una convenzione di nego-ziazione assistita, ovvero un accordo in base al quale le parti stesse dichiarano di voler cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via ami-chevole la controversia. La durata della negozia-zione è per massimo 3 mesi e, in ogni caso, non inferiore a un mese.Segue una terza fase: se la negoziazione si con-clude positivamente con il raggiungimento di un accordo, stipuleranno un contratto che ha va-

lore di titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Ove tale contratto non venga eseguito spontaneamente, la parte interessata po-trà metterlo in esecuzione immediata. In tal caso, l'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c.La negoziazione coniugale e genitoriale ex art. 6 invece ha una procedura più snella, svincola-ta dei termini e condizioni della precedente, ma come si diceva presuppone una volontà già con-sensuale di pervenire ad un accordo. Ulteriori differenze, oltre a quella relativa ai due avvocati, sono che, ex art. 2, la procedura è diretta ad un giudice; in quella ex art. 6 è diretta al P.M. che deve intervenire obbligatoriamente, ed eventual-mente al Tribunale. In questo caso la norma non chiarisce tutta una serie di aspetti come tempistiche e competenze. Per questo come Procura abbiamo deciso di ema-nare delle linee guida.

A tal proposito la legge di conversione introdu-ce il controllo del P.M. Secondo Lei perchè?

La ratio del D.L. prevedeva solo la negoziazione coniugale, senza l’intervento del P.M. La legge di conversione ha previsto, invece, per la negozia-zione coniugale e genitoriale, l’intervento obbli-gatorio del P.M., ed eventuale del Tribunale. Ciò per effetto delle spinte di ambienti cattolici diret-te a introdurre un controllo pubblico sulla proce-dura ed assicurare effettività di difesa al coniuge ritenuto più debole.

Che controlli deve fare il P.M.?

Formali e sostanzialiTra quelli formali:— preliminarmente va verificata la competenza territoriale: la disciplina civilistica in materia di separazione è regolata ex art. 706 e 711 c.c. e per il divorzio ex art. 4 legge n. 898/1970. In sostanza per la separazione sarà competente il tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniu-gi; in difetto si considera la residenza o domicilio del convenuto; se il convenuto è residente all’este-ro o irreperibile, la competenza sarà del Tribu-nale luogo di residenza o domicilio del ricorren-te; se anche il ricorrente è residente all’estero, a

stato civile l materie generali

Page 4: La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero

giugno 201528

qualunque Tribunale della Repubblica; in caso di divorzio sarà competente il Tribunale del luogo di residenza o domicilio di un coniuge;— va poi verificata la presenza di «almeno un av-vocato per parte» (ex art. 6 co. 1);— in terzo luogo va verificato se gli avvocati:1. hanno certificato l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico come prescritto ex art. 5 co. 2;2. hanno certificato il tentativo di conciliare le parti;3. le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascu-no dei genitori (ex art. 5 co. 3);— se sia stato rispettato il termine entro cui l’ac-cordo, una volta concluso, deve essere trasmesso al P.M. — va fatto il controllo della documentazione (v. linee guida; tabelle sotto riassuntive). La conseguenza del mancato rispetto è la irrice-vibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo patto. Tra i controlli sostanziali:— In primis vanno verificati eventuali patti ac-cessori, traslativi di diritti reali immobiliari, espressamente previsti dall’art. 5 co. 3 («atti sog-getti a trascrizione»). Il P.M. deve controllare che le parti abbiano fatto ricorso alla tecnica obbliga-toria e non a quella reale, che è compito precipuo del notaio (cui spetta, tra l’altro, l’individuazione e la verifica catastale), figura professionale scelta dal legislatore e insuscettibile di interpretazione analogica;— in secundis l’affidamento dei minori e il diritto di frequentazione: condiviso (regola) o esclusivo (eccezione). Si vedano artt. 155-bis, 337-ter e qua-ter c.c. e 6 Legge sul divorzio. Sui punti valgono i consolidati principi giurisprudenziali di merito e di legittimità;— l’assegnazione della casa coniugale: vedi artt. 337 sexies c.c. e 6 co. 6 Legge sul divorzio. Re-sta ferma la ratio di tutelare interesse dei minori, conservare l’habitat domestico (questo vale per i figli di entrambi i genitori);— il contributo per il mantenimento dei figli mi-nori (anche da parte di genitori disoccupati, con eccezioni): vedi artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c., art. 3 legge n. 54/2006 e 12-sexies Legge sul

divorzio in relazione e 570 c.p. (violazione obbli-go corresponsione assegno di mantenimento, che si perfeziona col semplice inadempimento).

La normativa prevede il nullaosta in mancan-za di figli e l’autorizzazione in caso di negozia-zione genitoriale. Recentemente il Tribunale di Torino con ordinanza 15 gennaio 2015 ha rite-nuto che in caso di assenza di rifiuto del P.M. il Presidente del Tribunale inviti i coniugi o ad accettare i rilievi del P.M. trasformando così l’accordo in linea con i rilievi fatti o li inviti a depositare ricorso per separazione consensua-le, divorzio congiunto o ex art. 710 c.p.c. o art. 9, legge n. 898/1970 giacchè nessuna «conver-sione» in altro genere di procedimento possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 162/2014 (per i letto-ri probabilmente per quando sarà pubblicata questa intervista sarà pubblicato nei Focus un commento). Come funziona? Si parla di prassi ambrosiana nel senso che il Tribunale di Mila-no tende più alla ricerca del risultato concre-to che al rigido rispetto del formalismo. Anche nella negoziazione va seguita questa buona pratica?

La norma distingue, infatti, tra negoziazione co-niugale in cui basta il nullaosta e quello genito-riale per cui è richiesta autorizzazione. Non dice molto di più. Se il P.M. non ravvisa irregolarità lo rilascia altrimenti lo rifiuta, con provvedimento motivato. È opportuno in questo caso a mio avviso una fase intermedia, di interlocuzione con avvocati (te-lefono, posta elettronica) con cui si richiedono chiarimenti, si evidenziano eventuali carenze o irregolarità, si cerca di sanare il difetto attraverso correzione di errori materiali o integrazioni (do-cumentali od altro). Deve valere, infatti, un prin-cipio di conservazione degli atti, rispetto della vo-lontà del legislatore di semplificare ed accelerare l’iter di queste procedure.

La legge non prevede un termine di rilascio del provvedimento.

La legge, infatti, non lo prevede. Nelle linee ab-biamo fissato 3 giorni lavorativi dalla presenta-

stato civile l materie generali

Page 5: La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero

giugno 2015 29

zione dell’accordo salvo imprevisti. Mi permetta di evidenziare che questo è motivo di orgoglio ambrosiano detenendo noi il record italiano di maggiore brevità: a Roma 4 gg., a Palermo 10 gg.

Il nullaosta o l’autorizzazione sono condizione di efficacia dell’accordo: da quando decorrono gli effetti previsti dalla legge?

Gli effetti decorrono non dalla data di emissio-ne del provvedimento, bensì da quella certificata nell’accordo stesso, come si desume dall’art. 12 co. 4, legge n. 162/2014, che ha modificato l’art. 3 secondo capoverso lett. b) Legge sul divorzio, re-lativo al lasso di tempo che deve intercorrere per la proposizione della domanda di divorzio; questo è confermato anche dalla Circolare del Ministero Interni del 1° ottobre 2014. Ricordo che è passata al riguardo la legge che riduce i tempi di divorzio.

Intende la nuova norma sul c.d. «Divorzio bre-ve»? (Richiamiamo per i lettori le pubblicazio-ni in merito nella Rivista e nei Focus).

Si. Per effetto della nuova legge n. 55/2015 (pub-blicato in «G.U.» 11 maggio 2015), che entra in vigore il 26 maggio il termine per divorziare è di 12 mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente per le separazioni giudiziali; e 6 mesi negli altri casi. La norma non è chiara ma ritenia-mo che questo valga anche evidentemente per le separazioni attraverso le procedure ex artt. 6 e 12, legge n. 162/2014.

Quanto costa separarsi/divorziare con la nuo-va normativa?

A parte le parcelle degli avvocati, la procedura

ex art. 6 in termini di contributo unificato, bol-li e imposte, non costa praticamente nulla (salvo il diritto di cancelleria). La Circolare Ministero Giustizia del 13 marzo 2015 ha escluso l’esigibi-lità del contributo unificato e ha ritenuto non ap-plicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale sul rilievo che il P.M. svolge «un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa» e non giurisdizionale, «in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto». La Circolare del Dirigente Procura del 13 aprile 2015 ha escluso, con la stessa motivazione, l’esi-gibilità dell’imposta di bollo, ma non il diritto di cancelleria (o certificazione).In realtà in sede di conversione è stato previsto non solo il controllo del P.M. (che è sempre un magistrato), ma anche, eventualmente, del Tribu-nale, in caso di mancata autorizzazione del P.M. (incidente giurisdizionale).

La procedura secondo Lei come può essere de-scritta?

Credo sia corretto farla rientrare nella volonta-ria giurisdizione. Lo stesso Tribunale di Tori-no (con la sentenza cit. del 20 aprile 2015) ha concluso proprio in tal senso («procedura nuo-va e in parte atipica»). Il P.M. (o il Tribunale invia eventuale) amministra interessi privati per la rilevanza pubblicistica degli altri interessi coin-volti.

Ringraziamo il dott. Cerrato per il tempo che ci ha dedicato, sicuro da parte mia che i lettori apprezzeranno la chiarezza con cui sono stati trattati gli argomenti oggetto di questa intervi-sta.

(segue tabella)

stato civile l materie generali

Page 6: La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Ministero

giugno 201530

Separazione Divorzio Modifiche per Modifiche per separazione divorzio

- Estratto per sunto del-l’atto di matrimonio, rila-sciato dal Comune in cui è stato celebrato;- stato di famiglia;- certificato di residenza di entrambi i coniugi

- Atto integrale di ma-trimonio rilasciato dal Comune dove è stato ce-lebrato- stato di famiglia di en-trambi i coniugi;- certificato di residenza di entrambe le parti;- copia autentica del ver-bale di separazione con-sensuale con decreto di omologao copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del pas-saggio in giudicato,e copia autentica del verbale dell’udienza pre-sidenziale, che ha auto-rizzato i coniugi a vivere separati,o copia autentica dell’ac-cordo di separazione rag-giunto con la negoziazio-ne assistita (ex art. 6),o copia autentica dell’ac-cordo di separazione con-cluso e certificato dall’uf-ficiale dello stato civile (ex art. 12)

- Stato di famiglia e di re-sidenza dei coniugi;- copia autentica del ver-bale di separazione con-sensuale omologata,o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudi-cato,o copia autentica dell’ac-cordo di separazione rag-giunto con la negoziazio-ne assistita (ex art. 6),o copia autentica dell’ac-cordo di separazione con-cluso e certificato dall’uffi-ciale dello stato civile (ex art. 12)

- Stato di famiglia e di residenza dei coniugi;- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato,o copia autentica dell’ac-cordo di divorzio rag-giunto con la negozia-zione assistita (ex art. 6),o copia autentica del-l’accordo di divorzio concluso e certificato dall’ufficiale dello stato civile (ex art. 12)

In tutti i casi con:- figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave:dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei co-niugi relativa agli ultimi 3 anni;- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave: dovrà essere allegata la relativa certificazione sani-taria;- figli legalmente incapaci (interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno) e affetti da handicap grave;- figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (autocertificazione dei genitori come previsto an-che da Circolare 19/2014 Ministero Interni)

In tutti i casi dovrà essere allegata Scheda di sintesi di cui all’allegato 2 delle linee guida

stato civile l materie generali