La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

27
La maxi sanzione La maxi sanzione contro il lavoro contro il lavoro sommerso sommerso A cura di: Dott. Marco Bellumore – Resp.U.O. Vig. Ordinaria DPL di Varese Gallarate, 18 febbraio 2011

description

La maxi sanzione contro il lavoro sommerso. A cura di: Dott. Marco Bellumore – Resp.U.O. Vig. Ordinaria DPL di Varese Gallarate, 18 febbraio 2011. Evoluzione storica. La strategia di contrasto del lavoro irregolare da parte del legislatore si è venuta a dispiegare nel tempo attraverso: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Page 1: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

La maxi sanzione contro il lavoro La maxi sanzione contro il lavoro sommersosommerso

A cura di:Dott. Marco Bellumore – Resp.U.O. Vig. Ordinaria DPL di Varese

Gallarate, 18 febbraio 2011

Page 2: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Evoluzione storicaEvoluzione storica

La strategia di contrasto del lavoro irregolare da parte del legislatore si è venuta a dispiegare nel tempo attraverso:

provvedimenti volti a favorire l’emersione di tale fenomeno consentendone la regolarizzazione;

disincentivando il fenomeno in questione con l’introduzione di un sistema sanzionatorio particolarmente oneroso per il datore di lavoro

Maxi sanzione per lavoro nero D.L. n. 12/2002

Dal 200% al 400% del costo del lavoro da CCNL

Dal 200% al 400% del costo del lavoro da CCNL

Per ciascun lavoratore irregolare

Dall’inizio dell’anno al momento della contestazione

dichiarata incostituzionale poiché in contrasto

con

Art. 3 Cost.: violazione del principio di ugualianza

Art. 24 Cost. : diritto di difesa 2

Page 3: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Maxisanzione per lavoro neroArt. 36bis D.L.

223/2006

Sanzione amministrativa

Sanzioni civili per omesso versamento contributi e

premi

Da € 1.500 a € 12.000 maggiorata di € 150 per

ciascuna giornata di lavoro effettivo

Importo non inferiore a € 3.000 indipendentemente

dalla durata dell’irrogolarità

Maxisanzione per lavoro nero come modificato

dal collegato lavoro

Sanzione amministrativa

Da € 1.500 a € 12.000 maggiorata di € 150 per

ciascuna giornata di lavoro effettivo

Da € 1.000 a € 8.000 maggiorata di € 30 per

ciascuna giornata di lavoro effettivo se riferita a periodi

irregolari pregressi

Sanzione civile Maggiorata del 50%

3

Page 4: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

IntroduzioneIntroduzioneNell’ottica di una incontrovertibile conferma dell’impegno per il contrasto al lavoro irregolare, l’art. 4 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro) apporta un’ampia modifica alle previsioni di cui all’art. 3 del D.L. 73/2002, introducendo rilevanti novità in tema di maxi sanzione per il lavoro sommerso.In particolare la riformulazione dell’istituto incide profondamente sulla previgente disciplina, ridefinendone

l’ambito di applicazione;

i soggetti titolari del potere di contestazione dell’illecito e

le modalità procedurali di adozione del provvedimento e di irrogazione della sanzione,

il relativo regime sanzionatorio4

Page 5: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

istituti Situazione ante 23/11/2010 Situazione dal 24/11/2010

ORGANI COMPETENTI ALLA CONSTATAZIONE

DELLA VIOLAZIONE

Tutti gli organi di controllo in materia fiscale, contributiva e del lavoro

Tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, mediante il verbale unico di accertamento e notificazioneIn merito alle violazioni amm.ve di esclusiva competenza della DPL, gli organi di vigilanza continuano ad inviare le segnalazioni alle DPL competenti, per i successivi adempimentiORGANI COMPETENTI

AD IRROGARE LA SANZIONE

Direzione Provinciale del Lavoro

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Da € 1.500 a € 12.000, per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo

Da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore irregolare, magg. di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivoDa € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, magg. di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, in caso di regolarizzazione del rapporto solo successivamente rispetto all’effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il lavoratore abbia svolto un periodo parzialmente “in nero”, pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione

NUOVE MODALITA’ DI CALCOLO

ex art. 16/L. 689/81

La riduzione ex art. 16 L. 689/81 era prevista soltanto per la base “fissa”, ma non per la maggiorazione

In entrambe le ipotesi di illecito, il personale ispettivo dovrà ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81, sia per la base “fissa” che per la maggiorazione

5

Page 6: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

istituti Situazione ante 23/11/2010 Situazione dal 24/11/2010

ISTITUTO DELLA DIFFIDAex art. 13 D.Lgs 124/2004 Non applicabile

Il personale ispettivo, qualora riscontri ipotesi di lavoro nero alle quali è applicabile la maxi sanzione , deve diffidare il trasgressore (art. 13 D.Lgs 124/2004)La diffida non è applicabile in caso di lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari privi di idoneo permesso di soggiorno e di minori non occupabili

SANZIONI CIVILI PER MANCATO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI E PREMI

Applicazione della vigente normativa in materia con un minimo di € 3.000 per ciascun lavoratore

L’importo è aumentato del 50% ed è venuto meno il limite minimo di € 3.000

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI INADEMPIMENTI

LEGATI ALL’ASSUNZONE

Applicazione della vigente normativa

La sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego è assorbita nella fattispecie più grave della maxi sanzione per i lavoratori dipendenti; rimane applicabile in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto.

6

Page 7: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

PresuppostiPresupposti

Individuazione del lavoro sommerso

Impiego di lavoratori subordinati in assenza di

comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di

lavoro

Art. 9bis D.L.

510/1996

La disciplina precedente identificata il lavoro irregolare nell’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o

da altra documentazione obbligatoriaDisposizione precedente

a) Lavoratori a) Lavoratori subordinatisubordinati senza senza ppreventiva comunicazione di reventiva comunicazione di

assunzioneassunzione

Page 8: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

b) b) Volontà di non occultare il rapportoVolontà di non occultare il rapporto

La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione

L’effetto scriminante degli adempimenti di tipo contributivo assolti con riguardo all’inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell’intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo

AttenzionAttenzion

eeTale scriminante opera anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti.

Page 9: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Campo di applicazioneCampo di applicazione

Rapporti oggetto di sanzione

Lavoratori subordinati, alle dipendenze di datori di lavoro

privati, ovvero anche di enti pubblici economici,

Sono esclusi i datori di lavoro domesticoAttenzionAttenzion

ee

La maxi sanzione era applicabile a qualunque tipologia di lavoratore, in quanto il presupposto prescindeva dalla qualificazione subordinata o autonoma del rapporto di lavoro

Disposizione precedente

9

Page 10: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Campo di applicazioneCampo di applicazione

Rapporti non sanzionabili

Rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e

parasubordinati, per i quali non è stata effettuata, qualora normativamente

prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego

Co.co.co., anche

a progetto,

associati in

partecipazione

AttenzionAttenzionee Rimane ferma la sanzione per l’omessa comunicazione

Rapporti di lavoro autonomo/parasubordinato sostanzialmente Rapporti di lavoro autonomo/parasubordinato sostanzialmente “genuini”, non resi noti alla P.A. con le modalità documentali previste “genuini”, non resi noti alla P.A. con le modalità documentali previste dalle normedalle norme

NoNo maxi-sanzione maxi-sanzioneSi altre sanzioniSi altre sanzioni

Rapporti di lavoro “formalmente” autonomi e parasubordinati perché Rapporti di lavoro “formalmente” autonomi e parasubordinati perché correttamente instaurati secondo le norme, ma sostanzialmente correttamente instaurati secondo le norme, ma sostanzialmente subordinatisubordinati

NoNo maxi sanzione maxi sanzione(riqualificazione)(riqualificazione)Si altre sanzioniSi altre sanzioni

Rapporti di lavoro e parasubordinato, rappresentati tali dalle parti, ma Rapporti di lavoro e parasubordinato, rappresentati tali dalle parti, ma sostanzialmente sostanzialmente subordinati, subordinati, sconosciuti sconosciuti alla P.A.alla P.A.

Si Si maxi-sanzionemaxi-sanzioneNo sanzione per com. ass.No sanzione per com. ass.

10

Page 11: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Campo di applicazioneCampo di applicazioneIl requisito della subordinazione è dato per accertato; troverà applicazione, quindi la

maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei

confronti della P.A., utili a comprovare la regolarità del rapporto

E’ possibile applicare la maxi sanzione qualora manchi:

Comunicazione DNA Inail preventiva (art. 23 DPR 1124/1965)

Coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino, con o senza retribuzione, alle di cui dipendenze opera manuale ed anche non manualeSoci di coop. e altra società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale

Comunicazione all’Inps /Inail Lavoro occasionale accessorio

Documentazione per la verifica della autonomia del rapporto

Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.)Iscrizione CCIAA, Partita IVA, doc. fiscali

11

Page 12: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Natura della sanzioneLa maxi sanzione non si sostituisce ma va ad sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall’ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro.Es. mancata consegna al lavoratore del documento contente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro; omesse registrazione sul Lul

AttenzionAttenzion

ee

Il datore di lavoro cui si applichi la maxi sanzione non è soggetto alla sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (da € 100 a € 500)

in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto al Centro per l’impiego (co.co.co., anche a progetto, ass. in partecipazione, tirocini)

Con riferimento a rapporti di natura subordinata quando la mancata tempestiva comunicazione non dia luogo alla contestazione della maxi sanzione

12

Page 13: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Esclusioni

Errata qualificazione del rapportoErrata qualificazione del rapporto

In caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro autonomi o

parasubordinati nel rispetto dei relativi obblighi di natura documentale, la

differente qualificazione degli stessi in chiave subordinata, operata dagli organi

di vigilanza in sede di accertamento ispettivo non comporta l’applicazione della

maxi sanzione

13

Page 14: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

14

Esclusioni

Ferie e/o chiusura dei professionisti o associazioni di categoriaFerie e/o chiusura dei professionisti o associazioni di categoria

il datore di lavoro si è affidato a professionisti o associazioni di categoria;

ferie o chiusura dei soggetti abilitati cui ha affidato l’incarico;

invio comunicazione preventiva di assunzione mediante fax (mod. UniURG)

obbligo di inviare la comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi o degli uffici

Circ. 20/2008

Circ. 38/2010

Il datore di lavoro deve documentare agli ispettori l’affidamento degli adempimento ad un soggetto

abilitato, la chiusura dello stesso e l’UNIUrg

Page 15: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

EsclusioniRegolarizzazione integrale spontaneaRegolarizzazione integrale spontanea

Non è soggetto alla maxi sanzione il datore di lavoro che regolarizzi spontaneamente e, integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione

Antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo di uno degli organismi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza o di una eventuale convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione monocratica

AttenzionAttenzion

ee

15

Page 16: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Fino alla scadenza del 1° adempimento contributivo

Il datore di lavoro effettua la comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulta la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro

conseguenzeRimangono fermi i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione

Successivamente alla data di scadenza degli obblighi contributivi

Il datore di lavoro deve: denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al 1° periodo di paga; versare gli interi importi dei contributi o premi dovuti agli Istituti previdenziali per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla denuncia, in uno con il pagamento della sanzione civile di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) L. 388/2000; effettuare la comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro

Tardiva comunicazione

Rimane ferma la sanzionabilità anche della tardiva comunicazione

Modalità di regolarizzazione spontanea

16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto

16

Page 17: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

EsclusioniVolontà di non occultare il rapportoVolontà di non occultare il rapporto

La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione

L’effetto scriminante degli adempimenti di tipo contributivo assolti con riguardo all’inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell’intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo

AttenzionAttenzion

eeTale scriminante opera anche nel caso in cui l’adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti.

17

Page 18: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Modalità che documentano la volontà di non occultare il rapporto

Documentazione

Idonea ad escludere la maxi sanzione

DM 10EMENSUNIEMENS

Non idonea a escludere la maxi sanzione

Libro unico del lavoroContratto individuale di lavoroTessera personale di riconoscimentoDocumentazione assicurativaDocumentazione fiscale

NotaA nulla rileva l’esibizione di altra documentazione, in quanto non considerata significativa dell’intenzione di non occultare il rapporto lavorativo

18

Page 19: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile

Tipologie di rapporti di lavoro

Applicabilità maxi

sanzioneCondizioni

Lavoratori domesticiNo Prestatori addetti con continuità al funzionamento della vita

familiare

Si Impiego del lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale

Lavoratori extracomunitari clandestini o privi del permesso di soggiorno occupati irregolarmente

SiLa maxi sanzione è applicabile all’occupazione di lavoratori non regolarizzabili; convive con la sanzione penale aggiuntiva dell’occupazione di manodopera clandestina.

Minori Si

La maxi sanzione è applicabile all’impiego di bambini e adolescenti privi dei requisiti legalmente stabiliti per l’ammissione al lavoro in qualsiasi forma

Lavoratori in somministrazione (*) Si

Le agenzie per il lavoro possono dimostrare la regolare occupazione con il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti o la comunicazione di invio in somministrazione

19

Page 20: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Fattispecie particolari di lavoro sommerso punibile

Tipologie di rapporti di lavoro

Applicabilità maxi sanzione Condizioni

Istituzione scolastiche private (*) Si

Se occupano irregolarmente personale, qualora non possano attestare la regolarità dell’occupazione con la documentazione posta in essere per inserire il lavoratore nella organizzazione didattica o funzionale

Settore turistico

No

In caso di presentazione della comunicazione semplificata preventiva (poiché non in possesso di uno o più dati anagrafici del lavoratore), dalla quale risultino inequivocabilmente la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro, e successiva integrazione della comunicazione entro il 3° giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto

Si In caso di personale impiegato senza la preventiva comunicazione semplificata

Assunzioni per cause di forma maggiore o eventi straordinari (+)

Si/No Valutazione caso per caso dell’oggettiva impossibilità di conoscere anticipatamente numero e nominati dei lavoratori da assumere.

Assunzioni effettuate durante i periodi di chiusura per ferie dei professionisti

No

Se il datore di lavoro dimostra di:aver affidato gli adempimenti ad un soggetto abilitatoaver assunto durante i periodi di chiusura feriale di questo;aver inviato la comunicazione preventiva (Mod. UNI-URG) 20

Page 21: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Misura delle sanzioni

Tipologia di sanzioni Ipotesi Sanzione Maggiorazione

Sanzioni in misura ridotta

Sanzione Maggiorazione

Amministrative

Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione

Da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore

€ 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo

€ 3.000 (1/3 del massimo se più favorevole al doppio del minimo)

€ 50

Diffida

€ 1.500 (misura minima edittale) € 37,5 (1/4)

Datore che regolarizza il rapporto dopo l’effettiva instaurazione e solo in parte• Datore che ha occupato in nero e per un periodo successivo in modo regolare

Da € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore

€ 30 per ciascuna giornata di lavoro effettivo

Sanzione ridotta

€ 2.000 (1/3 del massimo o se più favorevole doppio del minimo)

€ 10

Diffida

€ 1.000 (misura minima edittale) € 7,50 (1/4)

21

Page 22: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Misura delle sanzioni

Sanzioni civili previdenziali di

Evasione di contributi e premi

Aumentano del 50% le sanzioni previste dall’art. 116 L. 388/2000.

L’art. 116, co. 8 L. 388/2000 prevede la sanzione del 30% in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del 60%

22

E’ necessario che vi sia evasione previdenziale, circostanza che si verifica esclusivamente nel caso in cui sia scaduto il termine previsto per il versamento dei contributi (mensile) e dei premi (annuale)

Page 23: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

23

Determinazione della sanzione

Base sanzionatoria fissa predeterminata dalla legge Coefficiente di maggiorazione

Ipotesi “base” da € 1.500 a € 12.000(per ciascun lavoratore)

€ 150 per giornata di lavoro effettivo

Ipotesi “attenuata” da € 1.000 a € 8.000(per ciascun lavoratore)

€ 30 per giornata di lavoro irregolare

Applicabilità della diffida a regolarizzare ex art. 13 D.Lgs n. 124/2004

€ 1.500 + 37,50€ 1.000 + 7,50

Il datore di lavoro viene diffidato a regolarizzare il lavoratore; a fronte della tempestiva e integrale regolarizzazione (entro 30 gg.) il destinatario della diffida viene ammesso alla estinzione delle maxisanzioni attraverso il pagamento della sanzione ridottissima, pari al minimo edittale per la base fissa, con una maggiorazione gioranaliera pari ad 1/4 del coefficiente moltiplicatore stabilito in misura fissa

La regolarizzazione deve avvenire con un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato full time ovvero part-time con orario non inferiore a 20 ore settimanali

Page 24: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

24

Determinazione della sanzione

Applicabilità dell’art. 16 L. 689/81€ 3.000 + € 50€ 2.000 + € 10

Page 25: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Organi competenti alla irrogazione della sanzioneOrgani competenti alla irrogazione della sanzione

All’irrogazione della maxi sanzione provvedono gli

organi che effettuano accertamenti in materia di

lavoro, fisco e previdenza

Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/81

25

Page 26: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Organi competenti alla irrogazione della sanzioneOrgani competenti alla irrogazione della sanzione

Ai fini dell’individuazione della competenza all’irrogazione della maxi sanzione, non si fa più riferimento al momento della “constatazione della violazione”, ma al momento della “commissione dell’illecito”.Essendo l’impiego di lavoratori in nero un illecito di natura permanente, il momento della sua consumazione si avrà alla cessazione del comportamento e cioè: con l’accertamento ispettivo o con la regolarizzazione spontanea da parte del datore di lavoro

Organo competente all’irrogazione Consumazione dell’illecito Organo competente

all’irrogazione

Agenzia delle Entrate (se non è stata già irrogata la sanzione

12/08/2006 DPL

12/08/2006 – 23/11/2010 DPL

24/11/2010 DPL- INPS – INAIL – G.d.F. – Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Dogane – Enpals - Ipsema

L’INPS con circ. n. 157 del 7/12/2010 ha precisato che la competenza dell’Istituto ad irrogare la maxi sanzione decorre dal 24/11/2010 ed è riferita anche agli illeciti commessi prima di tale data, purchè proseguiti oltre tale data

Attenzione

26

Page 27: La maxi sanzione contro il lavoro sommerso

Diritto intertemporaleDiritto intertemporale

Sanzione applicabile

E’ necessario far riferimento al momento consumativo dell’illecito, ossia se lo stesso si sia consumato prima o dopo la data di entrata in vigore della L. 183/2010 (24/11/2010)

Sanzione applicabileSanzione applicabile

Precedente disciplina sanzionatorio, con applicazione della diffida ex art. 13 D.Lgs 124/2004 e nuove modalità di calcolo (art. 16 L. 689/81)

24/11/2010 Nuovo regime sanzionatorio

27