La lotta alla discriminazione negli atti di indirizzo UE Strategia di Lisbona (2000) Strategia...
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La lotta alla discriminazione negli atti di indirizzo UE
• Strategia di Lisbona (2000)
• Strategia Quadro contro le discriminazioni e per le parità di opportunità per tutti (2005)
• Decisione n. 1672/2006/CE (2006) che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress
Strategia quadro contro la discriminazione nella UE
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 1° giugno 2005, "Strategia quadro per la non discriminazione e la parità di
opportunità per tutti" [COM(2005) 224 –http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0224:FIN:IT:HTML
Libro verde: consultazione che ha coinvolto più di 1500 organismi europei deputati alla parità
Priorità Unione europea:- promuovere i diritti fondamentali degli individui- non discriminazione e pari opportunità per tutti
prendendo come riferimento l’impianto normativo e l’esperienza maturata sulla parità uomo/donna da estendere alle discriminazioni basate sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, su un handicap, sull’età o sull’orientamento sessuale (1997 Trattato Amsterdam)
“L'Unione europea incontrerà notevoli difficoltà per raggiungere gli obiettivi lungimiranti che si è posta nel campo della crescita economica e della creazione di impiego se determinate categorie di persone vengono escluse dal lavoro e da prospettive migliori perché discriminate in base al sesso, ad un handicap, alla razza, all’età o a motivi d’altro genere”
L’esigenza di lottare contro la discriminazione e di inserire nel mercato del lavoro le categorie svantaggiate viene accentuata dalla sfida demografica lanciata all’UE dalla diminuzione di oltre 20 milioni di persone della popolazione in età lavorativa nei prossimi 25 anni.
Come superare la discriminazione
- applicare e far rispettare le disposizioni antidiscriminatorie su base individuale;
- prevenire le disparità di trattamento tra le persone.
- promuovere le pari opportunità per tutti affinché venga soppressa ogni barriera strutturale contro cui si scontrano immigrati, minoranze etniche, disabili, lavoratori giovani e lavoratori anziani, nonché altre categorie vulnerabili.
In alcuni settori può risultare utile lo sviluppo di un approccio integrato inteso a promuovere la non discriminazione e la parità di genere.
Tale approccio deve tener conto del fatto che talune persone possono essere soggette a forme multiple di discriminazione basate su motivi diversi.
La strategia quadro è stata formulata 5 anni dopo che l’UE ha approvato una legislazione che vieta ogni discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale.
Tali disposizioni emanate nel 2000 contengono definizioni particolareggiate della discriminazione del tipo diretto e indiretto, nonché delle molestie.
L’attuale normativa comunitaria vieta ogni discriminazione razziale nell’ambito del lavoro, della formazione e dell’istruzione, della protezione sociale, delle prestazioni sociali e dell’accesso a beni e servizi (direttiva 2000/43/CE). Il campo della protezione contro le discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni personali, l'età, l'handicap e l'orientamento sessuale è ristretto all’occupazione, alle condizioni di lavoro e alla formazione professionale (2000/78/CE). La direttiva 2004/113/CE estende la protezione contro la discriminazione basata sul sesso al settore dei beni e servizi, ma ne esclude altri, contemplati dalla direttiva 2000/43/CE.
Obiettivi della strategia quadro
Relazione annuale da parte degli stati membri riassuntiva sui provvedimenti nazionali di attuazione che recepiscono le disposizioni delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE (gruppo di esperti giuridici)
Pubblicazione, agli inizi del 2006, delle relazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che analizzano l’avanzamento del recepimento delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE
Finanziamento dell’UE delle misure di accompagnamento attraverso il programma d’azione comunitario per combattere le discriminazioni e, dopo il 2007, attraverso il programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS)
Studio di fattibilità su eventuali nuove iniziative destinate a completare il quadro legislativo esistente per colmare le disparità di livello e di portata della protezione contro le diverse forme di discriminazione
Messa a punto di strumenti destinati a promuovere l'integrazione della non discriminazione e della parità di opportunità per tutti nelle politiche comunitarie in materia (trasversalità)
Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007), diritti, riconoscimento, rappresentanza, rispetto
Integrazione delle minoranze nella società e nel mercato del lavoro (Rom)
Promozione della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti nel contesto dell'allargamento e delle relazioni con i paesi terzi.
DECISIONE n. 1672/2006/CE PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2006
che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress
promozione dell’occupazione e dell’integrazione
sociale quale parte integrante della strategia globale dell’Unione volta a raggiungere l’obiettivo strategico di divenire l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
Il programma PROGRESS prevede il sostegno finanziario degli stati membri per il conseguimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona
Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:
1) occupazione;
2) protezione sociale e integrazione;
3) condizioni di lavoro;
4) diversità e lotta contro la discriminazione;
5) parità fra uomini e donne.
Articolo 7Sezione 4 — Diversità e lotta contro la discriminazionea) migliorando la comprensione della situazione relativa alladiscriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, sedel caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonchévalutando l'efficacia e l’impatto della legislazione, dellepolitiche e delle prassi in vigore;b) sostenendo l’applicazione della legislazione comunitaria in tema di
lotta contro la discriminazione mediante unmonitoraggio efficace, l’organizzazione di seminari percoloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di retifra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;
c) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo
il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative
alla discriminazione e all’integrazione della lotta contro la
discriminazione in tutte le politiche comunitarie, anche tra
le parti sociali, le ONG e le altre parti in causa;
d) sviluppando la capacità delle principali reti di livello
europeo di promuovere e sviluppare ulteriormente gli
obiettivi e le strategie comunitarie nella lotta contro la
discriminazione
1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle
attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a
657 590 000 EUR (*).sezione 4 Diversità e lotta contro la
discriminazione 23 %,