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La normativa G.Mascarana FILOS FILOS formazione formazione - Novara - Novara Unione Europea - Fondo sociale europeo Regione Piemonte Provincia di Novara

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La normativa

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FILOS FILOS formazioneformazione - Novara - Novara

Unione Europea - Fondo sociale europeo Regione Piemonte Provincia di Novara

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ITIS “Giacomo FAUSER” - NovaraITIS “Giacomo FAUSER” - Novara

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FILOS formazione - NovaraFILOS formazione - Novara

La normativaUnione Europea - Fondo sociale europeo Regione Piemonte Provincia di Novara

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Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008), poi aggiornato dal D. Lgs. 03/08/2009 n° 106, emanato in attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n° 123, reimposta le norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, riordinandole in un unico testo normativo (Testo Unico per la sicurezza) articolato in 13 titoli, 306 articoli e 51 allegati.

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d. lgs. 81/08: Struttura del provvedimento Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante il rinvio a tre Allegati (da I a III), i principi

comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del (T.U.); le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54) relativo alla “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.

I Titoli da II a IX (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche attraverso rinvio a quarantotto Allegati, gli specifici obblighi di prevenzione inerenti i requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative che rientrano nel campo di applicazione del T.U. secondo la seguente articolazione:

Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) – Luoghi di Lavoro Titolo III (artt. da 68 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) – Attrezzature di lavoro e D.P.I.

(compresi impianti e apparecchiature elettriche) Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a XXIII) – Cantieri temporanei e mobili Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a XXXII) – Segnaletica di salute e

sicurezza sul lavoro Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) – Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) – Attrezzature munite di VDT Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da XXXV a XXXVII) – Agenti fisici (rumore,

vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a XLIII) – Sostanze pericolose (agenti

chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a XLVIII) – Agenti biologici Titolo XI (artt. da 287 a 297) e tre Allegati (da XLIX a LI) – Atmosfere esplosive Titolo XII (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI – Disposizioni sanzionatorie Titolo XIII (artt. da 304 a 306) – Norme transitorie e finali

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Titolo I - PRINCIPI COMUNI d. lgs. 81/08: Struttura del provvedimentoCapo I - Disposizioni generaliCapo II - Sistema istituzionaleCapo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoroSezione I - Misure di tutele e obblighiSezione II - Valutazione dei rischiSezione III - Servizio di prevenzione e protezioneSezione IV - Formazione, informazione e addestramentoSezione V - Sorveglianza sanitariaSezione VI - Gestione delle emergenzeSezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratoriSezione VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionaliCapo IV - Disposizioni penaliSezione I - SanzioniSezione II - Disposizioni in tema di processo penaleTitolo II - LUOGHI DI LAVOROCapo I - Disposizioni generaliCapo II - SanzioniTitolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI D.P.I.Capo I - Uso delle attrezzature di lavoroCapo II - Uso dei dispositivi di protezione individualeCapo III - Impianti e apparecchiature elettricheTitolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICapo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobiliCapo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quotaSezione I - Campo di applicazioneSezione II - Disposizioni di carattere generaleSezione III - Scavi e fondazioniSezione IV - Ponteggi e impalcature in legnameSezione V - Ponteggi fissiSezione VI - Ponteggi movibiliSezione VII - Costruzioni edilizieSezione VIII - DemolizioniCapo III – SanzioniTitolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCapo I - Disposizioni generaliCapo II - Sanzioni

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Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Capo I - Disposizioni generaliCapo II - SanzioniTitolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICapo I - Disposizioni generaliCapo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei prepostiCapo III - SanzioniTitolo VIII - AGENTI FISICICapo I - Disposizioni generaliCapo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroCapo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioniCapo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiCapo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificialiCapo VI – SanzioniTitolo IX - SOSTANZE PERICOLOSECapo I - Protezione da agenti chimiciCapo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageniCapo III - Disposizioni generali Sezione II - Obblighi del datore di lavoro Sezione III - Sorveglianza sanitariaCapo IV - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amiantoSezione I - Disposizioni generaliSezione II - Obblighi del datore di lavoroCapo V - SanzioniTitolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICapo I - Disposizioni generaliCapo II - Obblighi del datore di lavoroCapo III - Sorveglianza sanitariaCapo IV - SanzioniTitolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECapo I - Disposizioni generali

Capo II - Obblighi del datore di lavoroCapo III - SanzioniTitolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALETitolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

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d. lgs. 81/08: Struttura del provvedimento

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ALLEGATI d. lgs. 81/08: Struttura del provvedimentoAllegato I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditorialeAllegato II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischiAllegato III - Cartella sanitaria e di rischio Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoroAllegato V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative ... Allegati VI - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro Allegato VII - Verifiche di attrezzature Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari Allegato IX - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettriciAllegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all‘art. 89 comma 1 lettera a)Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratoriAllegato XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all‘art. 99Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiereAllegato XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavoriAllegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobiliAllegato XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'operaAllegato XVII - Idoneità tecnico professionaleAllegato XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materialiAllegato XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissiAllegato XX - Costruzione e impiego di scale portatili - Autorizzazione ai laboratori di certificazioneAllegato XXI - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota Allegato XXII - Contenuti minimi del Pi.M.U.S. Allegato XXIII - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torreAllegato XXIV - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezzaAllegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici Allegato XXVI - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioniAllegato XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendioAllegato XXVIII - Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazioneAllegato XXIX - Prescrizioni per i segnali luminosiAllegato XXX - Prescrizioni per i segnali acusticiAllegato XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbaleAllegato XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali Allegato XXXIII - Movimentazione manuale dei carichiAllegato XXXIV - Requisiti minimiAllegato XXXV - VibrazioniAllegato XXXVI - Campi elettromagnetici Allegato XXXVII - Radiazioni ottiche

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Allegato XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale Allegato XXXIX - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitariaAllegato XL - Divieti Allegato XLI - Atmosfera: Norme UNI Allegato XLII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimentoAllegato XLIII - Valori limite di esposizione professionale Allegato XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologiciAllegato XLV - Segnale di rischio biologicoAllegato XLVI - Elenco egli agenti biologici classificati Allegato XLVII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento Allegato XLVIII - Specifiche per processi industriali Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosiveAllegato L - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2) Allegato LI - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

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d. lgs. 81/08: Struttura del provvedimento

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Norme generali per la prevenzione infortuni sul lavoroD.P.R. 547/55

Norme generali per l’igiene del lavoro

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioniD.P.R. 164/56

D.P.R. 303/56

ABROG

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Il testo completo delle abrogazioni effettuate dal D.Lgs. 81/08 è il seguente

Art. 304. Abrogazioni1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (…esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici …), il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (… sicurezza e salute dei lavoratori …), il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (… segnaletica di sicurezza …), il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (… cantieri temporanei e mobili …), il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (… vibrazioni meccaniche …);b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (… rilancio economico, …);c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

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DECRETO LEGISLATIVO 81/’08

OBIETTIVOBIETTIVOO

creare un SISTEMA DI PREVENZIONE SISTEMA DI PREVENZIONE interno all’azienda o all’unità produttiva

Crea una STRUTTURA ORGANIZZATA PERMANENTE coordinata dal Datore di Lavoro volta

alla INDIVIDUAZIONE alla VALUTAZIONE

alla RIDUZIONE al CONTROLLO COSTANTE

dei FATTORI DI RISCHIO per la salute e la sicurezza dei lavoratori

GLOBALEGLOBALE ORGANIZZATOORGANIZZATO PROGRAMMATOPROGRAMMATO PARTECIPATOPARTECIPATO

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d.lgs. 81/08 - art. 3

Campo di applicazione

PREVEDE LA TUTELA PREVEDE LA TUTELA DI TUTTI I DI TUTTI I

LAVORATORILAVORATORI

PREVEDE LA TUTELA PREVEDE LA TUTELA DI TUTTI I DI TUTTI I

LAVORATORILAVORATORI

Qualunque sia il loro numeroQualunque sia il loro numero

Qualunque sia il loro rapporto di lavoroQualunque sia il loro rapporto di lavoro

IN TUTTE LE AZIENDEIN TUTTE LE AZIENDEIN TUTTE LE AZIENDEIN TUTTE LE AZIENDEPrivatePrivate

PubblichePubbliche

Contiene importanti obblighi per idatori di lavoro

che devono garantire ambienti di lavoro sicuri e sani

Contiene importanti obblighi per idatori di lavoro

che devono garantire ambienti di lavoro sicuri e sani G.Mascarana

(*) Art.2 comma 1 lettera a)…«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, … Al lavoratore così definito e' equiparato: …; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; …

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Art.15: misure generali di tutela Artt.17-18: obblighi del datore di lavoro Art. 20: obblighi dei lavoratori Artt. 31-32-33: servizio di prevenzione e protezione Art. 36: informazione ai lavoratori Art. 37: formazione dei lavoratori Artt. 43-44-45-46: gestione delle emergenze

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Misure generali di tutela - d.lgs 81/08 art. 151. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;l) il controllo sanitario dei lavoratori;m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;o) l'informazione e formazione adeguate per i dirigenti e i preposti;p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;z) la regolare di manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

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Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto all'art. 28

b) la designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi)

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Compiti dei datore di lavoro e dei dirigenti - D.Lgs 81/08 art. 18

Organizzare e gestire la prevenzione ( nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ...; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza

Organizzare e apprestare le condizioni generali di sicurezza Adottare misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali Informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in azienda

Predisporre le misure di sicurezza Impartire istruzioni e ordini per l’esecuzione del lavoro

Vigilare sulla esecuzione delle istruzioni Incaricare i preposti di svolgere mansioni di controllo e vigilanza

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Obblighi dei lavoratori - d.lgs 81/08 art. 20

Ogni lavoratore DEVE:

contribuire … all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite … ai fini della protezione

collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro , …, nonché i dispositivi di

sicurezza; utilizzare in modo appropriato dispositivi di protezione …;

segnalare immediatamente … le defic ienze di mezzi e dispositivi, nonché

qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza ...;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non

sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o

di altri lavoratori;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati

dal datore di lavoro. G.Mascarana

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Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore sia informato riguardo a:

Rischi connessi all'attività svolta;

Procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione del posto;

Nominativi dei responsabili della protezione e della prevenzione, e del medico competente;

Normative e disposizioni di sicurezza;

Pericoli connessi all'utilizzo di particolari sostanze sulla base delle schede e dei dati di sicurezza;

Misure di protezione e prevenzione adottate.

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Ciascun lavoratore (studente) riceve una formazione in materia di salute e sicurezza, adeguata al campo di appartenenza e ai rischi specifici. La formazione deve avvenire in occasione del trasferimento, del cambio di mansione e dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze.

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I D.P.I. sono strumenti atti ad essere utilizzati dal lavoratore per proteggersi dai rischi derivanti dall'attività lavorativa. Devono essere previsti quando non è possibile ridurre il rischio mediante altri provvedimenti. Il lavoratore è OBBLIGATO a utilizzarli avendone cura e senza apportarne modifiche. Per poter essere utilizzati i D.P.I. devono essere:Adeguati ai rischi da prevenireRispondere alle esigenze di comodità e praticitàAdattabili all'utilizzatoreIn possesso dei requisiti previsti dalle norme (marcatura)

In Italia, per quanto riguarda i prodotti elettrici, il marchio di sicurezza più noto è l'IMQ rilasciato, ad oggi, ad oltre 120.000 prodotti. Accanto all'IMQ nel mondo esistono altri marchi rilasciati da enti europei corrispondenti, quali ad esempio il VDE in Germania, il BSI in Gran Bretagna, l'UL negli Stati Uniti

La marcatura CE non è un marchio di sicurezza. Resa obbligatoria da specifiche direttive europee, la marcatura CE è un'indicazione indirizzata alle Autorità preposte al controllo – e non al consumatore – attraverso cui il costruttore attesta (autocertificazione) il rispetto dei requisiti essenziali contenuti nelle direttive europee.

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CLASSIFICAZIONE dei D.P.I.

Dispositivi di protezione della testa Dispositivi di protezione dell'udito Dispositivi di protezione degli occhi e del viso Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Dispositivi di protezione della pelle Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome Dispositivi di protezione dell'intero corpo

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CONTAMINANTEFACCIALE FILTRANTE

PIU‘ APPROPRIATO ESEMPI DI UTILIZZO

polveri e fibre fastidiose FFP1 sgombero di macerie, demolizioni edili

polveri fini e fumi nocivi FFP2Slavorazioni di sabbiatura e saldatura, abrasione di vernici, taglio

del marmo, allamatura di parquet, bonifica da fibra di vetro

polveri fini, particolato in base acqua, fumi e nebbie nocive

FFP2SL

polveri fini tossiche e nocive FFP3Sfonderie e acciaierie, decontaminazione da amianto, uso di

aspirapolveri industriali

polveri fini, fumi e nebbie a tossicità elevata FFP3SL

norma di riferimento: UNI EN ISO 10720:1998; UNI EN 529:2006Requisiti- non devono essere utilizzati in ambienti in cui c'è o potrebbe esserci insufficienza di ossigeno.- la protezione offerta da un respiratore dipende, oltre che alla tenuta sul volto, dalla granulometria e dalla distribuzionegranulometrica dell'inquinante nonché dalle caratteristiche costruttive.- Questo respiratore può essere utilizzato nel corso di un solo turno lavorativo (monouso) e poi deve essere gettato.- l'aria inspirata passa attraverso un materiale filtrante che trattiene gli inquinanti.- I filtri antipolvere e i respiratori con filtro antipolvere si suddividono nelle classi seguenti:• bassa efficienza (filtri P1 - respiratori FFP1, THP 1, TMP 1)• media efficienza (filtri P2 - respiratori FFP2, THP 2, TMP 2)• alta efficienza (filtri P3 - respiratori FFP3, THP 3, TMP 3)I filtri di media ed alta efficienza sono inoltre differenziati secondo la loro idoneità a trattenere particelle sia solide che liquide o solide soltanto- I filtri antigas si suddividono nelle categorie seguenti:• piccola capacità (filtri di classe 1)• media capacità (filtri di classe 2) • grande capacità (filtri di classe 3)

ClassificazioneUn esempio di D.P.I.: Respiratori a filtro (fonte: CPT Bergamo)

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La segnaletica fornisce con immediatezza indicazioni riguardo divieti, obblighi, pericoli, vie di fuga, posizione dei dispositivi antincendio, ...

Le principali prescrizioni per la segnaletica sul luogo di lavoro sono le seguenti:►I cartelli devono essere costituiti di un materiale resistente agli urti e alle intemperie►Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche devono garantire buona visibilità e comprensione►I cartelli devono essere collocati in posizioni appropriate►La segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica►Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza

COLORE SIGNIFICATO E SCOPO INDICAZIONI E PRECISAZIONI

Rosso

Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi

Segnali di pericolo-allarmeAlt, arresto - dispositivi d’interruzione -

dispositivi d’emergenzaSegnalazione di materiali e

attrezzature anticendioIdentificazione e ubicazione

Giallo o Giallo - arancio

Segnali di avvertimento Attenzione, cautela, verifica

Azzurro Segnali di prescrizioneComportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale (DPI)

VerdeSegnali di salvataggio o di

soccorsoPorte, uscite, percorsi di esodo - materiali,

postazioni, locali

G.Mascarana

Page 23: La normativa. lgs. 81/08: Struttura del provvedimento Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante il rinvio a tre Allegati (da I a III), i principi comuni a tutti i settori

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Art. 59. Sanzioni per i lavoratori1. I lavoratori sono puniti:a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) (formazione e addestramento) e i) (sorveglianza sanitaria);b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di (valutazione dei rischi)…;b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione …;2. …3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di (valutazione dei rischi)…;4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:…e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l) (informazione, formazione e addestramento), e …;

d.lgs. 81/08: capo IV Disposizioni penali – sez.I SANZIONI

Art. 56. Sanzioni per il preposto1.I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:a) …

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti …2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti …3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti …

Art. 58. Sanzioni per il medico competente1. Il medico competente e' punito:a)con l'arresto fino a … o con l'ammenda … per la violazione dell'articolo 25 …;…e) con la sanzione amministrativa pecuniaria … per la violazione dell'articolo 40, ….

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Grazie per l’attenzione

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