La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

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La legge di stabilità 2014 negli enti locali

D.ssa Elisabetta Civetta

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Il quadro normativoLegge di stabilità 2014

Legge 27.12.2013 n. 147 pubblicata sul S.O. n. 87 della G.U. n. 302 del 27/12/2013

Decreto milleproroghe D.L. 150 del 30.12.2013

Decreto proroghe-bisD.L. 151 del 31.12.2013

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Termine approvazione bilancio 2014

D.M. 19.12.2013(G.U. 302 del 27.12.2013)

Per l’anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

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Termine approvazione aliquote e tariffe tributi locali

Art. 1 comma 444 della legge 228/2012

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all’art. 193 comma 2 del TUEL (ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio)

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Controllo sull’approvazione del bilancio di previsione e provvedimenti salvaguardia equilibri

Art. 3 comma 1 D.L. 150/2013

Prorogata per tutto il 2014 le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 1 bis del d.l. 314/2004 relative alle procedura da seguire nel caso della mancata approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio che comporta lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

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Tributi comunali: cosa cambia?

La legge 147/2013, rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti localiViene istituita l’imposta unica comunale (IUC) L’IUC si basa su due presupposti impositivi:1)uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore2)l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali

Art. 1 comma 639 e comma 714 lettera b) della Legge 147/2013

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La IUC si compone:-dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

Tributi comunali: cosa cambia?

Art. 1 comma 639 Legge 147/2013

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Tributi comunali: cosa cambia?

IMU L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU (comma 703)Apportate modifiche all’art. 13 d.l. 201/2011

TASI Servizi indivisibiliAbrogata la maggiorazione 0,30 centesimi a metro quadrato

TARI Servizio rifiutiAbrogato l’articolo 14 del D.L. 201/2011 disciplinante la TARES (comma 704)

IUC

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IUC - IstituzioneCon apposito regolamento viene determinata la disciplina per l’applicazione della IUC,

concernente tra l’altro:a)per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione

di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta

b)per quanto riguarda la TASI: la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta

Comma 682 della Legge 147/2013

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IUC – FUNZIONARIO RESPONSABILENomina: spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo Poteri: il funzionario responsabile può inoltre inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti), disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente autorizzato Mancata collaborazione del contribuente: in caso di mancata collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta rilevazione), l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici

Comma 692- 693- 694 della legge 147/2013

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IUC - VERSAMENTO

Il versamento della TASI e TARI va effettuato mediante il modello F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

Comma 688 della legge 147/2013

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IUC - VERSAMENTO

Si rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF - di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI - la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Comma 689 della legge 147/2013

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IUC - RISCOSSIONEL'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione: - della TARI tributo e della TARI corrispettivo ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti; - della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la TARI corrispettiva disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

Comma 690 e 691 della legge 147/2013

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IUC – SANZIONIOmesso o insufficiente versamento IUC: 30% per cento di ogni importo non versatoOmessa presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Infedele dichiarazione: dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: da 100 a euro 500 Riduzione sanzioni: le sanzioni riguardanti l’omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi Riduzione sanzioni: viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale

Commi da 695 a 700 della legge 147/2013

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IUC – Obblighi dichiarativiLa dichiarazione relativa alla IUC:- - deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un’unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante;- - deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune;- - ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;- deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria)

Commi 684 e 685 della legge 147/2013

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IUC – Obblighi dichiarativiIUC – Ulteriori disposizioni: per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti la IUC, si rimanda alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 161 a170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. mini testo univo tributi locali). Potestà regolamentare: resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

Commi 701 e 702 della legge 147/2013

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TARI - PresuppostoPresupposto della tassa sui rifiuti (TARI) – che sostituisce l’abrogata TARES – è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusivaPertanto la TARI è dovuta da chi possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria

Comma 641 - 642 Legge 147/2013

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TARI - PresuppostoUtilizzo temporaneo: escluso dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore Locali in multiproprietà e centri commerciali: il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati.Nei confronti dei singoli possessori o detentori restano a carico gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Comma 643 - 644 Legge 147/2013

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TARI – Addizionale provincialeRimane confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

Comma 666 della Legge 147/2013

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TARI- SuperficieFino all’attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilatiPer le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria: la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile A regime sarà, invece, l’80% della superficie catastaleCome già per la TARES, per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti

Comma 645-646-647- 648 e 686 Legge 147/2013

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TARI - Superficie

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

Comma 649 Legge 147/2013

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TARI - TariffaLa tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione della tariffa occorre tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158In alternativa, nel rispetto del principio «chi inquina paga», è possibile commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti

Comma 650, 651 e 652 della Legge 147/2013

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TARI – Copertura integraleDeve sempre essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard

Comma 654 e 653 della Legge 147/2013

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TARI – Determinazione tariffe – Organo competente

Le tariffe della TARI sono da approvarsi da parte dell’organo consiliare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

Comma 683 della Legge 147/2013

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TARI – Istituzioni scolastichePer il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).

Comma 655 della Legge 147/2013

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TARI – Determinazione tariffe - RiduzioniRiduzioni per servizio non reso o sospeso: se il servizio non viene svolto del tutto o viene interrotto per varie ragioni la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

Comma 656 – 657 - 658 della Legge 147/2013

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TARI – Potestà regolamentare

Con norma regolamentare è possibile prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:a)abitazioni con unico occupante;b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;c)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;d)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;e)fabbricati rurali ad uso abitativoRispetto alla TARES è stato eliminato la misura massima della riduzione che era fissata nella misura del trenta per cento

Comma 659 Legge 147/2013

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TARI – Potestà regolamentare

E’ possibile deliberare, sempre con norma regolamentare, ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizioIn tale caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso

Comma 660 della Legge 147/2013

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TARI – Tariffa giornalieraTariffa giornaliera per utilizzo temporaneo di locali o aree pubbliche: nel caso di locali o aree pubbliche temporaneamente occupate (esempio i mercati) il regolamento dovrà prevedere l’applicazione della TARI in base alla tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento

L’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità previsti per la TOSAP ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011 quando questa entrerà in vigore

Comma 662 – 663 – 664 - 665 della Legge 147/2013

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TARI CORRISPETTIVAE’ previsto che, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, vengono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. In questo caso la TARI è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Comma 667 – 668 della Legge 147/2013

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TASIPresupposto impositivo della tassa sui servizi (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di:-fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU,- aree scoperte-nonché di quelle edificabili, Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree condominiali di cui all’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva

Comma 669 - 670 della Legge 147/2013

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TASI - Presupposti

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari imponibileIn caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficieIn caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Comma 671 – 673 e 672 della Legge 147/2013

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TASI - PresuppostiNel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributariaL’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota deliberataLa restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare

Comma 681 della Legge 147/2013

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TASI - PresuppostiLocali in multiproprietà e centri commerciali: il responsabile del versamento della TASI, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, relativamente al tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori è il soggetto che gestisce i servizi comuni Rimangono fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo

Comma 674 della Legge 147/2013

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TASI – Base imponibile e aliquota

La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMUL’aliquota di base della TASI è pari all’1 per milleI comuni, con deliberazione consiliare di natura regolamentare, possono ridurre l’aliquota fino all’azzeramento

Comma 675 – 676 della Legge 147/2013

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TASI -AliquoteL’aliquota va determinata, sempre con deliberazione di natura regolamentare, rispettando in ogni caso alcuni vincoli:- la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse tipologie di immobile -per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille- per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima è del 1 per mille

Comma 640- 677 e 678 della Legge 147/2013

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TASI – Determinazione aliquoteIl Consiglio Comunale approva le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili, appositamente individuati e ai relativi costiTali aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

Comma 683 della Legge 147/2013

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TASI – Potestà regolamentare

Con l’apposito regolamento è possibile prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:a)abitazioni con unico occupante;b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;c)locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;d)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;e)fabbricati rurali a uso abitativo;f)superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa

Comma 679 della Legge 147/2013

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Contributo statale per detrazioni TASPer l’anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il contributo può essere utilizzato per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani residente all’estero.Con decreto ministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI, relativi all’abitazione principale e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014

Comma 731 della Legge 147/2013

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TASI – Obblighi dichiarativi

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU

Comma 687 della Legge 147/2013

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IMU 2013Mini IMU e Maggiorazione TARES: il versamento da parte dei contribuenti della mini-IMU è posticipato al 24 gennaio.Il versamento da parte dei contribuenti della maggiorazione dei servizi indivisibili anno 2013 è posticipato al 24 gennaio 2014 qualora non sia avvenuto entro il 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. IMU 2013 – Seconda rata: non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2014

Comma 680 e 728 della legge 147/2013

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IFEL Stime IMU 2012 e calcolo Fsr

IFEL stime IMU 2013 e FSC

D.M. 27/09/2013 - D.L. 54/2013 (50% incassato 2012)

Stato Comune Totale Stato Comune Totale Stato Comune Totale Acconto Saldo 1 Saldo 2

Aree edif. 15.504,32 15.504,32 31.008,64 15.504,32 19.218,95 34.723,27 36.765,82 36.765,82

Fabb.cat. D 159.849,00 159.849,00 319.698,00 155.283,00 192.060,55 347.343,55 310.566,00 57.209,53 367.775,52

Altri 83.011,41 83.011,41 166.022,82 98.187,08 122.596,51 220.783,59 233.770,86 233.770,86 Terreni non agricoltori 16.230,00 16.230,00

Totale parziale

258.364,73 258.364,73 516.729,46 268.974,40 333.876,01 602.850,41 310.566,00 343.976,20 654.542,20 - - - -

Ab. Principale 68.497,00 68.497,00 99.644,20 99.644,20 99.644,20 99.644,20 49.822,10 34.248,50 3.114,72 12.458,88

Rurali 19.720,64 19.720,64 14.790,48 14.790,48 14.790,48 14.790,48 Terreni agricoltori 86.547,63 86.547,63 173.095,26 86.547,63 106.533,81 193.081,44 204.439,17 204.439,17 96.540,72 43.273,82 52.087,07 12.537,56

Imu immobili comune 7.890,00 7.890,00 - - Pagamenti ritardati 5.127,64 8.987,00 14.114,64 - -

Conguaglio 392,46-

Totale 350.040,00 450.007,00 800.047,00 355.522,03 554.844,50 910.366,53 325.356,48 648.059,57 973.416,05 146.362,82 77.522,32 54.809,34 24.996,44

Somma erogata 151.116,00 72.376,68

4.753,18 5.145,64-

IMU 2012 aliquote base IMU 2012 incassato (da F24) IMU 2013 stimata con aliquote comune Rimborso StatoMini-IMU

Page 43: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

 2.327

Rimborso

1.729

2.164 86

349 Entro il 28.2.2014 (art. 1 c. 6 D.L. 133/2013

Saldo 1 (art. 1 c. 4 D.L.

133/2013)

Entro il 20.12.2013 alle Regioni a Statuto Ordinario, Sicilia e Sardegna (art. 1 c. 4 D.L. 133/2013)

Ai comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 spettante a ciascun comune. L'attribuzione avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresi', tenere conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza e' destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

Saldo 2 (art. 1 c. 5, 6 e 7 D.L.

133/2013)

Rimborso 2° rata

L'articolo 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 prevede che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 54/2013. Il rimborso veniva demandato ad un decreto ministeriale.

Il D.M. è stato emanato il 27/09/2013 pubblicato sulla G.U. 233 del 4.10.2013 e ha stabilito che il contributo complessivo di euro 2.327.340.486,20 attribuito per l’anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna a titolo di rimborso per minor gettito IMU dell’anno 2013, è ripartito, al netto di 25.000.000,00 di euro, per l’importo di euro 2.302.340.486,20 a favore di ciascun comune nella misura indicata nell’elenco A, allegato al decreto, calcolata in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria del 2012, tenendo conto altresì dei versamenti effettivi per l’anno 2012, così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze

L’assegnazione dei conguagli ai singoli comuni in relazione all’accantonamento di 25.000.000,00 di euro di cui all’articolo 1, è disposta con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2013, tenuto conto anche delle esigenze di rettifica del gettito rispetto alle stime pubblicate nel maggio 2013 riscontrate in alcuni comuni

Acconto

Una quota delle risorse pari a euro 1.729.412.036,11 e' attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, dellaRegione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014 prorogato al 24 gennaio).

Page 44: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

IMU 2014Mediante modifica testuale dell’articolo 13 del decreto-legge 201/2011, viene stabilito che:-l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;-l’IMU non è più applicata in via sperimentale-Si introducono le assimilazione alle abitazioni principali-Le detrazioni per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 è solo quella di 200 euro -la detrazione di 200 si applica agli alloggi assegnati dagli IACP o enti similari ma l’aliquota è quella che delibera il comune

Comma 707 lettera a), b), e d) della legge 147/2013

Page 45: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

IMU 2014

Resta confermata la possibilità per i comuni di incrementare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del decreto-legge 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Comma 730 della Legge 147/2013

Page 46: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

IMU 2014 AGRICOLTURATerreni agricoli: modificato per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore IMU che passa da 110 a 75. Fabbricati rurali: a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Rimborso ai comuni: attribuito a decorrere dal 2014 il rimborso ai comuni per il minor gettito dell’IMU derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, (110,7 milioni di euro). Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da IMU allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Comma 707 lettera c), 708 e 711 Legge 147/2013

Page 47: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

Stato Comune Totale Stato Comune Totale Stato Comune Totale Hp. 1 Hp. 2 Hp. 3

Aree edif. 15.504,32 19.218,95 34.723,27 36.765,82 36.765,82 36.765,82 36.765,82

Fabb.cat. D 155.283,00 192.060,55 347.343,55 310.566,00 57.209,53 367.775,52 310.566,00 57.209,53 367.775,52

Altri 98.187,08 122.596,51 220.783,59 233.770,86 233.770,86 233.770,86 233.770,86 Terreni non agricoltori 8.115,00 8.115,00 16.230,00 16.230,00 16.230,00 16.230,00 16.230,00

Totale parziale

277.089,40 341.991,01 619.080,41 310.566,00 343.976,20 654.542,20 310.566,00 343.976,20 654.542,20 -

Ab. Principale 99.644,20 99.644,20 99.644,20 99.644,20 - -

Rurali 14.790,48 14.790,48 14.790,48 14.790,48 - Terreni agricoltori 78.432,63 98.418,81 176.851,44 204.439,17 204.439,17 139.386,63 139.386,63 65.052,54 37.464,81 33.708,63

Totale 355.522,03 554.844,50 910.366,53 325.356,48 648.059,57 973.416,05 310.566,00 483.362,83 793.928,83 65.052,54 37.464,81 33.708,63

Hp. 1

Hp. 2

Hp. 3

IMU 2012 incassato (da F24) IMU 2013 stimata con aliquote

comune IMU 2014 stimata con aliquote

comuneRimborso Stato

Rimborso pari alla differenza gettito con aliquote 2014 confrontate con quelle del 2013

Rimborso pari alla differenza gettito con aliquote 2013 confrontate con quelle del 2012

Rimborso pari alla differenza gettito con aliquote 2014 confrontate con quelle base del 2012

45.408,66

Page 48: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

Fondo solidarietà comunaleModificato il comma 380 della legge 228/2012 disciplinante il fondo di solidarietà comunale. Con le modifiche apportate si toglie ogni riferimento all’anno 2014 in modo che il comma 380 rimane di fatto applicato per il solo anno 2013

Aggiunto alla legge 228/2012 un nuovo comma 380-ter che di fatto disciplina il fondo di solidarietà comunale dell’anno 2014 disciplinandone l’ammontare e la destinazione.

Comma 729 e 730 della Legge 147/2013

Page 49: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

  2014 2015 e success

ivi

Alimentazione da parte dei comuni con gettito IMU (comma 380-ter legge 228/2012 come introdotto dal comma 730 della legge di stabilità) 

4.717,90 4.717,90

Risorse a carico del bilancio dello Stato derivante dalla necessità di ristoro ai comuni dei minori introiti conseguenti alla soppressione della maggiorazione TARES quale reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi.

943 943

 Risorse statali 

 986,1

 886,10

 Totale

6.647 6.547

Entità F.S.C.

Page 50: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

Fondo solidarietà comunaleLa dotazione del FSC è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso il riversamento di una quota dell’IMU di spettanza comunale; si tratta del medesimo importo del 2013Sono previste variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del FSC per tenere conto dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Comma 730 della Legge 147/2013

Page 51: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

  2014 2015 2016 2017 e success

ivi

Totale fondo di solidarietà 6.647 6.547 6.547 6.547

- Quota non inferiore a 30 milioni per Unioni. - 30 - 30 - 30  

- Quota non inferiore a 30 milioni per Fusioni

- 30 - 30 - 30  

- Quota pari a 30 milioni per Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

- 30      

= Quota da destinare ai comuni 6.557 6.487 6.487 6.547

* di cui 10% da destinare ai comuni secondo fabbisogni standard

655,7 648,7 648,7 654,7

* il resto da destinare secondo i criteri che saranno definiti con apposito D.p.c.m.

5.901,3 5.838,3 5.838,3 5.892,3

Distribuzione F.S.C. (comma 730 e 203 L. 147/2013)

Page 52: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

F.S.C. -DpcmCon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 aprile per il 2014 ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, vengono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del FSC, tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10% del FSC stesso sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento

Comma 730 della Legge 147/2013

Page 53: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

F.S.C. - Dpcm

I criteri di formazione e di riparto del FSC tra i singoli comuni tengono conto altresì:1)degli effetti finanziari derivanti dall’attribuzione del gettito IMU degli immobili di categoria catastale D allo Stato;2)della diversa incidenza delle risorse soppresse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio sulle risorse complessive per il 2012;3)delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Comma 730 della Legge 147/2013

Page 54: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

F.S.C. - Dpcm

4) a decorrere dall’anno 2014, della soppressione dell’IMU sulle abitazioni principali e dell’istituzione della TASI;

5) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia, che opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard

Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere incrementata la quota di gettito dell’imposta municipale propria di spettanza comunale da riversare ad alimentazione del FSC

Comma 730 della Legge 147/2013

Page 55: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

Base imponibile TASI al. Base

Aree edif. 4.085.090,59 4.085,09

Fabb.cat. D 40.863.947,06 40.863,95

Altri 25.974.540,00 25.974,54

Ab. Principale 38.682.382,98 38.682,38

Rurali 9.860.320,00 9.860,32

Terreni agricoli 22.715.463,53

Totale 119.466,28

1. Calcolare i dati IMU ad aliquota di base

2. Calcolare la TASI ad aliquota di base (1 per mille)

Page 56: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

Criteri Dpcm 2013 2014

Incidenza risorse soppresse

X XF.S.R. 2012 250.015,00 250.015,00

+ Integrazione taglio spending anno 2012 (solo per comuni < 5.000) 11.322,00 11.322,00

- Tagli spending 50.206,05- 55.784,44-

- Rettif ica stanz. non confermati 4.633,45- 4.633,45-

+ IMU 2012 aliquota base di cui: 450.006,69 450.006,69

abitazione principale 68.497

Cat. D 159.849

Altro 221.661

Totale risorse di riferimento (A) 656.504,19 650.925,80

IMU 2013 aliquota base di cui: 480.348,37

Altri immobili: 411.851

Abitazione principale 68.497

- 30,75% alimentazione FSC 147.685,82-

Gettito IMU netto (B) 332.662,55

IMU 2014 aliquota base di cui: 411.851,37

Altri immobili: 411.851

Abitazione principale 0Soppressione IMU abitazioni principali

X

Istituzione TASI X TASI aliquota base 119.466,28

Gettito IMU + TASI (B) 531.317,65

Clausola salvaguardia X X FSC (A - B) 323.841,64 119.608,14

Rettif ica (art. 2 c. 3 dpcm) 2.363,01-

FSC finale 321.478,63 119.608,14

Effetti f inanziari IMU cat. D allo Stato e soppressione riserva 50% Stato

X

2014

Dimensione gettito IMU ad aliquota base

X

X

Effetti f inanziari IMU cat. D allo Stato e soppressione riserva 50% Stato

X X

Anno 2013

Tagli spending review X X

3. Stimare il F.S.C.

Page 57: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

TASIIMU 2014 con aliquote 2013

Rimborso Stato

F.S.C. IMU 2013Rimborso

StatoF.S.C.

Aree edif. 4.085,09 36.765,82 36.765,82

Fabb.cat. D 40.863,95 57.209,53 57.209,53

Altri 25.974,54 233.770,86 233.770,86

Ab. Principale 38.682,38 12.458,88 87.185,32

Rurali 9.860,32

Terreni non agricoltori 16.230,00 16.230,00

Terreni agricoltori 139.386,63 45.000,00 12.537,56 191.509,15

Totale parziale 119.466,28 483.362,83 45.000,00 119.608,14 368.972,64 278.694,47 321.478,63

- Taglio elezioni 9.750,00-

+ IMU immobili comunali 7.009,00 8.567,00

+ Detrazione TASI - -

- F.do mob. Segr. Com. 3.600,00- 3.600,00-

- Contr. 120 ml 4.633,00

- Alimentazione FSC 147.685,82-

Totale 119.466,28 483.362,83 52.009,00 106.258,14 368.972,64 291.894,47 170.192,81

TOTALE

Delta -69.963,67

2014

761.096,25 831.059,92

2013

4. Quadro di sintesi

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Entrate – altre disposizioniImposta di scopo: rimane ferma la facoltà per i comuni di istituire l’imposta di scopo.

Maggiorazione servizi indivisibili: le attività di accertamento e riscossione della maggiorazione della TARES prevista dal comma 13 del predetto articolo 14 – che si applicherà solo per il 2013 e sarà destinata allo Stato – sono svolte dai comuni, cui spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento dell’attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano quindi le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

IMU SECONDARIA: novellato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 23 del 2011, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla decorrenza dall'anno 2014 dell'introduzione dell’IMU secondaria.

Comma 706 - 705 - 714 della Legge 147/2013

Page 59: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

Indebitamento

Limite di indebitamento: modificato l’art. 204 del TUEL. Il limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL risale all’8% (a decorrere dal 2012) Operazioni in strumenti finanziari derivati: modificato l’art. 62 del D.L. 112/2008.Si sancisce il divieto assoluto:-di emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera;- stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e di rinegoziare derivati in essere o stipulare contratti con componenti derivate Previste alcune derogheI contratti se sottoscritti in violazione delle norme sopra ricordate sono nulli

Comma 735 e 572 della Legge 147/2013

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Gestione associata di servizi

Differiti i termini per l’avvio delle gestioni associate obbligatorie nei piccoli comuni:- - tre funzioni entro il 1° gennaio 2013;- - altre tre funzioni entro il 30 giugno 2014;- le restanti funzioni entro il 31/12/2014

Comma 530 della Legge 147/2013

Page 61: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

PATTO DI STABILITA’ INTERNO – Quadro normativo e soggetti

La normativa di riferimento rimane l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che subisce alcune modifiche

Soggetti:Province e comuni con popolazione > 1.000per la determinazione della popolazione si deve fare riferimento a quanto previsto dall’art. 156 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 (comma 533) Unioni ex art. 16 del D.L. 148/2011

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Enti di nuova istituzioneAssoggettati al patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione e assumeranno, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo a quello dell’istituzione. Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adotteranno come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010- 2011 e le risultanze dell’anno 2011 (comma 540) Società pubbliche: abrogato il comma 5 dell’articolo 3-bis del D.L. 138/2011 che prevedeva l’assoggettamento al patto di stabilità per le società pubbliche affidatarie in house (comma 559 lettera a)Aziende speciali e istituzioni: modificato l’art. 114 c. 5-bis del TUEL che prevedeva l’assoggettamento al patto per le aziende speciali e istituzioni. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno (comma 560)

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO - Obiettivo

Viene modificata la base di calcolo di partenza per determinare l’obiettivo di saldo finanziario annuale per gli anni dal 2014 al 2017: non più la media della spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009 ma quella registrata nel triennio 2009-2011Parimenti vengono introdotte nuove aliquote di computo: 14,07% per il 2014 e il 2015 e del 14,62% per il 2016 e il 2017 per i comuni. Per le Province: 19,25% per il 2014 e 2015 e 20,05% per il 2016 e 2017

Comma 532 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO - Obiettivo – Clausola salvaguardia

Per l’anno 2014, entro il 31 gennaio 2014, con apposito decreto ministeriale l’obiettivo patto di stabilità potrà essere modificato al fine di garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento dell’obiettivo superiore al 15 per cento rispetto all’obiettivo calcolato con le precedenti regole ossia sulla spesa corrente media 2007-2009

Comma 533 della Legge 147/2013

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Anni 2007 2008 2009Spese correnti 1.417 1.477 1.439 Media 2007/2009 1.444

Anni 2.013 2.014 2.015 Percentuali 12,8 14,8 14,8

Obiettivo 185 214 214 - Taglio trasferimenti D.L. 78/2010 - - -

Obiettivo (A) 185 214 214

2009 2010 2011Spese correnti 1.439 1.501 1.695 Media 2009/2011 1.545

Anni 2013 2014 2015Percentuali 14,07 14,07 14,62

Obiettivo 217 217 226 - Taglio trasferimenti D.L. 78/2010

Obiettivo (B) 217 217 226

Scostamento A-B 32 Scostamento % 17,49%Probabile correzione (A+15%) 212

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO – VIRTUOSITA’

Gli enti locali che non rientrano nella classe virtuosa applicheranno le aliquote di computo secondo quanto stabilito da apposito decreto ministeriale, in misura comunque non superiore, per i comuni, al 15,07% per il 2015 e al 15,62% per il 2016 e il 2017 e per le Province al 20,25% per il 2015 e 21,05 per il 2016 (un punto in più)

Comma 534 lettere a) b) e c) Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO – COMUNI CAPOFILA

Introdotte agevolazioni sul patto a favore dei comuni capofila di convenzioni, che beneficeranno di una riduzione dell’obiettivo compensata però dall’incremento degli obiettivi patto degli altri comuniEntro 15.3: istanze all’AnciEntro 30.3: Anci trasmette gli importi al Mef

Comma 534 lettera c) bis Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO- SALDO FINANZIARIO

Per il 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (di cui 850 per i comuni e 150 per le Province), i pagamenti in conto capitale sostenuti da province e comuniAi fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all’obiettivo di saldo finanziario annualeI pagamenti dovranno essere effettuati entro il 30/6/2014

Comma 535 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO – saldo finanziario

Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, i pagamenti sostenuti nel corso del 2014:a)dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;b)dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;c)dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data

Comma 546 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO- Saldo finanziario

Ai fini della distribuzione di tale esclusione tra i singoli enti va effettuata apposita comunicazione telematica alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, degli spazi finanziari necessari.Con decreto ministeriale, sulla base delle comunicazioni pervenute, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità internoSu segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste ovvero non hanno effettuato, entro la fine del 2014, pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessiPreviste sanzioni pecuniarie anche a carico dei revisori che non segnaleranno le inerzie degli uffici sul pagamento dei debiti pregressi

Comma 547, 548 e 549 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO- Certificazione finale

A partire dal 2014, l’invio del modello relativo alla certificazione del rispetto del patto di stabilità interno sarà gestito digitalmente, mediante l’uso della firma digitale, che avrà valenza legale. Aggiornato il riferimento del sito internet del patto di stabilità da www.pattostabilita.rgs.tesoro.it a http://pattostabilitainterno.tesoro.it

Comma 539 - 538 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ INTERNO- Sanzioni

Abrogato l’art. 7 commi da 1 a 4 del D.Lgs. 149/2011 disciplinante le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto. L’abrogazione non comporta la soppressione delle sanzioni in quanto per gli enti locali sono disciplinate nell’art. 31 comma 26 della legge 183/2011

Comma 507 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO

Entro il 15 marzo (prima era 31 maggio) le regioni dovranno comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune e provincia beneficiario, tutti gli elementi informativi necessari per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica

Il 50% dei bonus concessi dalle regioni a valere sul patto regionale verticale incentivato è destinato ai Comuni con meno di 5.000 abitanti fino all’azzeramento del rispettivo obiettivo. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it per essere ridistribuite dal Mef ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.

Comma 541 - 542 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ REGIONALE VERTICALE

Anticipato al 1^ marzo di ciascun anno, (anziché il 15 settembre), la data entro la quale gli enti locali dovranno comunicare all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Il termine entro il quale le regioni e le province autonome dovranno comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica è invece anticipato al 15 marzo rispetto anziché il 31 ottobre.

Comma 543 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ NAZIONALE ORIZZONTALE

Anticipato al 15 giugno il termine entro il quale i comuni, che prevedono di conseguire, nel 2014, un differenziale positivo, o negativo, rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno, dovranno comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’entità degli spazi finanziari che saranno disposti a cedere, o di cui necessiteranno, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell’esercizio in corso.Entro il 10 luglio, la Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.

Comma 544 della Legge 147/2013

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PATTO DI STABILITA’ - PREMI

Modificato l’art. 1 comma 122 della legge 220/2010 in particolare semplificando la procedura di applicazione dei premi e applicando i premi ai soli enti non rispettosi del patto in quanto a fronte della sanzione operata a valere sul fondo di solidarietà, subita dai comuni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, viene loro concesso un allentamento dell’obiettivo del patto di pari importo. E’ soppressa l’attribuzione agli enti rispettosi del patto di spazi finanziari di importo pari alle sanzioni applicate nei confronti degli enti inadempienti a valere sul fondo di solidarietà

Comma 545 della Legge 147/2013

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PATTO REGIONALE INTEGRATO

Posticipato al 2015 l'avvio del c.d. "patto regionale integrato", vale a dire la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio

Comma 505 della Legge 147/2013

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ORGANISMI PARTECIPATIAbrogati:- l’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 78/2010; - i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell’articolo 9 del D.L. 95/2012 Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Comma 561, 562 e 569 della Legge 147/2013

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ENTI PARTECIPATI

A decorrere dall’esercizio 2014 aziende speciali, istituzioni e società partecipate, a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienzaPer i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimentiPer i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato

Comma 553 della Legge 147/2013

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ENTI PARTECIPATILe disposizioni contenute nei commi da 551 a 562 saranno applicate alle:- aziende speciali;- istituzioni;- società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. -Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

Comma 550 della Legge 147/2013

Page 81: La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta.

ENTI PARTECIPATI – ACCANTONAMENTO PERDITE

In presenza di un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo ovvero, per le società che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica, un risultato negativo in termini di differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile133 - l’ente locale partecipante dovrà disporre un accantonamento di bilancio di pari ammontare. L’accantonamento sarà reso disponibile qualora l’amministrazione locale partecipante:a) ripiani la perdita di esercizio; b) dismetta la partecipazione; c) qualora la società o l’ente partecipati vengano poste in liquidazione.

Comma 551 della Legge 147/2013

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Gli accantonamenti decorrano dal 2015In sede di prima applicazione (anni 2015-2016 e 2017) l’accantonamento opera come segue:

Organismi partecipati che nel triennio 2011-2013 hanno registrato un risultato medio negativo

L’accantonamento è effettuato in proporzione alla quota di partecipazione sulla somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato:-del 25% per il 2014; - del 50% per il 2015;- del 75% per il 2016Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura sotto indicata

Organismi partecipati che nel triennio 2011-2013 hanno registrato un risultato medio non negativo

L’accantonamento è effettuato in proporzione alla quota di partecipazione ed è pari:- al 25% per il 2015;- al 50% per il 2016;- al 75% per il 2017del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente

Comma 552 della Legge 147/2013

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AnnoRisultato

d'esercizioCalcolo accantonamento

Valore accantonamento

2011 -1002012 502013 -70

Media 2011-2013

-40

2014 -302015 -80 (30-40)*1,25*10/100 = 1,252016 -20 80*50/100*10/100 = 42017 10 (20-40)*1,75*10/100 = 3,52018 0

Supponiamo che un ente detenga una partecipazione nella misura del 10% e che nel periodo 2011-2017 registrerà i risultati riportati

nella tabella sotto riportata

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ENTI PARTECIPATI – ulteriori sanzioniA decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante. A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Comma 554-555 della Legge 147/2013

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Spesa personale

IVC: riconferma il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale iniziata con l’art. 9 comma 17 del D.L. 78/2010 che continuerà ad applicarsi anche per il triennio 2015-2017. Blocco rinnovi contrattuali: aperta la possibilità di sottoscrivere contratti collettivi per la sola parte normativa senza alcuna possibilità di recupero per la parte economica Blocco risorse destinate al trattamento accessorio: prorogato al 2014 le disposizioni dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 che prevedevano che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:- non poteva essere superiore a quello del 2010;- doveva essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.Inoltre, dal 1° gennaio 2015 la riduzione del trattamento accessorio in proporzione al personale cessato entrerà a regime Compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per la PA: i diritti di toga riconosciuti agli avvocati della pubblica amministrazione a seguito di sentenza favorevole dal 1.12.2014 al 31.12.2016 saranno liquidati nella misura del 75% con la sola esclusione del 50% di quelli a carico della controparte

Comma 452-453-456-457 della Legge 147/2013