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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS legge 335/1995 a cura di MICHELE DE CARLO 1 dicembre 2017 1

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

a cura di

MICHELE DE CARLO

1 dicembre 2017

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

COSA E’ LA GESTIONE SEPARATA

• La gestione separata nasce con la legge di riforma del sistema pensionistico, L. 335/1995 (riforma Dini) per assicurare una tutela previdenziale alle categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

• E’ una gestione che garantisce l’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti nonché le prestazioni non pensionistiche per tutti quei soggetti che non svolgono attività lavorativa rientrante nelle gestioni obbligatorie o speciali dell’Inps, ne una professione per la quale è prevista una specifica assicurazione presso una Cassa previdenziale di categoria

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

SOGGETTI INTERESSATI

• collaboratori coordinati e continuativi

• associati in partecipazione (non ancora cessati)

• lavoratori autonomi occasionali

• Incaricati alle vendite a domicilio

• dottorati di ricerca, assegnisti, borsa di studio

• medici in formazione specialistica

• lavoratori autonomi che esercitano una attività professionale che per motivi diversi non hanno una propria cassa previdenziale o i requisiti per iscriversi alla stessa. 3

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

I LIBERI PROFESSIONISTI

• I liberi professionisti sono lavoratori autonomi che esercitano arti o professioni in modo abituale, anche se non in maniera esclusiva e/o prevalente.

• Sono interessati i possessori di redditi di lavoro autonomo che derivino dall’esercizio di arti e professioni, svolte anche in forma associata, per le quali non sia prevista altra forma assicurativa ai fini previdenziali.

• Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo dallequali l’interessato ricavi redditi diversi da quelli d’impresa.

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LA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

QUADRO NORMATIVO

• Alla fine del 1800 nascono le prime casse di previdenza per i liberiprofessionisti: giornalisti (1870), notai (1919), farmacisti (1929),medici (1937), avvocati (1952), geometri (1955), ingegneri earchitetti (1958), veterinari (1958), commercialisti (1963), ragionieri(1963), consulenti del lavoro (1971)

• Con il d.lgs 509/94 le casse previdenziali diventano Enti di diritto privato con autonomia gestionale, amministrativa e contabile

• L’art. 2, comma 25, della legge 335/1995 consente la costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria con riferimento al modello delineato dal d.lgs 509/1994

• Il d.lgs 103/1996 disciplina la costituzione delle nuove casse

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

CASSE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEI LIBERI PROFESSIONISTI

cf - cassa forensecnpadc - cassa nazionale dei dottori commercialisti Cnpr -cassa nazionale dei ragionieri e periti commercialiCnn - cassa nazionale del notariato Cipag - cassa italiana previdenza e assistenza dei geometri Enpacl - ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro Enpam - ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri Enpaf - ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti Enpav - ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari Enpaia - ente nazionale di previdenza e assistenza gli impiegati dell’agricoltura

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

Inarcassa - cassa nazionale di previdenza e assistenza agli ingegneri e architetti liberi professionisti Eppi - ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati Enpab ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologiEnpap - ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi Epap - ente di previdenza e assistenza pluri categoriale (iscritti presso gli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi). Enpapi - ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristicaEnpaia 2 ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura – gestioni separateInpgi - istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani gestione separata

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

CONTRIBUTO SOGGETTIVO E CONTRIBUTO INTEGRATIVO

I professionisti iscritti ad albi professionali dotati di cassa previdenziale di categoria, possono versare a quest’ultima due tipi di contributo:

• contributo soggettivo: se il versamento, sia esso forfettario, fisso o proporzionale al reddito, da titolo a trattamento pensionistico da parte della cassa di previdenza, ai sensi dell’art. 6 del d.m.281/1996, determina l’esclusione dell’assoggettamento di quel reddito a contribuzione nella gestione separata

• contributo integrativo: se il versamento, sia esso forfettario, fisso o proporzionale al reddito è effettuato a titolo di solidarietà e non comporti la valutazione del periodo ai fini pensionistici a carico della cassa professionale, il reddito dovrà essere assoggettato a contribuzione nella gestione separata

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRINCIPI GENERALI LEGGE 335/1995

L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

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SOGGETTI ESCLUSI

I professionisti che rimangono esclusi dalla contribuzione in esame non sono tassativamente e nominativamente elencati dalla norma istitutiva della gestione separata ma possiamo considerare esclusi tutti quei professionisti iscritti all’albo con cassa previdenziale e che percepiscono redditi già assoggettati all’obbligo di contribuzione (contributo soggettivoe non solo integrativo) alla cassa di appartenenza.

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

L’obbligo di iscrizione alla gestione separata sorge nel caso di esercizio di attività di lavoro autonomo abituale:

diverse dalle attività che producono reddito di impresa e anche se non in forma esclusiva (pertanto, il versamento alla gestione separata deve essere effettuato anche se il professionista contemporaneamente è dipendente o svolge altra attività);

per la quale non sia stata ancora prevista un’autonoma cassa previdenziale (art. 2, comma 25, legge n. 335/95).

non è rilevante che per l’esercizio dell’attività sia o meno obbligatoria l’iscrizione a un ordine o albo.

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

DECORRENZA

L’obbligo contributivo decorre dal:

• 1° aprile 1996 per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria al 30/03/1996

• 30 giugno 1996 per i soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o già pensionati al 30/03/1996

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ADEMPIMENTI DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Iscrizione obbligatoria in modalità’ telematica presso la Gestione Separata:

• esclusività del canale telematico a partire dal 1° giugno 2011

• la presentazione delle domande d’iscrizione alla Gestione Separata, di cui all’art. 2, comma26, L. 335/1995, dovrà avvenire esclusivamente attraverso WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino - tramite PIN.

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

CASSETTO PREVIDENZIALE DEI PROFESSIONISTI

Il libero professionista in possesso del PIN ha la possibilità di accedere al Cassetto Previdenziale per Professionisti iscritti alla Gestione Separata. L’applicativo consente un accesso personalizzato in grado di orientare alle funzioni specifiche della categoria, con la consultazione dei dati ad essi relativi e contenuti negli archivi dell’Istituto, e di fornire una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.A tale applicazione si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito della sezione dedicata ai “Servizi online”, autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale.

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

L’ACCESSO CONSENTE DI

• visualizzare la propria posizione anagrafica• conoscere la propria situazione debitoria/creditoria• conoscere la propria situazione assicurativa (estratto conto

previdenziale)• visualizzare l’elenco dei versamenti• conoscere la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto Cartelle/Avvisi

di Addebito) e degli avvisi bonari ricevuti• presentare le istanze di servizio • richiedere il rimborso dei contributi• richiedere appuntamenti

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

BASE IMPONIBILE PREVIDENZIALEPer il professionista, la base imponibile previdenziale su cui calcolare il contributo è determinata dalla differenza tra i compensi e i costi sostenuti nell’anno di riferimento (reddito netto) ovvero dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef.come infatti stabilito per la generalità degli iscritti alla gestione separata “… il contributo … è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.” nel caso dei professionisti quindi, la base imponibile su cui calcolare il contributo è determinata, ai sensi dell’art. 53, comma 1, Tuir, dalla differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti dal professionista (reddito netto). 16

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRINCIPIO DI CASSA E DI EQUIVALENZA

La gestione separata è ispirata a due principi fondamentali:• il principio di cassa: i compensi percepiti concorrono a formare il

reddito dell’anno solare in cui sono riscossi, indipendentemente dal momento in cui si è svolta la prestazione lavorativa. Non c’è necessariamente corrispondenza tra periodo di attività e periodo di copertura assicurativa. E’ fondamentale per la determinazione dell’aliquota da applicare

• il principio di equivalenza fra imponibile fiscale e previdenziale: la base imponibile per il calcolo del contributo (fino ai massimali previsti) è individuata con le stesse regole dettate dal fisco per la base imponibile Irpef ed è quindi quella che risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi

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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Alla base imponibile previdenziale devono essere applicate le aliquotevigenti per l’anno di riferimento, che risultano differenziate a secondache il professionista sia sprovvisto di altra copertura previdenziale ovverorisulti già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria. Le aliquotedovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell’anno 2017 sono:

• 25,72% per tutti i soggetti non titolari di una pensione e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (il 25% rappresenta il contributo pensionistico, mentre lo 0,72% è destinato al finanziamento delle assicurazioni minori (maternità, assegni familiari, indennità di malattia e degenza ospedaliera)

• 24% per tutti i soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/oiscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

ivs Malattia,

Maternità

ANF

totale

2016 Pensionati e iscritti

ad altra cassa24 0 24

2016 Non pensionati e

non iscritti ad altra

cassa

27 0,72 27,72

2017 Pensionati e iscritti

ad altra cassa24 0 24

2017 Non pensionati e

non iscritti ad altra

cassa

25 0,72 25,72

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MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Il contributo alla gestione separata viene versato nel rispetto di unimporto massimo di reddito professionale, definito “massimale direddito” oltre il quale il contributo non è dovuto.Il massimale di reddito per l’anno 2017 è stato definito nella misura pari a€ 100.324,00.Considerando la duplice aliquota prevista, l’importo del contributomassimo dovuto dagli iscritti alla gestione separata è differenziato inbase alla tipologia di contribuente:

• prof. con copertura o pensionati € 100.324 x 24% = € 24.077,76• prof. senza copertura € 100.324 x 25,72% = € 25.803,33

Il massimale di reddito, nel caso di prestazioni lavorative di durata inferiore all’anno, non è mai frazionabile a mese

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MODALITA’ DI VERSAMENTO

il contributo alla gestione separata deve essere versato con le modalità’previste per l’Irpef, ovvero mediante:

• un versamento in acconto, suddiviso in due rate uguali e pagato nell’anno di riferimento. L’acconto è pari all’80% dell’importo risultante applicando al reddito professionale dell’anno precedente, indicato nella dichiarazione dei redditi, le aliquote dell’anno di riferimento

• un versamento a saldo, nell’anno successivo. L’importo dovuto a saldo è determinato mediante applicazione delle aliquote di riferimento al reddito professionale dell’anno di riferimento e sottraendo al risultato così ottenuto quanto già corrisposto precedentemente a titolo di acconto

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TERMINI DI VERSAMENTO

• due versamenti in acconto, entro il 16 giugno di ciascun anno (o 16luglio con maggiorazione dello 0,40%), in acconto del contributodovuto, deve essere versata una somma pari al 40% del contributodovuto sui redditi che risultano dalla dichiarazione relativa all’annoprecedente.

• Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere effettuato unsecondo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi cherisultano dalla dichiarazione relativa all’anno precedente

• un versamento a saldo, entro il 16 giugno di ciascun anno (o 16luglio con maggiorazione dello 0,40%), deve essere pagato il saldodel contributo dovuto per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31dicembre dell’anno precedente.

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MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato utilizzando il modello di pagamento mod. f24 che, dal 1° gennaio 2007, per tutti i contribuenti titolari di partita iva è esclusivamente telematico.Il versamento telematico può essere effettuato dal titolare di partita iva personalmente oppure mediante un intermediario abilitato. Nel caso di versamento: diretto il servizio “f24 on-line” messo a disposizione dall’agenzia delle entrate, previa abilitazione il servizio “home banking/remote banking”, attraverso il sito internet della banca presso la quale detiene il conto corrente tramite intermediario il “modello f24 cumulativo” il servizio “remote banking/home banking”.

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FATTURAZIONE DEI COMPENSI E RIVALSA DEL 4%

Il professionista senza cassa previdenziale per l’attività di lavoro autonomo esercitata deve versare il contributo previdenziale sul reddito netto (compensi – costi) dichiarato.L’onere contributivo, tuttavia, non rimane completamente a carico del professionista in quanto lo stesso al momento della fatturazione del compenso ha facoltà di addebitare ai committenti una percentuale nella misura del 4% dei corrispettivi lordi (comma 212, art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662).Sulla base di tale disposizione di legge, il professionista iscritto alla gestione separata:• addebita al cliente il 4% commisurato al compenso lordo• calcola l’importo dovuto alla gestione separata sul totale reddito

lordo

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L’ACCREDITO CONTRIBUTIVO

I contributi versati implementano la posizione contributiva del lavoratore nell'anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando essi sono maturati. A differenza di quanto avviene nelle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, si versa solo sul reddito effettivamente percepito, non essendo previsto un reddito minimale su cui versare obbligatoriamente.Tuttavia tale reddito minimale, previsto nell'anno di riferimento per artigiani e commercianti, è assunto come valore di riferimento per la determinazione della copertura contributiva.Se nell'anno si consegue un reddito almeno pari a quello minimale, sul quale quindi viene versata la relativa contribuzione, si ha diritto alla copertura contributiva completa di 12 mesi

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L’ACCREDITO CONTRIBUTIVO

In caso di versamento contributivo inferiore al minimale i mesi di copertura sono contratti in proporzione ed accreditati a decorrere dal mese di gennaio, indipendentemente dal mese o dai mesi dell'anno in cui i compensi vengono percepiti.Solo per il primo anno di iscrizione alla gestione separata, l'accredito contributivo decorre dal mese di iscrizione.

L'accredito viene riconosciuto per mesi di copertura.La copertura contributiva si determina, arrotondando sempre per difetto,con il seguente calcolo:• importo versato/ contributo mensile = mesi di copertura

N.B. non vanno considerate le cifre decimali, quindi, ad esempio, i valori3,1 e 3,9 daranno luogo sempre e solo a 3 mesi di copertura contributiva

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L’ ACCREDITO CONTRIBUTIVO

esempio: contribuzione anno 2017

reddito minimale commercianti € 15.548,00aliquota contributiva intera 25,72 %

15.548,00 x 25,72% = 3.998,85versamento che garantisce copertura contributiva per 12 mesi

3.998,85 : 12 = 333,23importo contributi versati utile alla copertura di un mese

es: calcolo per accredito mesireddito prodotto € 7.000,00 contribuzione versata € 1.940,001.940,00 : 333,23 = 5, 82 mesi accreditati 5

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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

• Pensione di vecchiaia/anticipata di vecchiaia/cumulo

• Assegno ordinario di invalidità, se invalido almeno a non meno di due terzi

• Pensione di inabilità, se inabile al 100%

• Pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta), in caso di decesso dell’assicurato

• Pensione supplementare

• Supplemento di pensione, se è già pensionato nella Gestione Separata e continua a lavorare

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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Pensione anticipata

Soggetti interessati: lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata (dal 1.04.1996)

• 20 anni di contributi

• 63 anni e sette mesi di età

• Importo pensionistico non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale

DECORRENZA

• Il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda 29

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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Pensione di vecchiaia

Soggetti interessati: lavoratori iscritti esclusivamente nella gestione separata

• 20 anni di contributi

• 66 anni e sette mesi di età

• Importo pensionistico non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale

DECORRENZA

• Il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda 30

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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Pensione di vecchiaia

Soggetti interessati: lavoratori iscritti esclusivamente nella gestione separata

• 5 anni di contributi effettivamente versati

• 70 anni e sette mesi di età

DECORRENZA

• Il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Computo nella gestione separata/pensione anticipata

Soggetti interessati: solo gestioni Inps (dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, CDCM, Gestione separata)

Facoltà di computo: no 18 anni di contributi al 31.12.1995, almeno 15 anni di contributi di cui 5 dopo dal 1996 in poi

• 20 anni di contributi

• 63 anni e sette mesi di età

• Importo pensionistico non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale

DECORRENZA

• Il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Computo nella gestione separata/pensione di vecchiaia

Soggetti interessati: solo gestioni Inps (dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, CDCM, gestione separata)

• 20 anni di contributi

• 66 e sette mesi di età

• Importo pensionistico non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale

DECORRENZA

• Il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda 33

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Totalizzazione/pensione di vecchiaia

Soggetti interessati: dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, CDCM, liberi professionisti, gestioni Ago, Inpdap, Enpals, Gestione Separata, Casse professionali, Fondo clero.

• 20 anni di contributi

• 65 anni e sette mesi di età

DECORRENZA

• Finestra mobile 18 mesi

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Totalizzazione/pensione di vecchiaia

Sistema di calcolo

• Tutto contributivo

• Su richiesta e se è presente un diritto autonomo è possibile chiedere l’applicazione del calcolo retributivo

Es. 20 anni in gestione Inps e 7 anni in gestione separata, si può chiedere il calcolo retributivo per la quota di pensione con requisito autonomo e la restante parte con il calcolo contributivo

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Totalizzazione Anzianità

Soggetti interessati: dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, CDCM, gestioni Ago, Inpdap, Enpals, Gestione Separata, Casse professionali, Fondo clero.

• 40 anni e sette mesi di contributi effettivi (no Ds e Mal)

DECORRENZA

• Finestra mobile 21 mesi

SISTEMA DI CALCOLO

• contributivo36

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Cumulo pensione anticipata di vecchiaia

Soggetti interessati: dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, gestioni Ago, Inpdap, Enpals, Gestione Separata, Casse professionali, Fondo clero.

• Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi

• Uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi

DECORRENZA

• Il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Cumulo pensione anticipata di vecchiaia

Sistema di calcolo

• Sistema di calcolo retributivo per quote

• Sistema di calcolo contributi per la parte relativa alla gestione separata

• Si diritto al trattamento minimo

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Cumulo pensione di vecchiaia

Soggetti interessati: dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, gestioni Ago, Inpdap, Enpals, Gestione Separata, Casse professionali, Fondo clero.

• 20 anni di contributi

• 66 anni e sette mesi di età

DECORRENZA

• Il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Cumulo pensione di vecchiaia

Sistema Calcolo

• Retributivo o misto

• Contributivo per la parte relativa alla gestione separata

• Le quote relative alle casse professionali vengono versate al raggiungimento del diritto autonomo

• Si diritto al trattamento minimo

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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

calcolo retributivo

• Soggetti con una anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 con almeno 18 anni di contributi versati al 31.12.1995

Si basa su tre elementi:

• Anzianità contributiva fino ai 40 anni di cui almeno 35 anni di lavoro effettivo

• Media delle retribuzioni/redditi degli ultimi anni

• Aliquota di rendimento pari al 2% per anno di contribuzione

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Sistema di calcolo retributivo

Quota A: anzianità contributiva al 31.12.1992 per la media delle retribuzioni delle ultime 260 settimane alla data della decorrenza.

Quota B: anzianità maturata dal 1.01.1993 alla data del 31.12.2011 per la media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i dipendenti e degli ultimi 15 per i lavoratori autonomi

Quota C: anzianità maturata dal 1.01.2012 alla data di decorrenza della pensione con il sistema contributivo

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

calcolo retributivo misto

• Per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 la pensione viene calcolata con il sistema retributivo fino al 31.12.1995

• dal 1.01.1996 alla data di decorrenza viene calcolato con il sistema contributivo

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Sistema di calcolo misto

Quota A: anzianità contributiva al 31.12.1992 per la media delle retribuzioni delle ultime 260 settimane alla data della decorrenza.

Quota B: anzianità maturata dal 1.01.1993 alla data di decorrenza della pensione per la media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per i dipendenti e degli ultimi 15 per i lavoratori autonomi

Quota C: anzianità maturata dal 1.01.1993 al 31.12.1995 per la media delle retribuzioni delle ultime 156 settimane contributive alla data di decorrenza

Quota D: anzianità maturata dal 1.01.1996 alla data di decorrenza della pensione con il sistema di calcolo contributivo

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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

calcolo contributivo

• Lavoratori privi di anzianità contributiva al 1.01.1996

• Lavoratori che scelgono la liquidazione secondo istituti che prevedono il calcolo contributivo

• Lavoratori che optano per il sistema contributivo (meno di 18 anni al 31.12.1995

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Sistema di calcolo contributivo

Individuare la retribuzione/reddito annua

Calcolare l’aliquota di computo (33% per i lavoratori dipendenti, 25% per la gestione separata)

Determinare il montante individuale sommando i contributi di ogni anno opportunamente rivalutati sulla base del reddito annuo rivalutato sulla base degli indici Istat della media degli ultimi 5 anni

Applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione che varia in funzione dell’età del lavoratore al momento della pensione (dai 57 ai 65 anni di età)

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LE PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE

• Diminuzione della capacità lavorativa

• Necessità di sostegno al reddito familiare

• (Cessazione del rapporto di lavoro: solo per i collaboratori)

• Tali prestazioni sono finanziate con un versamento aggiuntivo, rispetto al contributo pensionistico, dello 0,72%

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CONGEDO DI MATERNITA’

PRIMA DEL PARTO

• Spetta per i due mesi prima del parto e il giorno del parto (Es. data effettiva del parto 15 luglio, periodo indennizzabile dal 15 maggio al 15 luglio)

• Per il periodo intercorrente la data presunta e la data effettiva del parto

• Per i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale per gravidanza a rischio

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CONGEDO DI MATERNITA’

DOPO IL PARTO

• Spetta per tre mesi dal giorno successivo al parto (es. data effettiva del parto 15 luglio, periodo indennizzabile dal 15 luglio al 15 ottobre)

• Per i giorni non fruiti, in caso di parto prematuro, sommati ai tre mesi successivi al parto

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CONGEDO DI MATERNITA’

PARTO PREMATURO E RICOVERO OSPEDALIERO

• I giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei cinque mesi

• In caso di ricovero ospedaliero del neonato, la lavoratrice può differire, in tutto o in parte, la fruizione del congedo di maternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare, sempre che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro

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PARTO FORTEMENTE PREMATURO

• Il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post parto, tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto ai 5 mesi

• Esempio Data parto: 30/6/2015 - Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015) Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

• Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. I 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum, nella fattispecie dall’1/7/2015 al 19/7/2015).

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CONGEDO DI MATERNITA’

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

• Si considera aborto l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifichi prima del 180 giorno dall’inizio della gestazione (300 giorni prima della data presunta del parto)

• In questi casi si ha diritto solamente alla indennità di malattia.

• l’interruzione della gravidanza che si verifichi dopo il 180 giorno, anche nell’ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso di tempo è da considerarsi a tutti gli effetti «parto» con diritto pertanto, all’indennità di maternità per i 5 mesi successivi.

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CONGEDO DI PATERNITA’

Il congedo di paternità è riconosciuto agli iscritti alla gestione separata per il periodo che sarebbe spettato alla madre o per i periodi residui quando si verificano determinate situazioni riguardanti la madre del bambino, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno lavoratrice.

Il congedo di paternità spetta in caso di:

• Morte o grave infermità della madre

• Abbandono del figlio

• Affidamento del figlio al padre

• Rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità spettante, nei casi di adozione o affidamento.

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CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’

Le libere professioniste/i iscritti alla gestione separata che versano lo 0,72% non hanno più l’obbligo di astenersi dal lavoro durante il congedo di maternità (Decreto legislativo 81/2017)

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REQUISITI

• Iscrizione alla gestione separata con versamento della contribuzione piena comprensiva del contributo addizionale dell’0,72%

• Versamento di almeno tre mensilità nei 12 mesi che precedono quello di inizio del periodo indennizzabile o di quello dell’effettivo ingresso in famiglia nei casi di adozione e affidamento

• Almeno tre mensilità di contribuzione versata nei 12 mesi che precedono la data di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre

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MISURA

• È pari all’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile

• Il pagamento dell’indennità di maternità esclude la corresponsione di ogni altra indennità eventualmente spettante come malattia

• In caso di ricovero ospedaliero (anche per motivi non correlati alla gravidanza) l’indennità di degenza non spetta durante i periodi di maternità indennizzata se non per l’eventuale degenza non compresa nel trattamento di maternità.

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CALCOLO DEL REDDITO MEDIO GIORNALIERO

Per il calcolo dell’indennità si prende come riferimento il reddito utile ai fini contributivi percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. Più precisamente:

• Si prende il reddito annuo risultante dalla denuncia dei redditi derivanti dall’attività libero-professionale proporzionata al periodo di riferimento

• Si deve dividere il reddito per 365 giorni (se c’è la copertura annuale) o per il numero di giorni di calendario tra il mese di iscrizione e quello finale di riferimento

• Sul reddito medio giornaliero di riferimento si calcola l’80%

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CONGEDO PARENTALE

• Sei mesi anche frazionabili entro i primi tre anni di vita del bambino alle madri o ai padri anche adottivi o affidatari iscritti nella gestione separata e tenuti al versamento della contribuzione piena.

• Il limite dei sei mesi è il totale di congedo parentale fruibile da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali.

• In caso di parto plurimo si ha diritto a sei mesi per ogni figlio

• Alle libere professioniste o lavoratrici parasubordinate non sono riconosciuti i riposi giornalieri per allattamento.

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REQUISITI

• Un rapporto di lavoro ancora in corso

• Diritto al congedo per maternità

• L’effettiva astensione dall’attività lavorativa: non è possibile proseguire l’attività lavorativa ne intraprendere una nuova attività sia essa dipendente o autonoma

• Accredito di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità e/o l’ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione e affidamento

• Per il padre il requisito va ricercato nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle situazioni previste per il riconoscimento del congedo di paternità.

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MISURA

• Il 30% del reddito medio giornaliero derivante dall’attività libero professionale, come calcolata per il congedo di maternità, per tutte le giornate comprese nel periodo richiesto.

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CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

• I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo di maternità/paternità e di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto che alla determinazione della misura della pensione.

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PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ

• Il diritto all'indennità non si prescrive in quanto non è mai stata emanata una norma di raccordo che armonizzi la legislazione riguardante le prescrizioni previste sulle prestazioni non pensionistiche e la Gestione Separata

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INDENNITA’ DI MALATTIA

• L’indennità di malattia è stata estesa ai lavoratori libero professionisti a decorrere dal 1 gennaio 2012

• Presupposto per il diritto alla prestazione dell'indennità di malattia è la sussistenza dell'attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell'evento morboso e l'effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato

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INDENNITA’ DI MALATTIA

Requisiti

• non essere titolari di pensione

• non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

• essere in possesso del requisito contributivo (nei 12 mesi che precedono la data iniziale devono risultare accreditati, almeno 3 mesi della contribuzione dovuta alla gestione separata con aliquota contributiva piena) e di quello reddituale (nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. 64

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INDENNITA’ DI MALATTIA

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA ED ACCERTAMENTI MEDICO LEGALEIl riconoscimento dell'evento morboso è subordinato alla trasmissione all'Istituto di un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

L'Istituto può legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di poter verificare la sussistenza dell'incapacità temporanea al lavoro.

I lavoratori sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00).Per le fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia, vengono applicate le norme previste per i lavoratori dipendenti.

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INDENNITA’ DI MALATTIA

La malattia è indennizzata per un numero massimo di giornate pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni. Per "durata complessiva del rapporto di lavoro" deve intendersi il numero delle giornate lavorate, nell'ambito del periodo di riferimento considerato ai fini contributivi e reddituali e cioè i 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia.Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni.

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INDENNITA’ DI MALATTIA

La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. In caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l'indennizzo è previsto per l'intera durata dell'evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all'Istituto idonea certificazione di malattia.

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INDENNITA’ DI MALATTIA

L'indennità va calcolata, con percentuali diverse a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia, sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell'anno interessato. In particolare l'indennità giornaliera sarà pari:

al 4% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione

al 6% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione

all' 8% del suddetto importo, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione

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INDENNITA’ DI MALATTIA

Ad esempio, per malattie iniziate nel 2015, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 100.324,00, l'indennità viene calcolata su euro 274,86 (euro 100.324,00 /365) e corrisponde per ogni giornata indennizzabile a:

euro 10,99 (4%) in caso di accredito contributivo da 3 a 4 mesi

euro 16,49 (6%) in caso di accredito contributivo da 5 a 8 mesi

euro 21,99 (8%) in caso di accredito contributivo da 9 a 12 mesi

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INDENNITA’ DI MALATTIA

• L’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, ha disposto, a far tempo dal 4 giugno 2017, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.

• Il lavoratore deve produrre, oltre al regolare certificato di malattia, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte.

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LA GESTIONE SEPARATA DELL’INPSlegge 335/1995

INDENNITA’ DI DEGENZA OSPEDALIERA

• L’indennità per degenza ospedaliera viene corrisposta nella misura dell' 8% - 12% - 16% assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l’ 8% - da 5 a 8 mesi il 12% - da 9 a 12 mesi il 16%).

• La prestazione di cui trattasi è autonoma ed aggiuntiva rispetto all'indennità già prevista per i casi di indennità di malattia a favore dei medesimi lavoratori iscritti alla Gestione separata, nel limite massimo di 180 giorni l’anno.

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INDENNITA’ DI MALATTIA

CONTRIBUZIONE FIGURATIVAPer gli eventi di malattia indennizzati non viene accreditata la contribuzione figurativa

PRESCRIZIONE

Il diritto all'indennità non si prescrive in quanto non è mai stata emanata una norma di raccordo che armonizzi la legislazione riguardante le prescrizioni previste sulle prestazioni non pensionistiche e la Gestione Separata

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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

E' una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.

L’importo dell’assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.

Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare e la tipologia del nucleo familiare, si deve fare riferimento alle norme previste per i lavoratori dipendenti

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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE REDDITI

I redditi da dichiarare sono, oltre quelli la cui dichiarazione è già prevista per i lavoratori dipendenti, anche quelli derivanti dalle attività libero-professionale. Pertanto, in questo caso, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività libero professionali

In caso di nuclei a composizione reddituale mista, è data la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70% di redditi da lavoro dipendente ed assimilato con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di lavoro parasubordinato.

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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

PERIODI PER I QUALI SPETTA L’ASSEGNO

L'assegno sarà corrisposto per tutto il periodo che, ai fini previdenziali, risulti coperto dalla specifica contribuzione, comprensiva dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72%

I periodi lavorati potrebbero non coincidere con i periodi coperti da contribuzione: l’accredito dei contributi in tale gestione dell’Inps avviene, infatti, partendo dal mese di gennaio (nel caso in cui il lavoratore risulti già iscritto) dell’anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando essi sono maturati; inoltre, la contribuzione versata potrebbe non coprire l’intero periodo per il quale è stato corrisposto il compenso.

L’assegno spetta anche per i periodi di congedo di maternità/paternità e congedo parentale coperti dalla prevista contribuzione figurativa.

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ASSEGNO DI NATALITA’: A CHI SPETTA

L’assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato o adottato o in affido temporaneo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, che siano in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato.

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ASSEGNO DI NATALITA’

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:

• 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;

• 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno spetta dalla data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

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ASSEGNO DI NATALITA’: LA DOMANDA

Può presentare domanda il genitore che abbia:

1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria

2) residenza in Italia

3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune)

4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno

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ASSEGNO DI NATALITA’

IL RINNOVO DELL’ISEE

Per poter richiedere l’assegno occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. E’ necessario che nel nucleo familiare indicato nella DSU sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.

Il termine di validità di ogni DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta ma occorre ogni anno presentarne un’altra. Quindi, in caso di mancata presentazione di una nuova DSU, il beneficio viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU. In questi casi non è necessaria la presentazione di una nuova domanda.

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ASSEGNO DI NATALITA’

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA E DECORRENZA DELL’ASSEGNO

La domanda di assegno va presentata, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. In caso di parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare un’apposita domanda per ciascun minore.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

In tale caso, l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

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VOUCHER BABY SITTING

Spetta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, libere professioniste incluse, che non risultino iscritte ad altre forme previdenziali e non risultino pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena

Che si trovino al momento della presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale

Il beneficio spetta per più figli, dietro presentazione di una domanda per ogni figlio, sussistendo per ognuno i requisiti previsti

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VOUCHER BABY SITTING

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo alternative tra loro:

• Contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati

• Voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting

L’importo del contributo è di 600 euro ed è erogato per un periodo massimo di tre mesi anche frazionabili, in alternativa al congedo parentale.

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PREMIO ALLA NASCITA

A decorrere dal primo gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di un minore dell’importo di 800 euro. Il premio che non concorre alla formazione del reddito complessivo è corrisposto dall’Inps in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione/affidamento

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PREMIO ALLA NASCITA

REQUISITI GENERALI

• Residenza in Italia

• Cittadinanza italiana o comunitaria

• Cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico o protezione sussidiaria

• Cittadine non comunitarie in possesso di permesso di soggiorno UE o di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE

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PREMIO ALLA NASCITA

MATURAZIONE DEL PREMIO

• Compimento del settimo mese di gravidanza

• Parto, anche se antecedente all’inizio dell’8 mese di gravidanza

• Adozione del minore nazionale o internazionale

• Affidamento preadottivo nazionale o internazionale

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PREMIO ALLA NASCITA

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Il premio è corrisposto su domanda esclusivamente telematica della donna gestante o della madre del minore

• La domanda va presentata dopo il compimento del 7 mese di gravidanza

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PREMIO ALLA NASCITA

DOCUMENTAZIONE

• Presentazione certificato di gravidanza in originale o via PEC

• Indicazione del numero di protocollo del certificato rilasciato dal medico certificatore o dal medico SSN convenzionato (dal 4/8 obbligatorio)

• Indicazione di avere già presentato il certificato per altra prestazione connessa alla gravidanza

• Per le non lavoratrici il numero di certificato del curante con i codici di esenzione M31 e M42

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BUONO NIDO

QUADRO NORMATIVO

L’art.1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n.232 ha disposto per i nati dal 1 gennaio 2016 il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

A partire dall’anno 2017, è attribuito un buono di 1000 euro su base annua in 11 mensilità e può essere erogato fino all’età di tre anni

Per ogni retta mensile il genitore ha diritto ad un importo massimo mensile di 90.91 euro fino a capienza

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BUONO NIDO

Art.3: Il premio non è cumulabile con la detrazione prevista ai fini Irpef (19% per lo stesso tipo di spesa). Il bonus è cumulabile con i voucher baby sitting ma non può essere fruito nel corso dell’anno, in mensilità coincidenti

Art.4 : Il contributo di 1000 euro viene erogato in una unica soluzione a favore di bambini al di sotto dei 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da patologie croniche . Il premio viene erogato dietro presentazione da parte del pediatra di una dichiarazione che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in relazione a una grave patologia cronica

Il premio è cumulabile con i voucher baby sitting89

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BUONO NIDO

REQUISITI

• Cittadinanza italiana

• Residenza in Italia

• Relativamente all’art.3 il richiedente è il genitore che sostiene il pagamento della retta

• Relativamente all’art.4 il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso comune

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della domanda

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RISCATTO LAUREA

E’ ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:

• i periodi di iscrizione fuori corso

• i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere 91

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RISCATTO LAUREA

Quanto costa

Per chi chiede il riscatto prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il contributo da pagare è calcolato sulla base dell’importo del minimale imponibile per artigiani e commercianti relativo all’anno di presentazione della domanda, sul quale viene applicata l’aliquota prevista per il lavoratori dipendenti in vigore nello stesso periodo.

Per chi si iscrive nella gestione separata l’importo da riscattare è determinato applicando l’aliquota prevista, per la contribuzione obbligatoria in vigore al momento della domanda, al reddito lordo degli ultimi 12 mesi

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RISCATTO LAUREA: PAGAMENTO RATEALE

Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

E’ confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

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RISCATTO LAUREA

Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato. Nel caso il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo è detraibile nella misura del 19 per cento dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico.

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RISCATTO LAUREA: RINUNCIA

L’interessato può rinunciare alla domanda di riscatto per qualsiasi motivo anche di ordine economico.In questo caso se l’INPS non ha ancora inviato la lettera di accoglimento è opportuno che l’interessato comunichi agli uffici l’intenzione di rinunciare.Se invece l’interessato ha già ricevuto la lettera di accoglimento basta non pagare la somma in essa indicata per manifestare la volontà di rinuncia.Se, successivamente, l’interessato cambia idea la domanda può essere ripresentata. Ma è chiaro che in questo caso la somma da pagare sarà sicuramente maggiore di quella calcolata in precedenza. Ciò in quanto, alla data della nuova domanda, sono variati gli elementi presi a base per il calcolo del riscatto.

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RISCATTO LAUREA

Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.

Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.

Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.

Tuttavia, per non più di cinque volte, il ritardato versamento verrà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza del bollettino.

L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all’importo del capitale versato. 96

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RISCATTO LAUREA

Conviene?

L’assegno pensionistico Inps aumenta?

Secondo alcune stime, se per un giovane che inizia a lavorare a 30 anni e termina con 35 anni di contributi, la pensione Inps sarà pari a circa il 58% dell’ultimo reddito, con il riscatto laurea (triennale o di 5 anni) chi ha appena iniziato a lavorare avrà un incremento superiore di 5/8 punti a seconda che si tratti di un uomo o una donna.

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RISCATTO LAUREA

Pensione di vecchiaia

66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato

66 anni e 7 mesi per lavoratrici dipendenti del privato

66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi

66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome

66 anni e 7 mesi per lavoratrici dipendenti del pubblico impiego

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RISCATTO LAUREA

Pensione anticipata ordinaria/cumulo ( sistema misto)

Gli uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi

Le donne con 41 anni e 10 mesi di contributi

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RISCATTO LAUREA

Pensione solo contributiva (dal 1.1.1996 legge Dini)

• Chi ha 20 anni di contributi versati, un assegno pari ad almeno 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (448,07) e l’età pari a 63 anni e 7 mesi

• Chi ha 20 anni di contributi versati, un assegno pari ad almeno 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (448,07) e l’età prevista per la pensione di vecchiaia (66,7 U e 66,1 D)

• Chi ha almeno 5 anni contributivi versati e ha 70 anni e 7 mesi d’età.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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