Gestione separata enpapi ottobre 2013

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ISTITUZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI

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ISTITUZIONE DELLA

GESTIONE SEPARATA ENPAPI

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LA LEGGE ISTITUTIVA

All’articolo 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è stato inserito, in

sede di conversione in legge 7 agosto 2012, n. 135, il nuovo comma 4 ter,

che così recita:

“Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di

Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede

all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della

propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione

Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della

contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente,

nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio

2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla

predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi

eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della

medesima gestione separata.”

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CHI È ISCRITTO

Sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI per i

seguenti soggetti, iscritti nei Collegi provinciali IPASVI:

• i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,

• i titolari di contratto a progetto, (art. 61-69 D.Lgs 276/2003)

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo di Studi Associati

e Cooperative,

• i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Collegi

Provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro di

autonomo (attrazione del reddito nella sfera libero professionale),

• i collaboratori occasionali di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003.

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I compensi assoggettabili a contribuzione presso la Gestione Separata sono

quelli percepiti in virtù dello svolgimento delle attività rientranti nell’oggetto

proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista

in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti

nell’oggetto dell’arte o professione.

Tra le attività rientranti nei profili professionali è inclusa anche quella di

docenza.

Ad esempio, gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari,

anche se lavoratori dipendenti, autorizzati dalla propria struttura ad

effettuare attività di docenza in materie sanitarie presso Università, scuole

professionali o altri istituti, che abbiano stipulato contratti di collaborazione

non abituale (cd. mini cococo) sono iscritti alla Gestione Separata.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ASSOGGETTABILI

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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Le aliquote contributive applicate sui compensi percepiti dagli Iscritti alla Gestione

Separata sono così stabilite:

TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE NON CONTESTUALMENTE

ASSICURATI PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI

DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO

In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente,

allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale,

dell’assegno per il nucleo familiare, e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Anno Aliquota IVS

2012 e 2013 27%

2014 28%

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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTESTUALMENTE ASSICURATI

PRESSO ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA O TITOLARI DI TRATTAMENTO

PENSIONISTICO

Non è dovuto il contributo pari allo 0,72% e non si ha diritto all’erogazione delle

prestazioni assistenziali previste per chi versa l’aliquota aggiuntiva.

Anno Aliquota IVS

2012 18%

2013 20%

2014 21%

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MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO

La contribuzione, determinata con le aliquote esposte, è dovuta nel limite del massimale

contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della legge n. 335/95, pari:

•per l’anno 2012, ad € 96.149,00

•per l’anno 2013, ad € 99.034,00.

A differenza del massimale, non è previsto un importo minimo sul quale è comunque

dovuto il contributo. L’importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo. Ai soli

fini della individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli Iscritti, si applica il

minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari:

•per l’anno 2012, ad € 14.930,00

•per l’anno 2013, ad € 15.357,00.

Es. anno 2013

Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno

l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il

calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno

con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato aggiunto, vi sarà una

contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

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ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE

Il collaboratore è tenuto alla sola presentazione della domanda di

iscrizione.

Il collaboratore è comunque tenuto a comunicare al proprio

committente:

• la sua condizione previdenziale (se iscritto presso altra forma

previdenziale, pensionato ovvero provo di altra copertura),

• il superamento del massimale di reddito,

• se è stata presentata domanda di iscrizione

•eventuali altri dati con valenza fiscale

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ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Il committente è tenuto alla comunicazione dei dati retributivi

relativi ai propri collaboratori ed al pagamento della

contribuzione dovuta così come previsto per i collaboratori iscritti

alla Gestione Separata INPS

RIPARTIZIONE DELL’ONERE

La contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del

committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore.

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ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Il committente è tenuto quindi:

• ad inviare la domanda di “registrazione committente” con

l’indicazione dei propri dati unitamente all’elenco dei

collaboratori in servizio

• a trasmettere le denunce dei compensi utilizzando il software

DARC messo a disposizione da ENPAPI entro l’ultimo giorno del

mese successivo a quello di pagamento del compenso (il software

permette al committente di comunicare all’ENPAPI i compensi dei

propri

• a versare la contribuzione complessivamente dovuta entro il giorno 16

del mese successivo a quello di corresponsione del compenso

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REGIME SANZIONATORIO COMMITTENTI

• Riferimenti normativi: Legge 23 dicembre 2000, n. 388. "Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

2001)”

• Evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b)

• La denuncia spontanea

• Omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a)

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PRESTAZIONI

Gli Iscritti alla Gestione Separata hanno diritto all’erogazione

delle seguenti prestazioni:

• pensione di vecchiaia

• assegno ordinario di invalidità

• pensione di inabilità

• pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta

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PENSIONE DI VECCHIAIA

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento

del 65° anno di età a condizione che risultino versati ed

accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

L’importo della pensione è determinato secondo il sistema

contributivo, moltiplicando il montante individuale dei

contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo

all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza

della pensione danno titolo al supplemento di pensione.

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ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Possono chiedere l’erogazione dell’assegno ordinario di

invalidità gli Iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:

• la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a

meno di un terzo in modo continuativo per difetto fisico o

mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente;

• risultino versate almeno cinque annualità di effettiva

contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio

precedente la domanda. Ai fini del raggiungimento dei

requisiti minimi di contribuzione effettiva, i periodi

afferenti le due gestioni si cumulano.

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PENSIONE DI INABILITÀ

Possono chiedere l’erogazione della pensione di inabilità gli

Iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:

• la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a

causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo

l’iscrizione, in modo permanente e totale

• l’evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata

in costanza di iscrizione all’Ente

• risultino versate almeno cinque annualità di effettiva

contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio

precedente la domanda e sia intervenuta la cessazione

effettiva dell’attività e la relativa cancellazione dal Collegio.

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PENSIONE AI SUPERSTITI, DI REVERSIBILITÀ O INDIRETTA

Nel caso di decesso del pensionato o dell’iscritto per il quale

risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva

(di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di

pensione) spetta una pensione a:

* La somma delle quote non può comunque superare il 100% della

pensione che sarebbe spettata al de cuius.

I SUPERSTITI LE PERCENTUALI*

Coniuge e figli

Coniuge 60%

Figlio unico, se non ha diritto il coniuge 70%

Ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge 20%

Ciascuno dei figli, se non ha diritto il coniuge 40%

Altre categorie di superstiti

Genitore 15%

Fratello o sorella 15%

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ASSISTENZA

Coloro che, non titolari di altra posizione previdenziale o di

trattamento pensionistico, versano l’aliquota piena con

l’aggiunta dello 0,72%, hanno altresì diritto a:

• indennità di maternità e paternità

• indennità per congedo parentale

• assegno per il nucleo familiare

• indennità di malattia e di degenza ospedaliera

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INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

L’indennità è erogata in caso di parto, interruzione di gravidanza

dopo il 180° giorno, adozione e affidamento.

L’indennità viene corrisposta anche per i periodi di interdizione

anticipata.

L’indennità viene corrisposta al padre nel caso di morte o grave

infermità della madre o di abbandono del figlio nonché in caso di

affidamento esclusivo del bambino al padre.

REQUISITI

Titolari di rapporto di collaborazione non pensionati e non iscritti ad

altra forma di previdenza obbligatoria che facciano valere almeno 3

mesi di contribuzione accreditati nei 12 precedenti la data del parto

e che si astengano effettivamente dal lavoro.

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INDENNITÀ DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

DURATA

Il periodo indennizzabile è pari a 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il

parto). Previo invio di certificazione medica il periodo di riferimento può

variare (1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto).

Il periodo indennizzabile è pari a 3 mesi nel caso in cui la richiesta sia

presentata dal padre (causa morte, infermità della madre o abbandono).

IMPORTO

L’indennità è calcolata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante

da attività di collaborazione, dichiarato e prodotto nei 12 mesi precedenti

l’insorgenza del diritto. Nel caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi,

l’indennità è ridotta proporzionalmente.

MODAL ITÀ

L’istanza può essere presentata a partire dal compimento del settimo mese

di gravidanza ed entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

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CONGEDO PARENTALE

Per ogni bambino si ha diritto ad un periodo di 3 mesi di congedo parentale

da fruire in modo continuativo o frazionato entro l’anno di vita del bambino

o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

REQUISITI

Possono presentare domanda le Iscritte e gli Iscritti che abbiano titolo

all’indennità di maternità e di paternità, anche nei casi di adozione o

affidamento, e che abbiano il rapporto di lavoro in atto.

IMPORTO

L’importo erogato è pari al 30% del reddito preso a riferimento per

l’indennità di maternità/paternità

MODAL ITÀ

L’istanza deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo (in

caso contrario sarà indennizzabile solo il periodo di astensione successivo

alla presentazione dell’istanza).

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INDENNITÀ DI MALATTIA

REQUISITI

Spetta ai titolari di rapporto di collaborazione che non sia pensionato o

iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e che nei 12 mesi

precedenti l’evento indennizzabile:

• abbiano almeno 3 mensilità di contribuzione accreditata

• abbiano un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo.

PERIODO INDENNIZZABILE ED IMPORTO EROGATO

Sono indennizzati tutti i giorni di malattia con un mino di 4 giorni e fino ad

un massimo di 1/6 della durata del rapporto di lavoro e comunque non

inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare.

MODALITÀ

La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di un

anno, calcolato dal giorno successivo alla fine della malattia.

Il certificato medico deve essere trasmesso entro il termine perentorio di

2 giorni dal rilascio

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INDENNITÀ DI MALATTIA

IMPORTO SPETTANTE

L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno

dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:

• 4% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non

continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;

• 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non

continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;

• 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche

non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento.

Esempio in caso di malattie iniziate nell’anno 2013:

• euro 10,85 per ogni giorno (4% del massimale contributivo), se nei 12 mesi

precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

• euro 16,28 per ogni giorno (6% del massimale contributivo), se nei 12 mesi

precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

• euro 21,71 per ogni giorno (8% del massimale contributivo), se nei 12 mesi

precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

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INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA

REQUISITI

Spetta ai titolari di rapporto di collaborazione che non sia pensionato o

iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e che nei 12 mesi

precedenti l’evento indennizzabile:

• abbiano almeno 3 mensilità di contribuzione accreditata

• abbiano un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo.

PERIODO INDENNIZZABILE ED IMPORTO EROGATO

Tutti i giorni di ricovero in strutture pubbliche o convenzionate fino ad un

massimo di 180 giorni nel corso dell’anno solare

MODALITÀ

La domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di un

anno, calcolato dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

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INDENNITÀ DI DEGENZA OSPEDALIERA

IMPORTO SPETTANTE

L’indennità è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno

dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:

• 8% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contributi, anche non

continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;

• 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche

non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;

• 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche

non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento.

Esempio in caso di malattie iniziate nell’anno 2013:

• euro 21,07 per ogni giorno (8% del massimale contributivo), se nei 12 mesi

precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

• Euro 31,61 per ogni giorno (12% del massimale contributivo), se nei 12 mesi

precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

• euro 42,15 per ogni giorno (16% del massimale contributivo), se nei 12 mesi

precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

REQUISITI

Hanno diritto a presentare l’istanza gli Assicurati che non siano pensionati o

iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria nel caso in cui il reddito

complessivo del nucleo familiare nell’anno di riferimento sia composto, per

almeno il 70%, da redditi derivanti da collaborazione o da lavoro dipendente

e non sia superiore al limite fissato annualmente dalla tabelle INPS.

IMPORTO E DURATA

L’importo è determinato dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei

componenti e dal reddito. L’assegno è corrisposto esclusivamente per i mesi

in cui è presente l’accredito di contributi (IVS maggiorati dello 0,72%)

nell’anno di riferimento.

DOMANDA

La domanda può essere presentata a partire dal 01 febbraio dell’anno

successivo a quello in cui è stato prodotto reddito.