La gestione dei rifiuti in azienda -...

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1 1 Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 ottobre 2014 Luogo, XX 2014 La gestione dei rifiuti in azienda la normativa, i codici CER e le autorizzazioni, il MUD e la gestione documentale, le responsabilità delle imprese e il sistema sanzionatorio 2 Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 ottobre 2014 Programma: Cenni sulla normativa dei rifiuti: il D.Lgs. 152/2006 parte IV Principi di gestione Rifiuto o non rifiuto (definizioni, esclusioni, sottoprodotti, MPS, EOW) La codifica, la classificazione dei rifiuti e le analisi La produzione dei rifiuti: obblighi e modalità gestionali Il trasporto e il destino dei rifiuti: le autorizzazioni e la qualifica dei fornitori La gestione documentale (MUD, registri di c/s, formulari - SISTRI) Le responsabilità delle imprese e dei dipendenti Il sistema sanzionatorio La gestione dei rifiuti in azienda Camera di Commercio di Como 06 ottobre 2014

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1Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Luogo, XX 2014

La gestione dei rifiuti in aziendala normativa, i codici CER e le autorizzazioni, il MUD e la gestione documentale, le responsabilità delle imprese e il sistema sanzionatorio

2Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Programma:• Cenni sulla normativa dei rifiuti: il D.Lgs. 152/2006 parte IV

• Principi di gestione

• Rifiuto o non rifiuto (definizioni, esclusioni, sottoprodotti, MPS, EOW)

• La codifica, la classificazione dei rifiuti e le analisi

• La produzione dei rifiuti: obblighi e modalità gestionali

• Il trasporto e il destino dei rifiuti: le autorizzazioni e la qualifica dei fornitori

• La gestione documentale (MUD, registri di c/s, formulari - SISTRI)

• Le responsabilità delle imprese e dei dipendenti

• Il sistema sanzionatorio

La gestione dei rifiuti in azienda

Camera di Commercio di Como06 ottobre 2014

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3Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il corso ha l'obiettivo di:

• fornire alle imprese che producono e/o gestiscono rifiuti i principi base per

adempiere correttamente agli obblighi di legge che si pres entano nelle varie

fasi correlate alla gestione del rifiuto, dalla produzi one alla destinazione

finale;

• fare chiarezza sulle autorizzazioni per il trasporto e i l destino finale,

comprendendo le modalità di gestione degli impianti di

recupero/smaltimento;

• Illustrare le criticità della gestione documentale

• informare sulle responsabilità delle imprese e sulle sanz ioni.

RELATORI

Avv. Valeria BORTOLOTTI: opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia IUS08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia,

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE: responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente in ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti, svolge docenze in ambito delle discipline ambientali per Enti e imprese

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Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 Sassuolo (MO)

www.ecoricerche .net

Ecoricerche S.r.l. Ecoricerche opera nel settore della consulenza tecnica dal 1992 in un unico complesso comprensivo degli uffici tecnici e amministrativi, dei laboratori e delle sale corsi, ed è accreditata ISO 9001 per lo svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche è organizzata in DIVISIONI TECNICHE attualmente con 32 tecnici specializzati in specifici settori di intervento, quali:

- Ambiente

- Sicurezza

- Qualità e organizzazione aziendale

- Gestione Rifiuti

- ADR e Sostanze pericolose

- Agroalimentare

- Laboratorio chimico e microbiologico

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5Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Concetto di « GESTIONE»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (definizione prevista nell’art. 183 comma 1 lettera n)

INTRODUZIONENella gestione dei rifiuti, la norma di riferimento è la parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornata con il D.Lgs. 205/2010 del 03 dic 2010, in vigore dal 25 dic 2010 e più recentemente dalla Legge 116/2014.

6Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Fasi di GESTIONE

La fase di produzione del rifiuto è una fase di gestione?

NO: la produzione (da cui deriva il Deposito Temporaneo – D.T.) non è una fase di gestione in quanto precede la raccolta

Tempo

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7Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

PRODUTTORE DETENTORE

TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO

Chi sono i soggetti della filiera dei RIFIUTI?

Le definizioni sono previste nel D.Lgs. 152/06 art. 183 comma 1

Ognuno di questi soggetti è legato agli altri nella gestione dei rifiuti.

Ogni soggetto deve sottostare a precise regole

8Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale)

Parte I: Disposizioni comuni e principi generali

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente

+ Allegati tecnici

Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale ” (pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006)

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9Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

D.Lgs. 152/06 Parte IV: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonif ica dei siti inquinanti

Tit. I - Gestione dei rifiuti:

capo I. Disposizioni generali,

capo II. Competenze,

capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,

capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni

capo V. Procedure semplificate

Tit. II - Gestione degli imballaggi

Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifi uti

Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tit. V - Bonifica dei siti contaminati

Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transit orie e finali:

capo I. sanzioni,

capo II. disposizioni transitorie e finali

10Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

ALLEGATO A: Abrogato D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti]

• ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento

• ALLEGATO C: Operazioni di recupero

• ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Deci sione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

• ALLEGATO E: 1) Obiettivi di recupero e riciclaggio; 2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Di r. CE 2004/12

• ALLEGATO F Criteri da applicarsi sino all’entrata in vigore del D.M. di cui all’art. 226, co. 3 (cfr. standard degli imballaggi -D.M. 2.05.06)

ALLEGATO G: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti pericolosi]

ALLEGATO H: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti]

• ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiu ti

• ALLEGATO L: Esempi di misure di prevenzione dei rif iuti

D.Lgs. 152/06 Parte IV: gli allegati tecnici

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11Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempi di allegato:

ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento

ALLEGATO C: Operazioni di recupero

12Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Segue Esempi:

• ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

• ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

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13Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempi di applicazione delle fonti

D.Lgs. 152/06, art. 190 Registri di carico e scarico

D.M. 148/98: Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti

D.M. 145/98: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti

D.Lgs. 152/06, art. 193 Trasporto dei rifiuti

Circolare 4 agosto 1998 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei r ifiuti e dei

formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportat i individuati, rispettivamente, dal D.M. 145/98 e dal D.M. 148/98.

14Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I PRINCIPI nella gestione dei rifiuti (art. 178 D.Lgs. 152/06)

- precauzione,

- prevenzione,

- sostenibilità,

- proporzionalità,

- responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,

- chi inquina paga. ….TUTTI i soggetti coinvolti

nella produzione - nella distribuzione

nell’utilizzo - nel consumo

dei beni da cui originano i rifiuti

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15Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Concetto di CORRESPONSABILITA’

La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quell a dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento(art. 178 del D.Lgs. 152/2006).

I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti

PRODUTTOREDETENTORE

TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO

16Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il D.Lgs. 152/06 art. 183: definizioni Comma 1

Lettera a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Lettera b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto;

Lettera f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (PRODUTTORE INIZIALE) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (NUOVO PRODUTTORE)

Lettera h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

Lettera l) "intermediario«: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

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17Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

D.Lgs. 152/06 prevede all’art. 183 lettera f)"produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (PRODUTTORE INIZIALE ) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (NUOVO PRODUTTORE)

NUOVO PRODUTTORE =impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti

chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti

il Legge 125/13 prevede all’art. 183 comma 1 lettera f, l’aggiunta del termine (nuovo produttore)

18Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempio di NUOVO PRODUTTORE =Autodemolitore

Dall’attività (autorizzata) di autodemolizione si gene rano diversi rifiuti pericolosi e non pericolosi

Dal 16.01.04* (veicoli fuori uso) al ……

13.02.05*16.01.0616.01.14*16.01.22 16.06.01….. ecc..

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19Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Sempre l’autodemolitore

Caso di produzione di un rifiuto dalla manutenzione dell’impianto di autodemolizione......

Ad es: cambio olio della pressa rifiuto CER 13.01.11*

PRODUTTORE INIZIALE o NUOVO PRODUTTORE?

PRODUTTORE INIZIALE

20Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempio di NUOVO PRODUTTORE =Impianto di recupero

Dall’attività (autorizzata) di stoccaggio e cernita R 12 di imballaggi in materiali misti CER 15.01.06 si producono rifiuti da imballaggio selezionati:

15.01.0115.01.0215.01.0315.01.04 ….. ecc.

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21Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Lettera n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

Lettera t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

Lettera z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

Lettera aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;

Lettera bb) “deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta…….

22Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Articolo 179 D.Lgs. 152/06

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto dell a seguente gerarchia :

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

Come si fa GESTIONE?

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

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23Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La gerarchia di intervento relativa al ciclo dei rifiuti secondo la Direttiva 2008/98/CE

24Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il D.Lgs. 152/06 prevede all’art. 183 alcune definizioni che definiscono una serie di termini, la conoscenza dei quali è indispensabile per la corretta lettura e interpretazione degli adempimenti previsti dal testo normativo.

L’art. 183 comma 1 lettera a) prevede:

rifiuto: “ qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi ”.

Il Rifiuto: cos’è?

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25Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Altre regole per “qualificare” qualsiasi oggetto o sostanza come RIFIUTO o NON RIFIUTO:

• NON bisogna considerare il valore economico dello stesso/stessa

• Occorre sempre considerare il destino finale della sostanza od oggetto (concetto di tracciabilità)

• Occorre sempre una procedura aziendale

26Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Non sono RIFIUTI :

SOTTOPRODOTTI così come definiti dall’art. 184 bis D.Lgs. 152/06

E.O.W. così come definito dall’art. 184 ter D.Lgs. 152/06

…. Oltre ai BENI USATI

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27Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Non sono RIFIUTI:I SOTTOPRODOTTI

Articolo 184-bis Sottoprodotto

Comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera

a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un proces so di produzione , di cui costituisce

parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizz ato , nel corso dello stesso o di un

successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato di rettamente senza alcun ulteriore

trattamento diverso dalla normale pratica industria le;

d) l'ulteriore utilizzo è legale , ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,

tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non

porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

28Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

ATTENZIONE:

Condizioni soddisfatte CONTESTUALMENTE

Normale pratica industriale: le uniche definizioni s i trovano nel D.M. 161/12 (materiali da scavo) e nell a normativa delle discariche (D.Lgs. 36/2003)

Occorre una procedura gestionale che giustifichi la classificazione dello “scarto di produzione” come sottoprodotto

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29Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Attività produttivaSCARTO di PRODUZIONE

RIFIUTO SOTTOPRODOTTO

Gestione beneGestione rifiuto:• CER• trasporto• documenti

SMALTIMENTORECUPERO

Schema a blocchi:• Rifiuto• Sottoprodotto

30Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Con la Direttiva 2008/98/CE si è avviato un processo di riforma della disciplina sui rifiuti, che ha stabilito i principi per la cessazione della qualifica di rifiuto, i cosiddetti End of Waste.

Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiutoComma 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Non sono RIFIUTI:End of waste

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31Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La differenza tra le terminologieEOW e materia prima secondaria

Il termine materia prima secondaria è usato per identificare un bene derivante da operazioni di recupero di rifiuti.La normativa di riferimento è il D.M. 72 del 05/02/1998 e ss. mm. e ii. nel quale viene esplicitato, in funzione delle diverse tipologie merceologiche del rifiuto, le caratteristiche del bene (cd. Mps) che si ottiene dalle operazioni di recupero.

Il termine End Of Waste indica un rifiuto che ha cessato di es sere tale a seguito di operazioni di recupero; la derivazione del termine è europea a seguito e le norme di riferimento sono specifici regolamenti in funzione della tipologia di rifiuto sottoposto a recupero (ad es. Reg. 333/11/Ue per rottami di ferro, acciaio e alluminio - Reg. 715/13/Ue per i rottami metallici di rame) è anch’esso utilizzato per indicare beni derivanti da operazioni di recupero di rifiuti.

32Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

RIFIUTO conferitoad impianto autorizzato

Esiste il Regolamento europeo specifico?

E.O.W.

Attività di recupero autorizzata

M.P.S.

SI NO

Schema a blocchi:• MPS • EOW

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33Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La differenza tra SOTTOPRODOTTO e EOW?

..nella PROVENIENZA:

Il sottoprodotto proviene da un processo industriale (non di consumo) preordinato alla generazione di un altro diverso prodotto, secondo quanto enunciato dalla normativa;

La cessazione di qualifica di rifiuto è il risultato di un processo di recupero, riutilizzo, riciclo con ciò escludendo ogni ipotesi di “riutilizzo tal quale” (sare bbe un sottoprodotto).

Un’attività produttiva NON produce E.O.W. ma RIFIUT O, neanche nel caso in cui lo scarto (rifiuto) abbia le medesime c aratteristiche di una merce.

34Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

ATTENZIONE:Per DEFINIRE CORRETTAMENTE se una sostanza od oggetto sia RIFIUTO o SOTTOPRODOTTO occorre valutare anche quale sia il destino dello stesso

Esempio: scarto di carta

RIFIUTO o SOTTOPRODOTTO?

E’ il produttore dello scarto che qualifica lo status dello stesso

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35Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Destino diretto: CARTIERA

Destino: IMPIANTO di STOCCAGGIO / RECUPERO RIFIUTI

SOTTOPRODOTTO (previa verifica condizioni art. 184 bis D.Lgs. 152/ 06)

RIFIUTO

36Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempio: inerti da demolizione

- processo produttivo = demolizione edilizia prodromo della realizzazione di una nuova opera- prodotto finale = nuova opera- utilizzo certo = riempimento degli scavi (realizzazione dei piazzali accessori all'opera edilizia) - nessun trattamento diverso dal versamento nello scavo - assenza di lesioni all'ambiente o alla salute umana

NON È UN SOTTOPRODOTTO: La demolizione di un edificio non può considerasi processo di produzione: una nuova costruzione può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni. Un macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, e precisamente rifiuti da demolizione, realizza un'attività di recupero dei rifiuti, necessitante quindi di autorizzazione (Cass. 15 ottobre 2013, n. 42342)

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37Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;d) i rifiuti radioattivi;e) i materiali esplosivi in disuso;f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Inoltre:Art. 185 esclusione dell’ambito di applicazione (dalla parte IV del D.Lgs. 152/06)

38Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:a) le acque di scarico;b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal reg. CE 1774/2002c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/2008

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Dec. 2000/532/Ce e ss. mm. e ii.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) [rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter [E.O.W.] .

Segue art. 185 esclusione dell’ambito di applicazio ne

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39Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I materiali da scavo sono rifiuti?

In base all’art. 185 D.Lgs. 152/06 “Esclusione dell’ambito di applicazione”, la risposta è NO.

INFATTI il comma 1 del citato articolo prevede che NON rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del presente decreto :… omissis;Lettera c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;…..omissis

…allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato

escavato

40Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Se il materiale da scavo deve essere utilizzato fuo ri dal sito ove è stato scavato, si applica il criterio di valutazi one di cui al comma 4 del medesimo art. 185 e precisamente:

- art. 183 comma 1 lettera a): è un rifiuto?- art. 184-bis: è un sottoprodotto?- art. 184-ter: è un E.O.W. (cessazione qualifica di rifiuto)?

Attenzione:gli INERTI da DEMOLIZIONE NON sono TERRE e ROCCE da SCAVO (Corte di Cassazione Sez III penale sentenza 09 maggio 2013 n°°°° 19942)

Per l’utilizzo di questi materiali in siti diversi?

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41Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Ai fini dell’attuazione della normativa, i rifiuti s ono classificabili secondo l’origine in URBANI e SPECIA LI e secondo la pericolosità in PERICOLOSI e NON PERICOL OSI (art. 184 comma 1 D.Lgs. 152/06)

Classificazione dei rifiuti

42Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La distinzione tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali ha effetti:• sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere• sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale• sull'individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere

al loro smaltimento.

La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non peric olosi ha effetti :• sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere• sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale• sull'individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere

al loro smaltimento• sul divieto di miscelazione• sul sistema sanzionatorio

Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

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43Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI URBANI (art. 184 D.Lgs. 152/06) :

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

44Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI SPECIALI (art. 184 D.Lgs. 152/06) :

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotto);

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

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45Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

H1 Esplosivo H8 Corrosivo

H2 Comburente H9 Infettivo

H3A Facilmente infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H4 Irritante H12Sostanze o preparati che a contatto con l’acqua, l’aria o un acido sprigionano sostanze tossiche o molto tossiche

H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H6 Tossico H14 Ecotossico

H7 Cancerogeno H15

Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

Criterio: PERICOLOSITA’

In base a questo criterio esistono RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o pi ù caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto (definizione di cui all’art. 184 comma 4)

Allegato I

46Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Ai fini della qualifica dei rifiuti, con il D.Lgs. 152/06 fa proprie le direttive del D.Lgs. 22/97, assumendo quale riferimento per il sistema di codifica, il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), il quale è una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune in tutti i Paesi CE.

Il catalogo CER è sottoposto a revisione periodica (identificazione di nuovi RIFIUTI legati al progredire della tecnologia). Ad oggi sono contemplati 839 CER � 405 codici di rifiuti pericolosi

� 131 codici specchio

� 303 codici rifiuti non pericolosi

� 67 codici [99] non pericolosi

� 2 codici [99] pericolosi

Codifica dei rifiuti

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47Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Modalità di CODIFICA :Ogni rifiuto è designato con un codice a 6 cifre (tre gruppi di due cifre)

� la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell’indice del Catalogo;

� la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell’ambito dello stesso raggruppamento;

� le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti.

La codifica si basa sulla tipologia produttiva del rifiuto, fatta eccezione per alcuni raggruppamenti ”generali” comuni a molte tipologie produttive (quali imballaggi, olii, solventi, ecc.).

48Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, A CQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIME NTI

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRO D DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFI CAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITU RA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGIL LANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

I raggruppamenti principali rappresentano la “prima coppia” del codice CER di un rifiuto

Raggruppamenti principali dei codici CER

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49Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFI CIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FER ROSA

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAM ENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MAT ERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

16. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

17. RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOL IZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

18. RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERI NARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE

19. RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ D ALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTR IALE

20. RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABIL I PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

50Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

13: OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

14: SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI D I SCARTO (tranne 07 e 08)

15: RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

Famiglie di codici CER comuni a tutte le tipologie produttive

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51Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

FAMIGLIA 16. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

Alcune sottofamiglie:

• (16 02) scarti provenienti da apparecchiature

elettriche ed elettroniche

• (16 03) prodotti fuori specifica e prodotti inutilizza ti

• (16 06) batterie ed accumulatori

52Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ce ramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzi one

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a tratt amento termico

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE. E DAL TRATTA MENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trat tamento fisico e meccanico sup. di metalli e plasti che

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferros i

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferr osi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non fe rrosi

Esempi di codici CER

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53Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Come scegliere correttamente tra gli 839 CER attualmente previsti nell’Allegato D?

Suggerimenti dal trasportatore o dall’intermediario?

Sorteggio casuale?Con 3 estrazioni si stabilisce il CER

54Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I codici CER sono indicati nell’allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del T.U.A.All’allegato D sono state aggiunte nuove premesse p er la classificazione dei rifiuti, la cui applicazione sa rà a partire dal 18 febbraio 2015 (180 gg dall'entrata in vigore dalla L . 116/2014)

Nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 sono identificati con asterisco (*)

RNP 12.01.01 = limatura e trucioli di materiali fer rosi

RNP 15.01.01 = imballaggi in carta e cartone

RP 13.02.06* = scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

RP 15.01.10* = imballaggi contenenti residui di sos tanze pericolose o contaminati da tali sostanze

RP 16.06.01* = batterie al piombo

RP 17.06.01* = materiali isolanti contenenti amiant o

ATTENZIONE: indicare con l’asterisco (*) un RP NON è OBBLIGATORIO

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55Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

INTRODUZIONE

Punto 3

• Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che te rminano con le cifre 99 .

• Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

• Se nessuno di questi codici risulta adeguato , occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 .

• Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16 , occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attivitàidentificata

Allegato D parte IV

56Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Schema a blocchi per codificare un rifiuto secondo il punto 3 All. D

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57Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Punto 3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della dir 2008/98/Ce …..

Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/Ce e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:— punto di infiammabilità < o = 55 °C,— una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,— una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,— una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,— una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,— una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,— una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,— una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,— una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,— una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,— una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (cat 1 o 2) classificata come R60 oR61 in concentrazione > o = 0,5%,— una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (cat 3) classificata come R62 o R63in concentrazione > o = 5%,— una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,— una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;

58Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Punto 4. Ai fini del presente allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/Cee e ss mm.; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

Punto 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più proprietà di cui all‘All I.

Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all‘All I, la decisione 2000/532/Ce non prevede al momento alcuna specifica.Nelle more dell'adozione, da parte del MATT, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'Ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'ADR per la classe 9 — M6 e M7.

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59Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04* emulsioni clorurate

13 01 05* emulsioni non clorurate

13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegrada bili

13 01 13* altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrifi canti

13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lub rificazione, clorurati

13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lub rificazione, non clorurati

13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lu brificazione

13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, faci lmente biodegradabile

13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione1 3 03 06*

Esempi di codici CER pericolosi

60Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MAT ERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imba llaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11* imballaggi metallici contenenti matr ici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e in dumenti protettivi

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (incl usi filtri dell'olio non specificati altrimenti), s tracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze per icolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui al la voce 150202

Esempi di codici CER pericolosi e non pericolosi

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61Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (C OMPRESO IL TERRENOPROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche17 01 01cemento17 01 02 mattoni17 01 03 mattonelle e ceramiche17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e c eramiche, diverse da 17 01 0617 02 legno, vetro e plastica17 02 01 legno17 02 02 vetro17 02 03 plastica17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericol ose o da esse contaminati17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti cont enenti catrame17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 0117 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame17 04 metalli (incluse le loro leghe)17 04 01 rame, bronzo, ottone17 04 02 alluminio17 04 03 piombo17 04 04 zinco17 04 05 ferro e acciaio17 04 06 stagno17 04 07 metalli misti17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolo se17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di a ltre sostanze pericolose17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

Esempi di codici CER pericolosi e non pericolosi

62Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Se nell’elenco dell’allegato D un rifiuto è identif icato come pericoloso

mediante riferimento a sostanze pericolose e come no n pericoloso in

quanto "diverso" da quello pericoloso esso è classificato come

pericoloso solo se le sostanze raggiungono determina te

concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al

rifiuto in questione una o più caratteristica di pe ricolo.

La normativa prevede quindi per tutta una serie di rifiuti che la classificazione come pericolosi o non pericolosi sia assegnata mediante accertamento; in tali casi nell’ elenco figurano due voci (cd. “ voci specchio ” o “ codici omologhi ”):

� una riferita al rifiuto classificato pericoloso se vengono superati i limiti di concentrazione fissati dalla n orma.

� l’altra a quello non pericoloso .

Codici specchio

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63Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

10.12.09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento d ei fumi, contenenti sostanze pericolose

10.12.10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento de i fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209

10.12 = stessa tipologia produttiva

17.01.06*: miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose

17.01.07: miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse di cui alla voce 170106

17.01 = stessa tipologia produttiva

64Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La prassi aziendale: nel dubbio considero il rifiuto come pericoloso e si attribuisce la voce specchio

VANTAGGIO: risparmio costi valutazione (relazioni – analisi)

RISCHIO: eccesso cautelare con conseguente

• Minore flessibilità del DT in caso di metodo quanti tativo (max 10 mc di

Rifiuti Pericolosi)

• Maggiori oneri per la tenuta del DT (imballaggi, et ichettature, ecc.)

• Maggiori oneri di trasporto e alienazione

• Maggiori importi in caso di sanzioni penali (DT non conforme –

affidamento del rifiuto a soggetti non autorizzati) e amministrative

(registri e FIR incompleti e/o inesatti)

• Assoggettabilità al SISTRI

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65Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Sentenza Corte Cassazione n °°°° 27478/2014 del 25 giugno 2014 Riferimento CER 070707 * “fondi e residui di reazione, alogenati” (allegato D del D.Lgs. 152/2006).

Nel caso di rifiuti pericolosi senza “voce specchio”, NON è necessario l’accertamento analitico per verificare il superamento delle soglie di concentrazione.

ATTENZIONE:Sebbene non ci sia l’obbligo di classificazione, ai fini dell’alienazione dei rifiuti resta però l’obbligo da parte del produttore della caratterizzazione degli stessi

66Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il concetto di prassi, usi e consuetudini

Prassi: • Ripetizione di

comportamenti uniformi

Usi e consuetudini:• Ripetizione di comportamenti

uniformi • Convinzione di comportarsi in

modo conforme ad una qualche regola giuridica

NON SONO FONTI DEL DIRITTO

Art. 1 Disposizioni sulla legge in generale(codice civile). Sono fonti del diritto:1) le leggi2) i regolamenti3) omissis4) gli usi.

SONO FONTI DEL DIRITTO

ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE!

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67Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

All’allegato D sono state aggiunte nuove premesse p er la classificazione

dei rifiuti, la cui applicazione sarà dal 18 febbrai o 2015 (180 gg dall'entrata

in vigore dalla L. 116/2014).

Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal pro duttore assegnando ad essi il

competente Codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione

2000/532/Ce.

2. Se un rifiuto è classificato con Codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso

senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15,

possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con Codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non

pericoloso senza ulteriore specificazione.

Aggiornamento dell’Allegato D parte IV D.Lgs. 152/06

68Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisichimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciònoti i composti specifici che lo costituiscono, perindividuare le caratteristiche di pericolo del rifiutodevono essere presi come riferimento i compostipeggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sononote o non sono determinate con le modalità stabilitenei commi precedenti, ovvero le caratteristiche dipericolo non possono essere determinate, il rifiuto siclassifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che ilrifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

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69Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Punto 4. Se un rifiuto è classificato con codici Cer specular i, uno pericoloso eduno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericolosodebbono essere determinate le proprietà di pericolo che ess o possiede.Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di peri colo che un rifiutopossiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso :la scheda informativa del produttore;la conoscenza del processo chimico;il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraver so :la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;le fonti informative europee ed internazionali;la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti co mportino che il rifiutopresenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazionirilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche deicomponenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinateproprietà di pericolo.

70Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

IN SINTESI dal febbraio 2015

• E’ ancora il PRODUTTORE che decide il codice CER

• la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione«

• se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "a ssoluto" , esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione

• Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericolos o "assoluto" , esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

• Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (un o pericoloso e uno non pericoloso) , per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede tramite specifiche indagini.

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71Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il CER del RIFIUTO èun codice SPECCHIO

Che tipo di RIFIUTO è? Analisi o verifica tecnica per determinare la presenza e la

quantità di sostanze pericolose

Codice CER pericoloso o

non pericoloso

Occorre determinare le caratteristiche H mediante verifica tecnica (es. schede di sicurezza) o analis i

Schema a blocchi sullecirca le analisidei rifiuti SINO

NON PERICOLOSO PERICOLOSO

Codice CER pericoloso

Codice CER non pericoloso

72Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Analisi dei RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE CARATTERIZZAZIONE

SONOVALUTAZIONIche consentono di

effettuare la:

GESTIONEdel rifiuto

CODIFICA del rifiuto

Analisi sul rifiuto tal quale• Codice CER • Caratteristiche H (in caso di

rifiuti pericolosi)

Analisi sull’eluato• Avvio del rifiuto a

impianto di recupero o smaltimento

37

73Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Premesso che la classificazione di un rifiuto è un onere delproduttore, per valutare se il rifiuto è pericoloso o nonpericoloso, le modalità di accertamento sono:

• VERIFICA TECNICA

• ANALISI CHIMICA

La classificazione dei rifiuti

evidenzia il superamento delle concentrazioni per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo

Rifiuto pericoloso

NON evidenzia il superamento delle concentrazioni per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo

Rifiuto NON pericoloso

ANALISI CHIMICA

74Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La VERIFICA TECNICA sul RIFIUTODalla verifica tecnica delle materie prime utilizzate neiprocessi produttivi si possono desumere le caratteristich e dipericolosità del rifiuto prodotto.

• Verificare l’elenco delle materie prime utilizzate nel cicloproduttivo che ha originato il rifiuto;

• Verificare le schede di sicurezza delle materie prime nonchéquelle dei prodotti utilizzati nelle fasi di depurazione perchéanch’essi possono eventualmente essere classificati comepericolosi (calce, acidi, flocculanti, ecc.);

• Individuare le eventuali sostanze classificate pericolose ai sensidella direttiva 67/548/CE e successive modifiche (normativa per ipreparati pericolosi), con le loro frasi R di pericolo;

• Valutare le possibili reazioni chimiche che possono essereavvenute nel processo che ha originato il rifiuto, nei confrontidelle materie prime di partenza..

38

75Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Analisi classificazione: si esegue sul rifiuto «tal quale»

E’ una prova che consente di valutare la

presenza di contaminanti effettuata

macinando il rifiuto per omogeneizzare

lo stesso e poi suddividendolo in

aliquote per ricercare gli specifici analiti

secondo seguendo le metodologie

previste dalle norme

76Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempio (non esaustivo) di analisi «tal quale» per la classificazione del rifiuto

PARAMETRI DETERMINATI VALORE UNITA’ DI MISURA

METODO ANALITICO

l.q. VALORI LIMITE

Antimonio (Sb) 2,2 mg/Kg EPA7041 2,0 250.000Arsenico (As) < l.q. mg/Kg EPA7060A 2,0 1.000Cadmio (Cd) 0,9 mg/Kg EPA7131A 0,5 1.000Cobalto (Co) < l.q. mg/Kg EPA7200 3,0 1.000Cromo totale (Cr) 1740 mg/Kg EPA7190 3,0 250.000Cromo (VI) (Cr) 1638 mg/Kg EPA7196A 1,0 1.000Mercurio (Hg) < l.q. mg/Kg EPA7470 2,0 1000Nichel (Ni) < l.q. mg/Kg EPA7520 2,0 1.000Piombo (Pb) 10,9 mg/Kg EPA7421 4,0 5.000Rame (Cu) 6,3 mg/Kg EPA7211 2,0 250.000Selenio (Se) < l.q. mg/Kg EPA7742 2,0 30.000Zinco (Zn) < l.q. mg/Kg EPA7951 0,5 250.000Stagno (Sn) 2,0 mg/Kg EPA 282.1 2,0 250.000Bario (Ba) < l.q. mg/Kg EPA 208.1 2,0 250.000Nitrati (NO3

- ) 18,9 mg/Kg IC COND. 20 -Etilbenzene 5 mg/Kg IRSA QUAD. 64 1,0 250.000

Toluene 4 mg/Kg IRSA QUAD. 64 1,0 250.000

Xileni (O-M-P) 7 mg/Kg IRSA QUAD. 64 1,0 250.000

pH 13,0 IRSA 2080 - -COD 20 mg/Kg IRSA QUAD. 64 20 -

Nitrati (NO3- ) 18,9 mg/Kg IC COND. 20 -

Nitriti (NO2- ) < l.q. mg/Kg IRSA 4030 10 30.000

Potere calorifico int. 24.119 J/g

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77Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

RIFIUTO PERICOLOSO� Dai risultati analitici ottenuti, si può osservare che il rifiuto, da cui deriva il campione

analizzato, è classificabile pericoloso poiché contiene una quantità ≥ 0,5% di sostanzatossica per il ciclo riproduttivo R61 (composti del piombo); dall’analisi dei risultatiottenuti, in relazione alle caratteristiche di pericolo si può attribuire la frase H10. Ai finidella codifica si propone il codice CER : XX.XX.XX*

� La valutazione dei risultati analitici ottenuti sul campione oggetto dell’indagine,integrata con l’esame delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate nel ciclodi produzione del rifiuto e considerati i limiti di concentrazione % stabiliti dall’art. 1comma 1 della Decisione 2001/118/CE del 16.01.2001, consente di classificare ilrifiuto identificato, in base ai parametri determinati come: RIFIUTO PERICOLOSO”con le caratteristiche di pericolo: H8 con codifica CER XX.XX.XX*

RIFIUTO NON PERICOLOSO� Dai risultati analitici ottenuti, si può osservare che il rifiuto, da cui deriva il campione

oggetto dell’indagine, è classificabile NON pericoloso poichè non contiene, inriferimento ai parametri ricercati, quantità superiori ai limiti fissati dalla norma. Ai finidella codifica si propone il codice CER : XX.XX.XX

Esempi di giudizi di classificazione

78Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Al fine di valutare il comportamento del rifiuto nel tempo e per

definire correttamente il suo destino occorre impos tare un

protocollo analitico specifico in funzione del dest ino stesso.

Caratterizzazione dei RIFIUTI

La caratterizzazione deve essere svolta in funzione della tipologia di destino cui verrà sottoposto il rifiuto.

Da parte del PRODUTTORE occorre quindi decidere preventivamente il destino del proprio rifiuto, verificando la tipologia di impianto e l’autorizzazione dello stesso (con relativi obblighi e prescrizioni).

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79Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Un test di cessione è una prova simulata di

rilascio di contaminanti effettuata ponendo in

contatto per un tempo definito un solido (il rifiuto, il

suolo contaminato o il manufatto in genere) con un

lisciviante (solitamente una soluzione acquosa) e

separando quindi le due fasi per ottenere un eluato

che viene successivamente analizzato.

Il valore così ottenuto viene confrontato con le

specifiche tabelle di riferimento in funzione della

tipologia di impianto di destino

80Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Conferimento in discarica : il D.M. 27/09/10 prevede che la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di determinare l’ammissibilità in discarica sia a carico del produttore.La caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.).

Conferimento ad attività di recupero rifiuti operan ti in regime semplificato (ex art. 216 D.Lgs. 152/06):per questo tipo di recupero, ai sensi del D.M. 05/02/98 e ss.mm. e ii., è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all’anno.

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81Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Avvio a smaltimento

Avvio a recupero (semplificato)

82Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

PARAMETRI DETERMINATI VALORI RISCONTRATI

VALORI LIMITEper discarica rifiutiinerti

VALORI LIMITEper discaricarifiuti non pericolosi

VALORI LIMITE per discarica rifiuti pericolosi

Piombo come (Pb) 0,15 mg/l 0,05 1,0 5,0

Rame come (Cu) 0,29 mg/l 0,20 5,0 10,0

Nichel come (Ni) < 0,03 mg/l 0,04 1,0 4,0

Cromo totale come (Cr)

< 0,03 mg/l 0,05 1,0 7,0

Cadmio come (Cd) < 0,004 mg/l 0,004 0,020 0,20

Zinco come (Zn) 0,076 mg/l 0,40 5,0 5,0

Cloruri 1,44 mg/l 80,0 1500 2500

Solfati 2,39 mg/l 100 2000 5000

Fluoruri 1,12 mg/l 1,0 15,0 50

Esempio di test di cessione in acqua bidistillata (norma UNI 10802) al fine dello smaltimento in discarica (esempio non esaustivo)

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83Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I risultati delle analisi

CERTIFICATO DI ANALISIRisulta dall’analisi e campionamento svolta da un professionista abilitato. Competente è esclusivamente il chimico laureato iscritto all’albo, che assume la responsabilità del campionamento e dei risultati dell’analisi certificando un risultato non ambiguo al quesito posto.

È un documento rilasciato da un professionista abilitato tramite ai sensi di:

• art. 16 R.D. 842/28

• artt. 16 e 18 L. 679/57

• DM 21.6.1978 art. 8 c. 3

• DM 25.3.1986

IL RAPPORTO DI PROVAAnalisi di campione prelevato non sotto il controllo dell’operatore e attraverso un metodo unificato, con attestazionedel risultato raggiunto.

Ai fini della responsabilità

penale rilevano entrambi

qualora contengano notizie

non veritiere in ordine alle

caratteristiche dei rifiuti.

84Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Nel certificato è previsto che il chimico abilitato (*):• assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del

campione• identifichi ed indichi i metodi da applicare per rispondere al quesito posto• deleghi a terzi, sotto la sua responsabilità, l’esecuzione delle prove che

ritiene necessarie per l’espletamento dell’incarico• interpreti criticamente i risultati• proceda all’eventuale ripetizione delle prove• verifichi alla luce dei risultati ottenuti che il set di parametri inizialmente

scelti siano sufficienti per rispondere al quesito• certifichi un risultato non ambiguo al quesito posto.

Il certificato contiene tutte le informazioni neces sarie per:• provare le caratteristiche del rifiuto, con la conseguenza che alla

sua falsità sono associate sanzioni penali• la conoscenza della natura del rifiuto (cd. classificazione)• la conoscenza del comportamento «ambientale» ai fini del suo

corretto avvio a recupero o smaltimento (cd. caratterizzazione)

(*) fonte: Nota del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (prot. 6520/AP/vc del 18.11.2011)

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85Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il campionamento

E’ un’operazione molto spesso sottovalutata

(o, peggio, eseguita direttamente dal

«committente») ma che condiziona il dato e

l'affidabilità dei risultati analitici.

Il “campionamento” è un operazione finalizzata alla

acquisizione di un campione che abbia le stesse

caratteristiche della massa originaria dalla quale

proviene.

86Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Le norme applicabili in ambito della gestione dei r ifiuti sono:

• Norme tecniche - CNR-IRSA/85: "Metodi analitici per i fanghi" Q.64.

Vol. 3. Parametri chimico fisici. Appendice I: campionamento .

• UNI 10802 (2002, 2004, 2013): “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e

fanghi campionamento manuale e preparazione ed analisi degli

eluati”.

Problema del campionamento: da una grande massa eterogenea ad una piccola massa omogenea e rappresentativa

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87Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

E’ un documento che attesta le seguenti informazioni relativamente alle operazioni di campionamento:a) numero d'ordine del prelievo;b) data, ora e luogo del prelievo c) generalità e qualifica di chi esegue il prelievo;d) nominativo titolare / L. R. dell'impresa / ente che gestisce lo stabilimento, l'impianto, locale o mezzo tecnico in cui il p. viene effettuato, nonché la generalità del responsabile dello stabilimento, impianto locale o mezzo tecnico medesimoe) generalità delle persone che assistono, per conto dell'impresa, al prelievof) le modalità seguite nel prelievo dei campioni; g) dichiarazioni di chi ha assistito al prelievo per conto dell'impresah) indicazioni che il verbale è stato letto agli interessati e che ne viene consegnata una copia assieme ad un'aliquota dei campioni;i) firme del personale che ha eseguito il prelievo e dei soggetti indicati nella precedente let g)

Il verbale di campionamento

Riferimento: delibera del 27/07/84 (art. 6.4)

88Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il prelievo dei campioni nella prassi può essere sv olto in

modi diversi:

a) il laboratorio riceve il campione del rifiuto con la richiesta di

analisi

b) al laboratorio viene richiesto di svolgere il campionamento, ma

precisando luogo e tempi

c) al laboratorio viene richiesto di svolgere il campionamento

senza vincoli in ordine a luogo e tempo

NOTA BENE: Quanto più le attività di campionamento sono delegate al laboratorio, tanto meno probabile sarà il rischio di errori nella qualificazione del rifiuto

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89Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Quando un certificato di analisi è falso?

In teoria occorrerebbe verificare se ciascuna delle sostanze di cui alla Dir. 67/548/CE e s.m.i. sia o meno presente nel campione oggetto di analisi (nel nostro caso il rifiuto)

Nella pratica le analisi vengono effettuate con riferimento alle sostanze probabilmente presenti nel rifiuto in relazione al ciclo produttivo.

Caso 1: Analisi incompleta di rifiuti contenti sos tanze

pericolose e c.d. codici a specchio

90Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

In caso di errore non sussiste falsità a fronte dei c.d. codici a specchio, se le analisi sono eseguite in buona fede, ossia solo se la scelta degli analiti da ricercare (le sostanze pericolose) è avvenuta in base a criteri:- oggettivi, - verificabili, - coerenti con la natura dei cicli produttivi,- tecnicamente attendibili.

Chi compie le analisi deve conoscere il tipo di ciclo produttivo, le metodologie di prelievo e di campionamento, che devono essere indicate nel certificato stesso .

Se i fatti e le procedure attestate nel certificat o corrispondono a verità, anche nel caso di errore nella caratterizzazione conclusiva il certificato non potrà considerarsi falso.

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91Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Caso 2: Il laboratorio riceve la richiesta di anali si su un

campione fornito direttamente dal produttore

Dal rapporto di prova deve risultare che l’analisi è stata effettuata su un campione fornito dal produttore

Se ciò non è indicato chiaramente e sono utilizzati termini che possono ingenerare il dubbio che il laboratorio sia a conoscenza dei cicli produttivi o che abbia effettuato il campionamento in loco (es. “il campione può essere considerato quale”, “in base a quanto previsto dal decreto … la codifica relativa consigliata può essere”, “può essere codificato come”)

Il certificato è equivoco e può trarre in inganno il destinatario dei rifiuti e gli organi di controllo

REATO DI FALSO

92Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Riferimento normativo: Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/ 2006

Utilizzo di un falso certificato di analisi dei

rifiuti durante il trasporto effettuato da

enti o imprese

Reclusione fino a 2 anni

Predisposizione di un certificato di analisi dei

rifiuti recantefalse indicazioni sulla

natura, composizione e caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti

Art. 483 c.p.

Certificati di analisi e sanzioni

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93Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Le conseguenze nell’uso di certificati falsi

94Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Gli stati fisici di un rifiuto

Gli stati fisici dei rifiuti da riportarsi su FIR / registri c-s sono 4:

1 - solido polverulento,2 - solido non polverulento,3 - fangoso palabile,4 - liquido.

Gli stati fisici sono previsti nell’Allegato C del DM 148 del 01 aprile 1998 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti…. "

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95Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Gli stati fisici dei rifiuti previsti nel sistema SISTRI sono 7:

96Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Definire CORRETTAMENTE il codice CER di un rifiuto e le sue

(eventuali) caratteristiche di pericolo è fondament ale per:

� Corretto deposito temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb)

� Corretta gestione “materiale” degli stessi (movimentazione, manipolazione, uso, ecc. ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro)

� Corretta etichettatura e scelta degli (eventuali) imballaggi

� Corretta definizione degli impianti di destino

� Corretta individuazione del trasportatore

� Corretta applicazione della norma ADR/RID

� Corretta gestione documentale (formulario –registro – MUD / SISTRI)

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97Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

98Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I rifiuti e l’ADR

ADR è l’acronimo di Accord Dangereuses Routes, sintesi di “Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada.

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99Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I pericoli potenzialmente connessi con lemerci pericolose:

- possono causare danni alla persona che lamanipola

- possono causare danni a terzi ed alle cose diterzi

- possono causare danni all’ambiente

- possono compromettere la sicurezza deltrasporto

L’obiettivo della regolamentazione ADR è di rendere il più sicuro possibile il trasporto di merci pericolose

Le merci pericolose per l’ADR sono:

Materie prime – Rifiuti – Prodotti – Sostanze - Oggetti contraddistintida un livello effettivo di pericolosità, valutabile tramite analisi o tramitel’esperienza derivante dalla conoscenza del ciclo produttivo che hagenerato la merce pericolosa

100Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Classificazione dei rifiuti e ADR

Non esistono disposizioni ambientali che indicano come assimilare in modo certo i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) alla codifica delle merci pericolose in quanto non esiste correlazione diretta fra disciplin a ADR e normativa RIFIUTI

D.Lgs. n.152/06 e ADR hanno proprie peculiarità caratterizzate rispettivamente da logiche ambientali e ingegneristiche che non consentono di stabilire con certezza una relazione diretta tra i due sistemi di classificazione

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101Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Le difficoltà di correlazione tra codice CER e classificazione ONU delle merci pericolose ai fini del trasporto deriva dai diversi criteri adottati d alle normative circa la definizione di pericolosità.

Per la norma ambientale (il D.Lgs 152/2006), è prevalente il “rischio ambientale”, che privilegia azioni di messa in sicurezza e di bonifica.

Secondo l’ADR che è una norma sul trasporto, trovano prevalenza considerazioni strettamente tecniche, funzionali alla messa in campo di sistemi meccanici “sicuri”, finalizzati a sostenere sollecitazioni da impatto violento in caso di incidente senza dispersione del contenuto, e di strumenti di prevenzione per un pronto intervento, tarati su effetti immediati o a breve termine.Pertanto la classificazione deriva dall’applicazione dei criteri ONU basati sul “pericolo effettivo”, e non si tiene conto della probabilità/esposizione prolungata.

102Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I Rifiuti pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/06, N ON sempre sono merce pericolosa ai sensi della classificazione ADR.

I Rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/0 6 possono essere merce pericolosa ai sensi della classificazio ne ADR.

Rifiuto codice CER Classificazione rifiuto Merce ai f ini del trasporto

CER 010516: rifiuti liquidi contenenti adesivi e sigillanti …… RIFIUTO NON PERICOLOSO MERCE PERICOLOSA

CER 060201*: Idrossido di calcio RIFIUTO PERICOLOSO MERCE NON PERICOLOSA

CER 080313: Scarti di inchiostro .. RIFIUTO NON PERICOLOSO MERCE PERICOLOSA

CER 170601*: Materiali isolanti contenenti amianto RIFIUTO PERICOLOSO MERCE NON PERICOLOSA

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103Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

PRODUTTORE / DETENTORE

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

INTERMEDIARIO

La filiera dei rifiuti

RUOLI e CORRESPONSABILITA’

104Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I protagonisti principali della gestione:

Riferimento all’art. 178 D.Lgs. 152/06

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105Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il detentore ed il possessore coincidono sempre?

Le definizioni:

106Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Possesso e detenzione: definizioni generali

Detenzione Possesso

Potere sulla cosa

non accompagnato dall’intenzione diesercitare un’attività corrispondente ad undiritto reale (es. diritto di proprietà).

Art. 1140 ss. c.c.: si manifesta in un’attivitàcorrispondente all’esercizio della proprietà odi altro diritto reale.

Il detentore riconosce un diritto prevalentedi un altro soggetto (es. proprietario) percui ha la cosa nella sua materialedisponibilità ma sulla stessa non vantaalcun diritto.

Il possessore si comporta come il titolare deldiritto, indipendentemente dal fatto che losia o meno.

In caso di privazione del bene ha tutela mediante l ’azione di spoglio

In caso di turbativa dell’esercizio delpossesso può trovare tutela con l’azione dimanutenzione

Detenzione

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107Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

E nel Testo Unico Ambientale?

Detentore dei rifiuti è la persona fisica o giuridi ca che ne è in possesso …

I termini “detentore” e “produttore” sono usati in modo particolare rispetto alla regola generale

La nozione di “detentore” ha natura residuale e molto ampia, tale da poter abbracciare tutti i soggetti che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti (Cass. pen. Sez. III, 27 gennaio 2004, n. 2662)

Ad es. il trasportatore dei rifiuti individuato nel FIR, è DETENTORE in quanto nella fase del trasporto ne ha la materiale disponibilità

Il produttore NON è sempre DETENTORE, ma lo è fino alla fase di D.T. (inclusa))

108Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Produttore iniziale di rifiuti.

PRODUTTORE DI RIFIUTI – art. 183 lett f)

Detentore di rifiuti che effettua operazioni che hanno modificatola natura o la composizione

dei rifiuti

Produttore / Detentore

DETENTOREArt. 183 lett h)

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109Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Produttore iniziale di rifiuti.

PRODUTTORE DI RIFIUTI – art. 183 lett f)

Detentore di rifiuti che effettua operazioni che hanno modificatola natura o la composizione

dei rifiuti

Produttore / Detentore

DETENTOREArt. 183 lett h)

il trasportatore dei rifiuti individuato

nel FIR, è DETENTORE

(pro-tempore) in quanto nella fase

del trasporto ne ha la materiale

disponibilità

Trasportatore = detentore (Cass. Pen., sez. III, 9 aprile 2013 n. 16209)

110Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Coloro che svolgono attività di gestione, ossia che operano nell’ambito di (art. 183 lett. n):

+ il controllo di tali operazioni

+ gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento

raccolta trasporto recupero smaltimento

I gestori del rifiuto

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111Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

+ operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

INTERMEDIARIO

D.Lgs. 152/06 art. 183 comma 1: definizione di inte rmediario

lettera l) "intermediario" qualsiasi impresa che di spone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compres i gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti

112Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il deposito temporaneo:

tempistiche e modalità

La gestione dei rifiuti:

trasporto, smaltimento,

recupero, intermediazione

Le autorizzazioni per la

gestione dei rifiuti

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113Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I rifiuti prodotti in proprioE’ il Deposito Temporaneo (Art. 183, c.1, lettera b b)

"deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: ………

QUANDO ?

DOVE ?

COME ?

prima della raccolta…

nel luogo in cui gli stessi sono prodotti…

alle seguenti condizioni: …

114Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

"deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiut i effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi s ono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml.e ii., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dellesostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo

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115Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Limiti temporali e/o quantitativi: i CRITERI

Caratteristiche dei rifiuti: i POP’s

Norme tecniche: modalità di deposito

Norme sulle sostanze pericolose: CLP/GHS, ecc.

Il D.T. è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto di:

il deposito temporaneo non deve essere autorizzato.

Attenzione al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla norma

116Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Per un corretto svolgimento del deposito temporaneo :i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: •con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (METODO TEMPORALE );• quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi (METODO QUANTITATIVO ). In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Limiti temporali e/o quantitativi: i CRITERI

Caratteristiche dei rifiuti: i POP’s

Norme tecniche: modalità di deposito

Norme sulle sostanze pericolose: CLP/GHS, ecc.

Le regole dei Deposito Temporaneo

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117Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Quindi il produttore ha la facoltà di scegliere se:

accumulare ingenti quantitativi di rifiuti (“indipendentemente dalle quantità in deposito”) da conferire a recupero o smaltimento con una determinata frequenza (massimo 3 mesi che si tratti sia di rifiuti pericolosi sia non pericolosi)

OPPURE

mantenere in deposito quantità limitate di rifiuti (massimo 30 metri cubi, di cui 10 di rifiuti pericolosi) per un periodo di tempo superiore ai 3 mesi, ma comunque NON superiore ad 1 anno.

Il criterio scelto deve risultare inequivocabilmente nella documentazione aziendale (ad es. procedure)

118Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Case history :

produzione differente di rifiuti nell’ambito della stessa unità locale: alcuni rifiuti prodotti con costanza e/o in elevate quantità, altri più raramente o in quantità esigua.

Le norma dell’art. 183 comma 1 lettera bb) è dettata per evitare accumuli eccessivi di rifiuti o comunque per un periodo troppo lungo.

L’alternativa lasciata dalla norma tra il CRITERIO TEMPORALE (3 mesi) e il CRITERIO QUANTITATIVO (massimo 30 metri cubi, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi) consente di soddisfare esigenze sia dei grandi che dei piccoli produttori.

Dal tenore letterale della norma non si evince la p ossibilità nel medesimo sito di produzione di avvalersi di entramb i i criteri contestualmente

Posso utilizzare contestualmente ambedue i criteri nell’ambito della stessa unità locale?

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119Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il deposito temporaneo deve essere effettuato:

• per categorie omogenee di rifiuti;

• nel rispetto delle relative norme tecniche;

• per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

• devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

Limiti temporali e/o quantitativi: i CRITERI

Caratteristiche dei rifiuti: i POP’s

Norme tecniche: modalità di deposito

Norme sulle sostanze pericolose: CLP/GHS, ecc.

120Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Le aree, i cassoni ed i bidoni devono essere sempre identificati tramite cartelli, etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione in cui siano riportati la natura del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolo

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti pericolosi devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche.

Modalità di deposito

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121Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I rifiuti allo stato polverulento devono essere protetti dalla azione del vento

Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti di adeguata resistenza.

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi avviene in serbatoio, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari a quella del serbatoio (se vi sono più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari ad 1/3 di quella complessiva e ad almeno pari a quella del più grande dei serbatoi).

Le aree di deposito temporaneo devono essere delimitate

122Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Gli imballaggi si suddividono nei seguenti tipi:

Imballaggi

Imballaggio: recipiente od ogni altro elemento o materiale che svolge una funzione di contenimento di sostanze pericolose, capacità fino a 450 litri.

Collo: merce pericolosa confezionata e pronta per la spedizione ed il trasporto; l’insieme dell’imballaggio e della merce pericolosa che vi è contenuta, massa massima netta fino a 400 kg.

GIR: Grande Imballaggio per trasporto alla Rinfusa rigido o flessibile con capacità massima di 3.000 litri.

Ogni imballaggio deve essere utilizzato conformemente alla sua progettazione.

Gli imballaggi devono portare un marchio che indica l’omologazione. I marchi devono essere durevoli, leggibili e situati in un luogo e di una dimensione tale da essere facilmente visibili:

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123Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Una etichetta di identificazione, o più semplicemente etichetta, è un qualunque foglio in genere adesivo applicato a imballaggi o a un qualunque oggetto per permetterne l'identificazione, indicarne informazioni di qualunque genere o promuovere l'immagine di prodotti.

Le etichette

124Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Le etichette e gli imballaggi

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125Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Cartellonistica nello stabilimento

126Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Foto gallery

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127Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

L’Allegato D indica che “per sostanza pericolosa si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche

Dal 20/01/2009 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione delle sostanze pericolose (GHS), sopprimendo l’Allegato I alla Direttiva 67/548 e trasponendolo nell’Allegato VI del regolamento stesso.

Dal 01/06/2015 il CLP sarà obbligatorio anche per le miscele

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Limiti temporali e/o quantitativi: i CRITERI

Caratteristiche dei rifiuti: i POP’s

Norme tecniche: modalità di deposito

Norme sulle sostanze pericolose: CLP/GHS, ecc.

nuovi metodi di classificazione dei rifiuti???

128Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Comma 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

Rifiuti pericolosi e il divieto di miscelazione: l’articolo 187 D.Lgs. 152/06

Comma 2 . In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali , può essere autorizzata ai sensi degli artt 208, 209 e 211 a condizione che:a) siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177, c 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 209 e 211;c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art 183, comma 1, lettera nn).

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129Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

E se non si rispettano i criteri previsti dalla nor ma del deposito temporaneo?

Il produttore dei rifiuti ha la responsabilità pur senza essere “gestore”?

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle condizioni di D.T.?

La fattispecie di realizzazione o gestione di una discarica abusiva si applica solo ai gestori? … … o può essere applicata anche ai produttori?

130Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Deposito temporaneo non conforme alle condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb)

Deposito incontrollato o abbandonoArt. 255

Stoccaggio non autorizzatoArt. 256 c1

Mancata o irregolare tenuta registri carico/scaricoArt. 258

Discarica non autorizzataArt. 256 c3

Miscelazione vietataArt. 187

+ RESPONSABILITA’ ex D.Lgs. 231/01

+ RESPONSABILITA’ ex D.Lgs. 231/01

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131Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Fattispecie di D.T. non corretto

D.T. oltre i limiti quantitativi o temporali MA ENTRO 1 ANNO:

D.T. irregolare ma ENTRO 1 ANNO (ad es. per imballaggi non conformi, etichettature, ecc.)

D.T. irregolare ma OLTRE 1 ANNO

Stoccaggio NON autorizzato (art. 256 c. 1)Applicabilità 231/01: SI (solo pecuniaria)

Deposito incontrollato(art. 256 c. 2)Applicabilità 231/01: NO

Discarica abusiva (art. 256 c. 3)Applicabilità 231/01: SI (pecuniaria + interdittiva)

132Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Mancato rispetto delle condizioni di D.T.

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133Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Giurisprudenza

REATO di DISCARICA ABUSIVACassazioni pen. n. 1188/2012: "La discarica abusiva deve presentare, tendenzialmente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata; eterogeneità dell'ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione".

Il D. Lgs. 36/2003 definisce discarica […] qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a depo sito temporaneo per più di un anno. Il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 256) prevede che chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni […]. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni […] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

134Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

STOCCAGGIO NON AUTORIZZATOSi ha deposito temporaneo quando i rifiuti vengono raggruppati nel luogo di produzione, mentre qualora i rifiuti siano depositati in un luogo diverso da quello di produzione si ha stoccaggio, disciplinato dall'articolo 183, lettera aa), D.Lgs. 152/2006.Cassazione 11 maggio 2012, n. 17819

Si ha deposito temporaneo quando i rifiuti vengono raggruppati nel luogo di produzione, mentre qualora i rifiuti siano depositati in un luogo diverso da quello di produzione si ha stoccag gio, disciplinato dall'articolo 183, lettera aa), Dlgs 152/2006.

L'orientamento della Corte (Cass. 45477/2008, Cass.35139/2009, Cass. 23792/2007) su quanto riportato nell’art. 183, lettera bb, D.Lgs 152/2006, è ben definitoL’unica eccezione è relativa agli imprenditori agricoli che possono effettuare il deposito temporaneo presso il sito messo a disposizione dalla cooperativa agricola di cui sono soci.

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135Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Art. 183 comma 1 lettera aa) " stoccaggio ": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminar e di rifiuti di cui al punto D15dell'allegato B alla Parte quarta del presente decr eto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in r iserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;

Art. 183 comma 1 lettera bb) " deposito temporaneo ": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo ….. (omissis…)

Differenza fra STOCCAGGIO e DEPOSITO TEMPORANEO

STOCCAGGIO = fase di GESTIONE

DEPOSITO TEMPORANEO = NON è una fase di GESTIONE

Non serve alcuna comunicazione preventiva o alcuna autorizzazione per poter effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti (pericolosi e non) prodotti dalla propria attività, purché questo avvenga nel rispetto dei requisiti sopra citate previsti nell’art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs 152/06.

L’eccezione alla regola è se il deposito temporaneo, per esigenze particolari dell’Azienda, non rientri nei quantitativi stabiliti dalla norma di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb), andrà richiesto alla Regione/Provincia competente una autorizzazione specifica per lo stoccaggio di rifiuti propri.

136Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Se i rifiuti, molto eterogenei tra loro, sono ammassati in un luogo che non è né la sede dell'impresa, né quella del cantiere, ed è assente ogni riferimento sul rispetto dei limiti quantitativi o temporali previsti il deposito temporaneo non può considerarsi lecito. (Cass. 6295/2013)

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137Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

Riferimento normativo: Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/2006

SANZIONEDiscarica destinata a smaltimento di rifiuti non pericolosi (I periodo)

Discarica destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (II periodo)

Arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 1 a 3 annie ammenda da 5.200 a 52.000 €

+ in caso di condanna o applicazione pena su richie sta (c.d. patteggiamento) confisca dell’area sulla quale è rea lizzata la

discarica abusiva, se di proprietà dell’autore o de l compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di r ipristino dei luoghi

138Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Miscelazione di categorie diverse di rifiuti perico losi con caratteristiche diverse di pericolosità oppure di

rifiuti pericolosi con non pericolosi

Riferimento normativo: Art. 256 comma 5, D.Lgs. 152/2006

SANZIONE

Equiparata alla fattispecie della gestione di rifiuti pericolosi non

autorizzata

Arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 €

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139Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

L’onere della prova

Nel caso del deposito temporaneo è il produttore che deve provare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge che giustificano il deposito dei rifiuti nel luogo di produzione senza alcuna autorizzazione.

Il produttore deve provare che tutti i requisiti sono rispettati , anche e soprattutto quello relativo al luogo di effettuazione del deposito temporaneo che deve coincidere con quello di produzione del rifiuto, o essere a quest'ultimo "funzionalmente collegato" (circostanza che deve anch'essa essere provata dal produttore).

140Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Case history:società che in un sito di terzi effettua la manutenzione di macchinari e/o attrezzature.

CHI E’ IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI GENERATI DALL’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE?

Rifiuti da manutenzione

D.Lgs. 152/06 Art. 266 Disposizioni finaliComma 4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

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141Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

II regime di «manutenzione» di cui all’articolo 266 , comma 4, Dlgs152/2006, prevede una “fictio juris”:considera prodotti in un luogo (la sede di chi effettua la manutenzione) i rifiuti generati in un altra sede (quella ove effettivamente viene svolta la manutenzione).Nella sede del manutentore si svolgerà il D.T. con relativo registro di carico e scarico (soggetto produttore).

Occorre un FIR dal luogo reale di produzione al dep osito temporaneo del manutentore?• Cass Penale Sez III 17 gennaio 2012 n° 17460Si ritiene che ogni qual volta un mezzo si immetta su strada pubblica, occorre che il trasporto dei rifiuti sia accompagnato da FIRAnche il Sistri (articolo 6, comma 7, D.M. 17 dicembre 2009 e ss.mm e ii.) prevede che “nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell’unità locale, occorre la scheda di movimentazione.

142Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

• Contratto

• Iscrizione Albo (art. 212 comma 8)

• FIR

• Registro carico/scarico presso la

propria sede per il DT

Requisiti per iI regime di «manutenzione»

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143Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Art. 230 comma 5.I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manu tentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'atti vità di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema Sistri ai sensi dell'articolo dell'art 188-ter, c 1, let f).

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

E gli spurghi?

144Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Tutte le attività di gestione dei rifiuti prodotti da terzi, DEVONO essere autorizzate

(D.Lgs. 152/06 parte IV Capo IV):

• TRASPORTO

• DESTINO

• INTERMEDIAZIONE

La gestione dei rifiuti di terzi

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi succe ssivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di comme rciante o intermediario

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145Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Tutta la disciplina è legata a specifiche autorizzazio ni rilasciate dagli enti competenti per territorio (Regione/Provincia) ove è ubicato l’impianto di destino .

Art. 183 comma 1 lettera t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Art. 183 comma 1 lettera z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

Impianti di destino

146Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

R1 Utilizzazione principale come combustibile o com e altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non ut ilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni b iologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti meta llici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzat ori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricolt ura o dell’ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle o perazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a un a delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della ra ccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

RECUPEROAllegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06

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147Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio bio degradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o fag lie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (a ese mpio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambi ente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottos uolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove ne l presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei pr ocedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente all che dia origine a composti o amiscugli eliminati secondo uno dei procedimenti nei punti d a D1 a D12 (a esempio evaporazione,essiccazione, calcinazione, ecc.)D10 Incenerimento a terraD11 Incenerimento in mareD12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di conteni tori in una miniera)D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazio ni di cui ai punti da D1 a D12D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle opera zioni di cui ai punti da D1 a D13D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cu i ai punti da D1 a D14 (escluso ildeposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

SMALTIMENTOAllegato B della Parte IV del D.Lgs. 152/06

148Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Comunicazione procedura semplificata

Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Art. 208

Altri riferimenti:

art. 209, 210, 211

DURATA: 10 anni

Art. 216 se non ci sono altre matrici ambientali interessate

Autorizzazioni impianti

Autorizzazione ordinaria

Art. 216 + altri provvedimenti autorizzativi

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

DURATA: 5 anni

DURATA: 15 anni

Art. 213

(prima D.Lgs. 59/05 ora D.Lgs. 46/14)

DURATA: 10 anni

12 anni se sito ISO 14001

16 anni se sito EMAS

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149Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

� data di emissione del documento

� n°°°° di protocollo / n °°°° determinazione

� sede impianto

� Codici CER e relative modalità di gestione (es. D5, R13, R5, ecc.)

� quantitativi istantanei dei codici CER

� quantitativi annui dei codici CER

� data efficacia atto (fidejussione)

� data scadenza atto

� prescrizioni

Check - list verifica autorizzazioni impianti

150Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La normativa vigente (D.Lgs. 152/06) prevede per il trasporto dei rifiuti specifiche disposizioni riportate all’articolo 212.

L’Ente preposto al rilascio delle autorizzazioni al trasporto è l’Albo Nazionale Gestione Ambientali con sede a Roma, presso il ministero dell’Ambiente e Sezioni regionali istituite presso le CCIAA dei capoluoghi di regione.

Sono soggette all’iscrizione all’Albo le IMPRESE e gli ENTI che svolgono:

� attività di raccolta e trasporto di rifiuti

� effettuano attività di bonifica dei siti

� effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto

� di commercio ed intermediazione dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti

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151Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Criterio di suddivisione per le iscrizioni all’Alboai sensi del D.M. 120/14 in vigore dal 07 settembre 2014)

CATEGORIE di iscrizione

per tipologiedi rifiuti

CLASSI di iscrizione

per quantità / abitanti serviti

152Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Capo II - Attività dell'AlboArt. 8 - Attività di gestione dei rifiuti per le qua li è richiesta l'iscrizione all'Alboa) categoria 1 : raccolta e trasporto di rifiuti urbani; b) categoria 2-bis : produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06; c) categoria 3-bis : distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del MATT di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65; d) categoria 4 : raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; e) categoria 5 : raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; f) categoria 6 : imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) categoria 7 : operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; h) categoria 8 : Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; i) categoria 9 : bonifica di siti; l) categoria 10 : bonifica di beni contenenti amianto.

Categorie di iscrizione (D.M. 120/2014)

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153Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La categoria 1 si suddivide in funzione degli abita nti «serviti»: a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;

b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;

c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;

d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;

e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;

f) inferiore a 5.000 abitanti.

Le categorie 4 - 5 si suddividono in funzione delle quantità trasportate («trattate»):a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t;

b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t;

c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t;

d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t;

e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t;

f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Le classi di iscrizione per il trasportoArt. 9 - Categorie e classi delle attività per le qu ali è richiesta l'iscrizione all'Albocomma 1. L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1.

154Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Art. 212 comma 5 = trasporto di rifiuti propri e di terzi • CER in funzione delle caratteristiche dei mezzi• Tipologia di rifiuti in funzione della categoria di iscrizione• Quantità di rifiuti in funzione della classe di iscr izione

Art. 212 comma 8 = trasporto di propri rifiuti• CER in funzione dell’ATECO• Quantità di rifiuti non pericolosi: illimitata quan tità • Quantità di rifiuti pericolosi: max 30 Kg/litri al g iorno

Il trasporto dei rifiuti in sintesi

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155Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Durata delle autorizzazioni

156Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il modello del provvedimento di iscrizione è stato unificato su tutto il territorio nazionale, grazie all’introduzione di un unico software che gestisce un unico db di tutte le aziende iscritte all’Albo.

La pubblicazione però nonsostituisce i provvedimenti, le visure, gli elenchi, e i certificati rilasciati ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 21 del citato D.M. 406/1998 (ora sostituito dal D.M. 120/14)

Ciò ha consentito anche la pubblicazione on-line dell’elenco degli iscritti riportante le singole

iscrizioni e permettendo la possibilità di effettuare ricerche e

verifiche anche sulle singole targhe dei mezzi autorizzati.

www.albogestoririfiuti.it

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157Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempio di verifica:

1.) Impostare il nome della ditta

2.) verificare categorie, classi e scadenze

Per gli altri dati (CER autorizzati, targhe e relativi CER), occorrere scorrere la schermata

158Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

CONCETTO di modalità occasionale e saltuaria: ATTENZIONE ALLA GIURISPRUDENZA

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006, articolo 256, comma 1, è sufficiente anche una condotta occasionale .Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica; di conseguenza è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie criminosa.Tale natura differenzia la fattispecie criminosa di cui alla citata norma dal reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del citato D.Lgs., che sanziona invece la continuità della attività illecita.Cass. Pen., sez. III, 26.02.2013, n.9187 (riprende C ass. Pen., sez. III, 25.05.2011, n. 24428)

Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi,… le imprese che li producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali.

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159Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

� data emissione del provvedimento

� n°°°° di iscrizione

� sede legale azienda

� Categoria di Iscrizione

� Classe di iscrizione

� Codici CER e targhe dei mezzi correlate

� data efficacia atto

� data scadenza atto

� prescrizioni

Check - list verifica autorizzazioni al trasporto

160Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Intermediario

Definizione art. 183 comma 1 lettera l)«intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il r ecupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli interm ediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Requisiti: • Essere un’impresa

• Avere un mandato per disporre un’alienazione di

rifiuti conto terzi

• Obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

(categoria 8) per l’intermediazione di rifiuti

pericolosi e/o rifiuti non pericolosi

• Obbligo di iscrizione al SISTRI per la gestione dei

rifiuti pericolosi

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161Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Sull’interpretazione della figura dell’ intermediario(Circolare Albo n °°°° 841 del 06 luglio 2011)

162Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

L’intermediario: responsabilità senza detenzione?

L’INTERMEDIARIO ha la (co)responsabilità ?

OVVERO: la corresponsabilità si estende anche a soggetti che, pur operando nel ciclo della gestione dei rifiuti, non si trovano a detenerli materialmente? …

SIÈ CORRESPONSABILE nella GESTIONE (principi dell’art . 178 D.Lgs. 152/06 e per quanto enunciato nell’ultimo ca poverso dell’art. 183 comma 1 lettera n "gestione": l.. (omissis)..,nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; )

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163Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La filiera dei rifiuti

Chi fa cosa…………

164Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

PRODUTTORE:

Codifica il rifiuto (verifica il proprio processo produttivo e svolge analisi chimiche ove necessario, definisce la pericolosità)

Gestisce un deposito temporaneo (corretta etichettatura, posizionamento, tempistica e quantità )

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasporto e destino e dell’eventuale intermediario)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

TRASPORTATORE:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, quantità, mezzi e relativi codici CER, prescrizioni)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (impianti di destino e dell’eventuale intermediario)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da trasportare e disponibilità impianto di destino)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

DESTINATARIO:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, codici CER quantità, prescrizioni)

Verifica l’omologa del rifiuto e autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e dell’eventuale intermediario)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

Gestisce i propri rifiuti (PRODUTTORE iniziale e nuovo)

INTERMEDIARIO:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, tipologia di rifiuti e quantità,)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e destinatari)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto)

Gestisce la documentazione (registri-MUD)

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165Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

PRODUTTORE:

Codifica il rifiuto (verifica il proprio processo produttivo e svolge analisi chimiche ove necessario, definisce la pericolosità)

Gestisce un deposito temporaneo (corretta etichettatura, posizionamento, tempistica e quantità )

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasporto e destino e dell’eventuale intermediario)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

TRASPORTATORE:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, quantità, mezzi e relativi codici CER, prescrizioni)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (impianti di destino e dell’eventuale intermediario)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da trasportare e disponibilità impianto di destino)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

DESTINATARIO:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, codici CER quantità, prescrizioni)

Verifica l’omologa del rifiuto e autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e dell’eventuale intermediario)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

Gestisce i propri rifiuti (PRODUTTORE iniziale e nuovo)

INTERMEDIARIO:

Gestisce un’autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, tipologia di rifiuti e quantità,)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e destinatari)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto)

Gestisce la documentazione (registri-MUD)

166Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il concorso colposo del produttore per omesso contr ollo :

Cass. Pen., sez. III, 25 febbraio 2008, n. 8367 : Il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque, ma deve conferirlo ad un soggetto appositamente autorizzato ad effettuare attività di gestione per quello specifico rifiuto.

Se il produttore del rifiuto non compie tale verifica, risponderà a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/06 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Cass. Pen., sez. III, 01 marzo 2012 n. 8018 : ribadisce che il produttore detentore del rifiuto deve verificare l'affidabilità del terzo tramite le necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico. Questo perché il detentore dei rifiuti ha l’obbligo di disfarsene in conformità delle prescrizioni dettate dall’articolo 188 del Dlgs 152/2006, “sicché lo stesso risponde, a titolo di colpa, in concorso con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi”.

La corresponsabilità tra produttore del rifiuto e gestore: il controllo diligente

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167Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Cass. Pen, sez. III, 11 luglio 2013, n. 29727 : Chi conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività.L’inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che hanno ricevuti i rifiuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.Il Giudice di legittimità ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai titolari di quattro imprese che avevano conferito i rifiuti prodotti presso un impianto di gestione in regime semplificato non abilitato a riceverli. Gli imputati erano infatti perfettamente in grado, adoperando una pur minima diligenza , di porre in essere tutte le verifiche e le cautele che l’ambito professionale di appartenenza avrebbe richiesto.Tale responsabilità non viene meno nel caso l’impia nto di destinazione sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento.

Sui limiti della colpa: il dovere di controllare non solo l’esistenza, ma anche i contenuti delle autorizzazioni

168Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Ancora sui limiti della colpa: la diligenza richiesta al trasportatoreIl trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta, nella quale risulta professionalmente inserito e non può, quindi invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o della sua destinazione finale(Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2013, n. 16209)

……." come è noto, il trasporto dei rifiuti rientra tra le attività di gestione, come espressamente previsto dall' art. 183, lett. n) d.lgs. 152/06.La stessa disposizione, alla lettera h), individua come «detentore» del rifiuto <il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso>. Tale ampia e definizione, rimasta sostanzialmente invariata rispetto alle numerose modifiche apportate all'art. 183, ricomprende evidentemente anche il trasportatore del rifiuto... "

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169Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Non è richiesto diverificare dati riscontrabili attraverso - attività di analisi- uso di particolari tecnologie o strumentazione tecnica

È richiesto di riscontrare la discrepanza tra documentazione e realtà laddove evidenti sotto il profilo di: - quantità dei rifiuti- stato di conservazione dei rifiuti- confezionamento dei rifiuti per il trasporto- modalità di ricezione de carico- modalità di trasporto -destinazione del rifiuto

La verifica dell’autorizzazione in capo al titolare dell’impianto ove il rifiuto è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza e l’inosservanza di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal giudice nel merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame … l’esistenza dell’autorizzazione è accertabile non solo mediante la prassi adottata dell’invio via fax dell’autorizzazione, ma anche mediante una semplice visura presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2013, n. 16209)

Segue: … ancora sui limiti della colpa: la diligenza richiesta al trasportatore

170Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Sui limiti temporali della corresponsabilità: l’intera catena di trattamento

Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2014, n. 13025 : Il produttore iniziale dei rifiuti che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui - anche in parte - il trattamento, conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno de i soggetti consegnatari .Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

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171Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

REATOAttività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 - 212, 214 - 215 e 216

Chi può essere sanzionato per questo REATO?

TUTTI i soggetti della filiera!

172Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltime nto, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazio ne di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 216

Riferimento normativo: Art.256, comma 1, D.Lgs. 152/2006

SANZIONIRifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Arresto da 3 mesi ad 1 anno OPPUREammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 6 mesi a 2 anni, PIÙammenda da 2.600 a 26.000 €

ATTENZIONE!! La pena è ridotta della metà in caso di inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (cfr. comma 4).

In caso di trasporto, confisca del mezzo

+ D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 250 quote

+ D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

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173Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Ancora sull’onere della prova

Gestione non autorizzata (trasporto illecito): sequ estro preventivo del veicolo utilizzato preordinato alla confisca de l mezzo.

Al fine di ottenere la restituzione del veicolo utilizzato per il trasporto Illecito dei rifiuti, incombe al terzo che assume di essere terzo estraneo al reato (individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati) l'onere di provare la sua buona fede nel senso che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.

È il terzo proprietario che in sede di esecuzione dovrà eventualmente dimostrare sia tale sua qualità sia l'assenza di profili di colpa.(Cass. 25204/2012)

174Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La gestionedocumentale: • MUD

• FIR

• Registri c/s

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175Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Chi è soggetto alla documentazione prevista dalla parte IV del D.Lgs. 152/06?

Occorre verificare ogni singolo adempimento nella specifica realtà operativa

176Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

CATASTO DEI RIFIUTI (MUD)Art. 189 comma 3 D.Lgs. 152/06

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento entro e non oltre il 30 aprile 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2013Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014. (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 89)

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177Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientaleè articolato in:

1. Comunicazione Rifiuti speciali• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi ;• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00 ;• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

178Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso: Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.3. Comunicazione Imballaggi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettrich e ed elettroniche: soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolt i in convenzione: soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati .6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettr iche ed Elettroniche: produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Comunicazione rifiuti semplificata:• Produttori iniziali di non più di 7 rifiuti• I rifiuti devono essere prodotti nella U.L. cui si riferi sce il MUD• Per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di 3 tras portatori e più di 3

destinatari

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179Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il sistema sanzionatorio sui MUD

La legge 125/13 all’art. 11 ha ridefinito le modali tà e le procedure applicative del SISTRI.Nel periodo compreso fra il 01 nov 2013 e il 31 lug 2014 NON sono applicabili le sanzioni SISTRI ma si applicano le sanzioni previste nell’art. 258 nella formulazione previgent e alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 (in vigore dal 25 dic 2010).

Dal 01 novembre 2013 al 31 dicembre 2014 si applicano le sanzioni in vigore 3 anni fa

180Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Art. 258 comma 1.I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

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181Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Riferimento normativo: Art. 258, comma 1, D.Lgs. 15 2/2006

Ritardo della dichiarazione MUD entro il 60 °°°° giorno

dalla scadenza stabilita dalla L. 70/94

Omissione, incompletezza o inesattezza della

dichiarazione MUD

Sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 €

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €

Comma 5: se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati (nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei FIR e nelle altre scritture contabili) consentono di ricostruire le informazioni dovute: sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.

Sanzioni relative al MUD (fino al 31 dicembre 2014)

182Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Caso pratico:Incarico al consulente di compilare ed inviare il MUD: chi è responsabile in caso di errori o dimenticanza?

Le sanzioni saranno poste a carico del legale rappresentante (o suo delegato), il quale potrà tuttavia rivalersi sul consulente se l’errore o la dimenticanza deriva dall’inadempimento o dal negligente adempimento agli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto.

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183Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Come si conteggiano i giorni per determinare la scadenza del 60 °°°° giorno per la trasmissione del MUD?

Quando la disposizione di legge riporta “ entro XX giorni ” occorre conteggiare singolarmente tutti i giorni a partire da quello successivo comprendendo anche i “festivi”.

184Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempio: quando scade il termine per rientrare nel 60 °°°° giorno dalla scadenza MUD?

Scadenza MUD anno 2013: 30 aprile 2014Il 60°°°° giorno scade il 29 giugno 2014

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185Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

FORMULARI IDENTIFICAZIONE dei RIFIUTIarticolo 193 del D.Lgs. 152/06

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

articolo 190 del D.Lgs. 152/06

• Sono modelli di tracciabilità e sono interconnessi fra loro

• Gli attuali modelli del FIR e dei registri di caric o/scarico sono stati stabiliti rispettivamente dal D.M. 145 e D.M. 148 del 01 aprile 1998

186Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

FORMULARI IDENTIFICAZIONE dei RIFIUTIPer responsabilizzare i soggetti nella fase di traspo rto, la norma (art. 193 D.Lgs. 152/06) prevede che i rifiuti siano accompag nati da un formulario di identificazione in cui devono risultare :

� il nome ed l’indirizzo del produttore e del detentore e del destinatario;

� l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto trasportato;

� l’impianto di destinazione;

� la data e il percorso seguito dal trasportatore per giungere all’impianto.

Com’è fatto un formulario?

Il modello prevede (D.M. 145 del 01 aprile 1998)

• ALLEGATO A: FRONTESPIZIO

• ALLEGATO B: FAC SIMILE DEL FORMULARIO

• ALLEGATO C: DESCRIZIONE TECNICA

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187Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Trasporto dei rifiuti

Comma 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione da l quale devono risultare almeno i seguenti dati:a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;c) impianto di destinazione;d) data e percorso dell'istradamento;e) nome ed indirizzo del destinatario.

Articolo 193 D.Lgs. 152/06

Comma 2. Il FIR di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del FIR deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Comma 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

188Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Comma 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri.

Comma 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Comma 5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 145/98.

CONCETTO di modalità occasionale e saltuaria:Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i 30 Kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 Kg o 100 litri l'anno.[D.Lgs. 205/2010 – Art. 16 “Modifica degli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”, lettera e) comma 5 AD OGGI N ON EFFICACE]

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189Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Comma 6. La definizione del modello e dei contenuti del FIR e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei FIR, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del p roduttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con d ecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle s pecifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta.

Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Comma 7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anch e con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

190Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Comma 8. La scheda di accompagnamento di cui all‘ar t. 13 D.Lgs. 99/1992, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal FIR di cui al c 1.

Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del D.Lgs. 99 del 1992 non previste nel modello del FIR di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.

Comma 9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamen te all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

Comma 9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.

Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo

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191Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Comma 10. Il documento commerciale, di cui all‘art. 7 Reg. (CE) n °°°° 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il FIR di cui al comma 1.

Comma 11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile.

Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Comma 12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

Comma 13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al D.M. 392/96.

192Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

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193Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Per le note sulla compilazione vedi l’allegato C del D.M. 145/98 e la Circolare 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell’Ambiente e Ministero del Commercio e dell’Artigianato: “ Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1° Aprile 1998 n. 145 e dal Decreto Ministeriale 1° Aprile 1998 n. 148” (pubblicazione su GU n. 212 del 01.09.1998).

194Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il formulario DEVE essere vidimato prima del suo utilizzo.

Deve essere vidimato l’ intero blocco dei FIR prima del suo utilizzo, indicando gli estremi alfanumerici dei singoli FIR nell’allegato A

ATTENZIONE: eseguire un trasporto di rifiuti con un FIR non vidimato EQUIVALE a trasportare rifiuti SENZA FIR

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195Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La data di emissione: Deve essere SEMPRE indicata al momento della compilazione del formulario

La data di emissione può essere la medesima del gio rno del trasporto ma anche antecedente allo stesso.

ATTENZIONE: se precompilo il documento FIR, la data di emissione DEVE essere sempre indicata anche se il documento non è completo.

Il FIR precompilato NON ha scadenza (tranne quando s arà modificato il modello con un nuovo D.M.)

196Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

L’intermediario e il FIR

Nel FIR manca la voce specifica, pertanto occorre indicarlo nelle annotazioni.

Quali dati indicare?

Si ritiene corretto riportare i medesimi dati da indicare nel registro di c/s:• Denominazione

• Sede

• CF

• Iscrizione Albo

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197Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I formulari devono essere redatti in quadruplice copia (emesso indifferentemente dal produttore/ detentore del rifiuto o dal trasportatore dei rifiuti), compilato, datato e firmato dal detentore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore al momento dell’inizio del trasporto.

Gestione del FIR

La prima copia compilata dal produttore/trasportatore fino al punto 10, firmata da entrambi resta al produttore….

… il carico parte

198Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il carico giunge a destino … (compilazione del punto 11 a cura del destinatario); la seconda copia resta all’impianto

La terza copia rimane al trasportatore con la quart a…...

La quarta copia torna al produttore a cura del trasportatore entro tre mesi

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199Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

DESTINATARIO:

ATTENZIONE alla compilazione della parte 11.

Accertarsi, prima della compilazione

della sezione 11 di competenza, della

reale conformità del carico conferito

per evitare problematiche connesse a

parziali accettazioni e/o respingimenti

post accettazione.

200Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Circolare MinAmbiente 04 agosto 1998, n. 812:Compilazione dei registri di carico e scarico dei ri fiuti e dei formulari di trasporto

1) Modalità di tenuta e di compilazione del FIR

La vidimazione del formulario:Lettera f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della Camera di commercio può essereeffettuata solo se risultano già compilate le voci "Ditta ... residenza ... codice fiscale.....formulario dal n. ... al n...." indicate nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo. La parte del frontespiziorelativa a "Ubicazione dell'esercizio ..." può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione evidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario;Lettera g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, lavidimazione può essere apposta sul primo di essi purché risulti visibile anche sugli altri tre;

Tipologia di rifiuto trasportato:Lettera o) deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) edalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce "Descrizione" dovrà riportarsi l'aspettoesteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto chela descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi duecampi numerici le cifre "99";Lettera p) le quantità vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini diunità numeriche, l'indicazione delle "Quantità" può essere espressa indicando anche il numero delle unitàtrasportate;

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201Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Segue Circolare MinAmbiente 04 agosto 1998, n. 812:

Il numero di registro:Lettera j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede,inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro". Tale voce si deve intendere riferita alnumero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiutioggetto del trasporto.A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con unnumero progressivo;

Ogni soggetto appone il proprio numero di registro:Lettera k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed ildestinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del formulario che deve restare in loropossesso. …… omissis….Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del "numero di registro". A partetale eccezione, che discende dal sistema, il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovràperò essere compilato in ogni sua parte;

Casistica dei soggetti non obbligati alla tenuta del regist ro:Lettera l) il "numero di registro" deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta deiregistri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il "numero di registro" non può essere apposto sul formulario da partedei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo delregistro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni".Il formulario stesso, inoltre, dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri dicarico e scarico.

202Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Firma del trasportatore:Lettera q) per "firma del trasportatore" si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua iltrasporto e ne assume la relativa responsabilità;

Caratteristiche e peso del rifiuto:Lettera s) le caratteristiche chimico-fisiche, di cui alla casella 5, terza sezione, dell'allegato B, al decretoministeriale n. 145/1998, che devono essere specificate nel caso in cui i rifiuti siano avviati allo smaltimento indiscarica, sono quelle necessarie per accertare la compatibilità del rifiuto con le prescrizioni dell'autorizzazione aisensi dell'articolo 1, del decreto ministeriale n. 141/1998;

Lettera t) alla voce "quantità" della casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998,deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella "(.)"relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino." nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di unsistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisacorrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

Movimentazione dei rifiuti in un ’area privata:Lettera n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impiantiproduttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiutitramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti diproduzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scaricodovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da unsoggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spaziodel registro riservato alle "annotazioni".

Segue Circolare MinAmbiente 04 agosto 1998, n. 812:

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203Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Sulla compilazione del FIR (1):Il trasportatore compila il FIR firmato in bianco dal produttore ovvero firma al posto del produttore

NON SI TRATTA DI UNA DELEGA DI FIRMA, né tantomeno il produttore/detentore può delegare alla compilazione del FIR il trasportatore.

La prassi dei c.d. formulari in bianco è diffusa, tuttavia la compilazione del FIR da parte del trasportatore non esonera il produttore d alle responsabilità in ordine a quanto attestato nel formulario.

Tale prassi aumenta notevolmente il rischio di erro ri ed irregolarità e, di conseguenza, di sanzioni, in quanto è il produttore ad avere generato il rifiuto e, per l’effetto, è il soggetto più idoneo a caratteri zzarlo ed a qualificarlo in modo corretto, mentre il trasportatore tenderà a compila re il FIR sulla base di un esame esterno e necessariamente superficiale del carico d a trasportare.

204Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Sulla compilazione del FIR (2):Carico parzialmente accettato dal destinatario

La procedura corretta da seguire è di attendere lo scarico del rifiuto

prima di compilare la parte 11 del formulario.

Nel caso di parziale respingimento del carico sulle 3 copie dovrà essere:

barrato ACCETTATO PER L A SEGUENTE QUANTITA' con i relativi Kg.

indicato nelle ANNOTAZIONI:

• carico parzialmente respinto causa non conformità (Kg XXX).

• Il carico parte da DESTINATARIO – data/ora destinazione PRODUTTORE

con percorso diretto.

Il trasportatore con le sue due copie ritorna diret tamente al

PRODUTTORE. secondo il percorso più breve

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205Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Sulla compilazione del FIR (3):Carico respinto dal destinatario

La procedura corretta da seguire è di attendere lo scarico del rifiuto

prima di compilare la parte 11 del formulario.

Nel caso di respinta del carico sulle 3 copie dovrà essere:

barrato RESPINTO e indicare le MOTIVAZIONI.

indicato nelle ANNOTAZIONI:

• Il carico parte da DESTINATARIO – data/ora destinazione PRODUTTORE

con percorso diretto.

Il trasportatore con le sue due copie ritorna diret tamente al

PRODUTTORE. secondo il percorso più breve

206Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

� Confusione fra Sede legale e luogo di produzione (u nità locale)

� Mancanza/errore degli estremi autorizzativi dell’im pianto e del trasportatore

� Errata denominazione del rifiuto

� Mancanza della descrizione dello stato fisico

� Mancanza o errate caratteristiche di pericolo

� Mancanza del codice di recupero/smaltimento

� Mancanza del Peso in partenza (ATTENZIONE al confro nto con peso accettato!)

� Mancanza di indicazione del percorso e dei colli

� Mancanza dei dati ADR nelle annotazioni

� Mancata indicazione dell’intermediario

� Mancata indicazione della sosta (su annotazioni)

� Data di emissione del documento

Principali errori nella compilazione dei formulari

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207Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Si possono correggere i formulari?

I formulari si possono correggere SOLO prima della partenza

riportando la dizione nella Annotazioni del FIR « correzione

effettuata prima della partenza ».

Correzione effettuata prima della partenzaCorrezione effettuata prima della partenzaCorrezione effettuata prima della partenzaCorrezione effettuata prima della partenza

Le correzioni devono essere riconoscibili evidenziando il dato errato e riportando a lato la correzione

MI 0098MI 0098MI 0098MI 0098

208Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il sistema sanzionatorio sui FIR

La legge 125/13 all’art. 11 ha ridefinito le modali tà e le procedure applicative del SISTRI.Nel periodo compreso fra il 01 nov 2013 e il 31 lug 2014 NON sono applicabili le sanzioni SISTRI ma si applicano le sanzioni previste nell’art. 258 nella formulazione previgent e alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 (in vigore dal 25 dic 2010).

Dal 01 novembre 2013 al 31 dicembre 2014 si applicano le sanzioni in vigore 3 anni fa

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209Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Art. 258 comma 4.Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi . Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

210Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Riferimento normativo: Art. 258, comma 4, D.Lgs. 15 2/2006

Mancanza del formulario nell’effettuazione deltrasporto da parte di enti o imprese o recante dati

incompleti o inesatti

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 €

Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Reclusione fino a due anni (art. 483 c.p.)

Sanzioni relative al FIR (fino al 31 dicembre 2014)

Cass. Pen., sez. III, 28 gennaio 2014,n. 3692: Il FIR non ha alcun valore certificativo della natura ecomposizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, aventedunque natura prettamente dichiarativa, con la conseguenza che, a differenza di ciò che avviene per lapredisposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione esulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi e di uso di certificato falso durante il trasporto, non sonoapplicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 258 d.lgs. 152\06 con richiamo all'art. 483 cod. pen.

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211Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

REGISTRI DI CARICO E SCARICO

L’articolo 190 del D.Lgs. 152/06 prevede che il reg istro di carico e scarico rifiuti debba obbligatoriamente essere tenu to:

(combinato fra gli artt. 190 e 189 c. 3)

- da coloro che effettuano professionalmente attività di raccolta e trasporto o svolgono le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

- consorzi istituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuto;

- imprese e enti che producono di rifiuti pericolosi;

(combinato fra gli artt. 190 e 184 c. 3 lettere c – d – g)

-produttori di rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali e quelli derivanti da attività di recupero smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e abbattimento di fumi.

212Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I registri di carico e scarico vengono numerati, vi dimati e gestiti con le procedure e modalità fissate dalla normativa sui registri IVA (art. 190 comma 6).

� Sul registro vanno annotate tutte le informazioni s ulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che si producono, trasportano smaltiscono o recuperano per poi utiliz zarle ai fini della compilazione del MUD.

� I registri sono tenuti presso ogni impianto di prod uzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti , nonché presso la sede delle imprese che effettuano attivit à di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei com mercianti e degli intermediari.

� Il registro è unico per i rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché per i rifiuti riutilizzabili (compresi gli o li esausti).

La vidimazione deve essere svolta presso le CCIAA d i competenza territoriale (sede legale e/o sede operativa dell’impresa)

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213Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Le annotazioni devono essere effettuate (art. 190 c . 1):

a) per i PRODUTTORI, almeno entro dieci giorni lavorativi da lla produzione delrifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA E IL TRASPORTO, a lmenoentro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del tras porto;

c) per i COMMERCIANTI, gli INTERMEDIARI e i CONSORZI, almeno entro diecigiorni lavorativi dalla effettuazione della transazione r elativa;

d) per i SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO E D ISMALTIMENTO, entro due giorni lavorativi dalla presa in car ico dei rifiuti.NOTA: Art 190 c. 9 “nell’allegato 6.C1 sezione III D. M. 148/98 dopo la parola “in litri” la congiunzione <e > è sostituita dalla disgiunzione <o>.

I registri integrati con i formulari di cui all'art icolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque an ni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registr i relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività dev ono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autoriz zazione (art. 190 c. 3).

214Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

� Modello A: modello unico per produttori, detentori, trasportatori, gestori di impianti, sia intermedi che finali, nonché per intermediari e commercianti con deposito (deve esserne specificata la relativa destinazione finale e può essere usato per produzione, trasporto e detenzione a patto che le tre attività vengano segnate sul frontespizio).

� Modello B: riservato solo agli intermediari la cui attività non richiede la detenzione (l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare copia fotostatica del formulario.)

Com’è fatto un registro di carico/scarico?

Il modello prevede (D.M. 148 del 01 aprile 1998)

• ALLEGATO A: FRONTESPIZIO

• ALLEGATO B: FAC SIMILE DEL REGISTRO (modello A – modello B)

• ALLEGATO C: DESCRIZIONE TECNICA

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215Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

216Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

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217Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

218Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

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219Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

220Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

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221Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Circolare MinAmbiente 04 agosto 1998, n. 812:Compilazione dei registri di carico e scarico dei ri fiuti e dei formulari di trasporto

2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di c/s

La vidimazione del registro:Lettera a) il registro di carico e scarico deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codicefiscale prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione,ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione.

Tenuta del registro:Lettera j) il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazionesenza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione.In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con ilregistro, l'intermediario dovrà allegare copia fotostatica del formulario.Lettera k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverseattività indicate al punto 2, dell'allegato A-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. In tal caso dovranno essere barratele caselle corrispondenti alle attività svolte.Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di unregistro di carico e scarico;

222Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Tempistica stabilita dall’art. 190 c. 1 D.Lgs. 152/ 06:

La registrazione di carico per un PRODUTTORE: ogni quanto eseguire le annotazioni?

X

Entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto

112

223Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Attenzione all’art. 190 c. 9 D.Lgs. 152/06:

“nell’allegato 6.C1 sezione III D.M. 148/98 dopo la p arola “in litri” la congiunzione <e> è sostituita dalla disgiunzione <o>.

Pertanto è possibile effettuare il carico in Kg o i n litri o in mc

La registrazione di carico per un PRODUTTORE: il problema della quantità da indicare sul registro

X Kg

Litri

Metri cubi

224Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Tempistica stabilita dall’art. 190 c. 1 D.Lgs. 152/ 06

La registrazione di scarico per un PRODUTTORE: quando eseguire le annotazioni?

10 giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto

• alla consegna del rifiuto al trasportatore

• all’accettazione del rifiuto presso l’impianto

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225Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Registri di carico/scarico informatici

I registri di carico/scarico dei rifiuti possono essere ten uti anchemediante strumenti informatici.In tal caso la stampa degli stessi viene regolata dalla disciplina applicata airegistri IVA come previsto dall’art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/06,premesso che i termini di registrazione sul server aziendale seguono letempistiche disposte dal medesimo articolo.

Obbligo di stampa dei registri informatici:- Al massimo entro 3 mesi dalla scadenza della dichia razione annuale(pertanto 013 il termine per stampare i movimenti dell’anno 2013 era fissata al 31 luglio 2014 essendo la scadenza MUD fissata al 30 aprile 2014)Riferimento: disciplina in materia di IVA Legge 489/94, modificata dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)- In caso di richiesta a fronte di un controllo da pa rte delle autorità competenti.

226Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Se mi accorgo di aver sbagliato l’annotazione di un dato sul registro come correggere (MODELLO A)?

Le correzioni sul registro, ove necessarie, possono essere apportate al momento della loro compilazione purché riconoscibili

13.01.17

Metalli ferrosi

Pertanto, è opportuno che il dato erroneo sia corretto tramite interlinea, riportando a lato la correzione, in modo tale da non incorrere nel rischi o di contestazioni per falsità.

X16.01.17

114

227Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Se mi accorgo di aver sbagliato l’annotazione di un dato sul registro come correggere (MODELLO B)?

Le correzioni sul registro, ove necessarie, possono essere apportate al momento della loro compilazione purché riconoscibili. Pertanto, è opportuno che il dato erroneo sia corretto tramite interlinea, riportando a lato la correzione, in modo tale da non incorrere nel rischio di contestazioni per falsità.

16.01.17

228Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il registro di c/s e il FIR :

come collegare i documenti

Riferimento:Circolare MinAmbiente 04 agosto 1998, n. 812: Compilazione dei registri di carico escarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto

Il numero di registro:Lettera j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n.145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il "numero di registro". Talevoce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registrodell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto.A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno esserecontraddistinte con un numero progressivo;

115

229Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La registrazione e il FIR per il PRODUTTORE:

come collegare i documenti

X

230Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La registrazione e il FIR per il TRASPORTATORE:

come collegare i documenti

X X

116

231Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La registrazione e il FIR per il DESTINATARIO:

come collegare i documenti

N.B: carico o scarico a seconda dell’operazione svolta

232Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La mancata compilazione del registro o la sua mancanza, comporta la sanzione amministrativa derivante dall’omessa tenuta dei registri.

E se non si compila il registro o se le annotazioni vengono effettuate in ritardo?

E se non si detiene il registro nello stesso luogo di produzione?

117

233Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il sistema sanzionatorio sui registri c/s

La legge 125/13 all’art. 11 ha ridefinito le modali tà e le procedure applicative del SISTRI.Nel periodo compreso fra il 01 nov 2013 e il 31 lug 2014 NON sono applicabili le sanzioni SISTRI ma si applicano le sanzioni previste nell’art. 258 nella formulazione previgent e alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 (in vigore dal 25 dic 2010).

Dal 01 novembre 2013 al 31 dicembre 2014 si applicano le sanzioni in vigore 3 anni fa

234Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Art. 258 comma 2.Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

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235Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Art. 258 comma 3.Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti , le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

236Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Riferimento normativo: Art. 258 comma 2 D.Lgs. 152/ 2006

Omessa o incompleta tenuta del registro carico/scarico da

parte di produttori di rifiuti pericolosi

Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 €

Omessa o incompleta tenuta del registro carico/scarico da

parte di produttori di rifiuti NON pericolosi

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €

Sanzioni relative al REGISTRO C/S (fino al 31 dicem bre 2014)

Comma 3: nel caso in cui l’impresa occupi un numero di unità lavorative inferiore a 15 si applica una sanzione

amministrativa pecuniaria da 1.040,00 a 6.600,00 € per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 € per i pericolosi …...

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237Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

In caso di mancato ricevimento della copia (o fotoc opia) del FIR, prima della scadenza del termine per effettuare la registr azione occorre prendere contatto con il trasportatore (o, eventual mente, il destinatario), al fine di accertare il buon esito della movimentazi one e l’invio della fotocopia del FIR al fine di ottenere dati (certi) necessari al completamento delle registrazioni.

È opportuno che tali richieste siano formulate anche per iscritto, al fine di poter eventualmente dimostrare, in caso di contestazioni, l’esistenza di una causa di forza maggiore che ha portato a compiere l’illegittimità e, pertanto, escludere la responsabilità

Se la IV°°°° copia del FIR (o fotocopia) non arriva entro i 10 giorni lavorativi?

238Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico: la responsabilità

Il dipendente di un azienda che dimentica di compilare o compila in modo sbagliato o incompleto il registro di carico e scarico è responsabile?

In linea di principio no: a rispondere dell’inademp imento in materia di

compilazione dei registri di carico e scarico è il r appresentante legale

dell’impresa obbligata alla tenuta del registro ste sso.

Se però la mancanza si traduce in un inadempimento a gli obblighi

derivanti dal contratto di lavoro, potrà essere chi amato a rispondere in

sede di rivalsa da parte del datore di lavoro.

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239Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Attenzione!!! L’INESATTEZZA nella compilazione del registro comporta una sanzione amministrativa, ma la sua FALSITÀ comporta una responsabilità penale ai sensi dell’art. 484 c.p. (reclusione fino a 6 mesi o multa fino a Euro 309)

Tenuta incompleta dei registri- Il dato registrato è esistente, anche se non completo o inesatto- comportamento scarsamente diligente, derivante da un inserimento meramente irregolare

False indicazioni nei registri- Il dato non corrisponde in alcun modo alla realtà, che è completamente diversa- formulazione di dati scientemente alterati

Cassazione penale 08 marzo 2004, n. 10753

240Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

RIDUZIONE delle sanzioni amministrative per MUD e REGISTRI

Previste all’art. 258 comma 5.Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalm ente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e s carico, nei formulari di identificazione dei rifiuti traspor tati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consento no di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sa nzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

comma 1 = MUD comma 2 = registri c/s

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241Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Segue Art. 258 comma 5RIDUZIONE delle sanzioni amministrative per i FIR

La stessa pena ( sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro ) si applica se le indicazioni di cui al comma 4 son o formalmente incomplete o inesatte ma contengono tut ti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autori tà competenti e di mancata conservazione dei registri d i cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193

Comma 4 = FIR

242Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Se la registrazione MANCA del tutto, la riduzione p revista dalla norma NON è applicabile.

La Corte di Cassazione civile (sentenza 9616/2014) ha dichiarato infondato il ricorso contro una condanna per tenuta incompleta del registro di carico (articolo 258, comma 1 D.Lgs 152/2006) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro in quanto se manca del tutto il riferimento a un determinato trasporto, non è applicabile la sanzione ridotta prevista dal comma 5 dello stesso articolo 258.Riguardando i casi in cui le informazioni del registro, pur formalmente incomplete o inesatte, risultano ricostruibili attraverso i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili, tale norma di favore “presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritt e nelle dovute sedi documentali (nella specie l'annotazione sui registri )”.

Applicabilità dell’art. 258 comma 5

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243Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Le sanzioni su registri (e relativi FIR associati) sono applicabili per i 5 anni successivi la data dell’ultima registrazione riportata sul frontespizio del registro di cui fanno parte integrante.

Per quanto tempo sono applicabili le sanzioni su FIR, registri c/s, MUD?

(cfr. art. 190 comma 3 D.Lgs.152/06)

244Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Calcolo del periodo

Calcolo del periodo: data ultima registrazione + 5 anni

Registri da detenere fino al 20/07/2017 per il peri odo dal 31/01/2000 al 20/07/2017 ovvero oltre 17 anni!!

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245Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Cenni sul SISTRI

246Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il SISTRI (SIStema informatico di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti): un sistema che ha come obiettivo la tracciabilità dei rifiuti mediante un sistema informativo

Per superare i “limiti” di un sistema di tracciabilità cartaceo (FIR-registri-MUD) e per avere traccia della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale…

DM 17 dicembre 2009 e ss. mm. e ii.: modalità attuative e organizzative del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

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247Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La norma SISTRI

Decreto 18 febbraio 2011 n °°°° 52

(GU 26.04.2011 - S.O. n. 85)

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 189 D.Lgs. 152/2006 in vigore dal 11.05.2011 e recentemente modificata e integrata…

Ultima modifica:

D.M. 24 aprile 2014

248Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

ATTENZIONE ai nuovi criteri SISTRI

� Soggetti obbligati ad aderire al Sistri

� Sistema sanzionatorio

� PRODUTTORI iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI con più di 10 dipendenti

� GESTORI e NUOVI PRODUTTORI di RIFIUTI PERICOLOSI

SOSPESO fino al 31 dicembre

2014

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249Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Adesione obbligatoria• Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali

pericolosi

• Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale

• Enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi

• Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi

• Comuni e imprese di trasporto di rifiuti urbani della regione Campania

250Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I PRODUTTORI INIZIALI di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI obbligati ad aderire al sistema SISTRI sono:

• enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti (esclusi imprese di cui all’art. 2135 cc che conferiscono i propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta)

• enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di:

demolizione e costruzionelavorazione industrialelavorazione artigianaleattività commercialiattività di servizioattività sanitarie

Ultima modifica prevista nel D.M. 24 aprile 2014

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251Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Come si calcola il numero di dipendenti

Il numero di dipendenti della singola/e sede/i serve invece a calcolare il contributo annuo

Per le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, il numero di dipendenti deve essere calcolato considerando l’intero soggetto giuridico e non la/e singola/e sede/i.

252Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

I soggetti all'obbligo di iscrizione al Sistri e non ancora iscritti , devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del Sistri rispettivamente previsto.

Per i soggetti NON ancora iscritti ma obbligati a farlo?

Modalità prevista dal DM 20 mar 2013art. 2 comma 4

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253Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi, "il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti"

Ai fini dell’obbligo di iscrizione, occorre anche considerare l’art. 188 ter comma 10 D.Lgs. 152/2006

254Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Sono procedure da effettuare con token usb (GESTIONE AZIENDE) o direttamente con il call center SISTRI

L’allineamento del sistema e iscrizioni

Gli enti e le imprese iscritti al SISTRI devono verificare l'attualità dei propri dati e provvedere all'aggiornamento in caso di modifiche dell’assetto aziendale

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255Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Secondo le definizione (art. 2 DM 18 febbraio 2011) per dispositivo/i si intende:

• il dispositivo per l’accesso in sicurezza al SISTRI (dispositivo USB )

• il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (black box )

DISPOSITIVO USBBLACK BOX

Breve cenno ai dispositivi del SISTRI

256Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il SISTRI è installato su server remoti accessibili tramite una connessione internet (per l’utilizzo del sistema è necessario dotarsi di un PC con stampante, porte USB e connessione internet);

Nel dispositivo USB è presente il programma di navi gazione Internet (browser) da utilizzare per l’accesso al SISTRI; cias cun dispositivo USB contiene :• l’identificativo utente (username UID)• la password per l’accesso al sistema (PWD)• la password di sblocco del dispositivo (PIN)• il codice di sblocco personale (PUK)

La chiavetta può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati ai delegati che consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle firme elettroniche.

Il dispositivo (token) USB

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257Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

UBICAZIONE DISPOSITIVIÈ possibile custodire i dispositivi USB presso altr e unità locali o unità operative nel caso in cui nell’U.L d i riferimento non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi già iscritte al SISTRI, pre via comunicazione scritta al SISTRI .

Attenzione: resta l’obbligo di rendere disponibili i dispositivi USB in qualunque momento l’autorità di controllo ne faccia richiesta.

IMMISSIONE DATIQualora un impianto di gestione rifiuti NON abbia possibilità di accesso COSTANTEMENTE ai servizi di rete elettrica e/o rete internet, le schede SISTRI sono compilate dal delegato di altre unità locali dell’ente o impresa.

258Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

- dimensioni 15 x 10 x 5 cm

- modulo di ricezione GPS per il rilevamento del veicolo

- modulo di comunicazione dati GPRS (scheda SIM)

- modulo di interfaccia con il dispositivo USB

- batteria tampone

La BLACK BOX è un modulo di ricezione GPS per il ril evamento del

veicolo e di comunicazione dati GPRS (con scheda SIM abilitata) da

installarsi s u ciascun veicolo (motrice) che trasporta i rifiuti.

La Black Box

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259Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il sistema di bordo (“Black Box”) è in grado di interagire con il SISTRI attraverso il dispositivo USB e vi è un rapporto univoco fra i due dispositivi

rapporto univoco

BLACK BOX del mezzo - TARGA del mezzo - Token USB ass ociato al mezzo

260Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

la Black Box (attivata!) sul mezzo consente di tracciare il percorso del mezzo

Il sistema SISTRI «traccia» il percorso seguito dal veicolo

131

261Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Comma 2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi d i

legge e la verifica della piena funzionalità del SI STRI, per un

mese successivo all’operatività del SISTRI (il term ine di cui

all’art. 12, c 2, del D.M. 17 dicembre 2009, i sogg etti di cui agli

articoli 3 [ iscrizione obbligatoria al SISTRI ], 4 [ iscrizione

facoltativa al SISTRI ] e 5 [ rifiuti urbani della regione Campania ]

rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui a gli articoli

190 e 193 del D.Lgs. 152/06.

OBBLIGO previsto dall’art. 28 D.M. 18 feb 2011: disposizioni transitorie

262Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

ATTENZIONE

quindi al “doppio obbligo” (registri e formulari)

fino al 31 dicembre 2014 per TUTTI i soggetti

……. rimangono comunque

tenuti agli adempimenti di

cui agli articoli 189, 190 e 193

del D.Lgs. 152/06………...

132

263Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

L’art. 39 c.1 D.Lgs. 205/10 prevede che le sanzioni si applichino «a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 12 c. 2 DM 17 dic 2009 (cioè al termine del DOPPIO REGIME)

Il quadro sanzionatorio SISTRI

L'applicazione delle sanzioni SISTRI è previsto a s eguito dell'entrata in operatività del sistema (il D.Lgs. 205/2010 ha i ntrodotto le sanzioni SISTRI, ovvero gli artt 260-bis e 260-ter), ma secondo quanto previsto dagli ultimi sviluppi normativi le sanzioni Sistri saranno applicabili a partire dal 01 gennaio 2015

264Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il D.Lgs. 152/06 prevede che alle eventuali violazio ni dei doveri connessi ai diversi ruoli aziendali nella gestione d ei rifiuti conseguono sanzioni che possono essere di natura amministrativa (sospensione e/o cancellazione dall’Albo, sanzione pecuniaria) o penal e.

Il regime sanzionatorio è riportato al Titolo VI - C apo I

Art. 255 Abbandono di rifiuti

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 Bonifica dei siti

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

Art. 261 Imballaggi

Art. 262 Competenza e giurisdizione

Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le Responsabilità nella gestione dei rifiuti

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265Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA

- D.Lgs. 152/2006- Codice civile

- D.Lgs.152/2006- L. 689/81- D.Lgs. 231/2001

- D.Lgs. 152/2006- Codice penale- Codice di p.penale

Le responsabilità nella gestione dei rifiuti

266Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Contrattualeviolazione di un dovere specifico

derivante da un precedente rapporto obbligatorio (da contratto o altro)

Esempio: mancato rispetto di clausole contrattuali

ExtracontrattualeViolazione del dovere generico del neminem laedere (art. 2043 c.c.).

Esempio Danno Ambientale

Responsabilità civile

La responsabilità civile in generale si distingue i n:

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267Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

DELITTITipologia di reato punito con:- ergastolo- reclusione - multa

CONTRAVVENZIONITipologia di reato punito con :- arresto- ammenda

Responsabilità penaleResponsabilità per la commissione di un reato .

In base alla specie delle pene (art. 39 c.p.)

268Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il reato ambientale

Solitamente si tratta di reato contravvenzionale c.d. di pericolo presunto.

Si sanziona la condotta non solo di colui che lede effettivamente l’ambiente (bene giuridico), ma anche di colui che pone in essere una condotta commissiva o omissiva che si presume pericolosa per lo stesso, prescindendo dal fatto che nel caso concreto un danno per l’ambiente si sia o meno verificato (es. assenza di autorizzazione).

In pratica ciò significa che la condotta illecita a qualsiasi titolo (discarica abusiva o formulario compilato in modo completo) è sanzionata anche se non ha danneggiato né l’ambiente, né terzi.

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269Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La responsabilità dei soggetti che intervengono nel la gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento (art. 178 del D.Lgs. 152/2006).

Concetto di CORRESPONSABILITA’

PRODUTTOREDETENTORE

TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO

270Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Corresponsabilità e sistema sanzionatorio

Illecito penale Illecito amministrativo

Concorso di persone nell’illecito

Illecito penaleArt. 110 c.p.: quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita

Illecito amministrativoArt. 5 l. 689/81: nell’ipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta

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271Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Rapporto tra responsabilità penale e prescrizioni

amministrative

Svolgimento di attività

ambientalmente rilevanti senza autorizzazione

Inosservanza di prescrizioni amministrative

Superamento dei limiti imposti

dallaamministrazione

272Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltime nto, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 2 16

Riferimento normativo: Art.256, comma 1, D.Lgs. 152 /2006

SANZIONIRifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Arresto da 3 mesi ad 1 anno OPPUREammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 6 mesi a 2 anni, PIÙammenda da 2.600 a 26.000 €

Pericolo astratto: qual è il vero oggetto di tutela ? L’ambiente o la funzione pubblica?

+ D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 250 quote + D.Lgs. 231/01: sanzione

pecuniaria da 150 a 250 quote

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273Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Norme penali in bianco…

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di rifiut i abbandonati o non adempie all'obbligo di separazione di rifiuti miscelati è punito con la pen a dell'arresto fino ad un anno.

Riferimento normativo: Art.255, comma 3, D.Lgs. 152 /2006

SANZIONI

Arresto fino a 1 anno

Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, i l beneficio della sospensione condizionale della pena può esser e subordinato alla esecuzione di quanto disposto nell a ordinanza di rimozione ovvero all'adempimento dell' obbligo di separazione dei rifiuti illecitamente miscelati.

274Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltime nto, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 2 16

Riferimento normativo: Art.256, comma 1, D.Lgs. 152 /2006

SANZIONIRifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Arresto da 3 mesi ad 1 anno OPPUREammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 6 mesi a 2 anni, PIÙammenda da 2.600 a 26.000 €

+ D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 250 quote + D.Lgs. 231/01: sanzione

pecuniaria da 150 a 250 quote

256 comma 4: La pena è ridotta della metà in caso di inosservanza di prescrizioni

contenute nelle autorizzazioni

Norma penale in bianco?

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275Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione

Cass. sez. III, 21 settembre 2007, n. 36621 : è reato formale, di mera condotta e di pericolo astratto, ove il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della P.A.

MA: edilizia, paesaggio, stupefacenti: il reato di condotta e di pericolo astratto non preclude una valutazione ex ante ed in astratto del giudice circa l’idoneità ad offendere il bene

Verificare caso per caso l’idoneità della prescrizione a tutelare un bene ambientalmente rilevante: salubrità del suolo, dell’acqua, dell’aria (prescrizioni volte a tutelare concretamente il bene protetto – es. pavimentare zone di movimentazione rifiuti-; prescrizioni per facilitare il controllo…)

276Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dalle tabelle oppur e i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dall e province autonome o dall’Autorità competente

Riferimento normativo: Art.137, comma 6, D.Lgs. 152 /2006

SANZIONI

Arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 6.000 a 120.000 euro .

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277Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Responsabilità amministrativa

• MUD: art. 258 comma 1 (ritardata o omessa dichiarazione)

• REGISTRI c/s: art. 258 comma 2 (omessa o incompleta tenuta)

• FIR: art. 258 comma 4 (mancanza nel trasporto/incompletezza o inesattezza dei dati)

+ D.Lgs. 231/2001: responsabilità “amministrativa” delle società e degli enti (in particolare cfr. art. 25 undecies)

278Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Quali sono gli oneri dei produttori?

Quando interviene la responsabilità…

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279Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Articolo 188: Oneri dei produttori e dei detentori

Comma 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un so ggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore de i rifiuti.

Comma 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali asso lve i propri obblighi con le seguenti priorità : a) …omissisb) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestisc ono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita co nvenzione;

Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto rec upero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti a utorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ri cevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario e ntro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezion e del formulario…... …..omissis…….

280Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Commento al comma 2 dell’art. 188 D.Lgs. 152/06

Produttore di rifiuti: conferimento solo a soggetti autorizzati

Il produttore che consegni a terzi i propri rifiuti per lo smaltimento, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetto autorizzato, altrimenti risponde del reato in concorso con il terzo.La corretta gestione dei rifiuti, infatti, grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni dai quali derivano i rifiuti, e tale "coinvolgimento" trova puntuale specificazione nell'art 188, D.Lgs 152/2006.

Il produttore che ometta di controllare se il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia autorizzato al loro smaltimento, contribuisce alla commissione del reato di gestione illecita di rifiuti, secondo consolidata giurisprudenza formatasi già sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 e ribadita dalla Cassazione con sentenza 11 febbraio 2008, n. 6420 .

L’affidamento a terzi dei rifiuti da smaltire comporta precisi obblighi di accertamento per il soggetto che li conferisce, pena l'affermazione della responsabilità penale per “culpa in eligendo”.

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281Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Commento al comma 3 dell’art. 188 D.Lgs. 152/06 «Oneri dei produttori e dei detentori»Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto rec upero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

282Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

E’ fondamentale che la IV°°°° copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario venga restituita da parte del trasportatore al detentore entro tre mesi

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283Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Come si determina la scadenza di legge per la ricezione della IV°°°° copia del FIR?

Quando la disposizione di legge riporta “ entro XX mesi ” è sufficiente considerare il giorno corrispondente dei mesi successivi.

284Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Esempio: quando scade il termine previsto dall’art. 188 comma 3 che esclude la responsabilità del detentore? …………… Entro tre mesi

Carico consegnato al trasportatore il 07 novembre 2012

Scadenza dei tre mesi: 07 febbraio 2013

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285Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

E se la quarta copia del FIR non ritorna entro tre mesi o è stata smarrita ???L’art. 188 comma 3 prevede per il produttore/detent ore: …. ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario

Prima della scadenza del termine di tre mesi, qualora la quarta copia non sia stata ancora ricevuta è opportuno prendere contatto (anche a mezzo di comunicazione formale) con il trasportatore al fine di verificare che la IV copia sia stata da lui regolarmente spedita.

Nel caso in cui lo smarrimento sia dovuto a problemi di spedizione, è opportuno munirsi di una copia conforme a quella smarrita (avvalendosi a tal fine della copia del trasportatore, che sostanzialmente reca tutti i dati della IV copia stessa, consentendo comunque la tracciabilità del rifiuto) allegandola alla relativa comunicazione.

286Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

ATTENZIONE:

La legge NON prevede alcun esonero dall’obbligo della comunicazione alla Provincia e quindi si ritiene che la comunicazione vada fatta ugualmente in caso di mancata ricezione della IV copia (la norma non parla di fotocopie). L’omissione però non è sanzionata.

Tuttavia nella prassi la sua mancanza a fronte della copia conforme in caso di controlli viene in alcuni casi ritenuta sufficiente ad escludere la responsabilità.

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287Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Come si ottiene la copia conforme di un FIR? Autocertificazione della copia del FIR completa da parte del trasportatore o del destinatario?

Attestazione di conformità da parte del funzionario incaricato presso il Comune (in bollo)?

288Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il FIR: atto pubblico o privato?

Il FIR è un documento che assolve ad una funzione pubblicistica di tracciabilità, ma è pur sempre un atto privato tra i vari soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.

Attenzione:C.S.M. IX commissione «tirocinio e formazione profes sionale – Roma 22.05.2012» ha asserito che il FIR è da considerarsi un ATTO PUBBLICO ma:Cass. Pen., sez. III, 28.01.14, n. 3692 : Il … (FIR) non ha alcun valore certificativo della natura e composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di documento recante una mera attestazione del privato, avente dunque natura prettamente dichiarativa

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289Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Quali sono gli oneri dei gestori?• trasportatori• destinatari• intermediari

Quando interviene la responsabilità…

290Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Gli OBBLIGHI dei gestori

Sono quelli derivanti da:• Legge (D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. et alii• Autorizzazione (prescrizioni)

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291Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Casistica: trasporto di rifiuti da parte di un soggetto privo della necessaria autorizzazione

il produttore e il destinatario finale non compiono direttamente l’attività di trasporto non autorizzata, ma inviand o e/o accettando il carico dei rifiuti, agevolano la realizzazione d el fatto illecito partecipando a titolo di concorso.

DESTINATARIO

Rifiuta il carico di rifiuti perchéportato da un trasportatore non

autorizzato

Accetta i rifiuti e sottoscrive ilformulario

Il viaggio illecito non può arrivare a compimento

L’illecito si perfeziona ed ancheIl destinatario risponde per concorso

292Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

… MA esiste la possibilità di attribuire una responsabilità diretta al dipendente sollevando dalle responsabilità del

rappresentante legale a certe condizioni …

In linea di principio sono i vertici aziendali (rappresentanti legali) a rispondere degli illeciti …

Responsabilità e sistema delle deleghe

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293Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La delega

Cos’è?È l’attribuzione anche orale di un incarico?….. …..O un documento?

La delega è un atto scrittoche deve recare specificamente il soggetto delegante e le funzioni delegate.

Esistono due tipi di delega:

DELEGA di FIRMA

DELEGA di FUNZIONI

294Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Se la delega ha ad oggetto solo la firma (c.d. delega di firma), di regola la responsabilità resta in capo al legale rappresentante dell’impresa che risponde anche dei comportamenti tenuti dai dipendenti (salvo le eccezioni descritte in seguito)

Delega di firma

Ma in alcuni casi il dipendente potrebbe essere chiamato a rispondere:

1. Penalmente , per concorso in caso di commissione di reati (es. per non aver minimamente controllato i dati);

2. Civilmente , per inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

3. A livello disciplinare , qualora l’azienda abbia predisposto protocolli e procedure interne e previsto sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle regole interne.

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295Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

La delega ha ad oggetto le operazioni sui rifiuti ( produzione e/o, gestione), ivi compresi verifiche e controlli

(c.d. delega di funzioni)

Delega di funzioni

La delega a certe condizioni può esonerare da responsabilità il legale rappresentante (che risponderà solo a titolo di colpa in vigilando) mentre a rispondere sarà direttamente il dipendente (che dovrà essere un soggetto qualificato a svolgere le funzioni delegate).

296Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Delega di funzioni: condizioni di validità

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297Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Caso pratico sulla delega (1):

Il dipendente delegato alla FIRMA del FIR è responsabile?

Se è delegato non solo alla firma del FIR, ma al

controllo delle operazioni sui rifiuti ed alle attività

agli stessi connesse, con piena autonomia

Se è delegato solo alla firma del FIR

NoSe in Azienda non è presente un documento di delega, questa è da ritenersi solo delega di firma

298Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Abbandono o deposito in modo incontrollato dei rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee)

Riferimento normativo: Art.256, comma 2, D.Lgs. 152 /2006

SANZIONIRifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Arresto da 3 mesi ad 1 anno OPPUREammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 6 mesi a 2 anni, PIÙammenda da 2.600 a 26.000 €

Reato proprio: si applica solo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano, depositano in modo

incontrollato o immettono nelle acque i rifiuti

Caso pratico (2): La delega e il reato proprio

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299Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

segue: La delega e il reato proprio

Per esimersi dalla responsabilità ex art. 256. 2 TUA non bast aeccepire la mancata qualifica di legale rappresentante, maoccorre anche contestare l’efficacia e la validità della de lega difunzioni:

“una volta che sia provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è in discussione …

Correttamente, quindi, è stata ritenuta la rilevanza penale della delega di funzioni e, conseguentemente, la responsabilità dell’imputato, quale delegato all’ambiente per il reato di cui al Dlgs 152/2006, articolo 256”

Cass. Pen. Sez. III, 19 novembre 2013, n. 46237

300Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Il DELEGATO SISTRIEvoluzione della definizione di “delegato”

0. DM MATT 17 dicembre 2009, n. 43108: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri

1. DM 15 febbraio 2010, n. 44044 (01/03/2010): Sistri - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009

2. DM 18 febbraio 2011, n. 52 (11/05/2011): Abroga e sostituisce il DM 17 dicembre 2009

3. DM 10 novembre 2011 n. 219: modifica il DM 52/2011

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301Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

In conclusione…Definizione ATTUALE di DELEGATO SISTRI

DM 52/2011 Art. 2 comma 1 lettera b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa;

DM 52/2011 Art. 11 Comma 2. La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.

302Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Chi può essere il delegato SISTRI?

Il consulente esterno?

Il responsabile ambientale

(delegato alle funzioni

ambientali)?

Il dipendente? Il legale rappresentate?

NOdeve essere

inserito nell’ambito

della organizzazione

aziendale

SIqualora

questo sia indicato

quale delegato SISTRI

SIqualora il suo nominativo sia stato indicato quale delegato

SISTRI

SIin mancanza di

altri soggetti indicati all’atto di iscrizione o

in un momento

successivo quali delegati

SISTRI

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303Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

CONFRONTO della NORMATIVA SISTRI fra gli artt. 2 e 11

Art. 2 comma 1 lettera b) delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica.

Art. 11 Comma 2. La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.

Problematiche aziendali

Occorrerà verificare come i giudici interpreteranno questo inciso

304Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

PROCEDURA CONSIGLIATA: Impostare una procedura aziendale che preveda la comunicazione scritta

(email/fax/scheda) con la quale al delegato SISTRI siano trasmessi i dati da

inserire nel sistema.

A titolo di esempio (per singola U.L.):

• Codice CER e Caratteristiche H

• Stato fisico e Quantità

• N° e Tipo di colli

• Files analisi chimica (quando prevista)

• Applicabilità norma ADR e relativi dati

• modalità di gestione a destino (Rx – Dx)

• Fornitori utilizzati (trasportatore – destinatario – intermediario – consorzi)

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305Corso: La gestione dei rifiuti in azienda – Como 06 o ttobre 2014

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94

41049 SASSUOLO (MO)

WEB: www.ecoricerche.net

Grazie per l’attenzione

Avv. Valeria BORTOLOTTI

[email protected]

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

[email protected]

Nota di riservatezza/non divulgazioneSi informa che il presente materiale, messo a disposizione ai fini del corso, costituisce

produzione originale (laddove si faccia riferimento a fonti esterne queste sono state esplicitamente indicate). A tal fine lo stesso è da considerarsi riservato e non può essere

riprodotto o copiato, in tutto o in parte, né diffuso a terzi, ferma restando la possibilità dell’utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell’attività di impresa.

La violazione di quanto sopra comporta l’esposizione alle relative azioni per far valere le responsabilità connesse presso le autorità competenti.