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Terza Parte

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Terza Parte

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Art. 172 – DPR 917/86 - Fusione di società

La fusione tra più società non costituisce

realizzo né distribuzione delle plusvalenze eminusvalenze dei beni delle società fuse oincorporate, comprese quelle relative allerimanenze e il valore di avviamento.

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Infati, la fusione è un'operazione fiscalmente

neutrale: non produce plusvalenze o minusvalenzein relazione ai beni (comprese le rimanenze el'avviamento) delle società fuse o incorporate,

A CONDIZIONE CHE

tali beni (indipendentemente dal loro valorecontabile) siano fiscalmente ripresi dalla societàrisultante dalla fusione mantenendo lo stesso

valore che già avevano nel bilancio delle società

fuse o incorporate.

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Esempio:

Bene acquistato a 1.000, ammortizzato per 400 = VNC600.

La perizia di fusione lo valuta 750.

La società risultante dalla fusione può rilevare il benenel proprio bilancio ad un VNC di 600 o 750.

INDIPENDENTEMENTE DA CIO’

Il valore fiscale rimane 600 e l’ammortamento deveproseguire agli stessi valori in capo alla societàrisultante dalla fusione, come se la fusione non fosse maiavvenuta.

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Nella determinazione del reddito della societàrisultante dalla fusione o incorporante non si tieneconto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancioper effetto:

• del rapporto di cambio delle azioni o quote

• dell'annullamento delle azioni o quote

di alcuna delle società fuse possedute da altre.

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I maggiori valori iscritti in bilancio pereffetto dell'eventuale imputazione deldisavanzo derivante dall'annullamento odal concambio di una partecipazione, conriferimento ad elementi patrimoniali dellasocietà incorporata o fusa, non sonoimponibili nei confronti dell'incorporante odella società risultante dalla fusione.

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N.B.: i beni ricevuti sono valutati fiscalmentein base all'ultimo valore riconosciuto ai finidelle imposte sui redditi, facendo risultareda apposito prospetto di riconciliazionedella dichiarazione dei redditi i dati espostiin bilancio ed i valori fiscalmentericonosciuti.

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Il cambio delle partecipazioni originarienon costituisce:

• né realizzo né distribuzione di plusvalenzeo di minusvalenze

• né conseguimento di ricavi per i soci dellasocietà incorporata o fusa.

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In caso di conguaglio, è fatta salval'applicazione:

• dell' articolo 47, comma 7 del DPR 917/86:Le somme o il valore normale dei beni ricevuti daisoci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto edi riduzione del capitale esuberante o diliquidazione anche concorsuale delle società edenti costituiscono utile per la parte che eccede ilprezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizionedelle azioni o quote annullate.

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• ricorrendone le condizioni, degli articoli

• 58 del Dpr 917/86: Plusvalenze;

• 87 del Dpr 917/86: Pkusvalenze esenti.

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Dalla data in cui ha effetto la fusione, lasocietà risultante (o incorporante) subentra

negli obblighi e nei diritti delle societàfuse o incorporate relativi alle imposte suiredditi.

Vengono ora presentate alcune eccezioni.

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Le riserve in sospensione di imposta, iscrittenell'ultimo bilancio delle società fuse oincorporate, concorrono a formare il redditodella società risultante dalla fusione oincorporante

SE E NELLA MISURA IN CUInon siano state ricostituite nel bilancio dellasocietà risultante dalla fusione o incorporante(utilizzando prioritariamente l'eventuale avanzoda fusione).

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Le riserve tassabili solo in caso di distribuzionese (e nel limite in cui) vi sia avanzo di fusione oaumento di capitale per un ammontare superioreal capitale complessivo delle società partecipantialla fusione al netto delle quote del capitale diciascuna di esse già possedute dalla stessa o daaltre

concorrono a formare il reddito della societàrisultante dalla fusione o incorporante se questadistribuisce l'avanzo o il capitale ai soci;

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Le riserve che anteriormente alla fusione sonostate imputate al capitale delle società fuse oincorporate si intendono trasferite nel capitaledella società risultante dalla fusione oincorporante.

In caso di riduzione del capitale peresuberanza, esse concorrono a formare ilreddito della società risultante dalla fusione oincorporante.

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In linea generale, le perdite delle società chepartecipano alla fusione, compresa la societàincorporante, possono essere portate indiminuzione dal reddito della società risultantedalla fusione o incorporante.

Tuttavia il riporto è ammesso solo perll’ammontare che non supera il rispettivo

patrimonio netto.

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Ai fini del calcolo del patrimonio netto, che non deveessere superato dalle perdite, vale che:

• il suo ammontare è quello che risulta dall'ultimobilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimonialeredatta per la fusione;

• detto ammontare non tiene conto dei conferimenti edei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesianteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa(per impedire che versamenti fatti a fini eslusivipossano alzare la soglia per il riporto delle perdite).

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Vi è un’ulteriore condizione essenziale perché leperdite possano essere riportate.

Le società che attribuiscono delle perdite dacompensare in conseguenza della fusione devonorisultare «vitali».

Diversamente, le rispettive perdite non sono riportabili incapo alla società risultante dalla fusione o incorporante.

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Dal conto economico di ciascuna società le cui perditesono riportabili, relativo all'esercizio precedente aquello in cui la fusione è stata deliberata, deve risultare:

• un ammontare di ricavi e proventi dell'attività

caratteristica,

• un ammontare delle spese per prestazioni di lavorosubordinato e relativi contributi (di cui all' articolo2425 del codice civile),

superiore al 40 per cento di quello risultante dallamedia degli ultimi due esercizi anteriori.

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Se le azioni o quote della società la cui perdita èriportabile erano possedute dalla società

incorporante o da altra società partecipante

alla fusione, la perdita non è comunqueammessa in diminuzione fino a concorrenzadell'ammontare complessivo della svalutazioneeffettuata ai fini della determinazione delreddito dalla società partecipante.

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Gli effetti della fusione possono retroagire, rispettoalla data di iscrizione dell'atto, sino all'inizio delperiodo di imposta.

Condizioni:- la retrodatazione deve essere espressamenteprevista nell'atto di fusione;- la retrodatazione non deve essere anteriore:

- alla data in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascunadelle società fuse o incorporate;

- alla data in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dellasocietà incorporante, se più recente.

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Le operazioni economiche della società fusa oincorporata relative alla frazione di eserciziocompresa fra:

• la data di inizio dell'esercizio

• la data dell'atto di fusione,

confluiscono nella società risultante oincorporante.

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A tal fine:

• le società partecipanti devono determinare ilrispettivo reddito del periodo (frazione diesercizio compresa tra l'inizio del periodod'imposta e la data di fusione)

• se detto reddito è negativo, devono applicarele stesse limitazioni già indicate in precedenzaper il riporto delle perdite pregresse.

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Il disavanzo di fusione (da annullamento o daconcambio):

• è fiscalmente neutro.

• è indeducibile ai fini dei redditi.

• può essere civilisticamente usato dalla societàincorporante o risultante dalla fusione perrivalutare al valore di mercato il patrimonio dellesocietà incorporate o per iscrivere l'avviamentoMA tali maggiori valori sono fiscalmente irrilevanti.

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La società incorporante o risultante dalla fusionepuò ottenere il riconoscimento fiscale dei suddettimaggiori valori mediante il pagamento diun'imposta sostitutiva.

In tal modo i valori fiscali vengono allineati aquelli di bilancio e il disavanzo da fusione (o daannullamento) diventa fiscalmente deducibile (conle regole proprie dei beni dell’attivo cui il

disavanzo è attribuito).

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Le norme che presiedono l’affrancamento ele relative aliquote di imposta sono le stessegià esaminate per l’operazione diconferimento.

Ovviamente è necessario che preventivamente ildisavanzo sia stato attribuito, distinguendo fra:

• immobilizzazioni materiali e immateriali

- avviamento, marchi e altre attività immateriali

- attività diverse dalle precedenti

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La fusione è un’operazione straordinariapotenzialmente elusiva e quindi controllatacon particolare rigore dall’AmministrazioneFinanziaria.

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Si ha un'operazione elusiva quando il contribuente pone inessere un’insieme di operazioni che siano simultaneamente:

• prive di valide ragioni economiche: l'operatore pone inessere l'operazione esclusivamente per ottenerevantaggi fiscali;

• dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti

dall'ordinamento tributario

• finalizzate ad ottenere riduzioni o rimborsi di imposte

che diversamente non si potrebbero ottenere.

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Se l’operazione consente un risparmio diimposta ma è economicamente valida, nonsi è in presenza di elusione.

Il risparmio di imposta non è dunquesufficiente a far configurare un’operazionecome «elusiva».

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L'amministrazione può quindi disconoscere ivantaggi tributari derivanti da operazioni elusive.

In tale caso, le imposte dovute sono ricalcolateper applicare il regime tributario correttamenteprevisto dalla legge per quel tipo di operazione.

Vengono quindi liquidate le imposte sui redditidovute in base alle disposizioni eluse.