La famiglia legittima e la famiglia di fatto - simonescuola.it · La famiglia legittima è quella...

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Lezione  3 I soggetti del diritto: le persone fisiche 1 La famiglia legittima e la famiglia di fatto Il matrimonio Il fondamento della famiglia è costituito dal matrimonio, ossia dall’unione stabile di un uomo e di una donna che decidono liberamente di convivere come marito e moglie. Il matrimonio può essere definito come il negozio giuridico solenne, regolato da appo- site norme che ne fissano forma e contenuti, con il quale un uomo e una donna formano una famiglia, costituendo tra loro un vincolo di fedeltà, assistenza, collaborazione e co- abitazione. In Italia, fino al 1929, da un lato lo Stato non riconosceva alcun effetto giuridico al ma- trimonio religioso, dall’altro la Chiesa cattolica disconosceva qualsiasi matrimonio non celebrato secondo il proprio ordinamento giuridico. Ne conseguiva la necessità della dop- pia celebrazione per coloro che intendevano risultare sposi sia agli effetti della legge civile, sia agli effetti del diritto canonico. Con il Concordato stipulato fra lo Stato italiano e la Santa Sede l’11 febbraio 1929, con- fermato dal Concordato del 18 febbraio 1984, sono stati attribuiti effetti civili al matri- monio religioso, lasciando naturalmente in vigore il matrimonio civile per chi non vuole sposarsi con il rito religioso. Possiamo perciò distinguere nel nostro ordinamento due forme di matrimonio: il matrimonio civile, regolato dal codice civile e celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile (Sindaco o suo delegato), predisposto per coloro che non professano la religione cattolica; il matrimonio concordatario, celebrato in conformità alle norme del diritto canonico e con l’osservanza di alcune formalità prescritte dal Concordato, davanti ad un ministro del culto cattolico, per coloro che dichiarano di professare la religione cattolica. Il matrimonio concordatario è produttivo di effetti civili se viene trascritto dall’ufficiale dello stato civile nei registri dello stato civile. A tal fine, il parroco ha l’obbligo di leggere agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, che fissano i diritti e i doveri dei coniugi, ma soprattutto ha l’obbligo di compilare l’atto di matrimonio, con- trofirmato dai due testimoni, e di trasmetterlo entro cinque giorni al comune di resi- denza degli sposi affinché venga trascritto nel registro dei matrimoni. Va, inoltre, ricordato che accanto al matrimonio concordatario è riconosciuto anche il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto acattolico il quale assume la veste di delegato dell’Ufficiale civile. La prima condizione che pone la legge per contrarre matrimonio è il raggiungimento del- la maggiore età; quindi, non possono contrarre matrimonio coloro che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età. È, tuttavia, contemplata un’eccezione: il Tribunale, in base a fondati motivi, può autorizzare a contrarre matrimonio chi ha compiuto i sedici anni dopo averne accertata la maturità psico-fisica. Gli altri requisiti per potersi sposare sono: la libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio; l’assenza di interdizione per infermità di mente; l’assenza di vincoli di parentela diretta (ascendenti e discendenti in linea retta) e collaterale (fratelli e sorelle, zii e nipoti); l’assenza di vincoli di affinità in linea retta (suocero e nuora, suocera e genero) e in linea collaterale (cognati);

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Lezione   3    I soggetti del diritto: le persone fisiche

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     La famiglia legittima e la famiglia di fatto

Il matrimonioIl fondamento della famiglia è costituito dal matrimonio, ossia dall’unione stabile di un uomo e di una donna che decidono liberamente di convivere come marito e moglie.Il matrimonio può essere definito come il negozio giuridico solenne, regolato da appo-site norme che ne fissano forma e contenuti, con il quale un uomo e una donna formano una famiglia, costituendo tra loro un vincolo di fedeltà, assistenza, collaborazione e co-abitazione.In Italia, fino al 1929, da un lato lo Stato non riconosceva alcun effetto giuridico al ma-trimonio religioso, dall’altro la Chiesa cattolica disconosceva qualsiasi matrimonio non celebrato secondo il proprio ordinamento giuridico. Ne conseguiva la necessità della dop-pia celebrazione per coloro che intendevano risultare sposi sia agli effetti della legge civile, sia agli effetti del diritto canonico.Con il Concordato stipulato fra lo Stato italiano e la Santa Sede l’11 febbraio 1929, con-fermato dal Concordato del 18 febbraio 1984, sono stati attribuiti effetti civili al matri-monio religioso, lasciando naturalmente in vigore il matrimonio civile per chi non vuole sposarsi con il rito religioso.

Possiamo perciò distinguere nel nostro ordinamento due forme di matrimonio:

• il matrimonio civile, regolato dal codice civile e celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile (Sindaco o suo delegato), predisposto per coloro che non professano la religione cattolica;

• il matrimonio concordatario, celebrato in conformità alle norme del diritto canonico e con l’osservanza di alcune formalità prescritte dal Concordato, davanti ad un ministro del culto cattolico, per coloro che dichiarano di professare la religione cattolica. Il matrimonio concordatario è produttivo di effetti civili se viene trascritto dall’ufficiale dello stato civile nei registri dello stato civile. A tal fine, il parroco ha l’obbligo di leggere agli sposi gli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, che fissano i diritti e i doveri dei coniugi, ma soprattutto ha l’obbligo di compilare l’atto di matrimonio, con-trofirmato dai due testimoni, e di trasmetterlo entro cinque giorni al comune di resi-denza degli sposi affinché venga trascritto nel registro dei matrimoni.

Va, inoltre, ricordato che accanto al matrimonio concordatario è riconosciuto anche il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto acattolico il quale assume la veste di delegato dell’Ufficiale civile.La prima condizione che pone la legge per contrarre matrimonio è il raggiungimento del-la maggiore età; quindi, non possono contrarre matrimonio coloro che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età. È, tuttavia, contemplata un’eccezione: il Tribunale, in base a fondati motivi, può autorizzare a contrarre matrimonio chi ha compiuto i sedici anni dopo averne accertata la maturità psico-fisica.

Gli altri requisiti per potersi sposare sono:• la libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente

matrimonio;• l’assenza di interdizione per infermità di mente;• l’assenza di vincoli di parentela diretta (ascendenti e discendenti in linea retta) e

collaterale (fratelli e sorelle, zii e nipoti);• l’assenza di vincoli di affinità in linea retta (suocero e nuora, suocera e genero) e in

linea collaterale (cognati);

Percorso   A    Introduzione al diritto

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• l’assenza di vincoli derivanti dall’adozione e dall’affiliazione (divieto di sposarsi fra adottante e adottato, adottato e figli dell’adottante, adottato e coniuge dell’adottante).

Requisito fondamentale per la validità del vincolo matrimoniale è il libero consenso di entrambi gli sposi, per cui deve essere ritenuto nullo il matrimonio quando uno degli sposi è incapace di intendere e di volere, quando esiste un precedente vincolo matrimo-niale, nel caso di simulazione (se gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio), quando il consenso al matrimonio è stato estorto con la violenza fisica o morale.Il matrimonio può essere, infine, impugnato quando vi è stato un errore sulla identità della persona o sulle qualità personali dell’altro coniuge.Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco della fedeltà, dell’assistenza morale e materia-le, della collaborazione nell’interesse della famiglia e della coabitazione; di conseguenza, entrambi i coniugi sono tenuti, in proporzione alle proprie sostanze e alle proprie capa-cità di lavoro, a provvedere ai bisogni della famiglia.La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e conserva la cittadinanza ita-liana anche se sposa uno straniero, salvo sua esplicita rinuncia (art. 143).Il compito di determinare l’indirizzo della vita familiare e di fissare la residenza è attribuito ai due coniugi, che vi provvedono secondo le esigenze di entrambi e quelle della famiglia (art. 144).

Lo scioglimento del matrimonioNel nostro ordinamento, fino al 1970, unica causa di scioglimento del vincolo matrimo-niale era la morte di uno dei coniugi; il matrimonio, finché i coniugi erano in vita, era indissolubile: non era infatti ammesso il divorzio, istituto introdotto con la L. 1 dicembre 1970, n. 898 successivamente modificata con L. 6 marzo 1987, n. 74.L’attuale disciplina, invece, prevede le seguenti cause di scioglimento del matrimonio: la morte di uno dei coniugi; la dichiarazione di morte presunta; il divorzio (la legge in realtà usa l’espressione scioglimento del matrimonio e non divorzio).È importante distinguere tra lo scioglimento e l’annullamento del matrimonio, poiché mentre l’annullamento determina la fine del vincolo per una causa che si riferisce al mo-mento della celebrazione del matrimonio, con lo scioglimento il vincolo viene meno per una causa successiva.La morte costituisce il caso tipico di scioglimento del vincolo matrimoniale. In conse-guenza della morte il coniuge superstite ha diritti successori sul patrimonio dell’altro; i rapporti di affinità sorti con il matrimonio non cessano. Alla morte la legge equipara la dichiarazione di morte presunta.Il divorzio avviene con apposita sentenza del giudice, che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o, se si tratta di matrimonio concordatario, la cessazione degli effetti civili dell’unione; una volta ottenuto lo scioglimento i coniugi possono risposarsi.Il nuovo matrimonio può avvenire solo con il rito civile, per la Chiesa cattolica infatti, il matrimonio è indissolubile e rimane valido a tutti gli effetti a meno che non intervenga una sentenza di annullamento dei Tribunali ecclesiastici.

È possibile ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale o divorzio:

• quando l’altro coniuge è stato condannato all’ergastolo o ad una pena superiore a 15 anni, o a qualsiasi pena per particolari reati contro la famiglia;

• quando è stata pronunciata la separazione da almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di separazione giudiziale;

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• quando l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero lo scioglimento del matrimonio;

• quando il matrimonio non è stato consumato;• quando c’è una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Lo scioglimento del matrimonio viene dichiarato con sentenza del Tribunale su richiesta di uno dei coniugi. Il Tribunale, tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi, dispone l’obbligo per uno di essi di somministrare a favore dell’altro somme periodiche di denaro in proporzione alle proprie sostanze.Come abbiamo detto uno dei motivi per cui può essere chiesto lo scioglimento del matri-monio è la separazione da almeno tre anni.Quando la convivenza familiare entra in crisi, infatti, i coniugi possono fare ricorso all’isti-tuto della separazione personale, che non scioglie il vincolo matrimoniale, ma sospende alcuni obblighi coniugali come la fedeltà, l’assistenza, la coabitazione; rimangono, inve-ce, intatti i doveri connessi alla potestà verso i figli, che continuano a vivere presso uno dei due genitori, mentre vengono modificati gli obblighi patrimoniali di mantenimento.La separazione può essere di fatto, consensuale e giudiziale.La separazione di fatto, che non produce effetti giuridici diretti, si ha quando i coniugi pongono fine alla convivenza senza rivolgersi al tribunale.La separazione consensuale si ha quando i coniugi decidono di comune accordo di se-pararsi. In tal caso, essi stabiliscono quanto necessario per l’affidamento, il mantenimen-to economico e l’educazione dei figli e regolano tutti gli altri rapporti familiari. Tale ac-cordo diventa efficace soltanto dopo la omologazione da parte del tribunale.La separazione giudiziale, che viene chiesta da entrambi i coniugi o da uno solo di essi (anche contro la volontà dell’altro), si ha quando si verificano fatti tali da rendere impos-sibile la prosecuzione della convivenza o da recare gravi danni all’educazione della prole.Il giudice, nel pronunciare la sentenza, dichiara, quando vi siano le circostanze o vi sia una esplicita richiesta, a quale dei coniugi è addebitabile la separazione a causa del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.

La famiglia di fattoLa famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio, la famiglia naturale o di fatto è costituita da persone di sesso diverso che convivono come se fossero marito e moglie (more uxorio). La rilevanza giuridica della famiglia di fatto, tuttavia, è discussa così come si discute della opportunità di introdurre delle norme per disciplinarla.

A tale riguardo vanno considerati tre aspetti:

a) i rapporti tra i conviventi di fatto: hanno, nel nostro ordinamento, poca rilevanza. In-fatti, tra i conviventi di fatto non vi sono diritti e doveri reciproci alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale, alla fedeltà, così come tra i coniugi: piuttosto, la reciproca assistenza materiale è considerata adempimento di un’obbligazione natura-le e la collaborazione lavorativa (se non presenta le caratteristiche del lavoro subor-dinato) si considera prestata gratuitamente; se cessa la convivenza e ci sono figli, il genitore a cui sono stati affidati i figli può continuare ad abitare la casa familiare anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore;

b) i rapporti tra i genitori e i figli: sono, invece, equiparati a quelli intercorrenti nella famiglia legittima. In particolare, i genitori hanno il diritto e l’obbligo di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori del matrimonio (art. 30, 1° comma Cost.). la L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha sancito l’eliminazione di qualsiasi differenza stabilen-

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do che nel codice civile le parole figli legittimi e figli naturali sono sostituite dalla parola «figli» e che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico;

c) i rapporti con i terzi: il familiare di fatto ha diritto al risarcimento dei danni nei con-fronti del terzo che abbia illecitamente causato la morte del convivente; a favore del convivente di fatto è prevista la successione nel contratto di locazione; il coniuge di-vorziato perde il diritto agli alimenti o al mantenimento se riceve assistenza materiale dal familiare di fatto. Infine il codice di procedura penale estende la facoltà di asten-sione dalla testimonianza prevista per il coniuge, anche al convivente.