LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia...

22
LA FAMIGLIA

Transcript of LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia...

Page 1: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

LA FAMIGLIA

Page 2: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

ART. 29 cost. 1° comma

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Page 3: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

LA FAMIGLIA

• La famiglia è la principale tra le formazioni sociali (art. 2 cost).

• E’ “fondata sul matrimonio” quindi lo Stato riconosce il vincolo matrimoniale come base della famiglia.

Page 4: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Il matrimonio

• Il matrimonio è un accordo attraverso il quale un uomo e una donna assumono un impegno stabile di convivenza, di reciproco rispetto e di solidarietà.

Page 5: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Tipi di matrimonioTipi di matrimonio

Matrimonio di culto acattolico: è celebrato dai ministri di culto diverso da quello cattolico

Matrimonio Concordatario: è celebrato dal

parroco, produce effetti sia religiosi che

civili, ed è indissolubile

(salvo l'annullamento del Tribunale ecclesiastico)

Matrimonio Civile: è

celebrato dal Sindaco ( o

un sostituto), produce solo effetti civili e si scioglie con

il divorzio

Page 6: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Il DIVORZIO• Nella nostra Costituzione il matrimonio

NON E’ considerato INDISSOLUBILE.• Dopo ampio dibattito nell’Assemblea

Costituente, con una differenza di 3 voti, venne tolto questo aggettivo al matrimonio.

• Questo ha reso, possibile nel 1970 l’emanazione della legge sul divorzio.

• Nel 1974 si svolse il referendum abrogativo di questa legge ma il No raggiunse il 59.3% dei voti.

Page 7: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Scioglimento del matrimonio

• Il DIVORZIO è il provvedimento del giudice che dichiara lo scioglimento definitivo del matrimonio civile.

Page 8: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Il Divorzio si può ottenere

Dopo una condanna di uno dei due coniugi all’ergastolo o alla reclusione superiore a 15 anni.

dopo 3 anni di separazione legale ininterrotta

per matrimonio non consumato

Page 9: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Effetti del divorzio

Dopo il divorzio si può contrarre nuovo matrimonio.

Cessano tutti i doveri assunti con il matrimonio tranne gli obblighi nei confronti dei figli.

Page 10: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

10

LA SEPARAZIONE CONIUGALE

IL DIVORZIO

Determina solo un l’allentamento degli obblighi tra marito e

moglie

Il matrimonio si scioglie

Page 11: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

• Non determina lo scioglimento del matrimonio: i coniugi sono ancora sposati e non possono contrarre nuovo matrimonio.

• ATTENUA I DOVERI RECIPROCI: non c'è più

l'obbligo di coabitazione, di fedeltà e il dovere di assistenza si trasforma nel dovere di pagare un assegno per il mantenimento dei figli e dell'altro coniuge.

LA SEPARAZIONE LEGALE

Page 12: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

La separazione legale può essere

Consensualequando è decisa con l’accordo dei coniugi che determinano tutte le condizioni e il Tribunale si limita ad omologare tale accordo .

Giudiziale quando è pronunciata dal Tribunale in caso di disaccordo. Le condizioni della separazione sono decise dal giudice.

Page 13: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

13

La potestà sui figli dei genitori separati o divorziati

La potestà continua a spettare ad entrambi i genitori.

A seguito della Legge n. 54 del 2006, la potestà spetta congiuntamente ad entrambi i genitori e quindi le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo.

Page 14: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Art.29 cost. 2° comma

"il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”

Page 15: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Rapporto tra i coniugi• Prima dell'emanazione della Costituzione, i

rapporti tra i coniugi erano regolati secondo norme giuridiche che ponevano il marito in una posizione di superiorità rispetto agli altri componenti della famiglia.

• Il marito era il capo famiglia, doveva provvedere al suo mantenimento ed esercitava la potestà sui figli e sulla moglie che era obbligata a seguirlo ovunque egli credesse opportuno stabilire la residenza.

Page 16: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

La RIFORMA del diritto di famiglia

• La riforma del diritto di famiglia, avvenuta solo nel 1975, ha profondamente modificato la struttura dei rapporti giuridici nella famiglia e ha finalmente posto la coppia marito-moglie su di un piano di assoluta parità.

Page 17: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

DIRITTI E DOVERI UGUALI E RECIPROCI

Contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e al proprio lavoro professionale o casalingo

•FedeltàCoabitazione

•Collaborazione

•Assistenza morale e materiale

Page 18: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Art. 30 cost

" E' diritto dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio …"

Page 19: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Rapporti tra genitori e figli

TUTTI i figli godono degli stessi diritti e doveri nei confronti dei genitori.

Page 20: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Un figlio può essereLEGITTIMO se nato all'interno del matrimonio.NATURALE se nato da genitori non sposati.– Il figlio naturale viene RICONOSCIUTO da

uno o da entrambi i genitori. – Se Il figlio naturale è riconosciuto solo da

un genitore assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

E' FIGLIO ADOTTIVO è il bambino inserito, per effetto di una sentenza del Tribunale, in una nuova famiglia. – Il figlio adottivo prende il cognome dei

genitori e acquista lo stato di figlio legittimo.

Page 21: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Diritti • I figli hanno il DIRITTO di essere EDUCATI,

ISTRUITI, MANTENUTI dai genitori, che devono tener conto delle loro capacità, attitudini e aspirazioni.

• I genitori devono contribuire in proporzione delle loro rispettive sostanze.

• Gli obblighi dei genitori rimangono finché i figli non sono economicamente indipendenti, purché seguano un regolare corso di studi o siano attivamente in cerca di lavoro.

Page 22: LA FAMIGLIA. ART. 29 cost. 1° comma La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Doveri del figlio

• Rispettare i genitori • Contribuire, in relazione alle proprie

sostanze e reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa;

• Dare un assegno alimentare ai genitori se sono in stato di bisogno.