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Distanza di sicurezza fissa Art. 148 comma Note 100 m. quando sulla tratta stradale considera- ta, sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli 2 Tale disposizione si applica: fuori dei centri abitati; • ai soli veicoli cui è vietato sorpassare; Tale disposizione, comunque, non si applica: • nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia 20 m. quando sulla tratta stradale consider- ata, siano in azione macchine sgom- braneve e spargitrici 3 Tale disposizione si applica: • entro e fuori dai centri abitati; utilizzando comunque la massima cautela • anche ai veicoli che procedono in senso opposto, che, all’occorrenza, sono tenuti ad arrestarsi al fine di non intralciale il lavoro S empre più spesso, dallʼosservazione della conduzione dei veicoli, è possibile appurare la personalità del relativo con- ducente, a conferma di una non più recente – ma immutata negli effetti - analisi comportamentale dellʼutenza stradale tedesca. Cambia ben poco nel Bel Paese! Appare così del tutto evidente, un atteggiamento di guida irrispettoso non tanto di qualsivoglia regola della circolazione stradale, quanto, piuttosto, delle più elementari regole di convivenza civile. Lʼautovettura, insomma, è un tipico strumento di affermazione della propria personalità a discapito degli altri; soprattutto di coloro i quali osservano scrupolosamente quelle regole che altro scopo non hanno, se non quello di evitare gli infortuni stradali e, dunque, i drammi della vita che ne conseguono. Uno di questi “atteggiamenti tipici” è quello che spesso possiamo osservare lungo le autostrade italiane, ma anche nei piccoli centri abitati: tampinatori irrequieti piombano sul malcapitato utente, sfoggiando luci accecanti, affinché si ceda il passo per correre… verso morte certa! Se ciò non accade, si può solo ringraziare la Madonna, il caso o, più semplicemente, coloro i quali accettano di “subir lʼaffronto”, dimostrando così di avere ancora un briciolo di sale in zucca; quel briciolo di sale ormai disperso dalle “zucche vuote” di coloro che non hanno inten- zione alcuna di rispettare la distanza di sicurezza e le sue regole, poste, queste ultime, a tutela della propria, come dellʼaltrui esistenza. Dunque, che cosa si deve intendere per distanza di sicurez- za? Per definizione, è tale quella che consente - ai veicoli in marcia e rispetto ai veicoli che vanno innanzi – che sia garantito in ogni caso lʼarresto tempestivo del veicolo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (art. 149, com- ma 1 C.d.S.). Dunque, affinché la regola giuridica dettata dalla disposizione dappoco citata sia applicabile in concreto, è necessario che: • i veicoli siano in marcia ( [3] ); • i veicoli procedano sulla medesima corsia; • sia avvenuta una collisione conseguente alla impossibili- tà di avere provocato lʼarresto utile del veicolo tamponante, prima dello scontro col veicolo tamponato. Lʼart. 149 del codice su citato, consta, quindi, di sei commi, dei quali: • il primo comma, reca la definizione implicita di tampona- mento, descritta nei termini anzidetti; • il secondo ed il terzo comma, stabilisce una distanza di si- curezza fissa, in relazione alla presenza di determinati veico- li, tipologia di tratta stradale considerata e presenza di parti- colari divieti (cfr. TAB 1); • il quarto comma, indica le generiche sanzioni edittali previ- ste per lʼinosservanza della distanza di sicurezza; • il quinto comma, indica la specifica sanzione edittale ed ac- cessoria conseguente alla inosservanza della distanza di sicu- rezza, dalla quale sia derivato danno al veicolo tamponato; • lʼultimo comma, indica la sanzione edittale ed accessoria conseguente alla inosservanza della distanza di sicurezza, dalla quale siano derivate lesioni gravi alle persone (cfr. TAB. 2). La disciplina della distanza di sicurezza e struttura dell’art. 149 Del nuovo Codice della strada La distanza di sicurezza di Giovanni Fontana sicurezza di Giovanni Fontana foto Coraggio TAB. 1 42 pag41-64.indd 42 23-09-2008 15:18:18

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Distanza di sicurezza fissa Art. 148 comma Note

100 m.quando sulla tratta stradale considera-ta, sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli 2

Tale disposizione si applica:• fuori dei centri abitati;• ai soli veicoli cui è vietato sorpassare;Tale disposizione, comunque, non si applica:• nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia

20 m.quando sulla tratta stradale consider-ata, siano in azione macchine sgom-braneve e spargitrici 3

Tale disposizione si applica:• entro e fuori dai centri abitati;• utilizzando comunque la massima cautela• anche ai veicoli che procedono in senso opposto, che, all’occorrenza, sono tenuti ad arrestarsi al fine di non intralciale il lavoro

Sempre più spesso, dallʼosservazione della conduzione dei veicoli, è possibile appurare la personalità del relativo con-ducente, a conferma di una non più recente – ma immutata negli effetti - analisi comportamentale dellʼutenza stradale tedesca. Cambia ben poco nel Bel Paese! Appare così del tutto evidente, un atteggiamento di guida irrispettoso non

tanto di qualsivoglia regola della circolazione stradale, quanto, piuttosto, delle più elementari regole di convivenza civile. L̓ autovettura, insomma, è un tipico strumento di affermazione della propria personalità a discapito degli altri; soprattutto di coloro i quali osservano scrupolosamente quelle regole che altro scopo non hanno, se non quello di evitare gli infortuni stradali e, dunque, i drammi della vita che ne conseguono. Uno di questi “atteggiamenti tipici” è quello che spesso possiamo osservare lungo le autostrade italiane, ma anche nei piccoli centri abitati: tampinatori irrequieti piombano sul malcapitato utente, sfoggiando luci accecanti, affinché si ceda il passo per correre… verso morte certa! Se ciò non accade, si può solo ringraziare la Madonna, il caso o, più semplicemente, coloro i quali accettano di “subir lʼaffronto”, dimostrando così di avere ancora un briciolo di sale in zucca; quel briciolo di sale ormai disperso dalle “zucche vuote” di coloro che non hanno inten-zione alcuna di rispettare la distanza di sicurezza e le sue regole, poste, queste ultime, a tutela della propria, come dellʼaltrui esistenza.

Dunque, che cosa si deve intendere per distanza di sicurez-za? Per definizione, è tale quella che consente - ai veicoli in marcia e rispetto ai veicoli che vanno innanzi – che sia garantito in ogni caso lʼarresto tempestivo del veicolo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono (art. 149, com-ma 1 C.d.S.). Dunque, affinché la regola giuridica dettata dalla disposizione dappoco citata sia applicabile in concreto, è necessario che:• i veicoli siano in marcia ([3]);• i veicoli procedano sulla medesima corsia;• sia avvenuta una collisione conseguente alla impossibili-tà di avere provocato lʼarresto utile del veicolo tamponante, prima dello scontro col veicolo tamponato.L̓ art. 149 del codice su citato, consta, quindi, di sei commi, dei quali:

• il primo comma, reca la definizione implicita di tampona-mento, descritta nei termini anzidetti;• il secondo ed il terzo comma, stabilisce una distanza di si-curezza fissa, in relazione alla presenza di determinati veico-li, tipologia di tratta stradale considerata e presenza di parti-colari divieti (cfr. TAB 1);• il quarto comma, indica le generiche sanzioni edittali previ-ste per lʼinosservanza della distanza di sicurezza;• il quinto comma, indica la specifica sanzione edittale ed ac-cessoria conseguente alla inosservanza della distanza di sicu-rezza, dalla quale sia derivato danno al veicolo tamponato;• lʼultimo comma, indica la sanzione edittale ed accessoria conseguente alla inosservanza della distanza di sicurezza, dalla quale siano derivate lesioni gravi alle persone (cfr. TAB. 2).

La disciplina della distanza di sicurezza e struttura dell’art. 149 Del nuovo Codice della strada

La distanzadi sicurezzadi Giovanni Fontana

sicurezza di Giovanni Fontana

foto Coraggio

TAB. 1

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(*) Sono tali quelli dai quali deriva la segnalazione per la revisione singola (art. 80, comma 7 C.d.S.). (**) Sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di due violazioni in due anni (***) Sono da considerarsi gravi, le procurate lesioni che determinano una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o lʼincapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se deriva lʼindebolimento permanente di un senso o di un organo (****) Una volta accertata la violazione di cui allʼart. 149, comma 6, del Codice della strada, lʼorgano verbalizzante è tenuto a seguire le indicazioni fornite dallʼart. 223 del Codice della strada, trasmettendo il rapporto al Prefetto competente per la sospensione della patente di guida. Allo stesso modo si dovrà procedere quando, accertata la violazione di cui agli altri commi dellʼart. 149 del Codice della strada, dal fatto sia comunque derivata una lesione personale colposa (anche se lieve) (Circ. Min. Interno 31.10.2000 n. M/2413/9). In caso contrario si violerebbe il dettato dellʼart. 222 del Codice della strada il quale impone al Giudice penale di applicare, tra lʼaltro, la sanzione accessoria della sospensione della patente (comma 1) da quindici giorni a tre mesi (comma 2) anche in caso di lesioni lievi, nonché lʼart. 223, comma 2, del Codice della strada, il quale prescrive lʼadozione da parte del Prefetto della sospensione provvisoria della validità della patente in tutte le ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui allʼart. 222. Norme di comportamento previste per la distanza di sicurezza

Dalla lettura della disposizione in commento, è del tutto evidente che a fronte di una distanza di sicurezza “elastica”, ovvero da non ricondurre a distanze fisse precostituite, ve nʼè altra, di altra natura tecnica e ben definita, che, invece, è da riferire a talune categorie di veicoli. Distanza di sicurezza “elastica” Ricordiamo ancora una volta che in ragione del c.d. “principio informatore della circolazione stradale” (art. 140 C.d.S.) tutti gli utenti della strada sono tenuti a comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo tale che sia in ogni caso salvaguardate la sicurezza della circolazione stradale. Nel caso dellʼart. 149 dello stesso codice, il legislatore, rievocando una “preoccupazione” già manifestata dal precedente legislatore del ʼ59, ha reso destinatario di un preciso obbligo giuridico ogni conducente che trovandosi in marcia, si approssimi ad altro veicolo che lo precede e che, anche a sua insaputa ed in ragione di improvvise manovre di questʼultimo, si può trovare nella sfavorevole circostanza di entrarvi in collisione. Evidentemente e con medesimo scopo, è obbligo del conducente che precede evitare le brusche frenate o i rallentamenti improvvisi (art. 154, comma 5 C.d.S.), se non dinanzi a situazioni evidentemente imprevedibili ed improvvise. Chiaramente, in tali casi, mentre chi deve evitare lʼimprevisto - anche mediante un rallentamento improvviso o una brusca frenata - non ha alternativa, chi segue da tergo può evitare la collisione con il solo ed unico ricorso alla guida prudente ovvero supportata da un atteggiamento di guida particolarmente attento ed osservante di quelle regole dettate dalla comune esperien-za – quale appunto la distanza di sicurezza – e codificate in una norma giuridica. Conseguendone, un primo obbligo elastico di rispetto di una distanza di sicurezza da commisurare alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, allʼentità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente (art. 348, comma 1 Reg. C.d.S.). Sul piano pratico-operativo, è ben evidente che obbligo del pubblico ufficiale che accerta lʼinosservanza della regola elastica anzidetta (soprattutto, quando non ne sia derivato il tamponamento, in concreto), è quello di valutare attentamente tali circostanze, dandone atto nel ver-bale di accertamento, posto che la c.d. fede privilegiata del pubblico ufficiale non può estendersi a quelle circostanze che si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ogni soggetto. Peraltro, il se-

Disciplina della distanza di sicurezza Art. 149 commaSanzione

punti patente / SA

Per non avere rispettato la generica distanza di sicurezza, dal veicolo che precede

1(rif. 4)

36,00 – 148,003

Per non avere rispettato la generica distanza di sicurezza, dal veicolo che precede, provocando danni lievi al veicolo che precede

1(rif. 4)

36,00 – 148,003

Per non avere rispettato la generica distanza di sicurezza, dal veicolo che precede, provocando danni gravi (*) al veicolo che precede

1(rif. 5)

74,00 – 296,005 / (**)

Per non avere rispettato la generica distanza di sicurezza, dal veicolo che precede, provocando lesioni gravi o gravissime alle persone (***) presenti sul veicolo che precede

1(rif. 6)

370,00 – 1.485,008 / (****)

Per avere mantenuto una distanza di sicurezza inferiore a 100 m. dal veicolo che precede, nonostante gli fosse vietato il sorpasso e si trovasse su strada extraurbana ad unica corsia di marcia

2(rif. 4)

36,00 – 148,003

Per avere mantenuto una distanza di sicurezza inferiore a 20 m. dal veicolo sgombraneve o spargitrice che precede ed in attività operativa

3(rif. 4)

36,00 – 148,003

Per non essersi arrestato, incrociando un veicolo sgombraneve o spargitrice in attività operativa, in modo tale da intralciarne il lavoro

3(rif. 4)

36,00 – 148,003

TAB. 2

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condo comma dellʼart. 348 della norma materiale su menzio-nata, precisa che la distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e lʼinizio della frenata: di-stanza questa, da ricondursi ai metri percorsi in un secondo, in quanto ritenuto empiricamente tempo medio di reazione. Evidentemente, ai fini della valutazione da ultimo citata, non è da considerare il solo spazio percorso, non da meno, lʼat-timo esatto della percezione del pericolo, in quanto da con-siderare momento utile ai fini della valutazione del rispetto della prescrizione. Vero è, che in caso di tamponamento, si presume lʼinosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo tamponante, con la conseguenza che è onere dello stesso fornire la prova liberatoria in ordine ad un eventuale concorso di colpa dellʼantagonista (Giudice di Pace, Torino, Sez. III, 06.03.08). Ipotesi tutta particola-re – soprattutto nel campo della infortunistica stradale, con specifico riferimento al riconoscimento delle responsabilità e della liquidazione del danno – è quella relativa al c.d. tampo-namento a catena. In tal caso, infatti, se la colonna dei mez-zi coinvolti è in movimento trova applicazione lʼart. 2054, comma 2, c.c:, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fon-data sullʼinosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. Nella diversa ipotesi di colonna veicolare ferma, invece, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni deve ritenersi il conducente che le abbia determi-nate tamponando da tergo lʼultimo dei mezzi della colonna (Tribunale di Salerno, Sez. III, 02.01.2008, n. 3). Distanza di sicurezza “fissa”

Diversamente, nei casi prospettati dai commi 2 e 3 dellʼart. 149 più volte citato, dove il legislatore, indipendentemente da ogni valutazione elastica, stabilisce comunque le distanze minime da osservare tra veicoli in marcia: quando siano vei-colo ai quali è vietato di sorpassare ovvero, quando i veicoli da sorpassare sono macchine operatrici (sgombraneve e spar-gitrici). Nellʼun caso, infatti, il divieto di sorpasso impone al veicolo incolonnato di lasciare tra esso stesso ed il vei-colo che lo precede uno spazio di almeno cento metri, sì da garantire lʼagevole rientro in corsia del veicolo sorpassante. Diversamente, dallʼimpossibilità di procedere al sorpasso (in quanto vietato) ma di mantenere una distanza elastica (anche assai prossima) dal veicolo che precede potrebbe derivare – come talvolta accade – una sorta di treno di veicoli (per lo più pesanti) che preclude agli altri veicoli “liberi” di effettuare la manovra consentita in adeguate condizioni di sicurezza. Nel-lʼaltro caso (macchine sgombraneve e spazzatrici), la norma tende sì a tutelare gli utenti della strada, ma soprattutto colo-ro i quali pongono in essere una sorta di “cantiere mobile”,

prevedendo una distanza minima di venti metri e, comunque, una condotta di guida particolarmente prudente in ragione delle caratteristiche della macchine operatrice. Obbligo que-sto che grava anche ai veicoli provenienti dallʼopposta corsia di marcia, con ulteriore eventuale necessità di arresto. Non a caso, qualora la macchina operatrice sia in marcia normale, la distanza di sicurezza deve essere ricondotta ai criteri elasti-ci stabiliti al primo comma dellʼart. 149 C.d.S. Criteri operativi ed applicazione delle sanzioniPosta la presunzione di responsabilità del veicolo tampo-nante che, evidentemente, non ha rispettato la distanza di sicurezza prevista, per il solo fatto che il tamponamento è avvenuto, si tratta adesso di valutare in quali termini di gra-vità lʼevento infortunistico debba essere considerato. Infatti, il legislatore, nello stabilire il sistema sanzionatorio “aggra-vato” dallʼevento, non fornisce dei precisi criteri di valuta-zione dellʼevento medesimo, giacché la gravità dellʼillecito e quindi, della conseguente punizione che ne deriva, è da ricondurre allʼesistenza del danno o della lesione personale. Con riferimento al danno, questo diventa rilevante allorché il veicolo sia da sottoporre a “revisione singola” (art. 80, com-ma 7 C.d.S.) e tale condizione, sulla base della mera prassi, è da ricondurre allʼaccertamento di un danno che abbia com-promesso la sicurezza del veicolo ai fini della circolazione stradale. E ̓chiaro che la valutazione del danno, affinché sia rilevante per lʼapplicazione della sanzione aggravata prevista dal comma 5 dellʼart. 149 del codice, dovrà essere avallata dal Dipartimento Territoriale dei Trasporti che, in tal senso, ordinerà la revisione singola del veicolo. Con riferimento alle lesioni, invece, affinché queste siano rilevanti per lʼap-plicazione delle più gravi sanzioni amministrative previste dal comma 6 dellʼart. 149 del codice ([4]), è necessario che siano da considerate almeno gravi e dunque, da ricondurre a quelle situazioni patologiche indicate nellʼart. 583 del codice penale, il cui riferimento utile è sicuramente la durata della malattia superiore ai quaranta giorni. Evidentemente, la mera esistenza delle lesioni non rileva ai fini dellʼapplicazione del-le sanzioni previste dallʼart. 149 se non quando queste siano diretta conseguenza della inosservanza della disposizione cui ci si riferisce. Per essere più concreti ed a parere di chi scrive, la polizia stradale deve spingere lʼindagine sino al punto di dimostrare lʼesistenza di una correlazione diretta tra evento infortunistico (nel caso di specie, il tamponamento) e procu-rate lesioni e dunque, accertare lʼesistenza del reato, dallʼac-certamento della violazione non costituente reato (art. 221 C.d.S.). In tal caso, qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabi-lita dalla legge per la violazione stessa.

[1] Ufficiale di Polizia Municipale e Referente ASAPS, presso il Comune di Forte dei Marmi e Consigliere ANCUPM per la provincia di Lucca. Docente presso ISOPOL ed SPL. Attestato tecnico del segnalamento stradale presso il Politecnico di Milano. [2] La giurisprudenza citata, è tratta dalla banca dati di Giuffré Editore DeJure. [3] Dunque, che ci si trovi in una situazione di circolazione dinamica, tale da coinvolgere tutti i veicoli oggetto dellʼindagine infortunistica. Diversamente, laddove il veicolo (impropriamente) “tamponato” si trovi in una situazione di circolazione statica (arresto, fermata o sosta), il comportamento del veicolo “tamponante” sarà da valutare ai fini dellʼapplicazione delle sanzioni previste per la inosservanza della regola prudenziale generale stabilità dallʼart. 140 del codice della strada o prudenziale speciale, prevista dallʼart. 141 dello stesso codice. [4] Restano ovviamente ferme le disposizioni di cui agli artt. 222 ss. C.d.S., riconducibili al danno alla persona, quale diretta conseguenza della inosservanza di una regola della circolazione stradale.

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