La Disciplina dei Contratti di Cessione di Prodotti Agroalimentari - Studio Legale Pandolfini...

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Servizi di Assistenza Legale alle Imprese dello Studio Legale Pandolfini: La Disciplina dei Contratti di Cessione di Prodotti Agroalimentari

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La nuova disciplina sui contratti di cessione di prodotti agroalimentari

L’art. 62 del D.L 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella L. n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto una disciplina specifica in materia di contratti tra imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari. Le nuove regole sono entrate in vigore il 24 ottobre 2012; la regolarizzazione formale dei contratti in corso può tuttavia essere effettuata fino al 31 dicembre 2012. E’ inoltre stato emanato il D.M. 19 ottobre 2012, attuativo dell’art. 62 L. n. 27/2012, che ha integrato e in parte attenuato la portata della norma ora menzionata. La nuova normativa – che mira essenzialmente a tutelare le imprese operanti nell’ambito del commercio agroalimentare nei confronti delle pratiche commerciali scorrette, soprattutto da parte della grande distribuzione organizzata - si applica a tutte le cessioni di prodotti agricoli ed agroalimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano (quindi anche ai prodotti importati da altri paesi). In particolare, la normativa trova applicazione:

a) ai prodotti agricoli, così come indicati nell’allegato I all’art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

b) ai prodotti alimentari, di cui all’art. 2 del Regolamento CE n. 178/2002. Rientrano sostanzialmente nell’ambito applicativo della nuova normativa tutti i prodotti provenienti da una azienda agricola e tutti i prodotti che possono essere ingeriti da un essere umano. Le nuove regole non si applicano invece:

a) ai prodotti esportati all’estero; b) alle vendite dirette al consumatore finale; c) ai conferimenti di prodotti agricoli ed ittici alle società cooperative agricole; d) alle cessioni istantanee, cioè quelle per le quali il pagamento è contestuale alla

consegna.

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In sintesi, la nuova disciplina prevede quanto segue. I contratti di cui sopra devono avere forma scritta a pena di nullità e devono prevedere la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, i prezzi, le modalità di consegna ed i termini di pagamento; pertanto, non saranno più ammessi gli accordi o ordini verbali di tali prodotti. Il decreto applicativo ha tuttavia previsto che la forma scritta è integrata da qualsiasi forma di comunicazione scritta (anche in forma elettronica o via telefax), idonea a manifestare la volontà delle parti. In particolare, il decreto ha stabilito che la forma scritta è rispettata anche dai documenti di trasporto/consegna, ovvero le fatture, e dagli ordini di acquisto, sempre che essi contengano tutti gli elementi previsti dalla nuova norma (durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo e modalità di consegna e di pagamento) assolvono gli obblighi di forma scritta anche se non vi sia la sottoscrizione delle parti, purché rechino la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27”. Il decreto attuativo ha inoltre previsto che la forma scritta è altresì integrata da un contratto quadro, ovvero da un accordo avente ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Si prevede che, con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell’emissione del singolo ordine, con riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. Per quanto attiene ai termini di pagamento, i contratti devono prevedere il pagamento del corrispettivo nel termine tassativo ed inderogabile di 30 giorni (qualora si tratti di merci deteriorabili) o di 60 giorni (per le altre merci) dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il decreto attuativo ha previsto che qualora non vi sia certezza circa la data di ricevimento della fattura si presume che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti. Il decreto ministeriale prevede che tra i prodotti alimentari deteriorabili rientrano i seguenti beni:

a) i prodotti preconfezionati che riportano una durata di scadenza non superiore a 60 giorni;

b) i prodotti agricoli, ittici ed alimentari sfusi non sottoposti a trattamenti attia prolungare la durabilità;

c) i prodotti a base di carne che presentano attività dell’acqua superiore a 0,95 e acidità superiore a 5,2;

d) tutti i tipi di latte.

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Il surgelamento è un atto a conferire, in generale, agli alimenti natura non deperibile, salvo si tratti di carni e pesce. Con riferimento alla cessione dei prodotti alcolici, si applica invece l’art. 22 della L. n. 28/1999, il quale prevede che il corrispettivo deve essere pagato entro 60 giorni dal momento della consegna o del ritiro dei tali beni. Tale norma si applica tuttavia alle sole cessioni di prodotti a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo (dettaglianti); per i trasferimenti di prodotti alcolici tra grossisti si applicano invece i nuovi termini (trattandosi quindi di prodotti non deteriorabili, 60 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura). Gli interessi per ritardato pagamento decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, con un tasso maggiorato di ulteriori due punti rispetto al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002. Si tratta quindi di un tasso particolarmente elevato (attualmente pari al 10%). Ai fini della determinazione degli interessi di mora, il decreto attuativo ha previsto che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo raccomandata a/r , di pasta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente. Si prevede inoltre che i contratti di cui sopra: a) devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità; b) non possono prevedere l’imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose o extra contrattuali e retroattive; a tal proposito, il decreto ministeriale attuativo ha precisato che rientrano tra le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose quelle che:

b1) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;

b2) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;

b3) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costo di produzione medio dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli;

b4) clausole che impongano al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese. c) non possono prevedere condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; d) non possono essere subordinati all’esecuzione di prestazioni che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dell’accordo.

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La medesima norma vieta inoltre di adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. A tal proposito, l’Allegato A) al decreto ministeriale attuativo contiene il seguente elenco delle pratiche commerciali sleali:

rifiutare o evitare di mettere alcuni termini per iscritto;

imporre termini e condizioni generali che contengano clausole sleali;

porre fine unilateralmente alla relazione commerciale senza preavviso, o con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente giustificabile, ad esempio se gli obiettivi di vendita unilaterali non sono stati raggiunti;

applicare sanzioni contrattuali in maniera non trasparente e non proporzionate ai danni subiti;

imporre sanzioni senza giustificazioni previste nell'accordo o nella legislazione applicabile;

effettuare cambiamenti non previsti dal contratto unilaterali e retroattivi nel costo o prezzo di prodotti o servizi;

nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nei negoziati contrattuali e che l'altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere;

usare o condividere con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall'altra parte senza l'autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo;

trasferire un rischio ingiustificato o sproporzionato all'altra parte, ad esempio imponendo una garanzia di margine attraverso un pagamento in cambio di nessuna prestazione;

imporre una richiesta di finanziamento delle attività commerciali proprie;

imporre una richiesta di finanziamento di una promozione;

impedire all'altra parte di fare delle dichiarazioni legittime di marketing o promozionali sui suoi prodotti;

imporre compensi per l'inserimento nel listino non proporzionali al rischio di commercializzare un nuovo prodotto:

minacciare l'interruzione del rapporto di lavoro o la fine di quest'ultimo per ottenere un vantaggio senza giustificazione oggettiva, ad esempio punendo una parte per esercitare i propri diritti;

chiedere il pagamento di servizi non resi o prodotti non consegnati o il pagamento che chiaramente non corrisponde al valore/costo del servizio reso;

imporre ad una parte l'acquisto o la fornitura di una serie di prodotti o servizi

collegati ad un'altra serie di prodotti o servizi ‐ sia da una delle due parti o da una parte terza;

interrompere deliberatamente il programma di consegna o di ricezione per ottenere un vantaggio ingiustificato.

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Per la violazione delle nuove regole sono previste sanzioni amministrative rilevanti. In particolare: a) in caso di violazione degli obblighi relativi alla stipula del contratto in forma scritta, si prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 20.000,00; b) in caso di violazione degli obblighi relativi al divieto di pratiche commerciali scorrette, si prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 3.000,00; c) in caso di violazione degli obblighi relativi ai termini di pagamento, si prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 500.000,00. Sull’applicazione della nuova normativa la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni sono affidate alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), che ha il potere di intervenire d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Milano, ottobre 2012

Avv. Valerio Pandolfini

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