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La direttiva quadro 89/391CEE elenca gli obiettivi sociali contenuti nel Trattato di Roma del 1957 (art. 118 A)

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• La direttiva quadro 89/391CEE elenca gli obiettivi sociali contenuti nel Trattato di Roma del 1957 (art. 118 A)

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Interventi di prevenzione

Direttive sociali

Raggiungimento di un'armonizzazione dei livelli di protezione dei lavoratori in ambito comunitario

Valutazione del rischio

Definizione delle Definizione delle prescrizioni minime per prescrizioni minime per promuovere il promuovere il miglioramento miglioramento dell'ambiente di lavoro dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratorie la salute dei lavoratori

Interventi di protezione

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Le nuove norme prevedono una procedura prevenzionistica di tipo «attivo» che vede le organizzazioni/aziende protagoniste anche nell’attività di sicurezza, considerata parametro fondamentale del processo produttivo.

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Il quadro normativo si basa: •correlazione tra attività lavorative e relative misure di sicurezza; •innovazione tecnologica e rispettivi interventi per la tutela della sicurezza e la salute degli operatori.

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In sostanza si opera in due fasi: • la prima di definizione delle misure di sicurezza

attraverso l’esame iniziale, la politica, la pianificazione e l’organizzazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio;

• la seconda fase nell’ adempimento delle stesse attraverso il riesame e il miglioramento.

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Con il D.Lgs. 81/08

prende corpo il progetto di coordinare e razionalizzare in un unico testo la complessa normativa che presidiava un bene di rango costituzionale come la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

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Struttura complessivaArticoli: 306Titoli: XIIIAllegati: LII (compreso 3A, 3B)

Titoli: I -Disposizioni generaliTitoli: II -Luoghi di lavoroTitoli: III –Attrezz. di lav. e DPITitoli: IV –Cantieri temp. e mobiliTitoli: V –Segnaletica sul lavoroTitoli: VI –MMCTitoli: VII –VDTTitoli: VIII -Agenti fisiciTitoli: IX -Sostanze pericoloseTitoli: X –Esposiz. ad agenti biol.Titoli: XI –Protez. da atmosf. espl.Titoli: XII –Disp. in materia pen.Titoli: XIII –Disposizioni finali

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Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano

attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123

riassetto riforma

riordino coordinamento

unico testo normativo

delle norme in materia di salute e sicurezza

rispetto delle normative comunitarie

convenzioni internazionali in materia

in conformità all’articolo 117 della Costituzione

garantendo l’uniformità della tutela

delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale

con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

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Abrogazioni – art.304

-il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

-il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164

-il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303

-il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277

-il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626

-il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493

-il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494

-il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187

- l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n.223

-la legge 3 agosto 2007, n.123

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Cardine della prevenzione

Art. 2087 Cod.civ.L'imprenditore è tenuto ad adottare

nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l‘esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

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Si definiscono le azioni minimeSi definiscono le azioni minime

per il miglioramento per il miglioramento

dell'ambiente di lavoro dell'ambiente di lavoro

per tutelare la sicurezza e la salute deiper tutelare la sicurezza e la salute dei

lavoratorilavoratori

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valutazione dei

rischi

attraverso

L’individuazione

L’identificazione degli esposti

eliminare

ridurre

rischio

Proteggere i

lavoratori

Informare e formare i

lavoratori

Verificare su di essi l’esistenza di

danni

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La prevenzione non deve essere

lasciata al caso, ma deve essere

inserita in un progetto di gestione

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finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza.

riducendo progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro

Aumentando l’efficienza e le prestazioni dell’organizzazione

migliorando

Livelli di salute e sicurezza.

l’immagine interna ed esterna dell’organizzazione.

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un sistema che opera attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti ed ogni azione che risulti funzionale alla massima cooperazione e condivisione della politica generale

tracciando una ORGANIZZAZIONE

in cui si definiscono in modo marcato e chiaro le due linee di azione la consultiva e quella operativa. Individuando responsabilità, competenze e funzioni.

IL D. LGS. 81/08

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Si dettano finalmente, precise disposizionisull’organizzazione della Sicurezza nellevarie fasi e nei ruoli, introducendo il concettoche il miglioramento dei livelli di sicurezzapuò essere “ programmato nel tempo“

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Una evoluzione del sistema normativo

Da sistema esclusivamente impositivo e limitativo dell’attività organizzativa – imprenditoriale del datore di lavoro

A un sistema di responsabilizzazione del datore di lavoro nella valutazione di tutti i rischi emergenti e residuali con il conseguente obbligo di tenersi aggiornato anche sull’evoluzione tecnologica della Sicurezza e dell’Igiene del lavoro

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la sicurezza e salute sul Lavoro si ottiene non ad opera di un unico soggetto

ma grazie all'azione congiunta di tutti quei soggetti

nella condizione di fatto tale da poter condizionare le modalità di svolgimento del lavoro.

DIRIGENTI

PREPOSTI

DATORE di LAVORO

Medico Competente

RSPP

DIRIGENTI

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DATORE DI LAVORO DIRIGENTIPREPOSTI

R.S.P.P. Medico Competente

LAVORATORIR.L.S.

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Ferma la titolarità della posizione fondamentale in capo al datore di lavoro, il dirigente è coinvolto nel processo di implementazione della sicurezza sul luogo di lavoro.

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dall'altro del potere di gestione del settore dell'ufficio cui è preposto.

Sotto il profilo della responsabilità penale per violazione della

normativa di prevenzione degli

infortuni e di igiene del lavoro

questi è qualificabile

come un vero e proprio «datore

di lavoro» pubblico

essendo titolare da un lato del requisito della

qualifica dirigenziale

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Il dirigente

cessa di essere semplicemente colui che si limita a far osservare tutte quelle misure di sicurezza sul luogo di lavoro

soggetto coobbligato

Datore di Lavoro

nella predisposizione delle misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori.

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Il dirigente

non è più un

esecutore

ma condivide

limitatamente alle attribuzioni e competenze conferitegli

Responsabilità per l'eventuale inadempimento degli obblighi

Responsabilità per l'inadeguatezza delle misure di sicurezza predisposte.

limitatamente alle attribuzioni e competenze conferitegli

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responsabile civilmente è penalmente del rispetto delle norme per il concreto ed effettivo svolgimento delle attribuzioni e delle competenze tipiche della categoria dirigenziale.

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• Proprio in considerazione di questo elemento, la prevalente giurisprudenza di legittimità individua il dirigente nella figura che necessariamente deve possedere i requisiti di:

• qualità;• autonomia ;• discrezionalità.

nell'espletamento delle mansioni affidategli.

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CRITERI PER IDENTIFICARE LA FIGURA

DI DIRIGENTE• Può essere visto come l’alter ego del datore di

lavoro;• Autonomia (ma non indipendenza) decisionale;• Ampio margine di discrezionalità;• Esercizio delle sue funzioni svincolato da

istruzioni;• Possibilità di influenzare l’azienda;

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• Il legislatore presuppone l'esistenza di una ben definita struttura organizzativa, composta da soggetti tipizzati ed agevolmente individuabili, a prescindere dall'esistenza dell'investitura formale da parte del datore di lavoro.

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Criteri per identificare la figura di Preposto

• Sovraintende a determinate attività svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza;

• Gestisce le risorse umane ed i mezzi affidati;• Assicura per se e per i subordinati l’osservanza

delle direttive aziendali (circolari) e/o del Dirigente (ordine del giorno);

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• colui che, nell'ambito dell'organizzazione, sovrintende alle attività di un determinato gruppo di lavoro e lavoratori. In ordine all'esecuzione e alla disciplina del lavoro, a lui sono conferiti i poteri gerarchici necessari alla sorveglianza e al controllo del comportamento dei lavoratori, secondo le direttive impartite dai dirigenti o dal datore di lavoro.

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• Il preposto assume un ruolo chiave nel sistema di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. A lui viene affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro ed in questo ambito egli ne diventa il rappresentante diretto. Egli può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di infortunio.

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• Per realizzare tutto ciò, il preposto deve essere messo dal datore di lavoro o dal dirigente nella condizione, non semplicemente giuridica e formale, ma anche e soprattutto di fatto, di poter impartire ordini, istruzioni e direttive ai lavoratori.

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• Come per i dirigenti, infatti, anche l'individuazione dei preposti, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, va compiuta non in relazione alla qualifica rivestita ma piuttosto - per il principio dell'effettività - con riferimento alle reali mansioni svolte, che implicano l'assunzione di fatto di responsabilità connesse alla posizione di supremazia, che con sentono di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire.

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IL DATORE DI LAVOROIL DATORE DI LAVORO

E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO

DI LAVORO CON IL LAVORATORE

• ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA

• ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

• INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA

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1) La valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione 2) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione 3) Designare: il RSPP

(art.17 D.Lgs.81)

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Il RSPPIl RSPP

“Persona in possesso di attitudini e capacità adeguate” a capo del servizio di prevenzione e protezione (SPP)

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IL SPPIL SPP INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O

INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI

IL RSPP IL RSPP

DATORE DATORE

DI DI LAVOROLAVORO

SERVIZIOSERVIZIO

INTERNOINTERNO

SERVIZIOSERVIZIO

ESTERNOESTERNO

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S

PP

: C

OS

A

DEV

E

SP

P:

CO

SA

D

EV

E

FA

RE?

FA

RE?• INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO

• INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

• ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

• FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

• PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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Il RLS = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

E’ eletto dai lavoratori al loro interno

E’ designato all’interno delle rappresentanze sindacali (RSU)

oppure

1 RLS fino a 200 dipendenti

3 RLS da 200 a 1000 dipendenti

6 RLS oltre 1000 dipendenti

N° RLS

Il numero, le modalità di elezione, i permessi

retribuiti, la formazione e gli strumenti per lo

svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella contrattazione

collettiva

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R

LS

: C

OS

A

DEV

E

RLS

: C

OS

A

DEV

E

FA

RE?

FA

RE?•RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE

• PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

• AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’

• ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO

• PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

• FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI

• DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:- per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi- per la valutazione dei rischi- per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio

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DATOREDI LAVORO

DIRIGENTE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -RSPP

PREPOSTO

Medico Competente -MC

Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza - RLS

Responsabile squadre di emergenza e pronto soccorso

Squadra di emergenza… Squadra di prontosoccorso

ASPP ASPP

MEDICO COMPETENTE

UFFICIO TECNICO

LINEA OPERATIVA LINEA CONSULTIVA

LAVORATORI

LINEA ESECUTIVA

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“Se continui a fare ciò che hai sempre fatto, continuerai a ottenere sempre lo stesso risultato” [Deming]