La determinazione dellimponibile e dellimposta nellirpef e nellires Università Carlo Cattaneo -...

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La determinazione La determinazione dell’imponibile e dell’imponibile e dell’imposta dell’imposta nell’irpef e nell’ires nell’irpef e nell’ires Università Carlo Cattaneo Università Carlo Cattaneo - Liuc - Liuc anno accademico anno accademico 2008/2009 2008/2009 corso di diritto corso di diritto tributario tributario prof. Giuseppe Zizzo prof. Giuseppe Zizzo 1

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La determinazione La determinazione dell’imponibile e dell’imposta dell’imponibile e dell’imposta

nell’irpef e nell’iresnell’irpef e nell’ires

Università Carlo Cattaneo - LiucUniversità Carlo Cattaneo - Liuc

anno accademico 2008/2009anno accademico 2008/2009

corso di diritto tributariocorso di diritto tributario

prof. Giuseppe Zizzoprof. Giuseppe Zizzo

lezione 8lezione 81

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oggetto della lezioneoggetto della lezione

la determinazione del reddito complessivola determinazione del reddito complessivo le perdite derivanti da attività commercialile perdite derivanti da attività commerciali i gruppi e le società a ristretta base proprietariai gruppi e le società a ristretta base proprietaria gli oneri deducibiligli oneri deducibili la determinazione dell’impostala determinazione dell’imposta le detrazionile detrazioni i crediti d’impostai crediti d’imposta la tassazione separatala tassazione separata la dichiarazione la dichiarazione

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la determinazione del reddito la determinazione del reddito complessivocomplessivo

soggetti “non commerciali”:soggetti “non commerciali”:• persone fisiche: somma dei redditi delle categorie persone fisiche: somma dei redditi delle categorie

di cui all’art.6di cui all’art.6• enti non commerciali: somma dei redditi fondiari, enti non commerciali: somma dei redditi fondiari,

di capitale, di impresa e diversi (art.143, c.1-2)di capitale, di impresa e diversi (art.143, c.1-2) soggetti “commerciali”:soggetti “commerciali”:• il reddito complessivo si determina unitariamente il reddito complessivo si determina unitariamente

come reddito d’impresacome reddito d’impresa

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le perditele perdite

le perdite derivanti dall’esercizio di arti o le perdite derivanti dall’esercizio di arti o professioni, anche se esercitate attraverso società professioni, anche se esercitate attraverso società semplici o associazioni professionali, nonché semplici o associazioni professionali, nonché quelle derivanti dall’esercizio di imprese quelle derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata sono commerciali in contabilità semplificata sono scomputabili dal reddito complessivo del periodo scomputabili dal reddito complessivo del periodo d’imposta in cui sono conseguited’imposta in cui sono conseguite

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le perditele perdite

le perdite derivanti dall’esercizio di imprese le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali (non in contabilità semplificata):commerciali (non in contabilità semplificata):

• per le persone fisiche e per gli enti non per le persone fisiche e per gli enti non commerciali, possono essere computate in commerciali, possono essere computate in diminuzione soltanto da redditi d’impresa diminuzione soltanto da redditi d’impresa nell’esercizio in cui si sono prodotte e nei nell’esercizio in cui si sono prodotte e nei successivi ma non oltre il quinto (art.8, c.3), salvo successivi ma non oltre il quinto (art.8, c.3), salvo quelle dei primi tre esercizi, le quali sono quelle dei primi tre esercizi, le quali sono riportabili senza limiti di tempo a condizione che riportabili senza limiti di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva si riferiscano ad una nuova attività produttiva (artt.8, c.3, e 84,c.2)(artt.8, c.3, e 84,c.2)

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le perditele perdite

• per le società di capitali e gli enti per le società di capitali e gli enti commerciali, possono essere computate in commerciali, possono essere computate in diminuzione dei redditi degli esercizi diminuzione dei redditi degli esercizi successivi ma non oltre il quinto (art.84, successivi ma non oltre il quinto (art.84, c.1), salvo quelle dei primi tre esercizi, le c.1), salvo quelle dei primi tre esercizi, le quali sono riportabili senza limiti di tempo a quali sono riportabili senza limiti di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (art.84, c.2)attività produttiva (art.84, c.2)

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le perditele perdite

le perdite delle società di persone e quelle le perdite delle società di persone e quelle delle associazioni professionali:delle associazioni professionali:

• sono imputate ai soci ed associati in sono imputate ai soci ed associati in proporzione alla quota di partecipazione proporzione alla quota di partecipazione agli utili (eccezione per le società in agli utili (eccezione per le società in accomandita semplice) (art.8, c.2)accomandita semplice) (art.8, c.2)

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le perditele perdite

• quelle delle società di persone “commerciali” quelle delle società di persone “commerciali” possono essere computate in diminuzione soltanto possono essere computate in diminuzione soltanto da altri redditi di partecipazione (e forse anche da da altri redditi di partecipazione (e forse anche da redditi d’impresa) dei soci nell’esercizio in cui si redditi d’impresa) dei soci nell’esercizio in cui si sono prodotte e nei successivi ma non oltre il sono prodotte e nei successivi ma non oltre il quinto (art.8, c.3) salvo quelle dei primi tre quinto (art.8, c.3) salvo quelle dei primi tre esercizi, le quali sono riportabili senza limiti di esercizi, le quali sono riportabili senza limiti di tempo a condizione che si riferiscano ad una tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva (artt.8, c.3, e 84,c.2)nuova attività produttiva (artt.8, c.3, e 84,c.2)

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le perditele perdite

il diritto al riporto delle perdite delle società di il diritto al riporto delle perdite delle società di capitali, degli enti commerciali e delle società di capitali, degli enti commerciali e delle società di persone “commerciali” si perde (di regola) quando persone “commerciali” si perde (di regola) quando (artt.84, c.3, e 8, c.3):(artt.84, c.3, e 8, c.3):

• la maggioranza dei diritti di voto viene trasferita o la maggioranza dei diritti di voto viene trasferita o comunque acquistata da terzi;comunque acquistata da terzi;

• nel periodo del trasferimento, o nei due successivi nel periodo del trasferimento, o nei due successivi o anteriori, viene modificata l’attività principale di o anteriori, viene modificata l’attività principale di fatto svolta nei periodi in cui si sono prodotte le fatto svolta nei periodi in cui si sono prodotte le perditeperdite

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il consolidato nazionaleil consolidato nazionale

determinazione ai fini ires in capo alla società o ente determinazione ai fini ires in capo alla società o ente controllante residente (a certe condizioni, anche non controllante residente (a certe condizioni, anche non residente) di un’unica base imponibile in misura residente) di un’unica base imponibile in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi della controllante e delle controllate positivi e negativi della controllante e delle controllate partecipanti, con determinate rettifiche (artt.117-129)partecipanti, con determinate rettifiche (artt.117-129)

la partecipazione al consolidato nazionale:la partecipazione al consolidato nazionale:• ha carattere opzionale tanto per la controllante quanto ha carattere opzionale tanto per la controllante quanto

per le controllate;per le controllate;• dura tre anni salvo rinnovodura tre anni salvo rinnovo• è esclusa per le controllate non residentiè esclusa per le controllate non residenti

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il consolidato nazionaleil consolidato nazionale

i redditi e le perdite delle controllate partecipanti, i redditi e le perdite delle controllate partecipanti, calcolati da ciascuna di esse secondo le regole calcolati da ciascuna di esse secondo le regole ordinarie, si consolidano integralmente, ordinarie, si consolidano integralmente, indipendentemente dalla quota di partecipazione indipendentemente dalla quota di partecipazione direttamente o indirettamente posseduta nelle direttamente o indirettamente posseduta nelle stesse dalla controllantestesse dalla controllante

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il consolidato mondialeil consolidato mondiale

determinazione in capo alla società o ente controllante determinazione in capo alla società o ente controllante residente di un’unica base imponibile in misura residente di un’unica base imponibile in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili corrispondente alla somma algebrica degli imponibili (redditi e perdite) della controllante e di quelli delle (redditi e perdite) della controllante e di quelli delle controllate non residenti (artt.130-142)controllate non residenti (artt.130-142)

la partecipazione al consolidato mondiale:la partecipazione al consolidato mondiale:• ha carattere opzionale per la controllante, che deve ha carattere opzionale per la controllante, che deve

essere la società di grado più elevato del gruppo, e essere la società di grado più elevato del gruppo, e carattere obbligatorio per le controllate non residenti carattere obbligatorio per le controllate non residenti (principio all in all out);(principio all in all out);

• dura cinque anni salvo rinnovodura cinque anni salvo rinnovo

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il consolidato mondialeil consolidato mondiale

i redditi e le perdite delle controllate non residenti i redditi e le perdite delle controllate non residenti si consolidano solo per la quota di partecipazione si consolidano solo per la quota di partecipazione direttamente o indirettamente posseduta dalla direttamente o indirettamente posseduta dalla controllante, e sono rideterminati da questa controllante, e sono rideterminati da questa secondo le regole italianesecondo le regole italiane

dall’imposta dovuta sono ammesse in detrazione, dall’imposta dovuta sono ammesse in detrazione, tra l’altro, le imposte sui redditi pagate all’estero a tra l’altro, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dalle controllatetitolo definitivo dalle controllate

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la tassazione per trasparenza la tassazione per trasparenza delle società di capitalidelle società di capitali

il reddito delle società residenti soggette ad ires, al cui il reddito delle società residenti soggette ad ires, al cui capitale partecipino soltanto altre società residenti capitale partecipino soltanto altre società residenti soggette ad ires (a certe condizioni anche non residenti), soggette ad ires (a certe condizioni anche non residenti), ciascuna con una percentuale di diritti di voto e di ciascuna con una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili non superiore al 50% e non partecipazione agli utili non superiore al 50% e non inferiore al 10%, può essere, su opzione, imputato ai soci, inferiore al 10%, può essere, su opzione, imputato ai soci, indipendentemente dalla distribuzione, in proporzione alla indipendentemente dalla distribuzione, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili (art.115)rispettiva quota di partecipazione agli utili (art.115)

l’opzione:l’opzione:• è irrevocabile per tre anniè irrevocabile per tre anni• deve essere esercitata da tutte le societàdeve essere esercitata da tutte le società

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la tassazione per trasparenza la tassazione per trasparenza delle società di capitalidelle società di capitali

la stessa opzione per la tassazione per la stessa opzione per la tassazione per trasparenza può essere esercitata dalle trasparenza può essere esercitata dalle società a responsabilità limitata rientranti società a responsabilità limitata rientranti nell’ambito di applicazione degli studi di nell’ambito di applicazione degli studi di settore e con soli soci persone fisiche (in settore e con soli soci persone fisiche (in numero non superiore a 10, o a 20 se numero non superiore a 10, o a 20 se cooperative) (art.116)cooperative) (art.116)

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gli oneri deducibiligli oneri deducibili

dal reddito complessivo delle persone dal reddito complessivo delle persone fisiche e degli enti non commerciali si fisiche e degli enti non commerciali si deducono una serie di oneri (artt.10 e 146)deducono una serie di oneri (artt.10 e 146)

alcuni oneri, prima deducibili, ora danno alcuni oneri, prima deducibili, ora danno diritto ad una detrazione (art.15), in diritto ad una detrazione (art.15), in considerazione del carattere “regressivo” considerazione del carattere “regressivo” della deduzionedella deduzione

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gli oneri deducibiligli oneri deducibili la deduzione (o la detrazione) è consentita (ampia la deduzione (o la detrazione) è consentita (ampia

discrezionalità del legislatore):discrezionalità del legislatore):• perché trattasi di spese personali essenziali (come le spese perché trattasi di spese personali essenziali (come le spese

mediche, funebri, di istruzione);mediche, funebri, di istruzione);• perché si intende dare un incentivo a certi impieghi delle perché si intende dare un incentivo a certi impieghi delle

risorse (come gli interessi sui mutui per l’acquisto della risorse (come gli interessi sui mutui per l’acquisto della prima casa, i premi assicurativi sulla vita e contro gli prima casa, i premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni, i contributi a forme pensionistiche infortuni, i contributi a forme pensionistiche complementari)complementari)

• perché si tratta oneri obbligatori (contributi previdenziali e perché si tratta oneri obbligatori (contributi previdenziali e assistenziali, assegni periodici di mantenimento al coniuge assistenziali, assegni periodici di mantenimento al coniuge separato o divorziato)separato o divorziato)

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la determinazione dell’impostala determinazione dell’imposta

l’imposta lorda si determina (per il 2008)l’imposta lorda si determina (per il 2008)• nell’irpef: applicando al reddito complessivo, al nell’irpef: applicando al reddito complessivo, al

netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote: netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote: del 23% sino ad euro 15.000; del 27% oltre euro del 23% sino ad euro 15.000; del 27% oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000; 38% oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000; 38% oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000; del 41% oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000; del 41% oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000; 43% oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000; 43% oltre euro 75.000;75.000;

• nell’ires: applicando al reddito complessivo netto nell’ires: applicando al reddito complessivo netto l’aliquota del 27,5%l’aliquota del 27,5%

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la determinazione dell’impostala determinazione dell’imposta

l’irpef è un’imposta progressiva a scaglioni l’irpef è un’imposta progressiva a scaglioni aggiuntivi (l’aliquota marginale si applica aggiuntivi (l’aliquota marginale si applica solo alla parte di reddito rientrante nel solo alla parte di reddito rientrante nel relativo scaglione e non a tutto il reddito) relativo scaglione e non a tutto il reddito)

l’ires è un’imposta proporzionalel’ires è un’imposta proporzionale

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la determinazione dell’impostala determinazione dell’imposta

l’imposta netta si ottiene sottraendo l’imposta netta si ottiene sottraendo all’imposta lorda, sino a concorrenza del all’imposta lorda, sino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni d’imposta suo ammontare, le detrazioni d’imposta (artt.13, c.2, e 78)(artt.13, c.2, e 78)

dall’imposta netta si sottraggono i crediti dall’imposta netta si sottraggono i crediti sui redditi esteri, nonché le ritenute sui redditi esteri, nonché le ritenute d’acconto subite e i versamenti in acconto d’acconto subite e i versamenti in acconto effettuati (artt.13, c.3, 22 e 79)effettuati (artt.13, c.3, 22 e 79)

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la determinazione dell’impostala determinazione dell’imposta

se la somma di crediti, ritenute e versamenti se la somma di crediti, ritenute e versamenti in acconto supera l’importo dell’imposta in acconto supera l’importo dell’imposta netta il soggetto può (artt.22, c.2, e 80):netta il soggetto può (artt.22, c.2, e 80):

• riportare l’eccedenza al periodo d’imposta riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo;successivo;

• chiederne il rimborsochiederne il rimborso

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i crediti d’impostai crediti d’imposta

se alla formazione del reddito concorrono se alla formazione del reddito concorrono redditi prodotti all’estero:redditi prodotti all’estero:

• le imposte estere assolte su tali redditi sono le imposte estere assolte su tali redditi sono ammesse in detrazione sino a concorrenza ammesse in detrazione sino a concorrenza della quota di imposta italiana imputabile ai della quota di imposta italiana imputabile ai medesimi (art.165) medesimi (art.165)

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la tassazione separatala tassazione separata

si applica, in via opzionale, a determinati redditi a si applica, in via opzionale, a determinati redditi a formazione (anche solo normalmente) pluriennale formazione (anche solo normalmente) pluriennale (art.17), come:(art.17), come:

• quelli ricollegabili alla cessazione di attività quelli ricollegabili alla cessazione di attività lavorative (non necessariamente a carattere lavorative (non necessariamente a carattere dipendente);dipendente);

• quelli conseguiti per effetto della cessione o quelli conseguiti per effetto della cessione o liquidazione di aziende possedute da più di 5 anni, liquidazione di aziende possedute da più di 5 anni, o della liquidazione di società se la partecipazione o della liquidazione di società se la partecipazione è posseduta da più di 5 anniè posseduta da più di 5 anni

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la tassazione separatala tassazione separata

serve a temperare la progressività dell’irpefserve a temperare la progressività dell’irpef i redditi soggetti a tassazione separata non i redditi soggetti a tassazione separata non

concorrono a formare il reddito concorrono a formare il reddito complessivo, ma sono tassati complessivo, ma sono tassati autonomamente:autonomamente:

• in generale, con l’aliquota corrispondente in generale, con l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedentebiennio precedente

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la dichiarazione la dichiarazione

la dichiarazione dei redditi è presentata nei la dichiarazione dei redditi è presentata nei seguenti termini (d.p.r. 322/1998):seguenti termini (d.p.r. 322/1998):

• persone fisiche e società ed associazioni non persone fisiche e società ed associazioni non soggette ad ires, tra l’1 maggio e il 30 giugno, se soggette ad ires, tra l’1 maggio e il 30 giugno, se in versione cartacea, entro il 31 luglio, se in in versione cartacea, entro il 31 luglio, se in versione telematica;versione telematica;

• società ed enti soggetti ad ires, in versione società ed enti soggetti ad ires, in versione telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo successivo a quello di chiusura del periodo d’impostad’imposta

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