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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO

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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL

PUBBLICO IMPIEGO

- Fenomeno relativamente recente (il primo CCNL è stato sottoscritto il 16 maggio 1995 –

Comparto Ministeri - parte normativa 1994-1997 e parte economica 1994-1995)

-  Solo alla fine degli anni ‘60 si avviò il processo di

istituzionalizzazione sul piano legislativo della contrattazione collettiva

(la prima legge che diede riconoscimento formale alle OO.SS. è stata la legge 12 febbraio 1968, n. 132, in materia di enti ospedalieri e assistenza ospedaliera)

Contrattazione collettiva P.I.

•  La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. (Art. 40, co. 1, d.lgs. 165/2001)

•  La contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse economiche (Art. 40, co. 3.quinqueis, d.lgs. 165/2001)

•  La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. (Art. 40, co. 3, d.lgs. 165/2001)

Oggetto della contrattazione collettiva

Definiti con: •  CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO •  L’attuale in vigore è il CCNQ per la

definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 -2009

sottoscritto il giorno 11 giugno 2007

Ambito di applicazione della contrattazione collettiva

Comparti di contrattazione collettiva

Attuali comparti di contrattazione collettiva

Attuali comparti di contrattazione collettiva: Dirigenti

•  Sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

Previsione del d.lgs. n. 150/2009

Circa 3 milioni di dipendenti pubblici

contrattualizzati Il dato che viene reso noto attraverso gli

organi di stampa quando si contano i dipendenti pubblici, di norma, fa rientrare anche i non contrattualizzati

Personale interessato

Si applica a tutte le amministrazioni pubbliche : amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,le aziende delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Aran e le altre Agenzie statali (art. 1, d.lgs. 165/2001))

Ambito di applicazione oggettivo

Conservano lo statuto pubblicistico •  Magistrati ordinari,amministrativi e contabili; •  Gli avvocati e procuratori dello Stato; •  Forze di Polizia e Forze Armate; •  Personale della carriera diplomatica; •  Personale della carriera prefettizia; •  Dipendenti delle Autorità Indipendenti e degli enti

pubblici che svolgono l’attività nell’ambito della funzione creditizia e valutaria, della tutela del risparmio, della borsa, del mercato dei valori mobiliari, della tutela della concorrenza e del mercato;

•  Professori e ricercatori universitari.

Soggetti esclusi dalla privatizzazione

ART 2.2. DLGS 165/2001 (TESTO ORIGINARIO)

•  Eventuali disposizioni di

legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

ART 2.2. DLGS 165/2001 (TESTO MODIFICATO dall’art. 1, legge 15/2009)

•  Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge

Rapporto tra legge e contrattazione collettiva PRINCIPIO DI INDEROGABILITA’

•  Nullità delle disposizioni in contrasto e inserzione automatica di clausole

•  Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (art. 3-bis d.lgs. 165/2001).

Conseguenze violazione norme imperative (o limiti fissati dalla contrattazione collettiva)

Art. 1339 c.c. Inserzione automatica di clausole •  Le clausole, i prezzi di

beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti

Art. 1419 c.c.

Nullità parziale •  La nullità di singole

clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative

IL RAPPORTO LEGGE - CONTRATTO COLLETTIVO IL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA’

La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

Testo dell’art. 40, co.1, novellato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

Art. 2.1. D.lgs 165/2001

•  linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

•  individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

•  determinazione delle dotazioni organiche complessive

Materie riservate alla legge ed agli atti amministrativi

Art. 2.1.c. l. delega 421/1992 •  1) responsabilità giuridiche nell'espletamento di procedure

amministrative; •  2) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei

medesimi; •  3)principi fondamentali di organizzazione degli uffici; •  4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di

avviamento al lavoro; •  5) ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza

complessiva. •  6) garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia

professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

•  7) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

segue …

Sollevati dubbi di legittimità costituzionale: si è sostenuto, al riguardo, che il meccanismo previsto dalla privatizzazione del P.I. consentirebbe l'efficacia erga omnes dei contratti, in assenza delle condizioni dettate dall'art. 39, comma 4, Cost. (registrazione dei sindacati, rappresentanza unitaria in proporzione degli iscritti, ecc…) Dubbi respinti dalla Consulta nella sentenza n. 307/1997.

Efficacia dei contratti collettivi P.I.

Per le PP.AA: dovere di osservare le disposizione dei contratti collettivi. •  Le pubbliche amministrazioni adempiono agli

obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti (art. 40, co. 4, d.lgs. 165/2001)

•  Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale (art. 45, co.2, d.lgs. 165/2001 – Trattamento )

Efficacia dei contratti collettivi P.I.

Per i lavoratori: vincolo al contratto collettivo per espresso richiamo nel contratto individuale

• L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro(art. 35, co. 1, d.lgs. 165/2001)

Efficacia dei contratti collettivi P.I.