La contabilità pubblica armonizzata: principi e strumenti
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La contabilità pubblica armonizzata:
principi e strumenti
A cura di
Prof. Enrico Bracci
INSEGNAMENTO DI
CONTABILITA’ E BILANCI DELLA PA
Legge 5/5/2009 n. 42
Delega al Governo in materia di FEDERALISMO FISCALE
La nuova contabilità pubblica armonizzata nelle
Regioni, Province autonome ed Enti Locali
Contiene i principi direttivi che devono ispirare i successivi decreti delegati, tra i quali:
adozione di:
regole contabili uniformi
un comune piano dei conti integrato
comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti
comunitari
un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione
uno schema comune di bilancio consolidato con le aziende, società o altri
organismi controllati
definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti
ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con
quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi 2
Decreto legislativo 23/6/2011 n. 118
Disposizioni in materia di ARMONIZZAZIONE dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio: i principi contabili
Titolo I – Principi contabili generali e applicati per regioni/province autonome ed enti locali
Titolo II – Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
Titolo III – Disposizioni finali e transitorie (sperimentazione)
GLI STRUMENTI
dell’armonizzazione dei sistemi contabili
1) Sistemi e principi contabili uniformi
2) Piano dei conti integrato
3) Schemi di bilancio comuni
4) Bilancio consolidato con aziende, società, organismi controllati (rinvio)3
ARCONET (armonizzazione contabile degli enti
territoriali): i principi
- Principi contabili generali
- Principio contabile applicato della programmazione
- Principio contabile applicato della contabilità finanziaria
- Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale
- Principio contabile applicato del bilancio consolidato
Sito Arconet:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/
Principi contabili generali
Annualità
I documenti del sistema di bilancio devono essere predisposti a cadenza annuale e si
riferiscono ad un periodo di gestione, che coincide con l’anno solare.
Unità
Il complesso delle entrate finanzia indistintamente quello delle uscite, salvo diversa
disposizione normativa
Universalità
Il sistema di bilancio deve ricomprendere tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari,
economici e patrimoniali, riconducibili all’ente locale, al fine di presentare una
rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente.
Integrità
Nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi devono essere compensazioni di
partite. È vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la loro riscossione
e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate.
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Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
E’ necessario rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’ente ed il risultato economico dell'esercizio.
Significatività e rilevanza
Per essere utile, un’informazione deve essere significativa per le esigenze informative
connesse al processo decisionale degli utilizzatori.
Flessibilità
All’interno del sistema del bilancio di previsione è prevista la possibilità di modificare i
documenti contabili di programmazione e previsione per fronteggiare circostanze
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
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Principi contabili generali
Congruità
Consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti,
valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo
anche al riflesso sugli impegni pluriennali
Prudenza
Nei documenti preventivi, comporta l’iscrizione delle sole componenti positive che
ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le
componenti negative sono limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente
collegate alle risorse previste.
In sede di rendicontazione, le componenti positive non realizzate non devono essere
contabilizzate mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate, anche se
non sono definitivamente realizzate.
Coerenza
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la previsione,
gli atti di gestione e la rendicontazione.
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Principi contabili generali
Continuità e costanza
Continuità nell’applicazione dei principi contabili e di valutazione, di consentire la
comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili.
Comparabilità e verificabilità
Il cambiamento di criteri di valutazione deve rappresentare un’eccezione nel tempo,
opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni.
Inoltre, tutte le informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili
attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.
Neutralità o imparzialità
La redazione dei documenti contabili si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali
verso tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di gruppi particolari.
L’imparzialità contabile va intesa come l’applicazione competente e tecnicamente corretta
del processo di formazione dei documenti che compongono il sistema di bilancio.
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Principi contabili generali
Pubblicità
Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei
documenti contabili.
Equilibrio di bilancio
L’equilibrio di bilancio è inteso come pareggio finanziario (= pareggio complessivo tra
entrate e spese, di competenza e di cassa), economico e patrimoniale.
Prevalenza della sostanza sulla forma
Le operazioni ed i fatti accaduti durante l’esercizio devono essere rilevati contabilmente
secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale, in conformità alla loro
sostanza e non solo secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la
contabilizzazione formale.
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Principi contabili generali
Competenza economica
Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività
amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
Competenza finanziaria c.d. «Potenziata»
L’allegato 1 allo schema di DPCM dispone che:
<< (…) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno
luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza.
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Principi contabili generali
IL PIANO INTEGRATO DEI
CONTI E SCHEMI DI BILANCIO
COMUNI
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INSEGNAMENTO DI
CONTABILITA’ E BILANCI DELLA PA
L’adozione di un piano dei conti integrato è finalizzato a consentire:
- il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici
- il miglioramento della raccordabilità dei conti delle P.A. con il sistema
europeo dei conti nazionali
Il piano dei conti integrato è costituito dall’elenco:
- delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario
- dei conti economico-patrimoniali.
Il piano dei conti integrato
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: ad ogni prenotazione/impegno, liquidazione,
accertamento, ecc... dovrà essere associato il corrispondente codice del piano dei conti
integrato.
PIANO DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALE: il codice di conto dovrà essere
attribuito in sede di liquidazione della spesa e di accertamento dell’entrata.
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La classificazione della spesa
Livello Descrizione
Missioni Funzioni e gli obiettivi strategici
Programmi Aggregati omogenei di attività
Titoli Natura della spesa
Macro-aggregati Componente economica
Capitoli/Articoli Suddivisione dei macroaggregati
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Schemi di bilancio comuni:
esempio Missioni-Programmi
Missioni Programmi
01. Servizi Istituzionali, generali
e di gestione
0101 Organi istituzionali
0102 Segreteria generale
---
02. Giustizia 0201 Uffici Giudiziari
0202 Casa Circondariale
0203 Politica regionale giustizia
03. Ordine Pubblico e sicurezza 0301 Polizia locale e amministrativa
0302 Sistema integrato sicurezza
0303 Politica regionale unitaria
04. Istruzione e diritto allo studio 0401 Istruzione prescolastica
0402 altri ordini di istruzione
0403 Edilizia scolastica (solo per le
regioni)
---
--- -14
SCHEMI DI BILANCIO: struttura e piano dei conti USCITE
MissioniMissioni
ProgrammiProgrammi
TitoliTitoli
Macro-
aggregati
Macro-
aggregati
CapitoliCapitoli
ArticoloArticolo
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I Livello
II Livello
III Livello non
denominato
IV Livello
V Livello
Es. Spese correnti
Es. Redditi lavoro dipendente
Es. Retribuzioni Lorde
Es. Retribuzioni in denaro
Es. Stipendi personale T.Ind.
NB: i primi 4
livelli sono
obbligatori
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SCHEMI DI BILANCIO: esempio codifica uscite
Livello Voce Codice Denominazione
I Spese correnti U.1.00.00.00.000 Titolo
II Redditi da lavoro
dipendente
U.1.01.00.00.000 Macroaggregato
III Retribuzione lorda U.1.01.01.00.000 Non denominato
IV Retribuzione in denaro U.1.01.01.01.000 Capitolo
V Voci stipendiali
corrisposte al personale
a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.002 Articolo
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La classificazione della entrata
Livello Descrizione
Titoli Fonte di provenienza
Tipologie Natura dell’entrata
Categorie Oggetto dell’entrata
Capitoli/Articoli Individuazione componente economica
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SCHEMI DI BILANCIO : struttura e piano dei conti ENTRATE
TipologieTipologie
CategorieCategorie
CapitoliCapitoli
ArticoloArticolo
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II Livello
III Livello
IV Livello
V Livello
Es. Tributi
Es. Imposte e tasse
Es. IMU
Es. IMU riscossa seguito di
attività ordinaria di gestione
NB: i primi 4
livelli sono
obbligatori
TitoliTitoli I Livello
Es. Entrate correnti
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SCHEMI DI BILANCIO:
esempio codifica entrate
UN ESEMPIO PIANO DEI CONTI INTEGRATO: ENTRATA
E 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito
dell’attività ordinaria di gestione
Livello Voce Codice Denominazione
I Entrate correnti E 1.00.00.00.000 Titolo
II Tributi E 1.01.00.00.000 Tipologia
III Imposte, tasse e
proventi assimilati
E 1.01.01.00.000 Categoria
IV (livello
minimo
articolazione
per allegato
al bilancio)
Imposta municipale
propria
E 1.01.01.06.000 Capitolo
V Imposta municipale
propria riscossa a
seguito dell’attività
ordinaria di gestione
E 1.01.01.06.001 Articolo
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Piano dei conti finanziario: in sintesi
44
Il piano dei conti: MODULO FINANZIARIO
MACRO Livelli Voce COD E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa E.1.00.00.00.000
E I Trasferimenti correnti E.2.00.00.00.000
E I Entrate extratributarie E.3.00.00.00.000
E I Entrate in conto capitale E.4.00.00.00.000
E I Entrate da riduzione di attività finanziarie E.5.00.00.00.000
E I Accensione Prestiti E.6.00.00.00.000
E I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.00.00.00.000
E I Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione E.8.00.00.00.000
E I Entrate per conto terzi e partite di giro E.9.00.00.00.000
U I Spese correnti U.1.00.00.00.000
U I Spese in conto capitale U.2.00.00.00.000
U I Spese per incremento attività finanziarie U.3.00.00.00.000
U I Rimborso Prestiti U.4.00.00.00.000
U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U.5.00.00.00.000
U I Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione U.6.00.00.00.000
U I Uscite per conto terzi e partite di giro U.7.00.00.00.000
9 titoli per le entrate
7 titoli per le uscite
La differenza tra entrate e uscite consiste nello spacchettamento delle entrate correnti in tre diversi titoli:
1) entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2) trasferimenti correnti
3) extratributarie
La costruzione del piano si è sviluppata secondo una logica che avvicina le regole italiane a quelle internazionali.
Il Piano finanziario è composto da oltre 3.800 voci. 20
Piano dei conti economico: in sintesi
21
Piano dei conti patrimoniale: in sintesi
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Il piano dei conti: STATO PATRIMONIALE
1 Attivo 1.1 Crediti verso soci e partecipanti
1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti
1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto
1.2 Immobilizzazioni
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali
1.2.2 Immobilizzazioni materiali
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie
1.3 Attivo circolante
1.3.1 Rimanenze
1.3.2 Crediti
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.4 Disponibilità liquide
1.4 Ratei e risconti
1.4.1 Ratei attivi
1.4.2 Risconti attivi
2 Passivo 2.1 Patrimonio netto
2.1.1 Capitale
2.1.2 Riserve
2.1.3 Fondo di dotazione
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio
2.2 Fondi per rischi e oneri
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza
2.2.2 Fondi per imposte
2.2.3 Fondo ammortamento
2.2.9 Altri fondi per rischi ed oneri
2.2.4 Fondo per svalutazione crediti
2.3 Fondo per trattamento fine rapporto
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto
2.4 Debiti
2.4.1 Debiti da finanziamento
2.4.2 Debiti verso fornitori
2.4.3 Debiti per trasferimenti e contributi
2.4.4 Acconti ricevuti
2.4.5 Altri debiti
2.5 Ratei e risconti
2.5.1 Ratei passivi
2.5.2 Risconti passivi
3 Conti d’ordine 3.1 Impegni, beni di terzi e garanzie
3.1.1 Impegni
3.1.2 Beni
3.1.3 Garanzie
Il modulo patrimoniale del piano dei conti si articola su sei livelli di dettaglio.
Lo schema in esempio, aggregato, rappresenta solo i primi tre livelli.
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La transazione elementare
• È una codifica finalizzata a garantire la tracciabilità di tutte le
operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano
integrato dei conti.
• «ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione,
scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e
finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra differenti
soggetti, e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale
dell’amministrazione pubblica» (Principio applicato 4/2).
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La transazione elementare
È composta da:
- Codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese)
- Codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei
conti integrato
- Codice identificativo della classificazione Cofog (classification
of functions of government) al secondo livello per le spese
- Codice identificato delle transazioni dell’Unione Europea
- Codice SIOPE
- Codice unico di progetto (CUP), identificativo del progetto di
investimento pubblico
- Codice identificativo dell’entrata
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Focus: Sistema Informativo sulle
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE)
• è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti
effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce
dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca
d'Italia e l'ISTAT (ex. art 28 l. n. 289/2002)
• È uno strumento per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la
rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni
pubbliche, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento
comunitario
• Si applica a Enti Locali, Regioni, Consorzi pubblici, CCIAA,
Università/Enti di Ricerca, Strutture sanitarie, enti di previdenza, enti
gestori di parchi e aree marine.
• Dal 2017 è in sperimentazione SIOPE+ che prevede
l’informatizzazione degli ordinativi di incasso secondo standard e
modelli AgID
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Focus: SIOPE+
• SIOPE+ è la nuova infrastruttura che intermedia il colloquio tra
pubbliche amministrazioni e banche tesoriere
• Permette di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della
spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche
Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici.
• Consente la completa dematerializzazione dei flussi informativi
scambiati tra amministrazioni e tesorieri e la standardizzazione del
protocollo e delle modalità di colloquio potranno.
• Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente
ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura
SIOPE+.
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LA CONTABILITÀ PUBBLICA:
REGOLE DI TENUTA
27
INSEGNAMENTO DI
CONTABILITA’ E BILANCI DELLA PA
SPESA
PREVISIONE
DI SPESA
PRENOTAZIONE
IMPEGNO
LIQUIDAZIONE
ORDINAZIONE
PAGAMENTO
ENTRATA
PREVISIONE
DI ENTRATA
ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE
VERSAMENTO
31/12/n
Dall’1/1/n+1
Al 31/12/n+1
LO
GIC
A A
UT
OR
IZZ
AT
OR
IA
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Le fasi dell’entrata e della spesa
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L’accertamento (art. 179 tuel)
l’accertamento: momento in cui si perfeziona il diritto di credito relativo alla
riscossione e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di
credito viene a scadenza. Ciò implica
– verifica dell’esistenza del credito;
– l’esistenza del titolo giuridico atto a comprovarlo;
– l’individuazione del debitore,
– la quantificazione della somma da incassare;
– la fissazione della data di scadenza del credito;
– la verifica della documentazione di prova degli elementi precedenti.
– È esclusa la possibilità di accertamento nel bilancio di competenza di entrate future.
– Momenti di accertamento (esempi):
– Tributi = emissione ruoli
– Trasferimenti = comunicazione dei dati identificativi dell’atto di impregno
– Sanzioni/multe = Cassa
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La riscossione (art. 180 tuel)
• la riscossione, si manifesta con il materiale introito della somma da parte del
tesoriere dell’ente o di altri incaricati dall’ente. La riscossione prevede la
predisposizione di un “ordinativo di incasso” che contiene i seguenti elementi.
– L’indicazione del debitore;
– l’ammontare della somma da riscuotere;
– la causale;
– gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
– l’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita
l’entrata, distintamente per residui o competenza;
– la codifica;
– il numero progressivo;
– l’esercizio finanziario e la data di emissione;
– la codifica SIOPE
– I codici di transazione elementare
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Il versamento (art. 181 tuel)
Il versamento, consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle
casse dell’ente.
• Gli incaricati alla riscossione, interni ed esterni, versano al
tesoriere le somme riscosse nei tempi e modi fissati dalla legge o
da accordi.
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L’impegno (art. 183 tuel)
L’impegno, è una obbligazione giuridicamente perfezionata relativa ad un
pagamento da effettuare per la quale sono noti:
– la somma da pagare,
– il soggetto creditore,
– la causale e ragione del debito,
– Genera un vincolo sulle previsione di bilancio nell’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza.
– L’approvazione del bilancio si costituisce l’impegno sui relativi stanziamenti per
le spese di personale, le rate di ammortamento dei mutui/prestiti e per i contratti
di somministrazione relativi a prestazioni continuative.
– È facoltà effettuare prenotazioni di impegno per provvedimenti in itinere, salvo
il loro perfezionamento entro l’esercizio.
– Gli impegni assunti dai responsabili di servizio sono esecutivi dopo il visto di
regolarità contabile del servizio finanziario.
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La liquidazione (art. 184 tuel)
la liquidazione:
determina la somma certa da liquidare da pagare al creditore nei
limiti dell’impegno assunto, dopo avere eseguito i necessari
controlli di riscontro.
Essa compete all’ufficio che ha data esecuzione al provvedimento
di spesa ed è sottoscritta dal responsabile del servizio.
Infine, è trasmessa al responsabile finanziario per i controlli
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L’ordinazione e pagamento (art. 185 tuel)
• L’ordinazione, consiste nella disposizione impartita al tesoriere mediante il
mandato di pagamento. Il mandato è sottoscritto dal dipendente individuato
all’interno dell’organizzazione. Il servizio finanziario provvede al successivo
controllo di conformità. Nel mandato sono previsti i seguenti elementi:
– il numero progressivo;
– la data di emissione;
– l’intervento o il capitolo per i servizi in conto terzi;
– la codifica di bilancio, il codice della transazione elementare e SIOPE;
– l’indicazione del creditore;
– l’ammontare della somma dovuta, la scadenza e modalità di
pagamento;
– la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione;
– il rispetto di eventuali vincoli di destinazione.
• Il pagamento, sarà compito del tesoriere provvedere al pagamento.
I residui (art. 189 e 190)
I residui, rispettivamente attivi e passivi, possono essere assimilati a crediti e
debiti.
RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro il termine
dell’esercizio.
NB: nel caso le entrate accertate siano maggiori di quelle previste si avranno
delle «Economie di entrata»
ENTRATE PREVISTE
ENTRATE ACCERTATE
ENTRATE RISCOSSE
RESIDUI ATTIVI
DISECONOMIE DI ENTRATE
35
I residui (art. 189 e 190)
• RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e non pagate durante l’esercizio.
La cancellazione di un residuo passivo ritenuto non dovuto comporta un’economia di spesa.
Economia di spesa è anche il minor valore delle spese impegnate rispetto a quelle previste.
NB: le «diseconomie di spesa» non sono ammissibili
SPESE PREVISTE SPESE
IMPEGNATE
SPESE LIQUIDATE
SPESE ORDINATE/ PAGATE
RESIDUI PASSIVI
ECONOMIE DI SPESA
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ENTRATA
PREVISIONE
DI ENTRATA250
ACCERTAMENTO 200
RISCOSSIONE 180
VERSAMENTO 180
SPESA
PREVISIONE
DI SPESA250
PRENOTAZIONE 200
IMPEGNO 200
LIQUIDAZIONE 200
ORDINAZIONE 170
PAGAMENTO 170
Diseconomia
di
entrata
Economia
di
spesa
residuo
attivo
residuo
passivo
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38
Economie e diseconomie di bilancio
Entrate Uscite
Economie Accertamenti superiori agli
stanziamenti definitivi
Impegni inferiori agli
stanziamenti definitivi
Competenza
Diseconomie Accertamenti inferiori agli
stanziamenti definitivi
Non ammesse
Economie Maggiori residui attivi Minori residui passivi Residui
Diseconomie Minori residui attivi Non ammesse
Le ricognizione annuale dei residui
Il mantenimento a bilancio dei residui è subordinata alla verifica annuale della sussistenza dei criteri obbligazione giuridica ed esigibilità.
La ricognizione annuale può portare a:
- Mantenimento del residuo se già esigibile (salvo avvenuta prescrizione)
- Riaccertamento che si traduce nello stralcio
- Reimputazione nel caso di esigibilità rinviata ad esercizi futuri
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Principio della competenza finanziaria potenziata
Tutti gli accertamenti e gli impegni devono essere registrati nelle scritturecontabili nel momento in cui l’obbligazione è giuridicamente perfezionata,con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
In particolare:• il momento di registrazione in CO.FI. delle entrate è quello
dell’accertamento; l’accertamento va imputato all’esercizio in cuil’obbligazione attiva viene a scadenza e il credito diventa esigibile.
• il momento di registrazione in CO.FI. delle spese è l’impegno; l’impegnova imputato all’esercizio in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza.
Le spese impegnate la cui obbligazione passiva è venuta in scadenzanell’esercizio di competenza e non ancora pagate generano RESIDUIPASSIVI
Le spese impegnate, ma la cui obbligazione andrà in scadenza negliesercizi successivi, confluiranno nel FONDO PLURIENNALEVINCOLATO 40
IL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
(F.P.V.)
41
INSEGNAMENTO DI
CONTABILITA’ E BILANCI DELLA PA
• Il "fondo pluriennale vincolato", essenziale per garantire
l'applicazione del principio della "competenza finanziaria
potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità, è,
secondo la definizione data dal nuovo principio applicato 4/2, al
punto 5.4:
• «un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate»
destinate
dell'ente
al finanziamento di obbligazioni già
impegnate, ma esigibili in
passive
esercizisuccessivi a quello in cui è accertata l'entrata".
Il fondo pluriennale vincolato: definizione
La spesa deve essere stata impegnata (a seguito di obbligazione
giuridica perfezionata) e imputata secondo esigibilità.
Solo in questo momento, se la spesa è finanziata da entrate
vincolate o destinate, si forma il fondo pluriennale vincolato.
Il fondo pluriennale vincolato: costituzione
Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese impegnate e imputate agli esercizi successivi sono rappresentate
nel fondo pluriennale vincolato.
F.P.V. Spesa è determinato da un importo pari:
• Alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno
considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
Per questa parte del Fondo la copertura è garantita dalle entrate che
si prevede di accertare nell’esercizio.
• Alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi. Per questa parte del Fondo la
copertura è garantita dalla quota di F.P.V. iscritta nella parte Entrata
Il fondo pluriennale vincolato
44
Il fondo pluriennale vincolato: costituzione
PRENOTAZIONEDI
IMPEGNO
Al 31/12/t0:
Perfezionamento obbligazione giuridica
avvenuto Registrazione impegno
Imputazione secondo esigibilità
Al 31/12/t0:
Perfezionamento obbligazione giuridica
non avvenuto
Prenotazione cancellata
Economia di bilancio
Residuo passivo se
esigibile in t0
FPV se esigibile in t1 o successivi
Come mantenere il vincolo di destinazione delle entrate per
quelle spese finanziate da entrate a specifica destinazione?
L’imputazione secondo esigibilità ha bisogno di un istituto
contabile che permetta di mantenere il vincolo di destinazione delle
entrate che finanziano specifici progetti di spesa.
Il fondo pluriennale vincolato: costituzione
Entrate vincolate/destinateagli investimenti
Accertate e imputate nell’anno X
Accantonate al fpv
Spesa finanziata con le entrate vincolate/destinate
Imputata secondoesigibilità negli
esercizi x, x+1, x+2, …
Coperte con il fpv
Eccezioni: spesa di investimento
i quadri economici delle spese di investimento, i quali possono essere
finanziati dal fondo pluriennale vincolato, anche in assenza di
obbligazioni giuridiche perfezionate per alcune o per tutte le voci del
quadro economico se :
1. l’intervenuta approvazione del progetto di investimento, a prescindere
dall’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, presenta alcune
spese del quadro economico già impegnate.
2. La costituzione del fondo pluriennale vincolato per
l’intero quadro economico progettuale è consentita solo in
presenza di impegni assunti
giuridicamente perfezionate, imputate secondo
sulla base di obbligazioni
esigibilità,
ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico
progettuale, escluse le spese di progettazione.
Il fondo pluriennale vincolato: costituzione
Fondo pluriennale vincolato
• Ricordiamo che il fondo pluriennale vincolato deve includereesclusivamente risorse vincolate già accertate destinate alfinanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, maesigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
• Per i soli lavori pubblici, è consentito attivare il fondo pluriennalevincolato anche senza l’aggiudicazione, purché ricorra una dellecondizioni di cui al punto 5.4 del principio contabile applicatosulla contabilità finanziaria (procedure di affidamento attivate enon concluse, quadri tecnici-economici parzialmente impegnati, alnetto delle spese di progettazione).
• Tali condizioni devono essersi verificate entro il 31 dicembre!
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Quadro economico: esempioLavori:
Importo lavori a base d’asta Oneri per la sicurezza
Somme a disposizione dell’amministrazione:
1) Rilievi, accertamenti e indagini• Indagini geologiche• Rilievi del sito
2) Allacciamenti ai pubblici servizi
3) Acquisizione aree
4) Spese tecniche:•Progettazione•Direzione lavori•Contabilità•Coordinamento sicurezza•Frazionamenti
5) Spese per attività di consulenza e supporto
6) Spese per commissioni aggiudicatrici
7) Spese per pubblicità
8) Spese per analisi e collaudi•Analisi di laboratorio
•Collaudo statico•Collaudo amministrativo
TOTALE COMPLESSIVO
SPESE DI INVESTIMENTO: ECONOMIE SU QUADRO ECONOMICO
• A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel
quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate,
continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato,
• gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e
confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a
meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del
quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che
incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con
le economie registrate in sede di aggiudicazione
18
Il fondo pluriennale vincolato: costituzione
• Sia al bilancio di previsione che al rendiconto deve essere
allegato un prospetto che evidenzia la composizione del Fpv
per missioni e programmi.
• È assolutamente necessario che, in occasione della
costituzione del Fpv, gli enti abbiano collegato gli impegni
reimputati alla loro fonte di finanziamento (accertamenti o
Fpv).
• Solo in questo modo, sarà “tracciare” la successiva dinamica
del Fpv.
Il fondo pluriennale vincolato
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Esercizio 1) Rilevazioni gestionali (SPESE CORRENTI)
• Il Comune intende acquistare dei toner per stampanti in dotazione al ConsiglioComunale per un importo pari ad € 2.500, pertanto inserisce tale importo nel bilanciopreventivo N+1.
• ANNO N+1: viene assunto l’impegno in data 31/10/N+1. Il 15/11/N+1 arriva soloparte del toner (per € 1.500) con relativa fattura, con liquidazione il 1/12/N+1 epagamento il 6/12/N+1 (per € 1.500).
• ANNO N+2: a causa di ritardi, la parte restante della fornitura, accompagnata dallarelativa fattura, avviene il 10/05/N+2 (per € 1.000), con liquidazione nella stessagiornata del 10/05/N+2 e pagamento in data 22/05/N+2 (per € 1.000).
-Nella Contabilità pre-armonizzazione, il 31/10/N+1 viene registrato e imputatonell’esercizio N+1 l’impegno giuridico per l’obbligazione giuridicamente perfezionata(valore € 2.500). A fine esercizio N+1 si registra un residuo passivo di € 1.000.
-Nella Contabilità Armonizzata, il 31/10/N+1 viene registrato l’impegno giuridicoperché l’obbligazione è giuridicamente perfezionata; tuttavia, l’imputazionedell’impegno avviene solo per € 1.500 nell’esercizio N+1 e per € 1.000 nell’esercizioN+2. L’importo di € 1.000 non costituisce residuo passivo nell’esercizio N+1 perché ilrelativo impegno a tale data non è esigibile per il suddetto importo e deve essererettificato.
Entrata Importo Spesa Importo
Anno N+1
31/10/N+1 Impegno giuridico 2.500
1/12/N+1 Liquidazione 1.500
6/12/N+1 Ordinazione/Pagamento 1.500
31/12/N+1 Fondo pluriennale vincolato da impiegare (spese correnti): quindi l’impegno giuridico è esigibile solo per 1.500
1.000
Totale 2.500
Anno N+2
31/12/N+1 (BP N+2)Fondo pluriennale vincolato finanziato
1.000 10/05/N+2 Impegno esigibile 1.000
10/05/N+2 Liquidazione 1.000
22/05/N+2 Ordinazione/Pagamento 1.000
Totale 1.000 Totale 1.000
Schema logico di funzionamento del Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti
POST armonizzazioneAcquisto toner
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Esercizio 2) Rilevazioni gestionali (SPESE in C/CAPITALE)
Il Comune intende realizzare una nuova piscina. A tal fine, a fronte di una previsionedi spesa pari ad € 1.000.000, accende in data 5/1/N+1 un mutuo di entità pari, concontestuale riscossione e versamento.
-In data 1/10/N+1 la ditta appaltatrice invia la fattura relativa alla prima tranche deilavori, di importo pari ad € 300.000. La liquidazione avviene in data 15/10/N+1,mentre ordinazione e pagamento avvengono in data 20/10/N+1.
-Nel corso dei due anni successivi i lavori proseguono, ed in data 3/10/N+2 giungela fattura relativa alla seconda tranche (€ 600.000);
-La terza fattura a saldo (€ 100.000) giunge in data 28/10/N+3.
-(per gli anni N+2 e N+3 si supponga per semplicità che impegno, liquidazione e pagamentocoincidano).
Entrata Importo Spesa Importo
Anno N+1
Accertamento per Mutuo piscina
1.000.000 Impegno per Prima tranche lavori piscina
300.000
Fondo pluriennale vincolato da impiegare (sp. in C/Capitale)
700.000
Totale 1.000.000 Totale 1.000.000
Anno N+2
Fondo pluriennale vincolato finanziato piscina
700.000 Impegno per Seconda tranche lavori piscina
600.000
Fondo pluriennale vincolato da impiegare (sp. in C/Capitale)
100.000
Totale 700.000 Totale 700.000
Anno N+3
Fondo pluriennale vincolato finanziato piscina
100.000 Impegno per Terza tranche lavori piscina
100.000
Totale 100.000 Totale 100.000
Schema logico di funzionamento del FPV nel triennio
POST armonizzazioneRealizzazione piscina comunale
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Lato Entrata anno N+1
Data Operazione Importo
31/12/N Previsione 1.000.000
5/1/N+1 Accertamento 1.000.000
5/1/N+1 Riscossione 1.000.000
5/1/N+1 Versamento 1.000.000
Lato Spesa anno N+1
Data Operazione Importo
31/12/N Previsione 1.000.000
1/10/N+1 Impegno 300.000
15/10/N+1 Liquidazione 300.000
20/10/N+1 Ordinazione 300.000
20/10/N+1 Pagamento 300.000
31/12/N+1 FPV da impiegare 700.00056
Lato Entrata anno N+2
Data Operazione Importo
31/12/N+1 Previsione 700.000 (FPV finanziato)
Lato Spesa anno N+2
Data Operazione Importo
31/12/N+1 Previsione 700.000
3/10/N+2 Impegno 600.000
3/10/N+2 Liquidazione 600.000
3/10/N+2 Ordinazione 600.000
3/10/N+2 Pagamento 600.000
31/12/N+2 FPV da impiegare 100.000 57
Lato Entrata anno N+3
Data Operazione Importo
31/12/N+2 Previsione 100.000 (FPV finanziato)
Lato Spesa anno N+3
Data Operazione Importo
31/12/N+2 Previsione 100.000
28/10/N+3 Impegno 100.000
28/10/N+3 Liquidazione 100.000
28/10/N+3 Ordinazione 100.000
28/10/N+3 Pagamento 100.00058
IL FONDO
CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA’
(F.C.D.E.)
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INSEGNAMENTO DI
CONTABILITA’ E BILANCI DELLA PA
Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un fondo rischi (Principio contabile
della prudenza), diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed
accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso
del medesimo esercizio.
Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
• i crediti da altre amministrazioni pubbliche,
• i crediti assistiti da fidejussione,
• le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa,
• Altre entrate accertate per cassa (es. sanzioni codice della strada, proventi da
lotta evasione, oneri di urbanizzazioni).
Fondo crediti di dubbia esigibilita’
60
L’ammontare del F.C.D.E. è determinato in considerazione:
• della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si
prevede si formeranno nell’esercizio;
• della loro natura;
• dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti.
Fondo crediti di dubbia esigibilita’
61
Prospetto dimostrativo della quantificazione, da presentare a livello di
TIPOLOGIA di entrata
E’ facoltà dell’Ente determinare il F.C.D.E. anche ad un livello di
Piano dei conti inferiore (singolo Capitolo di Entrata), ma la
quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base
dell’apposito prospetto
L‘ENTE E’ LIBERO di individuare quali siano le entrate di
dubbia esigibilità, su cui quantificare il Fondo, distinguendole da
quelle certe, e motivando la scelta.
Fondo crediti di dubbia esigibilita’
62
RIFERIMENTO AL QUINQUENNIO PRECEDENTE
Si considerano gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del
bilancio
quindi, ai fini della quantificazione del F.C.D.E.
sul bilancio di previsione 2021, QUINQUENNIO 2015-2019
INDIVIDUATA LA % DI NON RISCOSSO SUL QUINQUENNIO, si
applica la stessa alle 3 annualità considerate dal bilancio di previsione
Fondo crediti di dubbia esigibilita’
63
Scompaiono
gli incassi residui
totali
Principali novità per il bilancio 2021-2023
Viene meno
calcolare le medie
ponderate per il
calcolo della %
Non è prevista la
% di abbattimento
ammessa fino al
2020
Nel calcolo dei dati storici del
quinquennio precedente:
Calcolo FCDE: Fasi
Fase 1Individuare all’interno del bilancio le entrate che possono dar luogo a
crediti di dubbia e difficile esazione
Fase 4 Calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1 la % storica di riscossione
Fase 5 Determinare la percentuale di accantonamento al FCDE
Fase 6 Determinare la quota da accantonare al FCDE
Fase 2 Individuare il grado di analisi
Fase 3 Individuare il quinquennio di riferimento e i relativi dati
Entrate di dubbia esigibilità
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN C. CAPITALE
Non sono Entrate di dubbia esigibilità
1)i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
2)le concessioni di crediti;
3)i crediti assistiti da fidejussione;
4)le entrate tributarie stimate per un importo non
superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle
finanze sul portale per il federalismo;
5)i tributi riscossi per conto di altri enti;
6)le entrate tributarie che sono accertate per cassa
Fase 1: Quali entrate
L’ accantonamento al FCDE deve essere obbligatoriamente disposto
su tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, intendendosi per tali
quelle su cui esiste il rischio che non giungano a riscossione.
Altre entrate diverse da quelle sopra indicate - che l’ente ritiene di escludere dal
calcolo del FCDE in quanto ritenute non a rischio devono essere indicate nella
nota integrativa al bilancio, con illustrazione della relativa motivazione.
Fase 2: Livello di analisi
L’ordinamento demanda al responsabile finanziario la scelta in ordine al grado
di analisi delle entrate da assumere per il calcolo del FCDE scegliendo tra:
1.Tipologia;
2.Categoria;
3.Capitoli.
Sicuramente un dettaglio maggiore consente di calcolare il FCDE in maniera
più aderente all’andamento delle riscossioni riferite alla specifica entrata.
Effettuare il calcolo su una intera tipologia di entrata, aumentando il volume di
riscossioni per effetto dell’inclusioni di voci che sono integralmente riscosse, può
condurre ad una riduzione della percentuale di accantonamento. Non è in ogni
caso possibile assumere l’intero titolo.
La scelta del capitolo/codice di piano dei conti finanziario per il calcolo
del FCDE consente di:
•effettuare un accantonamento maggiormente aderente al grado di
esigibilità dell’entrata. Esso quindi è da preferire rispetto al calcolo sulla
tipologia.
•Il grado prescelto deve rimanere invariato sia per il calcolo della media
delle riscossioni che per il calcolo del FCDE sulle previsioni di entrata.
•imputare«correttamente» il fondo allavoce di credito nello stato
patrimoniale
Fase 2: Livello di analisi
Fase 3: Individuare il quinquennio di riferimento e i
relativi dati
69
Per il calcolo della media di riferimento, per il bilancio di previsione 2021 è possibile optare per
le seguenti modalità:
Opzione 1
incassi di competenza es. X
Accertamenti esercizio X
Opzione 2:
incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X
Nel caso dell’opzione 2, il quinquennio di riferimento per il calcolo della media slitta di un anno
indietro.
Per gli anni pre-armonizzazione contabile la media di riscossione si determinava nel seguente
modo:
incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X
Il principio parla di “ultimi cinque esercizi”. Sotto il profilo letterale non vi sono
dubbi nel dover includere anche l’esercizio immediatamente precedente a quello di
riferimento del bilancio.
Quindi, ad esempio, per il bilancio 2021, il quinquennio valido sarebbe il 2016-
2020. Ma per gli enti che approvano il bilancio entro il 31 dicembre, i dati
dell’esercizio immediatamente precedente non sono definitivi e quindi è
impensabile che possano costituire la base per la determinazione di un calcolo
che inciderà sul triennio successivo.
Fase 3: Individuare il quinquennio di riferimento e i
relativi dati
Soluzione più corretta: ultimi cinque esercizi rendicontati alla data di approvazione
del bilancio. In questo modo non importa se il bilancio si approva prima o dopo il
31/12 e il calcolo è neutro sui 5 anni.
Arconet, richiamando la sua FAQ 25/2017, è di un’idea diversa ovvero quella di
utilizzare anche i dati di anni non ancora rendicontati e quindi, per il bilancio 2021-
2023, utilizzando l’opzione +1, il quinquennio sarebbe 2015-2019 con il 2019 che
utilizza anche gli incassi a residuo nel 2020 rispetto alla competenza 2019.
Nel caso di non utilizzo dell’opzione +1, il quinquennio sarebbe 2016-2020 e
quindi con un 2020 in corso (se il bilancio viene elaborato prima del 31/12) oppure
comunque non rendicontato (se il bilancio viene elaborato nel 2021 prima del
rendiconto).
Soluzione più corretta: ultimi cinque esercizi rendicontati alla data di approvazione
del bilancio. In questo modo non importa se il bilancio si approva prima o dopo il
31/12
Fase 3: Individuare il quinquennio di riferimento e i
relativi dati
In sintesi per il bilancio di previsione 2021:
a)se il bilancio viene elaboratoprima dell’approvazione
del rendiconto 2020 (o comunque con il riaccertamento dei residui già
terminato/deliberato), di considerare come quinquennio di riferimento
2015-2019 che, nel caso di opzione +1 2014-2018;
b)se il bilancio viene dopo l’approvazione del rendiconto 2020 (o
comunque con il
terminato/deliberato), di
riaccertamento
considerare
dei residui già
come quinquennio di
riferimento 2016-2020 che, nel caso di opzione +1 2015-2019
Fase 3: Individuare il quinquennio di riferimento e i
relativi dati
DEROGA 1
gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di
accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo
crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”.
Qualora l’ente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà specificarlo nella nota integrativa al
bilancio, precisando le misure adottate ed i risultati raggiunti.
Fase 3: Individuare il quinquennio di riferimento e i
relativi dati
DEROGA 2
Per le entrate di nuova istituzione, per le quali l’ente non dispone di dati storici sui
quali calcolare la media delle riscossioni, il primo accantonamento al FCDE è
effettuato sulla base di una stima prudenziale dell’ente.
Non è possibile non effettuare alcun tipo di accantonamento.
A decorrere dall’anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale
riferito agli anni precedenti.
E’ auspicabile, ai fini della valutazione in esame, fare riferimento ad entrate similari.
Caso tipico è quello della tassa sui rifiuti (Tari) e prima della Tares (presente nel solo
anno 2013). Trattandosi di entrate in tutto e per tutto simile alla tassa sui rifiuti
presente fino all’anno 2012 compreso, non appare contrario contrastante con i principi
utilizzare i dati storici della Tarsu.
Fase 3: Individuare il quinquennio di riferimento e i
relativi dati
Fase 3: Individuare il quinquennio di riferimento e i
relativi dati: impatto COVID-19
Art. 107-bis. DL 18/2020 – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme
sulle entrate locali)
A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il
fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel
risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la
percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in
luogo di quelli del 2020
Fase 4: Calcolare la % da applicare al fondo
La scelta del metodo di calcolo è demandata alla discrezione dell’ente. Nulla vieta che
l’ente scelga metodi differenti a seconda dell’entrata presa in considerazione. E’ bene
tuttavia dare conto del metodo scelto e delle relative motivazioni nella nota integrativa.
L’ente può modificare da un anno all’altro il metodo di calcolo, come anche il grado di
analisi dell’entrata, motivando tale scelta.
Dal 2021, gli enti devono calcolare la % di riscossione solamente utilizzando la
media semplice. E’ possibile utilizzare: 1) la media tra totale incassato e totale
accertato; 2) la media dei rapporti annui
1)Faccio prima la somma di tutti i numeratori INCASSI(A) e di tutti i denominatori
ACCERTAMENTI(B) e poi rapporto A/B
2)Faccio prima il rapporto INCASSI(A) e ACCERTAMENTI(B) per ciascun anno e trovo
la % poi faccio la media delle % così ricavate.
77
• In precedenza la media poteva anche essere calcolata secondo la seguente
modalità
– rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i
seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in
ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli
accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli
incassi;
– media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun
anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel
biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
Fase 4: Calcolare la % da applicare al fondo
Fase 5: Determinare la percentuale di
accantonamento al FCDE
Una volta calcolata la media delle riscossioni secondo l’unico metodo della media
semplice, è possibile individuare, quale complemento a 100, la percentuale per il
calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Esempio: se la % di riscossione è pari all’80%, la percentuale di calcolo del FCDE
sarà pari a:
1 – 0,80 = 0,20
Ovvero
20%
Fase 6: Determinare la quota da accantonare al FCDE
A questo punto, dopo aver stabilito la percentuale per il calcolo del FCDE, è
possibile quantificare per ogni singola entrata l’accantonamento minimo, ottenuto
applicando detta percentuale alle entrate previste in bilancio per ciascuna annualità
del triennio.
IMPORTO FCDE = PREVISIONE DI ENTRATA X % DI ACCANTONAMENTO
Nota bene:
a)l’importo determinato secondo il calcolo previsto dai principi contabili che
corrisponde all’importo minimo;
b)l’importo effettivamente accantonato nel bilancio di previsione, che non può essere
inferiore all’importo di cui alla precedente lettera a) ma può benissimo essere
superiore a tale soglia minima: nel caso va motivato in nota integrativa.
Fondo crediti di dubbia esigibilità: esempio
80
• Se per le entrate riguardanti “Proventi da famiglie derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, nel quinquennio
precedente la percentuale media di incasso è stata del 55%.
• La quota del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrata è
determinato applicando la percentuale del 45% (100 – 55) all’importo degli
stanziamenti riguardanti i “Proventi da famiglie derivanti dall’attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.
Determinate le % di NON RISCOSSO sulle singole Tipologie di
Entrata, e quantificati quindi i singoli importi da accantonare a
complemento
LA SOMMA di tutte le singole voci
determina
Il F.C.D.E. MINIMO richiesto dalla norma
da monitorarsi nel corso dell’esercizio in base all’andamento, almeno
in sede di verifica degli equilibri e di assestamento.
Fondo crediti di dubbia esigibilita’
81
Fondo crediti di dubbia esigibilità: esempio
(continua)
82
In sede di previsione
• Lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per
violazione al codice della strada è 1.000.
• Nel quinquennio precedente le riscossioni sono state pari al 55% dell’accertato.
Conseguentemente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
dell’esercizio è 450 (1.000 x 45%).
In sede di assestamento
• Si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli accertamenti sono
pari a 1.200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500.
• L’ente deve procedere all’adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti
• Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (500/1.200 pari a 41,7%), e si
confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale
utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia
esigibilità (pari al 45%).
• Considerato che l’andamento degli incassi nel corso dell’anno non consente di
migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del
45%, applicandola all’importo di 1.200. L’importo del fondo crediti cui è
necessario adeguarsi è 540.
Fondo crediti di dubbia esigibilità: esempio
(continua)
83
In sede di variazione di bilancio
• Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo
relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice
della strada e di portarlo a 2.400. A tale data gli accertamenti sono pari
a 2.000 e gli incassi sono pari a 1.500.
• Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (1.500/2.400 pari
al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta
inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.
• Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del
fondo crediti di dubbia esigibilità, pari al 37,5%, da applicare a 2400
(l’importo maggiore tra lo stanziato e l’accertamento) e si individua
l’importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato
(pari a 2.400 x 37,5% = 900).
• Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari
alla differenza tra 900 e 540).
Fondo crediti di dubbia esigibilità: esempio
(continua)
84
In sede di variazione di bilancio
• Il 30 novembre, in occasione dell’ultima variazione di bilancio, si verifica che,
per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice
della strada, gli accertamenti sono pari a 2.200 e gli incassi sono pari a 2.000.
• Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (2.000/2.200 pari al
83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la
percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in
bilancio e, di conseguenza è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per
calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.
• A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2.400 (l’importo
maggiore tra lo stanziato e l’accertamento) e si individua l’importo cui il
fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 2.400 x
16,6%=401).
• Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia
esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).
Fondo crediti di dubbia esigibilità: esempio
(riepilogo)
85
Stanziamento Accertato Incassato % fondo F.do Crediti
di dubbia
esigibilità
Bilancio
previsione 1.000 45% 450
Assestamento 1.000 1.200 500 45% 540
Agosto 2.400 2.000 1.500 37,5% 900
Ottobre 2.400 2.200 2.000 16,7% 401