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LA CONFERMA IN RUOLO

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Conferma in ruolo del personale docente Anno di formazione

Una volta stipulato il contratto a tempo indeterminato il personale docente neo assunto, per ottenere la conferma in ruolo ed il riconoscimento formale di servizi o benefici, deve effettuare un anno di formazione.

L’anno di formazione, disciplinato dagli articoli 58 e 59 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, prevede alcuni requisiti sostanziali per la sua validità:

• Il raggiungimento di un numero minimo di giorni di servizio

• Il tutor

• Il corso di formazione

• La relazione finale e la discussione davanti al comitato di valutazione

• La relazione ed il decreto del Dirigente scolastico

L’articolo 25 del CCNL 29/11/2007, recependo quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 2096 C.C., prevede che nel contratto di lavoro individuale del personale docente a tempo indeterminato, per il quale è richiesta la forma scritta, debba essere indicata, tra gli altri, la durata del periodo di prova.

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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

• L’anno di formazione, istituito dall’art. 2 della Legge 270/82, disciplinato dall’art. 440 del T.U. 297/94 e regolato dalle CC.MM. n. 267/91, n. 73/97 e n. 39/01, ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorre la nomina e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.

• La conferma dell’assunzione si consegue con il superamento favorevole dell’anno di formazione e di un’attività seminariale di formazione di 40 ore, di cui 15--20 ore in presenza (le assenze giustificate non possono superare 1/3 del monte ore previsto) e le rimanenti ore per esercitazioni on line da effettuarsi nell’area riservata “PuntoEduNeoassunti” presente sul sito dell’ANSAS (ex INDIRE), al fine di produrre elaborati utili al conseguimento dei crediti richiesti.

• Il direttore del corso rilascia al docente un attestato di partecipazione, con la certificazione dei crediti acquisiti, da presentare al comitato di valutazione dell’istituzione scolastica da cui dipende.

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Valutazione

• Ad ogni neoimmesso in ruolo è assegnato un tutor, designato dal

Dirigente scolastico sentito il Collegio docenti, scelto tra i docenti di ruolo, con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l’apprendimento teorico.

• È anche compito del Dirigente predisporre, alla fine dell’anno scolastico, la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente neo assunto.

• Al termine dell’anno di formazione, il docente neo assunto discute, con il comitato per la valutazione del servizio, una sua relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

• Considerata anche la relazione predisposta dal Dirigente, il Comitato esprime il suo parere per la conferma o meno in ruolo.

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ITER DI SVOLGIMENTO • Sinteticamente l’iter di svolgimento dell’anno di formazione del personale docente

comprende: l’effettuazione di almeno 180 giorni di servizio nel periodo che va dal giorno 1 settembre al Giorno 30 giugno più il periodo per eventuali esami.

• Il conteggio dei giorni validi comprende anche i giorni festivi, i giorni di sospensione delle attività didattiche e gli scioperi, mentre sono esclusi i giorni di assenza personali.

• Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, i giorni richiesti per la validità della prova sono ridotti a 150

• L’assegnazione di un docente “tutor” per seguire il docente neoimmesso in ruolo durante l’anno di prova

• La frequenza di un corso di formazione della durata di 40 ore, organizzato dall’amministrazione (di solito si svolge nel periodo marzo--‐maggio)

• L’elaborazione di una relazione finale, concordata con il “tutor”, sulle attività svolte e sugli argomenti trattati nel corso di formazione

• La discussione con il “comitato di valutazione” interno (composto da 2 a 4 docenti e presieduto dal Dirigente scolastico) sulla relazione finale e sulle attività svolte;

• La relazione del “comitato di valutazione”, che esprime il parere sul superamento o meno dell’anno di formazione

• La relazione del Dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova

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PROROGHE

• Nel caso di numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) dovuto ad assenze legittime (malattie, congedi parentali, astensione obbligatoria, aspettative) la prova è rinviata al successivo anno scolastico.

• Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, i giorni richiesti per la validità della prova sono ridotti a 150

• La proroga è adottata con provvedimento motivato del Dirigente scolastico da adottarsi entro 90 giorni dal termine dell’anno scolastico di riferimento.

• Il provvedimento può essere reiterato anche per più anni consecutivi, qualora non venga svolto il numero minimo dei giorni di servizio stabiliti.

• Nel caso di esito sfavorevole della prova, ex art. 439 D.Lgs n. 297/1994, la proroga può essere disposta per una sola volta e per un anno scolastico e solo se si ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.

• Il provvedimento di proroga della prova per esito sfavorevole è adottato dall’USP competente territorialmente.

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PERIODI COMPUTABILI

• Sono considerati utili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti, oltre ai giorni di lezione, anche:

• Le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 Legge 23/12/1977 n. 937

• Le vacanze natalizie e pasquali

• Il giorno libero

• I periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative)

• I giorni compresi nel periodo che va dal giorno 1 settembre alla data d’inizio delle lezioni (C.M. n. 180 dell’11/7/1979)

• La frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto

• Il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’11/7/1979)

• Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità (art. 31 Regio Decreto 21/8/1937, n. 1542; C.M. n. 54 del 23/2/1972; C.M. n. 180 dell’11/7/1979)

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PERIODI NON COMPUTABILI

Non sono considerati utili ai fini del compimento dei 180 giorni:

• I giorni di ferie

• I permessi retribuiti e non

• Le assenze per malattia

• Le aspettative (eccetto quelle parlamentari)

• I periodi di chiusura della scuola per vacanze estive (ad eccezione

dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame)

• Le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, ai sensi della Legge

23/12/1977, n. 937

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DEROGHE

La C.M. n. 219/1975 individua alcune deroghe di legge per cui periodi di servizio non prestati nella cattedra o nel posto per i quali si è sottoscritto il contratto, sono considerati validi ai fini del periodo di prova.

Rientrano in questi casi:

• Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare, come stabilito dall’art. 4 della Legge 1261/1965

• Il primo mese, ovvero il primo coincidente con l’anno di prova, di congedo di maternità (astensione obbligatoria) come chiarito dalla C.M. n. 180/1979.

• L’art. 438, comma 2, del D.Lgs n. 297/94 stabilisce inoltre, che negli istituti di istruzione secondaria ed Artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

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CASI PARTICOLARI

• La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione (circ. telegrafica n. 357 del 2/11/1984).

• Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 39/2001, per i docenti assunti in prova a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, obbligati pertanto a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno in corso risulta valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini.

• In tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato.

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RETRODATAZIONE

In alcuni casi di proroga del periodo di prova è prevista la

retrodatazione della conferma in ruolo ai soli fini giuridici o ai fini

giuridici ed economici.

E’ necessario osservare che, anche se il mancato superamento della

prova ex art. 58 del DPR 417/74 è stato determinato da impedimenti

legittimi, tali circostanze non fanno sorgere sempre il diritto alla

retrodatazione della conferma in ruolo, ma solo nei casi previsti

espressamente dalla legge.

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Tali casi sono:

Retrodatazione ai fini giuridici ed economici:

L’astensione obbligatoria per maternità (C.M. n. 219/1975)

Astensione obbligatoria per maternità a partire dal 2° mese (1° mese già valido ai fini del periodo di prova). La retrodatazione decorre dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente.

N.B. E’ l’unica retrodatazione con effettivi risvolti economici: in pratica quando l’anno di prova non è stato superato a causa delle assenze per astensione obbligatoria per maternità (se cioè quelle assenze considerate ipoteticamente presenze avessero permesso di raggiungere i 180 giorni di servizio), superato il periodo di prova l’interessata avrà la conferma in ruolo con effetto retroattivo (di un anno) e la corresponsione dei relativi arretrati. La retrodatazione economica è possibile quindi per un solo anno e solo in caso di assenza per astensione obbligatoria.

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Può tuttavia accadere che l’interessata, oltre a non superare il periodo di prova in un anno per astensione obbligatoria per maternità, non lo superi poi per uno o più anni per altre cause : quando finalmente lo supererà, ella avrà diritto alla retrodatazione giuridica ed economica per un solo anno, ossia quello in cui l’astensione obbligatoria fu determinante al mancato superamento della prova.

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Retrodatazione ai soli fini giuridici:

• Il servizio militare o quello sostitutivo ed equiparato nei paesi in via di sviluppo (C.M. n. 219/1975);

• Servizio civile sostitutivo del servizio militare;

• La carica di giudice popolare (C.M. 302/1980);

• Mandato amministrativo;

• Mandato sindacale.

Quindi ad eccezione del caso dell’astensione obbligatoria che prevede la retrodatazione giuridica ed Economica della conferma, con effetti anche sulla ricostruzione della carriera e diritto agli arretrati, gli altri due casi prevedono unicamente la retrodatazione giuridica senza effetti di tipo economico.

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La retrodatazione giuridica della conferma in ruolo non comporta arretrati della ricostruzione di carriera dalla data in cui essa è fissata, con la conseguenza che le perdite economiche dovute al ritardo della conferma in ruolo sopra spiegate restano invariate. La retrodatazione alla conferma in ruolo in tali casi è semplicemente un’astrazione logica (fictio juris) che serve unicamente a generare confusione , generando inutili aspettative negli interessati.

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Va ricordata infine l’ipotesi di retrodatazione a seguito di controversia: è l’ipotesi di chi, dopo anni di controversia con l’Amministrazione, si veda riconosciuto con effetto retroattivo il diritto alla nomina in ruolo. Egli allora non solo è rimesso in servizio in prova, ma ha diritto alla reintegrazione nei diritti, ossia: alla retrodatazione della nomina in ruolo alla data in cui sia stato riconosciuto il diritto ad essere nominato in ruolo e non lo fu per inadempienza dell’Amministrazione. Ha diritto altresì alla conferma in ruolo con effetto retroattivo ai soli fini giuridici, una volta che abbia assunto servizio e superato positivamente il periodo di prova.

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Conferma in ruolo del personale ATA

• Periodo di prova

Una volta stipulato il contratto a tempo Indeterminato il personale ATA neo assunto, per ottenere la conferma in ruolo ed il riconoscimento formale di servizi o benefici, deve superare un periodo di prova.

Il periodo di prova, disciplinato dall’art. 45 del CCNL 29/11/2007 che fissa la durata e stabilisce le modalità e le competenze del Dirigente scolastico, prevede come requisiti di validità:

La durata

La relazione del DSGA

La relazione ed il decreto del Dirigente scolastico

L’articolo 44 del CCNL vigente, recependo quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 2096 C.C., prevede che nel contratto di lavoro individuale del personale ATA a tempo indeterminato, per il quale è richiesta la forma scritta, debba essere indicata, tra l’altro, la durata del periodo di prova.

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Superamento della prova

Per il personale ATA, la conferma nel ruolo avviene dopo aver superato il periodo di prova che è pari a:

• 2 (due) mesi di servizio effettivo per il personale “collaboratore scolastico”

• 4 (quattro) mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e tecnico” e per i Direttori dei servizi Generali e Amministrativi

Il superamento del periodo di prova per il profilo di Direttori dei servizi Generali e Amministrativi è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione.

Per calcolare i 2 o i 4 mesi si computano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività, mentre non si contano le assenze personali.

In caso di assenze per motivi di salute, si ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali l’Amministrazione può recedere dal contratto.

Decorsa la metà del periodo di prova e fino al suo superamento, il dipendente o l’amministrazione, con provvedimento motivato, può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Il periodo di prova si considera superato se trascorsi i 2 o 4 mesi previsti non si ricevono comunicazioni contrarie da parte del Dirigente scolastico.

Nel caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta una proroga.

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• Periodo di prova : le novità del CCNL 24/07/2003 per il personale ATA

L’art. 44 del C.C.N.L. del comparto scuola per il periodo 2002/2005 introduce

significative variazioni alla preesistente normativa in materia di periodo di

prova del personale A.T.A.

Il seguente schema sintetizza le differenze sostanziali tra la preesistente

normativa e le nuove norme contrattuali:

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Vecchia Normativa Nuova normativa

Durata del periodo di prova 6 mesi per tutti i profili

2 mesi per i profili di cui alle aree A e A super;

4 mesi per i restanti profili;

Il periodo di prova veniva automaticamente prorogato sino

all’effettiva prestazione dei 6 mesi di servizio.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla

conservazione del posto per un periodo massimo di 6

mesi;

In caso di assenza per infortunio il dipendente ha diritto

alla conservazione del posto sino alla completa

guarigione;

In caso di assenza per malattia riconosciuta come

derivante da causa di servizio il dipendente ha diritto alla

conservazione del posto per tutto il periodo previsto

dall’art. 17, commi 1 – 2 e 3 (18 mesi + 18 mesi in casi

particolarmente gravi).

Non era prevista la possibilità di conservare il posto per essere

assunto in un altro ruolo dello stesso comparto.

E’ prevista la conservazione del posto senza retribuzione

durante il periodo di prova conseguente a nuova assunzione

nello stesso comparto.

E’ prevista la restituzione a domanda nella qualifica o profilo di

provenienza in caso di mancato superamento del periodo di

prova conseguente alla nuova assunzione o per recesso del

dipendente stesso.

Non era prevista la possibilità di conservare il posto per essere

assunti in altra Amministrazione e/o Ente di altro comparto.

E’ prevista la concessione di un periodo di aspettativa senza

retribuzione e maturazione dell’anzianità per la durata del

periodo di prova conseguente a nuova assunzione in altra

Amministrazione e/o Ente di altro comparto.

Il dipendente poteva lasciare il servizio in qualsiasi momento.

L’Amministrazione per risolvere il rapporto di lavoro doveva

ricondursi ad una delle causali di risoluzione del rapporto di

lavoro previste dalle disposizioni di legge.

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può

recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza

obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

I recesso opera dal momento della comunicazione della

controparte.

Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.

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Le modalità per il calcolo dei periodi.

• Relativamente al calcolo del numero dei giorni di servizio

prestati dall’interessato in un anno scolastico, si applica il

criterio dettato dalla Delibera n. 32 della Sezione di Controllo

della Corte dei Conti del 26.05.1992.

• I mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio

indipendentemente dall’effettiva durata (28, 29, o 31 giorni),

partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio.

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Novità introdotte dal 2015

• Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”

• La novità introdotta dal 2015 è quella che richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di prova, che almeno 120 siano stati prestati per le attività didattiche.

• Per il resto, rimangono in vigore, per quanto compatibili con le nuove norme, gli articoli da 437 a 440 del T.U. 297/94.

• È altresì riconfermata la procedura di formazione, con il modello 2016- 2017: 50 ore complessive, in presenza e a distanza, attività peer to peer e laboratori didattici coordinati dai tutor.

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LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NELLA NOTA N.

33989 DEL 02/08/2017

Il Miur con la nota n. 33989 del 02/08/2017 ha fornito alcuni orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’anno scolastico 2017/18, introducendo alcune novità relative ai temi da affrontare nel corso dei laboratori formativi, a visite presso scuole innovative, agli incontri propedeutici e finali e al ruolo del docente tutor.

UNA PRIMA NOVITÀ riguarda l’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del tema dello sviluppo sostenibile, come questione di grande rilevanza sociale ed educativa, così come prospettato nei documenti di orientamento delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, sui quali l’Italia si è impegnata formalmente e nei quali la sostenibilità è “saldamente al centro del Progetto europeo”. Nei documenti sono fissati obiettivi fondamentali sul piano educativo, ambientale e sociale, quali i diritti, la cultura, lo sviluppo, l’ambiente, la salute, l’uguaglianza di genere, i giovani e la lotta contro le discriminazioni.

Almeno uno dei laboratori formativi (sui 4 previsti per i neoassunti) debba essere dedicato ai temi dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale, promuovendo la formazione di nuove generazioni che contribuiscano a realizzare, in prima persona, uno sviluppo sostenibile.

L’obiettivo è quello di stimolare nei docenti neoassunti una progettazione didattica che, nelle modalità, nei contenuti e nell’organizzazione dei percorsi educativi, evidenzi, anche negli insegnamenti delle varie discipline, i collegamenti trasversali con i temi dello sviluppo sostenibile e che sia in grado di formare cittadine e cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

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UNA SECONDA NOVITÀ si riferisce all’inserimento, per ora sperimentale, nel piano

di formazione della possibilità di dedicare una parte del monte-ore a visite di studio da

parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di

innovazione organizzativa e didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi

capaci di stimolare un atteggiamento di ricerca e miglioramento continui.

Quanto al ruolo del DOCENTE TUTOR, il Miur ha introdotto un’importante novità,

finalizzata al riconoscimento dell’impegno dello stesso, durante l’anno di formazione e

prova del/dei docente/i seguito/i, e delle attività svolte (progettazione, osservazione,

documentazione).

La novità si intreccia con la formazione obbligatoria introdotta dalla legge n. 107/2015

e, conseguentemente, con il Piano di formazione dei docenti per il triennio 2016-19.

Pertanto, l’impegno del tutor e le attività svolte potranno essere riconosciute dal

dirigente scolastico come iniziative di formazione previste dall’art.1 comma 124 della

L.107/2015.

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PERIODI DI SERVIZIO UTILI A RAGGIUNGERE

I 180 GIORNI DI SERVIZIO E I 120 DI ATTIVITÀ

DIDATTICHE

• 1. PREMESSA

L’art. 1 comma 116 della Legge 107/2015 dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Nei CENTOTTANTA GIORNI sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.

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2. VANNO CONSIDERATI, PURCHÉ RICADENTI IN UN PERIODO EFFETTIVO DI PERIODO EFFETTIVO SERVIZIO:

• tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.

• il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.

• i periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc).

• i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento.

• il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.

• il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.

• la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato.

• il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.

• il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).

• i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

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3. NEL CONTEGGIO DEI 180 GIORNI NON VANNO CONSIDERATI:

• I giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l’infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova).

• le vacanze estive.

• I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.

• I permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

4. PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

• Nei centoventi giorni sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

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QUANTE VOLTE È POSSIBILE RIMANDARE LA PROVA

• Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di cui 120 di effettivo servizio,

la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo

competente per la conferma in ruolo.

• Per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento – al quale

la motivazione del provvedimento deve richiamarsi – della mancata prestazione del servizio

per almeno 180 /120 giorni nell’anno scolastico.

• Pertanto, la prova è prorogata, anche per i successivi anni scolastici, in relazione a periodi di

congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione

obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle

lavoratrici madri (congedo per maternità), e, come nel tuo caso, congedi parentali,

allattamento ecc, salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano

valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.

• È chiaro quindi che il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora

non si raggiungano i 180/120 gg. di servizio (è possibile, infatti, che il docente, anche per più

anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia,

congedi per maternità ecc. tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il

raggiungimento dei gg. effettivi di servizio previsti).

NOTA BENE

• Diverso invece è il caso dell’esito sfavorevole dell’anno di prova.

• L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015, riconfermando quanto già disposto dall’art. 439 del Dlgs 297/94, prevede che in

caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un

secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. [email protected] 28

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ANNO DI PROVA E DI FORMAZIONE PER CHI HA OTTENUTO

UN PASSAGGIO DI CATTEDRA O DI RUOLO

E PER CHI RITORNA IN UN RUOLO PRECEDENTE

1. PREMESSA

• Il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola (es. passaggio dalla A036 alla A037 scuola di II grado).

• Il passaggio di ruolo, invece, permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa).

• Chi ottiene il SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA, che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica.

• Chi, invece, ottiene IL PASSAGGIO DI RUOLO, dovrà, secondo le ultime indicazioni ministeriali, e salvo successive rettifiche, effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta. Come se fosse un neoassunto in ruolo (circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015).

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2. RITORNO IN UN RUOLO PRECEDENTE

• Quando si ritorna in un ruolo precedente in cui si è già svolto l’anno di prova non bisogna ripetere l’anno di prova e la formazione.

• È per esempio il caso del docente che è stato per anni nella scuola dell’infanzia, poi ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola primaria e nel 2017/18 ottiene un nuovo passaggio di ruolo nell’infanzia (ruolo precedente).

• In questo caso, dal momento che l’anno di prova e di formazione si svolge una sola volta in un determinato grado o ruolo, il docente che ha già svolto l’anno di prova nell’infanzia e ritorna in detto ruolo non deve fare nulla (né prova, né formazione).

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CHI NON HA SUPERATO L’ANNO DI PROVA POTRÀ SVOLGERE

UN SECONDO PERIODO NON RINNOVABILE.

L’art 1 comma 119 della legge 107/2015 detta:

• “in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed

educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.

• I docenti, quindi, che non hanno superato l’anno di prova (ESITO NEGATIVO) possono

svolgerlo soltanto per una seconda volta. Sebbene la norma non lo dica esplicitamente, è

chiaro che alla seconda “bocciatura” non ci potrà essere la conferma in ruolo e non si potrà

svolgere la professione docente.

Il DM 850 all’art. 14 prevede:

• “nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica,

affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione

dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della

documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei

docenti] al termine del secondo periodo di prova”.

• I docenti, che ripetono l’anno di prova, dunque, saranno sottoposti ad una verifica da parte di

un dirigente tecnico, volta a rilevare tutti gli elementi utili per verificare l’idoneità del

docente. Il dirigente tecnico, sulla base della citata verifica, stilerà una relazione che sarà poi

vagliata dal Comitato di Valutazione, chiamato ad esprimere un parere in merito, sulla base

del quale il DS confermerà o meno in ruolo il docente.

[email protected] 31