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LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

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La “ricostruzione di carriera” rappresenta uno degli istituti fondamentali per la definizione dello stato giuridico ed economico del personale della scuola, la cui retribuzione dipende, appunto, oltre che dal profilo di appartenenza, anche dall’anzianità nella carriera, dal servizio pregresso valutabile e riconoscibile, nonché da altri eventuali benefici attribuibili.

Ma come si realizza la ricostruzione di carriera?

La ricostruzione di carriera si concretizza nel provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al “riconoscimento” e alla “valutazione” dei benefici attribuibili e dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo (ovvero alla assunzione a tempo indeterminato) “ricostruendo” con queste operazioni la carriera del dipendente e determinando, in particolare:

• l’anzianità nella carriera di appartenenza,

• il relativo trattamento economico spettante

• il successivo sviluppo di carriera.

L’operazione di ricostruzione, svolta dal Dirigente scolastico, consiste principalmente nell’aumentare l’anzianità nella carriera in funzione dell’anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione.

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COME SI ATTIVA LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Il processo di ricostruzione di carriera è attivato:

• a domanda laddove si chieda il riconoscimento di servizi (servizio pre ruolo, servizio prestato In altri ruoli) e/o benefici (benefici derivanti da particolari servizi o posizioni di stato, ecc.)

• d’ufficio come nei casi di inquadramenti contrattuali o di passaggio da altra amministrazione dello Stato. Con l’operazione di inquadramento viene attribuita ad una data di riferimento e per una certa anzianità giuridica ed economica o solo economica, la posizione stipendiale spettante (livello, classe/fascia stipendiale e, precedentemente, aumenti biennali), secondo l'ordinamento retributivo vigente al momento. L’inquadramento retributivo è un’operazione ricorrente che viene ripetuta ogni qualvolta entri in vigore un nuovo ordinamento retributivo a seguito, ad esempio, del rinnovo del contratto di lavoro.

Il riconoscimento e/o la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina deve essere effettuato anche nei casi passaggio da una posizione di ruolo ad un'altra.

Il fine della ricostruzione della carriera, in questi casi, è quello di assicurare il mantenimento della posizione economica acquisita e di attribuire anzianità e/o miglioramenti economici nel nuovo ruolo.

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NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Come è noto, la legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Inoltre la medesima norma ha previsto che entro il successivo 28 febbraio di ciascun anno, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca debba comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

Per facilitare il rispetto delle scadenze introdotte e il monitoraggio della domande inoltrate, il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017.

Inoltre, con un’altra apposita funzione del citato portale (“Dichiarazione Servizi”), il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.

La scuola alla quale viene indirizzato l’elenco dei servizi provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.

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EFFETTI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

L'anzianità utile alla progressione nelle fasce stipendiali è definita "utile ai fini giuridici ed economici".

L'anzianità che un tempo dava luogo all'attribuzione di aumenti biennali nell’ambito della stessa posizione retributiva è definita "utile ai soli fini economici".

La ricostruzione è, pertanto, finalizzata a determinare il trattamento economico di servizio, ma ha dei riflessi importanti anche sul trattamento di quiescenza e sulle graduatorie interne di istituto:

Sul trattamento di quiescenza, in quanto funzionale a determinare lo stipendio sulla base del quale vengono effettuate le ritenute ai fini della pensione contributiva o quello in godimento all’atto della cessazione sulla base del quale viene calcolata la pensione retributiva, nonché la base di calcolo per il contributo di riscatto ai fini della pensione o l’entità del TFR

Sulle graduatorie interne in quanto viene valutato a tal fine solo il servizio riconosciuto utile ai fini della carriera

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DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Personale docente

Superato l’anno di formazione, il docente viene confermato nel ruolo tramite il riconoscimento, a domanda, della pregressa anzianità dei servizi prestati in qualità di docente.

Nella domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili, anche mediante dichiarazioni -- ai sensi del DPR n. 445/2000 -- sostitutive delle relative certificazioni.

L’autocertificazione deve in ogni caso contenere tutti gli elementi ed i dati che vengono indicati nei certificati di servizio, compreso l’ente presso il quale è stata versata la contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali.

E’ consigliabile, comunque, allegare i certificati di servizio, in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione.

Per la ricostruzione della carriera i servizi valutabili sono unicamente quelli di insegnamento statale aventi la durata minima di 180 giorni per anno scolastico o iniziati dal 1 febbraio e svolti ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, purché prestati con il possesso dei titoli di studio richiesti.

Sono validi anche i servizi prestati con orario inferiore a quello di cattedra.

La domanda di ricostruzione della carriera deve essere presentata entro dieci anni dalla data di superamento dell’anno di formazione (la prescrizione economica per il computo degli arretrati da percepire è ridotta a cinque anni), altrimenti il docente non potrà più far valere i servizi pregressi ai fini dell’inquadramento economico.

L’adempimento della ricostruzione di carriera, ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999, è di competenza delle istituzioni scolastiche ed è attuato mediante decreto del Dirigente scolastico.

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Personale ATA La ricostruzione di carriera consente di far valere tutti i servizi svolti, in qualità di personale ATA e/o docente, prima dell’assunzione.

La ricostruzione avviene su domanda, da presentarsi una volta superato il periodo di prova, in tale domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili, anche mediante dichiarazioni -- ai sensi del DPR n. 445/2000 -- sostitutive delle relative certificazioni.

Occorre tener presente che l’autocertificazione deve in ogni caso contenere tutti gli elementi ed i dati che vengono indicati nei certificati di servizio, compreso l’ente presso il quale è stata versata la contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali.

E’ consigliabile, comunque, allegare i certificati di servizio, in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione.

La domanda di ricostruzione della carriera deve essere presentata entro dieci anni dalla data di superamento dell’anno di formazione (la prescrizione economica per il computo degli arretrati da percepire è ridotta a cinque anni), altrimenti il richiedente non potrà più far valere i servizi pregressi ai fini dell’inquadramento economico (artt. 2946 – 2948 C.C., art. 2, Legge 428/1985).

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Personale già assunto a tempo indeterminato

Il personale già assunto a tempo indeterminato in altro ruolo o profilo o in profilo equivalente presso altra amministrazione dello Stato, è tenuto a presentare unicamente la domanda di ricostruzione della carriera, mentre non deve ripresentare la dichiarazione dei servizi e le domande di riscatto/computo ai fini della pensione e della liquidazione.

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dopo il periodo di prova, tendendo presente che per i docenti, provenendo da altro ruolo di insegnamento, tale periodo si sostanzia unicamente nell’effettuazione dei 180 giorni di servizio, dopo i quali il Dirigente emette il decreto di superamento dell’anno prova.

L’anno di prova non viene effettuato dal personale docente in caso di passaggio di cattedra all’interno dello stesso ordine di scuola.

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La normativa, con la Legge 107/2015, ha subito una sostanziale modifica nei casi di passaggio di cattedra o di ruolo stabilendo che:

• Chi ottiene il SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA, che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica.

• Chi, invece, ottiene IL PASSAGGIO DI RUOLO, dovrà, secondo le ultime indicazioni ministeriali, e salvo successive rettifiche, effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta. Come se fosse un neoassunto in ruolo (circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015).

Quando si ritorna in un ruolo precedente in cui si è già svolto l’anno di prova non bisogna ripetere l’anno di prova e la formazione.

Il personale ATA, se proveniente dal medesimo profilo (per esempio passaggio da Ass. Tecnico ad Ass. Amministrativo) o da analogo profilo nella pubblica amministrazione, non è soggetto al periodo di prova.

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Retrodatazione della nomina in ruolo Alcune norme hanno previsto, nel tempo, una doppia decorrenza dell’immissione in ruolo: una giuridica ed una economica.

Tale normativa, ad iniziare dalla Legge 831/1961 sino alla più recente L. 246/1988, art. 15, è stata emanata per ovviare al fatto che determinate categorie di personale, pur in possesso dei requisiti per l’immissione in ruolo, non avevano potuto accedere al ruolo per motivi come, ad esempio, la mancata emanazione del bando di concorso.

La retrodatazione viene così a compensare, almeno in parte, il danno derivante dalla mancata nomina in quanto consente di considerare, come prestati in ruolo, gli anni di servizio resi in qualità di supplente nel periodo intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di nomina effettiva.

Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto da alcuna prestazione lavorativa.

La retrodatazione può essere contestuale alla nomina in ruolo o successiva.

• Nel primo caso, all’atto dell’immissione, il dipendente viene collocato nella fascia retributiva corrispondente all’anzianità derivante dalla retrodatazione ed al termine del periodo di prova viene valutato il servizio pre ruolo prestato anteriormente alla nomina giuridica.

• Nel secondo caso, il dipendente ha diritto ad un nuovo inquadramento ed una nuova ricostruzione di carriera, con le stesse modalità di cui al caso precedente.

Agli effetti della pensione, la retrodatazione può produrre effetti nel senso che il periodo viene ad essere considerato tutto valutabile consentendo la regolarizzazione dei periodi non coperti da servizio che, altrimenti, non sarebbero stati valutati.

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Decorrenza dei benefici economici

Il personale che abbia stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, durante il periodo di prova o l’anno di formazione, viene retribuito con lo stipendio iniziale previsto per la sua qualifica.

Per il personale docente, la decorrenza del riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera (dalla quale decorre anche il diritto all'attribuzione dell'eventuale miglioramento economico) è fissata, ai sensi dell’art. 1 D.L. 19/6/1970, n. 370, convertito nella Legge 26/7/1970, n. 576, e dell’art. 490, comma4, del D. Lgs. 297/94, all'atto del superamento dell'anno di formazione (data di conferma in ruolo).

Lo stesso criterio si applica anche nei casi di passaggio di ruolo (laddove l'operazione comporti passaggio di ordine scuola) e nei casi di riammissione in servizio con nomina in prova (ovvero nel caso in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato durante l'anno di formazione).

Nei casi di riammissione in servizio in cui il precedente rapporto di ruolo sia cessato a prova superata, la ricostruzione della carriera avviene all'atto della riammissione stessa ed il personale riammesso in servizio “assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio” (D.Lgs 297/94, art. 516).

Anche per il personale ATA, una volta terminato il periodo di prova, viene acquisito il diritto alla ricostruzione di carriera, ma, contrariamente al personale docente, gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio a tempo indeterminato.

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Prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera

La domanda di ricostruzione di carriera va presentata entro dieci anni dal superamento del periodo di prova.

E, quindi, dalla data del provvedimento di conferma in ruolo, che deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento della prova.

L’istanza presenta oltre 10 ANNI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO (data del superamento del periodo di prova) NON PUO’ ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE e, quindi, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non può essere effettuato, in quanto il diritto ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (ai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile.)

Pertanto, la domanda di ricostruzione di carriera:

• se è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova, il beneficio economico è attribuito regolarmente dalla data della conferma in ruolo

• se è presentata dal 6° al 10° anno, il beneficio economico ha prescrizione quinquennale, cioè decorre dal 5° anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda di ricostruzione di carriera (art. 2946 del Codice Civile – Consiglio di Stato, parere n. 588/80 del 06.11.1980 – art. 2 Legge 07.08.1985, n. 428)

(ESEMPIO: prova superata il 01.09.2001 – domanda di ricostruzione presentata il 12.10.2008, gli arretrati decorrono dal 01.10.2003);

• se è presentata dopo il 10° anno il diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera è prescritto e quindi non viene valutato in carriera il servizio pre-ruolo riconoscibile, mentre resta valido ai fini pensionistici se è stata versata la relativa contribuzione.

N.B. La data da cui si inizia a contare il tempo utile alla prescrizione è discusso in letteratura per alcuni la data di inizio del periodo di prescrizione è il momento in cui l’amministrazione scolastica notifica al dipendente il decreto di conferma in ruolo registrato dalla Ragioneria provinciale dello Stato.

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Riconoscimento dei servizi pre ruolo

Personale docente Un tempo, per il personale docente, il Decreto Legge 370/70, art. 3, convertito nella Legge 576/70, prevedeva il riconoscimento di 4 anni + 1/3 del rimanente servizio ai fini giuridici ed economici ed i rimanenti 2/3 ai soli fini economici.

Successivamente, l’art. 81 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417 (ora art. 485 -- comma 5 -- D.Lgs 297/94) ha elevato tale riconoscimento nella misura di 4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici, salvo che per i docenti privi di vista o per i servizi prestati nelle scuole statali o parificate per ciechi, ai quali viene riconosciuto per intero (art. 485 -- comma 4 -- D.Lgs 297/94).

La distinzione fra l’anzianità ai fini giuridici ed economici e l’anzianità ai soli fini economici comporta una differente applicazione delle due anzianità.

• L’anzianità ai fini giuridici ed economici è utilizzata per progredire da una posizione stipendiale all’altra (con il D.P.R. 399/88 serviva per passare da una classe alla successiva).

• L’anzianità ai soli fini economici, che con i precedenti contratti dava diritto ad aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla successiva classe stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/95 è diventata anzianità ai fini economici solo a seguito del compimento dei 16 per anni per i docenti laureati della scuola superiore e dei 18 anni per i docenti di scuola materna, elementare, della scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88). Quindi, per i docenti nominati in ruolo dall’1/9/1995 in poi, dalla data della conferma si opera il riconoscimento del servizio pre ruolo separando l’anzianità giuridica ed economica da quella ai soli fini economici: l’anzianità giuridica è utile ai fini del collocamento nella fascia, mentre l’anzianità economica si applica al compimento dei 16 anni per i docenti laureati della scuola superiore e dei 18 anni per i docenti di scuola materna, elementare, della scuola media e dei docenti diplomati della scuola secondaria superiore.

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Riassumendo in base all’art. 4 – comma 3 del D.P.R. n. 399/1988, l’anzianità riconosciuta ai soli fini economici diventa utile, a tutti gli effetti:

al compimento di 16 anni:

per i docenti laureati delle scuole secondarie superiori

al compimento del 18° anno

per i coordinatori amministrativi,

per i docenti delle scuole materne ed elementari

docenti della scuola media

docenti diplomati degli istituti secondari

al compimento del 20° anno:

per il personale ausiliario e i collaboratori amministrativi

al compimento del 24° anno:

per i docenti dei conservatori e musica e accademie.

Tale disposizione è tuttora applicabile a norma dell’art. 66 – commi 6 e 7 del C.C.N.L. 4/8/1995 che fa rinvio all’art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 ed è stata indicata tra le norme applicabili anche dall’art. 142 del C.C.N.L. del 24/7/2003.

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Docenti scuole statali di istruzione secondaria e artistica Per il personale docente di queste scuole sono riconoscibili i seguenti servizi pre ruolo:

• Servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali e pareggiate (escluse, quindi, le parificate o legalmente riconosciute)

• Servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali e parificate, nelle scuole sussidiate o sussidiarie, nelle scuole popolari, nelle scuole degli educandati femminili statale o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali

• Servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26/5/1975, n. 327)

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• Servizio prestato in qualità di docente non di ruolo in attività di sostegno

nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria, anche senza il

possesso dei titolo di specializzazione a decorrere dal 1/6/1999, ai sensi

della Legge 3/5/1999, n. 124, art. 7, purché in possesso del titolo di studio

richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per

l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado

di scuola

• Servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il

possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione

• Non è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole materne statali e private

(vedi anche Ordinanza della Corte Costituzionale 21 marzo 2001, n. 89).

• Ai docenti privi della vista, il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero

ai fini giuridici ed economici.

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Docenti scuole elementari

Per il personale docente di queste scuole sono riconoscibili i seguenti servizi pre ruolo:

• Servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari, parificate, sussidiate, sussidiarie, nelle scuole degli educandati femminili statali o parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali

• Servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, in possesso del titolo di studio richiesto

• Servizio prestato in qualità di docente non di ruolo negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del docente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26/5/1975, n. 327)

• Servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo in attività di sostegno nelle scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria con il possesso dei titolo di specializzazione: dal 1/6/1999, ai sensi dell’ art. 7 della L. 124/1999, il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola

• Servizio prestato in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali, comunali, regionali, con nomine approvate dal (ex) Provveditore agli Studi, e alle dipendenze delle province di Trento o Bolzano, presso ESMAS (Ente Scuole materne della Sardegna -- C.M. 17 luglio 1987, n. 215), nelle scuole materne della Sicilia istituite dalla L.R. 1/4/1955, n. 21

• Servizio di insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di Studio o di abilitazione

• Al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

La circolare 9 luglio 1982, n. 210 conferma la non valutabilità in carriera dei servizi non di ruolo prestati dagli insegnanti elementari nei doposcuola gestiti da Enti territoriali ed istituzionali.

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Servizi prestati nelle università e nelle scuole paritarie Per tutto il personale docente sono riconoscibili i servizi prestati nelle Università in qualità di:

• Professore incaricato

• Assistente incaricato

• Assistente straordinario

• Contratto universitario o dottorato di ricerca prestati in costanza di rapporto di impiego.

In merito al dottorato di ricerca è recentemente intervenuto il MIUR con nota 11/12/2008 prot.20106/DGPS, chiarendo che il docente, destinatario di nomina annuale o temporanea, impegnato in attività di dottorato di ricerca ed in servizio presso l’Università, può accettare la suddetta nomina senza perfezionare il rapporto di lavoro ed essere collocato contemporaneamente in congedo senza retribuzione.

Il periodo di congedo per dottorato di ricerca è valido ai fini giuridici per la carriera e per la pensione, ma non può essere valutato nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di Istituto.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie (riconoscimento ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62) non è riconoscibile.

Al momento solo le supplenze prestate in queste scuole valgono come quelle prestate nelle scuole statali e danno diritto a punteggi uguali (sentenza del Consiglio di Stato n. 1102/2002).

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Differenze nel riconoscimento dei servizi tra personale A.T.A. e Docente

Docenti Personale A.T.A.

I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei

servizi pre-ruolo decorre dalla data di conferma in

ruolo.

I benefici economici derivanti dal riconoscimento dei

servizi pre-ruolo decorre dalla data di decorrenza

economica della nomina in ruolo

Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto ad anni

scolastici e ciascun anno scolastico è valutabile se

prestato per almeno 180 giorni o continuativamente

dal 01/02 al termine delle lezioni con partecipazione

agli scrutini finali ed esami

Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per il periodo

di effettivamente prestato

Il periodo intercorrente fra la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e quella economica della stessa

nomina in ruolo è considerato, ai fini della progressione della carriera, periodo di ruolo.

La domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo può essere presentata solo dopo il conseguimento della

conferma in ruolo

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DESCRIZIONE SERVIZI E PERIODI

Mat.

Ele.

Med.

Sup.

Edu.

Servizio non di ruolo in scuole elementari, medie I e

II grado statali

S

S S S S

Servizio non di ruolo prestato in scuole elementari

parificate e superiori pareggiate ( Vedasi nota A )

S S S S S

Servizio non di ruolo prestato in scuole elementari

private o legalmente riconosciute

N N N N N

Servizio non di ruolo prestato nel doposcuola

elementare comunale

N N N N N

Servizio non di ruolo prestato in scuole materne

statali, annesse a convitti ed educandati comprese

quelle all’estero

S S N N S

Servizio non di ruolo prestato nei giardini d’infanzia

annessi agli istituti magistrali statali

S S S S S

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• Nota A :

Occorre premettere che, ai sensi del D.L. n. 370 del 19.6.970, per i docenti della scuola elementare, sono riconoscibili i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.

Ne consegue che non vi è alcun dubbio in merito ai servizi pre-ruolo prestati nelle ex scuole parificate elementari sino all'entrata in vigore della legge n. 62 del 10 marzo 2000 che ha riordinato le scuole non statali, istituendo le scuole paritarie.

L'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, non è stato abrogato dalla legge n. 62/2000. Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.

La parifica è collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale.

Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 250 del 5 dicembre 2005, ha previsto quanto segue: ‘le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994'.

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Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art. 345 è stato emanato con D.P.R. n. 23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Tanto premesso, a mio avviso, nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che, anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovano applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31.8.2008.

A conforto di quanto da me sostenuto è possibile far riferimento alla nota del Ministero dell'istruzione n. 15830 del 20.10.2009, alla nota del Mef del 4 agosto 2010, ed allo stesso CCNI sulla mobilità del personale docente di ruolo che, nella tabella di valutazione dei servizi, nella parte in cui indica la valutazione del servizio pre-ruolo degli insegnanti titolari nella scuola primaria specifica: “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

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DESCRIZIONE SERVIZI E PERIODI

Mat.

Ele.

Med.

Sup.

Edu.

Servizio di ruolo prestato in scuole elementari statali S S S S S

Servizio di ruolo prestato in scuole materne statali S S N N S

Servizio non di ruolo prestato come personale

educativo

S S S S S

Servizio di ruolo prestato come personale educativo S S S S S

Servizio non di ruolo prestato nelle scuole annesse ai

convitti ed educandati statali

S S S S S

Servizio prestato all’estero in scuole elementari

parificate con nomina del Ministero AA.EE.

S S S S S

Servizio prestato all’estero in scuole straniere o istituti

di cultura italiana con nomina del Ministero AA.EE.

S S S S S

23 [email protected]

DESCRIZIONE SERVIZI E PERIODI

Mat.

Ele.

Med.

Sup.

Edu.

Servizio prestato all’estero in scuole elementari e

medie di I e II grado statali con nomina del Ministero

AA.EE.

S S S S S

Servizio di assistente di italiano presso istituzioni

straniere di istruzione Secondaria con nomina del

Ministero AA.EE:

S S S S S

Servizio assistente di italiano c/o istituzioni straniere

di istruzione secondaria con nomina MIUR o in

programmi di scambi culturali

N N N N N

Servizio prestato in qualità di personale A.T.A. N N N N N

Servizio prestato come dipendente di enti pubblici

vari ed enti locali

N N N N N

Servizio prestato come dipendente statale N N N N N

Servizio non di ruolo prestato in scuole o corsi

dipendenti da enti locali

N N N N N

Servizio di ruolo prestato nelle scuole elementari

comunali

N S N N S

Servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari

comunali

N N N N N

24 [email protected]

DESCRIZIONE SERVIZI E PERIODI

Mat.

Ele.

Med.

Sup.

Edu.

Servizio non di ruolo prestato nelle scuole materne

comunali

S S N N S

Servizio non di ruolo prestato nelle scuole materne

della provincia, enti privati o parificate

N N N N N

Servizio di ruolo prestato nelle scuole materne

comunali

S S N N S

Servizio prestato in scuole o corsi dipendenti da enti

vari

N N N N N

Servizio militare prestato non in costanza di impiego

anteriore al 31/01/1987 Vedasi nota B

N N N N N

Servizio militare di leva in corso al 31/01/1987 o

prestato successivamente Vedasi nota B

S S S S S

Servizio militare prestato prima del 31/01/1987 con

nomina accettata elementare, media, superiore e

personale educativo

S S S S S

Servizio militare prestato prima del 31/01/1987 con

nomina accettata scuola materna

S S N N S

25 [email protected]

DESCRIZIONE SERVIZI E PERIODI

Mat.

Ele.

Med.

Sup.

Edu.

Servizio prestato in scuole statali come docente di

religione con segnalazione curia arcivescovile

S S S S S

Servizio prestato in scuole statali come docente di

religione senza segnalazione curia arcivescovile

N N N N N

Servizio prestato in scuole medie di I e II grado

private, parificate e legalmente riconosciute

N N N N N

Servizio prestato nei doposcuola delle scuole medie S S S S S

Servizio prestato nelle Università come titolare di

contratto universitario in costanza di rapporto di

impiego

S S S S S

Servizio prestato nelle Università come titolare di

contratto universitario non in costanza di rapporto di

impiego

N N N N N

26 [email protected]

DESCRIZIONE SERVIZI E PERIODI

Mat.

Ele.

Med.

Sup.

Edu.

Servizio prestato nelle Università straniere come

lettore di italiano con nomina Ministero AA.EE.

S S S S S

Servizio prestato nelle Università come assistente

ordinario

S S S S S

Servizio prestato nelle Università come professore

incaricato

S S S S S

Servizio prestato nelle Università come assistente

incaricato

S S S S S

Servizio prestato nelle Università come assistente

straordinario

S S S S S

Servizio prestato nelle Università come assistente

straordinario volontario, borsista e addetto alle

esercitazioni

N N N N N

Servizio prestato alle dipendenze di privati N N N N N

27 [email protected]

Nota B : Il servizio militare di leva o equiparato , a partire dall’art. 20 della legge 24/12/1986, n. 958 (ossia dal 30/01(1987 o a cavallo di tale data ), è valido, per l’intera durata ( mesi e giorni ) anche non in costanza d’impiego o di servizio e a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale ( Circolare Dipartimento Funzione Pubblica del 20/02/1992 n. 85749 ).

La norma ( C.M. prot. 29 del 03/01/1996, trasmessa con C.P. prot. 4884 del 18/04/1996) riguarda il personale docente e ATA nominato in ruolo dopo il 30/01/1987 e che abbia prestato tale servizio dopo o a cavallo di tale data.

Il SIDI, al momento della ricostruzione della carriera, riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia stato inserito nella dichiarazione dei servizi.

E’ opportuno richiedere il riconoscimento anche del servizio militare nella domanda di ricostruzione carriera e precisarlo dopo l’elenco dei servizi scolastici di cui si richiede il riconoscimento in carriera.

28 [email protected]

Requisiti – Durata

I servizi pre ruolo del personale docente si riconoscono, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero, a condizione che abbiano avuto la durata prescritta per la validità dell’anno scolastico dall’ordinamento vigente al momento della prestazione (D. L. n. 370/70 e art. 489 del D.Lgs n. 297/94: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”).

L’art. 11, comma 14, della Legge 3/5/1999, n. 124 stabilisce, infine, che “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Unica eccezione viene fatta per i corsi di scuola popolare che vengono valutati come anno scolastico intero, a condizione che abbiano avuto la durata di almeno cinque mesi o il servizio sia stato prestato per l’intero corso, con apposita annotazione sul certificato di servizio e si sia avuta la qualifica, anche dopo il 12 novembre 1974 (C.M. n. 256/77 e n. 65/96, integrata con C.M. n. 129 del 29/03/1996).

29 [email protected]

Requisiti – Qualifica Per quanto riguarda la qualifica, il servizio, per essere riconosciuto in carriera, doveva, in passato, essere prestato con un giudizio non inferiore a buono, oppure senza demerito nei periodi in cui non era prevista la sua attribuzione.

La qualifica ha costituito un requisito per il riconoscimento dei servizi fino all’anno scolastico 1973/74, quando fu abolita dall’art. 66 del D.P.R. 417/74.

Attualmente, il D.Lgs 297/94 prevede, comunque, che i servizi siano riconosciuti “purché prestati senza demerito” (art. 487, comma 6).

Requisiti – Titolo Altro requisito per il riconoscimento dei servizi pre ruolo ai fini della carriera è che i servizi stessi siano stati prestati con il “possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo” (D.L. 370/1970 e D.Lgs 297/94), ossia:

• Diploma di abilitazione magistrale, per l'insegnamento nelle scuole elementari

• Diploma di laurea, per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado

• Diploma di istruzione secondaria di II grado (o il titolo equipollente previsto per gli "esperti"), per alcuni insegnamenti negli istituti tecnici e professionali

• Diploma di conservatorio, per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola secondaria di I e di II grado

• Diploma ISEF (dal 1961/62) o diploma equipollente previsto dall'art. 14 della L. 88/58, laurea in scienze motorie per l'insegnamento dell'educazione fisica

30 [email protected]

Casi particolari Per le attività prestate su sostegno, come già chiarito, ai fini del riconoscimento in carriera non è più necessario che siano prestate con il titolo di specializzazione a decorrere dal 1/6/1999, in quanto, da tale data, sono comunque riconoscibili purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.

Una precisazione va fatta per il servizio non di ruolo prestato all’estero dal personale docente: tale servizio è riconosciuto se prestato in base ad uno specifico incarico del Ministero Affari Esteri (L. 327/1975, C.M. 19/2/1992, n. 41) negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere (Legge 26/5/1975, n. 327)

Per quanto riguarda il servizio pre ruolo prestato per l’insegnamento della religione:

• I servizi resi fino al 31/8/1990 sono riconoscibili in carriera anche senza il possesso del titolo di Studio o di abilitazione

• I servizi resi successivamente all’anno scolastico 1990/91 sono riconoscibili se prestati con il possesso del titolo di studio o abilitazione (la circolare 19 febbraio 1992, n. 43 precisa che, dall’1/9/1990, il possesso del titolo di studio prescritto, da parte dell’insegnante di religione cattolica designato, deve essere verificato a cura del Dirigente scolastico).

E’ importante sottolineare che è possibile sommare periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso -- ed anche di diverso ordine -- al fine di raggiungere la durata necessaria al riconoscimento purché si possiedano i titoli di studio per i diversi insegnamenti (C.M. 9/2/1996, n. 65).

Nel conteggio, inoltre, devono essere considerati i periodi di congedo retribuiti e quelli di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, purché coperti da nomina (art. 489 -- comma 2 -- del D.Lgs 297/94).

31 [email protected]

Personale ATA

Per il personale ATA il riconoscimento dei servizi pre ruolo, fino all’avvento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, era pari a tre anni ai fini giuridici ed economici, più i due terzi della restante parte ai soli fini economici.

Con l’art.4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1988 è stata estesa, a decorrere dall’1/7/1988, anche al personale ATA la misura del riconoscimento prevista per il personale docente (4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici).

La distinzione fra l’anzianità ai fini giuridici ed economici e l’anzianità ai soli fini economici comporta una differente applicazione delle due anzianità.

• L’anzianità ai fini giuridici ed economici è utilizzata per progredire da una posizione stipendiale all’altra (con il D.P.R. 399/88 serviva per passare da una classe alla successiva).

• L’anzianità ai soli fini economici, che con i precedenti contratti dava diritto ad aumenti biennali riassorbibili con il passaggio alla successiva classe stipendiale, a decorrere dal C.C.N.L. 4/8/95 è diventata anzianità ai fini economici solo a seguito del compimento dei 18 per anni per i DSGA e dei 20 anni per il restante personale ATA (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88).

Il servizio non di ruolo al personale ATA si riconosce per l’effettiva durata, comprese le brevi frazioni (non per anni scolastici interi validi come per i docenti), ed è valutato il servizio non di ruolo prestato, anche in qualità di docente, in scuole statali.

32 [email protected]

• E’ riconoscibile, inoltre, il servizio non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ovvero nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Ministero Affari Esteri sulla base dell’inclusione del dipendente nelle graduatorie compilate ai sensi della Legge 327/1975 (Legge 26/5/1975, n. 327).

Pertanto, per il personale ATA è ammessa:

• La valutazione di qualsiasi servizio a prescindere dalla durata del medesimo purché prestato in Scuole statali (art. 23 DPR 420/74)

• La validità del servizio effettuato in qualità di docente, prescindendo dal possesso del prescritto Titolo di studio (Decisione Corte dei Conti 1281/1982)

• A decorrere dall’1/7/1988, per effetto del D.P.R. 399/88, art. 4, 13° comma, al personale ATA, si riconosce, oltre il servizio non di ruolo come sopra individuato, anche il servizio di ruolo prestato nella carriera inferiore (qualsiasi carriera inferiore, non soltanto quella immediatamente inferiore).

33 [email protected]

Altri servizi e benefici

Servizio militare

Per effetto della Legge 24/12/1986, n. 958 e dell’art. 7 della Legge 30/12/1991, n. 412 (norme confermate dall’art. 485, comma 7 e dall’art. 569, comma 3, del D.Lgs 297/94) i periodi di servizio militare in corso di prestazione o prestati successivamente all’entrata in vigore della L 958/86 -- 30 gennaio 1987 --, anche se resi non in costanza rapporto di impiego, sono validi a tutti gli effetti per l’inquadramento quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, se alla data di superamento del periodo di prova tali periodi concorrono, in parte o in tutto, alla valutazione di uno o più anni scolastici di pre ruolo, la quota parte corrispondente deve essere detratta dall’anzianità giuridica ed economica derivante dalla valutazione del servizio pregresso.

La normativa previgente (art. 84 del D.P.R. 417/74) stabiliva, di contro, che il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo doveva essere riconosciuto solo se prestato in costanza di servizio non di ruolo, significando che tale periodo poteva essere valutato per intero solo a chi aveva ricevuto a nomina, l’aveva accettata, aveva preso servizio e successivamente era stato richiamato al servizio militare.

Se, invece, il dipendente aveva accettato la nomina, ma non aveva potuto prendere servizio perché già in servizio militare o era stato richiamato immediatamente, la valutazione era effettuata per la sola durata della nomina.

34 [email protected]

Elenco servizi valutabili per il personale A.T.A.

VALUTAZIONI

DESCRIZIONE SERVIZI E PERIODI S/N

Servizi non di ruolo in scuole, educandati, convitti, accademie e conservatori statali S

Servizi non di ruolo in scuole statali italiane all’estero S

Servizi non di ruolo prestati negli istituti di cultura all’estero S

Servizio di ruolo prestato dal personale statale A.T.A. in carriera inferiore S

Servizio di ruolo prestato dal personale statale A.T.A. in carriera superiore N

Servizio di ruolo e non di ruolo prestato in scuole statali ma come personale

dipendente da enti locali

N

Servizio di ruolo e non di ruolo prestato come dipendenti delle università N

Servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di enti locali, enti pubblici

vari e amministrazioni statali diverse

N

Servizio prestato alle dipendenze di privati N

35 [email protected]

Servizio non di ruolo prestato come docente in scuole elementari , materne, di

istruzione secondaria e artistica e come educatore in convitti ed educandati statali

S

Servizio di ruolo prestato come docente in scuole elementari , materne, di istruzione

secondaria e artistica e come educatore in convitti ed educandati statali

N

Servizio non di ruolo prestato come docente in scuole statali elementari. Materne, di

istruzione secondaria e artistica all’estereo

S

Servizio di ruolo prestato come docente in scuole statali elementari. Materne, di

istruzione secondaria e artistica all’estereo

N

Servizio prestato in scuole parificate, legalmente riconosciute, private N

Servizio prestato nelle scuole materne comunali N

Servizio prestato in scuole dipendenti da enti locali ed enti pubblici N

Servizio prestato come docente universitario N

Servizio prestato nell’interscuola, prescuola o doposcuola elementare N

Servizio prestato come borsista o contrattista universitario N

Servizio militare di leva in costanza di rapporto di impiego S

Servizio militare di leva in corso al 31/01/1987 o prestato successivamente S

Servizio militare prestato non in costanza di impego anteriore al 31/01/1987 N

Servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato, enti pubblici, enti locali N

36 [email protected]

Benefici ex L. 336/1970 •

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 336/1970, in favore degli ex combattenti partigiani,

mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi

per l'applicazione dei trattato di pace e categorie equiparate, nonché agli ex deportati

ed ex perseguitati sia politici sia razziali (Legge 8 luglio 1971, n. 541), viene previsto

un beneficio consistente nel riconoscimento di un'anzianità pari a due anni ai fini

giuridici ed economici, ovvero del periodo trascorso in luoghi di prigionia, in

internamento in luoghi di cura ovvero, se più favorevole, del computo delle campagne

di guerra, nella misura di un anno intero per ciascuna di esse riconosciuta tale

dall'autorità militare (art. 2 L. 9/10/1971, n. 824).

L’art. 4, comma 5, della Legge 23/12/92, n. 498, recante l’interpretazione autentica

sull’applicazione del beneficio di cui all’art. 1, L. 336/1970, ha stabilito, a decorrere dal

13/01/1993, che “per i dipendenti del pubblico impiego […] non si procede al computo

delle maggiori anzianità […] in sede di successiva ricostruzione economica prevista da

disposizioni di carattere generale.

Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad

interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale

progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento

di quiescenza”.

37 [email protected]

Ulteriori chiarimenti sull’attuazione dell’art. 4, comma 5, della legge 23

dicembre 1992, n. 498 sono stati forniti con C.M. 2/11/2000, n. 247.

Tale beneficio, non essendo sottoposto a prescrizione del diritto ma solo alla

prescrizione quinquennale del beneficio economico, può essere richiesto dagli

interessati in qualsiasi momento -- ma una sola volta nella carriera -- e decorre

giuridicamente dalla decorrenza economica della nomina in ruolo.

Attualmente le norme applicative prevedono, in favore degli aventi titolo,

l’attribuzione una tantum, a Domanda e non prescrivibile, di un aumento

biennale ai soli fini economici, pari al 2,5% dello stipendio iniziale del profilo,

riassorbibile con il passaggio alla posizione successiva (dal 13/1/93 ai sensi

L.498/92 chiarita con C.M. 432/97).

Si precisa che la certificazione di appartenenza ad una delle categorie sopra

citate deve essere rilasciata dal Ministero degli Interni ed il foglio matricolare e

lo stato di servizio militare devono riportare il timbro di parifica.

38 [email protected]

Benefici ex R.D. 1290/1922 e L. 539/1950 In favore dei mutilati e invalidi di guerra e per servizio e congiunti dei caduti per servizio la normativa prevede, come chiarito da C.M. 397/1998, l’attribuzione di:

• Un miglioramento economico del 2,50% non riassorbibile né rivalutabile per le prime 6 categorie di invalidità

• Un miglioramento economico dell’1,25% non riassorbibile né rivalutabile per le ultime categorie di invalidità

Il beneficio si attribuisce dalla data della domanda o dalla data di emissione del provvedimento di causa di servizio con iscrizione a categoria di invalidità, se successivo alla presentazione dell’istanza.

Preme infine evidenziare che l'art 70 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio 2009, nei confronti dei dipendenti ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dovuta a causa di servizio compresa in una delle categorie della Tab. A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all’equo indennizzo è esclusa l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

Sono di conseguenza abrogati gli articoli 43 e 44 del R.D. 1290/1922 e gli articoli 117 e 120 del R.D. 3458/1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali disposizioni non si applicano al comparto sicurezza e difesa.

39 [email protected]

Supervalutazioni, interruzioni e ritardi della carriera

Supervalutazioni

Alcuni servizi, per la loro particolare natura o per la specificità dei luoghi

nei quali sono stati prestati o per particolari situazioni, possono dare diritto

alla supervalutazione del servizio stesso, che si traduce in benefici utili ai fini

della carriera e/o in benefici economici.

Le anzianità economiche derivanti dalla supervalutazione di servizi, ad

esclusione del servizio prestato in scuole di montagna, danno il diritto

solamente ad un anticipo del passaggio alla fascia stipendiale successiva e non

diventano mai anzianità giuridica.

40 [email protected]

Servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero

La principale disposizione in materia è quella contenuta nell’art. 21 del R.D. 12/2/1940, n. 740, ripreso

dall’art 673 del D.Lgs 297/94.

Il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero, con nomina del MAE, è calcolato per i primi 2

anni il doppio e per i successivi con l’aumento di 1/3 (ogni 3 mesi di servizio all’estero si ha la

supervalutazione di 1 mese).

Lo stesso periodo è valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i

primi due anni e di 1/3 per gli anni successivi (R.D. 740/40, L. 327/75, C.M. 595/96)

Il riconoscimento opera in maniera diversa in base ai vari ordinamenti retributivi.

In particolare:

Fino alla vigenza del D.P.R. 399/88 tale servizio era utile agli effetti degli aumenti periodici di stipendio,

da riassorbire al maturare della classe successiva

A seguito dell’entrata in vigore del C.C.N.L. 4/8/1995, la circolare ministeriale applicativa n. 595 del

20/9/1996, al punto 2, ha chiarito che i benefici per la supervalutazione si sostanziano nell’attribuzione di

una maggiorazione di anzianità che comporta un’accelerazione della progressione economica

La supervalutazione si riconosce a decorrere dalla data di inizio del servizio all’estero: tale data non può

essere antecedente a quella di decorrenza economica della nomina in ruolo (in deroga a tale principio si

riconosce la supervalutazione dalla data di decorrenza giuridica al personale immesso in ruolo ai sensi

della Legge 604/82, con decorrenza giuridica nell’anno scolastico 1981/82 e decorrenza economica

nell’anno scolastico 1982/83).

41 [email protected]

Servizio prestato nei paesi in via di sviluppo (ex L. 49/87)

Il servizio prestato in paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione dell’Italia con gli stessi paesi, è riconoscibile se prestato in posizione di comando e non in qualità di volontario o di cooperante con le organizzazioni non governative.

Le medesime disposizioni si applicano al personale insegnante di ogni ordine e grado che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionano nei Paesi in Via di Sviluppo o che dipendono da tali paesi e da organismi o enti internazionali.

Tale riconoscimento, previsto dall’art 23, comma 2, della Legge 49/87, equivale alla supervalutazione di 1/3, utile ai soli fini economici, che, attualmente, si sostanzia in un’anticipazione della posizione stipendiale successiva (C.M. 595/96).

Servizio prestato in scuole di montagna

L’art. 3 della Legge 1/3/1957, n. 90 prevede che gli insegnanti elementari di ruolo che hanno prestato almeno un triennio continuativo in una stessa sede di montagna e pluriclassi abbiano diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio.

L’anticipazione consiste nell’attribuzione anticipata della fascia stipendiale superiore, sostanziandosi in un beneficio utile ai fini giuridici ed economici (non solo economico).

Il beneficio non è riassorbibile ed anche nel caso di passaggio di qualifica deve essere computato nella nuova ricostruzione di carriera.

Non è reiterato al compimento di ogni successivo triennio nello stesso comune, ma solo se prestato in altra sede.

L’elenco delle zone disagiate e di montagna è disposto con decreto del Dirigente USP sulla base dell’elenco dei territori montani predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

42 [email protected]

Interruzioni del servizio

Alcune situazioni giuridiche rilevanti possono interrompere l’anzianità e, conseguentemente, la progressione della carriera che può riprendere da punto in cui si è interrotta solo nel momento in cui terminano tali situazioni giuridiche.

Le assenze che interrompono la carriera e che determinano la sospensione della retribuzione sono:

• Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art. 69 D.P.R. 3/57, art.453 T.U. 297/94 e art. 18 C.C.N.L. 29/11/2007)

• Aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero (L. 26/80 e L. 333/85, art. 142 CCNL/2003)

• Aspettativa senza assegni come cooperante a pagamento in Paesi in via di sviluppo

• Proroga eccezionale dell’assenza per motivi di salute (art. 17 CCNL/2007)

• Assenze ingiustificate

• Aspettativa per missione cattolica (L. 2/12/1928, n. 2687)

• Assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo (Art. 14, D.L. 463/83 convertito in Legge 11/11/1983, n. 638)

• Sospensione dal servizio (art. 492 e segg. T.U.297/94, artt. 27 e 62 CCNL/95, art. 16 CCNL/99, art. 93 CCNL 29/11/2007)

• Sospensione cautelare per procedimento penale (art.97 CCNL/2007)

• Congedi per particolari patologie dei familiari (art.4 L. 53/2000, D.I. 278/2000)

• Anno sabbatico (art. 5 L. 53/2000, art. 26, c. 14 L. 448/1998)

Attenzione:

Il dottorato di ricerca, anche se non retribuito, è riconosciuto a tutti gli effetti pensionistici e di carriera. 43 [email protected]

L’inquadramento retributivo • Considerati quali servizi pre-ruolo e quali possibili benefici possono essere

riconosciuti al fine dell’inquadramento retributivo del personale a tempo

indeterminato, con gli attuali C.C.N.L., le tabelle retributive del personale

della scuola si articolano nelle seguenti fasce di anzianità entro cui vengono

graduate le retribuzioni del personale:

• dall’01/01/1996 e sino al 31/08/2010 ( C.C.N.L. 04/08/2011 ) Fascia di anzianità Che si matura e spetta

Da anni 0 a anni 2 Da anni 0 fino ad anni 2 mesi 11 e giorni 29

Da anni 3 a anni 8 Da anni 3 fino ad anni 8 mesi 11 e giorni 29

Da anni 9 a anni 14 Da anni 9 fino ad anni 14 mesi 11 e giorni 29

Da anni 15 a anni 20 Da anni 15 fino ad anni 20 mesi 11 e giorni 29

Da anni 21 a anni 27 Da anni 21 fino ad anni 27 mesi 11 e giorni 29

Da anni 28 a anni 34 Da anni 28 fino ad anni 34 mesi 11 e giorni 29

Da anni 35 Da anni 35

44 [email protected]

• Come già precedentemente precisato i periodi riconosciuti ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili in carriera, ossia: a) utili ai fini giuridici ed economici e b) utili ai soli fini economici. Queste tipologie derivano dal tipo di progressione di carriera in uso negli ordinamenti precedenti a quelli degli attuali C.C.N.L.

• Molto sinteticamente si può ricordare che erano previsti anche gli scatti biennali con aumenti pari corrispondenti al 2,50 % dell’importo di classe che erano riassorbiti al passaggio della classe successiva.

• In questo contesto, precedente al C.C.N.L. 4.08.95, l’anzianità utili ai fini giuridici ed economici è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l’anzianità utili ai soli fini economici serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai la classe superiore.

• Ma come si evince dalla tabella la nuova articolazione delle classi non prevede più gli aumenti biennali e l’eventuale presenza di anzianità ai soli fini economici deve trovare un diverso modo per essere utilizzata.

45 [email protected]

Considerato, infine, che solo dall’avvento del D.P.R. 399/98 la misura del riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale A.T.A. è la stessa di quella del personale docente, si può semplificare dicendo che, con l’applicazione del C.C.N.L. 4.08.95, tutto il personale:

• in sede di primo inquadramento nelle fasce contrattuali con decorrenza dal 1.1.96, al personale che già aveva una ricostruzione di carriera, l’inserimento nelle fasce va effettuato in base a tutte le anzianità (giuridiche-economiche e solo economiche) in godimento al 31.12.95;

• per le ricostruzioni di carriera che decorrono invece dopo tale data, l’inquadramento nelle fasce è effettato considerando provvisoriamente solo l’anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l’anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera: essa sarà attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utili ai fini giuridici ed economici previste dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/1988 (16 anni docenti laureati scuola sec. II grado, 18 anni altri docenti e responsabili amministrativi), 20 anni per il restante personale A.T.A., 24 anni docenti conservatori ed accademie).

46 [email protected]

Dal 01/09/2010 ( C.C.N.L. 04/08/2011 )

Fascia di anzianità Che si matura e spetta

Da anni 0 a anni 8 Da anni 0 fino ad anni 8 mesi 11 e giorni 29

Da anni 9 a anni 14 Da anni 9 fino ad anni 14 mesi 11 e giorni 29

Da anni 15 a anni 20 Da anni 15 fino ad anni 20 mesi 11 e giorni 29

Da anni 21 a anni 27 Da anni 21 fino ad anni 27 mesi 11 e giorni 29

Da anni 28 a anni 34 Da anni 28 fino ad anni 34 mesi 11 e giorni 29

Da anni 35 Da anni 35

47 [email protected]

• Il C.C.N.L. ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al C.C.N.L. sottoscritto il 23/01/2009, in particolare per la sola prima fascia che passa da 0 a 3 a 0 – 8 nello stesso contratto e però previsto all’art. 2 i seguenti significativi commi:

2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.

48 [email protected]

• La misura del riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale docente e A.T.A. è:

• ai fini giuridici ed economici

i primi 4 anni più 2/3 della restante parte

• ai soli fini economici

1/3 rimanente.

49 [email protected]

Ritardi della carriera La carriera può, inoltre, subire dei ritardi rispetto alla normale progressione.

I casi di ritardo sono quelli espressamente previsti dall’art. 27, comma 3, del CCNL 4/8/1995 che testualmente recita “il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti”:

• Due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i Capi d'istituto e per il personale docente e in caso di sospensione dal lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA

• Un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i Capi d'istituto e per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA

50 [email protected]

Blocco delle progressioni di carriera

del personale della scuola

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento all’art. 9, comma 23, che dispone che gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; Il decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 13 marzo 2013, per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici; Il CCNL 7 agosto 2014 relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8 comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell’utilità dell’anno 2012 ai fini dell’anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola;

Il “blocco” dell’utilità dell’anno 2013 per la progressione economica è disposto dal dPR 122/2013 del 4 settembre 2013, pubblicato in GU il 25 ottobre 2013

51 [email protected]

Passaggi di cattedra, ruolo e amministrazione

Passaggi di ruolo del personale docente

Nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro ruolo, la ricostruzione della carriera è

disciplinata da norme diverse a seconda del tipo di passaggio, della categoria di

personale interessato e degli ordini di scuola tra cui avviene il passaggio.

L'articolo 83 del D.P.R. 417/74, ripreso nell'art. 487 del D.Lgs 297/94, prevede che “in

caso di passaggio, anche a seguito di concorso, di ruolo, del personale direttivo e

docente delle scuole di istruzione secondarie ed artistiche da un ruolo inferiore ad

uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel

nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.

Tale norma è da applicarsi nei casi di passaggio di ruolo:

• Da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo

grado;

• Da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado (insegnante tecnico

pratico) a Docente laureato di scuola secondaria di primo o di secondo grado

Per quanto riguarda i docenti della scuola materna statale che passano di ruolo alla

scuola elementare, essi mantengono nel nuovo ruolo la medesima posizione giuridico

--‐ economica acquisita nel precedente ruolo.

52 [email protected]

Passaggio da scuola elementare a scuola secondaria

Nel caso di passaggio dalla scuola elementare alla scuola secondaria, trattandosi di due

diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizi di ruolo e non

di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera in base alle modalità:

Al momento del passaggio di ruolo si applicano le norme previste per i passaggi a qualifica

funzionale o a livello retributivo superiori (art 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, commi 8 e 9,

art. 4 del D.P.R. 399/88) ovvero, la cosiddetta “temporizzazione dei servizi” che permette di

effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole trasformando il valore economico del

ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in

anzianità nel ruolo acquisito

All'atto della conferma in ruolo, superato, quindi, con esito favorevole il periodo di prova, si

procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo

prestati nella posizione di provenienza, secondo quanto disposto dall’art. 81 del D.P.R. 417/74 (4

anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici), fermo restando, in ogni caso,

il diritto al trattamento più favorevole.

I dati risultanti dal provvedimento di ricostruzione vengono confrontati con il trattamento in

godimento, conferito a seguito di temporizzazione, e si attribuisce quello economicamente più

favorevole.

In caso di uguaglianza di trattamenti economici vengono confrontate le anzianità giuridiche e

viene confermata la posizione più favorevole.

53 [email protected]

Altri passaggi

Nell’ipotesi di passaggio dalla scuola materna a quella secondaria o

dai profili del personale ATA ai ruoli del personale docente, le

anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute

per intero e, pertanto, si deve procedere esclusivamente con le modalità

previste dall'art. 6 dei D.P.R. 345/83 e successive modificazioni.

Si applica, pertanto, il solo meccanismo della temporizzazione.

Apposite istruzioni operative in merito a tali passaggi di ruolo o di

qualifica nell’ambito del comparto scuola, sono state emanate con la

circolare ministeriale 24 marzo 1999, n. 78, prot. 63.

54 [email protected]

Passaggi di ruolo del personale ATA

Nei casi di passaggio dai ruoli del personale ATA a quelli del personale docente, si applica, all’atto

del transito, l’art. 6 del DPR 345/1983 (temporizzazione) e non si procede alla valutazione del

servizio pregresso alla conferma in ruolo, in quanto il servizio come personale ATA non è

riconoscibile nei ruoli del personale docente.

Diversamente, nel caso di passaggio di docente di ruolo nei profili del personale ATA, si procede,

alla conferma in ruolo, anche alla ricostruzione della carriera, attribuendo l’inquadramento più

vantaggioso per l’interessato.

Nei casi di passaggio tra le aree e i profili del personale ATA (es. collaboratore scolastico –

assistente amministrativo) si applica, al momento del passaggio, la temporizzazione (art. 6 del

DPR 345/1983) ed alla conferma si procede alla ricostruzione della carriera con la valutazione

del servizio pregresso ai sensi dell’art.4, comma 13, del D.P.R. 399/1988.

Effettuati i due provvedimenti, l’uno secondo la temporizzazione, l’altro secondo la ricostruzione,

si conferma il provvedimento più favorevole per l’interessato.

Anche per il personale ATA, i criteri per stabilire l’inquadramento più vantaggioso sono i

seguenti: viene applicato il provvedimento recante la retribuzione più elevata, in caso di parità si

conferma quello che attribuisce maggiore anzianità giuridica ed economica.

Nel caso di più passaggi si procede alla valutazione del servizio pregresso, di volta in volta, nella

carriera di appartenenza, così come enunciato dalla delibera della Sezione di Controllo della Corte

dei Conti n. 46/1990.

55 [email protected]

Passaggi da altra Amministrazione

Per i passaggi da altra Amministrazione Statale al comparto scuola e viceversa, trova applicazione, decorrere dal 1° gennaio 1994, l’art. 3,

comma 57, della legge 24/12/1993, n. 537.

Tale norma ha stabilito che, nei casi di passaggio in argomento,

l’inquadramento debba essere effettuato al livello iniziale del nuovo

ruolo, con l’attribuzione del relativo stipendio, e di un eventuale

assegno ad personam pari alla differenza fra lo stipendio o

retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello

spettante nella nuova posizione.

La norma dispone, infine, che l’assegno ad personam non è

riassorbibile con la normale progressione economica di carriera, è

pensionabile e non rivalutabile.

56 [email protected]

Temporizzazione

Connesso alla ricostruzione di carriera è l’inquadramento retributivo; non avrebbe infatti senso

vedere riconosciuti i servizi ai fini della carriera, se al riconoscimento non seguisse

l’inquadramento retributivo.

Di fatto l’inquadramento retributivo consiste nell’inserimento nelle tabelle retributive, previste

dall’ordinamento vigente al momento in cui tale operazione si effettua, in base all’anzianità

posseduta e, quindi, nell’attribuire la classe o fascia stipendiale corrispondente all’anzianità

posseduta.

Se l’anzianità posseduta è intermedia tra due posizioni retributive, viene attribuita la

posizione tabellare inferiore, mentre l’eccedenza di anzianità rispetto a quella della posizione

attribuita sarà utilizzata per la maturazione anticipata della posizione retributiva successiva per

semplice decorso di tempo.

Un meccanismo alternativo alla ricostruzione di carriera -- e che si applica al personale della

scuola in caso di passaggio a una qualifica superiore (sempre nell’ambito delle scuole statali) --

è la temporizzazione.

Il meccanismo della temporizzazione dei servizi è molto utile, perché permette di effettuare un

inquadramento sostanzialmente favorevole in caso di passaggio: esso consiste nel trasformare il

valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera (rispetto allo

stipendio iniziale), in anzianità nel ruolo acquisito.

57 [email protected]

La temporizzazione è applicata in caso di insegnanti di scuola materna passati alle scuole secondarie, o Personale ATA che passi nei ruoli dei docenti e personale docente nominato nel ruolo direttivo.

Il calcolo per la temporizzazione consiste nel determinare, dapprima, l’assegno ad personam da temporizzare e,

quindi, nell’applicare ad esso la formula della temporizzazione per determinare il numero di giorni maturati

nel gradone in cui si è collocati utili per il passaggio al gradone successivo.

• In concreto:

a) Determinazione del valore economico della posizione stipendiale acquisita nel livello retributivo di provenienza, ossia : differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale ( per l’effettuazione del

calcolo, lo stipendio in godimento ai sensi del D.P.R. 23/0/1988 n. 399 è la sola voce stipendiale, con

esclusione dell’indennità di funzione, mentre, vigente il CCNL, si deve tener conto dello stipendio di fascia

di anzianità, nonché dell’eventuale assegno ad personam e ratei maturati ) . Si trascura la quota di anzianità

in itinere nel ruolo di provenienza, non ancora tramutata in posizione retributiva (classe o aumento

biennale);

b) Somma del valore economico di cui alla lettera a) allo stipendio iniziale della qualifica funzionale acquisita (riporto del valore economico sullo stipendio iniziale del ruolo acquisito): si ha così lo stipendio ad

personam;

c) Inquadramento nel ruolo con l’anzianità corrispondente all’importo dello stipendio ad personam di cui alla

lettera b). Precisamente si attribuisce la Classe ( senza aumenti biennali convenzionali ) ( e relativa

anzianità di base ), corrispondente all’importo immediatamente inferiore allo stipendio ad personam,

mentre la differenza tra lo stipendio ad personam e quello della classe immediatamente inferiore appena

attribuita ( differenza detta assegno ad personam ) si trasforma in anzianità aggiuntiva sulla classe stessa attraverso una particolare operazione detta : temporizzazione.

58 [email protected]

La temporizzazione dell’assegno ad personam consiste nel trasformare l’importo

dell’assegno ad personam in anzianità in giorni, in proporzione sia dell’intervallo

temporale in giorni che separa la Classe attribuita al punto c) dalla classe successiva e

sia all’importo della variazione retributiva esistente tra lo stipendio tabellare della

Classe attribuita di cui al punto c) e quello della Classe superiore.

Tale temporizzazione si effettua, partendo dalla seguente proporzione matematica:

differenza x 720 giorni

x = -------------------------------------- = giorni ……, pari ad aa….. mesi … gg……

Importo variazione di classe

I quali sommati all’anzianità base di Classe risultante di cui al precedente punto c),

danno l’anzianità complessiva spettante nel nuovo ruolo a seguito dell’operazione di

temporizzazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 8, del D.P.R. 399/88, per l’effettuazione del

calcolo delle temporizzazioni a norma del D.P.R. 23/08/1988 n. 399, si deve

considerare lo stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in

godimento e quindi con l’esclusione dell’indennità di funzione dalle voci da prendere

in considerazione per effettuare i calcoli.

59 [email protected]

Tale meccanismo vale per tutti i passaggi avvenuti in regime di

D.P.R. 399/88, compresi quelli avvenuti nell’anno 1995, nonostante che

la Circolare n. 78/199 per essi inspiegabilmente e senza alcun

fondamento giuridico avesse considerato anche l’indennità di funzione

e anche i benefici apportati dal CCNL 1995, con risultati nella sostanza

analoghi a quelli del meccanismo generale sopra indicato, ma con

l’unico risultato concreto di complicare ancor più e maledettamente i

calcoli già non semplici della normale temporizzazione. Va aggiunto

che lo stesso S.I.M.P.I. adotta il meccanismo generale da me indicato

anche per le temporizzazioni avvenute nel 1995.

Va aggiunto che lo stipendio ad personam, derivante dallo

sviluppo della temporizzazione (vedasi precedente lettera c) ) e che è

superiore a quello tabellare di classe , va conservato all’interessato fino

al conseguimento della classe successiva.

60 [email protected]

Attività gestionali

Ciascun dipendente presenta all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato o al

termine di una supplenza (annuale o fino al termine delle attività didattiche) la certificazione che

attesti le attività lavorative antecedenti l’inizio del rapporto di lavoro con l’Amministrazione.

Tramite la Dichiarazione dei Servizi viene registrato tutto ciò che, a partire dalla

certificazione presentata, può modificare l’anzianità giuridica: servizi non di ruolo presso la stessa

o altra Amministrazione, servizio militare, nonché eventuali altri benefici che influiscono sulla sua

situazione giuridica.

Attraverso il procedimento di Ricostruzione della Carriera, che viene attivato a

domanda dell’interessato, viene effettuato il riconoscimento ai fini della carriera, della quiescenza

e della previdenza, dei servizi e benefici suddetti.

Le situazioni che, durante il rapporto di lavoro del dipendente, si discostano dal

normale servizio si definiscono posizioni di stato (aspettative, incarichi, comandi, esoneri,

sanzioni disciplinari, etc.) o variazioni di stato (collocamenti fuori ruolo).

La maggior parte di tali situazioni è importante non solo per l’influenza sul trattamento

economico e sull’anzianità giuridica del dipendente oggetto del provvedimento, ma anche per gli

effetti sull’organico di fatto (nel caso delle posizioni di stato) o sull’organico di diritto (nel

caso dei collocamenti fuori ruolo).

Gli uffici competenti sul procedimento variano in funzione del tipo di evento: per le

operazioni più comuni è competente l’istituzione scolastica, per le altre l’Ufficio scolastico

regionale.

61 [email protected]

Adempimenti della segreteria Gli uffici di segreteria, coinvolti direttamente nella gestione delle pratiche di ricostruzione della carriera, devono provvedere ad una serie di complessi e delicati adempimenti finalizzati all’emissione del

provvedimento per il riconoscimento dei servizi e/o benefici:

Fornire al personale scolastico tutte le informazioni relative al riconoscimento dei servizi pre –

ruolo e consegnare loro il modulo per la dichiarazione dei servizi con le istruzioni per la sua compilazione

Ricevuta, da parte degli interessati, la domanda di ricostruzione della carriera --‐ corredata della

prevista documentazione – e la dichiarazione dei servizi, inseriscono tutte le informazioni nel Sistema

Informativo SIDI

Decreto di ricostruzione di carriera Il dipendente che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato -- ed ha superato il periodo di

prova o l’anno di formazione -- ha diritto alla valutazione del servizio pregresso, sia che provenga da posizione

di rapporto a tempo determinato, sia che provenga da altro ruolo.

Per effetto dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 dal 1 Settembre 2000 il Dirigente dell’Istituzione

scolastica presso la quale il dipendente è titolare deve provvedere all’emanazione del decreto di ricostruzione

della carriera.

Nel caso in cui la scuola di servizio sia diversa da quella di titolarità, le domande di ricostruzione

devono essere trasmesse a quest’ultima.

Rientra nella competenza del Dirigente la predisposizione d’ufficio di eventuali successivi decreti

di inquadramento e di modifica della progressione economica a seguito di variazioni di stato giuridico e

aumenti contrattuali.

62 [email protected]

Predisposizione del decreto di ricostruzione di carriera

Il provvedimento di ricostruzione della carriera viene predisposto al termine di

una serie di operazioni svolte in appositi nodi presenti nel SIDI:

• Acquisizione delle informazioni contenute nella dichiarazione dei servizi

Personale Comparto Scuola – Gestione delle competenze del dipendente

(fascicolo personale) – Dichiarazione Servizi Pregressi

• Elaborazione del provvedimento di ricostruzione della carriera Personale

Comparto Scuola – Gestione della carriera – Riconoscimento servizi e

benefici.

• Acquisizione di posizioni e/o variazioni di stato che possono influire sulla

carriera Personale Comparto Scuola – Gestione posizioni di stato –

Assenze, aspettative, congedi, comandi.

Nel caso in cui si verifichino assenze che comportino interruzioni della

carriera, gli uffici devono provvedere alla ridefinizione della progressione

emettendo un nuovo decreto.

63 [email protected]

Registrazione del decreto di ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera ed i vari inquadramenti (comprese le nomine in

ruolo/contratti individuali di lavoro) sono soggetti alla registrazione da parte

della competente Ragioneria Provinciale dello Stato, alla quale deve essere

inviata triplice copia del provvedimento corredato della relativa

documentazione.

Al provvedimento di ricostruzione della carriera devono essere allegati:

La domanda dell’interessato, debitamente documentata o autocertificata

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato (ovvero il decreto se antecedente

all’1/9/1995) debitamente vistato dalla Ragioneria provinciale dello Stato (non

è sufficiente avere una lettera di nomina o un contratto non vistato per poter

emettere il provvedimento formale di riconoscimento dei servizi pre – ruolo)

La relazione relativa al superamento del periodo di prova

Il decreto di ricostruzione, una volta vistato dalla Ragioneria Provinciale

dello Stato, è trasmesso, per la sua applicazione economica, alla Direzione

Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

64 [email protected]

Dal 2017 la trasmissione dei decreti alla Ragioneria deve essere fatta tramite

sistema informativo, in base a quanto stabilito dall’art.17 c.2 del DPCM 13

novembre 2014 sulle “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione,

copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici

delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter ,

40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di

cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, norma che stabilisce che le

Pubbliche Amministrazioni dovranno, entro il 12 agosto 2016, adeguare i

propri sistemi di gestione informatica dei documenti.

Ciò significa che le Pubbliche Amministrazioni saranno chiamate ad

abbandonare il cartaceo a favore della gestione informatica dei documenti.

Pertanto, non sarà più possibile inviare documenti cartacei né riceverli, se non

ai e dai privati cittadini sprovvisti di indirizzo di posta elettronica.

Questo passaggio implica che anche le Istituzioni scolastiche dovranno inviare,

tramite posta elettronica i decreti di ricostruzione di carriera, firmati

digitalmente, e correlati dalle su citate documentazioni, in formato pdf, le quali

dovranno riportare, sulle stesse, utilizzando la funzione “Firma”, i seguenti

testi:

65 [email protected]

In caso di trasmissione di pdf di un documento presente nel fascicolo in copia conforme all’originale:

Si dichiara che il presente documento informatico é

conforme alla copia analogica (conforme all’originale)

conservata presso questa istituzione Scolastica, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 e

dell’art. 22 del D.L.vo n. 82/2005 e s.m.i.

Il Dirigente Scolastico

In caso di trasmissione di pdf di un documento presente nel fascicolo in originale:

Si dichiara che il presente documento informatico

è conforme all’originale analogico conservato presso

questa istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 22 del

D.L.vo n. 82/2005 e s.m.i.

Il Dirigente Scolastico

In caso di trasmissione di pdf di un documento presente nel fascicolo in copia:

Si dichiara che il presente documento informatico

è conforme alla copia analogica conservata presso

questa istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 22 del

D.L.vo n. 82/2005 e s.m.i.

Il Dirigente Scolastico

66 [email protected]