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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZIONE 21 riunita con l'intervent o dei Signori: D NAPOUTANO D CICCARELLA --···_ ....... DIEGO _________ _____ _________ __________ ___ l:'_~~-~J~~~-!~ ---······ ·····-- ··· BELLEZZA ANTONELLA GIUSEPPE Relatore Giudice D D D D D ---- · - -- -- -- .. - --- ------------- --- - - --- ---- ---.. ,. " . ... .. --. -- . - . --- ---- -- -- - - - -- -- -- - - -- ---- - - --- ------------------ -- . --- --. -.. - -- ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 16860/2015 depositato il 14/12/2015 - avverso AWISO DI ACCERTAMENTO TF - avve rso AWISO DI ACCERTAMENTO TF - avverso AWISO DI ACCERTAMENTO TF contro : AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 11 DI NAPOLI proposto dai ricorrenti: 99 IRES-ALTRO 2011 ,99 IVA-ALTRO 2011 99 IRAP 2011 VIA TORRE DEL GRECO NA difeso da: oorTORI SALVATORE SCARPA E MASSIMO CRISTIAN PORRONE CORSO UMBERTO I N. 208 80058 TORRE ANNUNZIATA NA NA difeso da: DOTTORI SALVATORE SCARPA E MASSIMO CRISTIAN PORRONE CORSO UMBERTO IN. 208 80058 TORRE ANNUNZIATA NA pag . 1 SEZIONE 21 REG.GENERALE 16860/2015 UDIENZA DEL 20/06/2016 ore 09:00 PRONUNCIATA IL: ?016 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NAPOLI SEZIONE 21

riunita con l'intervent o dei Signori:

D NAPOUTANO

D CICCARELLA

--··· _ ....... DIEGO ____________________________________ l:'_~~-~J~~~-!~---······ ·····--···

BELLEZZA

ANTONELLA

GIUSEPPE

Relatore

Giudice D

D

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---- · - -- ----.. -- - - ------------- --- - - ------- ---.. ,. " . ... .. --. --. - . ------- -- -- - - - -- -- -- - - -- ---- - - ------------------ - - - --. -----. -.. ---

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16860/2015 depositato il 14/12/2015

- avverso AWISO DI ACCERTAMENTO n° TF - avve rso AWISO DI ACCERTAMENTO n° TF - avverso AWISO DI ACCERTAMENTO n° TF

contro : AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 11 DI NAPOLI

proposto dai ricorrenti:

99 IRES-ALTRO 2011 ,99 IVA-ALTRO 2011 99 IRAP 2011

VIA TORRE DEL GRECO NA

difeso da: oorTORI SALVATORE SCARPA E MASSIMO CRISTIAN PORRONE CORSO UMBERTO I N. 208 80058 TORRE ANNUNZIATA NA

NA

difeso da: DOTTORI SALVATORE SCARPA E MASSIMO CRISTIAN PORRONE CORSO UMBERTO IN. 208 80058 TORRE ANNUNZIATA NA

pag. 1

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 16860/2015

UDIENZA DEL

20/06/2016 ore 09:00

PRONUNCIATA IL:

?016 DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZIONE 21A

Ricorso iscritto al R.G.R. n.16860/15 Udienza del 20.06.2016

Con ricorso depositato in data14 dicembre 2015 il ricorrente in nome proprio e in qualità di ex liquidatore della Società - posta in liquidazione il 20 dicembre del 2013 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in data 24.09.2015 per imposte lres Iva lrap oltre ad interessi e sanzioni per l'importo complessivo di uro 615. 473,42 per l'anno d'imposta 2011. Il ricorrente ha eccepito la nullità del l'avviso di accertamento deducendo che : Che la società avente come oggetto sociale la gestione di alberghi e ristorante srl era stata posta in liquidazione volontaria il 20/12/2013; Il ricorrente già socio della suddetta società per una folta di partecipazione pari al 50% con altro socio che lo era stato nominato liquidatore dal 20 dicembre 2013 al 15 dicembre 2014; che il liquidatore della società è il signor , Che la indicata società è stata cancellata dal registro delle imprese con istanza del liquidatore del 5 gennaio 2015 è cancellazione dal registro delle imprese il in data 5 gennaio 2015; Che ravviso di accertamento impugnato in questa sede era stato notificato in data 24/9/2015 al suddetto ricorrente in qualità di liquidatore il legale rappresentante della società laddoveil ricorrente a quella data non rivestiva più la qualità di liquidatore della società mentre la società alla data della notifica dell'avviso di accertamento era stata già cancellata dal registro delle imprese a seguito di un'istanza di un liquidatore

Che il era deceduto nel gennaio del 2015; Che la notifica pertanto al ricorrente in qualità di precedente liquidatore appare essere nulla in quanto effettuata a persona che non riveste più ne la qualifica dì liquidatore ne quella di socio essendo oramai la società estinta alla data di notifica dell1avviso di accertamento impugnato; Che detto accertamento si fonda su un processo verbale di constatazione eseguito dall'agenzia delle entrate Napoli due in data 2 agosto 2013 ai sensi dell'articolo 39 comma 20 del the P. R. numero 600-73 ove venivano ritenute le scritture contabili inattendibili; Che trova applicazione l'articolo 2495 e.e. comma due come modificato dall'articolo quattro del decreto legislativo numero sei 2003 che stabilisce I' impossibilità di notificare avvisi di accertamento nei confronti di società oramai cancellato dal registro delle imprese atteso che la cancellazione determina l'estinzione della persona giuridica con decorrenza dalla formalità della pubblicità nel registro delle imprese.

Altresì sollevava eccezioni relative al difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato da parte del capo dell'ufficio per violazione dell'articolo 42 comma uno del d.p.r. 600/73 e ancora sollevato da nullità per violazione dell'articolo 33 d.p.r.numero 600-73 atteso che nel processo verbale di constatazione non venivano specificamente elencate le ragioni della verifica fiscale, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la verifica fiscale, soprattutto non venivano chiarite le ragioni della pretesa avanzata nei riguardi del ricorrente , nella veste eventuale di socio di una Società estinta.

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L' Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio eccependo che l'avviso di accertamento era corretto da un punto di vista formale e sostanziale; in particolare l'agenzia ha controdedotto che: -il reddito di impresa accertato in capo alla società era scaturito da una verifica fiscale eseguita in data 2 agosto 2013 relativa all'anno d'imposta 2011 all'esito della quale le scritture contabili della società erano risultata del tutto inattendibili; - la notifica effettuata al , attuale ricorrente, appare pienamente legittima considerato che il liquidatore della società, signor , subentrato nella carica di liquidatore al , risultava essere deceduto nel gennaio 2015 prima dell'avvenuta cancellazione della società nel registro delle imprese avvenuta in data 4 settembre 2015; - la notifica dell'avviso di accertamento al precedente liquidatore apparirebbe legittima anche perché il ricorrente è stato socio al 50% della società posta in liquidazione , società a ristretta base sociale composta da due soli soci anche fratelli; - il ricorrente era presente alla verifica fiscale e ha sottoscritto il verbale di constatazione redatto il 2 agosto del 2013 quale rappresentante della società all'epoca non ancora posta in liquidazione; - pertanto tale presenza del socio alla data del verbale di constatazione del 2 agosto 2013 giustificherebbe la richiesta impositiva nei suoi confronti.

L'avvenuta cancellazione della società, pertanto, secondo l'agenzia delle entrate non potrebbe essere opposta dall'attuale ricorrente all'amministrazione finanziaria atteso che in tal modo il socio si sottrarrebbe al debito fiscale; sul punto, l'agenzia delle entrate richiama l'articolo 28, comma quarto del D.Lvo n. 175/2014 in cui si stabilisce che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione , accertamento contenzioso, riscossione dei tributi, sanzioni ed interessi , l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 e.e. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Pertanto, conclude l'agenzia delle entrate, la cancellazione dal registro delle imprese e l'estinzione della società rimane sospesa per cinque anni trattandosi di una norma procedurale la cui applicazione consente alla amministrazione finanziaria di attivare le proprie richieste finanziarie anche nei confronti di società già cancellate dal registro prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 175.

In altri termini grazie al richiamato articolo, l'amministrazione finanziaria può continuare ad effettuare la propria attività accertativa anche nei confronti delle società estinte e anche dopo la loro cancellazione . Correttamente sarebbe stato applicato l'articolo 145 c.p.c. per la notifica effettuata nei confronti del Deduceva, inoltre, con riguardo alla posizione dei soci che trattandosi , di una Società di persone e a ristretta base sociale, e sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte ( da ultimo Cassaz. 4830/2012) , l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi , consente di presumere la distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla Società.

Veniva fissata per la trattazione l'udienza pubblica del 20.06.2016, della quale veniva dato regolare avviso alle parti. La commissione all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.

Motivi della decisione

li ricorso è da accogliere , per le ragioni di seguito specificate.

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In primo luogo , si premette , con riguardo all'accertamento eseguito nei riguardi della Società, la correttezza dell'operato dell'Ufficio nell'eseguire un accertamento analitico­induttivo previsto dall'art.39 co.l lett. d) d.p.r. nr.600/73 che può essere utilizzato, come sostenuto dalla Suprema Corte nelle sentt. nn. 417 e 418, depositate 1'11-1-08, in presenza di scritture contabili regolarmente tenute dal punto di vista formale che siano però affette da incompletezze, inesattezze ed infedeltà, valutate sulla base di presunzioni grave precise e concordanti. In particolare, nei dieta sopracitati viene considerato legittimo l'operato dell'Ufficio che ha utilizzato l'accertamento de quo quando "la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente, essendo in tali casi, pertanto, consentito all'ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente".

Nel caso di specie, il ricorrente ha però in via preliminare e principale sollevato in ricorso la questione della nullità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società , per essergli stato notificato in data 24.09.2015, presso la sua residenza, in veste di " liquidatore della Società " ( si cfr. avviso di accertamento) laddove, a quella data la Società era già stata cancellata dal RR.11. ( cancellazione avvenuta il 4.09.2015) ed aveva avuto altro liquidatore , Sig. deceduto nel gennaio del 2015. Dunque, va affrontata la questione sollevata della legittimità (o meno) della notifica dell'avviso di accertamento fatta al ricorrente ai sensi dell'art. 36 co. 3 DPR 602/73 quale liquidatore ( rectius : ex liquidatore del liquidatore legale ) di una Società estinta e della conseguente legittimazione del ricorrente ad impugnare un avviso emesso nei riguardi di una Società estinta. Prima del decreto "Semplificazioni fiscali", la cancellazione della società dal Registro delle

imprese ne causava l'estinzione, per cui l'accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società era da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa. Infatti, era consolidato il principio secondo cui sarebbe stato nullo l'accertamento intestato ad una società cancellata dal Registro delle imprese (Cass. 3.11.2011 n. 22863, Cass. 5.9.2012 n. 14880 e Cass. 17.12.2013 n. 28187). Ora, invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 28 del decreto "Semplificazioni fiscali" , D.Lvo n. 175/2014 , nel lasso temporale dei cinque anni, gli atti impositivi intestati al soggetto estinto in quanto cancellato dal Registro delle imprese devono ritenersi validi. Sulla base delle considerazioni effettuate, la giurisprudenza aveva dichiarato nulla la cartella di pagamento formata in base ad un ruolo intestato alla società che, prima dell'iscrizione a ruolo stessa, risultava cancellata dal Registro delle imprese (C.T. Prov. Torino 15.1.2010 n. 19/1/10). Ora, invece, nel lasso temporale dei cinque anni, gli atti impositivi intestati al soggetto estinto in quanto cancellato dal Registro delle imprese devono ritenersi validi, così come le iscrizioni a ruolo o gli atti esattivi sugli stessi formati. La possibilità di notificare atti impositivi all'ente estinto per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione della società causa seri problemi relativi al luogo della notifica. All'art. 28 del decreto "Semplificazioni fiscali" si sarebbe dovuta aggiungere una norma ad hoc per le notifiche, cosa che non è avvenuta. L'unica disposizione presente nel sistema che, in un certo senso, disciplina la questione, è l'art. 2495 co. 2 secondo periodo e.e., a detta del quale la domanda dei creditori, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. Nelle situazioni ordinarie, in base al rinvio degli artt 60 del DPR 600/73 e 26 del DPR 602/7315 alle disposizioni processualcivilistiche, opera l'art. 145 c.p.c., ;er c:~i la notifica

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può avvenire, alternativamente, o presso la sede legale della società o presso il domicilio del legale rappresentante. Il problema emerge quando, come nel caso di specie, dopo la cancellazione della società

dal Registro delle imprese, materialmente non vi sia più una sede legale e nemmeno più un ufficio. Analoga è il caso di notifica presso il domicilio dell'ultimo legale rappresentante, posto che questi, sotto il profilo civile, non ha più poteri di rappresentanza, per cui ben potrebbe, per assurdo, disinteressarsi di ogni atto notificato dall'ente impositore nei confronti del soggetto ormai estinto; o ancora il caso di decesso dell'ultimo legale rappresentante, considerato che non possono considerarsi legittimati alla ricezione dell'atto gli eredi di quest'ultimo. In tali casi , in assenza di una disciplina esplicita appare dubbio il richiamo alla procedura contemplata per i c.d. "irreperibili assoluti" dall'art. 60 co. 1 lett. e) del DPR 600/73, circoscritta alle ipotesi in cui l'agente notificatore non rinviene il luogo dove notificare gli atti e, dalle informazioni reperite in loco, il notificatario risulta trasferitosi in posto sconosciuto.

Venendo dunque al caso che ci occupa , la notifica dell'avviso di accertamento , avvenuta sotto la vigenza del richiamato art. 28 del D.Lvo175/2014, è stata effettuata alla Società (già estinta) ma presso la residenza del socio , ritenuto (erroneamente) liquidatore di tale Società. L'Agenzia delle Entrate ha dunque sostenuto che l'avviso così notificato sarebbe legittimo perché comunque, il destinatario, pur non essendo più liquidatore delta Società , ne è stato il socio che avrebbe ricevuto in tale veste , somme in base al bilancio finale di liquidazione nonché presente alla verifica fiscale .

La questione va esaminata sotto vari profili. Come è noto, la problematica degli effetti delle estinzioni postliquidative delle società di

capitali è stata oggetto di numerosi interventi nomofilattici della S.C. Allo stato attuale possono ritenersi stabilmente acquisiti i seguenti principi di diritto: a) Nel sistema vigente (successivo alla riforma del 2003), la cancellazione di una società

(sia di persone che di capitali) dal registro delle imprese determina ex art.2495 e.e. la sua irreversibile estinzione (cfr. Cass. Sez. Unite, n.4062/2010); b) In seguito all'estinzione, si determina un fenomeno di tipo "successorio" (sia pure connotato da caratteristiche sui generis), per effetto del quale i soci subentrano nei debiti sociali nei limiti in cui abbiano ricevuto utili in sede dì liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda che durante la vita sociale fossero limitatamente o illimitatamente responsabili (Cass. Sez. Unite, 12.3.2013 n.6070, 6071 e 6072); e) in particolare, nel caso delle società di capitali estinte ( ma il principio vale anche per le

società di persone) , la responsabilità del socio per i debiti sociali non assolti è limitata alla parte conseguita in sede di distribuzione deWattivo risultante dal bilancio finale di liquidazione ed a condizione che tale quota sia stata realmente attribuita al socio (Cass. Sez. Trib. 26.6.2015 n.13259); d) tali principi valgono anche per il Fisco, con la conseguenza che gli uffici finanziari possono far valere le loro pretese nei confronti dei soci, ma solo nei limiti delle somme da questi ricevute, (ovvero nei confronti dei liquidatori, ma solo se il mancato pagamento delle imposte è dipeso da colpa di costoro) (artt. 2495 comma 2 e.e. e 36 d.p.r. n. 602/73); e) in siffatte ipotesi l'Ufficio è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità del socio, vale a dire la sua legittimazione passiva e cioè che in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio stesso e che una quota sia stata riscossa dal socio (Cass. 7676/2012; Cass. 7327 /201 ~);

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f) l'atto di accertamento notificato al socio (o all'ex liquidatore) deve contenere, ex art.36 d.p.r . 602/73, una motivazione "rinforzata", nel senso che, oltre ai presupposti dì fatto e diritto della pretesa fiscale, dovrà specificare le motivazioni in base alle quali un determinato socio (o liquidatore) è ritenuto responsabile unitamente alla prova della sua legittimazione/responsabilità (Cass. 12.5.2012 n.7327). In sintesi: «la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell'azione nei confronti dei soci; l'avvenuta percezione di somme in sede di bilancio finale di liquidazione costituisce il limite della responsabilità dei soci; sia la reale percezione, sia l'entità delle somme rilevano sul piano probatorio e vanno provate dal creditore che intenda agire contro i soci secondo il normale riparto dell'onere della prova» (Cass. 26 .6 .2015 n.13259). La S.C. ha anche precisato che deve ritenersi nullo, o comunque inefficace, l'avviso di accertamento (o altro atto impositivo) emesso nei confronti della società estinta, in quanto privo del soggetto destinatario della pretesa, così come priva di effetti è la cartella di pagamento formata in base ad un ruolo intestato alla società che, antecedentemente alla iscrizione a ruolo, risultava già cancellata dal registro delle imprese (Cass. n. 22863/11). Maggiore incertezza sussiste in ordine alle ricadute processuali del fenomeno dell'estinzione. Se, infatti, da un lato la giurisprudenza di legittimità sembra univoca nell'escludere la legittimazione del liquidatore ad impugnare l'atto notificato alla società inesistente (Cass. 5736/2016; Cass. 20252/2015; Cass. 22863/11) più delicata è la posizione dei soci. Perché se si inquadra la vicenda nel fenomeno successorio (tesi quest'ultima criticata da autorevole dottrina, cfr. GLENDI, L'estinzione delle società di capitali cancellate dal registro delle imprese al vaglio dei giudici tributari di merito, in GT n.3/2014 234 ss.) , appare logico riconoscere al socio attinto da un provvedimento impositivo, riferibile alla società estinta, il diritto di difendersi in giudizio ex art.24 Cast. per far valere la sua sostanziale estraneità alla pretesa fiscale. D'altra parte, la stessa S.C. si è mostrata sensibile a questa esigenza allorché, in altra pronuncia, ha sancito l'ammissibilità in simili casi del ricorso introduttivo: "posto che ad un soggetto che venga attinto da un provvedimento astrattamente pregiudizievole va riconosciuto il diritto di difendersi - esclusivamente ai finì della rilevabilità "ex officio" della nullità della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti di un soggetto ormai inesistente" (Cass. 28187/13; v. in senso conforme CTP Genova 3.2.2011 n.32). E' stato infatti osservato che «se l'atto è stato consegnato ad un soggetto quale destinatario dell'atto stesso non vi è dubbio che il consegnatario è di per sé formalmente legittimato a proporre ricorso per eccepire l'illegittimità dell'essere stato considerato destinatario di un atto che invece l'ente impositore non poteva legittimamente considerare tale, in quanto giuridicamente inesistente» ( così GLENDI, Cancellazione-estinzione delle società ... , in GT n.6/2011, p. 521) lii. Così ricostruito il quadro generale, è possibile procedere all'esame del caso di specie, per trarre le dovute conclusioni.

Esaminando il dettato dell'art. 2495 del Codice Civile, al secondo comma recita ''ferma restando l'estinzione della società, dopa fa cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti mi confronti dei soci, fino alla concorrenza "delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e né confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpe di questi" . Q Ai sensi poi dell'art art. 36, comma terzo, del DPR 602/1973, viene stabilito che i soci, i

quali abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'Imposta, precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri utili sociali dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del

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pagamento delle imposte dovute dal «oggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile". E' dunque consentito al fisco di «agire in via sussidiaria» nei confronti del soci "pro quota» salvo quanto previsto dai due articoli qui sopra riportati. Quindi dal tenore testuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte dalla Società estinta, è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi. Per questo motivo, il fisco che vuole agire nel confronti del socio, è tenuto a delineare con chiarezza il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, ed esplicitare , in concreto, se vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa.

Ebbene, sulla scorta dei principi sopra richiamati, non vi è dubbio che il provvedimento impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate essendo stato emesso nei confronti di una società estinta, siccome già cancellata dal registro delle imprese, e cioè di un soggetto giuridico inesistente , avrebbe dovuto essere notificato , come sopra detto, presso la sede legale della Società nella persona dell'Ex liquidatore , nel caso di specie deceduto. La avvenuta notifica presso la residenza del socio , attuale ricorrente , in veste di liquidatore , ( rectius ex liquidatore precedente al ) , appare illegittima. Infatti, va escluso che la notifica possa avvenire nel luogo di residenza dei soci, a

prescindere dal fatto che questi abbiano ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione. Trattasi di soggetti che, secondo l'interpretazione qui sostenuta , non possono essere ritenuti responsabili nel lasso di tempo quinquennale, in cui, "agli occhi" dell'ente impositore, la richiesta di cancellazione non ha effetto. Nell'art. 28 del decreto "Semplificazioni fiscali" non è prevista una norma di decorrenza relativa all'irrilevanza, nel periodo quinquennale, degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese. Altresì, l"avviso impugnato , contiene soltanto l1accertamento e l'irrogazione sanzioni a carico della società cessata, mentre sarebbe stato obbligo, dell'ufficio impositore , richiedere e dimostrare , nell'avviso di accertamento impugnato , così come poi dedotto dall'Ufficio in sede di controdeduzioni, la distribuzione dell'attivo e della quota concretamente attribuita a ciascun socio e riscossa da quest'ultimo, anche in presenza come nel caso di una società a ristretta base azionaria. L'Ufficio, per poter applicare le presunzioni dell'art. 36-38 del DPR 602/73, avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva distribuitone degli utili al socio, o almeno la loro maggiore capacità reddituale, altrimenti questa rimane come presunzione semplice, non supportata da induci gravi precisi e concordatiti.

La presunzione di distribuzione di utili in società a ristretta base sociale presuppone, inoltre, pur sempre la definitività dell'accertamento concernente la società e quindi la valida notificazione di quest'ultimo ad un soggetto giuridico provvisto dì legittimazione, cosa non avvenuta per l'estinzione della Società e per il difetto di notifica in capo alla stessa. Pertanto, richiedere poi il credito fiscale della Società estinta , al liquidatore in veste di socio( come precisa l'Agenzia delle Entrate) , appare del tutto infondato atteso che è evidente che nessuna pretesa, anche indiretta o derivata, avrebbe potuto essere esercitata nei riguardi delle persone degli ex soci per l'impossibilità tout court di configurare un fenomeno "successorio". In conclusione e tirando le fila del ragionamento, deve ritenersi che:

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1 )l' avviso di accertamento impugnato appare nullo o comunque inefficaci, perché notificato nei confronti di un soggetto inesistente, presso la residenza di un socio ( non potendogli riconoscere neppure la veste di ex liquidatore) ; 2) la notifica allo stesso non può essere intesa come diretta al , quale socio di una società estinta , perché in ogni caso, nell'avviso di accertamento non vi erano le condizioni per affermare una sua successione nei debiti sociali . Nel contempo, deve ritenersi sussistente la legittimazione e l'interesse del ricorrente ad impugnare il provvedimento a lui notificato, in quanto l'indicazione del suo nominativo quale "liquidatore" sul frontespizio dell'atto, sottendeva il chiaro proposito dell'Ufficio di coinvolgerlo nella vicenda successoria , ritenendolo responsabile ex art.2495 comma 2 e.e. e 36 d.p.r. 602/73, ancorché senza alcuna motivazione. Da ciò si evince l'interesse del ricorrente ad avere una pronunzia di merito che dichiari la nullità (o l'inefficacia) del provvedimento impositivo concernente la società.

I Avuto riguardo alla natura delle questioni giuridiche trattate ed alla peculiarità della I vicenda controversa va disposta la compensazione delle spese di lite.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Napoli lì 20.06.2016

p.q.m.