La Cassazione boccia l’impresa anche se a lamentarsi erano ... fileta dopo la richiesta di rito...

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Processo penale. In udienza preliminare Se è già stato chiesto il rito abbreviato no a indagini difensive Patrizia Maciocchi ROMA p Non possono essere ac- quisite le indagini difensive presentate dopo la richiesta di giudizio abbreviato. La Corte di cassazione, con la sentenza 51950 depositata ieri, respinge il ricorso teso a contestare l’ordinanza con la quale il giu- dice di primo grado aveva re- spinto la richiesta di conside- rare le informazioni assunte dal difensore in sede di indagi- ne difensiva. Alla base del no il tempo della domanda, arriva- ta dopo la richiesta di rito ab- breviato e anche lo scopo: smentire il contenuto di un verbale di accertamento della violazione per guida in stato di ebrezza, un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. La questione posta all’at- tenzione della Suprema corte riguarda il coordinamento del generale principio della continuità investigativa, vali- do anche per la parte privata, con l’altrettanto generale principio del giudizio abbre- viato caratterizzato dalla ri- nuncia del diritto alla prova. I giudici della Quarta sezio- ne penale specificano che le indagini difensive sono di per sè compatibili con il rito ab- breviato. La Corte costituzio- nale ha, infatti, affermato l’utilizzabilità, ai fini della de- cisione, delle indagini del di- fensore nel procedimento speciale previsto dagli artico- li 438 e seguenti del codice di rito. La Suprema corte ricor- da che la difesa, in forza del- l’articolo 391-bis introdotto proprio dalla legge 397 del 2000 (disposizioni sulle inda- gini difensive) ha la facoltà di raccogliere in ogni stato e gra- do del procedimento elemen- ti in favore dell’imputato, per poi produrli davanti al giudi- ce, anche in sede di giudizio abbreviato. Il problema sono i tempi. Secondo la Cassazio- ne, da una lettura coordinata delle norme dettate dal codi- ce di rito, si evince che il difen- sore ha la facoltà di presenta- re i risultati delle sue investi- gazioni nel corso dell’udienza preliminare, fino all’inizio della discussione (articolo 421 del Codice di procedura pe- nale) quindi entro il termine che coincide con la richiesta di rito abbreviato. Ne conse- gue - precisa la Corte - che il lavoro “investigativo” del di- fensore, se presentato prima della richiesta del rito specia- le, può essere valutato in fun- zione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assu- mere nel corso dell’udienza preliminare, comprese le de- cisioni e le pronunce che defi- niscono il procedimento at- traverso il modulo alternati- vo dell’abbreviato. Quando il deposito delle indagini difensive avviene nel corso delle indagini preli- minari il pubblico ministero ha la possibilità di riequili- brare il “quadro probatorio” procedendo al necessario supplemento investigativo (articolo 419 comma 3 del co- dice di rito. Se i risultati del- l’”inchiesta” della difesa ven- gono invece prodotti al- l’udienza preliminare, il Pm ha diritto ad un rinvio del- l’udienza per avere il tempo di bilanciare l’impianto accu- satorio con le novità intro- dotte dalla difesa. La conclusione raggiunta - sottolinea la Cassazione - non mette in discussione il carat- tere fondamentale del giudi- zio abbreviato, salvando al tempo stesso anche il princi- pio del contraddittorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il difensore ha la facoltà di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso del- l’udienza preliminare, fino all’inizio della discussione ex articolo 421 del Codice di procedura penale, cioè nel termine coincidente per richie- dere il giudizio abbreviato. Ne consegue che i risultati delle indagini difensive, se presen- tati prima della richiesta di giudizio abbreviato possono essere valutati in funzione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assumere nel corso dell’udienza preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedimento attraverso il modulo alternativo del giudi- zio abbreviato MASSIMA Processo penale. In udienza preliminare Se è già stato chiesto il rito abbreviato no a indagini difensive Patrizia Maciocchi ROMA p Non possono essere ac- quisite le indagini difensive presentate dopo la richiesta di giudizio abbreviato. La Corte di cassazione, con la sentenza 51950 depositata ieri, respinge il ricorso teso a contestare l’ordinanza con la quale il giu- dice di primo grado aveva re- spinto la richiesta di conside- rare le informazioni assunte dal difensore in sede di indagi- ne difensiva. Alla base del no il tempo della domanda, arriva- ta dopo la richiesta di rito ab- breviato e anche lo scopo: smentire il contenuto di un verbale di accertamento della violazione per guida in stato di ebrezza, un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. La questione posta all’at- tenzione della Suprema corte riguarda il coordinamento del generale principio della continuità investigativa, vali- do anche per la parte privata, con l’altrettanto generale principio del giudizio abbre- viato caratterizzato dalla ri- nuncia del diritto alla prova. I giudici della Quarta sezio- ne penale specificano che le indagini difensive sono di per sè compatibili con il rito ab- breviato. La Corte costituzio- nale ha, infatti, affermato l’utilizzabilità, ai fini della de- cisione, delle indagini del di- fensore nel procedimento speciale previsto dagli artico- li 438 e seguenti del codice di rito. La Suprema corte ricor- da che la difesa, in forza del- l’articolo 391-bis introdotto proprio dalla legge 397 del 2000 (disposizioni sulle inda- gini difensive) ha la facoltà di raccogliere in ogni stato e gra- do del procedimento elemen- ti in favore dell’imputato, per poi produrli davanti al giudi- ce, anche in sede di giudizio abbreviato. Il problema sono i tempi. Secondo la Cassazio- ne, da una lettura coordinata delle norme dettate dal codi- ce di rito, si evince che il difen- sore ha la facoltà di presenta- re i risultati delle sue investi- gazioni nel corso dell’udienza preliminare, fino all’inizio della discussione (articolo 421 del Codice di procedura pe- nale) quindi entro il termine che coincide con la richiesta di rito abbreviato. Ne conse- gue - precisa la Corte - che il lavoro “investigativo” del di- fensore, se presentato prima della richiesta del rito specia- le, può essere valutato in fun- zione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assu- mere nel corso dell’udienza preliminare, comprese le de- cisioni e le pronunce che defi- niscono il procedimento at- traverso il modulo alternati- vo dell’abbreviato. Quando il deposito delle indagini difensive avviene nel corso delle indagini preli- minari il pubblico ministero ha la possibilità di riequili- brare il “quadro probatorio” procedendo al necessario supplemento investigativo (articolo 419 comma 3 del co- dice di rito. Se i risultati del- l’”inchiesta” della difesa ven- gono invece prodotti al- l’udienza preliminare, il Pm ha diritto ad un rinvio del- l’udienza per avere il tempo di bilanciare l’impianto accu- satorio con le novità intro- dotte dalla difesa. La conclusione raggiunta - sottolinea la Cassazione - non mette in discussione il carat- tere fondamentale del giudi- zio abbreviato, salvando al tempo stesso anche il princi- pio del contraddittorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA Il difensore ha la facoltà di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso del- l’udienza preliminare, fino all’inizio della discussione ex articolo 421 del Codice di procedura penale, cioè nel termine coincidente per richie- dere il giudizio abbreviato. Ne consegue che i risultati delle indagini difensive, se presen- tati prima della richiesta di giudizio abbreviato possono essere valutati in funzione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assumere nel corso dell’udienza preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedimento attraverso il modulo alternativo del giudi- zio abbreviato MASSIMA

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solo con danni

, con la sentenza 50336/2016, ha

violazione delle norme penali edilizie e

lata paesaggistica, dichiarato

Per mantenere la validità del

sostenere l’entità delle opere abusive edilizie realizzate, ma anche la loro incidenza nelle

vero il loro impatto nelle zone oggetto di particolare tutela

stenza del periculum in mora non può essere ancorato, in via

pletamento dell’intervento

teso come forma visibile del territorio, ma deve piuttosto

zione alle matrici ambientali interessate ed alle specifiche

de che «le nozioni di stretta

stica (quali “superficie utile” o “volumetria realizzata” , e quindi “carico urbanistico”)

Dlgs 42/2004 prevede che con regolamento siano stabilite procedure semplificate per l’autorizzazione per interventi di lieve entità. Il Dpr 139/2010 li consente su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela

riore degli edifici. Il Dl 40/2010

cendo salve le più restrittive leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici, le

cendio, igienico-sanitarie , di

Processo penale. In udienza preliminare

Se è già stato chiestoil rito abbreviatono a indagini difensivePatrizia MaciocchiROMA

pNon possono essere ac-quisite le indagini difensive presentate dopo la richiesta digiudizio abbreviato. La Corte di cassazione, con la sentenza 51950 depositata ieri, respingeil ricorso teso a contestare l’ordinanza con la quale il giu-dice di primo grado aveva re-spinto la richiesta di conside-rare le informazioni assunte dal difensore in sede di indagi-ne difensiva. Alla base del no iltempo della domanda, arriva-ta dopo la richiesta di rito ab-breviato e anche lo scopo: smentire il contenuto di un verbale di accertamento della violazione per guida in stato diebrezza, un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

La questione posta all’at-tenzione della Suprema corteriguarda il coordinamento del generale principio della continuità investigativa, vali-do anche per la parte privata, con l’altrettanto generale principio del giudizio abbre-viato caratterizzato dalla ri-nuncia del diritto alla prova.

I giudici della Quarta sezio-ne penale specificano che leindagini difensive sono di persè compatibili con il rito ab-breviato. La Corte costituzio-nale ha, infatti, affermato l’utilizzabilità, ai fini della de-cisione, delle indagini del di-fensore nel procedimento speciale previsto dagli artico-li 438 e seguenti del codice di rito. La Suprema corte ricor-da che la difesa, in forza del-l’articolo 391-bis introdottoproprio dalla legge 397 del2000 (disposizioni sulle inda-gini difensive) ha la facoltà di raccogliere in ogni stato e gra-do del procedimento elemen-ti in favore dell’imputato, per poi produrli davanti al giudi-

ce, anche in sede di giudizioabbreviato. Il problema sono itempi. Secondo la Cassazio-ne, da una lettura coordinata delle norme dettate dal codi-ce di rito, si evince che il difen-sore ha la facoltà di presenta-re i risultati delle sue investi-gazioni nel corso dell’udienzapreliminare, fino all’iniziodella discussione (articolo 421del Codice di procedura pe-nale) quindi entro il termineche coincide con la richiestadi rito abbreviato. Ne conse-gue - precisa la Corte - che il lavoro “investigativo” del di-fensore, se presentato prima della richiesta del rito specia-le, può essere valutato in fun-zione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assu-mere nel corso dell’udienzapreliminare, comprese le de-cisioni e le pronunce che defi-niscono il procedimento at-traverso il modulo alternati-vo dell’abbreviato.

Quando il deposito delleindagini difensive avvienenel corso delle indagini preli-minari il pubblico ministeroha la possibilità di riequili-brare il “quadro probatorio”procedendo al necessariosupplemento investigativo(articolo 419 comma 3 del co-dice di rito. Se i risultati del-l’”inchiesta” della difesa ven-gono invece prodotti al-l’udienza preliminare, il Pmha diritto ad un rinvio del-l’udienza per avere il tempodi bilanciare l’impianto accu-satorio con le novità intro-dotte dalla difesa.

La conclusione raggiunta -sottolinea la Cassazione - non mette in discussione il carat-tere fondamentale del giudi-zio abbreviato, salvando al tempo stesso anche il princi-pio del contraddittorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore ha la facoltà di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso del-l’udienza preliminare, fino all’inizio della discussione ex articolo 421 del Codice di procedura penale, cioè nel termine coincidente per richie-dere il giudizio abbreviato. Ne

consegue che i risultati delle indagini difensive, se presen-tati prima della richiesta di giudizio abbreviato possono essere valutati in funzione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assumere nel corso dell’udienza preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedimento attraverso il modulo alternativo del giudi-zio abbreviato

MASSIMA

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instabile su Sicilia e bassa Calabria con piogge

tre regioni.

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dense in Umbria, ampie

aperture sul versante tirrenico. Piogge su est

Sardegna. Temperature stabili, massime tra 12 e

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iguria, nebbie e nubi basse

diffuse sulla Val Padana, specie di notte su

Piemonte, Lombardia e basso Veneto.

Temperature in lieve calo, massime tra 7 e 11.

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ancora piogge diffuse su Sicilia

centro-orientale, in attenuazione serale, più

soleggiato altrove. Temperature stabili,

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tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni,

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Marche e qualche nube sparsa su Sardegna e

Adriatiche. Temperature stabili, massime tra

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Genova 25 13 43 72 3

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Roma 63 87 12 47 68

Torino 61 12 81 47 41

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SuperEnalotto Combinazione vincente

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MontepremiMontepremi 4.162.966,80 ¤6 punti6 punti – –5+1 – –5 punti5 punti 1 174.844,61 ¤4 punti4 punti 433 488,83¤3 punti3 punti 17.189 33,14 ¤2 punti2 punti 274.372 6,06 ¤5 stella – –4 stella 2 48.883,00 ¤3 stella 113 3.314,00 ¤2 stella 1.452 100,00 ¤1 stella 10.008 10,00 ¤0 stella 26.257 5,00 ¤

Liti civili. Interpretazione delle Entrate: se si sforano i tre mesi le esenzioni spettano

Bonus anche se la mediazione «allunga»Marco Marinaro

pLe esenzioni tributarie previste dalla normativa spe-ciale per la mediazione delleliti civili e commerciali si ap-plicano anche quando il pro-cedimento sfora la duratamassima di tre mesi. È la con-clusione raggiunta dall’Agen-zia delle Entrate – Direzione provinciale di Sondrio - in esi-to a un interpello propostodalla Camera di Commerciodi Sondrio al fine di chiarire unaspetto di particolare interes-se in materia di mediazione(parere n. 0044227 del 4 no-vembre 2016). Il quesito ri-guardava l’interpretazionedelle norme che, da un canto,fissano la durata massima delprocedimento di mediazione in tre mesi e, dall’altro, preve-dono una serie di esenzioni oriduzioni da tributi finalizzatia incentivare l’utilizzo del per-corso conciliativo.

Il parere fornisce una solu-zione condivisibile in quanto iltermine posto al procedimen-to di mediazione è funzionale alla sola procedibilità della do-manda giudiziale quando lamediazione è prevista come condizione obbligatoria pre-ventiva (ex lege) ovvero suc-cessiva (jussu judicis). Ciò si-gnifica che il superamento del termine non incide sulla me-diazione e sui suoi esiti e, per-tanto, le esenzioni tributariepreviste (articolo 17 Dlgs 28/2010) trovano applicazioneanche in questi casi.

Secondo l’Agenzia dell'En-trate, l’Ufficio «dovrà esclusi-vamente accertare che sia sta-to concluso ed accettato l’ac-cordo tra le parti, con la sotto-scrizione del mediatore». E’evidente che la conclusione appare eccessivamente sinte-tica in quanto sembra riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la me-

diazione si concluda con esito positivo. Tuttavia, il senso è chiaro in quanto nel parere ci si riferisce espressamente alla conclusione del procedimen-to di mediazione con l’accordoin quanto in tal caso sono pre-viste esenzioni specifiche ol-tre quelle previste per il proce-dimento di mediazione per sé considerato. Quanto alla veri-fica formale da effettuare ap-pare chiaro che l’Agenzia delleentrate intende precisare che occorrerà verificare che il ver-bale di mediazione sia stato fir-mato dalle parti e dal mediato-re (e, in caso di accordo, che lostesso acceda ad un verbale di mediazione).

Il riferimento alle esenzionitributarie di cui al parere inquestione sembrerebbe rife-rirsi alle sole esenzioni previ-ste dall'articolo 17 del Dlgs28/2010 («Tutti gli atti, docu-menti e provvedimenti relati-

vi al procedimento di media-zione sono esenti dall’impostadi bollo e da ogni spesa, tassa odiritto di qualsiasi specie e na-tura»; «Il verbale di accordo èesente dall’imposta di registroentro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’im-posta è dovuta per la parte ec-cedente»). Invero, la ratio deltermine di durata del procedi-mento di mediazione sopra chiarita, consente di ritenere operante per le mediazioniche si concludano oltre quel li-mite temporale anche il credi-to di imposta sulle indennitàversate dalle parti. Agevola-zione della quale peraltro nonè possibile godere persisten-do la mancanza del decreto in-terministeriale attuativo conil relativo stanziamento di fondi (mentre per la negozia-zione assistita si veda il Dm 23dicembre 2015).

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Immobili. La Cassazione boccia l’impresa anche se a lamentarsi erano in pochi

L’asilo nido in condominioè un’«attività rumorosa»Il regolamento deve essere interpretato in senso ampio

Fossati

pL’asilo nido è una «attività rumorosa». E poco conta a che a dichiararsi disturbati siano pochissimi condòmini e (ov-viamente) solo di giorno: laCorte di cassazione (sentenza24958, depositata ieri) ha boc-ciato inesorabilmente l’attività

condan-nandola anche al pagamento delle spese di giudizio.

La censura si basa soprattut-to sull’enunciato del regola-mento di condominio che vieta,all’articolo 3, un uso degli ap-partamenti «contrario alla tranquillità dell’intero fabbri-cato», e sulle affermazioni del Ctu incaricato dalla Corte d’ap-pello che era pervenuto alla conclusione per cui «le immis-sioni provenenti dall’asilo nidosuperano i limiti di normale tol-lerabilità in due degli apparta-menti indagati».

La cooperativa che gestival’asilo nido aveva invocatoun’interpretazione letterale

del regolamento, puntandoproprio sul concetto di «inte-ro» fabbricato, sostenendoche il fastidio riguarda-va tutto l’edificio ma solouna parte e in particolare,stando alla relazione del Ctu,solo due condòmini.

La Cassazione ha però affer-mato che la Corte di merito ha correttamente «ancorato il ri-scontro cui ha poi concreta-mente atteso, alla previsione del regolamento ove (...) è “fat-to divieto di destinare gli appar-tamenti ad esercizi rumorosi” (...) sicché il concetto di rumo-roso va delineato in relazione alsuo concreto espletamento».

vol-è da

considerarsi rumorosa, e chele attività rumorose sonoproibite, anche se generica-mente, dal regolamento di

è specifica-o meno ma

questo, evidentemente, nonha importanza per la Cassa-

cessareimmediatamente.

La Cassazione sembra quin-di comunque orientata a conte-

disturbanti, quanto meno quando non vie-ne fatto appello alla conoscibi-lità del regolamento condomi-niale (questione comunque non invocata nel contenzioso sull’asilo nido).

Su questo punto, anche se on-divaga, la suprema Corte ha in-fatti insistito nel recente passa-to, “assolvendo” le attività im-prenditoriali. Così il divieto di vari tipi di attività (estetista, bed& breakfast, pizzeria, rispettiva-mente con le sentenze 19212, 21024 e 21307, tutte del 2016) è stato di fatto aggirato grazie al fatto che le clausole del regola-mento condominiale non eranoespressamente richiamate nei

o (in modo più restritti-rogitivo) il regolamento stesso non risultava trascritto nei pubblici registri immobiliari.

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Edifici abusivi

Sequestrosolo con danniad ambienteo paesaggioGiulio Benedetti

p La Corte di cassazione, con la sentenza 50336/2016, ha annullato con rinvio un’ordi-nanza che aveva rigettato il rie-same del decreto di sequestropreventivo, per violazione delle norme penali edilizie e paesaggistiche, di un manu-fatto adibito a bed & breakfaste realizzato in una zona vinco-lata paesaggistica, dichiarato di notevole interesse pubblico.Per mantenere la validità del decreto non basta dimostrare esostenere l’entità delle opere abusive edilizie realizzate, ma anche la loro incidenza nelle diverse matrici ambientali ov-vero il loro impatto nelle zone oggetto di particolare tutela paesaggistica .

La Corte in particolare affer-ma che «un giudizio di sussi-stenza del periculum in mora non può essere ancorato, in via semplicistica, al mancato com-pletamento dell’intervento edilizio o di trasformazione delterritorio, e quindi all’inciden-za dell’opera nel paesaggio, in-teso come forma visibile del territorio, ma deve piuttosto essere considerata la compro-missione ambientale, in rela-zione alle matrici ambientali interessate ed alle specifiche aree tutelate». La Corte conclu-de che «le nozioni di stretta pertinenza edilizia ed urbani-stica (quali “superficie utile” o “volumetria realizzata” , e quindi “carico urbanistico”) non possono connotare, per ciòsolo, anche il giudizio sui requi-siti del periculum in mora, affe-rente la compromissione am-bientale e paesaggistica ».

L’articolo 146, comma 9, delDlgs 42/2004 prevede che con regolamento siano stabilite procedure semplificate per l’autorizzazione per interventi di lieve entità. Il Dpr 139/2010 li consente su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela se non comportano alterazionedei luoghi o dell’aspetto este-riore degli edifici. Il Dl 40/2010 limita tale liberalizzazione fa-cendo salve le più restrittive leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici, le norme di settore incidenti sul-l’attività edilizia, le norme anti-sismiche, di sicurezza ed antin-cendio, igienico-sanitarie , di efficienza energetica e il Codi-ce dei beni culturali e del pae-saggio (Dlgs 42/2004).

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TRIBUNALE DI NAPOLIBimbo con 2 madri:sì alla trascrizione

Per il Tribunale di Napoli è trascrivibile integralmente il certificato di nascita di un bimbo nato in Spagna da una donna coniugata con un’altra donna, poiché la trascrizione effettuata dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistri,s non viola l’ordine pubblico italiano anche alla luce della Legge Cirinnà. I giudici, con decreto depositato ieri, nel procedimento in cui erano ricorrenti le due donne e che ha visto l’intervento del Comune in giudizio, ha ordinato all’ufficiale di stato civile di procedere alla ri-trascrizione dell’atto di nascita del minore, concepito in Spagna.

SPACCIO STUPEFACENTI

Bar vicino al Sert,niente prossimità Esclusa l’aggravante dello spaccio nei luoghi a “rischio” se il pusher va nel bar non lontano dal Sert frequentato da tossicodipendenti. L’aumento di pena è escluso se lo spacciatore si rende reperibile in un luogo dove notoriamente si cede la droga ma il cui raggiungimento «implica una pur minima scelta volitiva della vittima». L’articolo 80 del testo unico sugli stupefacenti (legge 309/1990) aumenta di un terzo la pena se l’offerta o la cessione é effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.Per i giudici però il termine prossimità non può che indicare la contiguità fisica dello spacciatore al luogo che consente un immediato accesso alle droghe da parte delle persone che frequentano la comunità.Cassazione, sentenza 6 dicembre 2016 n.51957

In breve

Processo penale. In udienza preliminare

Se è già stato chiestoil rito abbreviatono a indagini difensivePatrizia MaciocchiROMA

pNon possono essere ac-quisite le indagini difensive presentate dopo la richiesta digiudizio abbreviato. La Corte di cassazione, con la sentenza 51950 depositata ieri, respingeil ricorso teso a contestare l’ordinanza con la quale il giu-dice di primo grado aveva re-spinto la richiesta di conside-rare le informazioni assunte dal difensore in sede di indagi-ne difensiva. Alla base del no iltempo della domanda, arriva-ta dopo la richiesta di rito ab-breviato e anche lo scopo: smentire il contenuto di un verbale di accertamento della violazione per guida in stato diebrezza, un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

La questione posta all’at-tenzione della Suprema corteriguarda il coordinamento del generale principio della continuità investigativa, vali-do anche per la parte privata, con l’altrettanto generale principio del giudizio abbre-viato caratterizzato dalla ri-nuncia del diritto alla prova.

I giudici della Quarta sezio-ne penale specificano che leindagini difensive sono di persè compatibili con il rito ab-breviato. La Corte costituzio-nale ha, infatti, affermato l’utilizzabilità, ai fini della de-cisione, delle indagini del di-fensore nel procedimento speciale previsto dagli artico-li 438 e seguenti del codice di rito. La Suprema corte ricor-da che la difesa, in forza del-l’articolo 391-bis introdottoproprio dalla legge 397 del2000 (disposizioni sulle inda-gini difensive) ha la facoltà di raccogliere in ogni stato e gra-do del procedimento elemen-ti in favore dell’imputato, per poi produrli davanti al giudi-

ce, anche in sede di giudizioabbreviato. Il problema sono itempi. Secondo la Cassazio-ne, da una lettura coordinata delle norme dettate dal codi-ce di rito, si evince che il difen-sore ha la facoltà di presenta-re i risultati delle sue investi-gazioni nel corso dell’udienzapreliminare, fino all’iniziodella discussione (articolo 421del Codice di procedura pe-nale) quindi entro il termineche coincide con la richiestadi rito abbreviato. Ne conse-gue - precisa la Corte - che il lavoro “investigativo” del di-fensore, se presentato prima della richiesta del rito specia-le, può essere valutato in fun-zione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assu-mere nel corso dell’udienzapreliminare, comprese le de-cisioni e le pronunce che defi-niscono il procedimento at-traverso il modulo alternati-vo dell’abbreviato.

Quando il deposito delleindagini difensive avvienenel corso delle indagini preli-minari il pubblico ministeroha la possibilità di riequili-brare il “quadro probatorio”procedendo al necessariosupplemento investigativo(articolo 419 comma 3 del co-dice di rito. Se i risultati del-l’”inchiesta” della difesa ven-gono invece prodotti al-l’udienza preliminare, il Pmha diritto ad un rinvio del-l’udienza per avere il tempodi bilanciare l’impianto accu-satorio con le novità intro-dotte dalla difesa.

La conclusione raggiunta -sottolinea la Cassazione - non mette in discussione il carat-tere fondamentale del giudi-zio abbreviato, salvando al tempo stesso anche il princi-pio del contraddittorio.

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Il difensore ha la facoltà di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso del-l’udienza preliminare, fino all’inizio della discussione ex articolo 421 del Codice di procedura penale, cioè nel termine coincidente per richie-dere il giudizio abbreviato. Ne

consegue che i risultati delle indagini difensive, se presen-tati prima della richiesta di giudizio abbreviato possono essere valutati in funzione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assumere nel corso dell’udienza preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedimento attraverso il modulo alternativo del giudi-zio abbreviato

MASSIMA

TERREMOTO

Danni dalla «Pa»per aiuti in ritardodiRosario Dolce

Il Tar Abruzzo ha condannato ilComune dell’Aquila per il

ritardo nell’erogazione dei contributi (che proprio per questo erano stati minori) a un condominio colpito dal sisma .

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