La Carta dei Servizi - Giustizia · La Carta Servizi vuole essere uno strumento per accrescere la...
Transcript of La Carta dei Servizi - Giustizia · La Carta Servizi vuole essere uno strumento per accrescere la...
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
La Carta dei Servizi
Progetto finanziato nell'ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento 2007 – 2013
Gentile Cittadino, abbiamo il piacere di presentarLe la Carta dei Servizi della Procura di Trento.
La Carta dei Servizi è uno dei risultati a cui siamo giunti nel percorso di efficienza organizzativa avviato nel 2010. Il nostro lavoro di riassetto organizzativo, tra i principali obiettivi, ha avuto quello di offrire al cittadino servizi più efficienti e rispondenti alle sue esigenze. La Carta Servizi vuole essere uno strumento per accrescere la consapevolezza dei diritti e doveri del Cittadino‐Utente, il quale in tal modo avrà la possibilità di un controllo effettivo sui servizi da noi erogati, sulla loro qualità e sulla correttezza del nostro agire.
2
Il lavoro di tutti i dipendenti ha consentito di effettuare, a partire dall’anno 2010, uno sviluppo organizzativo degli uffici e di avviarci alla Certificazione di Qualità di cui alla Norma UNI EN ISO 9001:2008.
La Carta dei Servizi della Procura di Trento sarà soggetta a momenti di verifica, miglioramenti ed integrazioni, ciò non soltanto per il modificarsi delle situazioni, ma anche per il perseguimento dei vari obiettivi di potenziamento dei servizi che la Procura si prefigge: il nostro sforzo sarà quello di tenere aggiornate le informazioni qui contenute.
Sarà possibile ricevere eventuali chiarimenti ed ogni informazione telefonando ai numeri della Procura indicati nell’interno di questo documento. I contenuti del presente documento, inoltre, sono integralmente disponibili sul sito della Procura all’indirizzo www.procura.trento.it
La Procura della Repubblica di Trento è aperta ad ogni miglioramento che possa contribuire a rendere sempre più efficace la comunicazione tra Cittadini e Istituzioni. Ogni suggerimento può essere inoltrato ai seguenti recapiti: per posta, con lettera intestata al Responsabile della Carta dei Servizi,
Indirizzo: Procura della Repubblica di Trento – Largo Pigarelli, 1 – 38122 – Trento per posta elettronica, indirizzata al Responsabile della Carta Servizi, al seguente indirizzo:
[email protected] La nostra Carta Servizi è strutturata nelle seguenti sezioni: Sez. 1 – La Procura. Descrive la Procura della Repubblica e la sua articolazione organizzativa; Sez. 2 – Come opera la Procura. Illustra le strutture funzionali della Procura; Sez. 3 – I “numeri” della Procura. Illustra alcuni parametri quantitativi, di carattere statistico,
inerenti l’attività svolta dalla Procura. Sez. 4 – Come raggiungere la procura. Descrive alcune informazioni utili per raggiungere la
Procura, gli orari di apertura degli uffici e le attività svolte dagli sportelli per il pubblico. Sez. 5 – I certificati di maggiore interesse. Descrive alcune dei certificati rilasciati dalla Procura. Sez. 6 – Informazioni utili. Sez. 7 – La nostra promessa di efficienza. Sez. 8 – Termini tecnici. Contiene una descrizione semplice e chiara dei termini tecnici più
utilizzati in Procura.
La Carta dei servizi
SEZIONE 1 – LA PROCURA
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA COME ISTITUZIONE La Procura della Repubblica fa parte della magistratura. Esercita pertanto compiti giurisdizionali: assicura la tutela di diritti della collettività o dei singoli, agendo in maniera imparziale ed indipendente. Agisce, in ordine d’importanza, nel rispetto della Costituzione, delle norme internazionali applicabili nel nostro Stato, delle norme legittimamente emesse da istituzioni pubbliche nazionali, siano esse statali o locali.
3
In particolare la Procura svolge i seguenti compiti. Indagine penale. Vi sono delle condotte umane che ledono diritti, dei singoli o della collettività.
Per tali lesioni la legge prevede, talora, l’applicazione di una sanzione penale all’autore della condotta (sanzione detentiva e/o pecuniaria penale). Si parla in questi casi di condotte che costituiscono reato. Gli accadimenti che potenzialmente possono costituire un reato sono segnalati alla Procura della Repubblica da un cittadino o da una delle Forze di Polizia. Per accertare se la lesione vi sia stata e chi ne sia l’autore, la Procura svolge delle indagini (indagini preliminari), dirette dai magistrati della Procura (i Pubblici Ministeri) con l’indispensabile collaborazione della polizia giudiziaria. Se non emergono elementi sufficienti per ritenere che un reato sia stato commesso o che un soggetto l’abbia perpetrato il Pubblico Ministero (P.M.) chiede al giudice l’archiviazione del procedimento. Il giudice può accogliere la richiesta o rigettarla, indicando, in quest’ultimo caso, al P.M. di svolgere altre indagini o di formulare un’accusa.
Partecipazione al processo penale. Se il magistrato del Pubblico Ministero (P.M.), a conclusione
delle indagini, ritiene che vi siano prove della commissione del reato da parte di uno o più soggetti specifici, formula per iscritto un’accusa (tecnicamente: un‘imputazione), esercitando l’azione penale. L’esercizio dell’azione penale è la richiesta al giudice di verificare se le prove raccolte siano tali da giungere ad una condanna o ad un’assoluzione dell’imputato. Tale verifica vede la necessaria partecipazione dell’imputato e del suo difensore.
Esecuzione delle sentenze penali. Tale attività normalmente inizia quando le sentenze sono
divenute definitive. L’esecuzione è il procedimento che porta all’applicazione effettiva delle sanzioni penali stabilite in sentenza, nei modi e tempi previsti dalla legge.
Intervento in alcuni procedimenti civili. In alcune specifiche controversie di diritto civile il P.M.
interviene in “procedimenti civili”, nei quali si discute di violazioni di diritti che non costituiscono reato. E’ quanto avviene, ad esempio, nelle cause di separazione e di divorzio. In alcuni casi il P.M. può anche promuovere il procedimento civile a tutela di persone deboli che, per motivi fisici o psichici, non sono in grado di curare i propri interessi; trattasi dei procedimenti di interdizione o di nomina di amministratori di sostegno. Il P.M., infine, può anche promuovere le richieste di fallimento di imprese commerciali che versano in condizioni d’insolvenza.
La Carta dei servizi
Rilascio di certificazioni. Trattasi dei certificati che attestano la sussistenza o meno di condanne
penali per i soggetti interessati (certificati penali) e dei certificati riguardanti la pendenza di procedimenti penali per i quali non è intervenuta sentenza definitiva (certificati dei carichi pendenti). Tali certificati possono essere richiesti anche dai cittadini in quanto necessari per la partecipazione a concorsi, a gare d’appalto o per il rilascio di agevolazioni.
COM' È ORGANIZZATA UNA PROCURA A capo della Procura della Repubblica vi è un Magistrato, il Procuratore della Repubblica che, per assolvere a tutti i compiti che la legge gli attribuisce, è affiancato da altri Magistrati, i Sostituti Procuratori della Repubblica. 4
Nell’esercizio delle attività sopra indicate d’indagine penale, di partecipazione al processo penale o nei procedimenti civili, i Sostituti Procuratore ed il Procuratore vengono denominati Pubblici Ministeri.
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO In Procura il Personale amministrativo opera al fianco dei Magistrati e contribuisce alla produzione e alla gestione di tutte le attività e servizi del Servizio Giustizia attribuito alla Procura. Il Personale amministrativo è costituito da persone con qualifiche diverse: dirigenti, cancellieri, operatori giudiziari ed ausiliari.
LA POLIZIA GIUDIZIARIA Per le attività d’indagine il P.M. si avvale della collaborazione delle Forze di Polizia che, nell’esercizio di tale compito, prendono il nome di Polizia Giudiziaria. Vi sono organi di Polizia Giudiziaria all’interno dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. I compiti di Polizia Giudiziaria, ossia di cooperazione nelle indagini del P.M., sono attribuiti anche ad altri organismi quali, ad esempio, la Polizia Forestale, la Polizia Municipale, gli Ispettori del Lavoro.
La Carta dei servizi
SEZIONE 2 – COME OPERA LA PROCURA
I MAGISTRATI I magistrati della Procura appartengono all’ordine giudiziario, come previsto dalla Costituzione e, al pari dei giudici, sono nominati per concorso in forza dell’art. 106 della Costituzione. Sia nell’organizzazione dell’ufficio che nell’esercizio dell’attività, i magistrati del Pubblico Ministero sono indipendenti da ogni altro potere dello Stato. La carriera del magistrato, quindi anche del P.M., è regolata dalle legge: a decidere circa le progressioni di carriera è il Consiglio Superiore della Magistratura.
5
Il Procuratore della Repubblica dirige l’ufficio per quanto concerne gli aspetti organizzativi e di distribuzione dei procedimenti tra i vari magistrati della Procura. Una volta che il procedimento è stato assegnato ad uno dei magistrati quest’ultimo agisce in autonomia, nell’ambito delle direttive impartite dal Procuratore.
SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Tra le Forze di Polizia che svolgono compiti di Polizia Giudiziaria vi sono organismi, previsti dalla legge, che sono dedicati esclusivamente a svolgere compiti investigativi. Trattasi delle sezioni di Polizia Giudiziaria composte, prevalentemente, da appartenenti ai Carabinieri, alla Polizia di Stato ed alla Guardia di Finanza, che, su loro domanda, sono distaccati a tali compiti a diretto contatto con i pubblici ministeri.
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO Il Personale amministrativo è composto da cancellieri, operatori giudiziari e ausiliari. Sotto la direzione del Dirigente amministrativo il personale svolge funzioni sia amministrative che di supporto all’attività del magistrato. Si tratta di compiti molto vari e delicati, tra i quali rientrano, ad esempio, la documentazione dell’attività giudiziaria, la registrazione e la custodia degli atti, l’assistenza e la partecipazione alla redazione di atti pubblici, il rilascio di certificati e la tenuta dei registri di cancelleria, la gestione dei fascicoli processuali e la fotocopiatura degli atti, la tenuta dell’inventario e dell’archivio, il controllo della sicurezza del sistema informatico, la gestione del personale e delle spese d’ufficio. Il Personale amministrativo cura inoltre il rapporto con il pubblico.
La Carta dei servizi
SEZIONE 3 – I “NUMERI” DELLA PROCURA
Popolazione del circondario di competenza della Procura di Trento: 355.299
PIANTA ORGANICA NUMERICA (Procuratori)
Funzione Organico Vacanti Effettivi Uomini Donne
Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 0
Sostituto Procuratore della Repubblica 10 1 9 4 5
Vice procuratore onorario 11 3 8 4 4
6
NOTIZIE DI REATO (ANNO 2010)
Pendenti all’iniziodel periodo
Sopravvenuti nel periodo
Esauriti nel periodo
Pendenti alla fine
del periodo Movimenti
(A) (B) (C) (A + B ‐ C)
Notizie di reato con autore identificato 4.000 8.394 8.978 3.416
Notizie di reato con autore ignoto 4.684 7.208 8.823 3.069
Atti non costituenti notizie di reato 491 1.361 1.334 518
Totali 9.175 16.963 19.135 7.003
Movimenti medi per Magistrato 1.019,44 1.884,78 2.126,11 778,11
INDAGINI CONCLUSE A CARICO DI AUTORI IDENTIFICATI (ANNO 2010)
Movimenti Movimenti medi per Magistrato
Richieste di archiviazione 4.495 499,44
Richieste di decreto penale di condanna 1.340 148,89
Richieste di rinvio a giudizio 277 30,78
Totali 6.112 679,11
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DI CERTIFICAZIONE (ANNO 2010)
Movimenti Rilasciati a privati
Rilasciati alle PP.AA.
TOTALE
Certificati penali 5.671 30.036 35.707
Carichi pendenti 3.555 2.735 6.290
Certificati iscrizioni nel registro delle notizie di reato 887 0 887
Apostille e legalizzazioni 2.789 0 2.789
Totale 12.902 32.771 45.673
La Carta dei servizi
SEZIONE 4 – COME RAGGIUNGERE LA PROCURA
DOVE SI TROVA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO? La Procura della Repubblica si trova nel Palazzo di Giustizia di Trento al primo piano e ha i seguenti recapiti per il contatto con i cittadini: Procura della Repubblica di Trento Largo Luigi Pigarelli, 1 38122 – Trento 7 Telefono (centralino): 0461 / 200111 (centralino) Fax: 0461 / 200352 La Procura della Repubblica è comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici: la fermata (S. Francesco – Porta Nuova) è raggiungibile con le linee “2”, “C”, “A”, “6” e “7”. La Cartina stradale indica l’area limitrofa a Largo Luigi Pigarelli
Largo LuigiPigarelli
Via S. Francesco
GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO La Procura della Repubblica è aperta al pubblico nei giorni feriali dalle 8.30 alle 13.30
La Carta dei servizi
L’Ufficio assicura comunque la reperibilità di un magistrato di turno per ogni urgenza prevista dalla legge, per tutti i giorni dell’anno e per 24 ore al giorno. Il nominativo del magistrato di turno è comunicato a tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio della provincia di Trento.
DOVE RIVOLGERSI PER RICHIEDERE... La Procura di Trento ha due sportelli per il pubblico: SPORTELLO 1, che si trova al Piano Terra (Ufficio del Casellario), presso il quale è possibile richiedere le seguenti informazioni/certificazioni: 8
a) Certificato Generale del Casellario Giudiziale; b) Certificato Penale del Casellario Giudiziale; c) Certificato Civile; d) Certificato Elettorale del Casellario Giudiziale; e) Certificato Generale del Casellario Giudiziale per uso adozione; f) Certificato del Casellario Giudiziale per la Pubblica Amministrazione; g) Certificato del Casellario Giudiziale per l’ Autorità Giudiziaria; h) Visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale; i) Certificato richiesto dal difensore; j) Certificato carichi pendenti; k) Certificato d'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 C.P.P. co 3); l) Certificati per i privati generali; m) Apostille e legalizzazioni; n) Fogli complementari.
SPORTELLO 2, che si trova al 1° piano, presso la Segreteria Centrale, ove, avendone il titolo o il diritto, è possibile richiedere:
o) le informazioni relative allo stato di un procedimento; p) le informazioni relative al Magistrato assegnatario del procedimento; q) la copia degli atti; r) la visione del fascicolo archiviato; s) altre informazioni.
La Carta dei servizi
SEZIONE 5 –I CERTIFICATI DI MAGGIORE INTERESSE I certificati rilasciati dalla Procura possono essere richiesti e ritirati negli sportelli sopra indicati, dove sono disponibili anche i moduli prestampati da compilare. In alternativa, visitando il sito internet all'indirizzo www.procura.trento.it è possibile consultare ed effettuare il download di tutta la modulistica in formato elettronico. La modulistica inserita nel sito è rinvenibile sia in italiano che in inglese. 9 Certificati del Casellario Giudiziale: tali certificati possono essere richiesti a qualunque Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente. Essi sono suddivisi in: Certificato Generale (art. 24 T.U.)
Riporta le iscrizioni risultanti in materia penale, civile ed amministrativa. Costituisce l’unione dei dati risultanti dal certificato penale e del certificato civile (v. sotto) e contiene, pertanto, le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle previste dall’art. 24 del D.P.R. 313/2002 – Testo Unico del Casellario.
Certificato Penale (art. 25 T.U.) Contiene le iscrizioni relative ai provvedimenti penali previste agli artt. 3 e 25 del D.P.R. 313/2002 – Testo Unico del Casellario. Essenzialmente trattasi dell’attestazione delle condanne penali subite da un determinato soggetto. In assenza di condanne il certificato recherà l’indicazione “NULLA”.
Certificato Civile (art. 26 T.U.), Riporta le iscrizioni relative ai provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale), i provvedimenti relativi ai fallimenti, i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza.
Certificato Visura (art. 33 T.U.) Il D.P.R. 14/11/2002 n. 313 (Testo unico sul Casellario) prevede, all'art. 33, la possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni presenti nel Casellario Giudiziale a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale. La visura non ha efficacia certificativa, quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro ma consente il mero controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.
Certificato d'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 Codice Procedura Penale) Consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale. Va segnalato che la certificazione che non riporta alcuna notizia di reato non esclude in modo assoluto l'iscrizione nel registro notizie di reato. Infatti, sussiste il divieto di comunicare notizie relativamente ai reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) del codice di procedura penale (trattasi di una lunga lista di reati di particolare gravità). Inoltre, non è consentito comunicare notizie relative a procedimenti per i quali il P.M. ravvisa, con provvedimento scritto,
La Carta dei servizi
la sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine. Certificato dei carichi pendenti
Attesta eventuali procedimenti penali in corso, nei quali l’indagato abbia assunto la qualità di imputato.
Assicuriamo il termine di due giorni lavorativi per il rilascio dei certificati non urgenti, mentre prevediamo il rilascio nella stessa giornata della richiesta se il certificato richiesto è urgente. Unica eccezione è il certificato d'iscrizione nel registro delle notizie di reato per il quale siamo normalmente in grado di rilasciare il certificato entro sette giorni lavorativi e non è prevista la richiesta con urgenza. Ciò dipende dal numero dei procedimenti a carico del soggetto richiedente o per il quale lo stesso sia persona offesa; quando sono numerosi e sono trattati da P.M. diversi, ciascun magistrato deve autorizzare la comunicazione, con conseguente passaggio in diversi uffici. Garantiamo che in caso di ritardi forniremo adeguata giustificazione.
10
Tutti i certificati del Casellario Giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. I suddetti certificati possono essere richiesti on‐line registrandosi al sito e compilando direttamente via internet i moduli per la richiesta dei certificati (solo nel caso di richiesta non urgente). Certificato di chiusura inchiesta: attesta che il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della Procura è stato archiviato dal giudice per le indagine preliminari. Normalmente viene richiesto per fini assicurativi. Il certificato si può richiedere alla segreteria centrale che girerà la richiesta al magistrato che ha seguito il caso. Se il procedimento è stato archiviato, il certificato è rilasciato normalmente nell'arco di 7 gg. lavorativi dalla richiesta. Se il procedimento non è stato archiviato, occorre attendere la definizione del procedimento.
Alcuni certificati possono essere richiesti, oltre che dal diretto interessato, anche da persona da lui delegata. In questo caso, la persona delegata dovrà presentarsi allo sportello munita sia di un proprio documento d’identità (originale e in corso di validità) che di un documento d’identità (originale e in corso di validità) della persona interessata. Il costo dei certificati deve essere corrisposto in marche da bollo. Il certificato richiesto con urgenza comporta un maggior costo. Il personale allo sportello non accetta e non può ricevere denaro contante.
La Carta dei servizi
SEZIONE 6 – INFORMAZIONI UTILI
DENUNCIA La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati.
La denuncia può essere presentata da un privato cittadino, oppure dal suo avvocato, da pubblico ufficiale e da un incaricato di un pubblico servizio. 11
La denuncia può essere presentata ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza. La denunzia scritta può anche essere depositata nei nostri uffici di Procura, piano I, presso lo sportello aperto al pubblico. Il denunziante deve essere munito di documento di identificazione in originale da esibire e di copia fotostatica dello stesso da unire alla denuncia.
QUERELA La querela è prevista dagli artt. da 336 a 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio. Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del “fatto‐reato”, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela può essere presentata dalla persona offesa o da altra persona munita di procura speciale rilasciata dalla persona offesa entro: 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia dl fatto che costituisce reato 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).
La querela presentata per iscritto deve recare la firma del querelante, debitamente autenticata. Può essere depositata presso le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) o in Procura, ufficio di sportello aperto al pubblico posto al primo piano del palazzo di giustizia. La querela può anche essere presentata oralmente; in tal caso le dichiarazioni rese dalla persona offesa devono essere raccolte per iscritto da un ufficiale di polizia giudiziaria (normalmente presso i Carabinieri, la Polizia di Stato o la Guardia di Finanza). Anche il Pubblico Ministero è abilitato a raccogliere la querela; potrà delegare allo scopo un ufficiale di polizia giudiziaria.
La legge italiana prevede la remissione della querela, ossia il suo ritiro da parte del querelante o del suo avvocato, dandone notizia in forma orale o scritta all’autorità giudiziaria procedente o all’ufficiale di polizia giudiziaria. Per alcune ipotesi di reato (violenza sessuale o atti sessuali con minori) la querela risulta irrevocabile. La remissione per avere effetto deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al fatto.
La Carta dei servizi
RILASCIO PERMESSI DI COLLOQUIO Ai sensi dell’art. 18 dell’Ordinamento Penitenziario, i prossimi congiunti della persona in stato di detenzione (ed anche altre persone, ma particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari), in relazione a procedimenti penali instaurati dalla Procura, possono chiedere al Pubblico Ministero competente per il procedimento di essere autorizzati al colloquio con il proprio congiunto in stato di detenzione.
E’ possibile richiedere il rilascio di un permesso: PERMANENTE, ossia valido per più visite; SINGOLO, valido per una sola visita; 12 STRAORDINARIO, valido per una sola visita senza incidenza sul monte ore.
Il numero di colloqui (giornaliero, settimanale o mensile) e le modalità (orari, tempi, prescrizioni), una volta rilasciato il permesso, dipendono dalla normativa applicata dagli istituti penitenziari di pena, presso i quali devono essere ottenute le relative informazioni.
NULLA OSTA AL SEPPELLIMENTO Il nulla osta al seppellimento o alla cremazione è l’autorizzazione del Pubblico Ministero, titolare del procedimento, al seppellimento o alla cremazione di una salma posta “a disposizione dell’autorità giudiziaria”. Questo accade in tutti i casi in cui la morte sia dovuta a reato o anche quando vi sia il semplice sospetto di reato o quando la morte è avvenuta per causa violenta, o comunque non naturale. In tali casi, la procedura di accertamento sulle cause del decesso si avvia a seguito di segnalazione delle forze dell’ordine o delle strutture sanitarie ove è avvenuto il decesso. Più raramente il P.M. può disporre autonomamente accertamenti sulla causa della morte disponendo indagini. Normalmente la procura rilascia il nulla osta anche senza richiesta sulla base delle informazioni raccolte. Il nulla osta dell’autorità giudiziaria è in tali casi condizione indispensabile per il rilascio da parte dell’ufficiale di stato civile del permesso di seppellimento.
Nel caso di cremazione è necessario un nullaosta specifico. In ogni caso, per poter ottenere il permesso di cremazione è necessario che si verifichi almeno uno dei seguenti casi: la richiesta deve essere fatta dal parente più prossimo (moglie o marito vedova/o; in mancanza, i
figli tutti e all'unanimità; in mancanza anche di questi, i parenti più prossimi di pari grado tutti e all'unanimità). Il richiedente è tenuto a firmare un documento in presenza dell'Ufficiale di Stato Civile che attesti le condizioni prescritte;
il defunto è iscritto ad una società di cremazione nazionale; il defunto ha depositato un atto presso studio notarile con firma autenticata; esiste testamento olografo del defunto (datato e sottoscritto di mano dal testatario) che esprime
tale volontà in seguito al decesso.
ISTANZA DI DISSEQUESTRO Il proprietario di un bene sequestrato, o il suo difensore e, inoltre, il possessore che legittimamente lo detiene o il suo difensore, nell’ambito di un procedimento penale, ne può chiedere il dissequestro
La Carta dei servizi
al magistrato titolare del procedimento stesso.
NOMINA DEL DIFENSORE La nomina è l’atto mediante il quale l’interessato, o altri per lui, investe un avvocato del mandato di rappresentarlo e assisterlo nella tutela dei propri interessi oggetto delle indagini e del processo.
Nel caso in cui non venga nominato un difensore di fiducia, o ne è rimasto privo, l’indagato e l’imputato sono assistiti da un difensore d’ufficio il quale: ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo; cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia; deve essere retribuito dall'assistito salvo che non ricorrano i presupposti del gratuito patrocinio. 13
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. La persona offesa dai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo può essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti previsti di reddito annuo imponibile. Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo: i cittadini italiani; gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che siano indagati, imputati, condannati, persone offese dal reato, danneggiati che intendano costituirsi parte civile, responsabili civile o civilmente obbligati per l'ammenda; Il beneficio non è ammesso: nei procedimenti penali per evasione di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore. Ulteriori informazioni possono essere reperite consultando l’apposita pagina del sito alle sezione “Notizie Utili”.
INFORMAZIONI PER I TESTIMONI La testimonianza secondo la legge italiana costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono poste, non nascondendo nulla di ciò di cui è a conoscenza sui fatti del processo e per i quali viene
La Carta dei servizi
richiesto di riferire. L’affermazione del falso dinanzi al giudice od il tacere in tutto od in parte di ciò che si sa intorno ai fatti sui quali si viene sentiti come testimoni costituisce reato e sono puniti in base all’art. 372 c.p.. L’affermazione del falso dinanzi al P.M. od il tacere in tutto od in parte di ciò che si sa intorno ai fatti sui quali si viene sentiti come testimoni, costituisce reato ai sensi dell’art. 371 bis c.p.. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. In base all’art 384 c.p., non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale. Per il testimone che regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 C.P.P..
14
Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl.Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45‐48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato. La legge prevede che per i testimoni residenti nel comune ove la testimonianza deve essere resa o che risiedono in comune distante non oltre 2,5 km. possano ricevere, a loro richiesta, un’indennità di € 0,36 al giorno. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo di seconda classe dei servizi di linea o, se autorizzato dall’autorità giudiziaria, al prezzo in classe economica del biglietto aereo. In aggiunta la legge prevede un’indennità pari ad € 0,72 per ogni giorno di viaggio e di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame testimoniale. Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza. Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare, pur avendo l'obbligo di comparire: i prossimi congiunti dell'imputato (art.307,c.4 C.P.P.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di
testimone salvi i casi disposti dall'art.199,c.1 C.P.P. gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni, i cui statuti non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 C.P.P.)
gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio, fatti salvi i casi in cui gli stessi hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 C.P.P.)
i pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.201 C.P.P..), politico o militare.
Ulteriori informazioni possono essere reperite consultando l’apposita pagina del sito alle sezione “Notizie Utili”.
La Carta dei servizi
SEZIONE 7 – LA NOSTRA PROMESSA DI EFFICIENZA
POLITICA PER IL MIGLIORAMENTO La politica per il miglioramento della qualità dei servizi erogati si fonda sui seguenti concetti: I nostri valori
Ogni nostra risorsa umana deve essere consapevole che il proprio lavoro si svolge:
nel rispetto dei valori etici condivisi di lealtà, integrità, fiducia reciproca, e professionalità;
nel rispetto della Costituzione Italiana e delle sue leggi; 15
nella tutela dell’immagine e credibilità della nostra Procura;
nella ricerca del miglioramento continuo;
nel perseguire la soddisfazione delle esigenze di tutte le parti interessate.
In particolare:
noi crediamo nel rispetto della persona umana;
la collaborazione reciproca rappresenta il nostro stile di vita;
apprezziamo l’esperienza e le capacità personali;
cerchiamo il giusto equilibrio tra le esigenze dei singoli e il servizio alla giustizia;
siamo consapevoli del dovere della riservatezza. La nostra missione
La funzione fondamentale della Procura della Repubblica è quella di assicurare che:
le leggi dello Stato la cui inosservanza costituisce reato siano applicate correttamente ed in tempi ragionevoli.
Il miglioramento dei tempi della Giustizia
Il nostro principale obiettivo di miglioramento si concretizza nel concetto di “tempestività” dei servizi erogati, nella convinzione che “una giustizia lenta o tardiva è una giustizia quasi sempre negata”. Dobbiamo far presente che i procedimenti che trattiamo sono di diversa complessità e difficoltà. I tempi di definizione dei procedimenti, quindi, dipendono da tali caratteristiche. Desideriamo giungere alla conclusione di ogni indagine previo il necessario approfondimento. Il nostro criterio guida, pertanto, è quello della definizione del procedimento in tempi ragionevoli, che tenga cioè presente la necessità che ogni procedimento abbia la giusta attenzione.
Il nostro impegno, pertanto, è principalmente indirizzato verso: la conclusione dei procedimenti d’indagine penale in tempi ragionevoli; il mantenimento degli attuali tempi di rilascio dei certificati.
La Carta dei servizi
La tabella illustra i tempi medi di conclusione dei procedimenti.
NUMERO DEI PROCEDIMENTI ESAURITI SUDDIVISI PER DURATA
Tempi medi Richieste di archiviazione Inizio Azione penale Altre richieste definitorie
Entro 6 mesi 3.476 1.559 1.195
Da 6 mesi a 1 anno 705 702 73
Da 1 a 2 anni 272 727 35
Oltre 2 anni 108 121 5 16
La tabella illustra i tempi (giorni lavorativi) per il rilascio dei certificati.
IMPEGNI PER I TEMPI DI RILASCIO DEI CERTIFICATI (Giorni Lavorativi)
Certificati Tempi di rilascio Tempi di rilascio
(urgenza)
Certificato di chiusura inchiesta 7 GG
(procedimenti archiviati) non previsto
Certificato d'iscrizione registro notizie di reato 3 GG non previsto
Altri Certificati 2 GG Stessa giornata della richiesta
La Carta dei servizi
SEZIONE 8 – TERMINI TECNICI Segue una descrizione dei termini tecnici più utilizzati.
TERMINE DEFINIZIONE
Archiviazione Atto con il quale viene chiusa un’indagine preliminare perché il fatto investigato non è un reato o perché l’indagato non l’ha commesso o, infine, perché non è stato individuato l’autore. L’archiviazione è richiesta dal Pubblico Ministero (P.M.) ed è decisa dal Giudice.
Arresto Atto con cui la Polizia Giudiziaria priva della libertà personale una persona colta nella flagranza di un reato per il quale la legge prevede l’arresto. La polizia giudiziaria deve immediatamente informare il P.M. mettendo la persona arrestata a sua disposizione.
Azione penale Atto con cui il P.M. conclude l’indagine preliminare nel caso in cui ritiene di aver raccolto sufficienti prove della colpevolezza dell’imputato e, formulando l’imputazione, ne chiede il processo penale. L’esercizio dell’azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M.
Convalida di arresto o fermo
Atto con cui il Giudice verifica se l’arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della legge.
Casellario giudiziale
Ufficio istituito presso la Procura della Repubblica che raccoglie e custodisce i precedenti giudiziari, in particolare quelli penali, delle persone fisiche e dei soggetti collettivi e che rilascia, a richiesta, il relativo certificato.
Fermo Atto con cui la Polizia giudiziaria, se esiste il pericolo di fuga, priva della libertà personale una persona gravemente sospettata di aver commesso un grave reato con l’obbligo di informarne immediatamente il P.M.
Giudice L’organo che da solo (Giudice monocratico) o in collegio (Giudice collegiale) decide un processo o una fase del processo dopo aver ascoltato in contraddittorio le ragioni dell’accusa e della difesa.
Imputato E’ la persona nei confronti della quale il P.M. instaura il processo al termine dell’indagine preliminare perché lo ritiene responsabile di un determinato fatto che è punito dalla legge.
Indagato È la persona sospettata nei cui confronti il P.M. svolge un’indagine preliminare per accertare se è responsabile o meno, a suo giudizio, di un determinato fatto la cui violazione è punita dalla legge (reato).
Indagine preliminare
Fase del procedimento penale durante la quale il P.M., con l’aiuto della Polizia giudiziaria, raccoglie ogni possibile elemento di prova per accertare se un determinato fatto costituisce reato e se l’indagato lo ha commesso.
Interdizione Provvedimento con cui viene tolta la capacità di agire ad una persona che, per malattia fisica o psichica, non è più in grado di gestirsi.
Istanza Atto con cui l’indagato o l’imputato si rivolgono al P.M. o al Giudice per ottenere una decisione interlocutoria.
Magistrato È colui che esercita una funzione giudiziaria. Il termine comprende sia i Giudici sia i Pubblici Ministeri. La differenza tra le due figure è sostanzialmente la seguente: Il Giudice esercita una funzione giudicante e cioè decide le controversie, il Pubblico Ministero invece esercita la funzione requirente, vale a dire svolge e dirige le indagini.
17
La Carta dei servizi
18
La Carta dei servizi
TERMINE DEFINIZIONE
Notizia di reato E’ l’informazione trasmessa o acquisita dal P.M. di un avvenimento storico che, ove accertato, potrebbe costituire reato. La Polizia giudiziaria ha, tra i suoi compiti istituzionali quello di raccogliere le notizie di reato e trasmetterle al P.M.. La notizia di reato può essere contenuta anche in una denunzia, in una querela, in un articolo di giornale ed in qualsiasi atto, pubblico o privato.
Procedimento penale
Insieme di stati e gradi di un procedimento giudiziario penale in cui una persona può venire a trovarsi dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, detto anche registro degli indagati, fino alla sentenza definitiva.
Processo penale Fase del procedimento penale in cui, chiusa l’indagine preliminare, viene discusso davanti ad un Giudice, in contraddittorio tra accusa e difesa, della colpevolezza o innocenza dell’imputato.
Pubblico Ministero
Organo dello Stato che conduce le indagini preliminari, alla fine delle quali, se non richiede l’archiviazione, esercita l’azione penale, e sostiene la Pubblica Accusa nel processo penale.
Reato È quel fatto umano che consiste nella violazione di un comando o nell’inosservanza di un divieto e che la legge punisce con una sanzione penale.
Registro delle notizie di reato
Registro esistente presso la segreteria Centrale della Procura della Repubblica in cui per legge deve essere iscritta ogni persona nei cui confronti viene svolta un’indagine preliminare.
Rinvio a giudizio Atto con cui il P.M. conclude l’indagine preliminare e formulando un’imputazione chiede al giudice che verifichi la colpevolezza od innocenza della persona accusata.
Sentenza Atto con cui il Giudice conclude il processo. Può essere di condanna quando riconosce la colpevolezza dell’imputato o di assoluzione quando ne riconosce l’innocenza.
Udienza Luogo in cui si svolge la fase del processo davanti al Giudice e nel contraddittorio tra accusa e difesa.
RINGRAZIAMO il Fondo Sociale Europeo la Provincia Autonoma di Trento il Comune di Trento la Fondazione Formit Un ringraziamento speciale va inoltre a tutto il personale che direttamente ha collaborato alla stesura di questa Carta dei Servizi realizzata dalla Procura della Repubblica di Trento. Il Responsabile: Pasquale Profiti