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Collegio Sindacale
Corso di Audit e Governance
Università degli Studi di Bergamo
Dott. Stefano Mazzocchi
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L’organo di controllo nei vari Modelli di governance
Modello tradizionale Modello monistico Modello dualistico
Organo di controllo COLLEGIO SINDACALECOMITATO PER IL CONTROLLO
SULLA GESTIONE
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
Chiamato "Comitato per il controllo interno e la revisione
contabile" negli Enti di Interesse Pubblico (società quotate,
emittenti titoli diffusi, ecc.)
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Collegio Sindacale
Modello tradizionale
Collegio Sindacale
nelle società per azioni non quotate
Artt. 2397 – 2409 Codice Civile
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Composizione (art. 2397 c.c.)
3 o 5 Membri effettivi + 2 Membri supplenti
Almeno 1 Membro effettivo e 1 Membro supplente
Iscritti nel registro dei Revisori contabili
Gli altri se non iscritti nel registro dei Revisori contabili, scelti tra
Iscritti Albi professionali o Docenti di ruolo di materie
economiche o giuridiche
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
La prima volta viene nominato nell’Atto costitutivo,
successivamente nominato dall’Assemblea Ordinaria.
Resta in carica per 3 esercizi e scade alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio.
Ad esempio, se un sindaco viene nominato il 23/04/2014 resterà in
carica fino all’approvazione del bilancio chiuso in data 31/12/2016
(presumibilmente aprile 2017).
La cessazione ha effetto dal momento della ricostituzione
del nuovo Collegio.
Nomina e cessazione dall’ufficio (art. 2400 c.c.)
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Il Presidente è nominato dall’Assemblea.
Presidenza (art. 2398 c.c.)
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Cause di incompatibilità (art. 2399 c.c.)
Non possono essere eletti e, ove eletti, decadono d'ufficio dalla
carica:
coloro che non possono essere nominati amministratori della
SPA;
coniuge/parenti/affini entro il quarto grado degli amministratori
della SPA e/o di sue consociate;
amministratori della S.p.A. e/o di sue consociate;
coloro che sono legati alla società o ad altre società del
gruppo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo
di consulenza o prestazioni d'opera retribuita.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Indipendenza
I sindaci devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità
e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne
compromettano l’indipendenza.
Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità
previste dalla legge sono dirette a garantire l’indipendenza
del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un
corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al
Collegio Sindacale.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Indipendenza
In generale, il requisito dell’indipendenza deve soddisfare simultaneamente
i due seguenti aspetti:
il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a
considerare nell’espletamento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per
l’esercizio della sua funzione escludendo ogni fattore ad esso estraneo;
la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle
quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione
che la capacità del sindaco di svolgere l’incarico in modo obiettivo sia
compromessa.
INDIPENDENZA MENTALE
INDIPENDENZA FORMALE
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Cessazione dei sindaci
Le cause di cessazione dalla carica di sindaco sono:
1) SCADENZA DEL TERMINE (art. 2400 c.c.): i sindaci restano
in carica per 3 esercizi e scadono alla data di approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Cessazione dei sindaci
2) SOSTITUZIONE (art. 2401 c.c.): la sostituzione del sindaco è
un'ipotesi possibile solo in caso di sua morte, rinuncia, decadenza.
In tale eventualità entrano in carica i sindaci supplenti in ordine di
età e tenuto conto che uno dei sindaci effettivi deve comunque essere
un revisore iscritto all’Albo.
I supplenti restano in carica fino all'assemblea successiva, che
provvede alla nomina sia dei nuovi sindaci effettivi che supplenti.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Cessazione dei sindaci
Qualora i sindaci supplenti non siano in numero sufficiente per
integrare il numero minimo statutario previsto, occorrerà invece
convocare l'assemblea perché provveda in merito.
In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale il suo
posto è preso dal sindaco più anziano fino all'assemblea
successiva.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Cessazione dei sindaci
3) REVOCA (art. 2400 c.c.): i sindaci possono essere revocati
solo per giusta causa e con delibera assembleare approvata
dal tribunale, sentito il sindaco in questione.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Retribuzione (art. 2402 c.c.)
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto,
deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per
l'intero periodo di durata del loro ufficio.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Riunioni del Collegio
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, anche attraverso
mezzi telematici (videoconferenza o altri mezzi equipollenti) se lo
statuto lo consente.
QUORUM COSTITUTIVO: il collegio è regolarmente costituito
con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
QUORUM DELIBERATIVO: delibera a maggioranza assoluta
dei presenti.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Riunioni del Collegio
Il sindaco che, durante lo stesso esercizio, non partecipa a più di
due riunioni del collegio sindacale decade dalla carica, salvo
abbia giustificati motivi.
Gli accertamenti eseguiti e le deliberazioni prese nelle riunioni dei
sindaci devono risultare dal libro delle adunanze del collegio
sindacale. Tale libro deve essere sottoscritto dagli intervenuti.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Responsabilità (art. 2407 c.c.)
Solidale con gli amministratori
per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della
loro carica.
Rispondono nei confronti della società, dei soci, del terzo danneggiato, dei creditori sociali.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Responsabilità (art. 2407 c.c.)
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico;
sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Poteri (art. 2403 bis c.c.)
I sindaci possono in qualsiasi momento:
procedere ad atti di ispezione e di controllo;
chiedere agli amministratori notizie sulle operazioni sociali o su
determinati affari;
scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e
all'andamento generale dell'attività;
avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di
propri dipendenti ed ausiliari, al fine di svolgere specifiche
operazioni di ispezione e di controllo.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Poteri
I sindaci possono e devono denunciare al Tribunale irregolarità e
violazioni compiute dagli amministratori che possono produrre un
danno alla società
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Doveri (art. 2403 c.c.)
I loro doveri sono:
VIGILANZA in particolare circa:
- l'osservanza della legge e dello statuto da parte della S.p.A.
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo,
contabile della S.p.A. e il suo corretto funzionamento.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Che cosa si intende per principi di corretta amministrazione?
Sono le regole del buon governo dell’impresa:
- Controllo preventivo delle condizioni di mercato.
- Verifica dell’adeguatezza della struttura operativa dell’impresa.
- Valutazione del tasso di rischio dell’operazione.
- Congruità dell’utile sperato rispetto al volume degli investimenti.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Cosa deve considerare il Collegio nell’esercizio della vigilanza sui
principi di corretta amministrazione?
Esempi:
programmi di investimenti non coerenti
concessioni di garanzie a terzi in misura eccessiva
programmi di forte disinvestimento a prezzi non remunerativi
esistenza di perdurante e rilevante squilibrio di tesoreria
effettuazioni di operazioni con società situate in paesi a fiscalità
agevolata
operazioni con controparti non indipendenti
vendite concentrate in un numero limitato di clienti
assenza di procedure per la valutazione del fido a clienti
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Doveri
PRESENZA: i sindaci, a differenza dei revisori, hanno l'obbligo di
assistere alle riunioni di:
- Assemblea degli Azionisti
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
Il sindaco che non presenzi all'Assemblea degli Azionisti, oppure a
due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Doveri
SOSTITUZIONE NEI COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI
(art. 2406 c.c.)
Il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea, qualora
alternativamente:
- gli amministratori non provvedano
- se ravvisano fatti da rendere urgente la convocazione
dell'assemblea
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Collegio Sindacale – Modello tradizionale
Doveri
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nella società per azioni la revisione legale dei conti spetta ai
sindaci solo nei casi in cui la società congiuntamente:
- abbia adottato il modello tradizionale
- non sia obbligata al consolidato
- non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio (non Enti di
Interesse Pubblico)
- non abbia optato per delegare la revisione legale a un revisore
iscritto o ad una società di revisione attraverso ad esempio
l'atto costitutivo
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Modello tradizionale
Società per azioni
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Collegio Sindacale
Rapporti Sindaci-Revisori
Quando in una società ci sono entrambi gli organi, sindaci e
revisori, quali sono i rapporti tra loro?
Società non Enti di Interesse Pubblico art. 2409-septies
Il "Collegio Sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale si
scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per
l'espletamento dei rispettivi compiti."
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Rapporti Sindaci-Revisori negli Enti di Interesse Pubblico – art.19
D.Lgs. 39/10
Monitoraggio della revisione legale
Monitoraggio e verifica dell'indipendenza
Conferma annuale dell'indipendenza
NAS
Acquisizione di informazioni sulla metodologia e strutturazione del lavoro di revisione
Acquisizione di informazioni sull'indipendenza del revisore (art. 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 17 D.Lgs. 39/10 e art. 6 Reg. 537/14)
Acquisizione di conferma sull'indipendenza del revisore in sede di acquisizione dell'incarico e di prosecuzione dello stesso
Approvazione preventiva dei servizi diversi dalla revisione (Non Audit Services – NAS)
ISA Italia 260 Comunicazione con i
responsabili dell'attività di
governance
ISA Italia 265 Comunicazioni delle
carenze del controllo interno ai
responsabili delle attività di governance
ed alla direzioneTwo way
Le principali aree di attività del Comitato e
l'interazione con i principi di revisione
Obbligo di monitoraggio della revisione legale del bilancio e verifica della
indipendenza dei revisori
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Rapporti Sindaci-Revisori negli Enti di Interesse Pubblico
– art.19 D.Lgs. 39/10
Il revisore deve produrre una relazione aggiuntiva al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile nel modello
monistico rappresentato dal Collegio Sindacale nella quale spiega
le modalità di svolgimento della revisione, i risultati, eventuali
carenze significative nel controllo interno per l'informativa
finanziaria, altre questioni aggiuntive interessanti per il Comitato.