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EIHhII

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO URBANISTICA,PJANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLAREA METROPOLITANA, EDILIZIA RESIDENZIALE

DIREZIONE REGIONALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICASETTORE VIGILANZA URBANISTICA

Torino, A1

Protn. ‘1j J96Rifprotn.1318 6del 26 gennaio 200].

Al Responsabile deliUffiCio Tecnicodel Comune di10020 BALDISSERO TORJNESE

Oggetto: Comune di BALDISSERO TORINESE (TO).Parere su sussistenza di vincolo di destinazione di immobile a scrviziodcll’attività agricola.

II Comune di Baldissero Forinese chiede con nota prot.n.355 del I 7 gennaio001 pervenuta il 26 m per ii tramite del Settore A voeatura. di esprimere parere

ft nico in merito ad una rknlesta di mutamento di de trnazione duso da rurale a chiledi un fabbricato. assentito oon concessione edilizia del 7 aprile I 989. sottoposto aincolo di destinazione d’uso xentennale. Nella nota ê precisato che Ia CommissioneAgricoitura cornunale ha gia ecpresso parere sfaoreoIe alla cuddetta ichiestasostenendo ra l’3ltro the ccssazione dell attn ita per motix i di eta (come sostenutoialia r prieta ) li n 1300 .tenersi eausa 11 t rza maugiore per oqenrc larasto-aioie Tus . i ni del tumma ‘1) del art 25 della legge tegnale 5

dieembre i9. n,56 e,mi.

La proprieta e possio i aequirenti del tabhra n in questione. i quali per iltro. si

i a inolti erbalm nt Ila Regione. )tt ntni stando eosi Ic ‘o pareresulla leizitt lorrnazione a ito una nu Ii I

ie alla inc k iso

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Questi sostengono che ii vincolo suddetto non sarebbe piü operante, poiché

l’arL25 della legge 28 febbraio I 985, n.47 pone condizioni piü favorçvoli rispetto a

queue convenute. Inoltre. ritengono che per i mutamenti d’uso non sarebbe necessaria Ia

concessione edilizia, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n.498 del 03

dicembre I 993.

Sul punto, bisogna considerare che se ii vincolo ventennale è stato posto

alI’epoca del rilascio della concessione edilizia 7 aprile 1989, pare contraddittorio

invocare adesso condizioni piü vantaggiose, previste dalla legge n.47/1985, allora giã

vigente. Per altro, la legge regionale 8 luglio 1999, n.19, all’art.8 dichiara che costituisce

mutamento della destinazione d’uso in atto ii passaggio dalla categoria agricola a quella

residenziale e subordina a concessione edilizia, anche senza opere, l’eventuale

mutamento, ove ammesso.Si rammenta, infatti, che I’ultimo comma dell’art.25della legge 28 febbraio

1985, n,47 è stato modificato dalFart.2, comma 60, delIa legge 23 dicembre 1996, n,662

ed oggi dispone: “Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non

connessi a trasformazioni fIsiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a

concessione. e quali mutamenti. . .siano subordinati ad autorizzazione”.

In adeguamento a queste disposizioni ed in conformitã ai nuovi principi la

Regione Piemonte ha legiferato di conseguenza.

Quindi, si concorda con quanto espresso dalla Commissione Agricoltura

comunale sulla illegittimitâ delI’intervento richiesto e si invita ii Comune a vigilare sul

mantenimento delle destinazioni d’uso in atto sul territorio, in particolare su quella

agricola. come previsto dal 3° comma delFart,i0 delia legge n,i0/1977 e dalFart,12

della legge 9 maggio 1975, nJ53.

IIi Responsabi1e di Unità ()rganizzativa

dott Anionio TRIFIRO’