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GIORNATA DI STUDIO ANNO FORMATIVO 2017-2018 A cura di Giorgio CONFENTE Nadia GENTINA IVA NELLE OPERAZIONI CON ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI ______________________________________________________ L O D I

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GIORNATA DI STUDIO

ANNO FORMATIVO

2017-2018

A cura diGiorgio CONFENTENadia GENTINA

IVA NELLE OPERAZIONICON ESTERO TRA NOVITÀE CASI RICORRENTI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

______________________________________________________

L O D I

CONVEGNO GRATUITO

IL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA

21 settembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

riconosciuti max 4 CFP - posti a sedere n. 120 (n.b. leggere note in calce)

FOYER DELL’AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI VIA POLENGHI LOMBARDO 13 - LODI

in collaborazione con BANCA POPOLARE DI LODI

dott. Carlo Nocera Pubblicista,Giuristad’impresa

Programma:

§ Le modifiche alla mediazione e reclamo: analisi del nuovo scenario e rivisitazione della procedura dell’istituto giuridico.

§ La sospensione cautelare “a tutto tondo”: presupposti per le richieste nei differenti gradi di giudizio.

§ L’estensione della conciliazione giudiziale.

§ La “nuova” esecutività delle sentenze.

§ Le novità al giudizio di ottemperanza.

§ La disciplina delle spese processuali e l’avvento della “lite temeraria”.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

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§ La “nuova” esecutività delle sentenze.

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§ L’estensione della conciliazione giudiziale.

§ La “nuova” esecutività delle sentenze.

§ Le novità al giudizio di ottemperanza.

§ La disciplina delle spese processuali e l’avvento della “lite temeraria”.

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IVA NELLE OPERAZIONI CON ESTEROTRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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EUTEKNE S.p.A.Via San Pio V, 27 - 10125 Torinotelefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04e-mail [email protected]

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v.Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 7 novembre 2017.

I presenti materiali sono a cura dei relatori della Giornata di studio e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.

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INDICE

SLIDE

1 IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI 5 A cura di Giorgio Confente e Nadia Gentina.

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI A cura di Giorgio Confente e Nadia Gentina

OPERAZIONI CON L’ESTERO NELLA COMUNICAZIONE DATI FATTURE

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Sono OBBLIGATI alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72. Sono, tra l'altro, tenuti all'adempimento: - il rappresentante fiscale e/o - la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti. nella circolare Agenzia delle Entrate 1/2017, sono state indicate le modalità di compilazione degli specifici campi "Stabile organizzazione" e "Rappresentante fiscale", i cui dati devono essere riportati solo nell'ipotesi in cui tali soggetti sono indicati in fattura Necessità gestire una doppia “anagrafica”: attenzione Non indicare il RF negli acquisti beni 17 c. 2 DPR 633/72

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AMBITO SOGGETTIVO

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SONO soggette all'obbligo di comunicazione: ü  Le operazioni extra territoriali, soggette all'obbligo di emissione della

fattura, sulla base dell’art. 21, comma 6-bis, del DPR 633/72 (es. servizi generici FC IVA 7 ter).

ü  Le operazioni fuori campo IVA per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura nella misura in cui la fattura sia stata emessa su base volontaria dal cedente o prestatore (es. fatture per cessione di azienda, per interessi moratori, per cessione di denaro, ecc.).

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AMBITO OGGETTIVO

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4. Bollette doganali (Risoluzione Agenzia delle entrate 87/E/2017) Per le bollette doganali devono essere comunicati i dati identificativi: ü  del cedente extra-UE e ü  del relativo Paese di stabilimento. Solo per il 2017 è ammessa una compilazione semplificata: ü  il campo "IdPaese" può essere compilato con la stringa "OO"; ü  il campo "IdCodice" può essere compilato con una sequenza di undici "9". “Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che ‘Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota” (Risoluzione Agenzia delle entrate 87/E/2017)

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AMBITO OGGETTIVO

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CODICE DESCRIZIONE OPERAZIONI

“N1 - escluse ex art. 15”. fatture relative al operazioni escluse ex art. 15 del 633/1972 (es. anticipazioni in nome e per conto, risarcimenti, …).

“N2 - non soggette” fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (es. fatture di servizi extra UE, per cessioni di denaro, …)

“N3 – non imponibile" fatture relative alle operazioni non imponibili (es. esportazioni ex art. 8, cessioni intra UE ex art. 41, servizi internazionali ex art. 9, …)

“N4 – esente” fatture relative alle operazioni esenti ex art. 10 (es. prestazione sanitaria, finanziaria, …)

“N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura”

fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati o delle agenzie di viaggio Ø In questi casi il campo del tracciato denominato “Imponibile Importo” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA

“N6 – inversione contabile (reverse charge)”.

fatture relative alle operazioni per le quali si applica il «reverse charge» (es cessione di rottami, prestazioni edili, cessione immobili ecc.)

“N7 – IVA assolta in altro stato UE”.

fatture relative alle operazioni di e-commerce di beni (distance sales) e di servizi (sistema MOSS) + servizi di telecomunicazione e tele-radiodiffusione

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CONTENUTO

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Dato relativo alla “NATURA” dell’operazione

a) per le “fatture emesse”

Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il fornitore non abbia indicato l’imposta in fattura. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta”

b) per le “fatture ricevute”

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso di operazioni soggette a «reverse charge», devono essere valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.

Le operazioni in “reverse charge” devono essere inserite solo nella sezione delle fatture ricevute

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CHIARIMENTI CIRCOLARE 1/2017

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Dati relativi a fatture di acquisto soggette a REVERSE CARGE (intra UE e interno)

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati delle fatture ricevute soggette a «reverse charge» devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti (con il codice “N6” - reverse charge)

Devono essere compilati anche i campi “imposta” e “aliquota”.

Questo vale per:

ü  le fatture di fornitori UE per acquisto di beni e servizi;

ü  le fatture di fornitori interni soggetti a «reverse charge»;

ü  le autofatture ex art. 17 per servizi ricevuti da fornitori extra UE (FAQ AdE);

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CHIARIMENTI CIRCOLARE 1/2017

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Quesito Come devono essere compilati i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del fornitore extra UE nel caso di bollette doganali? Risposta ü  nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un

codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

ü  al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, non hanno la valorizzazione dei dati del fornitore si consente (solo con riferimento alle comunicazioni dell’anno 2017) di inserire i seguenti dati:

•  per <IdPaese> -> stringa “OO” •  per <IdCodice> -> questa sequenza: “99999999999” (undici 9)

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BOLLETTE IMPORT

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Quesito Nelle specifiche tecniche per le «tipologie di documento» il codice «TD10» si riferisce alla fattura per acquisto intra UE di beni e il codice «TD11» alla fattura per acquisto intra UE di servizi. Come devono essere valorizzati questi codici in caso di: 1. di acquisti di beni e di servizi all’interno della stessa fattura; 2. nota di credito su acquisto intracomunitario. Risposte: 1. si deve far riferimento alla componente (cessione o prestazione) prevalente in termini di corrispettivo: quindi, deve essere indicato il codice TD10 se prevale il valore del bene 2. per le note di credito si deve indicare il codice TD4

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TIPO DOCUMENTO ACQUISTI INTRA UE DI BENI E SERVIZI

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Quesito Le esportazioni effettuate da un soggetto in «regime del margine» devono essere indicate con codice natura “N3” (operazioni non imponibili) o “N5” (Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura)? Risposta Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine devono essere indicate con codice natura “N3” (operazioni non imponibili). N.B. anche se la circolare non lo dice, le cessioni INTRA UE in regime del margine, invece, dovrebbero essere indicate con codice natura N5

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ESPORTAZIONI NEL REGIME DEL MARGINE

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Quesito Come deve essere comunicato un acquisto intra UE effettuato ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non deve essere integrato con l’IVA. Risposta Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare il codice natura ü  “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e ü  “N4” nel caso di operazione “esente”.

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ACQUISTI INTRA NON IMPONIBILI O ESENTI

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Quesito Come deve essere compilata la comunicazione per le fatture emesse nei confronti di privati esteri? Risposta Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco ü  <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo

al paese del cessionario/committente e ü  l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente

(es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).

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FATTURA EMESSA A PRIVATO ESTERO

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Quesito In fase di generazione del file viene richiesto di indicare obbligatoriamente la partita IVA. Come possiamo ovviare al problema non avendo la P.IVA ma solo il codice fiscale nel caso di fatture ricevute dai Comuni di Livigno o Campione d’Italia? Risposta Nel caso di operatori economici residenti in questi comuni, per evitare lo scarto del file, si suggerisce di valorizzare ü  il campo "Codice identificativo della nazione" con il codice "OO" ü  il "Codice identificativo fiscale" con il "codice fiscale del soggetto".

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FATTURA DA LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA

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LE NOVITÀ IN MATERIA DI SERVIZI RELATIVI AGLI IMMOBILI

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Dal 1°gennaio 2017, sono entrate in vigore le disposizioni interpretative giuridicamente vincolanti della Direttiva IVA introdotte dal Reg. UE n. 1042/2013, a sua volta modificativo del Reg. UE n. 282/2011.

par. 2 e 3 dell’articolo 31-bis del Reg. UE n. 282/2011

ELENCA IN MODO NON ESAUSTIVO LE PRESTAZIONI CHE SI CONSIDERANO E NON SI CONSIDERANO RELATIVE A BENI

IMMOBILI

L’obiettivo è garantire un trattamento fiscale uniforme alle prestazioni di servizi immobiliari, in considerazione delle diversità riscontrate nelle legislazioni nelle prassi amministrative dei singoli Stati membri

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Ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, sono considerati “beni immobili”: a)  una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia

possibile costituire diritti di proprietà e il possesso; b)  qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato,

sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;

c)  qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d)  qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio»;

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 13-TER

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I servizi relativi a beni immobili di cui all’art. 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi: a)  derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del

servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; Es. locazioni, servizi alberghieri

b)  erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

Es. perizie o lavori su immobili

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 13-TER

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RIF. NORMA ESEMPI DI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis par 2, lettera a)

L’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;

Art. 31 bis par 2, lettera b)

La prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene

Art. 31 bis par 2, lettera c)

L’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti;

Art. 31 bis par 2, lettera d)

L’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell'acqua, condotte fognarie e simili;

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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RIF. NORMA

ESEMPI DI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis par 2, lettera e)

le opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l'irrigazione e la concimazione

Art. 31 bis par 2, lettera f)

il rilevamento e la valutazione del rischio e dell'integrità di beni immobili

Art. 31 bis par 2, lettera g)

la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell'ambito di controversie

Art. 31 bis par 2, lettera h)

la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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RIF. NORMA

ESEMPI DI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis par 2, lettera i)

la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio (…)

Art. 31 bis par 2, lettera j)

la cessione o il trasferimento di diritti per l’utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l’utilizzo di parte di un immobile, come (…) l’uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie;

Art. 31 bis par 2, lettera k)

lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet

Art. 31 bis par 2, lettera l)

lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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RIF. NORMA

ESEMPI DI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis lettera n)

lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili;

Art. 31 bis lettera o)

la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari (…) consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario

Art. 31 bis lettera p)

l’attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (…)

Art. 31 bis lettera q)

i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili (…), quali le pratiche notarili o la stesura di contratti (…), anche qualora la sottostante operazione (…) non sia portata a compimento.

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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RIF. NORMA NON SONO SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis, par 3, lettera a)

L’elaborazione di planimetrie per fabbricati che non siano destinati a un particolare lotto di terreno

Art. 31 bis par 3, lettera b)

il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non sia assegnata alcuna parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario;

Art. 31 bis par 3, lettera c)

la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili

Art. 31 bis par 3, lettera d)

l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora l'intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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RIF. NORMA NON SONO SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI

Art. 31 bis par 3, lettera e)

la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;

Art. 31 bis par 3, lettera f)

l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazione, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che non siano, o non diventino, parte di beni immobili;

Art. 31 bis par 3, lettera g)

la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;

Art. 31 bis par 3, lettera h)

servizi legali in materia di contratti comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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Qualora siano messe a disposizione di un destinatario attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili, tale operazione costituisce una prestazione di servizi relativi a beni immobili soltanto se il prestatore si assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori. ü  Se insieme alle attrezzature è messo a disposizione del

destinatario personale sufficiente per l’esecuzione dei lavori, si presume che il prestatore abbia assunto tale responsabilità.

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REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 31-BIS

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CHIARIMENTI UTILI IN RELAZIONE, AD ESEMPIO A: ü  Servizi legali ü  Messa a disposizione di stand ü  Servizi di magazzinaggio

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NOTE ESPLICATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICATE IL 26 OTTOBRE 2015

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“montatore” IT 1 art. 8

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO: SERVIZI GENERICI O RELATIVI A IMMOBILI?

negozi in extra UE

art. 41

IVA 22%

IT fornisce e installa

arredamento per

negozi

negozi in UE

Negozi in IT

“montatore” IT 2

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CASO 1: INSTALLAZIONE MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO

28

Subappaltatore IT 1

IN QUALI CASI E QUALI SOGGETTI DEVONO ASSUMERE UNA PARITA IVA ESTERA ? IT DEVE APRIRE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE ?

Committente privato UE

IT esegue lavori edili su immobili

nella UE Committente

soggetto IVA UE Subappaltatore IT 1

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CASO 2: EFFETTUAZIONE DI LAVORI EDILI

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29

COME SI REGOLANO I FLUSSI DI FATTURAZIONE?

Autotrasp. extra

UE

Consorzio autotrasp.

IT

Autotrasp. UE

Autotrasp. IT

Società DE

Società concessionarie autostrade

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CASO 3: PEDAGGI AUTOSTRADE

IVA INDEBITA E SANZIONI RELATIVE A REVERSE CHARGE

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31

In caso di violazione degli obblighi di reverse charge non è legittima la richiesta di versamento dell’imposta: (Corte di Giustizia UE 8.5.2008 cause C-95 e 96/07 sentenza “Ecotrade”) Questi principio è stato recepito dall’Agenzia delle entrate nelle seguenti pronunce: ü  risoluzione 56/E del 6 marzo 2009 ü  circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013

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VIOLAZIONI OBBLIGHI «REVERSE CHARGE»

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Sanzione proporzionale Violazione crea danno all’erario

Quando l’esatto adempimento degli obblighi di reverse comporta

imposta dovuta in capo al cessionario/committente

quando il cessionario/committente non è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione IVA

Sanzione in misura fissa quando l’IVA è stata erroneamente addebitata e versata dal

cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge quando è stato utilizzato il reverse charge in luogo dell’applicazione del regime ordinario

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LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

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TIPOLOGIA VIOLAZONE

SANZIONE APPLICABILE

Omesso «reverse charge»

se la fattura è registrata nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi, ma il cessionario/committente ha omesso di effettuare gli adempimenti previsti ai fini del reverse charge, la sanzione amministrativa è fissa in misura compresa fra 500 e 20 mila euro

Omessa registrazione

dal 5% al 10% del corrispettivo, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non risulta registrata in contabilità. Sanzione proporzionale, pur in assenza di imposta dovuta, in tutti i casi in cui l’operazione non trovi riscontro nella contabilità prevista ai fini delle imposte sui redditi

omesso «reverse» e «pro rata»

dal 100% al 200% dell’IVA indebitamente detratta: se il cessionario/committente ha un limitato diritto alla detrazione, al cessionario sarà richiesto di corrispondere l’imposta che non avrebbe potuto essere detratta, trovando altresì applicazione le sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione rapportate all’imposta dovuta.

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LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

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Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: mancata osservanza della procedura di regolarizzazione prevista ex art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/1997: il cessionario/committente che ü  non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, ü  o riceve una fattura irregolare Entro i trenta giorni successivi o allo spirare del termine dei quattro mesi, deve darne comunicazione all’Ufficio, provvedendo entro lo stesso termine all’emissione della fattura o alla sua regolarizzazione

Sanzione prevista: Le stesse previste dall’art. 6 comma 9-bis

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OMESSA REGOLARIZZAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

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Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis1, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: il caso in cui l’imposta relativa ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente/prestatore, pur avendo le caratteristiche del regime dell’inversione contabile.

ü  Il cedente/prestatore addebita erroneamente l’IVA ü  Il cessionario/committente erroneamente non applica il reverse charge

Sanzione prevista: ü  Fissa - nel caso in cui l’imposta è stata erroneamente addebitata in fattura, cessionario o

committente non sono tenuti all’assolvimento dell’imposta, ma sono puniti con la sanzione compresa fra 250 e 10.000 euro.

ü  Proporzionale – solo se l’Amministrazione finanziaria è in grado di provare che il cessionario/committente fosse consapevole dell’intento di frode/evasione del cedente/prestatore

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ERRONEO ADDEBITO DELL’IVA IN FATTURA (PER OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE INTERNO)

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Norma sanzionatoria: art. 9, comma 9-bis2, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: l’operazione non ha i requisiti per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile, eppure il cessionario o committente procede all’integrazione della fattura ricevuta (ed agli adempimenti conseguenti)

Sanzione prevista: ü  Da 250 a 10.000 euro, applicabile al cedente/prestatore e al cui pagamento è

tenuto solidalmente anche il cessionario/committente

ü  Dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 500 euro, se l’Amministrazione finanziaria ravvisa nella violazione un intento di evasione o di frode del quale sia in grado di provare che il cedente/prestatore fosse consapevole

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ERRONEA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE INTERNO (PER OPERAZIONI NEL REGIME ORDINARIO)

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Norma sanzionatoria: art. 6, comma 9-bis3, D. Lgs. n. 471/1997 Ipotesi di violazione prevista: meccanismo dell’inversione contabile indebitamente applicato ad operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette ad imposta. Sanzione prevista: ü  In sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato nel registro

IVA vendite, sia la detrazione operata, con l’annotazione del registro IVA acquisti.

ü  Rimane fermo il diritto di recuperare l’IVA non detratta: •  nota di variazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 •  rimborso ex art. 21, D.Lgs. n. 546/1992

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REVERSE CHARGE PER OPERAZIONI ESENTI, NON IMPONIBILI O NON SOGGETTE A IVA

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Fattispecie Sanzioni dal 1/1/2016 Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge (se l’operazione risulta dalla contabilità)

Da 500 a 20.000 euro

Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge (se l’operazione non risulta dalla contabilità)

Dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro

Cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi al reverse charge per fatture ricevute da fornitori nazionali o esteri, in caso di totale o parziale indetraibilità (es. pro rata del cessionario/committente)

Dal 90% al 180% (dichiarazione infedele) e 90% (indebita detrazione) dell’IVA indebitamente detratta

Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente di operazioni soggette a reverse charge in caso di mancato ricevimento fattura o di ricevimento di fattura irregolare

Sanzioni previste nei tre casi precedenti

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LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

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Fattispecie Sanzioni dal 1/1/2016

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge)

da 250 A 10.000 euro a carico di entrambe le controparti

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge), con intento di evasione o frode del quale sia provato che il cessionario/committente fosse consapevole

Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Operazione assoggettata erroneamente a reverse charge (in luogo del regime ordinario)

Da 250 a 10.000 euro a carico di entrambe le controparti

Operazione con IVA erroneamente addebitata in fattura (in luogo del regime del reverse charge), con intento di evasione o frode del quale sia provato che il cedente/prestatore fosse consapevole

Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro

Reverse charge effettuato a fronte di operazioni inesistenti

Tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro

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LE SANZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE

IVA ESTERO: LE REGOLE PER I SOGGETTI FORFETARI

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ü  CESSIONI DI BENI ü  ACQUISTI DI BENI ü  PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE ü  PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE ü  ESPORTAZIONI ü  IMPORTAZIONI

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI» Legge 23 dicembre 2014 n. 190 – art. 1, commi da 54 a 89

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Acquisti intracomunitari di beni

si applica l’art. 38, c. 5, lett. c) DL 331/93

NON costituiscono acquisti intra-UE gli acquisti effettuati da soggetti passivi “se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3 … effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato”. ü  per acquisti di beni non è superiore a € 10.000 NON è acq. Intra-UE:

- no reverse charge - no INTRA - no necessità VIES

ü  per acquisti di beni superiori a € 10.000 E’ acq. Intra-UE: - sì reverse charge e versamento IVA entro 16 mese successivo - sì iscrizione VIES - sì Intra-2 bis

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DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI» Circolare 10/E Del 4 Aprile 2016

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Cessioni intracomunitarie di beni

si applica l’art. 41, c. 2-bis DL 331/93

NON costituiscono cessioni intracomunitarie “le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime della franchigia” In fattura occorre indicare la seguente dicitura: “Non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, DL n. 331/93” ü  Non occorre VIES ü  No modelli INTRA

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI» Circolare 10/E Del 4 Aprile 2016

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Servizi resi e ricevuti

Art. 1, c. 58, lett. d) L. 190/2014

I soggetti forfettari “applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”

Servizi RESI -  Iscrizione VIES

-  Emissione fattura art. 7-ter rev. Charge

-  Presentazione Mod. Intra 1-quater (circ. 10/E)

Servizi RICEVUTI -  Iscrizione VIES

-  Integrazione fattura e versamento IVA entro 16 mese successivo (no soglia minima)

-  Presentazione Mod. Intra -quater

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI» Circolare 10/E Del 4 Aprile 2016

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Importazioni – Esportazioni e operazioni assimilate

Effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all’accesso e/o permanenza nel regime forfetario e alle suddette operazioni si applicano, per le operazioni non imponibili gli articolo 8, 8-bis, 9 e 67 per le importazioni e seguenti del DPR 633 del 1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’ 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del medesimo decreto (comma 58, lettera e)).

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

DETTAGLIO OPERAZIONI ESEGUITE DAI «FORFETARI» Circolare 10/E Del 4 Aprile 2016

LA FIGURA DELL’ESPORTATORE NEL NUOVO CDU

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ü  Si tratta di un regime doganale al quale viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio doganale dell’UE (art. 269 Codice Doganale dell’Unione).

ü  È collegato alla materiale uscita della merce dal territorio doganale, alla quale fa seguito la modifica della posizione doganale della merce che da «unionale» diventa «non unionale».

ü  Si articola in due fasi:

Fase dichiarativa

•  Presentazione della dichiarazione doganale presso la dogana di esportazione

•  Comporta l’assegnazione del codice di tracciamento MRN

•  Le informazioni contenute nella dichiarazione producono in capo all’esportatore i medesimi effetti giuridici di un’autocertificazione (la dichiarazione doganale è atto pubblico), anche per ciò che concerne i profili di responsabilità

Fase di uscita delle merci

•  Avviene con la materiale uscita dei beni dal territorio dell’Unione.

•  La dogana di uscita procede all’invio alla dogana di esportazione del messaggio contenente i risultati di uscita, registrato nel database informatico nazionale

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

IL REGIME DOGANALE DI ESPORTAZIONE

ü  Formulario unico per vincolare la merce al regime doganale di esportazione.

ü  Principali campi sensibili: -  2 – soggetto esportatore -  22 – importo fatturato -  33 – classificazione doganale -  44 – documenti a sostegno

della dichiarazione

ü  Pur non r isu l tando appl icabi l i dazi all’esportazione, l’errata compilazione del documento può dare luogo all’applicazione di sanzioni.

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE - EX

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Art. 1 (19) (a) (b) (c) RD

Art. 788 DAC

Art. 1 «Definizioni» RD

1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5 del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci.

2. Quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in a p p l i c a z i o n e d e l c o n t r a t t o a b a s e dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

19. "esportatore": (a) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione; (b) il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso; (c) negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LA NOZIONE DI “ESPORTATORE”

NO

Art. 1 (19) (b)?

Il soggetto sta trasportando merci nel proprio bagaglio

personale?

X è l’esportatore

Art. 1 (19) (a)?

Art. 1 (19) (c)?

X è un soggetto privato (persona fisica)?

X deve trasportare merci fuori dal territorio doganale dell’UE:

X è stabilito nel territorio doganale dell’Unione?

X è titolare del contratto con un destinatario in un Paese terzo?

X ha il potere di determinare che le merci siano trasportate fuori dal territorio doganale dell’Unione?

X non può essere l’esportatore ai sensi dell’art 1 (19) (a) o (c)

NO

NO

X è l’esportatore Art. 1 (19) (a)

NO

Possibilità di nominare un rappresentante doganale indiretto

NO

X è l’esportatore Art. 1 (19) (c)

Possibilità di nominare un

rappresentante doganale indiretto

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA CE

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L’Agenzia delle Dogane in merito alla nuova definizione di esportatore ha precisato che:

ü  il soggetto che assume la veste di esportatore deve essere stabilito nell’UE (fa eccezione la lett. b) relativa al soggetto privato, ad es. viaggiatore residente in un Paese terzo);

ü  un operatore commerciale stabilito in un Paese terzo che intende presentare una dichiarazione di esportazione nell’UE come esportatore dovrà affidare le operazioni ad un soggetto stabilito nell’UE che in qualità di esportatore agisca per suo conto. -  Il rispetto delle condizioni previste per considerare una persona stabilita nell’UE non è garantito

dall’attribuzione al soggetto estero di una P.IVA (a seguito di identificazione fiscale diretta o nomina di un rappresentate fiscale), né il possesso del codice EORI assegnatogli è di per sé sufficiente a garantire di poter assumere la veste di esportatore nelle dichiarazioni doganali presentate nell’UE;

-  pertanto, qualora il soggetto stabilito in un Paese terzo voglia esportare merci dalla UE, avrà cura di utilizzare un rappresentante doganale ivi stabilito che, nel rispetto delle condizioni richieste, sarà indicato nel campo 2 della dichiarazione quale esportatore.

ü  l’ipotesi c) («negli altri casi..») prevede, quale ipotesi residuale, anche in assenza di un contratto concluso con il destinatario di un paese terzo, che sia definito come esportatore il soggetto stabilito nell’UE che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione extra-UE.

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA CIRC. N. 8/D DELL’AGENIZA DELLE DOGANTE

Le merci sono vendute da A a B e rivendute a C. Il flusso amministrativo prevede una fattura emessa da A a B ed una fattura emessa da B a C. ü A non ha il potere di determinare che le merci siano trasportate verso una destinazione fuori dal territorio doganale

dell’Unione. A mette a disposizione di B le merci e le spedisce ai sensi dei termini di vendita del contratto con B. A non è l’esportatore e non sono applicabili né la lett. (a) né la lett. (c) dell’art. 1 (19) RD. Tuttavia, A può diventare esportatore se le è conferito potere da B di determinare la destinazione dell’esportazione delle merci.

ü B è l’esportatore ai sensi dell’art. 1 (19) (a) RD. Il nome e l’indirizzo di B devono essere indicati nella casella 2 della dichiarazione di esportazione. È sufficiente provare il trasferimento della proprietà delle merci per attestare il potere di determinare che le merci siano trasportate verso una destinazione fuori dal territorio doganale dell’Unione.

ü  La situazione sarebbe tuttavia diversa se i documenti della vendita tra A e B mettono in luce che B deve vendere la merce in una determinata area geografica. In tal caso A ha il potere di determinare che le merci devono essere trasportate verso una destinazione fuori dal territorio doganale dell’Unione, nel cui caso A potrebbe essere l’esportatore ai sensi dell’art. 1 (19) (c) RD.

Scenario 1 comunitario Italia Cina

Venditore Compratore

A C

Flusso merci

Belgio

Compratore/Venditore

B

Flusso merci

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA GUIDANCE «DEFINITION OF EXPORTER» DELLA COMMISSIONE EUROPEA

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La resa Incoterms® EXW comporta che il venditore A effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore B presso i propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione. Il compratore B deve pagare il prezzo della merce e deve prenderla in consegna; da tale momento sopporta tutti i rischi di perdita o danni. B deve organizzare il ritiro della merce nel punto di consegna e deve provvedere alle formalità doganali nel Paese di esportazione (Italia) e nel Paese di importazione (Cina). ü Pertanto, A non ha il potere di determinare che le merci devono essere trasportate verso una destinazione fuori

dal territorio doganale dell’Unione e non può essere considerato esportatore né ai sensi dell’art. 1 (19) (a), né 1 (19) (c), RD.

ü B non è stabilito nell’Unione e non può essere considerato esportatore né ai sensi dell’art. 1 (19) (a), né 1 (19) (c), RD.

ü Se B è lo speditore e il suo nome è indicato nella casella 2 della dichiarazione di esportazione, B deve nominare un rappresentante doganale indiretto. Un’altra possibile soluzione è che B nomini A quale persona incaricata delle formalità doganali all’esportazione.

Scenario 2 EX Works Italia Cina

Venditore Compratore

A B

Flusso merci

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA GUIDANCE «DEFINITION OF EXPORTER» DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Le merci sono vendute da A a B e rivendute a C. Il flusso fisico delle merci è diretto dall’Italia alla Cina per conto di B. A non ha un contratto con C. B non è stabilito nell’Unione. Il flusso amministrativo prevede una fattura emessa da A a B ed una fattura emessa da B a C. ü  A non è l’esportatore, poiché l’art. 1 (19) (a) RD non è applicabile a meno che la documentazione della

vendita comporti che A è coinvolto nella procedura di esportazione e ha il potere di determinare che la merce deve essere trasportata verso una destinazione fuori dal territorio doganale dell’Unione (vds. scenario 1).

ü  B non può essere l’esportatore ai sensi dell’art. 1 (19) (c) RD a meno che non abbia un rappresentante doganale indiretto che sia stabilito nell’UE. In tal caso il rappresentante doganale indiretto deve essere indicato nella casella 14 della dichiarazione di esportazione e B deve essere indicato nella casella 2 della dichiarazione di esportazione.

Scenario 3 triangolazione extra-UE

Italia Cina

Venditore Compratore

A C

Algeria

Compratore/Venditore

B

Flusso merci

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA GUIDANCE «DEFINITION OF EXPORTER» DELLA COMMISSIONE EUROPEA

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Le merci sono vendute da A a B e rivendute a C. Il flusso fisico delle merci è diretto dall’Italia alla Cina per conto di B. Il flusso amministrativo prevede una fattura emessa da A a B ed una fattura emessa da B a C. A è stabilito nell’Unione, ma non ha un contratto con C. B è stabilito nell’Unione ed ha un contratto con C. ü  B ha fornito istruzioni ad A affinché trasporti la merce direttamente a C. A è l’esportatore ai sensi

dell’art. 1 (19) (c) RD, che è applicabile. ü  Tramite le istruzioni da B ad A relative al trasporto delle merci direttamente dall’Italia alla Cina, A

diventa l’esportatore.

Scenario 4 triangolazione UE Italia Cina

Venditore Compratore

A C

Belgio

Compratore/Venditore

B

Flusso merci

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

LE INDICAZIONI DELLA GUIDANCE «DEFINITION OF EXPORTER» DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori precisazioni merito alla nuova definizione di esportatore e ai chiarimenti della Commissione, con particolare riferimento a:

ü  esportazioni tramite rappresentate fiscale – nella Nota viene precisato che, sebbene un soggetto stabilito in un Paese terzo non possa essere qualificato come esportatore ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, punto 19), RD, nel caso in cui tale soggetto esporti le merci dall’Unione potrà comunque essere indicato nella casella 2 del DAU come «speditore», a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che sia indicato nella casella 14 del DAU. A chiarimento, l’Agenzia riporta il seguente esempio: Ipotizzando che un operatore economico stabilito in Svizzera esporti merci dall’UE con destinazione USA, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione presentata in Italia da un rappresentante doganale stabilito nel territorio unionale ed indicato nel campo 14 del DAU, che – nel caso di specie- può agire solo in rappresentanza indiretta, sarà inserito il codice EORI attribuito al soggetto svizzero che si sia identificato fiscalmente in Italia ai sensi dell’art. 35 ter del DPR 633/72 o al suo rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, DPR 633/72.

ü  esportazioni con condizione di consegna «ex-works» e trasporto a cura o nome dell’acquirente del Paese terzo – nella Nota viene precisato che l’acquirente, non essendo stabilito nell’Unione, non può assumere la veste di esportatore ai sensi dell’art. 1, punto 19), RD: nella casella 2 del DAU sarà quindi indicato il codice EORI del venditore stabilito nella UE, in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente stabilito nel Paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere, sulla base delle condizioni pattuite con detto contratto al momento della vendita, che le merci devono essere trasportate a cura dell’acquirente verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione. In tal caso l’Agenzia chiarisce che tale ultima condizione può ritenersi soddisfatta in quanto la vendita è stata effettuata alla condizione che le merci siano trasportate dall’acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell’Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.11

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LE ULTERIORI PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE – NOTA 70662 DEL 7 LUGLIO 2016

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TEMPI DI USCITA E PROVA NELLE CESSIONI INTRA UE E NELLE ESPORTAZIONI

«l’acquisto intracomunitario di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione» In senso conforme: ü  Corte di Giustizia UE, sentenza “Twoh Int. BV” del 27.9.2007, causa C-184/05 ü  Corte di Giustizia UE, sentenza “…” del 7.12.2010, causa C-285/09

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SENTENZA “TELEOS” DEL 27.9.2007 - CAUSA C-409/04)

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«….nel sistema previsto in tema di operazioni intracomunitarie il beneficio della non imponibilità le cessioni devono possedere le caratteristiche indicate dall’art. 41 del DL 331/93, fra queste specificamente rilevando il requisito della effettiva movimentazione del bene con partenza dall’Italia ed arrivo in uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto….»

In senso conforme: ü  Corte, con sentenza 27.7.2012, n. 13457

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA 24.5.2013, N. 12964

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Giorgio Confente – Nadia Gentina

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 345 del 28.11.2007 sono documenti sufficienti per dimostrare le cessioni intracomunitarie i seguenti: ü  la fattura di vendita non imponibile ai sensi dell’art. 41 del DL n. 331 del

1993; ü  elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate; ü  documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in

carico della merce e dal destinatario per ricevuta; ü  rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

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La Risoluzione n. 477 del 15.12.2008 ha precisato che «Ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo. Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro». Esempi documenti alternativi: ü  il contratto di assicurazione relativo al trasporto delle merci, ü  il contratto concluso con l’acquirente, ü  conferma scritta da parte dell’acquirente, del ricevimento della merce, ü  rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

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61

Nella Risoluzione n. 19 del 25.3.2013 sono proposte come prove alternative: ü  il CMR elettronico ü  informazioni estratte dal sistema informatico del trasportatore.

Cfr. “tracking number” tramite il quale si può ricavare:

ü  per le cessioni intracomunitarie, il DDT in formato pdf firmato dal trasportatore (senza la firma del ricevente e le caratteristiche di un documento elettronico), nonché il numero d’ordine della spedizione e lo stato della stessa;

ü  per le esportazioni, copia in formato pdf di un documento in cui sono esposti i dati rilevanti dell’operazione (numero di MNR, numero di volo, ecc.).

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

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La Risoluzione n. 19/E/2013 sono documenti sufficienti i seguenti:

ü  Il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo.

ü  Analogamente, costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).

Tra questi, risulta ammissibile anche l’utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro.

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

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63

La risoluzione del 24.7.2014 n. 71 ha esaminato il caso di una società che vende una barca da diporto a un soggetto IVA UE, con trasferimento nel Paese di destinazione effettuato dallo stesso cessionario.

In questo caso, in assenza del documento di trasporto ufficiale (CMR), è stata accettata una dichiarazione resa dall’acquirente che attesti l’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione.

Il cedente, deve custodire ed esibire, in caso di controllo: ü  la fattura, ü  il documento bancario, ü  il contratto di vendita, ü  il passaggio di proprietà, ü  l’atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta

l’avvenuta iscrizione nel registro francese, ü  il Mod. INTRASTAT relativo alle operazioni intracomunitarie

PROVE CESSIONI INTRA - PRASSI

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GELANGENSBESTÄTIGUNG ONERE DELLA PROVA NELLE FORNITURE INTRACOMUNITARIE

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GELANGENSBESTÄTIGUNG ONERE DELLA PROVA NELLE FORNITURE INTRACOMUNITARIE

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L’art. 8 del DPR 633/72 individua i seguenti requisiti per qualificare una cessione come cessione all’esportazione: ü  si deve trattare di «cessioni di beni» (= atti a titolo oneroso che importano

trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere)

ü  i beni ceduti devono essere trasportati fuori dalla UE ü  l’esportazione deve risultare da documento doganale, o da

vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento, o se questa non è prescritta, su un DDT

PROVA ESPORTAZIONI

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Esportazioni per FERROVIA, a mezzo

POSTA, per via AEREA o via MARE a fronte di un contratto di trasporto unico (art. 793 reg. CE 2454/93)

la Dogana presso la quale vengono presentate le merci e che deve apporre il visto uscire sull’esemplare n. 3 del DAU o sul documento equipollente deve attestare che le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico verso un Paese terzo (C.M. 173/D/98). Ø  VIDIMAZIONE APPOSTA DALLA DOGANA INTERNA

Procedure tramite CARNET TIR (art. 451 ss. reg. CE 2454/93)

In presenza di un esportazione TIR la dogana di uscita non effettua alcun controllo ma si limita a verificare l’integrità dei sigilli apposti dalla dogana di partenza. Se la dogana di partenza non riceve il messaggio di «avviso di arrivo avvenuto» avvia attività di indagine (nota Dogane 18.9.2012 n. RU/109179)

Procedura DOMICILIATA (art.

286 reg. CE 2454/93)

Le procedure di esportazione sono fatte presso un soggetto autorizzato utilizzando stampati conformi al DAU. Ø  È operativa la procedura del VISTO USCIRE ELETTRONICO con la

particolarità che il DAE è compilato dal soggetto autorizzato e a lui arriva direttamente il messaggio elettronico tramite un collegamento telematico con la dogana di esportazione

LA PROVA DELLE ESPORTAZIONI NELLE DIVERSE PROCEDURE

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Esportazioni in GROUPAGE (art.

45-quinquies reg. CE 2454/93)

Il soggetto «raggruppatore» (in genere lo spedizioniere) presenta alla dogana merci appartenenti a più soggetti o destinate a diversi soggetti che hanno la stessa destinazione doganale, con un unico trasporto cumulativo. Ø  Il visto uscire elettronico rimane allo spedizioniere, che ha una

distinta degli articoli allegata al DAE, i singoli operatori hanno come prova dell’uscita del beni il VISTO APPOSTO SULLE FATTURE DALLA DOGANA INTERNA

Esportazioni tramite CORRIERI

(circ. 11.5.2011 n. 16/D)

Corrieri espressi sono soliti inviare ai soggetti intestatari delle fatture una comunicazione, di regola in formato elettronico, la quale tra gli altri elementi, indica gli estremi della relativa fattura ed il numero MRN. Ø  Se l’operatore verifica che il MRN è chiuso l’uscita può

considerarsi conclusa e le fatture associate a tale numero sono da considerarsi «vistate» ai fini della non imponibilità IVA.

LA PROVA DELLE ESPORTAZIONI NELLE DIVERSE PROCEDURE

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Esportazioni TRIANGOLARI

fattura immediata

(circ. 35/E/97)

Il soggetto IT1 deve provare l’esportazione con fattura emessa nei confronti di IT2 che deve essere integrata con un doppio visto:

ü  Un primo visto apposto dalla dogana interna con l’indicazione degli estremi del DAU + secondo visto con la menzione dell’uscita dei beni apposta sempre dalla dogana interna;

ü  In alternativa al secondo visto, alla fattura potrebbe essere allegato la terza copia del DAU vistata dalla dogana di uscita (prima ECS) o dal visto uscire elettronico detenuto da IT2 (dopo ECS)

Esportazioni TRIANGOLARI fattura differita

(circ. 35/E/97)

Il DDT deve contenere anche: destinazione estera dei beni + la menzione «operazione triangolare».

IL DDT deve essere integrato come sopra.

Esportazioni INDIRETTE

(circ. 35/E/97)

La prova dell'avvenuta esportazione dei beni per il cedente nazionale non può che essere costituita dall'apposizione da parte della dogana di uscita del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso emessa e presentata in dogana all'atto dell'esportazione

LA PROVA DELLE ESPORTAZIONI NELLE DIVERSE PROCEDURE

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Esportazioni tramite SERVIZIO POSTALE (DM 22.2.77)

(art. 1) Non è consentito l'invio di beni all'estero con lettere ordinarie, raccomandate o assicurate

STAMPE

(art.2)

La cessione all'estero di stampe deve avvenire con il sistema del conto in abbonamento postale o con il sistema della francatura a mezzo impronte di macchine affrancatrici.

Coloro che effettuano queste operazioni sono tenuti alla presentazione di apposita distinta nella quale devono essere indicati il peso unitario delle stampe che vengono spedite all'estero e il numero delle stesse calcolato per paese di destinazione.

Ø  Prova esportazione: copia distinta restituita dopo apposizione del bollo a calendario.

PACCHI POSTALI

(art. 3/4)

La cessione all'estero di beni a mezzo pacchetti postali deve essere accompagnata dalla dichiarazione doganale tramite modelli C2/C.P.3 (ora sostituiti dai modelli CN22 e CN23) nella quale devono essere dettagliatamente indicati i beni stessi. Queste vendite non possono superare l’importo di € 2.582.

Ø  Prova esportazione: copia dichiarazione restituita dopo apposizione del bollo a calendario.

PLAFOND (art. 5) L’ufficio postale deve provvedere alla vidimazione mediante bollo a calendario della fattura di acquisto relativa a beni acquistati con il plafond vincolato inviati all'estero tramite il servizio postale.

LA PROVA DELLE ESPORTAZIONI NELLE DIVERSE PROCEDURE

IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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La Cassazione ha confermato che la prova dell’esportazione dei beni può essere fornita mediante uno dei documenti commerciali elencati dall’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 o attraverso qualsiasi altro mezzo, purché abbia carattere di certezza e incontrovertibilità.

ESEMPI: bolletta doganale di importazione emessa dal Paese estero, documenti di trasporto o di scarico merci nello Stato di importazione, fatture vistate dall’Ufficio doganale di partenza, coincidente con quello di uscita

ü  La sentenza ha ribadito che documenti di origine privata (come, ad esempio, la documentazione bancaria di avvenuto pagamento) non possono costituire prova idonea in merito all'esportazione delle merci

Cass. sez. trib. 28.8.2013 (6.5.2013) n. 19750

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PROVA DELL’EXPORT: GIURISPRUDENZA NAZIONALE

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RILEVANZA DELLE CLAUSOLE INCOTERMS© NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO

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q  Cosa sono e a cosa servono

ü  Si tratta di un insieme di termini commerciali di consegna delle merci, curati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, che individuano diritti ed oneri dei soggetti coinvolti in operazioni relative al trasferimento di beni da un Paese all’altro.

ü  Forniscono agli operatori del commercio internazionale «un linguaggio comune» ed evitano incomprensioni.

ü  Sono distinti in due gruppi in funzione del mezzo di trasporto utilizzato. ü  Non rilevano ai seguenti fini: -  Passaggio della proprietà (costituiscono comunque un utile indicatore); -  Rapporto fra venditore/acquirente e trasportatore; -  Altri obblighi (es. Pagamento) del contratto di compravendita se non

quello della consegna.

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INCOTERMS® (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)

q  2000 / 2010

ü EXW - Ex Works ü FCA - Free Carrier ü FAS - Free Alongside Ship ü FOB - Free On Board ü CFR - Cost and Freight ü CIF - Cost, Insurance & Freight ü CPT - Carriage Paid To ü CIP - Carriage & Insurance Paid To ü DEQ - Delivered Ex Quay ü DES - Delivered Ex Ship ü DAF - Delivered at Frontier ü DDU - Delivered Duty Unpaid ü DDP - Delivered Duty Paid

ü EXW - Ex Works ü FCA - Free Carrier ü FAS - Free Alongside Ship ü FOB - Free On Board ü CFR - Cost and Freight ü CIF - Cost, Insurance & Freight ü CPT - Carriage Paid To ü CIP - Carriage & Insurance Paid To ü DAT - Delivered At Terminal ü DAP - Delivered At Place ü DDP - Delivered Duty Paid

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INCOTERMS® (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS)

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Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

a)  le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

b)  le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea

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ARTICOLO 8 DEL DPR 633/72

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Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: ü le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori

della Comunità; ü le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel

loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;

DIFFERENZE con la norma Italiana ü Nella lettera a) non è prevista espressamente la possibilità della

lavorazione ü Nella lettera b) non è previsto un termine di uscita e non è menzionata

l’eccezione riferita alle operazioni non imponibili ex art. 38 quater

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ARTICOLO 146 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

Cedente IT: ü  emissione fattura art. 8, lettera a) Dpr 633/72 ü  prova esportazione visto uscire elettronico (appuramento MRN) ü  il corrispettivo costituisce plafond ü  esente imposta di bollo ex art. 15, tab. B Dpr 642/72

IT CH

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IT CH

Nell’ambito delle esportazioni dirette: ü  i beni possono subire lavorazioni (esportazioni «congiunte») ü  non è previsto un termine per l’uscita dei beni

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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IMPORTANTE: I beni non devono transitare da IT2 !!! ü  Risoluzione 35/E del 13.5.2010

«In proposito si osserva che la ratio della norma sulle triangolazioni è quella di evitare che una cessione interna fra due operatori nazionali (…) possa beneficiare della non imponibilità. Tale evenienza si realizzerebbe qualora i beni transitassero materialmente dal cedente (IT1) al cessionario (IT2) in quanto quest’ultimo ne acquisirebbe la disponibilità.

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IMPORTANTE: IT1 può conferire l’incarico del trasporto a IT2 Risoluzione 35/E del 13.5.2010

l’operazione può godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui IT2 stipula il contratto di trasporto «su mandato ed in nome» di IT1.

ü In questo caso IT2 agisce «quale mero intermediario» di IT1

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

IT CH

Cedente IT: ü emissione fattura art. 8, lettera b) Dpr 633/72 ü prova esportazione: è valido anche in questo caso l’appuramento del

MRN? ü il corrispettivo costituisce plafond ü esente imposta di bollo ex art. 15, tab. B Dpr 642/72

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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IT CH

Il regime di non imponibilità è riconosciuto in presenza di due condizioni: ü i beni devono essere esportati senza subire lavorazioni ü l’uscita dei beni fuori dal territorio della comunità deve avvenire con

trasporto o spedizione entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto.

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La questione sottoposta verte sull’interpretazione degli articoli 146, paragrafo 1, e 131 e 273 della direttiva 112/2006.

“una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta l’esenzione all’esportazione a un termine di uscita, con l’obiettivo, in particolare, di lottare contro l’elusione e l’evasione fiscale, senza per questo consentire al soggetto passivo di dimostrare, al fine di beneficiare di tale esenzione, che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, e senza prevedere un diritto del soggetto passivo al rimborso dell’IVA già corrisposta in ragione del non rispetto del termine, qualora fornisca la prova che la merce ha lasciato il territorio doganale dell’Unione, eccede quanto necessario per il conseguimento di detto obiettivo”

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SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 19.12.2013, NELLA CAUSA C-563/12

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Risoluzione 98/E DEL 10.11.2014

Il beneficio della NON IMPONIBILITÀ compete se i beni sono usciti dopo i 90 giorni o se, semplicemente, la prova dell’uscita degli stessi è fornita oltre tale termine.

ü  deve essere consentito il RECUPERO DELL’IVA corrisposta «in sede di regolarizzazione»

In proposito l’ADE chiarisce che : - Se i beni sono esportati oltre i 90 giorni ma entro i 30 giorni previsti per

la «regolarizzazione» e il cedente ne abbia la prova, «il contribuente potrà esimersi dal versamento dell’imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile»

- nei casi in cui la prova dell’avvenuta esportazione venga acquisita dal cedente dopo aver proceduto alla «regolarizzazione» nei 30 giorni previsti, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di recupero dell’IVA versata o con note di credito o con istanza di rimborso

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ESPORTAZIONI INDIRETTE

LA GESTIONE DELLE LETTERE D’INTENTO

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Può esercitare la facoltà di acquisto senza applicazione dell’IVA, nel limite del plafond, il soggetto passivo che presenta un ammontare dei corrispettivi delle operazioni che danno diritto al plafond SUPERIORE AL 10% DEL VOLUME D’AFFARI senza considerare le operazioni extra territoriali: ü  Servizi non soggetti a IVA ex art. 7 ter e seguenti DPR 633/72 ü  Cessioni di beni non soggette IVA ex art. 7 bis DPR 633/72

CESSIONI INTRA + ESPORTAZIONI + ASSIMILATE VOLUME D’AFFARI – OPERAZIONI EXTRA

TERRITORIALI

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REQUISITO SOGGETTIVO

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Cessioni all’esportazione dirette e indirette Art. 8, co. 1 lett. a) e b) DPR 633/72 Cessioni con invio all’estero di beni prelevati da deposito IVA Art. 50-bis co. 4 lett. g) DL 331/93

Operaz ion i ass imi la te a l le cess ion i all’esportazione Art. 8-bis DPR 633/72

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali oggetto dell’attività Art. 9 co. 1 DPR 633/72

Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino Art. 71 DPR 633/72

Cessioni di beni a sedi diplomatiche, consolari, comandi militari di altri Stati, ecc. Art. 72 DPR 633/72

Cessioni intracomunitarie Art. 41 DL 331/93

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OPERAZIONI CHE GENERANO IL PLAFOND

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Cessioni all’esportazione dirette e indirette Art. 8, co. 1 lett. a) e b) DPR 633/72 Cessioni con invio all’estero di beni prelevati da deposito IVA Art. 50-bis co. 4 lett. g) DL 331/93

Operaz ion i ass imi la te a l le cess ion i all’esportazione Art. 8-bis DPR 633/72

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali oggetto dell’attività Art. 9 co. 1 DPR 633/72

Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino Art. 71 DPR 633/72

Cessioni di beni a sedi diplomatiche, consolari, comandi militari di altri Stati, ecc. Art. 72 DPR 633/72

Cessioni intracomunitarie Art. 41 DL 331/93

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OPERAZIONI CHE GENERANO IL PLAFOND

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Cessioni triangolari nazionali promosse da soggetto passivo nazionale (cessione da operatore IT1 a operatore IT2 con consegna ad operatore UE) Art. 58 DL 331/93

Cessioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo UE (cessione da operatore IT a operatore UE1 con consegna ad operatore UE 2 debitore d’imposta) Art. 41 DL 331/93

Cessioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo IT (cessione da operatore UE a operatore IT con consegna a cliente FR di IT designato debitore d’imposta)

Art. 41 DL 331/93

Margini non imponibili di esportazioni di beni usati o soggetti al regime del margine Art. 37 DL 41/95

Cessioni triangolari nazionali promosse da soggetto passivo nazionale (cessione da operatore IT1 a operatore IT2 con consegna ad operatore UE) Art. 58 DL 331/93

Cessioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo UE (cessione da operatore IT a operatore UE1 con consegna ad operatore UE 2 debitore d’imposta) Art. 41 DL 331/93

Cessioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo IT (cessione da operatore UE a operatore IT con consegna a cliente FR di IT designato debitore d’imposta)

Art. 41 DL 331/93

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OPERAZIONI CHE GENERANO IL PLAFOND

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Cessioni a esportatori abituali Art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72

Cessioni a viaggiatori extracomunitari Art. 38-quater DPR 633/72

Cessioni di beni in transito doganale Art. 7-bis DPR 633/72

Cessioni di beni destinati all’introduzione in depositi IVA o di beni in depositi IVA senza estrazione per invio all’estero Art. 50-bis DL 331/93

Cessioni a esportatori abituali Art. 8 co. 1 lett. c) DPR 633/72

Cessioni a viaggiatori extracomunitari Art. 38-quater DPR 633/72

Cessioni di beni in transito doganale Art. 7-bis DPR 633/72

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OPERAZIONI CHE NON FORMANO IL PLAFOND

Non si può utilizzare il plafond per acquistare i seguenti beni e servizi: ü  Fabbricati -  le limitazioni valgono anche se i fabbricati sono acquistati con contratti di

appalto o di leasing [CM. 10.6.98 n. 145/E] -  In senso contrario: Corte di Cassazione sez. Tributaria, sentenze n.

23329/2013 (leasing); n. 7504/2016 (costruzione) ü  Aree fabbricabili

ü  Beni e servizi per i quali l’IVA è indetraibile anche per effetto del pro-rata ai sensi dell’art. 19 ss. [C.M. 10.6.98 n. 145/E]

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ACQUISTI EFFETTUABILI CON UTILIZZO DEL PLAFOND

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CASO: CESSIONI E TRASFERIMENTI IN STOCK

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CIRCOLARE ADE 14/E/2015 (paragrafo 9)

Se la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale si riferisce operazioni soggette a “reverse charge” la fattura deve essere emessa con il regime del “reverse charge”

ü  “in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge”.

ESEMPIO: attività di installazione mobili, controsoffitti, pareti in catongesso, ecc

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PLAFOND E REVERSE CHARGE

rigo VE30 relativo al totale e dettaglio delle “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond” . ü  La ripartizione di rigo VE30 è analoga a quanto contenuto nel quadro A, rigo A2 del

nuovo modello della dichiarazione d’intento.

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IL PLAFOND IN DICHIARAZIONE IVA: QUADRO VE

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Operazioni registrate nell’anno che danno diritto al plafond

Volume d’affari rettificato

Raffronto tra plafond utilizzato nell’anno e plafond disponibile a inizio anno

Solo soggetti con PL mensile

Indicare gli acquisti interni (col. 1) o le importazioni (col. 2)

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il totale del plafond utilizzato nell’anno di cui al rigo VC13 può non coincidere con il valore del rigo VF14 a seguito dei diversi criteri di rilevazione: es. merce consegnata a dicembre dell’anno X che è registrata nell’anno X + 1

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A differenza della costituzione del plafond che si basa sulle operazioni che danno diritto «registrate», l’utilizzo (= consumo del plafond disponibile) è ancorato al momento di «effettuazione» delle operazioni di acquisto o importazione secondo i criteri dell’art. 6 del DPR 633/72 (momento della consegna per i beni – pagamento per i servizi – accettazione bolla doganale per le importazioni art. 36 TULD)

Quindi l’esportatore abituale deve tenere una gestione extracontabile del plafond monitorando le operazioni effettuate anche se non è ancora in possesso delle fatture o delle bolle doganali*

* Per le importazioni occorre peraltro tenere in ogni caso conto degli elementi di valore che influenzano il valore in dogana delle merci e che sono evidenziati nella bolla doganale (tasso di cambio, spese di inoltro, assicurazione, dazi ecc.) * In presenza di fatture differite (art. 21, c. 4) l’acquisto ai fini del plafond va computato alla data di emissione del DDT

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UTILIZZO DEL PLAFOND

3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento (…) è punito con la SANZIONE amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del TRIBUTO. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del TRIBUTO rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

Art. 7, c. 3 DLgs. 471/1997

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SANZIONI FORNITORE

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La Corte di Cassazione ha esteso l'ambito di responsabilità del fornitore, stabilendo che, ove si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che la dichiarazione d'intenti sia ideologicamente falsa, “il cedente deve assolvere successivamente l'imposta su tali beni, salvo che risulti provato che gli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode” * (*) Cfr. Cass., 28 aprile 2014, n. 9324; Cass., 10 giugno 2011, n. 12751; Cass., 11 maggio 2012, n., 7389; Cass., 9 gennaio 2015, n. 176; Cass., 21 gennaio 2015, n. 984; Cass., 6 marzo 2015, n. 4593; Cass., 31 marzo 2015, n. 6509

Recente orientamento Cassazione

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SANZIONI FORNITORE

4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate

Art. 7, c. 4-bis DLgs. 471/1997 TESTO DOPO LE MODIFICHE EX ART. dall’art. 15, comma 1, lett. g), D.Lgs. 24

settembre 2015, n. 158

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SANZIONI

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4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

Art. 7, c. 4 DLgs. 471/1997

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SANZIONI CLIENTE

Splafonamento Utilizzo plafond oltre il limite disponibile

Sanzione amministrativa Dal 100 al 200 % imposta non assolta

Possibilità di Ravvedimento operoso

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UTILIZZO IN ECCESSO

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1.  L’esportatore chiede al fornitore l’emissione di una nota di debito di sola IVA con riferimento alla fattura emessa erroneamente senza applicazione dell’imposta; dopodiché versa tramite modello F24 (codice 8904) la sanzione ridotta e gli interessi.

2.  L’esportatore emette un’apposita autofattura in duplice esemplare, indicante: i dati del fornitore, il protocollo delle fatture oggetto di errore, l’ammontare eccedente il plafond, l’ammontare dell’IVA erroneamente non applicata; dopodiché versa l’iva maggiorata di interessi (codice tributo del periodo di effettuazione dell’acquisto) e la sanzione (codice 8904); infine annota la fattura nel registro degli acquisti e ne trasmette una copia all’Agenzia delle Entrate.

3.  L’esportatore può regolarizzare anche in sede di liquidazione periodica contabilizzando la maggiore imposta derivante dall’autofattura emessa e degli interessi dell’iva a debito (oltre a versare la sanzione e presentare copia dell’autofattura all’ADE)

Se l’operatore si accorge di aver splafonato, deve chiedere alla dogana competente la “rettifica” della dichiarazione doganale

(CM 98/E/2000 - CM 50/E/2002)

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REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO

La risoluzione 16/E/2017 ha confermato la possibilità di regolarizzare lo splafonamento con il «versamento» delle sole SANZIONI, con la seguente procedura:

ü  emissione di un’autofattura entro il 31/12 dell’anno di splafonamento in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;

ü  assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31/12 del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;

ü  presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate: la presentazione all’ufficio dell’autofattura può essere effettuata entro (ma non oltre) il termine della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la regolarizzazione è effettuata

ü  Versamento della sanzione in misura ridotta con le modalità del «ravvedimento operoso».

(Risoluzione 16/E del 6/2/2017)

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REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO

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Note di credito: (facoltative ex art. 26 comma 2, DPR n. 633/1972. La circolare n. 13/E del 23.2.1994, paragrafo 10.3, lettera a), ultimo periodo, ricorda che le note di credito anche se non emesse riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond). ü  NC emessa o non emessa lo stesso anno dell'operazione principale riduce il

plafond disponibile per lo stesso anno; ü  NC emessa o non emessa l'anno successivo: non deve andare in diminuzione

del disponibile in quell'anno (quindi rettifica plafond anno precedente) ü  NC emessa o non emessa in anni ancora successivi: va comunque in

diminuzione al plafond disponibile per l'anno in cui è stata effettuata l'operazione principale e potrebbe determinare per quell'anno uno splafonamento visto che ormai i termini per l'utilizzo sono scaduti.

Circolare 8/D del 27.2.2003

NOTE DI CREDITO

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Con la sent. 15059 del 2.7.2014, la Corte di Cassazione sconfessa la posizione dell’Agenzia delle entrate secondo cui le note di accredito, annullando «ex tunc» le fatture emesse e registrate nell’anno precedente, possono comportare un’automatica corrispondente riduzione del plafond dell’anno precedente, potendo determinare, per quell’anno, uno splafonamento determinatosi a posteriori, come indicato nella circ. 8/D del 27.2.2003 dell’Agenzia delle Dogane* * attenzione: la prassi dell’Agenzia delle Entrate non è allineata

Corte di Cassazione 15059 del 2.7.2014

NOTE DI CREDITO

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ISTRUZIONI PER LA LETTURA DELLA BOLLETTA DOGANALE DI IMPORT

DICHIARANTE: ü la persona che presenta la dichiarazione in dogana a nome proprio, ovvero ü la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione; ü Deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione.

Rappresentanza diretta: ü Il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi. ü È riservata agli spedizionieri doganali. ü Il dichiarante è il rappresentato che è, quindi, il debitore dell’imposta.

Rappresentanza indiretta: ü Il rappresentante agisce in nome proprio e per conto di terzi. ü È libera. ü Il dichiarante è il rappresentante che è responsabile per imposte (ed eventuali

sanzioni); il rappresentato è con questi responsabile in via solidale.

LE DIVERSE FIGURE: DICHIARANTE, RAPPRESENTANTE

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ü  Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

ü  Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell’importo dei dazi all’importazione o all'esportazione corrispondente all’obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione.

Pagamento immediato - il pagamento dell’obbligazione doganale può avvenire con qualsiasi mezzo: ü  in contanti (fino ad € 516,00) ü  con assegni circolari (bancari e/o postali) intestati alla Banca d’Italia Tesoreria

provinciale dello Stato in limitati casi ü  con bonifico bancario/telematico Pagamento posticipato ü  differito; ü  periodico; ü  periodico-differito.

OBBLIGAZIONE DOGANALE, DEBITORE E METODI DI PAGAMENTO

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ü A00 - Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle istituzioni dell’Unione Europea (esclusi i dazi compensatori e antidumping, i dazi ed altri diritti fissati nel quadro della politica agricola comune) per merci non destinate al territorio della Repubblica di San Marino o ivi destinate ma accertati da uffici doganali non elencati nell'allegato all'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino.

ü 927 - Tassa portuale ex art. 2 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato sede di autorità portuale.

ü 405 - Imposta sul valore aggiunto, relativa alle importazioni.

ü 406 - Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni dei beni indicati nel primo comma, lettera c), dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, da detrarre dal tributo 405.

LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI

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ü  Medesimo formulario del DAU – EX (vedasi oltre)

ü  Nel campo 47 è indicata la liquidazione dei d i r i t t i s u l l a b a s e d e g l i e l e m e n t i dell’accertamento: classificazione valore e origine.

ü  Elementi essenziali: -  classificazione doganale TARIC, -  valore doganale e relativi aggiustamenti

rispetto al prezzo di fattura, -  origine della merce, -  importatore ed eventuale rappresentante, -  regime doganale prescelto, -  documenti a sostegno della dichiarazione.

DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE-IM

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L’art. 70 del CDU stabilisce che “la base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato”. ü  Questo ultimo inciso rappresenta un’assoluta novità, poiché consente di

dichiarare quale prezzo di fatturazione anche un valore frutto di forfetizzazione, individuato conformemente all’art. 73 c.d.u.

E invero, mentre l’art. 29 c.d.c. ammetteva soltanto una “previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 del c.d.c”, dal 1° maggio 2016, al ricorrere di alcune condizioni, sarà possibile richiedere in dogana anche la forfetizzazione del valore di transazione in senso generale, comprensivo di tutti i pagamenti effettuati a beneficio del venditore.

VALORE DI TRANSIZIONE (ART. 70 DEL CDU)

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ü  Elementi a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo pagato: -  commissioni e spese mediazione eccetto commissioni per acquisto -  costo dei container considerati ai fini doganali un tutt’uno con la merce -  costo imballaggi (sia manodopera sia materiali)

ü  Prodotti e servizi forniti dal compratore per produrre i beni importati se non inclusi nel prezzo. -  materie, componenti, parti ed elementi similari incorporati nelle merci

importate -  utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci

importate -  materie consumate durante la produzione delle merci importate -  lavori di ingegneria, di sviluppo, d’arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti

in un paese extra UE e necessari per produrre le merci importate

ELEMENTI CHE INTEGRANO IL PREZZO (ART. 70 CDU)

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

ü  I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare (royalties)

ü  Il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore

ü  Le seguenti spese fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio UE: -  le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate -  le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci

importate

ELEMENTI CHE INTEGRANO IL PREZZO (ART. 70 CDU)

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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Il CDU prevede che l’importo delle royalties integra il valore di transazione (nella misura in cui essi non siano già stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare), se il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagarli come condizione per la vendita delle merci Le royalties sono considerati pagati come “condizione di vendita” quando si realizza anche una sola delle seguenti ipotesi: ü il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di

effettuare tale pagamento; ü il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo

del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; ü le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo

acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante

ROYALTIES (ART. 136 RE)

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ü  Dichiarazione semplificata – art. 73 CDU (ex dichiarazione incompleta) È stata confermata la possibilità per gli operatori economici di presentare il DAU in forma semplificata, privo di alcuni elementi fra cui quelli relativi al valore che andranno integrati entro i termini previsti dall’art. 147 DA. La procedura della dichiarazione incompleta rimane strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all’esportazione, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond IVA da parte degli esportatori abituali.

ü  Forfettizzazione Utilizzabile esclusivamente per il regime dell’importazione, il CDU ha esteso la possibilità di utilizzare l’istituto della forfettizzazione per la determinazione di tutti gli importi che concorrono alla determinazione del corrispettivo, e non solo degli elementi da aggiungere/sottrarre (come era invece previsto nel previgente CDC). La forfettizzazione è inoltre stata indicata dall’Agenzia quale istituto cui ricorrere nel caso di operazioni tra parti correlate ai fini della gestione degli aggiustamenti di transfer price per le operazioni di importazione.

SEMPLIFICAZIONI NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA CIRCOLARE 5/D 2017 DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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ü  Requisiti oggettivi Per la concessione dell’autorizzazione alla semplificazione del valore in dogana, l’art. 71, para. 1, DA, richiede che vengano soddisfatte due condizioni oggettive: 1.  Anti-economicità del ricorso alla dichiarazione incompleta, stante «costo amministrativo

sproporzionato». 2.  Principio di indifferenza tra il valore preventivamente determinabile e successivamente

determinato. È necessario dimostrare che l’importo determinato forfettariamente non differisce dal dato storico, plausibilmente verificabile anche nel futuro.

ü  Requisiti soggettivi

L’art. 71, para. 2 DA elenca i requisiti soggettivi, che sono alcuni tra quelli generalmente previsti per il rilascio dello status di AEO: 1.  assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale; 2.  utilizzo di un sistema contabile amministrativo-contabile compatibile con i principi contabili

generalmente accettati; 3.  sussistenza di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione

dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente.

SEMPLIFICAZIONI NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA CIRCOLARE 5/D 2017: REQUISITI PER POTER USUFRUIRE DELLA FORFETTIZZAZIONE

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

Art. 69, 1° comma - L’imposta è liquidata su: ü  valore doganale (valore di transazione + imballaggio, royalties, valore

stampi ecc., + spese accessorie al confine quali nolo, assicurazione, trasporto, movimentazione, …)

aumentato

ü diritti doganali di confine (IVA esclusa)

aumentato

ü spese di inoltro fino al luogo di destinazione nella UE che figura sul documento di trasporto.

BASE IMPONIBILE – ART. 69 DPR 633/72

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IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO TRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI

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Influenza degli INCOTERMS: occorre determinare il valore al «confine comunitario» di prima introduzione ü Il valore al confine comunitario viene ottenuto “rettificando”, in aumento o

diminuzione a seconda dell’Incoterm scelto e indicato nella casella «20» della bolla d’importazione, l’importo riportato in fattura inserendo un valore “correttivo” nella casella 12 (= condizioni di consegna) della bolletta di importazione (Elementi di valore).

esempio: in caso di importazione si sceglie il termine di resa EXW, la casella 12 avrà un valore correttivo di segno positivo che verrà sommato al valore della fattura per portarlo al confine comunitario, in caso di termine di resa DDP relativo ad una località interna, un valore negativo da sottrarre. Solo nel caso di un termine DAF (delivered at frontier) frontiera comunitaria gli elementi di valore saranno pari a zero. Nel caso in cui la bolletta riporti più articoli il valore riportato nella casella 12 viene ripartito in base al peso lordo riportato per ogni nomenclatura combinata.

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BASE IMPONIBILE – ART. 69

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BASE IMPONIBILE – ART. 69

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Qualora la valuta dell’operazione riportata in fattura non dovesse essere l’euro, viene effettuato la conversione al cambio riportato in casella 23 (= tasso di cambio). Si tratta del CAMBIO DOGANALE. Questo viene fissato dall’Agenzia delle Dogane, una volta al mese, al fine di regolare con una certa uniformità tutte le operazioni effettuate dal primo all’ultimo giorno del mese di riferimento. ü Quindi, nel caso in cui, la valuta della transazione sia diversa dall’Euro,

nella casella 42 (= prezzo dell’articolo) verrà riportato l’importo dell’articolo al cambio doganale.

CAMBIO DOGANALE

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Il nuovo valore così ottenuto (valore della merce al cambio doganale del mese valutato al momento del ingresso nella UE) viene definito “Valore Statistico”. Il valore statistico è riportato nella casella 46 della bolletta di importazione. ü PREZZO ARTICOLO (casella 42) +/- ü VALORE DETERMINATO SU INCOTERM (casella 12) ü VALORE STATISTICO (casella 46) In base alla definizione dell’Agenzia delle dogane, il valore da indicare nella casella 46 è l'importo «franco confine comunitario» costituito dal valore della merce, incluso il nolo e le altre spese imponibili fino al confine della UE. - Il “valore statistico” = base imponibile del DAZIO

VALORE STATICO = BASE IMPONIBILE DAZIO

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BASE IMPONIBILE – ART. 69

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ANALISI DI UN CASO PRATICO

Acquisto merce in Extra-UE – immissione in libera pratica NL – trasferimento in UE

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ü  Sdoganamento della merce effettuato dall’olandese ü  Viene applicato solo il dazio e non l’IVA (immissione in libera

pratica)

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

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ü  Sdoganamento della merce effettuato dall’olandese ü  Viene applicato solo il dazio e non l’IVA (immissione in libera pratica) ü  DE integra l’IVA su questo documento (reverse charge 22%) ü  Il valore esposto in questo documento = valore merce + accessori

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IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

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ü  Fattura rilasciata dal seller (indiano) ü  Identifica il porto di arrivo (Rotterdam) e la destinazione finale (Germania)

FATTURA CEDENTE EXTRA-UE (ESPORTATORE)

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PACKING LIST - CEDENTE EXTRA-UE (ESPORTATORE)

ü  Packing list rilasciato dal seller (indiano) ü  Identifica il porto di arrivo (Rotterdam) e la destinazione finale (Germania)

ANALISI DI UN CASO PRATICO

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ü  Da cui si notano il porto di arrivo (Rotterdam) e la consegna in Germania POLIZZA DI CARICO

ANALISI DI UN CASO PRATICO

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FATTURA EMESSA DALLO SPEDIZIONIERE TEDESCO

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ü  Per il servizio reso (nolo, handling, trasporto sino a Rotterdam, trasporto da Rotterdam a Germania, dazi pagati in Olanda)

FATTURA EMESSA DALLO SPEDIZIONIERE TEDESCO

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ü  CMR con il quale la merce ha viaggiato da Olanda a Germania e con il quale l’Olanda può dichiarare di aver esportato la merce.

CMR

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GIORNATA DI STUDIOANNO FORMATIVO 2017-2018

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DIDACTICA PROFESSIONISTIformazione@didacticaprofessionisti.itdidacticaprofessionisti.it

SLIDEIVA nelle operazioni con l’estero tra novità e casi ricorrenti(a cura di Giorgio Confente e Nadia Gentina)

A cura di Giorgio CONFENTE e Nadia GENTINA

IVA NELLE OPERAZIONI CON ESTEROTRA NOVITÀ E CASI RICORRENTI