Bergamo, 20 febbraio 2009 Luogo di effettuazione delle operazioni ai fini IVA Stefano Setti.

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Bergamo, 20 febbraio 2009

Luogo di effettuazione delle operazioni ai fini IVA

Stefano Setti

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Fonti normative

Normativa comunitariaDirettiva n. 2006/112/CE, di rifusione della

VI Direttiva CEE

Normativa italianaDPR n. 633 del 26 ottobre 1972, come

modificato dal D.Lgs. n. 294 del 15/12/2005

DL n. 331 del 30 agosto 1993 convertito dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993

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Terminologia ai fini IVA

• Prestatore: si intende il soggetto che pone in essere una prestazione di servizi;

• cedente: si intende il soggetto che cede/vende un bene;

• committente: si intende il soggetto che riceve una prestazione di servizi;

• cessionario: soggetto che riceve/acquista il bene.

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I tre presupposti dell’IVA

“ L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel

territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” (art. 1 del DPR n. 633/1972)

Territoriale (art. 7 del DPR n. 633/1972): deve essere rilevante nel territorio dello Stato.

Soggettivo (artt. 4 e 5 del DPR n. 633/1972): deve essere effettuata da imprese, artisti o professionisti, nell’esercizio dell’attività.

Oggettivo (artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972): deve trattarsi di cessione di beni o di prestazione di servizi.

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Classificazione delle operazioni

Operazioni rilevanti (o soggette) ai fini IVA: sono tutte quelle operazioni per le quali coesistono tutti e tre i requisiti richiamati precedentemente. Rientrano tra tali operazioni anche (NB: alle operazioni, di seguito riportate, non viene applicata l’imposta):• le operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione

e op. assimilate);• le operazioni esenti (ad es. prestazioni sanitarie).

Operazioni non rilevanti: sono le operazioni non soggette, ovvero escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA.

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Debitore dell’imposta

Generalmente l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.

L’IVA è generalmente dovuta dal soggetto passivo che effettua l’acquisto dei beni o dei servizi quando l’operazione rilevante nel territorio dello Stato è posta in essere da un soggetto non residente.

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Differenze tra:

Fattura

Autofattura Reverse Charge

Integrazione

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Schema riassuntivo

Presupposto

soggettivo

Presupposto

oggettivo

Presupposto

territoriale

OperazionOperazioni rilevanti i rilevanti

IVAIVA

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Territorialità: cessione di beni

Beni immobili

Beni mobili

Ubicazione del bene immobile

Luogo dove il bene si trova al momento

della cessione

Regola generale

Regola

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Territorialità: cessione di beni mobili con installazione

Beni mobili prodotti e spediti:

Installati in:Rilevanti ai fini IVA in Italia

da altro Stato membro

Italia SI*

dall'Italia altro Stato membro NO**

da un Paese extra-UE

Italia SI

dall'Italia un Paese extra-UE NO

* Si ricorda chese il committente italiano èun soggetto passivo IVAdovràprocedereall'emissionedi autofatturaseil fornitorenonèidentificatoin Italia** Si ricorda che il fornitore italiano in tal caso compie una cessioneintracomunitaria ai sensi dell'art. 41 del DL n. 331/ 1993

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Acquisto intracomunitario caratteristiche (art. 38 del DL n. 331/1993)

I. Onerosità dell’operazione che deve avere ad oggetto un bene mobile materiale;

II. acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sui beni;

III. movimentazione del bene che deve trasferirsi in un Paese comunitario con partenza da un altro Paese comunitario;

IV. status di operatore economico sia da parte del cedente comunitario che del cessionario comunitario.

Le medesime regole valgono per le cessioni intracomunitarie (cambierà il debitore dell’imposta).

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Territorialità: prestazioni di servizi

Prestazioni di servizi

Luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una S.O.

(domicilio o residenza)

Regola generale

Prestazioni di servizi:

culturali, didattici,

scientifici, artistici, sportivi,

ricreativi e simili

Luogo in cui la prestazione è materialmente

eseguita

Deroga Regola

generale

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Territorialità: prestazioni di servizi (segue)

Prestazioni di servizi su beni

immobili

La prestazione è rilevante nel luogo

dove è situato il bene

Prestazioni di servizi su beni

mobili

Luogo in cui la prestazione è materialmente

eseguita

Deroga Regola

generale

Deroga Regola

generale

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Territorialità: prestazioni di servizi (segue)

In merito alle prestazioni di servizi ci sono ulteriori deroghe alla regola generale, che attengono al luogo di utilizzo del servizio e alla “committenza”.

?Per luogo di utilizzo si intende quello dove la prestazione è

utilizzata dal committente, cioè quello dove il servizio esplica la propria immediata utilità per il committente, anche

attraverso la propria emanazione estera, per la sua attività e non quello ove il committente acquisisce il risultato

economico finale della medesima prestazione (Cass. Sez. I civ. sent. 13.12.1996, n. 11141) contrariamente a quanto

ritenuto dall’Amministrazione finanziaria nelle RM 13.05.1975, n. 520156 e RM 22.10.1976, n. 410082.

Facoltà prevista dall’art. 58 della

Direttiva 2006/112/CE

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Le intermediazioni

– Sono soggetti ad IVA in Italia quando è ivi effettuata l’operazione principale a cui essi si riferiscono;

– se il committente degli stessi è un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro UE si considerano territorialmente rilevanti in tale Paese;

– sono, invece, soggetti ad IVA in Italia, se il committente dei medesimi è ivi un soggetto passivo d’imposta.

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Territorialità: prestazioni di servizi (segue)

Trasporto di

persone

Trasporto di beni

(no trasp. intra.)

La prestazione si considera effettuata nel La prestazione si considera effettuata nel territorio dello Stato in proporzione alla territorio dello Stato in proporzione alla

distanza ivi percorsa (art. 46 della Direttiva distanza ivi percorsa (art. 46 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006) 2006/112/CE del 28 novembre 2006)

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Trasporto intracomunitario di beni

Prevede un criterio di determinazione della territorialità basato su due distinti parametri:

Luogo di inizio del trasporto Status di

soggetto passivo IVA

del committente

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Territorialità: prestazioni di servizi (segue)

Locazione e noleggio dei

mezzi di trasporto

• Locatore stabilito in Italia• Locatore stabilito fuori della UE• Locatore stabilito nella UE

Unità da diporto

Deroga Regola

generale

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NO

SI**

NO

Italiano

Comunitario

Extra UE

Prestazione utilizzata in ItaliaPrestazione utilizzata all'estero

Paese del prestatore

Prestazione utilizzata nella UE

SINO

NONOSI*NO

NO

SI

SINO

NO

SI

Italiano (non sogg. passivo)

Italiano (sogg. passivo)

Prestazione utilizzata in ItaliaPrestazione utilizzata all'estero

Prestazione utilizzata fuori UE

* L'operatore italiano si autofattura

** L'operatoreextracomunitario devenominareun proprio rappresentantefiscaleperassolvere l'imposta se il committente è privato o soggetto non residente

Italiano (non sogg. passivo)

ComunitarioExtra UE

Paese del committentePaese del prestatore

NO

Prestazione utilizzata nella UEPrestazione utilizzata fuori UE

Paese del committente

Paese del prestatore

Paese del committente

Prestazione utilizzata nella UE

Extra UE (sogg. passivo)

Italiano (sogg. passivo) Prestazione utilizzata fuori UE

Italiano

Comunitario (sogg. passivo)

Comunitario (non sogg. passivo)Extra UE (non sogg. passivo)

Prestatore Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in ItaliaTerritoria

lità – Commercio elettronico diretto

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Cessione di gas ed energia elettrica

Ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2006/112/CE il gas e l’energia elettrica sono assimilati ai beni materiali.

Cosa cambia, in merito al luogo di cessione di tali beni, con la Direttiva 2003/92/CE (ora, disciplinate dagli articoli 38 e 39 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, c.d. “recast” o rifusione della normativa dell’IVA)????

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Ambito di applicazione

Artt. 38 e 39 della Direttiva n. 2006/112/CE:

A. le cessioni di gas mediante il sistema di distribuzione del gas naturale o di energia elettrica ad un soggetto passivo - rivenditore;

B. le cessioni di gas mediante il sistema di distribuzione del gas naturale o di energia elettrica diverse dalle precedenti e cioè quelle effettuate non in vista di una successiva rivendita

ovvero ad un soggetto passivo non rivenditore.

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Prestazioni di servizi gas ed energia elettrica secondo la

Direttiva n. 2006/112/CELa concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione

di gas naturale o di energia elettrica, nonché il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.

Elenco?

Come deve

essere trattata ai fini IVA?

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Fine

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La rete di trasporto (rete di distribuzione primaria - gasdotti ad alta pressione);

la rete di distribuzione (rete di distribuzione secondaria - gasdotti locali o regionali);

gli impianti di GNL;

gli impianti di stoccaggio.

Il sistema di distribuzione del gas naturale o di energia

elettrica

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Si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.

Soggetto passivo - rivenditore

La qualifica di “rivenditore” non va verificata avendo riguardo al complesso della o delle attività

svolte dal soggetto, bensì limitatamente a quella svolta in relazione all’acquisto del gas o

dell’elettricità

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L’operazione si intende effettuata nel luogo in cui il soggetto passivo – rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività

stabile cui i beni vengono erogati, ovvero in mancanza, il luogo in cui ha l’indirizzo permanente o

in cui risiede abitualmente.Cedente Acquirente - rivenditore

Cessione rilevante ai fini IVA in Italia

NazionaleNazionale o stab. org. in

Italia di sogg. esteroSI

Nazionale Estero NO

EsteroNazionale o stab. org. in

Italia di sogg. esteroSI

NazionaleStab. org. estera di sogg.

nazionaleNO

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L’operazione si intende effettuata nel luogo in cui il committente usa e consuma effettivamente i beni.

EsteroEstero con stab. org.

in ItaliaItalia (stab. org.) SI

NazionaleNazionale con stab.

org. all'esteroEstero (stab.org.) NO

Nazionale Italia SI

NazionaleEstero con stab. org.

in ItaliaItalia (stab. org.) SI

Cedente Acquirente ConsumoCessione rilevante ai fini IVA in Italia

Nazionale Nazionale Italia SI

Estero

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Natura dell'operazione

Cedente CessionarioUbicazione

dell'immobileCessione rilevante ai fini IVA in Italia

Natura dell'operazione

Cedente CessionarioUbicazione del bene mobile

Cessione rilevante ai fini IVA in Italia

Cessione di beni immobili

Nazionale/ Estero* Nazionale/ Estero*ITALIAESTERO

SI**NO

Cessione di beni mobili: nazionali, comunitari, vincolati al regime della

temporanea importazione

Nazionale/ Estero* Nazionale/ Estero*

ITALIA SI**

ESTERO NO

NO***

ESTERO NO

*** Ai sensi dell'art. 21, comma6 del DPR n. 633/ 1972, deveessereemessacomunquela fattura (ol'autofatturaseilcedente non è residente) non soggetta ad IVA (ex art. 7, 2° comma del DPR n. 633/ 1972)

Cessione di beni mobili non immessi in libera

pratica nella UENazionale/ Estero* Nazionale/ Estero*

ITALIA

* Per"Estero" si intendeil soggettopassivononresidente, senzastabileorganizzazione, nonregistratodirettamenteechenonha nominato un rappresentante fiscale in Italia** Seil cedentenonèresidente, néhaunastabileorganizzazione, chenonsi èregistratodirettamente, néhanominatounrappresentantefiscaleinItalia, il cessionario, sesoggettopassivod'imposta, dovràemettereautofatturaai sensi del 3° commadell'art. 17 del DPR n. 633/ 1972

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* Se il prestatore non è residente, né ha una stabile organizzazione, che non si è registratodirettamente, né hanominato un rappresentante fiscale in Italia, il committente, se soggettopassivo IVA dovrà emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, 3° comma del DPR n. 633/ 1972

Italiano/ Estero Italiano/ Estero Italia SI*Estero NO

Prestatore CommittenteUbicazione

dell'immobileRilevanti ai fini IVA in Italia

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Integrazione fattura con IVA art. 40 DL n.

331/ 93

Autofattura con IVA

Italiano Comunitario

Eseguiti in Italia con successivo invio dei beni fuori dallo Stato

del prestatore

NO

Comunitario

Extra UE

Italiano

Eseguiti in uno Stato UE con successivo invio dei beni fuori

dallo Stato del prestatore

Italiano ItaliaEstero

SI*NO

Estero NO

* Se il prestatore non è residente, né ha una stabile organizzazione, che non si è registratodirettamente, né ha nominato un rappresentante fiscale in Italia, il committente, se soggettopassivo IVA dovràemettere autofatturaai sensi dell'art. 17, 3° commadel DPR n. 633/ 1972. Siprecisa, inoltre che sarà autofattura non imponibile per i servizi su beni individuati all'art. 9 delDPR n. 633/ 1972.

Italiano Italiano/ Estero Italia SI

Estero

Prestatore CommittenteLuogo di esecuzione

della prestazioneRilevanti ai fini IVA

in Italia

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SI*Estero NO

Prestatore CommittenteLuogo di

esecuzione della prestazione

Rilevanti ai fini IVA in Italia

* Se il prestatore non è residente, né ha una stabile organizzazione, che non si è registratodirettamente, né hanominato un rappresentante fiscale in Italia, il committente, se soggettopassivo IVA dovrà emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, 3° comma del DPR n. 633/ 1972

Italiano/ Estero Italiano/ Estero Italia

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Territorio nazionale e comunitario

STATO (art. 7, c.1, lett. a), DPR n. 633/ 1972):

Territorio della Repubblica Italiana

Esclusioni:

COMUNITÀ (art. 5, 6 e 7 della Direttiva n. 2006/ 112/ CE):

Campione d'Italia, Livigno, acque territoriali del Lago di Lugano

Campo di applicazione UE (Territorio dei 27 Stati membri)

Esclusioni: - Per la Grecia il Monte Athos- Per la Germania l'Isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen- Per la Francia i Dipartimenti d'Oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Rèunion)- Per la Spagna, Ceuta, Melilla e le Isole Canarie

* Dal 1º maggio 2004 anche le operazioni con Akrotiri e Dhekelia, geograficamente appartenenti a Cipro, ma poste sotto la sovranità del Regno Unito sono considerate, ai fini IVA, operazioni intracomunitarie effettuate con Cipro (CM 5.8.2004 n. 39).

- Per la Francia il Principato di Monaco- Per la Gran Bretagna l'Isola di Man

Inclusioni*:

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Operazioni rilevanti IVA

Le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel

territorio di uno Stato membro da un sogg. passivo che

agisce in quanto tale;

gli acquisti intracomunitari effettuati a titolo oneroso

nel territorio di uno Stato membro;

le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel

territorio di uno Stato membro da un sogg. passivo che

agisce in quanto tale;

le importazioni di beni.

Page 34: Bergamo, 20 febbraio 2009 Luogo di effettuazione delle operazioni ai fini IVA Stefano Setti.

Operazioni rilevanti IVA• Le prestazioni pubblicitarie.• I diritti immateriali, le

royalties, i diritti di autore e le cessioni o prestazioni ad esse simili.

• Contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.

• La formazione e l’addestramento del personale.

• Le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative.

• Le prestazioni relative a prestiti di personale.

• Le prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili.

• Le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale.

• La concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, nonché il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.

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Distanza percorsa in Italia SI(**)Distanza percorsa all'estero NO

*** Si tengapresentecheper il trasporto in acqueterritoriali laparterilevanteterritorialmentein Italiaèpari al 5%dellatariffa(CMn. 11del 7marzo1980); riguardo al trasporto aereo internazionalelaparteterritorialmentedi competenzaèpari al 38%dellatariffa(RMn. 89/ E del23aprile1997). Si dovranno,poi, fareleopportuneconsiderazioni in merito allanon imponibilitàrichiamatadal 1° comma, nn. 1e2 dell'art. 9 del DPR n. 633/ 1972

Prestatore Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in Italia

* Seil prestatorenonèresidente,néhaunastabileorganizzazione, chenonsi èregistrato direttamente,né ha nominato un rappresentante fiscale in Italia, il committente, se soggetto passivo IVA dovràemettere autofattura ai sensi dell'art. 17, 3° comma del DPR n. 633/ 1972

Italiano Italiano/ Estero

Estero Italiano

** Nell'ipotesi di trasporto internazionale, si rende applicabile la non imponibilità di cui all'art. 9, 1°comma, nn. 1 e 2

Distanza percorsa in Italia SI(*)(**)Distanza percorsa all'estero NO

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Committente VettoreStato comunitario di inizio

trasportoStato comunitario di

tassazione

Sog. IVA italiano Italiano Irrilevante Italia

Sog. IVA italiano Comunitario Irrilevante Italia

Sog. IVA italiano Extra-UE Irrilevante Italia

Sogg. privato nazionale Extra-UE Italia Italia

Sogg. privato nazionale o comunitario ovvero

sogg. Extra-UEItaliano Italia Italia

Sogg. privato nazionale o comunitario ovvero

sogg. Extra-UEItaliano Altro Paese UE

Paese UE di inizio del trasporto

Sogg. IVA comunitario Italiano IrrilevantePaese UE di residenza

del committenteSogg. privato nazionale o

comunitario ovvero sogg. Extra-UE

Comunitario Italia Italia

Sogg. privato nazionale o comunitario ovvero

sogg. Extra-UEComunitario Altro Paese UE

Paese UE di inizio del trasporto

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Questi servizi trovano collocazione all’interno di quelli disciplinati dall’art. 7, comma 4, lett. d) del DPR n. 633/1972 con la conseguenza che sono: territorialmente rilevanti in Italia se resi nei confronti

di committenti residenti (ovvero stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) ed utilizzati in Italia o nella Comunità;

esclusi per carenza del presupposto territoriale se resi da prestatori italiani (o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) nei confronti di soggetti passivi d’imposta di altri Stati membri (art. 7, comma 4 lett. e);

territorialmente non rilevanti in Italia se resi nei confronti di soggetti non comunitari indipendentemente dal luogo di utilizzo.

Page 38: Bergamo, 20 febbraio 2009 Luogo di effettuazione delle operazioni ai fini IVA Stefano Setti.

- royalties- diritti d'autore- simili ai precedenti● Prestazioni pubblicitarie● Operazioni- bancarie- finanziarie- assicurative

- noleggio- e similidi beni mobili (diversi dai mezzidi trasporto)

Rilevanti ai fini IVA in Italia

● Prestazioni di:- locazione- leasing

Regola

Prestazione utilizzata nella UE

Prestazione utilizzata fuori UE

Natura Prestatore Committente

Prestazione utilizzata all'estero

SI

NO

Committente soggetto d'imposta

Italiano/ Comunitario/

extra UE

SI(*)

NO

Prestazione utilizzata in Italia

Italiano

Extra UE

Comunitario

● Prestiti di personale

Italiano

● Diritti immateriali

NO

Committente privato SI

* L'impostadeveessereassoltaai sensi dell'art. 17, DPR n. 633/ 72attraverso il meccanismo del reversecharge nel caso di prestatore estero

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● Consulenza e assistenza tecnica Italiano/

Comunitario/ extra UE

o legale● Formazione e addestramentodel personale

Natura Prestatore

direttamente collegati

naturale o di energia elettrica,nonché il servizio di trasporto odi trasmissione mediante glistessi e la fornitura di altri servizi

NO

● Concessione dell'accesso aisistemi di distribuzione di gas

● Elaborazione e fornitura dati● Interpreti e traduttori● Prestazioni simili alle precedenti

Committente privato

Prestazione utilizzata nella UE

SI(*)

Italiano

Extra UEPaese del

committenteNO

Comunitario

Committente soggetto d'imposta

NO

Prestazione utilizzata fuori UE

SI

* L'impostadeveessereassoltaai sensi dell'art. 17, DPR n. 633/ 72attraverso il meccanismo del reversecharge nel caso di prestatore estero

Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in Italia

Italiano

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Prestatore Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in Italia

Italiano

Comunitario (sogg. passivo)

Comunitario (non sogg. passivo)Extra UE (non sogg. passivo)

Paese del committente

Prestazione utilizzata nella UE

Extra UE (sogg. passivo)

Italiano (sogg. passivo) Prestazione utilizzata fuori UE

Prestazione utilizzata nella UEPrestazione utilizzata fuori UE

Paese del committente

Paese del prestatore

* L'operatore italiano si autofattura

** L'operatoreextracomunitario devenominareun proprio rappresentantefiscaleperassolvere l'imposta se il committente è privato o soggetto non residente

Italiano (non sogg. passivo)

ComunitarioExtra UE

Paese del committentePaese del prestatore

NO

Italiano (non sogg. passivo)

Italiano (sogg. passivo)

Prestazione utilizzata in ItaliaPrestazione utilizzata all'estero

Prestazione utilizzata fuori UE

SINO

NO

SI

SI*NO

NO

SI

SINO

NONO

NO

SI**

NO

Italiano

Comunitario

Extra UE

Prestazione utilizzata in ItaliaPrestazione utilizzata all'estero

Paese del prestatore

Prestazione utilizzata nella UE

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Italiano/ Estero Paese del prestatore NO* L'operatore italiano si autofattura

Prestatore Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in

Italia

Extra UE Italiano/ Estero

Prestazione utilizzata in Italia

Italiano

SI (*) (**)

Prestazione utilizzata all'estero

NO

** L'operatore extracomunitario deve nominare un proprio rappresentante fiscaleper assolvere l'imposta se il committente è privato o soggetto non residente

Italiano/ Estero

Prestazione utilizzata in ambito comunitario

SI

Prestazione utilizzata fuori UE

NO

UE

Page 42: Bergamo, 20 febbraio 2009 Luogo di effettuazione delle operazioni ai fini IVA Stefano Setti.

Unità appartenenti alla categoria D

30%

40%

50%

60%

90%100%

Unità a vela di lunghezza tra il 20,01 e 24 metri e unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metriUnità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri e unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metriUnità a vela di lunghezza fino a 10 metri e unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metriUnità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri

Tipologia dell'unità da diportoPercentuale del

corrispettivo rilevante ai fini IVA

Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri

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PERIZIA: “prestazioni dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, anche se implichino cognizioni o calcoli tecnico-scientifici”. (Nota Min. n. 422280/1981)

CONSULENZA E ASS. TECNICA LEGALE: “attività professionali che si estrinsecano in giudizi precisazioni, chiarimenti o pareri ed in cui assume preminente rilevanza la valutazione soggettiva del consulente” (RM . 153/2002).

SCIENTIFICHE: “in quanto, pur presupponendo un bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche, non sono finalizzate alla resa di giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri” (RM n. 86/2002).

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Cessioni di beni: costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti

reali di godimento su beni di ogni genere (art. 2, 1° comma del DPR n. 633/1972)

Assimilazioni Esclusioni

• Cessioni di denaro e di crediti in denaro;

• cessione – conferimento d’azienda;

• passaggi di beni in caso di: fusioni – scissioni – trasformazioni;

• campioni gratuiti;

• valori bollati e postali;

• terreni non edificabili;

• concorsi a premio – operazioni a premio.

• Vendita con riserva di proprietà;

• locazioni con clausola di trasferimento;

• contratti di commissione;

• assegnazione di beni ai soci;

• cessioni “senza corrispettivo” (disciplina particolare);

• autoconsumo di beni.

(Art. 2, comma 2, DPR n. 633/1972)

(Art. 2, comma 3, DPR n. 633/1972)

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- Provvigioni del commissionario e del mandatario senza rappresentanza

- Mandato e mediazione su diritti d'autoreA titolo oneroso

- prestazioni gratuite (disciplina particolare)- autoconsumo personale e familiare (disciplina particolare)

- Deposito - Mandatari senza rappresentanza

- Mediazione- Agenzia

- Cessioni di contratto relative a denaro, aziende e terreni non edificabili

- Spedizione- Cessioni di contratto

- Somministrazione alimenti e bevande

- Mandato- Trasporto - Permettere

- Prestiti

- Prestiti obbligazionari- Diritti d'autore, invenzioni e marchi

- Diritti d'autore per titolari ed eredi- Locazione, affitto e simili

- Passaggi di servizi in dipendenza di fusioni…

- Appalto - Non fare

Assimilazioni Esclusioni- Opera - Fare

Contratti Obbligazioni

Prestazioni di servizi ai fini IVA: assimilazioni ed esclusioni

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Cess

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Impresa che produce o che

commercializza il bene ceduto

Impresa che non produce e non

commercializza il bene ceduto

La cessione sarà soggetta ad IVA1

La cessione non sarà soggetta

ad IVA2

Beni di costo < o ≥ ad €

25,82

Beni di costo < o ≥ ad €

25,82

1 È ammessa la detrazione dell’imposta sull’acquisto del bene.

2 È ammessa la detrazione dell’imposta sull’acquisto del bene se di costo unitario uguale o inferiore ad € 25,82; non è ammessa, invece, in detrazione l’imposta sull’acquisto del bene se di costo unitario superiore ad € 25,82.

Cessioni senza corrispettivo

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• Ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

• natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

• corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, n. 2;

• valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

• aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

• numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l’indicazione della relativa norma;

• data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

• annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo”.

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Quando vieneemessa?

Quando vi è obbligo?

L’autofattura, a differenza della fattura, viene emessa dal cessionario/committente

sogg. passivo IVAArt. 17, 3°

c.

DPR 633/72

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Cessioni di fabbricati

Subappaltiin edilizia

Con il reverse charge la fattura viene emessa dal cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve integrarla

con l’IVAArt. 17, 5°

c.

DPR 633/72

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Art. 46DL n. 331/93

Acquisti

intra.

Prestazioni

intra.