Sicurezza negli ambienti confinati Inquadramento normativo · ambienti sospetti di inquinamento o...

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Sicurezza negli ambienti confinati Inquadramento normativo D.Lgs 81/2008 - DPR 177/2011 Francesco Burba ingegnere Studio Tecnico corso A. Volta 9 33040 Campolongo Tapogliano (UD) ASQ Sinergie srl via Beorchia, 10 33037 Pasian di Prato (UD)

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Sicurezza negli ambienti confinati

Inquadramento normativo

D.Lgs 81/2008 - DPR 177/2011

Francesco Burba ingegnereStudio Tecnico

corso A. Volta 933040 Campolongo Tapogliano (UD)

ASQ Sinergie srl

via Beorchia, 10

33037 Pasian di Prato (UD)

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4 marzo 2008 La RepubblicaMolfetta, le vittime salgono a cinque

Non è stato lo zolfo a ucciderliSi aggrava il bilancio della strage. L'ipotesi di reato è omicidio

colposo plurimo. Giovedì il decreto sicurezza"

BARI - Michele non ce l'ha fatta. Sale a cinque il numero delle vittime della strage nella cisterna. All'alba è morto Michele Tasca, vent'anni domenica prossima. La Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidi colposo plurimo. Ma non è stato lo zolfo ad uccidere: forse l'intossicazione letale deriva dall'uso di solventi come l'idrogeno solforato.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, a bordo di un'autocisterna posteggiata nell'azienda specializzata nella manutenzione e nel lavaggio di grossi automezzi. Nel corso di quella che avrebbe dovuto essere un'operazione di routine, la pulitura di una cisterna vuota utilizzata solitamente per trasportare zolfo, un operaio si è sentito male e gli altri quattro sono morti nel generoso slancio di salvarlo.

.... E' stato già accertato che nessuna delle vittime indossava uno scafandro o una mascherina.

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12 settembre 2010 IL MESSAGGERO

Operai morti a Capua, la procura:«L'accesso alla cisterna era da vietare»

Una decina gli indagati. Una vedova: «Assassini, non è vero che c'è sicurezza». I lavoratori: «Siamo operai di serie B»

ROMA (12 settembre) - Il giorno dopo la morte di Giuseppe Cecere, Antonio Di Matteo e Vincenzo Musso alla Dsm di Capua, la procura di Santa Maria Capua Vetere arriva alle prime conclusioni: l'accesso alla cisterna era da vietare.

La Procura ricostruisce quanto avvenuto e quanto poteva essere evitato. Al momento viene confermato che le vittime stavano effettuando un'operazione di smontaggio e che, si sostiene in Procura, «improvvidamente all'interno della cisterna c'era un grosso quantitativo di azoto oltre che di elio». Questo significa, secondo il ragionamento della Procura, che l'ingresso sarebbe dovuto essere vietato ai tre operai. Ma non è andata così: attaccati agli indumenti delle vittime sono stati, infatti, ritrovati i permessi di autorizzazione ad entrare nella cisterna dove la bonifica non è stata, quindi, mai effettuata.

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12 settembre 2010 IL MESSAGGERO

Operai morti a Capua, la procura:«L'accesso alla cisterna era da vietare»

Una decina gli indagati. Una vedova: «Assassini, non è vero che c'è sicurezza». I lavoratori: «Siamo operai di serie B»

La Procura farà scattare l'iscrizione nel registro degli indagati di almeno una decina di persone. Si tratta di responsabili e rappresentanti delle quattro ditte coinvolte nell'incidente: la Dsm, la ditta Errichiello di Afragola per la quale lavoravano gli operai, la ditta Rivoira che si occupa della gestione dei gas liberi e di una quarta ditta che avrebbe dovuto effettuare la bonifica della cisterna, quest'ultima indicata da alcuni testimoni ai carabinieri.

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Definizione

AMBIENTE CONFINATO

Spazio circoscritto (abbastanza grande da permettere al lavoratore di entrare ed eseguire il lavoro assegnatogli)

Totalmente o parzialmente chiuso

Dotato di una ventilazione naturale sfavorevole

Che ha accessi ridotti o ristretti

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Definizione

AMBIENTE CONFINATO

Che non è stato progettato e costruito per essere occupato da persone

Che non è destinato normalmente ad esserlo

Che all’occasione può essere impegnato per l’esecuzione di interventi lavorativi quali l'ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici

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Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 81/08Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011 N. 177Regolamento recante norme per la qualifi cazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confi nanti, a norma dell'art. 6, ottavo comma, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Altri riferimenti di interesse

Ispesl

Guida operativa - Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose (12 giugno 2008)

Ministero del Lavoro - Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro

Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 177/2011 (2012)

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DPR 14 SETTEMBRE 2011 N. 177Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

“[2] Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli art. 66 e 121 del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.”

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Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

“È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.”...

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DECRETO LEGISLATIVO 81/08Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

“1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.”

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DECRETO LEGISLATIVO 81/08 ALLEGATO IV Requisiti dei luoghi di lavoro

3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos

“3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi..”

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Ambito di applicazione (in assenza di una specifica definizione normativa)

Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

pozzi neri, fogne

camini

fosse

gallerie

ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

pozzi, fogne

camini

fosse in genere

cunicoli

Allegato IV

recipienti (vasche, serbatoi e simili), tubazioni, canalizzazioni

silos

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Valutazione dei rischi

1) Individuazione del rischio: piena consapevolezza del problema (agenti chimici, ma anche presenza di gas inerti, ...)

2) Identificazione degli ambienti confinati e valutazione della necessità di accedervi

3) Eliminazione del RISCHIO alla fonte

4) Identificazione dei rischi (“residui”)

5) Definizione dei DPI ed attrezzature accessorie

6) Programmazione dell’intervento (procedure)

e anche ...

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

“[1] In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli art. 6 , ottavo comma, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.”

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“[1] Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;”

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“b) integrale e vincolante applicazione anche del secondo comma dell'art. 21 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;”

→ sorveglianza sanitaria→ corsi di formazione specifici

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10-9-2003, n. 276 . Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;”

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. ...”

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli art. 66 e 121 e all'allegato IV , punto 3, del D.Lgs 81/2008;”

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DPR 14 SETTEMBRE 2011 N. 177Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli art. 66 e 121 e dell'allegato IV , punto 3, del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81 ;”

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“[2] In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10-9-2003, n. 276 , e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.”

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“[1] Prima dell'accesso nei luoghi … tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro …, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente ... L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato ..., comunque, non inferiore ad un giorno.”

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DPR 14 settembre 2011 n. 177Art. 2 – Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

“[2] Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, … che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte ...”

“[3] Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro ...